CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29932/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna per tre reati ex artt. 56, 319-quater cod. pen.); esaminati il ricorso e la memoria presentati da [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto, con un motivo unico, vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento ed altro reato giudicato con sentenza irrevocabile, sebbene tra gli episodi intercorra poco tempo e nonostante l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, l'identità delle condotte materiali, del luogo e della causale, nonché l'unitarietà dei motivi a delinquere; rilevato che, con valutazione in fatto, motivata in modo completo e logico, e quindi non censurabile in Cassazione, la Corte d'appello ha escluso che la condotta del 2020 fosse ricollegabile ad un unico momento ideativo ed organizzativo; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila. P.Q.M. P.Q.M6 - 411..410