CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 luglio 2022
Cassazione n. 11967/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 del TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 14/07/2021 pronunciata dal Tribunale di Modena ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., in relazione al reato di cui agli artt. 56, 642, cod.pen.. Deduce: 1.1. Vizio di motivazione con riguardo all'art. 129, cod.proc.pen. per difetto di una condizione di procedibilità per tardività della querela. 2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone una questione non consentita in sede di ricorso avverso una sentenza di patteggiamento. A tale proposito, va evidenziato che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. L'art.448, comma 2- bis, cod.proc.pen., aggiunto dall'arti, comma 50, della legge 23/6/2017 n.103 consente all'imputato la proposizione del ricorso per cassazione contro tali sentenze solo in quattro casi rigorosamente tipizzati: ossia per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, per difetto di correlazione fra accusa e sentenza, per erronea qualificazione giuridica del fatto e per illegalità della pena o misura di sicurezza. La censura sollevata con il ricorso non rientra nel perimetro così delineato dal legislatore, atteso che la negazione della tempestività della querela si risolve "•Q ,-1`• nella denuncia del rilievo di una delle cause di proscioglimento indicate dall'art. 129 cod proc. pen A tale riguardo va ribadito -infatti- che, «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate»,> (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019 Cc. -dep. 13/01/2020-, Pierri, Rv. 278337 - 01). 3. Quanto esposto conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 12/07/2022 [OSCURATO:PERSONA]