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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26344/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario avverso la sentenza della Prima sezione penale della Corte di Cassazione, che ha rigettato il ricorso ordinario proposto dal ricorrente avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Napoli, che - confermando quanto statuito dal giudice di primo grado - aveva ritenuto l'imputato responsabile dei reati di omicidio pluriaggravato, di occultamento di cadavere e di detenzione e porto in luogo pubblico di armi comuni da sparo; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'errore percettivo nel quale sarebbe incorsa la Corte di Cassazione in ordine alla valutazione degli atti processuali, lamentando, in particolare, una mancata lettura/considerazione di quanto contenuto nei verbali riportanti le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, è manifestamente infondato, atteso che il giudice di legittimità, facendo correttamente riferimento alla ricostruzione fattuale operata dal giudice di appello - saggiata alla stregua della motivazione - e non potendo rivalutare il quadro probatorio, non poteva incorrere in alcun errore percettivo; d'altra parte - è il caso di rammentare - l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo - che è quello che si è ritenuto far valere nel caso di specie col ricorso in scrutinio - in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (cfr. per tutte, Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018 Rv. 273193 - 01); questa Corte ha, altresì, precisato nella motivazione della pronuncia Sez.

U, Sentenza n. 16103, del 27/03/2002, Rv. 221283 - 01 che: 1) - qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2) - sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (conf.

Sez. un., 27 marzo 2002 n. 16104, [OSCURATO:PERSONA], non massimata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in fav

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario avverso la sentenza della Prima sezione penale della Corte di Cassazione, che ha rigettato il ricorso ordinario proposto dal ricorrente avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Napoli, che - confermando quanto statuito dal giudice di primo grado - aveva ritenuto l'imputato responsabile dei reati di omicidio pluriaggravato, di occultamento di cadavere e di detenzione e porto in luogo pubblico di armi comuni da sparo; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'errore percettivo nel quale sarebbe incorsa la Corte di Cassazione in ordine alla valutazione degli atti processuali, lamentando, in particolare, una mancata lettura/considerazione di quanto contenuto nei verbali riportanti le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, è manifestamente infondato, atteso che il giudice di legittimità, facendo correttamente riferimento alla ricostruzione fattuale operata dal giudice di appello - saggiata alla stregua della motivazione - e non potendo rivalutare il quadro probatorio, non poteva incorrere in alcun errore percettivo; d'altra parte - è il caso di rammentare - l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo - che è quello che si è ritenuto far valere nel caso di specie col ricorso in scrutinio - in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (cfr. per tutte, Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018 Rv. 273193 - 01); questa Corte ha, altresì, precisato nella motivazione della pronuncia Sez. U, Sentenza n. 16103, del 27/03/2002, Rv. 221283 - 01 che: 1) - qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2) - sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (conf. Sez. un., 27 marzo 2002 n. 16104, [OSCURATO:PERSONA], non massimata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in fav
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