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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28427/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

BUNALE di Napolilette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ilrigetto del ricorso.lette le conclusioni dei difensori del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] LaMura e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l’inammissibilità del ricorso perrinuncia.Ritenuto in fatto1.

Con ordinanza del 27 marzo 2026 il Tribunale del riesame di Napoli ha,per ciò che qui rileva, confermato l’ordinanza cautelare di applicazione degliarresti domiciliari emessa, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dal giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Napoli in relazione al reato di cui agli artt.416 cod. pen. (all’indagato è contestato anche il reato-fine di cui all’art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che, però, non è stato contestato in sede di riesame).L’indagato è ritenuto gravemente indiziato, in particolare, di essere statoparte di un sodalizio criminale finalizzato al favoreggiamento dell'ingresso illegaledei cittadini extracomunitari mediante l'inserimento nel sistema informatico difittizie richieste di assunzione, non seguite poi dall’instaurazione del rapportolavorativo; il ricorrente è, in particolare, un imprenditore agricolo, ed hapresentato 132 richieste di nulla osta all’assunzione.2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per iltramite dei difensori, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limitistrettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei graviindizi di colpevolezza, in quanto l’indagato non ha mai avuto contatti diretti con ilsoggetto ritenuto essere il promotore dell’associazione, non ha mai avutocontatti con alcuno dei collettori stranieri, non ha partecipato ad alcuna riunioneoperativa del gruppo.Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione sullasussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per motivazione apparente peromesso confronto con le argomentazioni difensive già ricordate.3.

Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto delricorso.I difensori del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],dopo una prima memoria in cui avevano insistito per l’accoglimento del ricorso,hanno depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, evidenziando che nellemore hanno raggiunto un accordo con il pubblico ministero per una applicazionepena sulle due ipotesi di reati contestate (accordo ancora non ratificato dalgiudice).Considerato in dirittoIl ricorso è inammissibile.1.

L’art. 589, comma 2, cod. proc. pen. dispone che “le parti privatepossono rinunciare all'impugnazione anche per mezzo di procuratore speciale”, el’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. aggiunge che, quando vi è rinunciaall'impugnazione, il ricorso è inammissibile.Nel caso in esame, il ricorrente ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia alricorso, firmata dal ricorrente personalmente e dai suoi procuratori speciali.Il ricorso è, pertanto, divenuto inammissibile per rinuncia.2.

Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione conseguela condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché alversamento in favore della Cassa delle ammende di una somma, che, in ragionedell’intervenuta rinuncia al ricorso, può essere limitata, in via equitativa, allamisura indicata in dispositivo.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 16/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
BUNALE di Napolilette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ilrigetto del ricorso.lette le conclusioni dei difensori del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] LaMura e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l’inammissibilità del ricorso perrinuncia.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 27 marzo 2026 il Tribunale del riesame di Napoli ha,per ciò che qui rileva, confermato l’ordinanza cautelare di applicazione degliarresti domiciliari emessa, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dal giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Napoli in relazione al reato di cui agli artt.416 cod. pen. (all’indagato è contestato anche il reato-fine di cui all’art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che, però, non è stato contestato in sede di riesame).L’indagato è ritenuto gravemente indiziato, in particolare, di essere statoparte di un sodalizio criminale finalizzato al favoreggiamento dell'ingresso illegaledei cittadini extracomunitari mediante l'inserimento nel sistema informatico difittizie richieste di assunzione, non seguite poi dall’instaurazione del rapportolavorativo; il ricorrente è, in particolare, un imprenditore agricolo, ed hapresentato 132 richieste di nulla osta all’assunzione.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per iltramite dei difensori, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limitistrettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei graviindizi di colpevolezza, in quanto l’indagato non ha mai avuto contatti diretti con ilsoggetto ritenuto essere il promotore dell’associazione, non ha mai avutocontatti con alcuno dei collettori stranieri, non ha partecipato ad alcuna riunioneoperativa del gruppo.Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione sullasussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per motivazione apparente peromesso confronto con le argomentazioni difensive già ricordate.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto delricorso.I difensori del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],dopo una prima memoria in cui avevano insistito per l’accoglimento del ricorso,hanno depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, evidenziando che nellemore hanno raggiunto un accordo con il pubblico ministero per una applicazionepena sulle due ipotesi di reati contestate (accordo ancora non ratificato dalgiudice).Considerato in dirittoIl ricorso è inammissibile.1. L’art. 589, comma 2, cod. proc. pen. dispone che “le parti privatepossono rinunciare all'impugnazione anche per mezzo di procuratore speciale”, el’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. aggiunge che, quando vi è rinunciaall'impugnazione, il ricorso è inammissibile.Nel caso in esame, il ricorrente ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia alricorso, firmata dal ricorrente personalmente e dai suoi procuratori speciali.Il ricorso è, pertanto, divenuto inammissibile per rinuncia.2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione conseguela condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché alversamento in favore della Cassa delle ammende di una somma, che, in ragionedell’intervenuta rinuncia al ricorso, può essere limitata, in via equitativa, allamisura indicata in dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 16/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]