CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 28598/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di BARI Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza indicata in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto personalmente dalla parte poiché, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen, come modificato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi nel giudizio per cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (S.U. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010); Ritenuto, altresì, che è irrilevante che, per la natura personale dell'atto impugnatorio la sottoscrizione "per autentica" della firma del ricorrente ad opera del difensore, che non attribuisce al difensore stesso la titolarità dell'atto (Sez. 3, n., 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475), tenuto conto, altresì, che il difensore non è abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I. n. 69/2005. Così deciso I'll luglio 2