CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 settembre 2022
Cassazione n. 41958/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce ne ha confermato la condanna per il reato di falsità materiale commesso ai sensi degli art. 477 e 482 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio motivazionale della sentenza impugnata nella parte in cui ritiene di affermare la penale responsabilità del ricorrente, è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Considerato che questo stesso motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia il vizio della sentenza impugnata per non avere la Corte territoriale dichiarato l'intervenuta prescrizione del reato ascritto al ricorrente, risulta affetto da manifesta infondatezza in quanto il termine prescrizionale massimo, pari a dieci anni tenuto conto della recidiva reiterata contestata, sarebbe decorso in data 7 settembre 2022 e, dunque, successivamente alla pronuncia della sentenza qui impugnata; Chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così de