CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42467/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( AFGHANISTAN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentati da [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso risulta reiterativo di identiche censure dedotte in sede di gravame e adeguatamente confutate dalla Corte di appello; considerato che, quanto al motivo attraverso cui si censura la responsabilità con riferimento all'assenza di elementi che depongano per la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, la Corte di appello ha correttamente osservato che l'allegazione secondo cui lo stupefacente fosse unicamente destinato ad uso personale era in conflitto con il dato quantitativo della sostanza, dalle modalità di detenzione, dal fatto che il ricorrente sia fuggito alle forze dell'ordine e si sia disfatto della sostanza stupefacente, che fosse in tempo di notte ben lontano (quasi cento chilometri) dal luogo di residenza, evenienza che, anche in ragione delle scarse capacità economiche del ricorrente e del rinvenimento di appunti contenenti conteggi, faceva ritenere non plausibile la prospettata previa scorta personale; rilevato che, pertanto, la ricostruzione in fatto che ha portato a ritenere che i quindici grammi di cocaina fossero destinati allo spaccio risulta correttamente effettuata con l'apprezzamento di tutte le risultanze probatorie a disposizione, valutazione in merito che, in quanto logica e completa, è sottratta al vaglio di questa Corte; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci