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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44549/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedotto; ritenuto, infatti, che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio condivisa e ribadita, l'estinzione del reato a norma dell'art. 167 cod. pen. non comporta l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli ivi espressamente previsti, sicché di tale reato deve comunque tenersi conto ai fini della sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena (così, tra le tante, Sez. 1, n. 47647 del 18/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277457); ritenuto, inoltre, che, anche a prescindere dalla sopravvenuta estinzione del reato oggetto della precedente condanna a pena sospesa, nella fattispecie in esame il ricorrente è stato condannato a una pena detentiva di due anni di reclusione ed alla pena pecuniaria di euro 5.000 di multa che, ragguagliata ai sensi dell'art. 135 cod. pen., comporta il superamento del limite previsto dall'art. 163 cod. pen. (cfr. Sez. 6, n. 15917 del 24/05/1990, Giacopelli, Rv. 185902); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 ottobr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedotto; ritenuto, infatti, che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio condivisa e ribadita, l'estinzione del reato a norma dell'art. 167 cod. pen. non comporta l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli ivi espressamente previsti, sicché di tale reato deve comunque tenersi conto ai fini della sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena (così, tra le tante, Sez. 1, n. 47647 del 18/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277457); ritenuto, inoltre, che, anche a prescindere dalla sopravvenuta estinzione del reato oggetto della precedente condanna a pena sospesa, nella fattispecie in esame il ricorrente è stato condannato a una pena detentiva di due anni di reclusione ed alla pena pecuniaria di euro 5.000 di multa che, ragguagliata ai sensi dell'art. 135 cod. pen., comporta il superamento del limite previsto dall'art. 163 cod. pen. (cfr. Sez. 6, n. 15917 del 24/05/1990, Giacopelli, Rv. 185902); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobr