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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 35085/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17800-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 57/2021 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il23/02/2021; Ric. 2021 n. 17800 sez.

ML -ud. 29-09-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.la Corte d'appello di Ancona ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto «vittima del dovere», alla riliquidazione dell’assegno ex art. 2 della legge nr. 407 del 1998 nella misura di euro 500,00;

2. la parte in epigrafe ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, affidandosi ad un motivo, successivamente illustrato con memoria;

3. il Ministero ha resistito, con controricorso;

4. la proposta del giudice relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA]: 1.l’unico motivo di ricorso, con cui la ricorrente , nella qualità specificata in epigrafe-ai sensi dell’art. 360 nr. cod.proc.civ.- deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1, commi 562 e 565, della legge nr. 266 del 2005 e dell’art. 4, comma 1, del d.p.r. nr. 243 del 2006 è fondato;

4. le Sezioni Unite, con la sentenza 27 marzo 2017, n. 7761, hanno precisato che in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad essi equiparati, l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile è uguale a quello dell'analogo assegno attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed in conformità al principio di razionalità-equità di cui all'art. 3 Cost., come risulta dal diritto vivente rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria; Ric. 2021 n. 17800 sez.

ML -ud. 29-09-2022 -3-

6. tali principi, ribaditi da Cass. nr. 19036del 2019 e numerose altre (v., più di recente, Cass. nr. 24956 del 2021; Cass. nn. 3456, 11013, 11015, 17438 del 2022) sono stati, invece, disattesi dalla decisione impugnata;

7. il ricorso deve essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa allaCorte di appello di Ancona, in diversa composizione, chedovrà uniformarsi ai principi sopra indicati;

8. il giudice di rinviodovrà provvedere anche sulle spese della presente fase del giudizio; P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in merito alle spese del giudizio di legittimità

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17800-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 57/2021 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il23/02/2021; Ric. 2021 n. 17800 sez. ML -ud. 29-09-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.la Corte d'appello di Ancona ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto «vittima del dovere», alla riliquidazione dell’assegno ex art. 2 della legge nr. 407 del 1998 nella misura di euro 500,00; 2. la parte in epigrafe ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, affidandosi ad un motivo, successivamente illustrato con memoria; 3. il Ministero ha resistito, con controricorso; 4. la proposta del giudice relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA]: 1.l’unico motivo di ricorso, con cui la ricorrente , nella qualità specificata in epigrafe-ai sensi dell’art. 360 nr. cod.proc.civ.- deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1, commi 562 e 565, della legge nr. 266 del 2005 e dell’art. 4, comma 1, del d.p.r. nr. 243 del 2006 è fondato; 4. le Sezioni Unite, con la sentenza 27 marzo 2017, n. 7761, hanno precisato che in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad essi equiparati, l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile è uguale a quello dell'analogo assegno attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed in conformità al principio di razionalità-equità di cui all'art. 3 Cost., come risulta dal diritto vivente rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria; Ric. 2021 n. 17800 sez. ML -ud. 29-09-2022 -3- 6. tali principi, ribaditi da Cass. nr. 19036del 2019 e numerose altre (v., più di recente, Cass. nr. 24956 del 2021; Cass. nn. 3456, 11013, 11015, 17438 del 2022) sono stati, invece, disattesi dalla decisione impugnata; 7. il ricorso deve essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa allaCorte di appello di Ancona, in diversa composizione, chedovrà uniformarsi ai principi sopra indicati; 8. il giudice di rinviodovrà provvedere anche sulle spese della presente fase del giudizio; P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in merito alle spese del giudizio di legittimità
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