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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27886/2026

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l 17/11/1956Avolio Salvatore, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 25/11/2025 della Corte di appello di Napoliparti civili (non ricorrenti):[OSCURATO:PERSONA];visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di rigettare i ricorsi degliimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di dichiarare inammissibile quello dell'imputato [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA] insostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato [OSCURATO:PERSONA], nonché dell'Avv.ricorsi con conseguente annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 25/11/2025 la Corte di appello di Napoli, decidendosull'appello proposto dagli imputati, in parziale riforma della sentenza delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]:- in accoglimento del concordato ex art. 599bis cod. proc. pen. raggiuntodalle parti, ha rideterminato in anni 4 di reclusione ed euro 6.000 di multa lapena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 81, 110, 644, primo,terzo, quinto comma nn. 3 e 4 cod. pen. (capo A) e 629, secondo comma, cod.pen. (capo B), revocando altresì le pene accessorie applicate;- ha confermato nel resto la pronuncia impugnata, con la quale SalvatoreAvolio e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per il reato di usura aggravata dicui al capo A) rispettivamente alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 4.000 dimulta e ad anni 6 di reclusione ed euro 10.000 di multa.Secondo le conformi sentenze di merito i tre imputati, seppur in momenti econ ruoli diversi, avrebbero concorso nel reato di usura aggravata posto inessere dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] (separatamente giudicato);quest'ultimo, tra il 2002 e il 13/12/2016, in cambio della liquidazione di assegnipostatati (per l'importo complessivo di 161.000 euro) ricevuti dall'imprenditorein stato di bisogno, [OSCURATO:PERSONA], dai suoi clienti, si sarebbe fatto prometteree dare dal [OSCURATO:PERSONA] interessi usurari al tasso di interesse del 36% annuo.

Inparticolare: il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe materialmente riscosso parte delle somme dovutedal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] a titolo di interessi per il prestito ricevuto; l'[OSCURATO:PERSONA] e ilMicillo (quest'ultimo anche avvalendosi del metodo mafioso e al fine di agevolareil clan camorristico di appartenenza) avrebbero invece indotto il [OSCURATO:PERSONA], previaparziale rinegoziazione del debito, a versare le somme dovute in esecuzionedell'originario patto usurario. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, avvalendosi del metodo mafioso,avrebbe altresì costretto mediante minaccia il [OSCURATO:PERSONA] a pagare al [OSCURATO:PERSONA] partedegli interessi usurari.2.

Avverso detto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione gliimputati, tramite i loro difensori, deducendo i motivi che di seguito si enuncianonei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att.cod. proc. pen.3.

Il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è affidato ad un unico motivo, con il quale sidenuncia violazione dell'art. 133 c.p.p. e carenza/assenza di motivazione inordine alla determinazione della pena.

La Corte di appello, a detta della difesa,non ha adeguatamente motivato in ordine alla congruità della pena concordatadalle parti, eludendo l’obbligo di motivazione specifica e individualizzata, e nonconsiderando elementi che avrebbero consentito l'applicazione di una pena piùmite.4.

Il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] consta di quattro motivi.4.1.

Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b), c), ed e)cod. proc. pen., violazione degli artt. 125, 192, 546 cod. proc. pen. e 644 cod.Pen., nonché vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilitàdell'imputato per il concorso nel reato di usura di cui al capo A).

Il difensorerileva che la Corte di appello ha fornito una motivazione contraddittoria, illogica eapparente in ordine alla consapevolezza da parte dell'imputato della naturausuraria del rapporto tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA].

Ed invero, secondo la difesa,dall'istruttoria e dalle stesse dichiarazioni della vittima (che i Giudici di meritoavevano travisato o non considerato) è emerso che il [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a dareal [OSCURATO:PERSONA] dei consigli per definire il rapporto di debito col [OSCURATO:PERSONA], senzaproporre alcun pagamento di interessi a tassi da usura; non era quindi in alcunmodo emersa la prova che l'imputato sapesse che il [OSCURATO:PERSONA] fosse vittima di usurae che il suo debito traesse origine da un prestito usurario.

Peraltro, i giudici dimerito non hanno considerato che l'intervento del ricorrente ha recato unvantaggio alla persona offesa, riducendo sensibilmente l'importo dovuto senzaesigere la corresponsione di ulteriori interessi.4.2.

Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 416 bis.1 cod.pen. nonché carenza e illogicità della motivazione in relazione a tale aggravante.In particolare, secondo la difesa la Corte avrebbe ritenuto l'aggravante: a) sullabase di una attribuzione apodittica al [OSCURATO:PERSONA] del ruolo di leader del clancamorristico in difetto di riscontri e senza alcuna verifica del dolo specificodell'agevolazione dell'associazione mafiosa; b) in difetto di elementi indicatividell'effettivo e concreto uso del metodo mafioso, il quale non poteva esseredesunto dal solo sentimento di timore manifestato dalla persona offesa.4.3.

Con il terzo motivo si deduce omessa motivazione in ordine alla recidivae alla richiesta di esclusione di tale aggravante.

La sentenza, a detta delricorrente, difetta di motivazione sulla richiesta di esclusione.

La recidiva, inoltre,sarebbe stata illegittimamente ritenuta sulla sola base dei precedentidell'imputato e senza alcun accertamento in concreto in ordine alla maggiorepericolosità o colpevolezza derivante dal nuovo reato commesso.4.4.

Il quarto motivo deduce carenza o contraddittorietà della motivazione inordine al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle attenuantigeneriche.

Le attenuanti generiche, a detta della difesa, sono state negate conun richiamo generico alla gravità del fatto, senza valutazione degli elementifavorevoli dedotti dalla difesa, e sulla base di una motivazione cumulativa e nonindividualizzata.

Il discostamento dai minimi edittali, inoltre, non è statomotivato.5.

Il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi.5.1.

Il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen., violazione degli artt. 192, comma 2, cod. proc. pen. e 644 cod. pen.nonché vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilitàdell'imputato per il delitto di usura di cui al capo A).

A detta del difensore laCorte di appello ha ritenuto provato l'elemento soggettivo del reato, in forza diun errore logico, vale a dire sovrapponendo indebitamente la conoscenza daparte dell'[OSCURATO:PERSONA] del debito che il [OSCURATO:PERSONA] aveva verso il [OSCURATO:PERSONA] con laconoscenza dei tassi usurari che erano stati praticati sul prestito.

Gli elementiche la Corte aveva valorizzato al fine di dimostrare che l'[OSCURATO:PERSONA] fosse aconoscenza della natura usuraria del rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano poi deltutto insufficienti: ed invero la proposta di emettere cambiali a condizioni menogravose fatta durante l'unico incontro avuto col [OSCURATO:PERSONA], così come l'invito adignorare le pretese del [OSCURATO:PERSONA], erano elementi del tutto neutri e non idonei adimostrare la consapevolezza dell’usura in atto.

Non si era poi tenuto conto delfatto che l'incontro tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], al quale l'[OSCURATO:PERSONA] aveva presenziato,si era svolto in modo amichevole e cordiale.5.2.

Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc. pen., violazione degli artt. 110 e 644 cod. pen.

La difesa evidenzia chel'[OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto concorrente nel reato, nonostante la condotta a luiascritta non abbia avuto nessuna incidenza sulla genesi e sulla prosecuzione delrapporto usurario.

Non era infatti emersa alcuna prova che l'imputato avevaricevuto incarico di recuperare i crediti, che aveva ricevuto pagamenti opartecipato alla stipula del patto usurario, così come priva di riscontri eral'affermazione dei Giudici di merito secondo i quali l'[OSCURATO:PERSONA] era intervenuto nellavicenda con un “verosimile intento di lucro”.

La Corte aveva quindi valorizzato lamera presenza dell'imputato all'incontro tra usuraio e vittima senza spiegareperché tale presenza avrebbe avuto un effetto di rafforzamento o agevolazionedell’attività criminosa altrui.5.3.

Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen., violazione dell'art. 114 cod. pen. e contraddittorietà della motivazione inordine al diniego dell'attenuante del contributo di minima importanza.

Lasentenza, a detta della difesa, è contraddittoria in quanto, dopo aver definito ilruolo dell'[OSCURATO:PERSONA] accessorio, limitato, secondario, ha poi negato l’attenuante exart. 114 cod. pen.

La Corte avrebbe poi omesso di considerare la marginalitàcausale della condotta dell'imputato, intervenuto in un'unica occasione a distanzadi oltre 10 anni dal patto usurario.6.

Il procedimento si è svolto nelle forme della pubblica udienza contrattazione orale su istanza dei difensori dell'imputato [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile.

Edinfatti, secondo quanto costantemente affermato da questa Suprema Corte, neiconfronti della sentenza resa – come nel caso in esame – all'esito di concordatoin appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso percassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, postoche l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivinon oggetto di rinuncia (ex plurimis Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023,Rv. 285619-01).

Va poi ribadito che non sono deducibili con ricorso percassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello vizimotivazionali o violazioni di legge attinenti alla determinazione della pena che èstata oggetto di accordo delle parti, salva l'ipotesi – che tuttavia pacificamentenon ricorre nel caso in esame – di applicazione di pena illegale, ostandovi lanatura consensualistica dell'istituto e la sua funzione deflattiva (Sez. 3, n. 41411del 15/12/2025, Tanasi, Rv. 289033 – 02).

Nel caso in esame, dagli atti risultache l'imputato ha concordato una nuova pena, rinunciando a tutti i motivi digravame diversi da quelli concernenti il trattamento sanzionatorio; da ciòconsegue che lo stesso non può denunciare in questa sede vizi che hanno adoggetto punti della decisione impugnata investiti proprio dai motivi di appellorinunciati, né può denunciare la mancanza o l'insufficienza della motivazione inordine all'entità della pena alla cui applicazione lui stesso ha acconsentito.2.

Il primo motivo proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], purdeducendo apparentemente vizi di motivazione e di violazione di legge, in realtàprospetta mere doglianze in punto di fatto, peraltro riproduttive di profili dicensura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici esulla base di una ricostruzione dei fatti pienamente aderente alle risultanzeprobatorie, dal giudice di merito.Ed invero, la Corte di appello, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa,si è confrontata adeguatamente con il motivo di gravame, incentrato sullapresunta inconsapevolezza da parte del [OSCURATO:PERSONA] della natura usuraria del rapportotra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA].

La Corte territoriale (pag. 9-11) ha evidenziato che ilMicillo era certamente a conoscenza del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] era vittima di usura,posto che quest'ultimo nel corso della sua deposizione testimoniale aveva, tral'altro, riferito: 1) che era stato convocato dall'odierno ricorrente (che lui benconosceva come esponente del clan camorristico Mallardo), tramite [OSCURATO:PERSONA],il quale peraltro era già a conoscenza del suo debito col [OSCURATO:PERSONA]; 2) che ilMicillo, nel corso del loro incontro gli chiedeva spiegazioni sul debito contrattocon il [OSCURATO:PERSONA] e lui gli aveva illustrato l'intera vicenda (vedi pag. 10 dellasentenza di primo grado); 3) che a quel punto il [OSCURATO:PERSONA] aveva insistito nei suoiconfronti affinché rinegoziasse il debito verso [OSCURATO:PERSONA], emettendo cambiali da1.500 euro cadauna per complessivi 90.000, sulle quali non dovevano esserepagati ulteriori interessi; 4) che, non essendo riuscito ad onorare il pagamentodei primi titoli, iniziò a temere per la sua incolumità; timore avvalorato daquanto gli riferiva il suo amico [OSCURATO:PERSONA], il quale lo avvisò che volevano fargli delmale perché non aveva pagato le cambiali; 5) che per evitare ritorsioni si erarivolto a tale [OSCURATO:PERSONA], che sapeva essere amico di [OSCURATO:PERSONA], al qualeconsegnò degli assegni di importo pari alle prime due cambiali scadute (3.000euro), che quest'ultimo avrebbe dovuto recapitare al [OSCURATO:PERSONA] (il quale, peraltro,avrebbe trattenuto la somma invece di girarla al [OSCURATO:PERSONA]).

La Corte territorialeha quindi evidenziato che in siffatto contesto non si poteva certo affermare che ilMicillo ignorasse la natura usuraria del prestito ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA], posto checostui gli aveva illustrato l'intera vicenda.

Inoltre, era evidente che l'imputatonon era certamente intervenuto in aiuto del debitore, posto che la persona offesaaveva escluso di aver chiesto tale intervento e anzi iniziò a temere per la suaincolumità quando non riuscì ad onorare gli impegni assunti; se ne doveva quindilogicamente desumere che il [OSCURATO:PERSONA] era intervenuto su richiesta dell’usuraio –anche se ne erano rimaste ignote le ragioni (peraltro facilmente intuibili) –.

Era,del resto, del tutto improbabile e illogico che un soggetto potesse intromettersiin un rapporto obbligatorio tra terzi, proponendo una puntuale e dettagliatarinegoziazione del rapporto stesso senza conoscerne gli esatti termini e lanatura.

I Giudici di merito hanno altresì illustrato le ragioni per le quali,contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, non aveva alcuna rilevanza, né ilfatto che l'intervento del [OSCURATO:PERSONA] aveva “ridotto” il debito del [OSCURATO:PERSONA] a 90.000euro, né la circostanza che per la rinegoziazione del debito il [OSCURATO:PERSONA] non preteseil pagamento di ulteriori interessi.

La Corte ha infatti chiarito che nel complessivodebito che il [OSCURATO:PERSONA] aveva maturato nel corso di molti anni col [OSCURATO:PERSONA] (il quale,in cambio di interessi usurari aveva monetizzato titoli del [OSCURATO:PERSONA] per circa160.000 euro) risultava oramai oggettivamente impossibile distinguere tra lasorte capitale e gli interessi maturati, sicché nei 90.000 euro di cambiali eranocertamente compresi sia capitale sia interessi (usurari).

Così ricostruiti i fatti, conmotivazione pienamente conforme ai principi di diritto più volte ribaditi da questaCorte, i Giudici di merito hanno poi affermato che l'intervento del [OSCURATO:PERSONA] volto adindurre il [OSCURATO:PERSONA] ad onorare il debito contratto con l'usuraio e ad agevolarne ilpagamento integra il concorso nel reato di usura.

Ed infatti, questa Corte hachiarito che il delitto di usura si configura come reato a condotta frazionata o aconsumazione prolungata perché i pagamenti effettuati dalla persona offesa, inesecuzione del patto usurario, compongono il fatto lesivo penalmente rilevante;ne consegue che rispondono a titolo di concorso nel reato i terzi, anche seestranei all'accordo originario, che intervengono dando impulso alla proceduraesecutiva per il recupero dei crediti rimasti inadempiuti e per il conseguimentodell'illecito vantaggio usurario dagli stessi preteso (Sez. 2, n. 40380 del11/06/2015, Cardamone, Rv. 264887 - 01).Siamo dunque in presenza di una motivazione congrua e adeguata,certamente non contraddittoria né illogica.

Una motivazione, a fronte della quale,la difesa, senza peraltro neppure dedurre specifici e decisivi travisamenti dellaprova, più che criticare la coerenza e la tenuta logica del provvedimentoimpugnato, si limita a prospettare una lettura alternativa delle prove assunte e asollecitarne un diverso apprezzamento da parte di questa Corte, ponendosi così ilmotivo dedotto al di fuori di quelli consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen. (cfrSez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 – 01).

Occorre infattiribadire che non è deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto,stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propriavalutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi dimerito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 – 01).3.

Il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto l'aggravante di cui all'art.416bis.1 cod. pen., è inammissibile, ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., inquanto prospetta violazioni di legge e vizi di motivazione su questioni nondedotte con i motivi di appello.

Ed invero, già la Corte territoriale (pag. 12) hastigmatizzato la laconicità del motivo di appello, con il quale la difesa, a benvedere, si era limitata a contestare l'aggravante solo in quanto, a suo dire,mancava la prova che fosse stato il [OSCURATO:PERSONA] a convocare [OSCURATO:PERSONA] e non quest'ultimoa chiedere al primo il suo aiuto.

In sostanza, si contestava la sussistenza dellecondotte sulla base delle quali l'aggravante del metodo mafioso era stataritenuta, ma non anche l'idoneità delle stesse ad integrare il metodo mafioso.Sulla censura dedotta la Corte di appello ha adeguatamente motivato,evidenziando: che il [OSCURATO:PERSONA] (le cui dichiarazioni erano da ritenersi attendibili)aveva riferito che non aveva chiesto l'aiuto del [OSCURATO:PERSONA] e che era stato invecequest'ultimo a convocarlo, tramite [OSCURATO:PERSONA]; che la persona offesa avevaanzi riferito di non essersi potuta sottrarre alla richiesta di colloquio avanzatadall'odierno ricorrente e di aver altresì iniziato a temere per la sua incolumitàallorché non riuscì ad onorare l'impegno assunto, proprio in quanto sapeva che ilMicillo operava per il clan Mallardo di cui era esponente.

La Corte ha quindimotivato confrontandosi con le questioni dedotte nel gravame, laddove invecenel ricorso per cassazione la difesa prospetta questioni e censure del tuttonuove, quali: l'idoneità della condotta del [OSCURATO:PERSONA] – la cui sussistenza in appello cisi era limitati a negare – a costituire estrinsecazione del metodo mafioso; il fattoche l'azione del [OSCURATO:PERSONA] non fosse diretta ad agevolare il clan di appartenenza(questione mai dedotta in appello).la violazione di legge dedotta nel ricorso non sussiste in quanto la sentenza inordine alla contestata aggravante ha fatto corretta applicazione dei principiaffermati da questa Corte, la quale ha avuto modo di precisare che in tema diconfigurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod. pen., il"metodo mafioso" non può essere desunto unicamente dalle modalità di reazionedella vittima (che può tuttavia costituire indicatore dell'intensità intimidatoriadell'azione posta in essere), essendo comunque necessario verificare l'effettivoricorso, da parte dell'agente, ad una condotta oggettivamente idonea adesercitare sulle vittime del reato la particolare pressione psicologica evocatadalla norma (Sez. 5, n. 39431 del 19/11/2025, C., Rv. 289071 – 01).

Nel caso inesame, l'aggravante de qua non è stata ritenuta sulla base delle sole percezionie dei timori della vittima, ma valorizzando comportamenti oggettivi di soggettinoti per la loro appartenenza a clan di camorra che sono tipicamente riconducibilial modus operandi di tale organizzazione criminale, quali: la convocazione dellavittima da parte del rappresentante del clan ad opera di terzi; l'incontro conmodalità riservate in assenza di testimoni; la perentorietà delle richieste; illasciar trapelare voci circa possibili azioni ritorsive in caso di mancatoaccoglimento delle richieste.4.

Il terzo motivo è inammissibile.Occorre infatti rilevare che nei motivi di appello la difesa si era limitata aformulare una semplice richiesta di esclusione della recidiva senza articolarespecifiche critiche alla sentenza di primo grado e dunque senza sviluppare unvero motivo di doglianza sul punto (tanto è vero che nella sentenza di appellonulla si dice nella parte in cui la Corte ha sinteticamente esposto i motivi diappello).

Ciò detto, occorre rilevare che, come più volte ribadito da questa Corte,è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., ilricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggettodei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazionenei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in terminispecifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez. 2, n. 34044 del20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 – 01).5.

Il quarto motivo, avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio, è inparte generico e in parte nuovo in quanto non dedotto in appello.Le circostanze attenuanti generiche non erano state neppure richieste inappello né il loro mancato riconoscimento aveva costituito oggetto di motivo diimpugnazione.

La doglianza è quindi inammissibile in quanto proposta per laprima volta in questa sede di legittimità.Sulla quantificazione della pena già il motivo di appello era generico.

Ilmotivo, infatti, era incentrato sulla asserita insussistenza dell'aggravante di cuiall'art. 416 bis.1 cod. pen., sulla quale, come detto, la Corte territoriale haadeguatamente motivato.

Con specifico riferimento alla quantificazione dellapena ci si era poi limitati ad invocarne un ridimensionamento in quanto il Micillonon avrebbe tratto alcun vantaggio dalla vicenda e sarebbe intervenuto inmaniera disinteressata, argomento, quest'ultimo, disatteso (quanto menoimplicitamente) dalla sentenza di appello.Occorre poi ribadire che la graduazione della pena, anche in relazione agliaumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti,rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere alrelativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteridi cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa"o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o allacapacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliataspiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lungasuperiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017,Mastro, Rv. 271243-01).

Nel caso in esame la pena base per il delitto di usura èstata quantificata in anni 3 di reclusione e si colloca dunque ben al di sotto dellamedia edittale (pari nel caso in esame ad anni 6).

I giudici di merito hannoperaltro congruamente motivato il (modesto) discostamento dal minimo - inragione delle modalità dell’azione e della gravità del fatto (vedi p. 13) - con unsufficiente richiamo ai criteri di cui all’art. 133 cod.

Pen.6.

Il primo motivo articolato nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], al pari diquello (per molti aspetti sovrapponibile) dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], propone una meralettura alternativa delle risultanze probatorie, senza neppure prospettaretravisamenti della prova, e senza denunciare specifici profili di contraddittorietà oillogicità manifesta della ricostruzione dei fatti operata dai Giudici di merito.La Corte territoriale, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, haadeguatamente motivato (pag. 8) in ordine alle ragioni per le quali si potevaritenere provato che l'[OSCURATO:PERSONA] – a differenza di quanto sostenuto dalla difesa – eraperfettamente consapevole della natura usuraria del rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e DiGuida.

Si è infatti evidenziato: a) che l'[OSCURATO:PERSONA] è intervenuto per indurre ildebitore a rinegoziare l'originario rapporto; b) che, non essendo statol'intervento richiesto dal [OSCURATO:PERSONA] ed essendo il [OSCURATO:PERSONA] presente all'incontrofinalizzato alla rinegoziazione, era logico dedurre che l'[OSCURATO:PERSONA] fosse intervenutosu richiesta e nell'interesse del creditore; c) che è stato l'[OSCURATO:PERSONA] a proporre idettagli della rinegoziazione del debito chiedendo al [OSCURATO:PERSONA] di emettere 9cambiali da 1.000 euro ciascuna fino al raggiungimento di 90.000 euro; d) chel'[OSCURATO:PERSONA], come precisato dal [OSCURATO:PERSONA] al dibattimento, era perfettamente aconoscenza del precedente intervento del [OSCURATO:PERSONA] e persino del fatto chequest'ultimo si era impossessato dei 3.000 euro destinati a [OSCURATO:PERSONA], tanto che lostesso imputato li aveva defalcati dal debito complessivo (chiedendogli quindi87.000 euro anziché 90.000); e) che era stato l'[OSCURATO:PERSONA] a dire al [OSCURATO:PERSONA] di nononorare il precedente impegno assunto col [OSCURATO:PERSONA].

Da tali dati di fatto i Giudici diappello hanno quindi desunto che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva una conoscenza assolutamentedettagliata di tutta la vicenda, ivi inclusi i suoi recenti sviluppi rappresentatidall'intervento e dal coinvolgimento di un noto esponente del clan Mallardo([OSCURATO:PERSONA]); risultava quindi del tutto improbabile e implausibile che lo stessoignorasse la natura usuraria del prestito.

E del resto, come si è già dettoesaminando le analoghe censure del coimputato [OSCURATO:PERSONA], risulta difficilecomprendere in che modo si possa intervenire a rinegoziare un debito senzaconoscere gli esatti termini del rapporto che si intende rinegoziare.Le censure della difesa dunque – più che criticare la coerenza e la tenutalogica del provvedimento impugnato o denunciare violazioni di specifiche normedi legge processuale o sostanziale – si limitano a prospettare una letturaalternativa delle prove assunte e a sollecitarne un diverso apprezzamento daparte di questa Corte, ponendosi così il motivo dedotto al di fuori di quelliconsentiti dall'art. 606 cod. proc. pen.7.

Il secondo motivo è inammissibile per il disposto dell'art. 606, comma 3,cod. proc. pen. in quanto ha ad oggetto una violazione di legge che non era statadedotta nei motivi di appello.

Ed invero in appello la difesa aveva contestato ilconcorso dell'[OSCURATO:PERSONA] nel delitto di usura solo sotto il profilo dell'elementosoggettivo (vale a dire la presunta inconsapevolezza della natura usuraria delrapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

La questione della idoneità della condottadell'imputato a dare un contributo causale alla consumazione del reato non erastata dedotta.volte affermato da questa Corte, vale a dire che ben possono essere chiamati arispondere del reato di usura a titolo di concorso, i terzi, anche estraneiall'accordo originario, che – come appunto l'[OSCURATO:PERSONA] – intervengono dando impulsoalla procedura esecutiva per il recupero dei crediti rimasti inadempiuti e per ilconseguimento dell'illecito vantaggio usurario dagli stessi preteso (Sez. 2, n.40380 del 11/06/2015, Cardamone, Rv. 264887 – 01).

Nel caso in esame, èindubbio che l'[OSCURATO:PERSONA] proponendo e propiziando una rinegoziazione del debito,peraltro accettata dal debitore e in parte eseguita, ha quanto meno agevolato laprosecuzione del rapporto usurario.8.

Il terzo motivo è inammissibile in quanto versato interamente in fatto.La valutazione se il contributo dato dal concorrente possa essere ritenuto omeno di minima importanza ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cuiall'art. 114, primo comma, cod. pen. implica un giudizio di fatto che spettaunicamente al giudice di merito e che non è dunque sindacabile in sede dilegittimità, a meno che la motivazione sul punto sia contraddittoria omanifestamente illogica.

Nel caso in esame la Corte territoriale (pag. 12 dellasentenza) ha ritenuto la condotta dell'[OSCURATO:PERSONA] tutt'altro che marginale,evidenziando che l'imputato, seppur in un periodo limitato, si è inserito nellavicenda usuraria agevolando concretamente ed efficacemente il recupero delcredito da parte del [OSCURATO:PERSONA], proponendo una rinegoziazione che è stataaccettata dalla vittima e propiziando l'emissione di nuove cambiali che il Tafutoha, peraltro, onorato almeno sino al dicembre 2013 (pag. 11 della sentenza diprimo grado).

Si tratta di una motivazione non illogica e dunque non censurabilein questa sede.

Non sussiste peraltro il profilo di contraddittorietà dedotto dalricorrente.

Ed infatti, a ben vedere, “ruolo accessorio/secondario” e “minimaimportanza” del contributo sono concetti non coincidenti e non sovrapponibili.Questa Corte ha infatti più volte affermato che in tema di concorso di personenel reato, per l'integrazione dell'attenuante della minima partecipazione di cuiall'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attivitàprestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri (ruolo secondario), inquanto è necessario che il contributo si sia concretizzato nell'assunzione di unruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento,da risultare trascurabile nell'economia generale del crimine commesso (explurimis Sez.4, n. 26525 del 07/06/2023, Malfarà, Rv. 284771 – 01).9.

Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilitàdi tutti i ricorsi, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen.,la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00 ciascuno.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l 17/11/1956Avolio Salvatore, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 25/11/2025 della Corte di appello di Napoliparti civili (non ricorrenti):[OSCURATO:PERSONA];visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di rigettare i ricorsi degliimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di dichiarare inammissibile quello dell'imputato [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA] insostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato [OSCURATO:PERSONA], nonché dell'Avv.ricorsi con conseguente annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 25/11/2025 la Corte di appello di Napoli, decidendosull'appello proposto dagli imputati, in parziale riforma della sentenza delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]:- in accoglimento del concordato ex art. 599bis cod. proc. pen. raggiuntodalle parti, ha rideterminato in anni 4 di reclusione ed euro 6.000 di multa lapena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 81, 110, 644, primo,terzo, quinto comma nn. 3 e 4 cod. pen. (capo A) e 629, secondo comma, cod.pen. (capo B), revocando altresì le pene accessorie applicate;- ha confermato nel resto la pronuncia impugnata, con la quale SalvatoreAvolio e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per il reato di usura aggravata dicui al capo A) rispettivamente alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 4.000 dimulta e ad anni 6 di reclusione ed euro 10.000 di multa.Secondo le conformi sentenze di merito i tre imputati, seppur in momenti econ ruoli diversi, avrebbero concorso nel reato di usura aggravata posto inessere dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] (separatamente giudicato);quest'ultimo, tra il 2002 e il 13/12/2016, in cambio della liquidazione di assegnipostatati (per l'importo complessivo di 161.000 euro) ricevuti dall'imprenditorein stato di bisogno, [OSCURATO:PERSONA], dai suoi clienti, si sarebbe fatto prometteree dare dal [OSCURATO:PERSONA] interessi usurari al tasso di interesse del 36% annuo. Inparticolare: il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe materialmente riscosso parte delle somme dovutedal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] a titolo di interessi per il prestito ricevuto; l'[OSCURATO:PERSONA] e ilMicillo (quest'ultimo anche avvalendosi del metodo mafioso e al fine di agevolareil clan camorristico di appartenenza) avrebbero invece indotto il [OSCURATO:PERSONA], previaparziale rinegoziazione del debito, a versare le somme dovute in esecuzionedell'originario patto usurario. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, avvalendosi del metodo mafioso,avrebbe altresì costretto mediante minaccia il [OSCURATO:PERSONA] a pagare al [OSCURATO:PERSONA] partedegli interessi usurari.2. Avverso detto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione gliimputati, tramite i loro difensori, deducendo i motivi che di seguito si enuncianonei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att.cod. proc. pen.3. Il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è affidato ad un unico motivo, con il quale sidenuncia violazione dell'art. 133 c.p.p. e carenza/assenza di motivazione inordine alla determinazione della pena. La Corte di appello, a detta della difesa,non ha adeguatamente motivato in ordine alla congruità della pena concordatadalle parti, eludendo l’obbligo di motivazione specifica e individualizzata, e nonconsiderando elementi che avrebbero consentito l'applicazione di una pena piùmite.4. Il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] consta di quattro motivi.4.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b), c), ed e)cod. proc. pen., violazione degli artt. 125, 192, 546 cod. proc. pen. e 644 cod.Pen., nonché vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilitàdell'imputato per il concorso nel reato di usura di cui al capo A). Il difensorerileva che la Corte di appello ha fornito una motivazione contraddittoria, illogica eapparente in ordine alla consapevolezza da parte dell'imputato della naturausuraria del rapporto tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]. Ed invero, secondo la difesa,dall'istruttoria e dalle stesse dichiarazioni della vittima (che i Giudici di meritoavevano travisato o non considerato) è emerso che il [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a dareal [OSCURATO:PERSONA] dei consigli per definire il rapporto di debito col [OSCURATO:PERSONA], senzaproporre alcun pagamento di interessi a tassi da usura; non era quindi in alcunmodo emersa la prova che l'imputato sapesse che il [OSCURATO:PERSONA] fosse vittima di usurae che il suo debito traesse origine da un prestito usurario. Peraltro, i giudici dimerito non hanno considerato che l'intervento del ricorrente ha recato unvantaggio alla persona offesa, riducendo sensibilmente l'importo dovuto senzaesigere la corresponsione di ulteriori interessi.4.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 416 bis.1 cod.pen. nonché carenza e illogicità della motivazione in relazione a tale aggravante.In particolare, secondo la difesa la Corte avrebbe ritenuto l'aggravante: a) sullabase di una attribuzione apodittica al [OSCURATO:PERSONA] del ruolo di leader del clancamorristico in difetto di riscontri e senza alcuna verifica del dolo specificodell'agevolazione dell'associazione mafiosa; b) in difetto di elementi indicatividell'effettivo e concreto uso del metodo mafioso, il quale non poteva esseredesunto dal solo sentimento di timore manifestato dalla persona offesa.4.3. Con il terzo motivo si deduce omessa motivazione in ordine alla recidivae alla richiesta di esclusione di tale aggravante. La sentenza, a detta delricorrente, difetta di motivazione sulla richiesta di esclusione. La recidiva, inoltre,sarebbe stata illegittimamente ritenuta sulla sola base dei precedentidell'imputato e senza alcun accertamento in concreto in ordine alla maggiorepericolosità o colpevolezza derivante dal nuovo reato commesso.4.4. Il quarto motivo deduce carenza o contraddittorietà della motivazione inordine al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle attenuantigeneriche. Le attenuanti generiche, a detta della difesa, sono state negate conun richiamo generico alla gravità del fatto, senza valutazione degli elementifavorevoli dedotti dalla difesa, e sulla base di una motivazione cumulativa e nonindividualizzata. Il discostamento dai minimi edittali, inoltre, non è statomotivato.5. Il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi.5.1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen., violazione degli artt. 192, comma 2, cod. proc. pen. e 644 cod. pen.nonché vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilitàdell'imputato per il delitto di usura di cui al capo A). A detta del difensore laCorte di appello ha ritenuto provato l'elemento soggettivo del reato, in forza diun errore logico, vale a dire sovrapponendo indebitamente la conoscenza daparte dell'[OSCURATO:PERSONA] del debito che il [OSCURATO:PERSONA] aveva verso il [OSCURATO:PERSONA] con laconoscenza dei tassi usurari che erano stati praticati sul prestito. Gli elementiche la Corte aveva valorizzato al fine di dimostrare che l'[OSCURATO:PERSONA] fosse aconoscenza della natura usuraria del rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano poi deltutto insufficienti: ed invero la proposta di emettere cambiali a condizioni menogravose fatta durante l'unico incontro avuto col [OSCURATO:PERSONA], così come l'invito adignorare le pretese del [OSCURATO:PERSONA], erano elementi del tutto neutri e non idonei adimostrare la consapevolezza dell’usura in atto. Non si era poi tenuto conto delfatto che l'incontro tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], al quale l'[OSCURATO:PERSONA] aveva presenziato,si era svolto in modo amichevole e cordiale.5.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc. pen., violazione degli artt. 110 e 644 cod. pen. La difesa evidenzia chel'[OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto concorrente nel reato, nonostante la condotta a luiascritta non abbia avuto nessuna incidenza sulla genesi e sulla prosecuzione delrapporto usurario. Non era infatti emersa alcuna prova che l'imputato avevaricevuto incarico di recuperare i crediti, che aveva ricevuto pagamenti opartecipato alla stipula del patto usurario, così come priva di riscontri eral'affermazione dei Giudici di merito secondo i quali l'[OSCURATO:PERSONA] era intervenuto nellavicenda con un “verosimile intento di lucro”. La Corte aveva quindi valorizzato lamera presenza dell'imputato all'incontro tra usuraio e vittima senza spiegareperché tale presenza avrebbe avuto un effetto di rafforzamento o agevolazionedell’attività criminosa altrui.5.3. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen., violazione dell'art. 114 cod. pen. e contraddittorietà della motivazione inordine al diniego dell'attenuante del contributo di minima importanza. Lasentenza, a detta della difesa, è contraddittoria in quanto, dopo aver definito ilruolo dell'[OSCURATO:PERSONA] accessorio, limitato, secondario, ha poi negato l’attenuante exart. 114 cod. pen. La Corte avrebbe poi omesso di considerare la marginalitàcausale della condotta dell'imputato, intervenuto in un'unica occasione a distanzadi oltre 10 anni dal patto usurario.6. Il procedimento si è svolto nelle forme della pubblica udienza contrattazione orale su istanza dei difensori dell'imputato [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. Edinfatti, secondo quanto costantemente affermato da questa Suprema Corte, neiconfronti della sentenza resa – come nel caso in esame – all'esito di concordatoin appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso percassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, postoche l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivinon oggetto di rinuncia (ex plurimis Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023,Rv. 285619-01). Va poi ribadito che non sono deducibili con ricorso percassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello vizimotivazionali o violazioni di legge attinenti alla determinazione della pena che èstata oggetto di accordo delle parti, salva l'ipotesi – che tuttavia pacificamentenon ricorre nel caso in esame – di applicazione di pena illegale, ostandovi lanatura consensualistica dell'istituto e la sua funzione deflattiva (Sez. 3, n. 41411del 15/12/2025, Tanasi, Rv. 289033 – 02). Nel caso in esame, dagli atti risultache l'imputato ha concordato una nuova pena, rinunciando a tutti i motivi digravame diversi da quelli concernenti il trattamento sanzionatorio; da ciòconsegue che lo stesso non può denunciare in questa sede vizi che hanno adoggetto punti della decisione impugnata investiti proprio dai motivi di appellorinunciati, né può denunciare la mancanza o l'insufficienza della motivazione inordine all'entità della pena alla cui applicazione lui stesso ha acconsentito.2. Il primo motivo proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], purdeducendo apparentemente vizi di motivazione e di violazione di legge, in realtàprospetta mere doglianze in punto di fatto, peraltro riproduttive di profili dicensura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici esulla base di una ricostruzione dei fatti pienamente aderente alle risultanzeprobatorie, dal giudice di merito.Ed invero, la Corte di appello, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa,si è confrontata adeguatamente con il motivo di gravame, incentrato sullapresunta inconsapevolezza da parte del [OSCURATO:PERSONA] della natura usuraria del rapportotra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale (pag. 9-11) ha evidenziato che ilMicillo era certamente a conoscenza del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] era vittima di usura,posto che quest'ultimo nel corso della sua deposizione testimoniale aveva, tral'altro, riferito: 1) che era stato convocato dall'odierno ricorrente (che lui benconosceva come esponente del clan camorristico Mallardo), tramite [OSCURATO:PERSONA],il quale peraltro era già a conoscenza del suo debito col [OSCURATO:PERSONA]; 2) che ilMicillo, nel corso del loro incontro gli chiedeva spiegazioni sul debito contrattocon il [OSCURATO:PERSONA] e lui gli aveva illustrato l'intera vicenda (vedi pag. 10 dellasentenza di primo grado); 3) che a quel punto il [OSCURATO:PERSONA] aveva insistito nei suoiconfronti affinché rinegoziasse il debito verso [OSCURATO:PERSONA], emettendo cambiali da1.500 euro cadauna per complessivi 90.000, sulle quali non dovevano esserepagati ulteriori interessi; 4) che, non essendo riuscito ad onorare il pagamentodei primi titoli, iniziò a temere per la sua incolumità; timore avvalorato daquanto gli riferiva il suo amico [OSCURATO:PERSONA], il quale lo avvisò che volevano fargli delmale perché non aveva pagato le cambiali; 5) che per evitare ritorsioni si erarivolto a tale [OSCURATO:PERSONA], che sapeva essere amico di [OSCURATO:PERSONA], al qualeconsegnò degli assegni di importo pari alle prime due cambiali scadute (3.000euro), che quest'ultimo avrebbe dovuto recapitare al [OSCURATO:PERSONA] (il quale, peraltro,avrebbe trattenuto la somma invece di girarla al [OSCURATO:PERSONA]). La Corte territorialeha quindi evidenziato che in siffatto contesto non si poteva certo affermare che ilMicillo ignorasse la natura usuraria del prestito ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA], posto checostui gli aveva illustrato l'intera vicenda. Inoltre, era evidente che l'imputatonon era certamente intervenuto in aiuto del debitore, posto che la persona offesaaveva escluso di aver chiesto tale intervento e anzi iniziò a temere per la suaincolumità quando non riuscì ad onorare gli impegni assunti; se ne doveva quindilogicamente desumere che il [OSCURATO:PERSONA] era intervenuto su richiesta dell’usuraio –anche se ne erano rimaste ignote le ragioni (peraltro facilmente intuibili) –. Era,del resto, del tutto improbabile e illogico che un soggetto potesse intromettersiin un rapporto obbligatorio tra terzi, proponendo una puntuale e dettagliatarinegoziazione del rapporto stesso senza conoscerne gli esatti termini e lanatura. I Giudici di merito hanno altresì illustrato le ragioni per le quali,contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, non aveva alcuna rilevanza, né ilfatto che l'intervento del [OSCURATO:PERSONA] aveva “ridotto” il debito del [OSCURATO:PERSONA] a 90.000euro, né la circostanza che per la rinegoziazione del debito il [OSCURATO:PERSONA] non preteseil pagamento di ulteriori interessi. La Corte ha infatti chiarito che nel complessivodebito che il [OSCURATO:PERSONA] aveva maturato nel corso di molti anni col [OSCURATO:PERSONA] (il quale,in cambio di interessi usurari aveva monetizzato titoli del [OSCURATO:PERSONA] per circa160.000 euro) risultava oramai oggettivamente impossibile distinguere tra lasorte capitale e gli interessi maturati, sicché nei 90.000 euro di cambiali eranocertamente compresi sia capitale sia interessi (usurari). Così ricostruiti i fatti, conmotivazione pienamente conforme ai principi di diritto più volte ribaditi da questaCorte, i Giudici di merito hanno poi affermato che l'intervento del [OSCURATO:PERSONA] volto adindurre il [OSCURATO:PERSONA] ad onorare il debito contratto con l'usuraio e ad agevolarne ilpagamento integra il concorso nel reato di usura. Ed infatti, questa Corte hachiarito che il delitto di usura si configura come reato a condotta frazionata o aconsumazione prolungata perché i pagamenti effettuati dalla persona offesa, inesecuzione del patto usurario, compongono il fatto lesivo penalmente rilevante;ne consegue che rispondono a titolo di concorso nel reato i terzi, anche seestranei all'accordo originario, che intervengono dando impulso alla proceduraesecutiva per il recupero dei crediti rimasti inadempiuti e per il conseguimentodell'illecito vantaggio usurario dagli stessi preteso (Sez. 2, n. 40380 del11/06/2015, Cardamone, Rv. 264887 - 01).Siamo dunque in presenza di una motivazione congrua e adeguata,certamente non contraddittoria né illogica. Una motivazione, a fronte della quale,la difesa, senza peraltro neppure dedurre specifici e decisivi travisamenti dellaprova, più che criticare la coerenza e la tenuta logica del provvedimentoimpugnato, si limita a prospettare una lettura alternativa delle prove assunte e asollecitarne un diverso apprezzamento da parte di questa Corte, ponendosi così ilmotivo dedotto al di fuori di quelli consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen. (cfrSez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 – 01). Occorre infattiribadire che non è deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto,stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propriavalutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi dimerito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 – 01).3. Il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto l'aggravante di cui all'art.416bis.1 cod. pen., è inammissibile, ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., inquanto prospetta violazioni di legge e vizi di motivazione su questioni nondedotte con i motivi di appello. Ed invero, già la Corte territoriale (pag. 12) hastigmatizzato la laconicità del motivo di appello, con il quale la difesa, a benvedere, si era limitata a contestare l'aggravante solo in quanto, a suo dire,mancava la prova che fosse stato il [OSCURATO:PERSONA] a convocare [OSCURATO:PERSONA] e non quest'ultimoa chiedere al primo il suo aiuto. In sostanza, si contestava la sussistenza dellecondotte sulla base delle quali l'aggravante del metodo mafioso era stataritenuta, ma non anche l'idoneità delle stesse ad integrare il metodo mafioso.Sulla censura dedotta la Corte di appello ha adeguatamente motivato,evidenziando: che il [OSCURATO:PERSONA] (le cui dichiarazioni erano da ritenersi attendibili)aveva riferito che non aveva chiesto l'aiuto del [OSCURATO:PERSONA] e che era stato invecequest'ultimo a convocarlo, tramite [OSCURATO:PERSONA]; che la persona offesa avevaanzi riferito di non essersi potuta sottrarre alla richiesta di colloquio avanzatadall'odierno ricorrente e di aver altresì iniziato a temere per la sua incolumitàallorché non riuscì ad onorare l'impegno assunto, proprio in quanto sapeva che ilMicillo operava per il clan Mallardo di cui era esponente. La Corte ha quindimotivato confrontandosi con le questioni dedotte nel gravame, laddove invecenel ricorso per cassazione la difesa prospetta questioni e censure del tuttonuove, quali: l'idoneità della condotta del [OSCURATO:PERSONA] – la cui sussistenza in appello cisi era limitati a negare – a costituire estrinsecazione del metodo mafioso; il fattoche l'azione del [OSCURATO:PERSONA] non fosse diretta ad agevolare il clan di appartenenza(questione mai dedotta in appello).la violazione di legge dedotta nel ricorso non sussiste in quanto la sentenza inordine alla contestata aggravante ha fatto corretta applicazione dei principiaffermati da questa Corte, la quale ha avuto modo di precisare che in tema diconfigurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod. pen., il"metodo mafioso" non può essere desunto unicamente dalle modalità di reazionedella vittima (che può tuttavia costituire indicatore dell'intensità intimidatoriadell'azione posta in essere), essendo comunque necessario verificare l'effettivoricorso, da parte dell'agente, ad una condotta oggettivamente idonea adesercitare sulle vittime del reato la particolare pressione psicologica evocatadalla norma (Sez. 5, n. 39431 del 19/11/2025, C., Rv. 289071 – 01). Nel caso inesame, l'aggravante de qua non è stata ritenuta sulla base delle sole percezionie dei timori della vittima, ma valorizzando comportamenti oggettivi di soggettinoti per la loro appartenenza a clan di camorra che sono tipicamente riconducibilial modus operandi di tale organizzazione criminale, quali: la convocazione dellavittima da parte del rappresentante del clan ad opera di terzi; l'incontro conmodalità riservate in assenza di testimoni; la perentorietà delle richieste; illasciar trapelare voci circa possibili azioni ritorsive in caso di mancatoaccoglimento delle richieste.4. Il terzo motivo è inammissibile.Occorre infatti rilevare che nei motivi di appello la difesa si era limitata aformulare una semplice richiesta di esclusione della recidiva senza articolarespecifiche critiche alla sentenza di primo grado e dunque senza sviluppare unvero motivo di doglianza sul punto (tanto è vero che nella sentenza di appellonulla si dice nella parte in cui la Corte ha sinteticamente esposto i motivi diappello). Ciò detto, occorre rilevare che, come più volte ribadito da questa Corte,è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., ilricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggettodei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazionenei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in terminispecifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez. 2, n. 34044 del20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 – 01).5. Il quarto motivo, avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio, è inparte generico e in parte nuovo in quanto non dedotto in appello.Le circostanze attenuanti generiche non erano state neppure richieste inappello né il loro mancato riconoscimento aveva costituito oggetto di motivo diimpugnazione. La doglianza è quindi inammissibile in quanto proposta per laprima volta in questa sede di legittimità.Sulla quantificazione della pena già il motivo di appello era generico. Ilmotivo, infatti, era incentrato sulla asserita insussistenza dell'aggravante di cuiall'art. 416 bis.1 cod. pen., sulla quale, come detto, la Corte territoriale haadeguatamente motivato. Con specifico riferimento alla quantificazione dellapena ci si era poi limitati ad invocarne un ridimensionamento in quanto il Micillonon avrebbe tratto alcun vantaggio dalla vicenda e sarebbe intervenuto inmaniera disinteressata, argomento, quest'ultimo, disatteso (quanto menoimplicitamente) dalla sentenza di appello.Occorre poi ribadire che la graduazione della pena, anche in relazione agliaumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti,rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere alrelativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteridi cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa"o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o allacapacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliataspiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lungasuperiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017,Mastro, Rv. 271243-01). Nel caso in esame la pena base per il delitto di usura èstata quantificata in anni 3 di reclusione e si colloca dunque ben al di sotto dellamedia edittale (pari nel caso in esame ad anni 6). I giudici di merito hannoperaltro congruamente motivato il (modesto) discostamento dal minimo - inragione delle modalità dell’azione e della gravità del fatto (vedi p. 13) - con unsufficiente richiamo ai criteri di cui all’art. 133 cod. Pen.6. Il primo motivo articolato nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], al pari diquello (per molti aspetti sovrapponibile) dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], propone una meralettura alternativa delle risultanze probatorie, senza neppure prospettaretravisamenti della prova, e senza denunciare specifici profili di contraddittorietà oillogicità manifesta della ricostruzione dei fatti operata dai Giudici di merito.La Corte territoriale, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, haadeguatamente motivato (pag. 8) in ordine alle ragioni per le quali si potevaritenere provato che l'[OSCURATO:PERSONA] – a differenza di quanto sostenuto dalla difesa – eraperfettamente consapevole della natura usuraria del rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e DiGuida. Si è infatti evidenziato: a) che l'[OSCURATO:PERSONA] è intervenuto per indurre ildebitore a rinegoziare l'originario rapporto; b) che, non essendo statol'intervento richiesto dal [OSCURATO:PERSONA] ed essendo il [OSCURATO:PERSONA] presente all'incontrofinalizzato alla rinegoziazione, era logico dedurre che l'[OSCURATO:PERSONA] fosse intervenutosu richiesta e nell'interesse del creditore; c) che è stato l'[OSCURATO:PERSONA] a proporre idettagli della rinegoziazione del debito chiedendo al [OSCURATO:PERSONA] di emettere 9cambiali da 1.000 euro ciascuna fino al raggiungimento di 90.000 euro; d) chel'[OSCURATO:PERSONA], come precisato dal [OSCURATO:PERSONA] al dibattimento, era perfettamente aconoscenza del precedente intervento del [OSCURATO:PERSONA] e persino del fatto chequest'ultimo si era impossessato dei 3.000 euro destinati a [OSCURATO:PERSONA], tanto che lostesso imputato li aveva defalcati dal debito complessivo (chiedendogli quindi87.000 euro anziché 90.000); e) che era stato l'[OSCURATO:PERSONA] a dire al [OSCURATO:PERSONA] di nononorare il precedente impegno assunto col [OSCURATO:PERSONA]. Da tali dati di fatto i Giudici diappello hanno quindi desunto che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva una conoscenza assolutamentedettagliata di tutta la vicenda, ivi inclusi i suoi recenti sviluppi rappresentatidall'intervento e dal coinvolgimento di un noto esponente del clan Mallardo([OSCURATO:PERSONA]); risultava quindi del tutto improbabile e implausibile che lo stessoignorasse la natura usuraria del prestito. E del resto, come si è già dettoesaminando le analoghe censure del coimputato [OSCURATO:PERSONA], risulta difficilecomprendere in che modo si possa intervenire a rinegoziare un debito senzaconoscere gli esatti termini del rapporto che si intende rinegoziare.Le censure della difesa dunque – più che criticare la coerenza e la tenutalogica del provvedimento impugnato o denunciare violazioni di specifiche normedi legge processuale o sostanziale – si limitano a prospettare una letturaalternativa delle prove assunte e a sollecitarne un diverso apprezzamento daparte di questa Corte, ponendosi così il motivo dedotto al di fuori di quelliconsentiti dall'art. 606 cod. proc. pen.7. Il secondo motivo è inammissibile per il disposto dell'art. 606, comma 3,cod. proc. pen. in quanto ha ad oggetto una violazione di legge che non era statadedotta nei motivi di appello. Ed invero in appello la difesa aveva contestato ilconcorso dell'[OSCURATO:PERSONA] nel delitto di usura solo sotto il profilo dell'elementosoggettivo (vale a dire la presunta inconsapevolezza della natura usuraria delrapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). La questione della idoneità della condottadell'imputato a dare un contributo causale alla consumazione del reato non erastata dedotta.volte affermato da questa Corte, vale a dire che ben possono essere chiamati arispondere del reato di usura a titolo di concorso, i terzi, anche estraneiall'accordo originario, che – come appunto l'[OSCURATO:PERSONA] – intervengono dando impulsoalla procedura esecutiva per il recupero dei crediti rimasti inadempiuti e per ilconseguimento dell'illecito vantaggio usurario dagli stessi preteso (Sez. 2, n.40380 del 11/06/2015, Cardamone, Rv. 264887 – 01). Nel caso in esame, èindubbio che l'[OSCURATO:PERSONA] proponendo e propiziando una rinegoziazione del debito,peraltro accettata dal debitore e in parte eseguita, ha quanto meno agevolato laprosecuzione del rapporto usurario.8. Il terzo motivo è inammissibile in quanto versato interamente in fatto.La valutazione se il contributo dato dal concorrente possa essere ritenuto omeno di minima importanza ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cuiall'art. 114, primo comma, cod. pen. implica un giudizio di fatto che spettaunicamente al giudice di merito e che non è dunque sindacabile in sede dilegittimità, a meno che la motivazione sul punto sia contraddittoria omanifestamente illogica. Nel caso in esame la Corte territoriale (pag. 12 dellasentenza) ha ritenuto la condotta dell'[OSCURATO:PERSONA] tutt'altro che marginale,evidenziando che l'imputato, seppur in un periodo limitato, si è inserito nellavicenda usuraria agevolando concretamente ed efficacemente il recupero delcredito da parte del [OSCURATO:PERSONA], proponendo una rinegoziazione che è stataaccettata dalla vittima e propiziando l'emissione di nuove cambiali che il Tafutoha, peraltro, onorato almeno sino al dicembre 2013 (pag. 11 della sentenza diprimo grado). Si tratta di una motivazione non illogica e dunque non censurabilein questa sede. Non sussiste peraltro il profilo di contraddittorietà dedotto dalricorrente. Ed infatti, a ben vedere, “ruolo accessorio/secondario” e “minimaimportanza” del contributo sono concetti non coincidenti e non sovrapponibili.Questa Corte ha infatti più volte affermato che in tema di concorso di personenel reato, per l'integrazione dell'attenuante della minima partecipazione di cuiall'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attivitàprestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri (ruolo secondario), inquanto è necessario che il contributo si sia concretizzato nell'assunzione di unruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento,da risultare trascurabile nell'economia generale del crimine commesso (explurimis Sez.4, n. 26525 del 07/06/2023, Malfarà, Rv. 284771 – 01).9. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilitàdi tutti i ricorsi, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen.,la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00 ciascuno. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 27886/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris