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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16926/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 del TRIBUNALE di TORRE ANNUN2:IATA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] °dello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria a firma del difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 18 febbraio 2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice di appello, ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale era stata dichiarata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reato di minaccia, [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di lesioni e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di minaccia e lesioni.2.

Avverso la suindicata sentenza hanno proposto ricorso gli imputati con atto sottoscritto dallo stesso difensore di fiducia ed articolato nell'unico motivo qui di seguito sintetizzato a norma dell'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.

Sono denunziati violazione di legge e correlati vizi motiva2:ionali in relazione alla dichiarazione di inammissibilità della liste testi a discarico della difesa per omessa indicazione delle circostanze d'esame di cui all'art. 468 cod. proc:. pen.

La difesa lamenta la ritenuta genericità delle liste testimoniali in quanto, come eccepito nei motivi d'appello, trattasi di liste inerenti a due diversi procedimenti successivamente riuniti e, pertanto, l'obbligo doveva ritenersi rispettato in quanto era chiaro che i soggetti ivi indicati potessero riferire in merito ai fatti articolati rei capi di imputazione.

Inoltre, è contestata l'irritualità della richiesta del giudice di appello di articolare le circostanze su cui doveva vertere l'esame dei testi a discarico e che, tuttavia, non ha concesso un termine a difesa al delegato processuale per permettergli di meglio specificare le suddette circostanze. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza.

2. Va, in primo luogo, rilevato che la denunzia di vizi di motivazione non è consentita in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge.

3. Sulle stesse doglianze proposte con l'atto di appello, il Tribunale ha evidenziato come il giudice di pace legittimamente aveva revocato l'ordinanza arimissiva dell'esame dei testi indicati dalla difesa degli imputati, "in quanto non si verte in un'ipotesi di contestazione semplice, ma di fatti riferiti a più capi di imputazione ed a più imputati'.

La decisione dei giudici di merito è conforme ai principi affermati da questa Corte, che impongono l'esaustiva descrizione delle circostanze su cui ciascun test:e è chiamato a deporre in tutti quei casi caratterizzati da una molteplicità di contestazioni e da una pluralità di imputati.

Invero, l'onere di indicare le circostanze relative all'esame può essere soddisfatto anche solo riferendosi ai "fatti del processo", a condizione che vi sia un'unica contestazione di reato per fatti storicamente semplici, mentre, ove la vicenda processuale sia complessa, gli imputati o i capi di imputazione siano più di uno, il mero riferimento non è sufficiente poiché impedisce al giudice di vagliare l'attinenza della prova (tra le più recenti massimate, Sez. 1, n. 7912 del 21/01/2022, Rv. 282915; si vedano anche Sez. 5, n. 27698 del 04/05/2018, B., Rv. 273555; Sez. 3, n. 32530 del 06/05/2010, H., Rv. 248221).

Peraltro, va sottolineato come nei ricorsi non si deduce affatto la specificità delle circostanze sulle quali era stata indicata la prova nelle liste testimoniali delle difese, sicché resta incontroverso che tali liste, pur tempestivamente depositate, erano prive di qualsiasi indicazione sui temi oggetto di esame, essendosi limitata la difesa a dichiarare che i testi "potranno riferire sui fatti per cui è processo, essendone a conoscenza" (si veda anche l'atto di ricorso).

Né risulta dagli atti che la difesa abbia m& fornito alcun tipo di precisazione sulle circostanze della prova a mezzo testi, nonostante la richiesta formulata in tal senso dal Tribunale, investito di una istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale egualmente generica ed indeterminata, per cui non si apprezza anche la fondatezza della dedotta violazione di legge per non avere il giudice concesso un termine a difesa al "delegato processuale".

Va, infine, rilevato che nell'atto di ricorso la difesa degli imputati non ha precisato le circostanze su cui i testi avrebbero dovuto deporre, né la loro decisività ovvero l'idoneità delle stesse ad eliminare eventuali contraddizioni nei dati probatori già acquisiti o ad inficiare la valenza di questi, sicché la relativa doglianza si presenta del tutto generica, anche nella parte in cui lamenta la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen. 4.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

I ricorrenti vanno pure condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, liquidate nella misura qui di seguito indicata in dispositivo.

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 2.646,00 oltre accessori di legge.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 del TRIBUNALE di TORRE ANNUN2:IATA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] °dello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria a firma del difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 febbraio 2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice di appello, ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale era stata dichiarata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reato di minaccia, [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di lesioni e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di minaccia e lesioni.2. Avverso la suindicata sentenza hanno proposto ricorso gli imputati con atto sottoscritto dallo stesso difensore di fiducia ed articolato nell'unico motivo qui di seguito sintetizzato a norma dell'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen. Sono denunziati violazione di legge e correlati vizi motiva2:ionali in relazione alla dichiarazione di inammissibilità della liste testi a discarico della difesa per omessa indicazione delle circostanze d'esame di cui all'art. 468 cod. proc:. pen. La difesa lamenta la ritenuta genericità delle liste testimoniali in quanto, come eccepito nei motivi d'appello, trattasi di liste inerenti a due diversi procedimenti successivamente riuniti e, pertanto, l'obbligo doveva ritenersi rispettato in quanto era chiaro che i soggetti ivi indicati potessero riferire in merito ai fatti articolati rei capi di imputazione. Inoltre, è contestata l'irritualità della richiesta del giudice di appello di articolare le circostanze su cui doveva vertere l'esame dei testi a discarico e che, tuttavia, non ha concesso un termine a difesa al delegato processuale per permettergli di meglio specificare le suddette circostanze. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza. 2. Va, in primo luogo, rilevato che la denunzia di vizi di motivazione non è consentita in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge. 3. Sulle stesse doglianze proposte con l'atto di appello, il Tribunale ha evidenziato come il giudice di pace legittimamente aveva revocato l'ordinanza arimissiva dell'esame dei testi indicati dalla difesa degli imputati, "in quanto non si verte in un'ipotesi di contestazione semplice, ma di fatti riferiti a più capi di imputazione ed a più imputati'. La decisione dei giudici di merito è conforme ai principi affermati da questa Corte, che impongono l'esaustiva descrizione delle circostanze su cui ciascun test:e è chiamato a deporre in tutti quei casi caratterizzati da una molteplicità di contestazioni e da una pluralità di imputati. Invero, l'onere di indicare le circostanze relative all'esame può essere soddisfatto anche solo riferendosi ai "fatti del processo", a condizione che vi sia un'unica contestazione di reato per fatti storicamente semplici, mentre, ove la vicenda processuale sia complessa, gli imputati o i capi di imputazione siano più di uno, il mero riferimento non è sufficiente poiché impedisce al giudice di vagliare l'attinenza della prova (tra le più recenti massimate, Sez. 1, n. 7912 del 21/01/2022, Rv. 282915; si vedano anche Sez. 5, n. 27698 del 04/05/2018, B., Rv. 273555; Sez. 3, n. 32530 del 06/05/2010, H., Rv. 248221). Peraltro, va sottolineato come nei ricorsi non si deduce affatto la specificità delle circostanze sulle quali era stata indicata la prova nelle liste testimoniali delle difese, sicché resta incontroverso che tali liste, pur tempestivamente depositate, erano prive di qualsiasi indicazione sui temi oggetto di esame, essendosi limitata la difesa a dichiarare che i testi "potranno riferire sui fatti per cui è processo, essendone a conoscenza" (si veda anche l'atto di ricorso). Né risulta dagli atti che la difesa abbia m& fornito alcun tipo di precisazione sulle circostanze della prova a mezzo testi, nonostante la richiesta formulata in tal senso dal Tribunale, investito di una istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale egualmente generica ed indeterminata, per cui non si apprezza anche la fondatezza della dedotta violazione di legge per non avere il giudice concesso un termine a difesa al "delegato processuale". Va, infine, rilevato che nell'atto di ricorso la difesa degli imputati non ha precisato le circostanze su cui i testi avrebbero dovuto deporre, né la loro decisività ovvero l'idoneità delle stesse ad eliminare eventuali contraddizioni nei dati probatori già acquisiti o ad inficiare la valenza di questi, sicché la relativa doglianza si presenta del tutto generica, anche nella parte in cui lamenta la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. I ricorrenti vanno pure condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, liquidate nella misura qui di seguito indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 2.646,00 oltre accessori di legge. Così deciso
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