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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 21463/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.942/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 121, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] S.ANNA. [OSCURATO:PERSONA].

PAL.CEDIR COMUNE, SNC, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' LUCIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimato- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n.681/2021 depositata il 14/05/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione restano a carico della ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente Comune, che liquida in complessivi € 2.000,00.

Così deciso in Roma,il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.942/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 121, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] S.ANNA. [OSCURATO:PERSONA]. PAL.CEDIR COMUNE, SNC, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' LUCIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimato- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n.681/2021 depositata il 14/05/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione restano a carico della ricorrente. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente Comune, che liquida in complessivi € 2.000,00. Così deciso in Roma,il
Decreto Cassazione n. 21463/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris