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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2010

ECLI:EU:T:2010:280
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62007TJ0342_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] causa T‑342/07, [OSCURATO:PERSONA] plc, con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Irlanda), rappresentata dai sigg.

J. Swift, QC,

V. Power, A. McCarthy e D. Hull, solicitors, e dall’avv.

G. Berrisch, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata dai sigg.

X. Lewis e S. Noë, in qualità di agenti, convenuta, sostenuta da [OSCURATO:PERSONA] plc, con sede in [OSCURATO:PERSONA], rappresentata inizialmente dal sig.

A. [OSCURATO:PERSONA], solicitor, dagli avv.ti B. van de Walle de Ghelcke e T. Snels, successivamente dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. van de Walle de Ghelcke, e da Irlanda, rappresentata dai sigg.

D. O’Hagan e J. Buttimore, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti M. Cush, D. Barniville e N. Travers intervenienti, avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 27 giugno 2007, C (2007) 3104, che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato comune e con l’accordo SEE (caso COMP/M.4439 – [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]), IL TRIBUNALE (Terza Sezione), composto dal sig.

J. Azizi, presidente, dalla sig.ra E. Cremona e dal sig.

S. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici, cancelliere: sig.ra C. Kantza, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 luglio 2009, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza Fatti all’origine della controversia A – [OSCURATO:PERSONA] della controversia

1. [OSCURATO:PERSONA] plc (in prosieguo: la «ricorrente» o la «[OSCURATO:PERSONA]») è una società quotata in borsa che disponeva nel 2006 di una flotta di 120 aerei (indipendentemente dai 161 aerei ordinati e pronti per la consegna nel corso dei sei anni seguenti).

Tali aerei effettuavano all’epoca voli di linea verso più di 400 destinazioni in 40 paesi, compresi 75 collegamenti tra l’Irlanda (principalmente a partire dall’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA], ma anche da quelli di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Kerry e Knock) ed altri paesi europei.

2. L’[OSCURATO:PERSONA] plc è una società per azioni di diritto irlandese.

Dopo la sua privatizzazione da parte del governo irlandese nel 2006, lo Stato ha conservato il 25,35% del capitale e le azioni dell’[OSCURATO:PERSONA] sono state quotate in borsa il 2 ottobre 2006.

L’[OSCURATO:PERSONA] è la società holding dell’[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo, considerate congiuntamente: l’«[OSCURATO:PERSONA]»), una compagnia aerea con sede in Irlanda che effettua voli di linea da e verso gli aeroporti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

L’[OSCURATO:PERSONA] gestiva nel 2006 una rete di trasporto per 70 collegamenti a corto raggio tra l’Irlanda ed il [OSCURATO:PERSONA] nonché altri [OSCURATO:PERSONA] membri con una flotta di 28 aerei (che avrebbero dovuto essere portati a 32 a decorrere dalla fine del 2007).

La sua flotta di 7 aerei a lungo raggio (che avrebbe dovuto contarne 9 a decorrere dalla fine del 2007) le permetteva di servire numerose destinazioni negli [OSCURATO:PERSONA] e a Dubaï.

B – Procedimento amministrativo

3. Il 5 ottobre 2006 la [OSCURATO:PERSONA] annunciava la sua intenzione di lanciare un’offerta pubblica d’acquisto (OPA) sull’intero capitale dell’[OSCURATO:PERSONA]. Tale OPA veniva lanciata il 23 ottobre 2006.

4. La concentrazione era notificata alla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee il 30 ottobre 2006.

5. Con decisione 20 dicembre 2006 la [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che l’operazione di concentrazione suscitasse seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune, decideva di avviare il procedimento di esame approfondito di cui all’art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento sulle concentrazioni»).

6. Il 27 marzo 2007 una comunicazione degli addebiti veniva inviata alla [OSCURATO:PERSONA], conformemente all’art. 18 del regolamento sulle concentrazioni. [OSCURATO:PERSONA] rispondeva a tale comunicazione degli addebiti il 17 aprile 2007.

7. Con decisione 27 giugno 2007, C (2007) 3104, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che l’operazione di concentrazione notificata era incompatibile con il mercato comune (caso COMP/M.4439 – [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

C – Contenuto della decisione impugnata

8. Dopo aver ricordato che l’operazione notificata costituiva una concentrazione di dimensione comunitaria (punti 3 e 4 della decisione impugnata), la [OSCURATO:PERSONA] ha descritto i mezzi investigativi utilizzati in occasione dell’inchiesta (punto 5 della decisione impugnata).

Essa ha ricordato che l’inchiesta in parola aveva reso indispensabile l’invio di numerose richieste di informazioni in base all’art. 11 del regolamento sulle concentrazioni, segnatamente ad altre compagnie aeree di linea, a compagnie charter, ad aeroporti e alla clientela d’affari, nonché contatti con le autorità di coordinamento delle bande orarie, le autorità dell’aeronautica civile e le autorità incaricate dei trasporti. [OSCURATO:PERSONA] ha anche effettuato un’analisi di correlazione tra i prezzi al fine di definire i mercati rilevanti (punto 6.3 e allegato III della decisione impugnata) e incaricato un esperto indipendente di realizzare un’inchiesta presso la clientela dell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] (punto 7.3.5 e allegati I e II della decisione impugnata).

Essa ha anche esaminato le osservazioni econometriche presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA], ed effettuato due serie di analisi di regressione al fine di testare in maniera empirica gli effetti probabili della concentrazione (punto 7.4.3 e allegato IV della decisione impugnata).

1. Mercati rilevanti

9. Quanto alla definizione dei mercati rilevanti (punto 6 della decisione impugnata), la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] fornivano entrambe servizi di trasporto aereo di linea di passeggeri in Europa.

Conformemente alla sua prassi, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato essenzialmente l’intercambiabilità dal lato della domanda.

Essa ha definito i mercati sulla base dell’approccio «punto di origine – punto di destinazione», cosiddetto «approccio O & D», secondo cui ogni collegamento tra un punto di origine e un punto di destinazione è considerato come un mercato distinto.

Per stabilire se una coppia O & D costituisca un mercato rilevante, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato le diverse possibilità di cui disponevano i consumatori per viaggiare fra tali due punti.

Essa ha del pari verificato se i voli in partenza da [OSCURATO:PERSONA] (o da [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA], gli altri due aeroporti irlandesi utilizzati dalle parti della concentrazione) a destinazione di due aeroporti (o più) che servivano la stessa città fossero intercambiabili (punti 6.3 della decisione impugnata).

Tenuto conto dei servizi proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che l’operazione contemplata è sfociata in sovrapposizioni orizzontali per 35 coppie di città le quali costituiscono i mercati rilevanti (punto 333 del preambolo della decisione impugnata; in prosieguo: il «preambolo») e che poteva rappresentare una fonte di preoccupazione trattandosi di un gran numero di coppie di città che danno luogo ai mercati rilevanti su cui è presente una sola delle parti all’operazione (punto 334 del preambolo).

2. Valutazione degli effetti dell’operazione sulla concorrenza

10. Quanto alla valutazione degli effetti dell’operazione, la [OSCURATO:PERSONA] si è riferita ai criteri di analisi definiti nei suoi orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento sulle concentrazioni (GU 2004, C 31, pag. 5; in prosieguo: gli «orientamenti»).

11. In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato le parti di mercato della [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] per i 35 collegamenti ove i loro servizi si sovvrappongono.

Essa ha constatato che l’operazione ha creato un monopolio per 22 collegamenti ed è sfociata nella costituzione di quote di mercato molto importanti per gli altri 13 (punto 7.2 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] ha ugualmente considerato che le due compagnie erano «concorrenti immediate» per tutti i collegamenti interessati (punto 7.3 della decisione impugnata) e che, contrariamente alle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA], tali due compagnie si farebbero attualmente concorrenza (punto 7.4 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato, in seguito, gli effetti della concentrazione sui mercati ove la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] sono concorrenti attuali o potenziali ed ha constatato che l’operazione eliminerebbe la concorrenza attuale per i 35 collegamenti ove i servizi si sovrappongono nonché la concorrenza potenziale per 15 collegamenti senza sovrapposizione (punti 7.5 e 7.6 della decisione impugnata).

12. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che la «clientela frammentata» della [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun «potere d’acquisto compensativo» e disponeva solo di una possibilità limitata, addirittura nulla, di passare ad un altro fornitore (punto 7.7 della decisione impugnata).

13. In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato se l’ingresso di nuovi concorrenti sul mercato o l’espansione dei concorrenti esistenti fossero atti ad eliminare gli effetti anticoncorrenziali dell’operazione, prima di pervenire alla conclusione che ciò non si verificherebbe (punto 7.8 della decisione impugnata).

14. In quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato una valutazione singola per ciascuno dei 35 collegamenti ove i servizi si sovrappongono.

Essa ha constatato che la concentrazione ha ostacolato in modo significativo una concorrenza effettiva a causa della creazione di una posizione dominante per ognuno dei medesimi (punto 7.9 della decisione impugnata).

15. In quinto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato se gli incrementi di efficienza addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] fossero sufficienti a controbilanciare gli effetti negativi sulla concorrenza prodotti dalla concentrazione.

Essa ha concluso che ciò non accadeva, dato che siffatti incrementi di efficienza non erano verificabili, che non erano attribuibili alla concentrazione e che non potevano essere considerati a vantaggio dei consumatori (punto 7.10 della decisione impugnata).

3. Valutazione degli impegni

16. [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato anche gli impegni proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del procedimento amministrativo.

Essa ha ritenuto che non fossero sufficientemente chiari onde poter essere attuati e che non fossero, comunque, tali da eliminare i problemi di concorrenza rilevati (punto 8 della decisione impugnata).

17. In conclusione la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che la realizzazione della concentrazione ostacolerebbe in modo significativo una concorrenza effettiva, segnatamente a causa, da una parte, della creazione di una posizione dominante per 35 collegamenti da e per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altra, della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante per 15 collegamenti da e per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Essa ha quindi dichiarato l’operazione di concentrazione incompatibile con il mercato comune (punto 9 e dispositivo della decisione impugnata).

Procedimento e conclusioni delle parti

18. Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 settembre 2007, la ricorrente ha presentato un ricorso diretto all’annullamento della decisione impugnata.

19. Con ordinanza 12 febbraio 2008 il presidente della Terza Sezione del Tribunale ha ammesso l’Irlanda e l’[OSCURATO:PERSONA] ad intervenire a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].

20. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di passare alla fase orale.

21. Le parti sono state sentite nelle loro difese orali e nelle loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 6 luglio 2009.

22. La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: – annullare la decisione impugnata; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese; – condannare l’Irlanda e l’[OSCURATO:PERSONA] alle spese risultanti dai loro interventi.

23. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare la ricorrente alle spese.

24. L’[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare la ricorrente alle spese.

25. L’Irlanda chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare la ricorrente alle spese. In diritto

26. Per dichiarare una concentrazione incompatibile con il mercato comune, la [OSCURATO:PERSONA] deve provare, conformemente all’art. 2, n. 3, del regolamento sulle concentrazioni, che la realizzazione della concentrazione notificata ostacolerebbe in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante.

27. Una decisione siffatta, adottata sul fondamento dell’art. 8, n. 3, del regolamento sulle concentrazioni, poggia sul risultato di un’analisi prospettica effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA].

Quest’analisi prospettica consiste nel verificare in che modo una concentrazione notificata potrebbe modificare i fattori che determinano lo stato della concorrenza in un determinato mercato onde accertare se ne conseguirebbe un significativo ostacolo a una concorrenza effettiva.

Tale analisi impone di ipotizzare le varie concatenazioni causa-effetto, al fine di accogliere quelle maggiormente probabili [v., quanto al regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (versione rettificata GU 1990, L 257, pag. 13), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 30 giugno 1997, n. 1310 (GU L 180, pag. 1) (in prosieguo: il «vecchio regolamento sulle concentrazioni»), sentenza della Corte 15 febbraio 2005, causa C‑12/03 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑987), punto 43].

28. Nell’ipotesi in cui dalle parti di un’operazione di concentrazione sono stati validamente proposti impegni in occasione del procedimento amministrativo al fine di ottenere una decisione di compatibilità con il mercato comune, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta ad esaminare un’operazione di concentrazione come modificata da tali impegni.

Spetta allora alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare che tali impegni non rendono la concentrazione, così modificata, compatibile con il mercato comune (v., in tal senso, per quanto riguarda il vecchio regolamento sulle concentrazioni, sentenza del Tribunale 21 settembre 2005, causa T‑87/05, EDP/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑3745, punti 63-65).

29. Peraltro la Corte ha dichiarato che le norme sostanziali del regolamento, in particolare l’art. 2, attribuiscono alla [OSCURATO:PERSONA] un certo potere discrezionale, segnatamente per quanto concerne valutazioni di ordine economico, e che, di conseguenza, il controllo da parte del giudice comunitario sull’esercizio di tale potere, essenziale per la determinazione delle regole in materia di concentrazioni, dev’essere effettuato tenendo conto del potere discrezionale che è implicito nelle regole di carattere economico facenti parte del regime delle concentrazioni (v., quanto al vecchio regolamento sulle concentrazioni, sentenze della Corte 31 marzo 1998, cause riunite C‑68/94 e C‑30/95, Francia e a./[OSCURATO:PERSONA], detta «Kali & Salz», [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑1375, punti 223 e 224, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 27 supra, punto 38).

30. Sebbene il giudice dell’Unione europea riconosca alla [OSCURATO:PERSONA] un potere discrezionale in materia economica, ciò non implica che esso debba astenersi dal controllare l’interpretazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di dati di natura economica.

Infatti tale giudice è tenuto in particolare a verificare non solo l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che se ne traggono (v., relativamente al vecchio regolamento sulle concentrazioni, sentenze della Corte [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 27 supra, punto 39, e 10 luglio 2008, causa C‑413/06 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] of America/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑4951, punto 69).

31. Inoltre, secondo costante giurisprudenza, nei casi in cui le istituzioni comunitarie dispongono di un potere discrezionale, il rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento giuridico dell’Unione nei procedimenti amministrativi ha un’importanza ancora più fondamentale.

Tra queste garanzie figurano in particolare l’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di esaminare, con cura e imparzialità, tutti gli elementi del caso, il diritto dell’interessato di far conoscere il proprio punto di vista e il diritto ad una decisione sufficientemente motivata (sentenza della Corte 21 novembre 1991, causa C‑269/90, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑5469, punto 14, e sentenza del Tribunale 7 maggio 2009, causa T‑151/05, NVV e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑1219, punto 163).

32. Occorre valutare gli argomenti delle parti proprio alla luce di tali principi relativi al controllo di legalità in materia di concentrazioni.

33. La ricorrente invoca cinque motivi a sostegno del suo ricorso.

Il primo motivo è fondato su errori manifesti di valutazione del rapporto concorrenziale esistente tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], il secondo motivo è desunto da errori manifesti in occasione della valutazione delle barriere all’ingresso, il terzo motivo è relativo ad errori manifesti di valutazione nell’ambito dell’analisi effettuata collegamento per collegamento (in prosieguo: l’«analisi collegamento per collegamento»), il quarto motivo è desunto da errori manifesti di valutazione nell’ambito dell’esame degli incrementi di efficienza derivanti dalla concentrazione ed il quinto motivo è fondato su errori manifesti di valutazione nell’ambito dell’analisi degli impegni proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] (v. punti 11 e 13‑16 supra).

34. La definizione dei mercati rilevanti e l’analisi delle reazioni della clientela non sono contestate in quanto tali dalla ricorrente (v. punti 9 e 12 supra).

A – Sul primo motivo, relativo alla valutazione del rapporto concorrenziale tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA]

35. L’analisi effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, che è pertinente nell’ambito della valutazione del presente motivo, ruota intorno alle fasi seguenti: in primo luogo, la constatazione che la concentrazione implicherebbe quote di mercato molto elevate per un importante numero di collegamenti (punto 7.2 della decisione impugnata); in secondo luogo, la constatazione che la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] sono «concorrenti immediati» per tutti i collegamenti in questione (punto 7.3 della decisione impugnata); in terzo luogo, l’esame della concorrenza attuale tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] (punto 7.4 della decisione impugnata), e, in quarto luogo, gli effetti della concentrazione sulla concorrenza attuale tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] e la ripercussione negativa che ciò avrebbe sui clienti (punti 7.5 e 7.6 della decisione impugnata).

Nell’ambito di tale analisi, la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto all’argomento della [OSCURATO:PERSONA] desunto dalla differenziazione dell’offerta di servizi tra la sua offerta a basso costo ed a prestazioni minime e l’offerta a prestazioni medie dell’[OSCURATO:PERSONA] (punto 7.3 della decisione impugnata).

36. La ricorrente critica in sostanza tale aspetto della decisione impugnata facendo valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha sovrastimato l’importanza delle quote di mercato elevate detenute dalle parti della concentrazione e che quest’ultima non ha presentato elementi probatori che provino in maniera sufficiente che, malgrado le loro differenze, l’[OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente eserciterebbero reciprocamente un vincolo concorrenziale così grande, con una probabilità di ingresso sui mercati rilevanti così debole che la concentrazione ostacolerebbe in modo significativo una concorrenza effettiva sui mercati stessi.

37. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’Irlanda e dall’[OSCURATO:PERSONA], sostiene che le quote di mercato costituiscono delle «prime indicazioni utili», le quali sono corroborate da altri indizi da cui emergerebbe che l’[OSCURATO:PERSONA] è il concorrente immediato della [OSCURATO:PERSONA] sui collegamenti per i quali si sovrappongono i rispettivi servizi.

La concentrazione avrebbe quindi come conseguenza di far venir meno il vincolo concorrenziale attualmente esercitato dalla [OSCURATO:PERSONA] sull’[OSCURATO:PERSONA].

38. È necessario che il Tribunale valuti, volta per volta, gli argomenti delle parti relativi al «peso eccessivo» attribuito alle quote di mercato, all’omessa presa in considerazione delle «fondamentali differenze» in essere tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], al vantaggio concorrenziale conferito dall’esistenza di una base a [OSCURATO:PERSONA], agli «elementi di prova non tecnici», all’analisi econometrica della [OSCURATO:PERSONA], ai dati econometrici presentati dalla [OSCURATO:PERSONA], ai vincoli concorrenziali esercitati dalle compagnie charter, all’inchiesta condotta presso i passeggeri, all’inchiesta svolta presso imprese clienti e, infine, al pregiudizio per i consumatori.

1. Sul «peso eccessivo» attribuito alle quote di mercato

a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti

39. La ricorrente fa valere che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] si è basata sull’erronea premessa secondo cui l’[OSCURATO:PERSONA] e la stessa ricorrente sono compagnie aeronautiche identiche, il che le avrebbe permesso di inferire «automaticamente» dalle loro elevate quote di mercato che la concentrazione implicherebbe un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva.

Anche se le quote di mercato sono pertinenti quando si tratta di valutare una concentrazione sotto il profilo della concorrenza, queste ultime costituirebbero tuttavia solo un «punto di partenza».

Associare a tali quote di mercato una forte presunzione negativa circa gli effetti della concentrazione sulla concorrenza equivarrebbe a contravvenire alle regole in materia di onere della prova.

In ogni caso, tale presunzione sarebbe stata rovesciata dalla ricorrente, la quale avrebbe sufficientemente provato in diritto l’esistenza di «fondamentali differenze» tra le due compagnie e di deboli barriere all’ingresso.

I servizi proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA] sarebbero «altamente differenziati» e concernerebbero categorie distinte di passeggeri.

Pertanto le quote di mercato non permetterebbero da sole di determinare in quale misura le parti esercitino un vincolo concorrenziale reciproco.

Peraltro la presenza di un’unica compagnia aerea su un dato collegamento non equivarrebbe ad una posizione dominante, tenuto conto della facilità degli ingressi.

40. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’Irlanda e dell’[OSCURATO:PERSONA], fa valere che risulta dalla decisione impugnata che le quote di mercato costituiscono «delle prime indicazioni utili», le quali sarebbero corroborate da altri elementi da cui emergerebbe che l’[OSCURATO:PERSONA] è il concorrente immediato della [OSCURATO:PERSONA] per i collegamenti in parola nella presente causa.

b) Giudizio del Tribunale

41. Risulta da costante giurisprudenza che, benché l’importanza delle quote di mercato possa variare da un mercato all’altro, si può legittimamente considerare che quote molto elevate costituiscano di per sé, e salvo circostanze eccezionali, la prova dell’esistenza di una posizione dominante (v., in materia di abuso di posizione dominante, sentenza della Corte 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann-[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 461, punto 41, e, circa il vecchio regolamento sulle concentrazioni, sentenze del Tribunale 25 marzo 1999, causa T‑102/96, Gencor/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑753, punto 205, e 28 aprile 1999, causa T‑221/95, Endemol/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑1299, punto 134).

Tale può essere il caso di una quota di mercato del 50% o più (v., in materia di abuso di posizione dominante, sentenza della Corte 3 luglio 1991, causa C‑62/86, AKZO/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑3359, punto 60, e, circa il vecchio regolamento sulle concentrazioni, sentenza del Tribunale 14 dicembre 2005, causa T‑210/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑5575, punto 115).

42. Nel caso di specie, da una parte, occorre rilevare che, contrariamente a quanto avanza la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] non ha fondato la sua valutazione degli effetti dell’operazione sulla concorrenza sull’idea che sia lecito inferire «automaticamente» da quote di mercato elevate la circostanza che la concentrazione implicherebbe un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva.

Al contrario, la [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente indicato nella decisione impugnata che tanto le quote di mercato, quanto i livelli di concentrazione associati alle medesime fornirebbero delle «prime indicazioni utili» sulla struttura del mercato e sull’importanza concorrenziale delle due parti della concentrazione nonché su quella dei loro concorrenti (v. punto 348 del preambolo e note a piè di pagina n. 364 in cui si fa riferimento al punto 14 degli orientamenti).

L’esame della decisione impugnata permette anche di rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha avuto la diligenza di procedere ad un’analisi approfondita delle condizioni di concorrenza, prendendo in considerazione elementi diversi dalle sole quote di mercato, cioè, segnatamente, gli effetti dell’operazione sul rapporto concorrenziale tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], le reazioni che ci si poteva attendere dai clienti e dai concorrenti nonché la situazione concreta per ciascun collegamento interessato dall’operazione (v. punti 11‑14 supra).

43. Non si può quindi sostenere che la decisione impugnata poggi su constatazioni desunte unicamente dalle quote di mercato che possono essere detenute dall’insieme [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] in caso di realizzazione dell’operazione (in prosieguo: l’«insieme [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]» o l’«entità risultante dalla concentrazione»). [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato al tempo stesso dati statici, che illustrano la situazione dei mercati interessati dall’operazione in un dato istante, e dati dinamici, che indicano la probabile evoluzione dei mercati stessi in caso di realizzazione della concentrazione.

44. Tale approccio è conforme al modo di procedere analitico che la [OSCURATO:PERSONA] deve seguire per valutare gli effetti anticoncorrenziali di una concentrazione, che consiste nell’esaminare in che modo la concentrazione notificata potrebbe modificare i fattori che determinano lo stato della concorrenza in un determinato mercato onde accertare se ne conseguirebbe un significativo ostacolo ad una concorrenza effettiva (v. punto 27 supra).

45. D’altro canto, occorre sottolineare che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva trascurare nella sua valutazione l’importanza da annettere a tali prime indicazioni, le quali dimostravano che la realizzazione della concentrazione notificata avrebbe permesso alla [OSCURATO:PERSONA] di acquisire quote di mercato estremamente elevate.

46. Infatti occorre rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha individuato nella decisione impugnata 35 collegamenti nei quali le attività dei partecipanti alla concentrazione si sovrappongono.

L’operazione darebbe vita ad un monopolio per 22 dei medesimi e sfocerebbe nella costituzione di quote di mercato cumulate molto elevate, superiori al 60%, per gli altri 13 (v. punti 341 e 342 del preambolo, in particolare, tabella n. 2 e note a piè di pagina corrispondenti).

Inoltre, per i collegamenti in cui solo la [OSCURATO:PERSONA] o l’[OSCURATO:PERSONA] è attualmente presente, l’altra parte della concentrazione rappresenterebbe il concorrente potenziale più probabile.

Si deve quindi rilevare che emerge da tali constatazioni che la realizzazione della concentrazione implicherebbe quote di mercato molto elevate per un importante numero di collegamenti (punto 7.2 della decisione impugnata).

47. Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato nella decisione impugnata che persino per i pochi collegamenti non facenti capo ad un monopolio, in cui operano un certo numero di concorrenti, quali il collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] dove la quota di mercato complessiva della [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] è compresa tra il 70 e 80% e dove la [OSCURATO:PERSONA] (bmi), la [OSCURATO:PERSONA] e la CityJet offrono i loro servizi, l’indice Herfindahl-Hirschmann, comunemente utilizzato dalle autorità della concorrenza per misurare il livello di concentrazione di un mercato tenendo conto del peso rispettivo di ognuna delle compagnie che vi operano, era molto elevato (tra 6 000 e 6 500) come del pari lo era la variazione di tale livello di concentrazione prima e dopo l’operazione (collocandosi il delta tra 3 000 e 3 500).

Il livello di concentrazione creato dall’operazione in parola per i 35 collegamenti in cui si sovrappongono le attività delle parti della concentrazione sarebbe quindi molto elevato (punto 342 del preambolo).

48. Così, su sedici collegamenti, la quota di mercato cumulata dell’insieme [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] raggiungerebbe il 100%.

Si tratta dei collegamenti [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Bilbao (Vitoria), [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]‑Bologna, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (Lubecca), [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]‑Roma, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Tolosa (Carcassonne), [OSCURATO:PERSONA]‑Venezia, [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].

49. Per altri sei collegamenti, cioè [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Milano, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Tenerife, la quota di mercato cumulata dell’insieme [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] sarebbe vicina al 100% senza per questo raggiungere tale livello in ragione delle vendite di voli senza servizi aggiuntivi proposti dalle compagnie charter.

50. Per il collegamento più importante, cioè la tratta [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], che rappresenta da solo il 30% dei passeggeri trasportati per via aerea tra l’Irlanda e gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione, la quota di mercato dell’entità risultante dalla concentrazione sarebbe compresa tra il 70 e l’80%.

51. Per gli altri collegamenti, la quota di mercato cumulata sarebbe del pari molto importante.

Per il collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], ad esempio, tale quota di mercato sarebbe compresa tra il 90 e il 100%, poiché l’unico concorrente esistente è la Luxair, che fa volare un aereo da e per Lussemburgo che fa scalo a [OSCURATO:PERSONA].

52. Chiunque intenda recarsi verso una delle destinazioni summenzionate dispone di una scelta di cui è facile misurare prima face l’ampiezza sia prima che dopo la realizzazione della concentrazione.

Molto spesso, tale elemento di scelta scomparirebbe puramente e semplicemente con l’acquisto dell’[OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA], in quanto la quota di mercato dell’insieme [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] raggiungerebbe il 100% o quasi il 100%.

53. Date le precedenti constatazioni, non contestate in quanto tali dalla ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] poteva considerare fondatamente che il conseguimento di quote di mercato molto elevate per effetto della realizzazione dell’operazione, nonché il correlativo livello di concentrazione fossero indicatori pertinenti del potere di mercato che sarebbe stato acquisito dall’insieme [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

54. Le precedenti constatazioni dovevano essere debitamente prese in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] e costituiscono altrettanti elementi che permettono di ritenere che le suddette quote di mercato, estremamente importanti, costituivano di per sé, e salvo circostanze eccezionali, la prova dell’esistenza di una posizione dominante (v. punto 41 supra).

55. In tale contesto non può addebitarsi alla [OSCURATO:PERSONA] di aver posto in non cale l’onere della prova considerando, come risulta dal titolo del punto 7.2.2 della decisione impugnata, che «[l]e quote di mercato molto alte per tutti i collegamenti i cui servizi si sovrappongono costituiscono di per sé la prova di una posizione dominante».

56. È opportuno rilevare che, contrariamente a quanto lascia intendere la ricorrente, la conseguenza di tale prova sulla valutazione della concorrenza non è stata affatto ritenuta automatica.

Emerge infatti dalla decisione impugnata che una prova siffatta poteva essere disattesa se tali «prime indicazioni utili» sulla struttura del mercato e sull’importanza concorrenziale delle due parti della concentrazione e dei loro concorrenti fossero contraddette dagli altri dati del caso di specie. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi illustrato chiaramente il suo modo di procedere in proposito nella decisione impugnata rilevando che essa «a[veva] verificato minuziosamente se esistessero circostanze idonee ad escludere una posizione dominante nella presente causa nonostante le quote di mercato elevate» (punto 351 del preambolo).

Tale verifica è stata compiuta nell’ambito dei punti 7.3-7.8 della decisione impugnata quanto all’esame dei fattori pertinenti sul piano generale e nell’ambito del punto 7.9 circa l’esame collegamento per collegamento.

57. Proprio in una prospettiva siffatta occorre esaminare gli argomenti addotti dalla ricorrente per confutare l’importanza da attribuire alle quote di mercato che sarebbero state detenute dall’insieme [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA].

58. In primo luogo, per quanto riguarda collegamenti ove l’[OSCURATO:PERSONA] e la Rayanair sono attualmente presenti entrambe, la ricorrente fa valere che i servizi proposti da tali operatori sono «altamente differenziati» e pertanto concernono, in realtà, categorie distinte di passeggeri.

Si deve rilevare al riguardo che la questione della differenziazione dei servizi si pone riguardo alla loro intercambiabilità più o meno importante per i clienti interessati. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata la C ommissione ha confutato la tesi della ricorrente su tale punto (punto 7.3 della decisione impugnata).

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], pur ammesso che questa tesi sia fondata, le eventuali differenze tra i servizi proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA] non sarebbero tali da eliminare il rischio che una concentrazione fra tali due operatori ostacoli in modo significativo una concorrenza effettiva sui mercati in questione.

L’argomento della ricorrente relativo alla differenziazione dei servizi sarà esaminato più avanti (v. punti 61 e segg. in prosieguo).

59. In secondo luogo, quanto ai collegamenti ove è attualmente presente una sola delle compagnie in parola, la ricorrente sostiene che quest’unica presenza non conferirebbe di per sé una posizione dominante in quanto gli ingressi sul mercato sarebbero agevoli.

Questo argomento riguarda la questione degli ingressi sul mercato e sarà affrontato in sede di esame del secondo motivo, che è consacrato a siffatta problematica.

60. Dunque, solo se gli argomenti in parola fossero ammessi dal Tribunale, si potrebbe concludere che fondatamente la ricorrente contesta l’importanza attribuibile alle quote di mercato che sarebbero state detenute dall’entità risultante dalla concentrazione.

Al presente stadio dell’esame, non si può tuttavia addebitare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver tenuto conto, nella decisione impugnata, dell’importanza delle quote di mercato e del grado di concentrazione relativo ai diversi mercati rilevanti.

2. Sulla mancata presa in considerazione delle «differenze fondamentali» tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA]

61. La ricorrente fa valere in sostanza che, per effetto della differenziazione dei suoi servizi rispetto a quelli dall’[OSCURATO:PERSONA], le compagnie aeree in parola non sono concorrenti tra loro al punto tale che la concentrazione ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto concludere in senso contrario, avendo omesso di dimostrare l’esistenza di uno stretto rapporto concorrenziale tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA].

62. Occorre che il Tribunale valuti, consecutivamente, gli argomenti delle parti relativi all’utilizzazione della nozione di «concorrenti immediati» e al corollario «automatico» dell’esistenza di vincoli concorrenziali significativi che ne deriverebbe, quelli relativi alle «differenze fondamentali» quanto ai costi di esercizio, ai prezzi praticati ed al livello di prestazioni nonché quelli riguardanti gli aeroporti di destinazione.

a) Sull’utilizzazione della nozione di «concorrenti immediati» e sul corollario «automatico» dell’esistenza di vincoli concorrenziali significativi [OSCURATO:PERSONA] delle parti

63. La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un «errore fondamentale» considerando che, se si può dimostrare che l’[OSCURATO:PERSONA] ed essa sono «concorrenti immediati», ne discenderebbe «automaticamente» che esse sono concorrenti ravvicinate che esercitano reciprocamente vincoli concorrenziali significativi senza che occorra esaminare il carattere stretto di tale rapporto concorrenziale.

Infatti l’offerta di servizi da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] non sarebbe intercambiabile con quella della [OSCURATO:PERSONA], ma sarebbe più vicina ad offerte di prestazioni complete delle compagnie aeree tradizionali.

«Differenze fondamentali» tra le due compagnie permetterebbero all’[OSCURATO:PERSONA] di fatturare prezzi nettamente più elevati di quelli della [OSCURATO:PERSONA].

Si dovrebbe pertanto esaminare il carattere stretto del rapporto concorrenziale tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] al fine di accertare i suoi effetti sulla concorrenza effettiva.

Secondo la ricorrente, anche se i suoi servizi e quelli dell’[OSCURATO:PERSONA] sono sostanzialmente distinti, non possono ritenersi «sostituti adeguati», anche quando tali due compagnie aeree sono le uniche a operare su un dato collegamento.

In altre parole i passeggeri interessati potrebbero scegliere di non viaggiare piuttosto che optare per l’altra compagnia aerea.

64. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’Irlanda e dall’[OSCURATO:PERSONA], fa valere di non aver analizzato, nella decisione impugnata, nei dettagli il rapporto concorrenziale tra le due compagnie aeree, prima di inferirne in maniera sufficiente in diritto che la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] fossero concorrenti ravvicinati esercenti reciprocamente vincoli concorrenziali, i quali verrebbero meno nel caso che l’operazione si realizzasse.

Giudizio del Tribunale

65. Secondo la ricorrente, pur supponendo che l’[OSCURATO:PERSONA] ed essa stessa possano essere considerate come «concorrenti immediati» per tutti i collegamenti interessati, ciò non toglie che, per effetto delle «differenze fondamentali» tra loro esistenti, la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe servirsi di tale constatazione ed inferirne «automaticamente» che esse esercitano reciprocamente un vincolo concorrenziale significativo che la concentrazione farebbe venir meno senza che occorra esaminare il carattere stretto del rapporto concorrenziale in parola.

66. Prima ancora di esaminare gli argomenti relativi alle differenze addotte dalla ricorrente e al loro impatto sul rapporto concorrenziale esistente tra quest’ultima e l’[OSCURATO:PERSONA] (v. punti 70 e segg. in prosieguo), si deve di primo acchito rilevare che l’analisi effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata non è quella che descrive la ricorrente.

67. Tale analisi è svolta in due fasi.

Anzitutto le constatazioni formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] sul rapporto concorrenziale tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] sono oggetto di lunghe considerazioni (punti 7.3 e 7.4 della decisione impugnata).

Nell’ambito di tali sviluppi, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato in dettaglio gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] ripresi nel contesto del presente ricorso quanto alla differenziazione dei servizi.

Successivamente, la valutazione degli effetti dell’operazione sulla concorrenza realizzata nella decisione impugnata non è effettuata «automaticamente» sulla base della sola constatazione che la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] sono «concorrenti immediati», contrariamente a quanto afferma la ricorrente.

Infatti la [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato con cura nella decisione impugnata le ragioni per cui la concentrazione ostacolerebbe in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune per i 35 collegamenti in cui i servizi si sovrappongono e per i 15 collegamenti gestiti dall’[OSCURATO:PERSONA] in cui i servizi non si sovrappongono (punti 7.5, 7.6 e 7.9 della decisione impugnata).

68. Di conseguenza, come per l’importanza da attribuire alle quote di mercato cumulate (v. punto 58 supra), è la risposta data agli argomenti della ricorrente relativi all’impatto dell’asserita differenziazione dei servizi sul rapporto concorrenziale tra l’[OSCURATO:PERSONA] e la medesima (v. punti 70 e segg. in prosieguo) che permetterà di giustificare o meno le conclusioni che la [OSCURATO:PERSONA] ne ha desunto nell’ambito della sua valutazione degli effetti della concentrazione sulla concorrenza.

69. In ogni caso, poiché la differenziazione dei servizi addotta dalla [OSCURATO:PERSONA] è stata esaminata nella decisione impugnata, non si può dunque asserire che nella presente causa la [OSCURATO:PERSONA] abbia inferito «automaticamente» dalla constatazione che la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] sono «concorrenti immediati» per tutti i collegamenti interessati la circostanza che esse eserciterebbero reciprocamente un vincolo concorrenziale significativo che la concentrazione farebbe venir meno senza che occorra esaminare il carattere stretto di tale rapporto concorrenziale.

b) Sulle «differenze fondamentali» relative ai costi di esercizio, ai prezzi praticati ed al livello di prestazioni. [OSCURATO:PERSONA] delle parti

70. In primo luogo, la ricorrente sostiene che la differenza tra i suoi costi di esercizio e quelli dell’[OSCURATO:PERSONA] indica che non esiste alcun significativo vincolo concorrenziale fra tali compagnie.

I costi meno elevati della [OSCURATO:PERSONA] le permetterebbero di praticare prezzi nettamente meno elevati di quelli dell’[OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, di servire un distinto segmento di mercato. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di analizzare l’impatto della differenza in questione sulla concorrenza.

Peraltro, dopo aver rilevato che i costi di esercizio dell’[OSCURATO:PERSONA] erano conformi a quelli di altri vettori a basso prezzo come l’easyJet o la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto inferirne, al punto 7.3.3 della decisione impugnata, che l’[OSCURATO:PERSONA] figurava «tra i concorrenti immediati della [OSCURATO:PERSONA] anche in termini di costi unitari».

Il ricorso alla nozione di «concorrenti immediati» deriverebbe da un errore di analisi.

Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe incluso i voli sui collegamenti a corto raggio dell’[OSCURATO:PERSONA] nel calcolo dei suoi costi medi di esercizio.

Poiché i costi di esercizio per posto/chilometro offerto (in prosieguo: il «PCO») sono sostanzialmente inferiori per i voli a lungo raggio rispetto ai voli a corto raggio, la loro inclusione implicherebbe un’importante sottostima dei costi medi per PCO dell’[OSCURATO:PERSONA] ai fini del raffronto con i vettori a basso prezzo che gestiscono unicamente collegamenti a corto raggio.

Per di più, se, come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], i costi medi dell’[OSCURATO:PERSONA] sono comparabili a quelli dei vettori a basso prezzo e superiori solo del 50% circa a quelli della [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] sarebbe in grado di realizzare profitti considerevolmente superiori a quelli della [OSCURATO:PERSONA], in quanto il suo prezzo medio sarebbe più elevato di oltre il 100% rispetto a quello della [OSCURATO:PERSONA].

In realtà la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe di gran lunga più redditizia dell’[OSCURATO:PERSONA].

71. In secondo luogo, la ricorrente pone l’accento sulla differenza tra i prezzi da essa praticati e quelli praticati dall’[OSCURATO:PERSONA].

Tale differenza, che risulterebbe dalla differenza dei costi di esercizio, farebbe apparire un «grado di differenziazione elevato». [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto torto a considerare, al punto 371 del preambolo, che una differenza di prezzo pari ad EUR 30 non sarebbe significativa, dato che il prezzo medio di un biglietto [OSCURATO:PERSONA] sarebbe di EUR

41. I prezzi più bassi della [OSCURATO:PERSONA], inferiori alla metà di quelli dell’[OSCURATO:PERSONA], le permetterebbero di attrarre una clientela che, in assenza di siffatti prezzi moderati, non prenderebbe l’aereo. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto dedurne che l’[OSCURATO:PERSONA] non esercitava alcun vincolo concorrenziale sulla [OSCURATO:PERSONA].

Riconoscendo al punto 413 del preambolo che i prezzi della [OSCURATO:PERSONA] erano in media più bassi di quelli dell’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto concludere che le due compagnie si rivolgevano a due segmenti di mercato del tutto diversi.

Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] opererebbero secondo modelli economici molto diversi.

L’[OSCURATO:PERSONA] si sarebbe certo allontanata dal modello economico della compagnia aerea nazionale tradizionale a prestazioni complete per adottare talune tra le caratteristiche dei vettori a basso prezzo, essa continuerebbe però a utilizzare aeroporti principali ed ad offrire taluni servizi che le permettano di fatturare ai suoi clienti prezzi nettamente più elevati di quelli della [OSCURATO:PERSONA].

I clienti dell’[OSCURATO:PERSONA] sarebbero quindi disposti a pagare un supplemento rispetto alle tariffe dei suoi concorrenti a basso prezzo per un’offerta di servizi più completa.

72. In terzo luogo, la ricorrente fa valere che emerge dal punto 367 del preambolo che essa è una compagnia aerea «a prestazione minime» e l’[OSCURATO:PERSONA] una compagnia aerea «a prestazioni medie» e che la [OSCURATO:PERSONA] tenta di minimizzare l’impatto della differenza in parola sul grado di concorrenza esistente tra le due compagnie. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di analizzare la misura in cui tale differenza sarebbe pertinente o di produrre prove convincenti per dimostrare perché tale importante differenza sarebbe priva di pertinenza al fine di determinare l’esistenza di un significativo ostacolo ad una concorrenza effettiva.

Una differenziazione siffatta tra le offerte di servizi sarebbe attestata dalle dichiarazioni dell’[OSCURATO:PERSONA] e del governo irlandese formulate preliminarmente all’OPA, e ciò prima che il governo e la compagnia «non facessero voltafaccia» asserendo che l’[OSCURATO:PERSONA] era una compagnia a costi bassi.

73. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’Irlanda e dall’[OSCURATO:PERSONA], contesta gli argomenti della ricorrente riferendosi alla decisione impugnata. Giudizio del Tribunale

74. [OSCURATO:PERSONA], anche se ha accettato nella decisione impugnata di riconoscere l’esistenza di differenze tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], non ne trae le stesse conclusioni della ricorrente.

Infatti tali differenze non hanno impedito alla [OSCURATO:PERSONA] di considerare che, di tutti i concorrenti presenti sui vari collegamenti interessati dalla concentrazione, l’[OSCURATO:PERSONA] fosse il più importante e quello immediato della [OSCURATO:PERSONA].

75. Quanto alla differenza fra i costi di esercizio dell’[OSCURATO:PERSONA] e quelli della [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima reitera la sua analisi secondo cui siffatta differenza di costi le permetterebbe di servire un segmento di mercato distinto.

Secondo la ricorrente la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto esaminare l’impatto di tale differenza sul rapporto concorrenziale tra l’[OSCURATO:PERSONA] ed essa stessa.

76. Tuttavia dalla decisione impugnata risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto che i costi di esercizio della [OSCURATO:PERSONA] erano inferiori a quelli dell’[OSCURATO:PERSONA] pur rilevando che, rispetto alle altre compagnie aeree, i costi dell’[OSCURATO:PERSONA] erano generalmente molto bassi e collocavano quest’ultima nel gruppo dei vettori a basso costo piuttosto che in quello dei vettori in rete (v. punto 7.3.3 della decisione impugnata, in particolare punto 374 del preambolo).

77. Proprio per tale motivo, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato nella decisione impugnata le ragioni che essa considerava, tenuto conto dei dati disponibili, che, se i costi di esercizio per PCO della [OSCURATO:PERSONA] erano inferiori a 4 centesimi di euro, quelli dell’[OSCURATO:PERSONA] ammontavano a circa 5,9 centesimi di euro. [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che era giustificata l’obiezione della [OSCURATO:PERSONA] fondata sulla circostanza che tale dato includeva anche i voli su rotte a lungo raggio dell’[OSCURATO:PERSONA], i quali hanno generalmente costi per PCO inferiori.

Essa ha tuttavia precisato che l’87% dei passeggeri dell’[OSCURATO:PERSONA] viaggiavano su voli a corto raggio e che l’importo avanzato dalla [OSCURATO:PERSONA] di circa 8 centesimi di euro per PCO non si fondava su alcun elemento (v. punto 7.3.3 della decisione, in particolare punti 375 e 377 del preambolo).

78. Comunque risulta dal grafico n. 1 figurante al punto 375 del preambolo che i costi di esercizio per PCO di un vettore di linea (quali la [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] o la Lufthansa) sono prossimi a 12 centesimi di euro, mentre quelli della [OSCURATO:PERSONA] o d’easyJet sono rispettivamente di circa 7 centesimi di euro o un po’ di più di 6 centesimi di euro.

Il margine definito dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], tra 5,9 e 8 centesimi di euro per PCO, colloca quindi l’[OSCURATO:PERSONA] nello stesso gruppo della [OSCURATO:PERSONA] o dell’easyJet, poiché tali costi di esercizio sono ben «inferiori» (punto 375 del preambolo) o «molto inferiori» (punto 376 del preambolo) a quelli delle grandi compagnie in rete (differenza di almeno 4 centesimi di euro per PCO), anche se sono «superiori» o «nettamente superiori» a quelli della [OSCURATO:PERSONA] (differenza fluttuante tra circa 2 e 4 centesimi di euro per PCO).

79. Di conseguenza, se sussiste una differenza di costi di esercizio tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], come ha riconosciuto la [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, ciò non significa tuttavia che, come pretende la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] non potesse considerare l’[OSCURATO:PERSONA] ed essa «concorrenti immediati», dal momento che i costi di esercizio dell’[OSCURATO:PERSONA] sono effettivamente inferiori a quelli delle compagnie in rete e che né la [OSCURATO:PERSONA] né l’easyJet sono in concorrenza con la [OSCURATO:PERSONA] per i collegamenti ove i loro servizi si sovrappongono in partenza dall’Irlanda (punto 376 del preambolo).

80. Tale osservazione è corroborata nella decisione impugnata anche dalla constatazione secondo cui l’evoluzione dei costi unitari dell’[OSCURATO:PERSONA] nel corso del tempo mette in risalto la sua «progressiva migrazione» da un modello economico tradizionale a un modello a bassi costi (v. punto 378 del preambolo, in particolare il grafico n. 2 sui costi di esercizio dell’[OSCURATO:PERSONA] nel corso del tempo dal 2001 al 2005).

81. Peraltro, se, come enuncia la ricorrente, i costi bassi di esercizio hanno un’incidenza sulla redditività dell’impresa (v. punto 70 supra), ciò non permette però di concludere che i servizi proposti dalla ricorrente non sono in concorrenza con quelli dell’[OSCURATO:PERSONA].

Quest’ultima proporrebbe, infatti, servizi di gamma superiore pur mirando ad allinearsi alla struttura dei costi della [OSCURATO:PERSONA], il che la distanzia in pari misura dalla struttura dei costi delle compagnie aeree in rete.

82. Quanto alla differenza tra i prezzi da essa praticati e quelli praticati dall’[OSCURATO:PERSONA], la ricorrente sostiene che la differenza in questione è tale che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto inferirne che l’[OSCURATO:PERSONA] non esercitava nei suoi confronti alcun vincolo concorrenziale.

Secondo la ricorrente una differenza di prezzo medio di EUR 30 è significativa, dal momento che il prezzo medio di un biglietto [OSCURATO:PERSONA] è di EUR

41. Inoltre i prezzi più bassi della [OSCURATO:PERSONA], inferiori di più della metà rispetto a quelli dell’[OSCURATO:PERSONA], permetterebbero alla ricorrente di attirare una clientela che non prenderebbe l’aereo in assenza di tali prezzi.

83. [OSCURATO:PERSONA], dato che ha ammesso l’esistenza di una differenza di costi di esercizio, ha riconosciuto nella decisione impugnata che esisteva una differenza tra i prezzi praticati dall’[OSCURATO:PERSONA] e quelli praticati dalla [OSCURATO:PERSONA].

Tale punto è pacifico tra le parti.

84. Occorre tuttavia rilevare che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato, da una parte, che, se è vero che le tariffe praticate dall’[OSCURATO:PERSONA] erano generalmente superiori a quelle della [OSCURATO:PERSONA], ciò non si è sempre verificato e, dall’altra, che il raffronto dei prezzi era complicato dal fatto che era difficile accertare di quali tasse e spese si fosse tenuto conto per calcolare il prezzo medio dei voli a corto raggio di EUR 41 nel 2006 indicato dalla [OSCURATO:PERSONA], con la precisazione che il prezzo medio dell’[OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato di EUR 91, oppure compreso tra EUR 65 e 75 prima delle spese e tasse (v. punto 7.3.2 della decisione impugnata, in particolare punto 371 del preambolo e note a piè di pagina nn. 385 e 386).

85. Dopo avere effettuato tali puntualizzazioni, occorre rilevare che la contestazione relativa alla differenza tra i prezzi medi praticati dalla [OSCURATO:PERSONA] e quelli praticati dall’[OSCURATO:PERSONA] verte sulle conseguenze di tale differenza di prezzo.

Mentre la ricorrente deduce che tale differenza permette di concludere per l’assenza di vincolo concorrenziale esercitato dall’[OSCURATO:PERSONA] nei confronti della medesima, la [OSCURATO:PERSONA] considera che dall’analisi dei prezzi praticati emerge che l’[OSCURATO:PERSONA] è concorrente più immediato della [OSCURATO:PERSONA] di quanto possano esserlo gli altri concorrenti presenti sui collegamenti ove i loro servizi si sovrappongono (v. punti 368‑370 del preambolo per quanto riguarda la valutazione del modello economico trasposta nel punto 371 del preambolo circa il raffronto tra i prezzi medi: «[l]a stessa considerazione si applica al fatto che i prezzi medi dell’[OSCURATO:PERSONA] sono più elevati di quelli della [OSCURATO:PERSONA]»).

86. Per quanto concerne il vincolo concorrenziale esercitato dall’[OSCURATO:PERSONA], tale questione è contemplata al punto 7.4 della decisione impugnata, dedicato alla concorrenza attuale tra le parti della concentrazione, ed ai punti 7.5, 7.6 e 7.9 di quest’ultima ove la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato gli effetti dell’operazione sulla concorrenza.

Pertanto tale questione non rientra nel punto 7.3 della decisione impugnata, in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha illustrato le ragioni per le quali considerava che la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] fossero i «concorrenti immediati» per tutti i collegamenti di cui trattasi.

87. Conseguentemente le constatazioni effettuate al punto 371 del preambolo permettono di giustificare la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] oggetto del punto 7.3 della decisione stessa, nel senso che dai dati ivi esposti risulta che, poiché i prezzi praticati dai vettori di linea offrono un servizio completo a bordo, i prezzi comunicati dalla [OSCURATO:PERSONA] sono molto più elevati di quelli praticati dall’[OSCURATO:PERSONA] (cioè EUR 216 per l’[OSCURATO:PERSONA], EUR 225 per la Lufthansa e EUR 268 per la [OSCURATO:PERSONA]).

Le tariffe della [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] sono effettivamente «ben al di qua de l livello dei prezzi dei concorrenti cui fanno fronte per i loro rispettivi collegamenti» (punto 371 del preambolo). [OSCURATO:PERSONA] ha anche chiarito che la differenza tra i prezzi praticati dalla [OSCURATO:PERSONA] e quelli praticati dall’[OSCURATO:PERSONA] obbligava a prendere in considerazione certi vantaggi qualitativi caratterizzanti l’offerta dell’[OSCURATO:PERSONA], quali il servizio di aeroporti principali, sale di riunioni per uomini d’affari o un’impostazione del servizio di livello superiore (punti 371 e 372 del preambolo).

L’analisi dei prezzi praticati dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA] eseguita nella decisione impugnata permette quindi di corroborare la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] sono i «concorrenti immediati» per tutti i collegamenti in questione.

88. Secondo la ricorrente un’analisi siffatta non è tuttavia compatibile con la constatazione effettuata nella seconda frase del punto 413 del preambolo.

Risulta dal suddetto punto quanto segue: «Gli elementi precisati supra [quanto alla percezione da parte dei clienti dell’[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] (punto 7.3.5 della decisione impugnata)] indicano chiaramente che la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] sono concorrenti ravvicinati.

Nondimeno la [OSCURATO:PERSONA] riconosce che la [OSCURATO:PERSONA] pratica tariffe in media inferiori a quelle dell’[OSCURATO:PERSONA] e che, almeno ipoteticamente, sarebbe possibile che l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] servano due segmenti di clientela perfettamente distinti».

89. Tuttavia tale menzione di un’eventuale segmentazione dell’offerta sulla base delle tariffe praticate non permette di trarre la conclusione che la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] non sono concorrenti ravvicinati.

La nozione di concorrente dev’essere valutata tenendo conto dei dati del caso.

Numerosi elementi sono addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della constatazione in parola ripresa nella conclusione del punto 7.3 della decisione impugnata.

È necessario constatare che, ad esempio, per i 22 collegamenti ove la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] sono le uniche compagnie presenti non vi sono attualmente altre compagnie in grado di offrire servizi di trasporto aereo di linea.

Su questi mercati, la cui definizione non è contestata dalla ricorrente in quanto tale (v. però, circa l’argomento relativo agli aeroporti di destinazione, punti 95 e segg. in prosieguo), l’[OSCURATO:PERSONA] resta pertanto concorrente immediato della [OSCURATO:PERSONA].

La questione degli ingressi sarà trattata nell’ambito dell’esame del secondo motivo, dedicato a questo tema.

90. Quanto alla differenza del livello di prestazioni, l’argomento della ricorrente si limita a riprendere una differenza nota alla [OSCURATO:PERSONA] e menzionata nella decisione impugnata.

Ad esempio, al punto 367 del preambolo, se è vero che la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato i voli della [OSCURATO:PERSONA] come voli «senza prestazione» ed i servizi dell’[OSCURATO:PERSONA] come «prestazioni medie», essa ha precisato immediatamente dopo che, ai fini della decisione impugnata, «le due compagnie po[tevano] essere considerate come vettori a “prestazioni minime”, poiché, in seguito ai recenti adattamenti del modello di servizio dell’[OSCURATO:PERSONA], i servizi inclusi nella tariffa di base dell’[OSCURATO:PERSONA] sono largamente conformi a quelli compresi nel modello della [OSCURATO:PERSONA] e in marcato contrasto con le compagnie a “prestazioni complete” tradizionali come la [OSCURATO:PERSONA] o la Lufthansa» (punto 367 del preambolo).

91. Nelle sue memorie la ricorrente riconosce peraltro che «l’[OSCURATO:PERSONA] si sarebbe certamente allontanata dal modello economico della compagnia aerea nazionale tradizionale a prestazioni complete per adottare talune tra le caratteristiche dei vettori a basso prezzo» (v. punto 71 supra).

Tale punto è stato confermato all’udienza.

92. Comunque l’evoluzione dei costi unitari dell’[OSCURATO:PERSONA] con il passar del tempo mette in risalto la sua «migrazione progressiva» da un modello economico tradizionale verso un modello a bassi costi (v. punto 80 supra) e l’offerta di servizi dell’[OSCURATO:PERSONA] si trova quanto meno tra quella proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] e quella proposta dai vettori di linea che offrono un servizio completo a bordo.

93. Conseguentemente, anche se l’[OSCURATO:PERSONA] non ha i bassissimi costi di esercizio della [OSCURATO:PERSONA], non pratica gli stessi prezzi della [OSCURATO:PERSONA] o nemmeno propone prestazioni altrettanto ridotte, ciò non toglie che tale impresa si orienta verso lo stesso modello economico della sua concorrente.

94. Pertanto la ricorrente non dimostra sufficientemente in diritto che a torto la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso al punto 431 del preambolo che l’[OSCURATO:PERSONA] ed essa stessa erano i «concorrenti immediati» per i collegamenti di cui trattasi in partenza dall’Irlanda.

Tale conclusione può quindi essere presa in considerazione nell’ambito dell’esame degli effetti dell’operazione sulla concorrenza e le critiche fatte valere sul punto dalla ricorrente devono essere respinte (v. punti 58 e 63 supra).

c) Sulla differenza tra gli aeroporti di destinazione [OSCURATO:PERSONA] delle parti

95. In primo luogo, la ricorrente afferma di utilizzare aeroporti fondamentalmente diversi da quelli utilizzati dall’[OSCURATO:PERSONA].

L’[OSCURATO:PERSONA] utilizzerebbe aeroporti principali, più vicini al centro città e che offrono servizi migliori degli aeroporti secondari.

Questi ultimi, utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA], la porrebbero in grado di mantenere i suoi costi ad un livello basso e le impedirebbero di far concorrenza all’[OSCURATO:PERSONA] rivolgendosi ai passeggeri che auspicano utilizzare unicamente aeroporti principali.

Acquisendo l’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata in grado di esercitare una concorrenza negli aeroporti principali.

Secondo la ricorrente la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di produrre elementi probatori chiari e convincenti che dimostrino che i voli dell’[OSCURATO:PERSONA] a destinazione di aeroporti principali e quelli della [OSCURATO:PERSONA] a destinazione di aeroporti secondari esercitavano reciprocamente un vincolo concorrenziale significativo.

I dati fatti valere nella decisione impugnata non corroborerebbero la conclusione secondo cui i voli in parola sono sostituti sufficientemente ravvicinati da dover essere inclusi nello stesso mercato.

Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto ricorso ad informazioni disponibili «in maniera altamente selettiva ed incoerente».

Non avendo potuto trovare una serie uniforme di criteri, essa avrebbe utilizzato vari criteri diversi al fine di stabilire che gli aeroporti principali e secondari facevano capo allo stesso mercato. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe posto in non cale o deformato i pareri degli aeroporti di [OSCURATO:PERSONA] e di Vienna e della UK [OSCURATO:PERSONA] (autorità dell’aviazione civile del [OSCURATO:PERSONA]) al fine di concludere per l’intercambiabilità degli aeroporti principali e degli aeroporti secondari.

Essa non si sarebbe basata, dunque, su dati affidabili né su un metodo solido.

Inoltre, mentre la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe presentato le risposte dei concorrenti per dedurre l’intercambiabilità dei suddetti aeroporti, le stesse risposte dimostrerebbero al contrario l’assenza di una prova chiara e convincente sul punto (v. la risposta della [OSCURATO:PERSONA] e la situazione degli aeroporti londinesi).

La tabella inviata alle concorrenti non farebbe emergere con chiarezza, nella sua presentazione, se ci si aspettasse che le compagnie interrogate designassero gli aeroporti appropriati per ciascun tipo di passeggeri o gli aeroporti intercambiabili l’uno all’altro.

In taluni casi le compagnie avrebbero contrassegnato soltanto uno degli aeroporti per ciascuna coppia di città, sottolineando così la confusione.

96. In secondo luogo, la ricorrente fa valere che è erroneo il ricorso, da parte della [OSCURATO:PERSONA], alle zone di utenza degli aeroporti, per determinare se voli a destinazione di aeroporti diversi rientrassero nello stesso mercato.

Sulla base di una «regola approssimativa» (rule of thumb) non corroborata da elementi di fatto, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe definito le zone di richiamo di un aeroporto come la zona in cui l’aeroporto può essere raggiunto percorrendo al massimo 100 km o effettuando al massimo un’ora di tragitto (punto 83 del preambolo).

Tale regola sarebbe «troppo vaga per essere utile».

Essa porrebbe in non cale la suddivisione effettiva dei passeggeri in seno alla zona e sarebbe irrealista nel contesto delle rotte che collegano l’Irlanda al [OSCURATO:PERSONA], poiché la durata del volo non supera in tal caso un’ora. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi presunto erroneamente che i passeggeri «eviterebbero di utilizzare l’aeroporto più vicino alla loro abitazione, farebbero un’ora di tragitto e prenderebbero allora un volo, probabilmente di circa 50 minuti».

Inoltre il calcolo del tempo necessario per raggiungere l’aeroporto con i mezzi di trasporto pubblico o in auto, descritto al punto 78 del preambolo, non terrebbe conto dei vari ritardi né dei costi connessi all’uso del trasporto pubblico.

Infine la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto, ai punti 114‑116 del preambolo, delle cifre effettive concernenti gli specifici aeroporti in questione, segnatamente quanto ai dati forniti dalla UK [OSCURATO:PERSONA].

97. In terzo luogo, la ricorrente critica talune valutazioni o contestazioni proposte nella decisione impugnata.

Anzitutto essa addebita alla [OSCURATO:PERSONA] di aver preso in considerazione, al punto 92 del preambolo, le sue pratiche commerciali consistenti nel presentare i suoi voli come sostituti dei voli destinati ad aeroporti principali.

Infatti i nomi grazie ai quali un’impresa commercializza i suoi prodotti non costituirebbero una base sufficientemente sicura e solida per la definizione dei mercati.

Ad esempio gli aeroporti di Vienna e Bratislava non potrebbero appartenere allo stesso mercato semplicemente perché la [OSCURATO:PERSONA] commercializza i biglietti a destinazione di Bratislava sotto il nome di «Bratislava (Vienna)».

La ricorrente sostiene poi che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto utilizzare, al punto 99 del preambolo, la nozione di «sistema aeroportuale», di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1992, n. 2408, sull’accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (GU L 240, pag. 8), per fondare la constatazione dell’intercambiabilità di taluni aeroporti.

Tale nozione non sarebbe appropriata ai fini della definizione dei mercati e il rifacimento del regolamento n. 2408/92 e dei regolamenti connessi dovrebbe peraltro mettervi fine.

La ricorrente fa anche valere che l’analisi dei prezzi effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] è «difettosa» e non fornisce ragioni affidabili per concludere che i voli da essa assicurati a destinazione di aeroporti secondari ed i voli assicurati dell’[OSCURATO:PERSONA], destinati ad aeroporti principali, sono «sostituti prossimi».

L’analisi non fornirebbe alcun mezzo per accertare se un’evoluzione parallela dei prezzi risulti da una intercambiabilità o da un’influenza comune.

Infine l’inchiesta condotta presso passeggeri sarebbe «gravemente difettosa» circa la formulazione delle questioni e la tecnica di campionatura utilizzata.

Tale inchiesta non avrebbe avuto come scopo di misurare il grado di intercambiabilità degli aeroporti, dal momento che non sarebbe mai stato chiesto ai passeggeri se contemplavano di volare a destinazione di aeroporti diversi.

In molti casi i dati addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] su tale punto condurrebbero alla conclusione opposta.

98. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’Irlanda e dall’[OSCURATO:PERSONA], contesta gli argomenti della ricorrente riferendosi alla decisione impugnata. Giudizio del Tribunale

99. La ricorrente riprende nelle sue memorie gli argomenti precedentemente descritti in occasione del procedimento amministrativo per criticare la definizione del mercato in considerazione della città di origine e della città di destinazione.

Tali argomenti sono stati esaminati e disattesi dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata e limitarsi a riprendere gli stessi dinanzi al Tribunale non può essere sufficiente per rimettere in discussione tale esame per le ragioni illustrate in prosieguo.

100. Quanto all’addebito, fondato sulla mancata produzione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di elementi probatori chiari e convincenti che dimostrino che i voli dell’[OSCURATO:PERSONA] a destinazione di aeroporti principali e quelli della [OSCURATO:PERSONA] a destinazione di aeroporti secondari esercitano un vincolo concorrenziale significativo gli uni nei confronti degli altri, occorre rilevare che l’addebito in parola equivale in definitiva a criticare l’uso che la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto della definizione del mercato fornita nella decisione impugnata onde valutare gli effetti dell’operazione sulla concorrenza in seno ai mercati in questione.

La ricorrente lo riconosce implicitamente quando deduce che i dati fatti valere nella decisione impugnata «non corroborano la conclusione secondo cui tali voli sono sostituti sufficientemente vicini per dover essere inclusi nel medesimo mercato» (v. punto 95 supra).

101. Si deve prima di tutto rilevare, a tale riguardo, che la portata dell’addebito in parola deve essere relativizzata in considerazione del fatto che, su 16 dei 35 collegamenti interessati, la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] servono gli stessi aeroporti (punto 71 del preambolo).

Quest’addebito concerne quindi solo 19 dei 35 collegamenti in questione (cioè il 54,2%) e non ha pertanto incidenza alcuna circa i 16 restanti, interessati dalla realizzazione dell’operazione.

102. Per questi 19 collegamenti, l’addebito della ricorrente consiste unicamente nel far constatare che sussiste una differenza quanto all’aeroporto di destinazione senza cercare di confutare concretamente il ragionamento presentato nella decisione impugnata circa l’impatto di tale differenza a livello sia della definizione del mercato rilevante che della valutazione degli effetti dell’operazione sulla concorrenza.

Orbene, si deve sottolineare che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato che i mercati del trasporto aereo di passeggeri potevano essere definiti sulla base di collegamenti singoli o di un gruppo di collegamenti, dal momento in cui vi fosse intercambiabilità fra i medesimi secondo le caratteristiche specifiche della fattispecie (punto 55 del preambolo e giurisprudenza citata nella nota a piè di pagina n. 53, tra cui segnatamente la sentenza del Tribunale 4 luglio 2006, causa T 177/04, easyJet/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑1931, punti 54‑61).

103. In tale contesto è necessario rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha elaborato anzitutto un quadro analitico applicabile alla definizione del mercato rilevante per quanto riguarda i diversi collegamenti in questione, che si tratti di coppie di aeroporti o di coppie di città (punto 6.3.3 della decisione impugnata).

I vari criteri utilizzati per caratterizzare l’intercambiabilità dei servizi di trasporto aereo di linea a partire da diversi aeroporti sono presentati al punto 99 del preambolo.

Si tratta della distanza e del tempo di percorrenza secondo il criterio di riferimento dei 100 km o di 1 ora di tragitto rispettivamente dal punto di vista dei concorrenti, degli aeroporti di cui trattasi nonché da quello delle autorità dell’aeronautica civile degli [OSCURATO:PERSONA] membri, dell’apprezzamento da parte dei passeggeri in viaggio di piacere su un collegamento, della nozione di «sistema aeroportuale» ai sensi dell’allegato II del regolamento n. 2408/92, delle pratiche commerciali, dell’esistenza o meno di servizi di trasporto fra gli aeroporti e talune città nonché del risultato dello studio di correlazione tra i prezzi realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] per 17 coppie di città per voli in partenza da [OSCURATO:PERSONA].

104. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato in maniera dettagliata quale fosse il mercato rilevante per ognuno dei collegamenti interessati (punto 6.3.4 della decisione impugnata).

Per ciascun caso in cui ha constatato un’ipotesi di intercambiabilità, la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato diversi criteri in considerazione delle informazioni disponibili.

La scelta dei passeggeri per l’uno o l’altro dei servizi aerei risulterebbe dalla combinazione di tali fattori.

105. Al contrario la [OSCURATO:PERSONA] è pervenuta spesso alla conclusione che i voli a destinazione di aeroporti diversi situati vicino ad una città non rientravano nello stesso mercato.

Nei punti 178-183 del preambolo, la [OSCURATO:PERSONA] ha in particolare ritenuto, in sostanza, che gli aeroporti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non fossero intercambiabili per le ragioni seguenti: il criterio dei 100 km o di 1 ora di tragitto non sarebbe stato soddisfatto per poco, la [OSCURATO:PERSONA] non venderebbe il suo servizio a destinazione di [OSCURATO:PERSONA] facendo riferimento a [OSCURATO:PERSONA] – e viceversa –, nessuna differenza significativa tra i due aeroporti inciterebbe i passeggeri rennesi a recarsi a [OSCURATO:PERSONA] per prendere un volo – e viceversa –, e i dati disponibili non sarebbero stati sufficienti per permettere alla [OSCURATO:PERSONA] di realizzare un’analisi approfondita della correlazione fra i prezzi.

La circostanza che l’[OSCURATO:PERSONA] consideri gli aeroporti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] quali sostituti non era sufficiente di per sé, secondo la [OSCURATO:PERSONA], per concludere per l’intercambiabilità.

Nei punti 197‑203 del preambolo, la [OSCURATO:PERSONA] ha del pari distinto l’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] da quello di Eindhoven, e ciò per le medesime ragioni di quelle descritte a proposito degli aeroporti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per il fatto di aver considerato che esistesse un debole grado di intercambiabilità in una decisione precedente (decisione della [OSCURATO:PERSONA] 22 settembre 1997, caso COMP/M.967 – KLM/Air UK, punto 24).

106. Occorre peraltro rilevare che il punto di vista degli aeroporti è presentato nella decisione impugnata a più riprese (v., ad esempio, punti 132, 145 e 151 del preambolo), al pari del punto di vista della UK [OSCURATO:PERSONA] (v., ad esempio, punti 128 e 138 del preambolo).

Riguarda alla distinzione tra passeggeri sensibili al fattore tempo e passeggeri non sensibili a detto fattore cui fa riferimento la UK [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha esposto nella decisione impugnata numerosi motivi che permettono di chiarire per quali elementi tale distinzione poteva considerarsi irrilevante nel presente caso (punti 85 e 316-319 del preambolo).

107. In particolare la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, in maniera persuasiva, che la distinzione in parola, precedentemente netta, tra l’una e l’altra categoria di passeggeri tendeva ad attenuarsi.

Tale tendenza era già stata riferita dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di precedenti casi (casi COMP/M.3280 – [OSCURATO:PERSONA]/KLM e COMP/M.3770 – Lufthansa/Swiss, citati nella nota a piè di pagina n. 329 della decisione impugnata) ed è stata confermata nelle risposte, non contestate dalla ricorrente nel presente caso, ai questionari inviati ai concorrenti il 6 novembre 2006 (risposte riportate nella nota a piè di pagina n. 328 della decisione impugnata).

Le risposte dei clienti della classe business in occasione dell’inchiesta della [OSCURATO:PERSONA] indicano anch’esse che il criterio della migliore tariffa è abbastanza importante.

Nell’ordine di importanza formulato da tale clientela, esso figura prima del criterio dell’aeroporto di destinazione e dopo quello del migliore orario, il quale è divenuto relativo tenuto conto delle elevate frequenze spesso affisse dai vettori a prestazioni minime (punto 316 del preambolo).

108. Peraltro, quanto ai pareri degli aeroporti di [OSCURATO:PERSONA] (punto 138 del preambolo) e Vienna (punto 223 del preambolo), la ricorrente non espone per quali motivi tali pareri sarebbero stati snaturati.

D’altro canto, la ricorrente ha espressamente rinunciato all’udienza a sviluppare siffatto argomento.

I pareri in questione, che non concludono nel senso dell’intercambiabilità, sono fedelmente ripresi nella decisione impugnata e la [OSCURATO:PERSONA] disponeva del resto di altri elementi idonei a sostenere la conclusione cui è pervenuta nella decisione impugnata.

La tecnica del fascio di indizi utilizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] per valutare un’operazione di concentrazione può naturalmente comportare elementi positivi come negativi.

La conclusione raggiunta dalla [OSCURATO:PERSONA], in esito alla sua analisi dei diversi indizi presi in considerazione, non può tuttavia essere rimessa in discussione unicamente per il fatto che dall’inchiesta risulta un elemento negativo.

Quest’elemento è debitamente riferito e la [OSCURATO:PERSONA] ne ha tenuto conto, e ciò senza snaturarlo, contrariamente a quanto afferma la ricorrente senza dimostrarlo in alcun modo.

109. Inoltre, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, emerge dalla risposta della [OSCURATO:PERSONA] al questionario inviato dalla [OSCURATO:PERSONA] che, per quanto riguarda gli aeroporti londinesi, «le sovrapposizioni [erano] molto importanti fra le zone di utenza» e [che] «tutti gli aeroporti londinesi po[tevano] farsi concorrenza, ciò che peraltro fanno, tanto per il traffico a lungo raggio che per quello a corto raggio».

Ne risulta ugualmente che, circa gli altri aeroporti il cui elenco figurava al quesito n. 22 del suddetto questionario, tale compagnia aerea considera che, «in maniera generale (…) tutti gli aeroporti elencati si trovano in concorrenza per tutti i tipi di passeggeri».

Per quanto concerne l’asserzione secondo cui le risposte dei concorrenti non dimostrerebbero che tutti gli aeroporti principali e secondari erano intercambiabili, in particolare quanto a [OSCURATO:PERSONA], le risposte dei concorrenti della [OSCURATO:PERSONA] per tale collegamento attestano il contrario.

110. Circa la critica della ricorrente relativa all’utilizzazione di una «regola approssimativa» ai fini della definizione delle zone di utenza degli aeroporti onde determinare i mercati rilevanti, occorre notare che tale carattere approssimativo è riconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata (punto 83 del preambolo: «Si deve tuttavia notare che la [OSCURATO:PERSONA] utilizza la “regola” dei 100 km o di 1 ora di tragitto unicamente come prima “variabile rappresentativa” per definire una zona di utenza.

A causa delle specificità di ogni aeroporto considerato e di altri elementi probatori, la zona di utenza può in realtà essere più ampia e sarà quindi oggetto di un esame dettagliato, caso per caso, nell’analisi delle varie coppie di aeroporti»).

111. In risposta alle critiche presentate sul punto dalla [OSCURATO:PERSONA] in merito alla comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato nella decisione impugnata che il criterio dei 100 km o di 1 ora di tragitto era un indicatore fondato su ciò che gli aeroporti consideravano ragionevolmente quale zona di utenza (punto 85 del preambolo).

Risulta così dalle risposte al quesito indirizzato agli aeroporti che questi ultimi presentano alle compagnie aeree una zona di utenza distante almeno 100 km o 1 ora di tragitto (punto 82 del preambolo).

Peraltro, come fa valere la [OSCURATO:PERSONA] in risposta agli argomenti presentati dalla ricorrente nelle sue memorie, la circostanza che la durata del volo per i collegamenti tra l’Irlanda e il [OSCURATO:PERSONA] sia relativamente breve non modifica affatto tale valutazione.

In numerosi casi esistono, infatti, linee speciali di autobus che collegano l’aeroporto secondario ed il centro città, con orari adatti ai voli.

L’approccio della [OSCURATO:PERSONA] concorda con la risposta della UK [OSCURATO:PERSONA].

112. Alla luce dei precedenti dati e chiarimenti, non si può dunque addebitare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver utilizzato il criterio dei 100 km o 1 ora di tragitto nell’ambito della definizione della zona di utenza degli aeroporti.

113. Quanto all’addebito nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di aver tenuto conto, al punto 92 del preambolo, delle pratiche commerciali della [OSCURATO:PERSONA] consistenti nella presentazione dei suoi voli come sostituti dei voli destinati ad aeroporti principali, si deve rilevare che le suddette pratiche costituiscono solo uno dei numerosi elementi da prendere in considerazione.

Infatti, tali pratiche presentano l’interessante caratteristica di facilitare l’identificazione delle destinazioni dei voli di clienti potenzialmente interessati dall’offerta della [OSCURATO:PERSONA].

Questa caratteristica non può essere rimessa in discussione per il solo fatto che la [OSCURATO:PERSONA] afferma, senza dimostrarlo in alcun modo, che i nomi con cui essa commercializza i suoi servizi verso taluni aeroporti non costituiscono una base sufficientemente sicura e solida per la definizione dei mercati.

Invero un’affermazione siffatta non può essere sufficiente per negare qualsiasi pertinenza all’elemento in parola nel contesto del fascio di indizi utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA].

Quanto all’esempio di Vienna e Bratislava invocato dalla ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] ha fondato la sua valutazione su elementi diversi dalla pratica commerciale della [OSCURATO:PERSONA].

Essa ha del pari esaminato la soglia indicativa di 100 km o 1 ora di tragitto, il punto di vista delle autorità nazionali e quello dei concorrenti nonché i risultati dell’inchiesta presso la clientela (punto 6.3.4.15 della decisione impugnata).

Allo stesso modo la [OSCURATO:PERSONA] si è fondata, nella sua analisi rotta per rotta (punto 6.3.4 della decisione impugnata), sul criterio di 100 km o 1 ora di tragitto, sul punto di vista delle autorità nazionali e su quello dei concorrenti nonché su risultati dell’inchiesta presso la clientela.

Le valutazioni della [OSCURATO:PERSONA] su tale aspetto poggiano sempre sull’utilizzazione di un fascio di indizi di cui si illustrano e analizzano i vari elementi presi in considerazione.

114. Quanto alla critica al riferimento fatto, al punto 99 del preambolo, alla nozione di «sistema aeroportuale», utilizzata dal regolamento n. 2408/92, per motivare la constatazione dell’intercambiabilità fra taluni aeroporti, dal suddetto punto emerge che l’appartenenza degli aeroporti in questione ad un «sistema aeroportuale» ai sensi del regolamento n. 2408/92 soccorre nel «corroborare come prova supplementare la conclusione secondo cui gli aeroporti indicati in base a tale regolamento appartengono allo stesso agglomerato urbano e possono considerarsi come intercambiabili dal lato della domanda».

Nel regolamento n. 2408/92, in vigore al momento in cui la decisione impugnata è stata adottata, il sistema aeroportuale è definito come riferentesi ad un «raggruppamento di due o più aeroporti che servono la stessa città, o lo stesso agglomerato urbano, secondo quanto indicato nell’allegato II».

Il fatto che due o più aeroporti siano menzionati nell’allegato II come sistema aeroportuale può quindi essere preso in considerazione al fine di stabilire se occorra considerare che tali aeroporti servano la medesima destinazione, il che costituisce un fattore che indica che i suddetti aeroporti sono intercambiabili per i passeggeri che desiderano raggiungere la destinazione di cui trattasi.

Tale valutazione non può essere rimessa in questione per il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha assunto l’iniziativa di chiarire e semplificare le norme in vigore in merito alla distribuzione del traffico tra aeroporti che servono la stessa città o conurbazione, e che la sua proposta in tal senso è stata, in seguito, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea.

Infatti, nel regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 24 settembre 2008, n. 1008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (GU L 293, pag. 3), che, dall’adozione della decisione impugnata, ha abrogato il regolamento n. 2408/92, si continua a far riferimento al principio della distribuzione del traffico tra aeroporti che servono la stessa città o la stessa conurbazione, anche se non si menziona più l’espressione «sistema aeroportuale».

115. Per quanto concerne la critica dell’analisi di correlazione dei prezzi effettuata in occasione del procedimento amministrativo, si deve rilevare che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], la correlazione tra i prezzi non dimostra che due aeroporti fanno capo allo stesso mercato.

Tuttavia, giustamente la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che un siffatto elemento, associato ad altri, costituisce un elemento pertinente ai fini dell’analisi.

Dalla decisione impugnata risulta che l’analisi effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] è definita come «analisi empirica» (punto 121 del preambolo).

La nota a piè di pagina inserita nel punto 121 del preambolo indica anche quanto segue: «È importante notare, in considerazione di tutte le coppie di città esaminate, che la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto delle prove economiche in materia di correlazione di prezzo a titolo di elementi supplementari corroboranti il suo punto di vista (…).

Infatti, i movimenti dei prezzi possono essere influenzati da altri fattori che possono dar luogo ad una debole correlazione tra i prezzi».

116. Proprio in tale contesto occorre prendere in considerazione le valutazioni presentate nella decisione impugnata sulla base dei risultati dell’«analisi empirica» della correlazione dei prezzi.

Perciò non è possibile addebitare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver illustrato le ragioni per cui l’analisi di correlazione dei prezzi poteva dare risultati limitati, pur sottolineando che questi risultati, per quanto limitati, potevano nondimeno essere, a talune condizioni, presi in considerazione.

117. Dato quanto precede, la ricorrente non dimostra per quali motivi la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe andata oltre i limiti del suo potere di valutazione delle situazioni di ordine economico (v. punti 31 e 32 supra).

Le critiche formulate sul punto dalla ricorrente rimangono generali e non tengono conto dell’utilizzazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dei risultati dell’analisi di correlazione dei prezzi.

118. Quanto alla critica dei risultati dell’inchiesta effettuata presso i passeggeri, occorre rilevare che tale punto è oggetto anche di un’altra riflessione da parte della ricorrente e sarà esaminato in quel contesto (v. punti 203 e segg. in prosieguo).

In ogni caso, dal punto 94 del preambolo risulta che la [OSCURATO:PERSONA] era pienamente consapevole dei limiti dell’inchiesta effettuata presso clienti dell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA], dato che la stessa inchiesta è stata condotta essenzialmente allo scopo di verificare l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, dal punto di vista del cliente, quest’ultima e l’[OSCURATO:PERSONA] non erano tra loro concorrenti.

Il gruppo di collegamenti includeva tutti gli aeroporti londinesi e un numero limitato di collegamenti per i quali le parti della concentrazione proponevano voli verso vari aeroporti prossimi alla stessa città. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che, quando i passeggeri consideravano una compagnia aerea che serviva un collegamento a destinazione di un aeroporto diverso come una soluzione di ricambio, se ne poteva dedurre che i servizi di trasporto aereo dei passeggeri in questione erano idonei ad esercitare una reciproca pressione concorrenziale.

A questo proposito la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che «tali prove [era]no di natura indiretta dato che non e[ra] stato richiesto alle persone che rispondevano al questionario (…) di indicare esplicitamente se esse si prefiggessero di prendere un volo a destinazione di un aeroporto diverso».

Al punto 122 del preambolo, si fa anche riferimento a tale inchiesta in quanto «prova indiretta».

Alla nota a piè di pagina n. 91 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato anche che l’inchiesta presso clienti riguardava solo un sottoinsieme dei collegamenti sui quali le parti della concentrazione servono aeroporti diversi e che, conseguentemente, tale inchiesta aveva «valenza informativa» solo per i collegamenti in parola.

Proprio in tale contesto è necessario tener conto delle valutazioni presentate nella decisione impugnata sulla base dei risultati dell’inchiesta presso clienti.

Non si può pertanto censurare la [OSCURATO:PERSONA] per aver illustrato le ragioni per cui l’inchiesta presso i clienti presentava taluni limiti, pur indicando che i suoi risultati offrivano, malgrado tutto, un certo valore per i collegamenti interessati.

119. Dati gli elementi che precedono la ricorrente non dimostra per quale motivo la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe andata oltre i limiti del suo potere di valutazione delle situazioni di ordine economico.

Le critiche formulate in proposito dalla ricorrente rimangono generali e non permettono di comprendere, nell’ambito dell’argomentazione in parola, sotto quale profilo l’ideazione dei quesiti e le tecniche di campionatura utilizzate sarebbero state «gravemente carenti».

3. Sul vantaggio concorrenziale conferito dall’esistenza di una base all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA]

a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti

120. La ricorrente nega che il fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] ed essa stessa abbiano basi all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] permetta di considerarle come concorrenti ravvicinati.

Il luogo ove l’aereo ha la sua base sarebbe del tutto indifferente per i passeggeri ed avrebbe relativamente poca importanza per le compagnie aeree.

Una compagnia aerea che dispone di una base all’altro estremo di un collegamento potrebbe essere un concorrente credibile della [OSCURATO:PERSONA].

Infatti la bmi, che dispone di una base all’aeroporto di Heathrow e di un aereo parcheggiato per la notte in quello di [OSCURATO:PERSONA], costituirebbe un concorrente immediato dell’[OSCURATO:PERSONA] più di quanto non lo sia la [OSCURATO:PERSONA] per il collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (Heathrow), poiché la [OSCURATO:PERSONA] non serve quest’aeroporto.

121. [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomento facendo valere che le compagnie aeree si lanciano normalmente nell’esercizio di un collegamento solo se quest’ultimo ha una base.

b) Giudizio del Tribunale

122. [OSCURATO:PERSONA] ha illustrato nei punti 380-399 del preambolo le ragioni per cui avere una base importante all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] corroborava la valutazione secondo la quale le due compagnie sono «concorrenti immediati».

Ai sensi della decisione impugnata, una base siffatta (denominata anche «aeroporto di immatricolazione») permette di realizzare ampie economie di scala e conferisce una maggiore flessibilità di adattamento alle fluttuazioni della domanda, con vantaggi che sono proporzionali alla dimensione della base. [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che la maggior parte dei vettori si servivano di basi (punti 393 e 394 del preambolo) e ha disatteso le osservazioni presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] in occasione del procedimento amministrativo secondo le quali, da un lato, occorrerebbe considerare i concorrenti che parcheggiano i loro aerei di notte all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] altrettanto immediati, rispetto ad essa, dell’[OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, poco importerebbe che la base sia situata in Irlanda o all’altro estremo del collegamento (punto 7.3.4 della decisione impugnata).

123. Occorre rilevare al riguardo che gli argomenti presentati dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del presente ricorso si limitano a riprendere le osservazioni da essa formulate in occasione del procedimento amministrativo, senza rimettere per questo in questione la fondatezza delle valutazioni motivate della [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, al fine di disattenderle.

124. Emerge infatti dall’analisi esposta nella decisione impugnata che sono rari i vettori che operano collegamenti senza utilizzare un aeroporto di immatricolazione, il quale conferisce un vantaggio economico.

Il fatto che tanto la [OSCURATO:PERSONA] quanto l’[OSCURATO:PERSONA] dispongano di una base importante all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] doveva quindi essere preso in considerazione dato che permette segnatamente alle compagnie in parola di fruire di vantaggi simili (punti 7.3.4.1 e 7.3.4.2 della decisione impugnata).

Per i motivi indicati nella decisione impugnata, tale situazione non è comparabile a quella dei concorrenti che parcheggiano i loro aerei di notte all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA], in particolare tenuto conto delle differenze significative in termini di ampi vantaggi di scala offerti da una base (punto 7.3.4.3 della decisione impugnata), né a quella dei concorrenti che dispongono di una base nell’aeroporto di destinazione, per effetto delle particolarità dell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] (punto 7.3.4.4 della decisione impugnata).

125. Su quest’ultimo punto l’argomentazione della ricorrente non può essere sufficiente per rimettere in questione l’analisi presentata ai punti 404-407 del preambolo, in esito alla quale la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che l’accresciuta flessibilità offerta dalla base di [OSCURATO:PERSONA] conferiva uno specifico vantaggio alle parti della concentrazione.

Gli elementi presi in considerazione al riguardo sono i seguenti: – per dodici collegamenti per i quali i servizi delle parti della concentrazione si sovrappongono senza pervenire ad un monopolio, i concorrenti che restano non assicurano necessariamente il loro collegamento a partire da una base (punto 405 del preambolo), il che permette di considerare che i concorrenti in parola esercitano sulla [OSCURATO:PERSONA] una pressione concorrenziale minore di quella esercitata dall’[OSCURATO:PERSONA]; – talune economie sono più significative all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] che altrove in conseguenza dell’asimmetria dell’origine del traffico per numerosi collegamenti ove i servizi si sovrappongano (per almeno 15 dei 35 collegamenti, la maggioranza dei clienti viene dall’Irlanda) (punto 406 del preambolo), il che permette di chiarire per quali aspetti una base all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] implica un vantaggio più importante di una base situata all’altro estremo del collegamento; – i vettori che dispongono di una base all’aeroporto di destinazione assicurano normalmente un unico collegamento a destinazione di [OSCURATO:PERSONA], il che riduce il grado di impegno rispetto a collegamenti in partenza da o per [OSCURATO:PERSONA] (punto 407 del preambolo).

Orbene, per essere il più redditizio possibile e assicurare un massimo di turni di servizio nella giornata, l’apparecchio, la manutenzione e gli equipaggi devono trovarsi all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA], da dove parte la maggior parte dei clienti, piuttosto che all’altro estremo del collegamento; – i vettori che dispongono di una base all’aeroporto di destinazione hanno registrato risultati mediocri con una debole quota di mercato.

Per almeno 9 dei 35 collegamenti i cui servizi si sovrappongono, un vettore concorrente ha rinunciato al collegamento, essendo incapace di competere con l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] (punto 408 del preambolo).

L’esame del passato permette di stimare quanto potrebbe verificarsi in futuro.

126. Nessuno degli argomenti addotti dalla ricorrente, nella sua critica della decisione impugnata sul punto, permette di rimettere in questione la conclusione citata e gli elementi fatti valere a suo sostegno.

Non è dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] sia incorsa in errore quando ha valutato il vantaggio concorrenziale conferito alle parti della concentrazione dalla base di [OSCURATO:PERSONA].

127. Conseguentemente la [OSCURATO:PERSONA] ha illustrato sufficientemente in diritto nella decisione impugnata per quale motivo il fatto di avere una base importante all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] rappresentava un apprezzabile vantaggio quanto ai collegamenti a destinazione di ed in partenza da [OSCURATO:PERSONA] ed ai clienti per lo più irlandesi interessati dai medesimi.

4. Sugli«elementi di prova non tecnici»

a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti

128. Per una ristretta categoria di passeggeri, la ricorrente riconosce di far concorrenza all’[OSCURATO:PERSONA], così come a vettori in rete quali l’[OSCURATO:PERSONA], la Lufthansa e la [OSCURATO:PERSONA].

Gli «elementi di prova non tecnici» avanzati dalla [OSCURATO:PERSONA] nel controricorso sarebbero quindi solo il riflesso di tale concorrenza.

Infatti i sistemi di gestione del rendimento ed il controllo sulle tariffe corrisponderebbero alle pratiche abituali del settore, talché ciò non proverebbe che la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] esercitino «significativi vincoli concorrenziali reciproci».

Il controllo riguarderebbe tutte le tariffe e non solo quelle dell’[OSCURATO:PERSONA].

Ciò permetterebbe alla [OSCURATO:PERSONA] di reagire ai «rari casi in cui l’[OSCURATO:PERSONA] o altre compagnie aeree propongono tariffe promozionali meno elevate».

Inoltre, anche se la somiglianza tra i sistemi di gestione del rendimento implicasse che sussisteva un’intensa concorrenza tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], ciò sarebbe corroborato dai risultati econometrici della [OSCURATO:PERSONA], il che non avverrebbe.

Peraltro la ricorrente, anche se non nega di aggiustare occasionalmente le sue tariffe in risposta ad una promozione specifica o di lanciare occasionalmente campagne di pubblicità comparativa, rileva però che siffatte attività promozionali riguardano tanto l’[OSCURATO:PERSONA] che gli altri vettori nazionali.

Tali esempi non rientrerebbero tuttavia nella categoria degli «elementi di prova esatti, affidabili e coerenti» che la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe tenuta a produrre.

Se l’[OSCURATO:PERSONA] esercitasse una qualsivoglia pressione concorrenziale sulla [OSCURATO:PERSONA], gli elementi di prova dovrebbero dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] propone sistematicamente tariffe più basse allorché l’[OSCURATO:PERSONA] opera su un collegamento.

Orbene una siffatta ipotesi sarebbe contraddetta dagli elementi di prova econometrici presentati dalla [OSCURATO:PERSONA].

Infine la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe fondarsi sui documenti interni della [OSCURATO:PERSONA], che avrebbero solo «carattere aneddotico».

Gli estratti prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] non proverebbero che la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] esercitino «significativi vincoli concorrenziali reciproci».

In taluni casi le discussioni alle quali i suddetti estratti fanno riferimento non concernerebbero esclusivamente l’[OSCURATO:PERSONA], ma la situazione generale di un dato collegamento.

Pertanto la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe avvalersi dei documenti in questione al fine di lasciar intendere che le due compagnie aeree intrattengono uno stretto rapporto concorrenziale e considerare che i vettori nazionali citati negli stessi documenti non fanno concorrenza alla [OSCURATO:PERSONA].

129. [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] siano le sole imprese presenti su 22 collegamenti ove i loro servizi si sovrappongono e che esse detengano insieme quote di mercato molto importanti su altri 13 collegamenti ha come logica conseguenza che tali due imprese esercitano vincoli concorrenziali reciproci.

Ciò sarebbe dimostrato dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] applicherebbero sistemi di gestione del rendimento simili, dal fatto che controllerebbero regolarmente il comportamento concorrenziale dei loro principali concorrenti, adottando in conseguenza le loro tariffe, nonché dal fatto che farebbero regolarmente apparire annunci pubblicitari in cui raffrontano i loro servizi e le loro tariffe.

Inoltre i documenti interni della [OSCURATO:PERSONA] conterrebbero prove evidenti dell’esistenza di una concorrenza con l’[OSCURATO:PERSONA].

L’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, per effetto del suo modello a bassi costi, i suoi concorrenti non inciderebbero in maniera tangibile sul suo comportamento concorrenziale sarebbe pertanto destituita di fondamento.

b) Giudizio del Tribunale

130. Al fine di consolidare la conclusione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] sono in concorrenza su taluni collegamenti ove i loro servizi si sovrappongono (punto 7.4 della decisione impugnata), la [OSCURATO:PERSONA] ricorda l’esistenza di numerosi elementi di prova che sono illustrati nella decisione impugnata e che non sono stati criticati dalla ricorrente nel ricorso.

Tali elementi vertono sui seguenti aspetti: – l’utilizzazione, «come numerosi altri vettori», di sistemi di gestione del rendimento simili: sistema di controllo dello stato delle prenotazioni per ciascun volo e sistema di gestione dei ricavi (punti 438-443 del preambolo); – l’utilizzazione dello stesso software di raffronto dei prezzi (QL2) che consente alle medesime un controllo sul comportamento concorrenziale di concorrenti ed un adattamento all’evoluzione dell’offerta (punti 444 e 445 del preambolo); – il reciproco controllo da parte della [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] delle loro rispettive promozioni e campagne pubblicitarie e le reciproche reazioni alle promozioni dell’una e dell’altra (punti 448 e 449 del preambolo); – i riferimenti fatti all’[OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dei c onsigli di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] quanto all’evoluzione delle quote di mercato ed alla relazione di concorrenza (nota a piè di pagina n. 471, inserita nel punto 446 della decisione impugnata, e nota a piè di pagina n. 474, inserita nel punto 448 del preambolo della suddetta decisione).

131. Sulla base di tali elementi probatori, la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato le seguenti constatazioni: le tariffe dell’[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] sono direttamente influenzate dalle tariffe del loro principale concorrente, dato che l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] tengono conto ciascuna dei prezzi dell’altra quando fissano le loro tariffe per un collegamento (punti 7.4.1 e 7.4.1.2 della decisione impugnata) e dato che le parti della concentrazione reagiscono ciascuna alle promozioni ed alle campagne pubblicitarie dell’altra (punto 7.4.2 della decisione impugnata).

132. La ricorrente non contesta la realtà degli «elementi di prova non tecnici» citati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata.

Essa sostiene tuttavia, in sostanza, che questi elementi probatori non sono sufficientemente provanti al fine di essere presi in considerazione e che in ogni caso occorre trarre conclusioni a partire soltanto dagli «elementi di prova tecnici», risultanti dalle diverse analisi econometriche effettuate in occasione del procedimento amministrativo.

Essa fa valere anche che, in ogni caso, gli «elementi di prova non tecnici» non permettono di accertare l’esistenza di «significativi vincoli concorrenziali reciproci» tra le parti della concentrazione.

133. In proposito occorre considerare, anzitutto che la [OSCURATO:PERSONA] poteva avvalersi dell’esistenza di sistemi di gestione del rendimento simili, del controllo del comportamento concorrenziale dei concorrenti, delle reazioni di una delle parti della concentrazione alle promozioni effettuate dall’altra o degli effetti del comportamento concorrenziale dell’[OSCURATO:PERSONA] attestati dai documenti interni della [OSCURATO:PERSONA].

Tali elementi potevano perfettamente essere presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] nel contesto del fascio di indizi da essa utilizzato per valutare la situazione della concorrenza.

134. Il fatto che taluni degli «elementi di prova non tecnici» riguardano tanto il rapporto concorrenziale tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] quanto quello esistente tra la [OSCURATO:PERSONA] e tutti gli altri vettori aerei è irrilevante, giacché, ad essere esaminato dalla [OSCURATO:PERSONA] in tale fase dell’analisi, è proprio il rapporto concorrenziale tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], parti della concentrazione, per i collegamenti ove sono entrambe presenti.

135. Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] non si è fondata sui citati elementi di prova per accertare l’esistenza di «significativi vincoli concorrenziali reciproci», ma per accertare che le parti della concentrazione si fanno attualmente concorrenza (titolo del punto 7.4 della decisione impugnata; v. anche punto 131 supra).

Non è quindi necessario cercare di verificare se gli elementi probatori di cui trattasi possano essere criticati per il fatto che non permetterebbero di corroborare una conclusione che non si fonda sulla decisione impugnata.

136. Non si può peraltro accogliere l’asserzione della ricorrente secondo cui gli «elementi di prova non tecnici» non possono essere presi in considerazione se non corroborati da «elementi di prova tecnici».

Non occorre infatti stabilire una gerarchia siffatta.

Spetta alla [OSCURATO:PERSONA] valutare globalmente il risultato del fascio di indizi utilizzato per misurare la situazione della concorrenza.

È possibile al riguardo che taluni elementi siano privilegiati ed altri disattesi.

Siffatto esame e la motivazione che esso implica sono oggetto di un controllo di legittimità esercitato dal Tribunale sulle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] in materia di concentrazioni.

In tale contesto, quindi, occorre esaminare gli argomenti della ricorrente riguardanti le conclusioni che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto trarre in base alle diverse analisi econometriche effettuate in occasione del procedimento amministrativo e l’incidenza che le conclusioni stesse avrebbero dovuto esplicare sulla valutazione della situazione della concorrenza (v. punto 181 infra).

137. Conseguentemente, tenuto conto in particolare del fatto che le osservazioni della ricorrente si mantengono sulle generali, poiché quest’ultima si limita ad indicare che gli elementi di prova su cui si è fondata la [OSCURATO:PERSONA] valgono tanto per l’[OSCURATO:PERSONA] quanto per tutti gli altri concorrenti senza tener conto delle constatazioni effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, per i collegamenti esaminati nell’ambito della valutazione degli effetti dell’operazione sulla concorrenza, l’[OSCURATO:PERSONA] è il concorrente immediato della [OSCURATO:PERSONA], si deve considerare che la ricorrente non perviene a rimettere in questione la fondatezza delle constatazioni effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata.

138. Gli elementi probatori in parola, segnatamente gli estratti delle discussioni relative all’[OSCURATO:PERSONA] condotte nell’ambito dei consigli di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] inclusi nel fascicolo, sono particolarmente importanti in quanto pervengono a confortare le constatazioni fatte nella fase dell’analisi delle quote di mercato e del grado di concentrazione ed in quanto precedono l’analisi dei dati econometrici.

Essi sono presi in considerazione nell’ambito del fascio di indizi utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] per esaminare gli effetti dell’operazione sulla concorrenza.

5. Sull’analisi econometrica della [OSCURATO:PERSONA]

a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti

139. La ricorrente sottolinea che l’analisi econometrica permette di«evitare dibattiti speculativi» sull’importanza delle differenze relative al livello dei prezzi, ai costi di esercizio, al livello delle prestazioni ed alla localizzazione della base nella valutazione della concorrenza.

Vari errori inficerebbero l’analisi econometrica effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo il metodo cosiddetto degli «effetti fissi» (o «su dati di panel»). [OSCURATO:PERSONA] non perverrebbe a fornire prove dell’impatto dell’[OSCURATO:PERSONA] sui prezzi della [OSCURATO:PERSONA].

Ciò sarebbe conforme all’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la sua politica in materia di prezzi è guidata dal suo «desiderio di estendere il suo modello a bassi prezzi» a nuovi mercati ed a nuovi collegamenti e «non è materialmente influenzata» dall’attività dei suoi concorrenti. [OSCURATO:PERSONA] pretenderebbe di individuare un «rapporto sistematico» concernente le due serie distinte di modelli relativi, rispettivamente, alla «frequenza» ed alla «presenza» della [OSCURATO:PERSONA].

Essa affermerebbe, da una parte, che, se la frequenza della [OSCURATO:PERSONA] aumentasse dell’1%, i prezzi dell’[OSCURATO:PERSONA] diminuirebbero dello 0,025% (cioè in maniera estremamente trascurabile) e, dall’altra, che la presenza della [OSCURATO:PERSONA] su un collegamento spingerebbe l’[OSCURATO:PERSONA] ad applicare prezzi marginalmente più bassi (cioè tra il 5 e l’8%) di quelli che applicherebbe altrimenti.

Malgrado tali cifre indichino solo una limitata concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sopravvalutato l’impatto concorrenziale effettivo esercitato, reciprocamente, dalle due compagnie aeree.

140. In primo luogo, quanto all’esserito effetto della «frequenza» sui prezzi, la presentazione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe «molto fallace».

Benché l’impatto rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] possa essere statisticamente significativo, il suo reale significato in termini economici sarebbe trascurabile. [OSCURATO:PERSONA], pur omettendo di menzionare nella decisione impugnata uno dei propri errori inizialmente commessi, sosterrebbe che, se la [OSCURATO:PERSONA] dovesse ritirarsi completamente da tutti i collegamenti con sovrapposizione di attività e rinunciare a tutti i suoi profitti per i medesimi, ciò avrebbe quale impatto un aumento tra il 10 ed il 12% delle tariffe dell’[OSCURATO:PERSONA].

Un risultato siffatto sarebbe «altamente improbabile», poiché la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe impegnata a non ridurre le sue frequenze sulle rotte con sovrapposizione di attività, e deriverebbe da «un’interpretazione estremamente fallace», poiché i modelli utilizzati non sarebbero idonei a misurare gli impatti di cambiamenti così rilevanti.

Inoltre la regressione della frequenza dimostrerebbe che persino cambiamenti importanti nella frequenza della [OSCURATO:PERSONA] avrebbero solo un’incidenza minore sui prezzi praticati dall’[OSCURATO:PERSONA].

141. In secondo luogo, a proposito della regressione della «presenza», l’analisi econometrica della [OSCURATO:PERSONA] dimostrerebbe che i prezzi praticati dall’[OSCURATO:PERSONA] sui collegamenti ove la [OSCURATO:PERSONA] è presente erano inferiori dal 5 all’8% a quelli praticati per i collegamenti da cui è assente. [OSCURATO:PERSONA] rappresenterebbe generalmente la metà della capacità di ciascuno dei collegamenti in questione.

Di conseguenza, se la [OSCURATO:PERSONA] eliminasse una frazione molto sostanziale della capacità, ciò si ripercuoterebbe poco sui prezzi dell’[OSCURATO:PERSONA].

Un’incidenza così debole risultante da una presenza così importante non indicherebbe che la [OSCURATO:PERSONA] esercita un vincolo concorrenziale significativo sull’[OSCURATO:PERSONA].

142. In terzo luogo, sul piano teorico, i modelli della [OSCURATO:PERSONA] sfocerebbero in un risultato che sarebbe in diretta contraddizione con i principi economici.

Sarebbe quindi erroneo considerare che, mantenendo costanti altri fattori, un accrescimento della capacità comporti un aumento dei prezzi.

Secondo un ben noto principio economico, un aumento delle vendite esigerebbe al contrario una diminuzione dei prezzi.

143. In quarto luogo, le constatazioni della [OSCURATO:PERSONA] non resisterebbero a leggere modifiche del modo in cui gli effetti stagionali sono stati presi in considerazione nel modello utilizzato.

I prezzi applicati per un collegamento potrebbero infatti variare sistematicamente a seconda del mese, tenendo conto di ipotesi non incidenti sull’importanza della concorrenza rispetto ai prezzi.

Un modello empirico destinato a spiegare i prezzi dovrebbe tener conto degli effetti stagionali, anche se non esiste una maniera «corretta» di procedere.

Orbene, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe supposto che ciascun mese di ciascun anno fosse diverso, ma che tutti i collegamenti fossero interessati in maniera simile nel corso di un dato mese.

Così, ad esempio, in dicembre, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe supposto che i collegamenti che servono le stazioni di sport invernali conoscano un aumento della domanda simile a quello dei collegamenti per le destinazioni estive, il che sarebbe manifestamente scorretto.

La relazione della RBB Economics del settembre 2007, che presenta una critica economica della decisione impugnata ed è allegata al ricorso, indicherebbe così che, se l’effetto stagionale fosse modellizzato in maniera ragionevole, ma differente, la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] esercita un’influenza sistematica sui prezzi dell’[OSCURATO:PERSONA] non sarebbe più valida.

Gli effetti stagionali non sarebbero stati correttamente simulati.

144. In quinto luogo, la ricorrente fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato criteri incoerenti per accettare o respingere elementi di fatto.

La ricorrente rinvia in proposito alla critica economica della RBB Economics, del settembre 2007.

L’analisi econometrica condotta dalla [OSCURATO:PERSONA] non farebbe emergere chiaramente che la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] reagiscono ciascuna alle promozioni proposte dall’altra.

Si dovrebbe pertanto considerare che tali reazioni alle promozioni sono o troppo rare o troppo limitate per poterle considerare indizi di una significativa concorrenza tra le parti della concentrazione.

145. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’Irlanda e dall’[OSCURATO:PERSONA], contesta gli argomenti della ricorrente riferendosi alla decisione impugnata.

b) Giudizio del Tribunale

146. La ricorrente contesta l’analisi di regressione dei prezzi condotta dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo il cosiddetto metodo degli «effetti fissi».

A suo avviso, da tale esame non risulterebbe alcun elemento che permetta di valutare l’impatto dell’[OSCURATO:PERSONA] sui suoi prezzi, il che confermerebbe la sua affermazione secondo cui non sarebbe influenzata dall’attività dei suoi concorrenti.

Di conseguenza la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sopravvalutato l’impatto concorrenziale effettivo esercitato reciprocamente dalle compagnie aeree.

147. La ricorrente riprende, anche su tale punto, argomenti da essa presentati in occasione del procedimento amministrativo nonché esaminati e respinti nella decisione impugnata.

È necessario riferirsi in proposito al contenuto della decisione impugnata per comprendere il ruolo svolto dall’analisi di regressione dei prezzi in occasione della fase di inchiesta approfondita.

Tale ruolo dev’essere valutato alla luce della giurisprudenza relativa al potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] in materia economica (v. punti 29 e 30 supra)

148. [OSCURATO:PERSONA] ha esposto, ai punti 450‑488 del preambolo, i risultati dell’analisi di regressione dei prezzi da essa realizzata utilizzando la tecnica di regressione trasversale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] (punto 7.4.3.1 della decisione impugnata) e quelli ottenuti ricorrendo alla tecnica di regressione ad effetti fissi da essa privilegiata (punto 7.4.3.3 della decisione impugnata).

Tali risultati l’hanno portata alla conclusione che la sua analisi confermava un’interazione concorrenziale significativa tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] (titolo del punto 7.4.3 della decisione impugnata).

149. Al punto 450 del preambolo, la [OSCURATO:PERSONA] ha iniziato a sottolineare che essa «ritene[va] che gli elementi descritti ai punt[i] preceden[i] fornis[sero] prove sufficienti della concorrenza che si fanno l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]».

L’analisi di regressione dei prezzi è stata condotta al fine di permettere alla [OSCURATO:PERSONA] di verificare e valutare le osservazioni econometriche presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA], nonché di stimare quale potrebbe essere il probabile impatto di ciascuna delle parti della concentrazione sulle tariffe dell’altra.

150. Secondo il punto 452 del preambolo, tale analisi di regressione dei prezzi aveva per obiettivo di verificare: – se la presenza di una delle parti della concentrazione su un collegamento fosse associata ad una riduzione significativa, dal punto di vista statistico ed economico, delle tariffe dell’altra; – se le parti della concentrazione esercitassero reciprocamente un vincolo concorrenziale più forte di qualsiasi altro concorrente esistente; – se l’esistenza di un concorrente attuale o potenziale, con una presenza significativa all’aeroporto di destinazione su un collegamento con partenza da [OSCURATO:PERSONA], avesse un significativo impatto sui prezzi delle parti della concentrazione; – se una presenza più forte di una delle parti della concentrazione (in termini di frequenza di voli) avesse un effetto sensibile sulle tariffe dell’altra.

151. Come risulta dalla decisione impugnata, la tecnica di regressione trasversale consiste nell’esaminare le differenze di prezzo per un certo numero di collegamenti interessati in un determinato momento (punto 453 del preambolo).

Essa implica un raffronto tra i prezzi praticati su collegamenti ove la concorrenza esiste e quelli praticati su collegamenti ove non esiste.

L’analisi di regressione ad effetti fissi consiste nell’esaminare le differenze di prezzo per i collegamenti interessati nel corso di un dato periodo, cioè il periodo dal gennaio 2002 al dicembre 2006 (punto 482 del preambolo).

Essa implica il raffronto tra i prezzi praticati su un determinato collegamento in occasione di periodi in cui non esiste concorrenza e quelli praticati in occasione di periodi in cui si esercita una concorrenza.

152. Quanto all’analisi di regressione ad effetti fissi, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che una regressione fondata su un campione con effetti fissi propri di un collegamento poteva attenuare la prospettiva di omissione di variabili che caratterizza le regressioni trasversali.

Essa ha ritenuto che tale metodo fosse «il più appropiato per stimare il vincolo concorrenziale esercitato dalla [OSCURATO:PERSONA] sull’[OSCURATO:PERSONA]» (punto 477 del preambolo).

153. Gli argomenti delle parti relativi all’analisi di regressione trasversale sono richiamati e valutati in seguito (v. punti 183 e segg. in prosieguo), mentre solo l’analisi di regressione ad effetti fissi è valutata nell’ambito delle presenti considerazioni.

154. Al fine di censurare l’analisi di regressione ad effetti fissi effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente fa valere un certo numero di argomenti che occorre esaminare secondo l’ordine logico seguito nella decisione impugnata in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha anzitutto contemplato il criterio di presenza (v. punto 482 del preambolo) prima di esaminare il criterio di frequenza (v. punto 485 del preambolo).

155. Circa l’effetto della «presenza» sui prezzi, la ricorrente sostiene che l’analisi effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato che i prezzi praticati dall’[OSCURATO:PERSONA] sui collegamenti ove è presente erano inferiori dal 5 all’8% a quelli praticati dall’[OSCURATO:PERSONA] sui collegamenti in cui è assente.

Orbene, poiché la [OSCURATO:PERSONA] rappresenterebbe generalmente la metà della capacità di ciascuno dei collegamenti interessati, se la [OSCURATO:PERSONA] eliminasse una frazione molto sostanziale della capacità, i prezzi dell’[OSCURATO:PERSONA] ne risentirebbero ben poco.

Un’incidenza così debole risultante da una presenza così importante non indicherebbe che la [OSCURATO:PERSONA] esercita un vincolo concorrenziale significativo sull’[OSCURATO:PERSONA].

Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe riuscita a fornire alcuna prova dell’impatto dell’[OSCURATO:PERSONA] sui prezzi della [OSCURATO:PERSONA] (v. punti 139 e 141 supra).

156. In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che la regressione ad effetti fissi non forniva stime affidabili sul possibile impatto della presenza dell’[OSCURATO:PERSONA] sui prezzi della [OSCURATO:PERSONA].

Essa ha rilevato in proposito che esisteva un numero insufficiente di esempi di ingressi o di ritiri dell’[OSCURATO:PERSONA] per un collegamento ove la [OSCURATO:PERSONA] era già presente (v. punto 486 del preambolo).

Quest’ultimo punto non è contestato dalla ricorrente.

157. Si deve quindi rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto nella decisione impugnata che non era in grado di fornire alcuna prova econometrica dell’impatto dell’[OSCURATO:PERSONA] sui prezzi della [OSCURATO:PERSONA] e che ciò si spiegava per la ragione succitata. [OSCURATO:PERSONA] ha però avuto cura di rilevare che «ciò non conferma[va] né infirma[va] l’ipotesi secondo cui l’[OSCURATO:PERSONA] esercita un vincolo concorrenziale sui prezzi della [OSCURATO:PERSONA]». [OSCURATO:PERSONA] ha corroborato tale affermazione precisando che «le prove presentate [al punto 7.4.2 della decisione impugnata] prova[va]no chiaramente che tanto la [OSCURATO:PERSONA] quanto l’[OSCURATO:PERSONA] controllano in maniera permanente il loro rispettivo coefficiente di riempimento nonché i prezzi dell’una e dell’altra ed aggiustano i loro prezzi in conseguenza» (punto 486 del preambolo e nota a piè di pagina n. 487, in cui si fa riferimento al punto 7.4.2 della decisione impugnata, relativo al fatto che ciascuna delle parti della concentrazione reagisce alle promozioni ed alle campagne pubblicitarie dell’altra).

158. In proposito la ricorrente si limita pertanto a riprendere un punto illustrato nella decisione impugnata senza che tuttavia sia possibile inferirne che non sussiste alcun vincolo concorrenziale tra le parti della concentrazione.

L’assenza di dati sufficienti relativi agli ingressi o ai ritiri dell’[OSCURATO:PERSONA] riguardo ad un collegamento in cui la [OSCURATO:PERSONA] è già presente si spiega per una ragione oggettiva non contestata dalla ricorrente e non è sufficiente per addurre che il vincolo concorrenziale tra le parti della concentrazione, risultante da altri elementi di prova esposti nella decisione impugnata, è stato sopravvalutato dalla [OSCURATO:PERSONA].

159. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato nella decisione impugnata che, poiché esistono numerosi esempi di ingresso o di ritiro della [OSCURATO:PERSONA] relativi a collegamenti in cui era già presente l’[OSCURATO:PERSONA], l’analisi di regressione ad effetti fissi era perfettamente appropriata per valutare se la presenza della [OSCURATO:PERSONA] si «associ in maniera negativa» ai prezzi dell’[OSCURATO:PERSONA] (punto 483 del preambolo).

Neppure tale punto è contestato dalla ricorrente.

160. L’analisi di regressione ad effetti fissi ha segnatamente permesso di confermare l’ipotesi in base alla quale, «secondo il criterio, la presenza della [OSCURATO:PERSONA] dipende dal fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] pratica prezzi inferiori del 7‑8% quando si tratta di coppie di città che riflettono la definizione del mercato accolta dalla [OSCURATO:PERSONA] e di circa il 5% inferiori trattandosi di coppie di aeroporti».

Secondo la [OSCURATO:PERSONA] tale effetto è economicamente e statisticamente significativo in tutte le regressioni verificate (punto 485 del preambolo), mentre la ricorrente fa valere che ciò indicherebbe solo una limitata concorrenza.

161. La ricorrente non critica dunque questi risultati in quanto tali, ma soltanto il loro significato.

Orbene, le affermazioni della ricorrente sul punto non permettono di comprendere per quale motivo l’effetto della sua presenza sulle tariffe dell’[OSCURATO:PERSONA] non potrebbe essere ritenuto economicamente e statisticamente significativo, come fa valere la [OSCURATO:PERSONA].

162. Al riguardo occorre rilevare che un’incidenza sui prezzi tra il 7 e 8% appare di primo acchito significativa.

Tale effetto rischia peraltro di essere sottostimato, dal momento che si tratta di una media che per l’appunto non prende in considerazione i collegamenti ove la concentrazione sfocerebbe nella creazione di un monopolio.

Parimenti, come è stato rilevato al punto 488 del preambolo, il raffronto effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] non prende in considerazione l’influenza sulle tariffe dell’[OSCURATO:PERSONA] della presenza della [OSCURATO:PERSONA] in quanto concorrente potenziale su rotte in partenza da [OSCURATO:PERSONA] (punto 7.6 della decisione impugnata).

Per tali rotte è effettivamente probabile che l’[OSCURATO:PERSONA] fissi prezzi inferiori a quanto chiederebbe se la [OSCURATO:PERSONA] non disponesse di una base all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA].

La ricorrente non può dunque limitarsi a contestare il significato attribuito all’effetto constatato per il motivo che esso non sarebbe a suo avviso abbastanza significativo sul piano economico.

163. D’altra parte, non bisogna perdere di vista il ruolo conferito all’analisi di regressione ad effetti fissi nell’ambito della valutazione della situazione di concorrenza. [OSCURATO:PERSONA] ha così indicato nella decisione impugnata che tale analisi confermava e completava le conclusioni desunte a partire dalle prove qualitative secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] sono concorrenti immediati.

Essa ha rilevato che i suddetti risultati erano conformi anche all’opinione della maggioranza delle persone interrogate in occasione dell’inchiesta condotta presso la clientela da cui risulta che le parti della concentrazione sono i «concorrenti immediati» quando altre compagnie sono attive sul collegamento.

Essa ha concluso in merito che «[l]e regressioni ad effetti fissi apporta[va]no di conseguenza prove chiare e corroboranti nel senso che i prezzi dell’[OSCURATO:PERSONA] subiscono attualmente il vincolo concorrenziale della [OSCURATO:PERSONA]» (punti 489 e 490 del preambolo).

È in tale contesto che occorre valutare il ruolo conferito all’analisi di regressione ad effetti fissi.

Ne risulta che nella decisione impugnata, piuttosto che l’intensità della concorrenza tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], ad essere posto in rilievo è il fatto che queste due compagnie sono i «concorrenti immediati» e che sussiste un vincolo concorrenziale esercitato dalla [OSCURATO:PERSONA] sull’[OSCURATO:PERSONA].

I risultati ottenuti dalla [OSCURATO:PERSONA], tenendo conto del criterio della presenza, permettono di corroborare questi due ultimi giudizi.

164. Conseguentemente la ricorrente non dimostra in che modo la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe oltrepassato i limiti del potere di valutazione delle situazioni di ordine economico riconosciutole dalla giurisprudenza.

165. Quanto all’effetto della «frequenza» sui prezzi, la ricorrente fa valere che la presentazione fatta nella decisione impugnata è «molto fallace», in quanto, anche se l’impatto rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] fosse statisticamente significativo, il suo significato economico sarebbe trascurabile. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe del pari omesso di menzionare nella decisione impugnata un errore inizialmente commesso in occasione del procedimento amministrativo e sarebbe arrivata ad un risultato «altamente improbabile».

Peraltro, la regressione della frequenza dimostrerebbe che persino cambiamenti importanti nella frequenza della [OSCURATO:PERSONA] avrebbero solo un’incidenza minore sui prezzi praticati dall’[OSCURATO:PERSONA] (v. punto 140 supra).

166. Si deve rilevare sul punto che un criterio diverso dal criterio iniziale della presenza, esaminato supra, è stato utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’analisi di regressione ad effetti fissi.

Trattasi del criterio della frequenza, il quale ha per obiettivo di verificare se il numero delle frequenze di una delle parti della concentrazione su un dato collegamento si traduce in una diminuzione delle tariffe praticate dall’altra (punto 482 del preambolo). [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente indicato nella decisione impugnata che l’effetto generato dalle regressioni fondate sulla frequenza permetteva di rafforzare l’affidabilità dei risultati ottenuti attraverso l’applicazione del criterio della presenza (punto 485, quarto comma, del preambolo).

A suo avviso l’effetto sui prezzi indicato dal criterio della frequenza fornisce pertanto un elemento complementare che permette di controllare la «robustezza» di quello ottenuto ricorrendo al criterio della presenza.

167. In proposito la [OSCURATO:PERSONA] è pervenuta alla conclusione che misurare il grado della presenza della [OSCURATO:PERSONA] tenendo conto della frequenza dei voli sul collegamento, utilizzata come variabile di sostituzione, permetteva di confermare che la [OSCURATO:PERSONA] esercitava un vincolo concorrenziale sull’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato anche che, «[s]econdo il criterio, l’effetto, in termini di prezzo della concentrazione, generato dalle regressioni fondate sulla frequenza ammontava a circa il 5‑6% (in media per tutti i collegamenti) o al 10‑12% (se si considerano soltanto i collegamenti per cui i servizi si sovrappongono)» (punto 485, quarto comma, del preambolo).

168. L’analisi della [OSCURATO:PERSONA] in parola non può essere rimessa in questione dall’affermazione della ricorrente secondo cui la sua presentazione è «molto fallace» ed il suo risultato «altamente improbabile».

Per asserire tale carattere «altamente improbabile», la ricorrente fa valere che si è impegnata a non ridurre le sue frequenze sui collegamenti con sovrapposizione di attività in seguito alla realizzazione della concentrazione.

Orbene, tale impegno, valevole per il futuro, non rimette in questione i risultati dell’analisi econometrica realizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] a partire da dati relativi al periodo dal gennaio 2002 al dicembre 2006.

A tale stadio dell’analisi, la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a presentare i diversi elementi presi in considerazione nel fascio di indizi utilizzato per arrivare alla conclusione che le parti si fanno attualmente concorrenza (punto 7.4 della decisione impugnata).

169. Al fine di asserire la natura «molto fallace» della presentazione, la ricorrente sostiene che i modelli utilizzati non sono idonei a misurare gli impatti di cambiamenti così importanti.

Secondo la ricorrente la [OSCURATO:PERSONA] presenta un’«interpretazione alternativa e fallace» della regressione della frequenza tentando di calcolare l’aumento di prezzo atteso qualora essa scomparisse da tutti i collegamenti serviti dall’[OSCURATO:PERSONA].

Essa si riferisce in proposito al punto 290 dell’allegato IV della decisione impugnata.

Tuttavia è necessario constatare che la [OSCURATO:PERSONA] ha descritto nel suddetto allegato le ragioni per cui essa ha utilizzato l’ipotesi criticata dalla ricorrente.

Si trattava, nel caso di specie, di riprendere per analogia il metodo utilizzato dagli esperti economici coinvolti nel caso FTC v.

Staples/[OSCURATO:PERSONA] negli [OSCURATO:PERSONA] (v. punti 288‑290 dell’allegato IV della decisione impugnata ed i riferimenti operati alle pubblicazioni nella nota a piè di pagina n. 87 del suddetto allagato).

La ricorrente non può dunque contentarsi di affermare che tale ipotesi costituisce un’«interpretazione alternativa e fallace» della regressione della frequenza senza pronunciarsi sulle ragioni avanzate dalla [OSCURATO:PERSONA] al fine di utilizzare la suddetta ipotesi nell’ambito della presente causa.

Occorre anche tener conto del ruolo accessorio conferito dalla [OSCURATO:PERSONA] all’analisi dell’effetto della frequenza sui prezzi, invocato solo per confermare che la [OSCURATO:PERSONA] esercita un vincolo concorrenziale sull’[OSCURATO:PERSONA] e per rafforzare l’affidabilità dei risultati desunti dal ricorso al criterio della presenza (v. punti 166 e 167 supra).

Tali risultati, che derivino dal ricorso sia al criterio della presenza sia a quello della frequenza, hanno comunque soltanto un ruolo limitato nell’ambito della valutazione della situazione della concorrenza (v. punto 162 supra).

170. Di conseguenza la ricorrente non dimostra in che modo la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe oltrepassato i limiti del potere di valutazione delle situazioni di ordine economico riconosciutole dalla giurisprudenza.

171. Quanto alla censura relativa all’errore inizialmente commesso dalla [OSCURATO:PERSONA], si deve rilevare che quest’ultimo risulta dal punto 64 dell’allegato IV della comunicazione degli addebiti in occasione del procedimento amministrativo in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato quanto segue: «(…) Tale approccio ci permette (…) di interpretare il coefficiente della variabile della frequenza in quanto elasticità dei prezzi in rapporto al numero di frequenze mensili che un rivale propone sul collegamento in questione.

Così, se il coefficiente è di 0,02, ad esempio, ciò significa che un rafforzamento dell’1% delle frequenze mensili di un concorrente dà luogo ad un aumento delle tariffe pari al 2%».

172. [OSCURATO:PERSONA] seconda frase, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto scrivere «se il coefficiente è pari a 2».

Ciò non toglie che questo errore sia di lieve entità.

Esso concerne un esempio ipotetico utilizzato per illustrare il funzionamento di un coefficiente riguardo all’applicazione del criterio della frequenza.

Tale errore non ha alcun nesso con l’interpretazione dei risultati effettivi fornita dalla [OSCURATO:PERSONA].

Del resto esso non è stato dissimulato, ma espressamente richiamato nella decisione impugnata (punti 285 e 286 dell’allegato IV della decisione impugnata).

Inoltre l’errore in questione non si riferisce al criterio della presenza, considerato più pertinente (v. punto 166 supra).

173. Non si può quindi addebitare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver presentato, nella decisione impugnata, un’analisi viziata per effetto di un errore minore, che è molto simile ad un errore di penna, commesso in una fase precedente.

174. Quanto all’argomento secondo cui i modelli della [OSCURATO:PERSONA] sarebbero in contraddizione con la teoria economica, dal momento che sfocerebbero nel risultato paradossale che un accrescimento della capacità implica un aumento dei prezzi (v. punto 142 supra), si deve rilevare, come fa la [OSCURATO:PERSONA], che, poiché la capacità nel settore del trasporto aereo di passeggeri è stabilita prima dei prezzi, i criteri econometrici utilizzati traducono il nesso tra le tariffe e la domanda prevista nel momento in cui la capacità è stabilita (e non la domanda reale).

L’argomento della ricorrente non tiene conto, dunque, delle caratteristiche proprie del settore interessato in cui le decisioni relative alla capacità presentano determinate particolarità.

175. Nel contesto dell’argomento desunto dal fatto che le constatazioni della [OSCURATO:PERSONA] non resisterebbero a leggere modifiche delle ipotesi soggiacenti al modello, la ricorrente rileva che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe supposto che ciascun mese di ciascun anno fosse diverso, ma che tutti i collegamenti fossero interessati in modo simile nel corso di un determinato mese.

Orbene, ad avviso della ricorrente, se l’effetto stagionale fosse modellizzato in maniera ragionevole, ma differente, la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] esercita un’influenza sistematica sui prezzi dell’[OSCURATO:PERSONA] non sarebbe più valida (v., punto 143 supra).

176. Si deve notare sul punto che l’analisi di regressione ad effetti fissi effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] consiste nel ricercare le differenze sui diversi collegamenti che influenzano i prezzi e non variano nel tempo. [OSCURATO:PERSONA] ha descritto nell’allegato IV della decisione impugnata le ragioni per cui essa considerava che i risultati ottenuti resistevano all’introduzione di altre variabili di controllo relative a fattori di domanda e di offerta che possono variare nel tempo ed a seconda del collegamento.

Essa ha indicato che il ricorso ad effetti fissi nel tempo permetteva di controllare in maniera soddisfacente il carattere stagionale e gli shock esogeni per qualsiasi mese.

Tali risultati resisterebbero persino all’utilizzazione dei modelli di sostituzione per la presa in considerazione del carattere stagionale, proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] in occasione del procedimento amministrativo (punti 255‑267 dell’allegato IV della decisione impugnata).

177. La ricorrente si limita pertanto a sostenere che una diversa considerazione degli effetti stagionali potrebbe modificare i risultati ottenuti.

Tuttavia, nell’allegato della decisione impugnata, si fa riferimento a tale approccio e la ricorrente non illustra le ragioni per cui sarebbero erronee le osservazioni formulate in proposito dalla [OSCURATO:PERSONA].

178. Di conseguenza la ricorrente non dimostra in che modo la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe oltrepassato i limiti del potere di valutazione delle situazioni di ordine economico conferitole dalla giurisprudenza.

179. In risposta all’argomento desunto dall’utilizzazione di criteri incoerenti per accettare o respingere elementi di fatto (v. punto 144 supra), occorre notare che la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto nella decisione impugnata e nell’allegato IV di quest’ultima ad un esame dettagliato di tutti i dati econometrici forniti dalle parti nonché delle osservazioni che esse hanno potuto presentare sui propri dati. [OSCURATO:PERSONA] ha segnatamente effettuato altri test ed ampliamenti delle regressioni di base figuranti nella comunicazione degli addebiti per rispondere alle suddette osservazioni (v. punto 7.3 dell’allegato IV della decisione impugnata, che è consacrato a tali osservazioni).

180. Alla luce di tale esame e tenuto conto del fatto che, nel contesto delle sue osservazioni al riguardo, la ricorrente si limita a riprendere le censure presentate peraltro sui diversi aspetti dell’analisi di regressione ad effetti fissi effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA], si deve considerare che la ricorrente non dimostra in che modo la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe oltrepassato i limiti del potere di valutazione delle situazioni di ordine economico conferitole dalla giurisprudenza.

181. Circa l’asserzione secondo cui l’analisi econometrica condotta dalla [OSCURATO:PERSONA] non farebbe emergere con chiarezza che la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] reagiscono ognuna alle promozioni proposte dall’altra, è necessario rilevare che non era questo l’oggetto dell’analisi in parola (v. punto 150 supra). [OSCURATO:PERSONA] non si è fondata, nella parte della decisione impugnata relativa all’esame delle promozioni e delle campagne pubblicitarie, sull’analisi di regressione ad effetti fissi, ma sull’analisi della strategia pubblicitaria dell’[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] (v. punto 7.4.2 della decisione impugnata nonché i numerosi riferimenti nelle note a piè di pagina nn. 474‑477 ai comunicati stampa, ai documenti interni della [OSCURATO:PERSONA] ed alla risposta dell’[OSCURATO:PERSONA] ad un questionario della [OSCURATO:PERSONA]).

Pertanto le conclusioni tratte dalla [OSCURATO:PERSONA] in tale parte non possono essere rimesse in questione, in quanto tali, dai risultati di un’analisi econometrica il cui oggetto non era quello di esaminare la questione in parola.

182. Risulta quindi dall’esame del contenuto della decisione impugnata e del suo allegato IV che nessuno degli argomenti avanzati dalla ricorrente è idoneo a rimettere in questione la fondatezza delle conclusioni alle quali è giunta la [OSCURATO:PERSONA], che si tratti del metodo utilizzato, dei risultati ottenuti o dell’uso che ne è fatto nella decisione impugnata, al fine di valutare gli effetti della concentrazione sulla concorrenza.

183. Si deve ricordare in proposito che, in ogni caso, i risultati dell’analisi di regressione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] sono stati utilizzati solo per confermare e completare le conclusioni desunte da prove qualitative secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] sono concorrenti immediati.

6. Sulle analisi econometriche presentate dalla [OSCURATO:PERSONA]

a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti

184. La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha scelto di porre in non cale i dati econometrici da essa presentati in occasione del procedimento amministrativo.

Tali dati sarebbero stati diretti a verificare se la presenza dell’[OSCURATO:PERSONA] su un collegamento impedisse alla [OSCURATO:PERSONA] di applicare prezzi più elevati.

Essi includerebbero dati trasversali che raffrontano un collegamento con un altro per quanto concerne più di 300 collegamenti attraverso l’Europa nonché un modello di panel.

Secondo la ricorrente questi due elementi dimostrerebbero invariabilmente che, nel fissare i suoi prezzi, essa non è oggetto di un vincolo concorrenziale risultante dalla presenza dell’[OSCURATO:PERSONA] su un collegamento.

I dati forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] conterrebbero numerosi vantaggi rispetto al modello utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] (critica economica di RBB Economics del settembre 2007).

185. In primo luogo, il modello trasversale della [OSCURATO:PERSONA] utilizzerebbe dati concernenti collegamenti da essa gestiti.

I dati in questione sarebbero stati disattesi dalla [OSCURATO:PERSONA] per «ragioni teoriche», fondate sul fatto che non riguardavano direttamente l’Irlanda da cui partivano i collegamenti interessati dalla concentrazione, e che «differenze non osservate» tra i collegamenti potevano influire sui risultati.

Le due obiezioni in questione sarebbero manifestamente prive di fondamento, poiché la [OSCURATO:PERSONA] utilizzerebbe lo stesso modello economico in tutta l’Europa senza distinguere tra i collegamenti irlandesi e non irlandesi e poiché l’obiezione relativa alle «differenze non osservate» varrebbe anche per il modello della [OSCURATO:PERSONA], in quanto quest’ultima ha ammesso essa stessa quanto al suo modello un «problema di selezione» e un «problema di natura endogena» relativo alla frequenza.

186. In secondo luogo, la regressione di panel presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] permetterebbe di controllare le fluttuazioni che incidono in maniera significativa sui prezzi praticati per un collegamento.

Tale elemento ne farebbe un metodo superiore ai modelli della [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito dei quali, molto probabilmente, non sarebbe stato tenuto adeguatamente conto dei fattori relativi alla domanda.

In linea di principio, la [OSCURATO:PERSONA] riconoscerebbe i vantaggi di tale «proxy» della domanda a livello dei collegamenti, ma sceglierebbe arbitrariamente di escluderla per il motivo che sarebbe teoricamente possibile che la variabile «fallisca in talune» circostanze.

Inoltre, per quanto riguarda la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’[OSCURATO:PERSONA] non ha alcun effetto significativo sui suoi prezzi, la [OSCURATO:PERSONA] sosterrebbe che «l’incapacità di provare l’esistenza di un nesso statistico non significa che il nesso medesimo non esista» (punto 476 del preambolo). [OSCURATO:PERSONA] imporrebbe quindi un criterio impossibile da soddisfare.

187. In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] qualificherebbe il metodo econometrico della [OSCURATO:PERSONA] come «non convenzionale», pur essendo il metodo applicato dagli economisti sui lavori dei quali si basa la sua analisi (punti 117 e 288 dell’allegato IV della decisione impugnata).

188. Di conseguenza i dati della [OSCURATO:PERSONA] sarebbero fondati su modelli più solidi di quelli della [OSCURATO:PERSONA], rappresenterebbero il suo modello economico, permetterebbero di tener conto delle fluttuazioni della domanda e sarebbero più «robusti» di fronte alla modifica delle ipotesi di simulazione di un modello.

L’analisi econometrica della [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe peraltro in contraddizione con la conclusione tratta dai dati in questione secondo la quale l’[OSCURATO:PERSONA] non esercita alcun vincolo concorrenziale sulla [OSCURATO:PERSONA].

189. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’Irlanda e dall’[OSCURATO:PERSONA], contesta gli argomenti della ricorrente riferendosi alla decisione impugnata.

b) Giudizio del Tribunale

190. La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva disattendere i suoi dati econometrici, come ha fatto per le ragioni esposte nella decisione impugnata (punto 7.4.3.1 della decisione impugnata e punto 5 del suo allegato IV quanto all’analisi di regressione trasversale; punto 7.4.3.2 della decisione impugnata e punto 6 del suo allegato IV quanto alle regressioni in due fasi).

191. La ricorrente riprende, anche su tale punto, argomenti illustrati in occasione del procedimento amministrativo e già esaminati e respinti nella decisione impugnata.

Conviene al riguardo riferirsi al contenuto della decisione impugnata per comprendere il ruolo svolto dall’analisi di regressione dei prezzi in occasione della fase di inchiesta approfondita.

Tale ruolo è da valutare alla luce della giurisprudenza relativa al potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] in materia economica (v. punti 29 e 30 supra).

192. In effetti occorre rilevare anzitutto che la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato in dettaglio nella decisione impugnata i due studi econometrici comunicati dalla [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, per disattendere l’analisi di regressione trasversale, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che la [OSCURATO:PERSONA] cercava di provare se le proprie tariffe fossero meno elevate sui collegamenti ove si trovava in concorrenza con l’[OSCURATO:PERSONA] e che la [OSCURATO:PERSONA] asseriva di pervenire ad un risultato siffatto analizzando le tariffe relative a 313 collegamenti europei da essa serviti, prima di concludere che non sussisteva alcun nesso statisticamente significativo tra le proprie tariffe e la presenza dell’[OSCURATO:PERSONA] su un dato collegamento (punti 457‑459 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato di ammettere che tale constatazione costituisse la prova che l’[OSCURATO:PERSONA] non esercitava un vincolo concorrenziale sulla [OSCURATO:PERSONA] per i motivi seguenti: in primo luogo, i risultati dello studio non sarebbero «robusti», cioè non resisterebbero ad una debole modifica delle ipotesi di partenza e taluni problemi tecnici specifici priverebbero i suddetti risultati di affidabilità; in secondo luogo, il fatto di raffrontare collegamenti diversi (metodo trasversale) sarebbe problematico, poiché non sarebbero prese in considerazione le caratteristiche dei collegamenti, ed in terzo luogo, i dati presentati non si limiterebbero ai collegamenti in partenza da e per [OSCURATO:PERSONA], ma verterebbero anche su un gran numero di collegamenti europei che non sono né in partenza da né a destinazione di [OSCURATO:PERSONA] (punti 460‑462 del preambolo e punto 5.2 dell’allagato IV della decisione impugnata).

193. Al fine di rettificare nella misura del possibile tali problemi, la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato la propria analisi trasversale dei collegamenti in partenza da e per [OSCURATO:PERSONA].

I risultati ottenuti non avrebbero confermato le constatazioni della [OSCURATO:PERSONA].

Avrebbero fatto emergere che le tariffe dell’[OSCURATO:PERSONA] erano più deboli per i collegamenti ove era presente la [OSCURATO:PERSONA] e che quest’ultima praticava prezzi meno elevati quando era soggetta alla concorrenza dell’[OSCURATO:PERSONA].

Per ragioni tecniche la [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia considerato nella decisione impugnata che nessuna conclusione definitiva potesse essere desunta tanto dall’analisi trasversale della [OSCURATO:PERSONA] quanto dalla sua (punti 463‑468 del preambolo).

194. Si deve peraltro constatare che, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] non ha arbitrariamente respinto nella decisione impugnata le sue due relazioni relative alle regressioni in due fasi (ugualmente chiamate «regressioni di panel»).

Tali relazioni sono state scrupolosamente esaminate e non sono state accolte quali prove per le ragioni illustrate ai punti 473‑475 del preambolo ed al punto 6 dell’allegato IV della decisione impugnata.

In particolare la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che il metodo applicato dalla [OSCURATO:PERSONA] ha de facto ridotto l’approccio per campionamento ad una semplice analisi trasversale.

La lacuna che ha condotto la [OSCURATO:PERSONA] a respingere tanto l’analisi trasversale della [OSCURATO:PERSONA] quanto la sua stessa analisi, cioè l’insufficiente presa in considerazione delle caratteristiche dei collegamenti, infirma anche l’analisi di regressione in due fasi della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha del pari rilevato che la [OSCURATO:PERSONA], scegliendo un metodo complesso in due fasi ed un insieme di dati implicante collegamenti in partenza dall’Irlanda, aumentava la probabilità che la sua regressione non desse risultati statisticamente significativi.

195. Emerge quindi dal contenuto della decisione impugnata e del suo allegato IV che nessuno degli argomenti avanzati dalla ricorrente è idoneo a rimettere in questione la fondatezza delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA], a tenore delle quali, da una parte, né l’analisi trasversale di quest’ultima né quella della [OSCURATO:PERSONA] raggiungono la norma di affidabilità necessaria (punto 468 del preambolo) e, dall’altra, l’analisi di regressione in due fasi della [OSCURATO:PERSONA] non ha un valore probatorio sufficiente per stabilire che la [OSCURATO:PERSONA] non subisce alcun vincolo concorrenziale da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] per i collegamenti in partenza dall’Irlanda (punto 476 del preambolo).

7. Sui vincoli concorrenziali esercitati dalle compagnie di charters

a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti

196. La ricorrente afferma che le compagnie charter esercitano un vincolo concorrenziale sull’entità risultante dalla concentrazione «nel contesto, ad esempio, delle destinazioni verso il sole o lo sci». [OSCURATO:PERSONA] commetterebbe un errore escludendo, al punto 6.7 della decisione impugnata, le compagnie charter dal mercato rilevante.

Infatti la maggior parte dei posti charter sarebbe immessa in commercio sotto forma di viaggi organizzati proposti dagli operatori turistici. [OSCURATO:PERSONA] non attribuirebbe nella decisione impugnata alcuna importanza a tali posti per il motivo che «[i]l mercato delle vendite di lotti di posti agli operatori turistici è un mercato a monte di quello delle vendite di posti ai singoli» (punto 299 del preambolo).

Tuttavia i clienti che prenotano voli charter presso operatori turistici potrebbero prenotare facilmente voli di linea presso vettori come la [OSCURATO:PERSONA] [v. decisione della [OSCURATO:PERSONA] 4 maggio 2007 (caso COMP/M.4601 – KarstadtQuelle/MyTravel)]. [OSCURATO:PERSONA] indicherebbe anche nella decisione impugnata che «[i]l fatto che gli operatori turistici siano toccati in maniera negativa dai vettori a tariffe minime non significa nondimeno che tali operatori esercitino un vincolo concorrenziale sulle parti della concentrazione» (punto 308 del preambolo).

Tuttavia gli elementi negativi che gli operatori turistici avrebbero percepito da parte dei vettori a basso prezzo risulterebbero senza dubbio dalla «disintermediazione» (cioè che alcuni consumatori avrebbero scelto di prenotare in maniera indipendente vacanze all’estero piuttosto che comprare un viaggio organizzato).

Se, come sarebbe verosimile, gli operatori turistici reagissero alla perdita di vendite diminuendo i loro prezzi per riempire i loro aerei charter, ciò avrebbe come conseguenza che taluni consumatori lascerebbero i vettori di linea a basso prezzo per tornare ai prodotti degli operatori turistici.

In altri termini, gli operatori turistici sarebbero capaci di esercitare determinati vincoli sui vettori di linea quando questi ultimi trasportano consumatori verso destinazioni di vacanza.

197. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’Irlanda e dall’[OSCURATO:PERSONA], contesta gli argomenti della ricorrente riferendosi alla decisione impugnata.

b) Giudizio del Tribunale

198. La ricorrente fa valere che le compagnie charter eserciterebbero un vincolo concorrenziale sull’entità risultante dalla concentrazione «nel contesto, ad esempio, delle destinazioni verso il sole o lo sci».

Tali compagnie aeree dovrebbero essere quindi prese in considerazione nell’ambito della definizione del mercato rilevante e della valutazione degli effetti sulla concorrenza.

199. Critiche del genere si limitano tuttavia a ricordare la situazione fattuale esaminata dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 6.7 della decisione impugnata, nell’ambito del quale essa ha concluso, da un lato che «la maggior parte dei servizi proposti dalle compagnie charter non appart[enevano] allo stesso mercato dei servizi di trasporto aereo di linea (vendite di vacanze a forfait, vendite a operatori turistici)» e, dall’altro, che «il punto se le vendite di voli non forniti di servizi facciano parte dello stesso mercato in questione [poteva essere lasciato aperto], poiché la valutazione effettuata sotto il profilo della concorrenza ne risulterebbe immodificata» (punto 311 del preambolo).

Tale seconda conclusione è fondata sull’osservazione, non contestata dalla ricorrente nella presente causa, secondo cui le compagnie charter, proponendo ben pochi voli non forniti di servizi sui collegamenti in questione, non eserciterebbero un vincolo concorrenziale significativo sull’insieme [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] (punto 306 del preambolo).

200. I motivi illustrati nella decisione impugnata sono sufficienti per conferire fondatezza alle conclusioni che ne sono state desunte dalla [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre la ricorrente non dimostra che la presa in considerazione delle compagnie charter avrebbe avuto un’incidenza sulla valutazione dello stato della concorrenza effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA].

201. Di conseguenza occorre disattendere tale argomento della ricorrente.

8. Sull’inchiesta realizzata presso i passeggeri

a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti

202. La ricorrente denuncia il «peso eccessivo» dato all’inchiesta effettuata presso passeggeri che ha condotto la [OSCURATO:PERSONA] a concludere per l’esistenza di un rapporto concorrenziale tra l’[OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente stessa, che sarebbe molto più stretto di quanto non lo sia in realtà.

Tale inchiesta sarebbe stata «insufficiente e carente» per numerosi aspetti come risulterebbe dalla relazione della [OSCURATO:PERSONA], allegata al ricorso, del settembre 2007, relativa a taluni aspetti della decisione impugnata, allegata al ricorso.

203. In primo luogo, la ricorrente sostiene che l’inchiesta in parola è stata così mal concepita che alcune questioni rivolte ai passeggeri erano «ambigue e fallaci». [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto ragionevolmente ignorare tali ambiguità in un caso in cui uno dei problemi chiave da risolvere verteva sul punto se un determinato aeroporto secondario fosse un sostituto abbastanza prossimo di un particolare aeroporto principale.

In proposito la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe notato essa stessa che l’inchiesta non era destinata a valutare l’intercambiabilità degli aeroporti.

204. In secondo luogo, la ricorrente fa valere che la realizzazione dell’inchiesta ha presentato numerose carenze.

Anzitutto la portata dell’inchiesta sarebbe stata troppo limitata per essere rappresentativa della popolazione globale, talché i suoi risultati non sarebbero affidabili.

Uno solo dei circa 50 aeroporti in questione (cioè l’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA]) sarebbe interessato dall’inchiesta (e non quelli di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA] o dell’Europa continentale), il che rischierebbe di condurre ad un’ampia sottostima del numero di passeggeri non originari dell’Irlanda e della misura in cui i passeggeri consideravano i vettori non irlandesi come sostituti sui collegamenti tra [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] o l’Europa continentale.

Inoltre, anche se era possibile, in linea di principio, organizzare l’inchiesta chiedendo alle persone interrogate di compilare esse stesse il formulario, tale metodo si sarebbe rivelato manifestamente inappropriato, nel caso di specie, a causa della formulazione ambigua e/o orientata del questionario finale (v. la questione n. 8 del questionario relativo all’intercambiabilità) e sarebbe stata non conforme ad una buona pratica.

Parimenti, in conseguenza dei periodi nel corso dei quali l’inchiesta è stata effettuata, la copertura della giornata e della settimana era variabile, il che comprometterebbe l’affidabilità dei risultati [ad esempio sulla rotta [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (Heathrow), di cui si servono molti passeggeri per affari, l’inchiesta è stata organizzata nel fine settimana, periodo durante il quale sono meno inclini a viaggiare].

Peraltro, il questionario era distribuito solo in inglese, il che significherebbe che la proporzione di passeggeri non anglofoni che hanno risposto al questionario (ad esempio i residenti oltremare e taluni lavoratori migranti residenti in Irlanda) era ridotta e che il rischio di un’interpretazione errata del questionario era maggiore.

205. In terzo luogo, la ricorrente rileva che l’analisi ulteriore dei risultati dell’inchiesta era del pari «manifestamente carente».

In particolare un’«autorità decisionale sensata» non avrebbe potuto trarre le conclusioni che la [OSCURATO:PERSONA] ha tratto da tali risultati senza ponderarli previamente nella maniera indicata dalla [OSCURATO:PERSONA], cioè quella descritta nella relazione della [OSCURATO:PERSONA] del settembre 2007.

206. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’Irlanda e dall’[OSCURATO:PERSONA], contesta gli argomenti della ricorrente riferendosi alla decisione impugnata.

b) Giudizio del Tribunale

207. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] si è riferita ad un’inchiesta condotta dai suoi servizi presso i passeggeri prima di concludere che ne risultava che i passeggeri che si imbarcano su un volo in partenza da o per [OSCURATO:PERSONA] consideravano l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] come i «concorrenti immediati» (punto 7.3.5 della decisione impugnata, in particolare punto 416 del preambolo e la nota a piè di pagina n. 450, nonché punto 3 dell’allegato I e tabella A 4.5 dell’allagato II della decisione impugnata).

I risultati sono stati analizzati tenendo conto dei dati non ponderati (punto 7.3.5.1 della decisione impugnata), dei dati non ponderati per categoria di collegamento (punto 7.3.5.2 della decisione impugnata) e dei dati ponderati, e restano significativi (punto 428 del preambolo).

Tali risultati sarebbero corroborati da un’altra inchiesta realizzata per l’[OSCURATO:PERSONA] (punto 430 del preambolo).

208. Per quanto riguarda le censure relative alla concezione dell’inchiesta ed alle questioni sollevate, occorre rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato al punto 419 del preambolo quale fosse il principale obiettivo dell’inchiesta, cioè confermare o confutare l’asserzione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui quest’ultima e l’[OSCURATO:PERSONA] non erano considerate come sostituti dalla loro clientela rispettiva sui collegamenti in partenza da [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto la [OSCURATO:PERSONA] poteva ritenere con giusta ragione che rivolgersi direttamente ai passeggeri, qualora avessero pensato di volare con l’[OSCURATO:PERSONA] o con la [OSCURATO:PERSONA] su un collegamento particolare in partenza da [OSCURATO:PERSONA], fosse il modo migliore per evitare una risposta non del tutto attendibile alla questione diretta a verificare l’asserzione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale le parti della concentrazione non esercitano alcun vincolo concorrenziale reciproco.

La scelta di una siffatta questione non può quindi essere criticata dalla ricorrente.

209. Parimenti non si può sostenere che la portata dell’inchiesta fosse troppo limitata per essere rappresentativa dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] ha raccolto circa 2 500 risposte ad un questionario specificamente concepito per il caso e conformemente ad una domanda che era stata presentata in tal senso dalla [OSCURATO:PERSONA].

Le altre critiche formulate dalla ricorrente quanto all’inchiesta, cioè la sua realizzazione nel corso di un fine settimana, in inglese, solo a [OSCURATO:PERSONA] e utilizzando la tecnica dell’autoquestionario, sono state affrontate nell’allegato I della decisione impugnata, che precisa i dettagli dell’inchiesta presso i passeggeri (punto 415 del preambolo) e nell’ambito della quale la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato in sostanza ed in maniera convincente che tali particolarità potevano essere spiegate con la mancanza del tempo necessario per avviare un’inchiesta a più ampio raggio, per un’intera settimana, in più lingue, negli altri aeroporti e senza ricorrere alla tecnica dell’autoquestionario, malgrado tutto comunemente utilizzata nel trasporto aereo.

210. In risposta all’addebito desunto dall’assenza di ponderazione dei risultati dell’inchiesta, occorre rilevare che, in seguito alla risposta della [OSCURATO:PERSONA] alla comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] ha ponderato i risultati nella maniera proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] e constatato che le principali conclusioni non ne risultavano modificate.

Ciò è stato illustrato ai punti 426‑430 del preambolo senza che la ricorrente lo rimetta in questione nell’ambito del presente ricorso.

211. Conseguentemente, tenuto conto in particolare del fatto che le osservazioni della ricorrente restano sulle generali, dato che quest’ultima si limita a far valere la possibilità di realizzare un’inchiesta più completa senza tener conto delle situazioni contingenti connesse ai termini prescritti in materia di controllo delle concentrazioni, si deve considerare che la ricorrente non dimostra sufficientemente in diritto che le citate constatazioni della [OSCURATO:PERSONA] sono erronee.

9. Sull’inchiesta condotta presso imprese clienti

a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti

212. La ricorrente fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] non si è comportata come un «inquirente indipendente, diligente ed obiettivo» quando ha valutato i risultati dell’inchiesta effettuata presso imprese clienti (per quanto riguarda, in particolare, risposte alle questioni nn. 15, 19 e 21 del questionario).

Essa avrebbe agito in maniera selettiva ed incoerente invocando tali risultati a sostegno della sua tesi secondo cui esiste ancora una «differenziazione in termini di marchio e di offerta di servizi tra l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]» (punto 366 del preambolo e nota a piè di pagina n. 377 della decisione impugnata), senza tenerne conto sotto altri profili, ad esempio quanto all’intercambiabilità degli aeroporti, per il motivo che le stesse risposte si sarebbero «rivelate di scarso interesse relativamente a taluni aspetti dell’inchiesta» (punto 97 del preambolo).

Scegliendo di porre in non cale le risposte in questione circa l’analisi del carattere stretto del rapporto concorrenziale tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe preso in considerazione il parere di imprese che non considererebbero la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] e gli aeroporti serviti da queste quali concorrenti ravvicinati.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA] i pareri delle grandi imprese clienti non sarebbero «necessariamente rappresentativi» di quelli dei clienti della [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA], perché le suddette imprese si rivelano in generale più sensibili al fattore tempo e molte di loro fruiscono di condizioni speciali (condizioni riservate alle imprese) presso vettori in rete, condizioni che li priverebbero di qualsiasi imparzialità nei confronti dei vettori stessi (punto 414 del preambolo).

Tali considerazioni non sarebbero dimostrate ed escluderebbero una categoria molto importante di passeggeri, segnatamente per l’[OSCURATO:PERSONA], cioè quella dei passeggeri sensibili al tempo di trasporto.

Escludendo i dati in parola, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sopravvalutato il grado di concorrenza esistente tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], in particolare sui collegamenti ove i passeggeri per affari sensibili al fattore tempo rappresentano una percentuale importante del numero totale dei passeggeri.

Ad esempio, tra il giugno 2005 e il giugno 2006, la Microsoft avrebbe prenotato 3 268 voli [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] (Heathrow) presso l’[OSCURATO:PERSONA] e soltanto 34 voli [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] (Stansted) presso la [OSCURATO:PERSONA].

213. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’Irlanda e dall’[OSCURATO:PERSONA], contesta gli argomenti della ricorrente riferendosi alla decisione impugnata.

b) Giudizio del Tribunale

214. La ricorrente critica l’utilizzazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], delle risposte delle imprese clienti al questionario ad esse indirizzato.

Se talune di queste risposte sono state utilizzate nella decisione impugnata, ad esempio per considerare che continuava a sussistere una certa differenza tra l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] in termini di marchio e di offerte di servizi (punto 366 del preambolo), altre non sono state riprese in quanto ritenute dalla [OSCURATO:PERSONA] di valore limitato, segnatamente quanto all’intercambiabilità degli aeroporti (punto 97 del preambolo). [OSCURATO:PERSONA] ha fornito al riguardo un certo numero di chiarimenti al punto 414 del preambolo.

215. Sembra perfettamente concepibile che le risposte di passeggeri o di concorrenti a talune questioni si rivelino più o meno convenienti o pertinenti di quelle date ad altre questioni.

Non si può di conseguenza addebitare alla [OSCURATO:PERSONA] di agire in maniera incoerente o irragionevole per il solo motivo di annettere una minore importanza alle risposte che considera meno pertinenti.

216. Nel caso di specie, la ricorrente non può non considerare i motivi descritti nella decisione impugnata a sostegno delle affermazioni ivi formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] quanto ai risultati dell’inchiesta effettuata presso imprese clienti (punti 36, 97 e 414 del preambolo).

In proposito la constatazione secondo cui il parere di grandi imprese clienti non sarebbe necessariamente rappresentativo del parere dei clienti della [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA], giacché la clientela di impresa può essere più sensibile al fattore tempo nonché aver concluso con vettori in rete, non può essere definita come ipotesi non dimostrata.

La clientela di impresa è generalmente più sensibile di altri passeggeri al fattore tempo e numerose imprese hanno concluso accordi con una o più compagnie aeree.

217. Il fatto che un’impresa cliente abbia prenotato un numero di voli molto più elevato presso l’[OSCURATO:PERSONA] a destinazione di [OSCURATO:PERSONA]-Heathrow che presso la [OSCURATO:PERSONA] a destinazione di [OSCURATO:PERSONA]-Stansted non costituisce un serio indizio che i due servizi non sono intercambiabili, poiché tale impresa ha concluso con l’[OSCURATO:PERSONA] un accordo che esprime la sua attuale preferenza per i voli di questa compagnia aerea.

Del resto le vendite realizzate nel contesto di accordi di impresa rappresentano meno del 5% del fatturato dell’[OSCURATO:PERSONA] (nota a piè di pagina n. 331 della decisione impugnata ), talché la maggioranza dei suoi passeggeri non rientra in un accordo siffatto.

In ogni caso, risulta dalle risposte delle imprese clienti che circa 80% dei partecipanti all’inchiesta hanno indicato di considerare la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] come concorrenti ravvicinati sui collegamenti in partenza da e per l’Irlanda (risposta alla questione n. 2 del questionario).

218. Nessuno degli argomenti presentati sul punto permette quindi di rimettere in questione l’analisi esposta nella decisione impugnata.

Le ragioni descritte dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 414 del preambolo, a sostegno della sua scelta di non prendere in considerazione taluni risultati dell’inchiesta condotta presso imprese clienti, sono sufficientemente fondate in diritto.

10. Sul pregiudizio per i consumatori

a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti

219. La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato nella decisione impugnata che l’asserita eliminazione di un’effettiva concorrenza tra l’[OSCURATO:PERSONA] ed essa stessa arrecherebbe pregiudizio ai consumatori implicando una maggiorazione dei prezzi e/o una riduzione del numero di voli (punto 491 del preambolo).

L’analisi di regressione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe «gravemente carente» e non permetterebbe di trarre una conclusione siffatta.

Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe posto in non cale uno studio approfondito il quale dimostra che i prezzi non erano più elevati sui collegamenti eserciti da un solo operatore rispetto a quelli eserciti da molteplici vettori. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe neppure provato nella decisione impugnata che la moltiplicazione dei voli e l’apertura di nuovi collegamenti sarebbero dovuti al rapporto concorrenziale tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] (punto 493 del preambolo).

220. Peraltro, per quanto riguarda la concorrenza potenziale tra l’[OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente per i quindici collegamenti eserciti attualmente da una sola delle due compagnie aeree (punti 498‑540 del preambolo), la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha sopravvalutato il vincolo concorrenziale che tali compagnie aeree esercitano reciprocamente e sottostimato il vincolo concorrenziale esercitato da terzi e la loro capacità di accedere ai collegamenti in parola.

In particolare la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe affermato a torto che la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] fruirebbero per i collegamenti irlandesi di vantaggi specifici che rendono l’ingresso compagnie terze «poco probabile». [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe riuscita a provare, sulla base di elementi di prova aventi il necessario valore probatorio, che la concentrazione ostacolerebbe in maniera significativa la concorrenza effettiva, eliminando la concorrenza potenziale per i quindici collegamenti da essa designati.

221. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’Irlanda e dall’[OSCURATO:PERSONA], contesta gli argomenti della ricorrente riferendosi alla decisione impugnata.

b) Giudizio del Tribunale

222. La ricorrente si limita, quanto al pregiudizio per i consumatori, a riprendere il contenuto della decisione impugnata facendo valere che è insufficiente per fondare le conclusioni che ne sono state desunte dalla [OSCURATO:PERSONA].

223. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia esposto dettagliatamente le ragioni per cui la concentrazione sopprimerebbe la concorrenza attuale tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] a detrimento dei clienti, tanto per i collegamenti ove i servizi delle due parti della concentrazione si sovrappongono (punto 7.5 della decisione impugnata) quanto per i collegamenti ove una sola di esse è presente (punto 7.6 della decisione impugnata).

In quest’ultima la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto anche ad un’analisi collegamento per collegamento, pervenendo alle medesime conclusioni (punto 7.9 della decisione impugnata).

224. Nel contesto di tale ragionamento, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che gli ostacoli alla concorrenza e quindi il pregiudizio per i consumatori risulterebbero dalla scomparsa del rapporto concorrenziale esistente tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] e dal fatto che nessun concorrente restante o potenzialmente in arrivo sul mercato sarebbe in grado di far concorrenza in maniera efficace all’entità risultante dalla concentrazione.

Al di là degli effetti sui prezzi, poiché l’entità risultante dalla concentrazione non si confronta più con le pressioni precedentemente esistenti tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], la concentrazione avrebbe ugualmente ripercussioni sulla qualità dell’offerta e sulla scelta resa disponibile ai clienti.

225. Circa le osservazioni relative all’analisi econometrica, riguardo vuoi allo studio della [OSCURATO:PERSONA] vuoi alle analisi della ricorrente, tali argomenti sono già stati esaminati supra.

Dal momento che la ricorrente non fornisce elementi nuovi in proposito, occorre rinviare alle considerazioni sviluppate precedentemente (v. punti 138‑194 supra).

226. Ne consegue che nessuno degli argomenti presentati dalla ricorrente permette di rimettere in discussione l’analisi descritta nella decisione impugnata.

227. Risulta dall’insieme di quanto precede che il primo motivo deve essere in toto respinto.

228. L’incidenza di tale risposta sulla valutazione dell’analisi degli effetti dell’operazione sulla concorrenza necessita nondimeno che siano esaminati gli altri tre motivi consacrati a tale questione.

B – Sul secondo motivo, relativo alla valutazione delle barriere all’ingresso

229. Dopo aver valutato l’attuale situazione della concorrenza sui mercati rilevanti ed illustrato le ragioni per cui la concentrazione sopprimerebbe la concorrenza attuale tra le parti della concentrazione a detrimento dei clienti, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato la questione di accertare in quale misura un nuovo arrivo sarebbe idoneo a vincolare il comportamento dell’entità risultante dalla concentrazione (punto 7.8 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che l’ingresso, affinché possa essere considerato come un vincolo concorrenziale sufficiente nei confronti delle parti della concentrazione, doveva essere giudicato probabile, rapido e sufficiente per impedire o controbilanciare ogni potenziale effetto anticoncorrenziale della concentrazione (punto 545 del preambolo e nota a piè di pagina n. 547, in cui si fa riferimento al punto 68 degli orientamenti).

230. L’analisi effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, che è pertinente nel contesto della valutazione del presente motivo, ruota intorno alle tappe seguenti: in primo luogo, la constatazione che gli ostacoli regolamentari non svolgono un ruolo importante in quanto barriere all’ingresso (punto 7.8.2 della decisione impugnata); in secondo luogo, la constatazione dell’esistenza di barriere all’ingresso associate alla «posizione di forza» della [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] che dispongono di importanti basi in Irlanda (punto 7.8.3 della decisione impugnata); in terzo luogo, i costi e i rischi di ingresso sarebbero significativi in un mercato già servito da due potenti compagnie aeree dai marchi ben consolidati (punto 7.8.4 della decisione impugnata); in quarto luogo, il rischio di «rappresaglie aggressive» da parte dell’insieme [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] sarebbe elevato [nell’ambito di tale esame, la [OSCURATO:PERSONA] ha menzionato i tentativi di ingresso dell’easyJet, della MyTravelLite e della [OSCURATO:PERSONA] (punto 7.8.5 della decisione impugnata)]; in quinto luogo, la constatazione secondo cui i concorrenti considererebbero gli altri mercati più attrattivi del piccolo mercato irlandese (punto 7.8.6 della decisione impugnata); in sesto luogo, la constatazione secondo cui l’affollamento degli aeroporti costituirebbe una barriera importante all’ingresso sul mercato, tanto per l’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] quanto per taluni aeroporti di destinazione (punto 7.8.7 della decisione impugnata), e, in settimo luogo, la constatazione secondo cui la solida posizione all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] dell’entità risultante dalla concentrazione rischierebbe di ostacolare lo sviluppo dei concorrenti (punto 7.8.8 della decisione impugnata).

231. In conclusione, sul punto, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che l’esercizio dei voli in partenza da o a destinazione di [OSCURATO:PERSONA] in concorrenza con l’insieme [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] comporterebbe varie importanti barriere all’ingresso.

Siffatte barriere non consisterebbero soltanto nell’affollamento parziale dell’aeroporto e sarebbero segnatamente connesse alla posizione ben consolidata della [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] nel loro paese di immatricolazione.

L’inchiesta avrebbe dimostrato che, per effetto di tali barriere, qualsiasi nuovo ingresso sarebbe poco probabile, addirittura improbabile, sulla quasi totalità dei collegamenti i cui servizi si sovrappongono.

In assenza di nuovi arrivi potenziali per la maggior parte dei collegamenti i cui servizi si sovrappongono e tenuto conto del fatto che i concorrenti hanno unanimamente indicato che non si prefiggerebbero neppure di entrare in concorrenza diretta e su larga scala con l’entità risultante dalla concentrazione (segnatamente con l’apertura di una base a [OSCURATO:PERSONA]), la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che qualsiasi nuovo ingresso sarebbe improbabile, intempestivo e insufficiente per essere considerato un vincolo concorrenziale sufficiente per l’entità risultante dalla concentrazione e per eliminare i probabili effetti anticoncorrenziali della concentrazione contemplata (punto 784 del preambolo).

1. Sul significato da attribuire all’assenza di ingresso di nuovi concorrenti sui mercati rilevanti

a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti

232. In via preliminare la ricorrente riconosce che un ingresso, affinché possa considerarsi come un vincolo concorrenziale sufficiente, deve essere probabile, tempestivo e sufficiente per prevenire o controbilanciare potenziali effetti anticoncorrenziali della concentrazione contemplata (punto 545 del preambolo).

Tuttavia la ricorrente fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso numerosi errori manifesti di valutazione allorché ha esaminato se tali condizioni fossero soddisfatte nel caso di specie concludendo che qualsiasi nuovo ingresso sarebbe improbabile, intempestivo e insufficiente per essere considerato un vincolo concorrenziale sufficiente per l’entità risultante dalla concentrazione ed eliminare i probabili effetti anticoncorrenziali della concentrazione contemplata (punto 784 del preambolo).

Secondo la ricorrente, la concentrazione contemplata non ostacolerebbe significativamente la concorrenza effettiva, dato che il rischio di un ingresso è sufficiente a controbilanciare qualsiasi perdita di concorrenza risultante dalla concentrazione.

Essa sottolinea in proposito che non è in disaccordo con la [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che, in seguito alla concentrazione, un ingresso diverrebbe «poco probabile» per numerosi collegamenti.

233. In realtà, secondo la ricorrente, la questione fondamentale verte sul significato da attribuire a tale mancato ingresso.

Mentre la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che ciò significhi che sussistono barriere all’ingresso, la ricorrente sostiene che il mancato ingresso si spiega piuttosto con la presenza di una compagnia aerea efficiente sui collegamenti in questione, le cui prestazioni presso i clienti sarebbero così soddisfacenti che non rimarrebbe più spazio per un ingresso redditizio.

Poiché la valutazione degli asseriti effetti anticoncorrenziali e quella delle barriere all’ingresso sono intimamente connesse, l’entrata di una nuova compagnia in arrivo sarebbe rilevante solo se fosse considerata necessaria a compensare l’eliminazione dei vincoli concorrenziali che si ritengono causati dalla concentrazione.

Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe considerevolmente sopravvalutato i vincoli concorrenziali che presuntivamente dovrebbero venir meno in ragione della concentrazione ed avrebbe di conseguenza considerevolmente sopravvalutato il livello di accesso richiesto per compensare tale scomparsa.

In un mercato liberalizzato, caratterizzato da molteplici potenziali candidati all’ingresso, la semplice minaccia di un ingresso in tempo utile sarebbe sufficiente per impedire all’entità risultante dalla concentrazione di approfittare del venir meno degli asseriti vincoli concorrenziali.

A torto, quindi, la [OSCURATO:PERSONA] insiste sulla necessità di un ingresso che dovrebbe «avvenire in tempo utile» ed in maniera «indubitabile» ovvero ritiene che l’accesso ad alcuni soltanto dei 50 collegamenti interessati dall’operazione non avrebbe un’ampiezza sufficiente per controbilanciare l’asserita incidenza anticoncorrenziale.

234. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’Irlanda e dall’[OSCURATO:PERSONA], contesta gli argomenti della ricorrente riferendosi alla decisione impugnata.

b) Giudizio del Tribunale

235. Ammettere l’argomentazione avanzata dalla ricorrente, in via preliminare, richiederebbe in realtà di capovolgere la conclusione cui il Tribunale è pervenuto in seguito all’esame del primo motivo.

236. Certo, come fa valere la ricorrente, la valutazione degli asseriti effetti anticoncorrenziali e quella delle barriere all’ingresso sono intimamente connesse.

È importante rilevare in proposito che la ricorrente condivide l’idea esposta dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’ingresso di un nuovo concorrente è rilevante sul piano teorico quando esso permette di compensare l’eliminazione dei vincoli concorrenziali che si ritengono causati dalla concentrazione.

Proprio in tale prospettiva la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato, al punto 7.8 della decisione impugnata, la questione dell’ingresso di nuovi concorrenti sui mercati di cui trattasi.

237. Tuttavia, in esito all’esame del primo motivo, il Tribunale ha confermato le constatazioni della [OSCURATO:PERSONA] per quanto concerne, da una parte, la valutazione della concorrenza esistente attualmente tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] e, dall’altra, gli effetti della concentrazione sulla concorrenza in parola.

238. In tale contesto, la questione dell’ingresso di nuovi concorrenti sui mercati rilevanti prende le mosse dall’ipotesi di un nuovo operatore che cerca di accedere ad un mercato ove sia presente l’entità risultante dalla concentrazione, entità di cui si è constatato in precedenza che eliminerebbe la concorrenza attuale tra le parti della concentrazione a detrimento dei clienti.

239. Di conseguenza, non è sufficiente la semplice «minaccia» di un ingresso invocata dalla ricorrente.

Tanto meno lo è la spiegazione avanzata dalla ricorrente secondo cui l’assenza di ingresso si spiega grazie alla sua efficienza sui collegamenti in questione ed alla soddisfazione della clientela che eliminerebbero qualsiasi prospettiva di redditività per un nuovo operatore.

Ciò che conta è caratterizzare una prospettiva di ingresso che compensi gli effetti anticoncorrenziali concretamente definiti nella decisione impugnata in tale fase dell’esame.

2. Sugli ingressi e sulle uscite nel settore del trasporto aereo

a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti

240. La ricorrente sostiene che l’esistenza di barriere all’ingresso rilevata dalla [OSCURATO:PERSONA] è contraddetta dai numerosi ingressi ed uscite caratterizzanti il settore del trasporto aereo in Europa a partire dalla sua deregolamentazione (v. la relazione della [OSCURATO:PERSONA] del 31 luglio 2008, relativa agli ingressi ed uscite nel trasporto aereo europeo).

Tale settore sarebbe caratterizzato da una concorrenza dinamica e dal debole livello di barriere all’ingresso, come illustrerebbe l’«espansione folgorante» della [OSCURATO:PERSONA] in Europa.

Inoltre, numerose autorità di concorrenza avrebbero considerato che le quote di mercato non si dovevano necessariamente considerare come la dimostrazione assoluta dell’esistenza di barriere all’ingresso.

Le autorità in parola avrebbero rilevato che vi erano stati numerosi ingressi ed uscite nel settore del trasporto aereo, il che creava una minaccia di entrata in assenza di vincoli connessi agli aeroporti o alle bande orarie [v., ad esempio, decisione della [OSCURATO:PERSONA] 11 febbraio 2004 (caso COMP/M.3280 – [OSCURATO:PERSONA]/KLM)].

Sarebbe peraltro inesatto affermare che le compagnie aeree non entrano nei mercati ove la [OSCURATO:PERSONA] è già presente: dall’aprile 2003 all’ottobre 2006, vi sarebbero stati 63 esempi di ingressi siffatti su coppie di città e 9 su coppie di aeroporti, tra cui ingressi in Irlanda (v. la relazione della RBB Economics del 20 febbraio 2007, relativa alle barriere all’ingresso).

241. [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione.

Essa rileva segnatamente che il caso [OSCURATO:PERSONA]/KLM si distinguerebbe dalla presente causa per le seguenti ragioni: la cessione di bande orarie proposta dalle parti alla suddetta operazione sulla rotta [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata solo una delle misure correttive applicate; l’entità risultante dalla suddetta concentrazione sarebbe stata messa a raffronto con la concorrenza del treno a grande velocità; e diversi concorrenti avrebbero manifestato un interesse per un ingresso sul mercato rilevante o sollecitato bande orarie per tale collegamento.

b) Giudizio del Tribunale

242. La ricorrente contesta l’analisi esposta dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata per quanto concerne la questione dell’ingresso sui mercati rilevanti, osservando che numerosi ingressi ed uscite caratterizzavano il settore del trasporto aereo a partire dalla sua deregolamentazione.

243. Tale asserzione è troppo generica per permettere di comprendere per quale motivo sarebbe erronea l’analisi della [OSCURATO:PERSONA].

Infatti l’analisi in parola non verte sul settore del trasporto aereo, ma si concentra segnatamente su 35 collegamenti ove i servizi delle parti dell’operazione si accavallano in partenza dall’Irlanda.

Le specificità di tali collegamenti e delle compagnie aeree presenti sui medesimi sono state descritte nella decisione impugnata in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato il vantaggio rappresentato dal fatto di avere una base in Irlanda, dalla notorietà dei marchi [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] su tali mercati, dai numerosi tentativi di ingresso falliti, dal fatto che i concorrenti hanno unanimamente indicato di non contemplare un ingresso in concorrenza diretta e su larga scala con l’entità risultante dalla concentrazione.

La valutazione della concorrenza e quella degli ingressi hanno quindi poggiato su una valutazione orientata verso i mercati rilevanti e non verso il settore del trasporto aereo in generale.

244. Peraltro si deve rilevare che i dati estratti dalla relazione della RBB Economics, invocati dalla ricorrente, non corroborano la sua tesi (v. la relazione della RBB Economics del 20 febbraio 2007, relativa alle barriere all’ingresso).

Emerge dalla tabella presentata all’allegato III di tale relazione (intitolata «Esempi recenti di ingressi in presenza della [OSCURATO:PERSONA]») che la maggior parte degli esempi citati quanto a collegamenti in partenza dall’Irlanda (aeroporti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA]) sono stati dei tentativi falliti di ingresso, in quanto la compagnia aerea non era più presente lo stesso mese dell’anno successivo (sul collegamento [OSCURATO:PERSONA]: bmibaby; sul collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]: CityJet; sul collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]; sul collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]; sul collegamento [OSCURATO:PERSONA]: easyJet), o invece ingressi dell’[OSCURATO:PERSONA] (sul collegamento [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]).

Vi sarebbero solo tre eccezioni (il collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], menzionato nella decisione impugnata, il collegamento [OSCURATO:PERSONA]Malaga: Spanair e il collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]: TAP Portogallo senza indicazione della presenza l’anno successivo).

Tutti gli altri esempi riguardano destinazioni che non hanno come punto di partenza o di arrivo gli aeroporti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, fra tutti i concorrenti presenti sul mercato, proprio l’[OSCURATO:PERSONA] esercitava la principale pressione concorrenziale quanto ai 35 collegamenti ove si sovvrappongono i servizi delle parti dell’operazione.

Le altre ipotesi di ingressi recenti rimangono marginali.

245. Conseguentemente, non si deve ritenere che l’esistenza di barriere all’ingresso rilevata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata sia contraddetta dai numerosi ingressi ed uscite caratterizzanti il settore del trasporto aereo in Europa a partire dalla sua deregolamentazione.

3. Sulla presa in considerazione del modello economico della [OSCURATO:PERSONA]

a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti

246. La ricorrente addebita alla [OSCURATO:PERSONA] di aver omesso di valutare gli ingressi nel contesto del modello economico (bassi costi - bassi prezzi) da essa effettuata.

Una barriera all’ingresso sarebbe definita come un fattore che rende «l’entrata impossibile o non redittizia pur permettendo alle imprese in essere di applicare prezzi superiori al livello che risulterebbe dal gioco della concorrenza» (punto 38 del documento di riflessione della [OSCURATO:PERSONA] sull’applicazione dell’art. 82 CE).

L’attuale assenza di ingressi sui collegamenti gestiti dalla [OSCURATO:PERSONA] a partire da [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe l’indice di elevate barriere all’ingresso, né di una debolezza del processo concorrenziale.

Al contrario, essa dimostrerebbe che la [OSCURATO:PERSONA] propone dei prezzi ed una capacità talmente competitivi da far considerare alle altre compagnie che non avrebbe senso entrare sul mercato poiché esse non sarebbero in grado di far concorrenza alla [OSCURATO:PERSONA] sui prezzi e la domanda non sarebbe sufficiente al punto da giustificare un aumento della capacità.

Se la [OSCURATO:PERSONA] modificasse il suo modello economico applicando «prezzi superiori al livello risultante dal gioco della concorrenza», compagnie aeree terze potrebbero in tal caso accedere liberamente alle rotte da essa gestite.

Al riguardo la ricorrente fa osservare che la [OSCURATO:PERSONA] ha posto in non cale o disatteso gli elementi probatori che dimostrano che, quanto ai collegamenti su cui essa è l’unico vettore, i prezzi da essa praticati sono ugualmente o addirittura più bassi di quelli praticati sui collegamenti su cui si confronta con concorrenti (v. la critica economica della RBB Economics del settembre 2007).

Peraltro occorrerebbe prendere in considerazione la volontà della [OSCURATO:PERSONA] di conservare l’[OSCURATO:PERSONA] in quanto «marchio separato e distinto».

L’operazione avrebbe quindi per obiettivo di penetrare in un segmento di mercato diverso e di far concorrenza alle compagnie aeree «a prestazioni complete», non quale vettore a basso prezzo, ma offrendo servizi analoghi a quelli di tali compagnie, tuttavia a prezzi più bassi.

Tale obiettivo sarebbe più facilmente raggiunto attraverso la concentrazione con un vettore nazionale esistente che grazie alla costituzione di una nuova compagnia aerea ed a un nuovo marchio, in particolare tenuto conto della penuria di bande orarie nei principali aeroporti.

247. [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la definizione citata dalla ricorrente, pur essendo valida al fine di valutare il comportamento di un’impresa alla luce dell’art. 82 CE, non è direttamente applicabile in materia di controllo delle concentrazioni.

Il criterio pertinente consisterebbe nel determinare se l’ingresso sul mercato impedisca un aumento dei prezzi oltre il livello prevalente prima dell’operazione.

Inoltre la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] iscriva regolarmente in bilancio utili elevati sarebbe in contraddizione con la sua affermazione secondo cui essa massimizzerebbe la crescita del numero di passeggeri senza praticare prezzi elevati quando è l’unico operatore.

Del resto nessun altro vettore diverso dell’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe una base di costi e di attivi impegnati comparabili a quelli della [OSCURATO:PERSONA] al fine di esercitare una concorrenza con partenza da [OSCURATO:PERSONA].

Per un nuovo arrivato sul mercato il cui aeroporto di immatricolazione si trovi a destinazione della rotta, i «costi di opportunità» connessi ad un ingresso sarebbero più elevati di quelli dell’[OSCURATO:PERSONA], poiché avrebbe maggiori possibilità di impiegare apparecchi su rotte ove la concorrenza sui prezzi è meno vivace.

Un ingresso sul mercato in concorrenza con l’operatore dai costi più bassi sarebbe rischioso e tenzialmente non redditizio in rapporto all’investimento necessario.

Tale associazione tra investimenti a fondo perduto e flussi di ingresso potenzialmente deboli costituirebbe una barriera all’ingresso.

b) Giudizio del Tribunale

248. Quanto all’esame delle barriere all’ingresso, occorre collocarsi nell’ottica in cui la [OSCURATO:PERSONA] esamina se l’ingresso di nuovi concorrenti possa considerarsi come un vincolo concorrenziale sufficiente a prevenire o controbilanciare i potenziali effetti anticoncorrenziali dell’operazione. [OSCURATO:PERSONA] presente causa gli effetti anticoncorrenziali in parola muovono dal venir meno del rapporto concorrenziale tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], che implicherebbe un rafforzamento del potere di mercato della [OSCURATO:PERSONA] su un importante numero di collegamenti.

Gli addebiti della ricorrente contro tale parte della valutazione sono stati esaminati e disattesi nell’ambito dell’esame del primo motivo.

Essi saranno anche oggetto di una valutazione collegamento per collegamento nell’ambito del terzo motivo.

249. Alla luce di ciò, non è pertinente ai fini dell’analisi affermare, come fa la ricorrente, che l’assenza di ingresso sui collegamenti che gestisce a partire da [OSCURATO:PERSONA] dimostra che i prezzi e la capacità da essa proposti sono talmente competitivi che nessun concorrente avrebbe interesse ad entrare in competizione con la medesima.

Anche ritenendo fondata tale asserzione, essa rinvia ad una situazione della concorrenza ove l’[OSCURATO:PERSONA] è presente quale concorrente della [OSCURATO:PERSONA] o rappresenta il concorrente potenziale più probabile.

Orbene, nella presente fase dell’analisi, ciò che conta non è la situazione attuale, ma la situazione generata dalla concentrazione su collegamenti dominati dall’insieme [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA].

250. Parimenti l’asserzione della ricorrente secondo cui non intende applicare prezzi superiori al livello risultante dal gioco della concorrenza in seguito all’operazione, poiché ciò risulterebbe dal fatto che, sui collegamenti ove essa è attualmente l’unico vettore, i prezzi da essa praticati sono ugualmente, o addirittura, più bassi di quelli praticati sui collegamenti ove si confronta con la concorrenza, non è idonea a rimettere in questione l’analisi della [OSCURATO:PERSONA] relativa alle barriere all’ingresso.

Infatti, come fa valere la [OSCURATO:PERSONA] il controllo delle concentrazioni si distingue dal controllo degli abusi di posizione dominante nel senso che si ricollega al controllo delle strutture di mercato e non al controllo del comportamento delle imprese.

Il controllo delle concentrazioni ha per obiettivo di evitare, sulla base di un’analisi prospettica delle strutture del mercato, la realizzazione di un’operazione che ostacolerebbe in maniera significativa una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di quest’ultimo, segnatamente in seguito alla creazione o al rafforzamento di una posizione dominante.

Quanto ai prezzi, il criterio pertinente è quindi quello che permette di determinare se l’ingresso sul mercato di un nuovo concorrente sarebbe idoneo ad impedire un aumento dei prezzi oltre il livello prevalente prima dell’operazione.

Il criterio dei prezzi non è l’unico criterio da prendere in considerazione, giacché la realizzazione dell’operazione può incidere anche sulla capacità disponibile, sulla scelta o sulla qualità dei servizi, o persino sull’innovazione.

251. Senza l’[OSCURATO:PERSONA], grande sarebbe la tentazione per la [OSCURATO:PERSONA] di massimizzare i suoi profitti tenendo conto dell’assenza di pressione concorrenziale connessa all’assorbimento del suo principale concorrente attuale o potenziale sui mercati interessati.

Le intenzioni della [OSCURATO:PERSONA] circa l’utilizzazione dell’[OSCURATO:PERSONA] o della sua pratica pregressa in materia tariffaria non rimettono in questione la plausibilità del rischio strutturale di cui trattasi, che emerge dall’analisi degli effetti anticoncorrenziali connessi all’eliminazione della concorrenza tra le parti della concentrazione.

252. Di conseguenza risulta da quanto precede che non si può addebitare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver effettuato una valutazione erronea della situazione della concorrenza non tenendo sufficientemente conto del modello economico della [OSCURATO:PERSONA] nel considerare le probabilità di ingresso sui mercati in questione.

4. Sui vantaggi connessi al possesso di basi operative in Irlanda

a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti

253. In via preliminare la ricorrente contesta il fatto che l’asserita «posizione di forza» detenuta da essa stessa e dall’[OSCURATO:PERSONA] sia dovuta all’importanza delle loro basi in Irlanda. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di fornire una definizione della nozione di base e si limiterebbe ad asserire che la forte presenza della [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] conferirebbe loro un vantaggio sulle compagnie aeree rivali.

Orbene, gli asseriti vantaggi risulterebbero dalla rete della [OSCURATO:PERSONA] e non dalle sue basi.

Peraltro la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe attribuito un peso considerevole alle risposte date dai concorrenti e da terzi interessati al questionario relativo alle basi, in particolare a quello del Ministero irlandese dei trasporti, contrario alla concentrazione. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe del pari negato la pertinenza dei dati forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] per dimostrare l’assenza di qualsiasi vantaggio tratto dal possesso di una base a [OSCURATO:PERSONA] o per raffrontare la situazione con quella delle basi di Charleroi e Hahn (v. la relazione della RBB Economics del 20 febbraio 2007, relativa alle barriere all’ingresso, e la nota del direttore generale aggiunto della [OSCURATO:PERSONA] del 28 novembre 2006, relativa agli aspetti economici di una base aerea). [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi invertito l’onere della prova e non si sarebbe comportata come un’«autorità decisionale oggettiva ed imparziale».

254. In primo luogo, la ricorrente contesta l’esistenza di economie di scala al livello delle basi.

Il calcolo delle economie di costi realizzato dall’[OSCURATO:PERSONA] e datato 19 febbraio 2007, cui si riferirebbe la [OSCURATO:PERSONA] nella nota a piè di pagina n. 414 della decisione impugnata, sarebbe stato effettuato sulla base di ipotesi.

L’[OSCURATO:PERSONA], la cui flotta sarebbe essenzialmente basata a [OSCURATO:PERSONA], non potrebbe operare alcuna distinzione tra le economie di scala connesse alla dimensione della flotta e quelle connesse alla dimensione della base.

Infatti i servizi alla clientela o i servizi di scalo potrebbero essere dati senza difficoltà in appalto all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] senza che ciò penalizzi le compagnie aeree che non vi dispongono di una base. [OSCURATO:PERSONA] stessa farebbe ricorso ad un siffatto appalto per i servizi di manutenzione a terra. [OSCURATO:PERSONA] plc (società di gestione degli aeroporti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) non offrirebbe alla [OSCURATO:PERSONA] condizioni di accesso ai sistemi di registrazione migliori di quelle accordate alle altre compagnie ed i banchi di informazione potrebbero essere condivisi senza difficoltà con altri vettori.

Per quanto riguarda le perturbazioni, la ricorrente ricorda che «fa circolare a turno» quattro aerei di riserva nelle sue 23 basi.

Pertanto eventuali economie di costi risultanti dal raggruppamento degli aerei di riserva sarebbero connesse alla flotta e non alla base.

Quanto alle bande orarie ed ai posti di stazionamento, la ricorrente fa osservare, anzitutto, che il regolamento (CEE) del Consiglio 18 gennaio 1993, n. 95, relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (GU L 14, pag. 1), esige che, in occasione dell’assegnazione di nuove bande orarie, i nuovi arrivati siano favoriti rispetto ai vettori già operativi.

Inoltre, i vettori già operativi ed i nuovi arrivati sarebbero posti su un piede di parità per quanto riguarda l’assegnazione dei posti di stazionamento e un vettore già presente in un aeroporto non fruirebbe di alcun vantaggio rispetto ad un nuovo arrivato.

La ricorrente nega anche di continuare a disporre di una «posizione negoziale più forte» nei confronti degli aeroporti e delle autorità di regolamentazione, contrariamente a quanto indicato al punto 383 del preambolo. [OSCURATO:PERSONA] non beneficerebbe, all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA], di sconti connessi alla sua dimensione e non avrebbe speranza di ottenerne in seguito alla concentrazione.

Per quanto riguarda vantaggi ottenuti nell’ambito di negoziazioni condotte con alcuni fornitori, gli elementi di costo più importanti della [OSCURATO:PERSONA] concernerebbero la totalità della sua rete e non sarebbero determinati al livello di un aeroporto.

255. In secondo luogo, la ricorrente sostiene di non trarre dalla sua dimensione alcun vantaggio concorrenziale eccezionale all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto indica il punto 384 del preambolo.

Ad esempio, la [OSCURATO:PERSONA] effettuerebbe sei turni quotidiani con il suo unico aereo con base a [OSCURATO:PERSONA], mentre ne effettuerebbe soltanto quattro in media con i suoi 19 aerei con base a [OSCURATO:PERSONA].

I suoi costi nei diversi aeroporti a partire dai quali essa effettua soltanto uno o due voli al giorno sarebbero anch’essi comparabili, o addirittura meno elevati, ai costi sostenuti nelle sue basi.

Per di più, altre compagnie aeree potrebbero ritirare un aereo dai loro collegamenti in essere o aggiungere un aereo supplementare e utilizzare le loro basi all’altro estremo dei collegamenti che servono gli aeroporti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per far concorrenza all’entità risultante dalla concentrazione. [OSCURATO:PERSONA] afferma inoltre di aver dimostrato che un aumento del numero dei suoi aerei con base a [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe alcun sensibile impatto sui costi di esercizio.

Infine, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] gestisca volontariamente voli a destinazione di [OSCURATO:PERSONA] in partenza dall’altro estremo del collegamento sarebbe difficilmente compatibile con l’esistenza di un vantaggio a [OSCURATO:PERSONA].

256. In terzo luogo, la ricorrente afferma di non disporre di una capacità di reazione più rapida di fronte alle modifiche della domanda per effetto di operazioni più importanti in partenza da un aeroporto, contrariamente a quanto indicato ai punti 389‑392 della decisione impugnata.

I vettori che non dispongono di una base in Irlanda avrebbero infatti il medesimo accesso all’informazione di quelli che ne dispongono.

Inoltre, gli effetti stagionali sarebbero agevolmente previsibili qualunque sia la compagnia aerea.

Infine le compagnie charter eserciterebbero un vincolo concorrenziale effettivo in alta stagione e per gli eventi eccezionali.

Ad esempio, tali compagnie, pur non disponendo di una base a [OSCURATO:PERSONA], sarebbero capaci di assicurare voli durante il periodo invernale in caso di neve e poco importerebbe, quindi, stabilire se esse assicurino più voli al giorno durante l’anno.

257. In quarto luogo, la ricorrente considera che i concorrenti che dispongono di una base a [OSCURATO:PERSONA] eserciterebbero un vincolo sull’entità risultante dalla concentrazione, contrariamente alla tesi descritta ai punti 555‑560 del preambolo.

Sarebbe errato considerare che, per effetto di modelli economici diversi e di operazioni attuali di un importo trascurabile, la CityJet e l’[OSCURATO:PERSONA] non possano ampliare ancor più i loro servizi a [OSCURATO:PERSONA] onde esercitare un vincolo concorrenziale maggiore sull’entità risultante dalla concentrazione. [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe troppo focalizzata, in particolare, sull’importante clientela d’affari dell’[OSCURATO:PERSONA], senza tener sufficientemente conto della rapida crescita di tale compagnia e della volontà di quest’ultima di praticare un’aggressiva concorrenza nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre le compagnie che dispongono di un aereo parcheggiato la notte all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] costituirebbero anch’esse un vincolo, contrariamente alle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] ai punti 400 e 560 del preambolo.

Una compagnia non avrebbe infatti bisogno di una base per effettuare voli al mattino e di sera.

258. In quinto luogo, secondo la ricorrente, i concorrenti che dispongono di una base all’altro estremo dei collegamenti con [OSCURATO:PERSONA] eserciterebbero un vincolo concorrenziale sull’entità risultante dalla concentrazione.

Infatti, essendo l’Irlanda una «destinazione turistica pura», la maggior parte dei passeggeri sarebbe originaria di paesi diversi dall’Irlanda quanto meno sui collegamenti riguardo ai quali sono disponibili dati.

Stando al ragionamento della [OSCURATO:PERSONA], il fatto di disporre di una base in Irlanda costituirebbe dunque, in realtà, un inconveniente.

La ricorrente rileva anche che, se la maggior parte delle compagnie aeree che servono l’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] non vi hanno fissato alcuna base, ciò dipende dalla circostanza che non vi hanno scorto alcuna utilità.

259. In sesto luogo, la ricorrente afferma che compagnie che gestiscono collegamenti da punto a punto privi di base, cosiddetti «collegamenti a W», costituiscono un vincolo concorrenziale effettivo per taluni di essi.

Siffatti collegamenti sarebbero redditizi anche se effettuano solo uno-due percorsi andata-ritorno al giorno fra destinazioni ove le compagnie non dispongono di una base, come farebbe la [OSCURATO:PERSONA] per taluni collegamenti.

260. [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione riferendosi alla decisione impugnata.

Essa riconosce peraltro che economie di scala possono realizzarsi al livello di rete e di flotta.

L’easyJet sarebbe la sola compagnia aerea a prestazioni minime che esercita attività di un’ampiezza simile a quelle della [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia la [OSCURATO:PERSONA] non può negare l’esistenza di economie di scala provenienti dall’esercizio di una base o di una rete senza contraddire i propri argomenti relativi agli incrementi di efficienza.

b) Giudizio del Tribunale

261. Nell’ambito dell’esame delle barriere all’ingresso, oggetto del presente motivo, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato nella decisione impugnata le «[b]arriere all’ingresso associate alla posizione di forza della [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA], che dispongono di importanti basi in Irlanda» (punto 7.8.3 della decisione impugnata).

Secondo la [OSCURATO:PERSONA] il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] operino dalla stessa base a [OSCURATO:PERSONA] e che siano ugualmente presenti a [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA] è una delle ragioni per cui tali due compagnie aeree sono i «concorrenti immediati» sui collegamenti in partenza o a destinazione dell’Irlanda (punto 552 del preambolo).

Emerge in proposito dalla prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] che le economie di scala derivanti dalla flessibilità delle risorse nell’ambito di una base e dalla possibilità di suddividere gli oneri fissi tra numerosi collegamenti costituiscono una barriera all’ingresso, nel senso che «un vettore che dispone di una base di esercizio in un dato aeroporto fruirà di vantaggi certi in materia di costi».

Questo ruolo di barriera all’ingresso sarebbe rafforzato nella presente causa, tenuto conto dell’alleanza di due vettori aventi una presenza caratterizzata in un unico e medesimo aeroporto (punto 553 del preambolo e nota a piè di pagina n. 557 della decisione impugnata).

262. In tale contesto la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato nella decisione impugnata a quali condizioni altri vettori potessero sostituire il vincolo concorrenziale che veniva meno per effetto della concentrazione ed in quale misura l’assenza di base a [OSCURATO:PERSONA] potesse costituire una barriera all’ingresso.

Essa ha esaminato tre ipotesi: quella del nuovo arrivato che stabilisce una base a [OSCURATO:PERSONA], quella del nuovo arrivato che possiede già una base all’altro estremo del collegamento e quella del nuovo arrivato che fa il suo ingresso secondo la modalità collegamento per collegamento senza avere alcuna base a nessuno dei due estremi del collegamento (punto 554 del preambolo e punti 7.8.3.1‑7.8.3.5 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] ne ha dedotto che le indicazioni erano insufficienti per pensare che un nuovo vettore avrebbe fatto il suo ingresso sul mercato con una base a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] (punto 7.8.3.2 della decisione impugnata) e che un ingresso sul mercato basato su un aeroporto di destinazione ed un ingresso non basato su un aeroporto di destinazione non sarebbero generalmente sufficienti per sostituire il vincolo concorrenziale esercitato tra le parti della concentrazione prima dell’operazione contemplata (punto 7.8.3.5 della decisione impugnata, in particolare punto 584 del preambolo).

263. Le censure avanzate dalla ricorrente contro tale valutazione concernono sia la constatazione precedente secondo cui l’[OSCURATO:PERSONA] ed essa stessa dispongono di una base importante a [OSCURATO:PERSONA], il che sarebbe tale da conferire un vantaggio concorrenziale (punto 7.3.4 della decisione impugnata), sia, e in maniera superficiale, la constatazione formulata dalla [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito dell’analisi delle barriere all’ingresso, secondo cui i concorrenti che già dispongono di una base a [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero probabilmente in grado di esercitare un vincolo efficace sulle parti della concentrazione nonché le conclusioni che ne sono state tratte (punti 7.8.3.1 e 7.8.3.2 della decisione impugnata).

264. Preliminarmente occorre rilevare che le censure della ricorrente relative al vantaggio concorrenziale conferito all’[OSCURATO:PERSONA] ed alla stessa ricorrente dall’esistenza di una base a [OSCURATO:PERSONA] sono state esaminate e respinte nell’ambito dell’esame del primo motivo.

Esse saranno del pari oggetto di un giudizio collegamento per collegamento nell’ambito dell’esame del terzo motivo.

Il giudizio che segue è quindi valido solo in quanto siano criticati elementi accolti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata allo scopo di fondare la sua analisi delle barriere all’ingresso associate alla «posizione di forza» della [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] in Irlanda.

265. Pertanto, circa l’asserzione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe definito la nozione di base (v. punto 253 supra), è sufficiente rilevare che una siffatta definizione figura, ad esempio, al punto 44 del preambolo, in cui il termine «base» viene utilizzato per qualificare gli aeroporti in cui determinate compagnie aeree concentrano i loro apparecchi e le loro attività, in quanto siffatte compagnie offrono principalmente voli in partenza ed a destinazione di tali aeroporti di immatricolazione.

Tale nozione è stata dettagliatamente chiarita al punto 7.3.4 della decisione impugnata.

266. Quanto all’asserzione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe utilizzato talune informazioni invece di altre ed avrebbe così invertito l’onere della prova (v. punto 253 supra), è sufficiente rilevare che tale affermazione è effettuata senza che sia dimostrata in altro modo.

La ricorrente non può limitarsi a far valere, in maniera generale, che la [OSCURATO:PERSONA] ha attribuito un peso considerevole alle risposte fornite dai concorrenti e da terzi interessati, segnatamente il Ministero irlandese dei trasporti che era contrario alla concentrazione, e che tale istituzione ha negato la pertinenza dei dati in senso contrario fornitile dalla ricorrente in occasione del procedimento amministrativo.

In assenza di chiarimenti che permettano di comprendere come le constatazioni effettuate nella decisione impugnata a partire da elementi ottenuti in occasione dell’inchiesta siano concretamente rimesse in questione da elementi prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] in senso contrario, l’asserzione in parola deve essere respinta.

267. In merito alle economie di scala (v. punto 254 supra) e alla capacità di adattarsi alla domanda (v. punto 256 supra), gli addebiti della ricorrente devono essere considerati per il loro valore. [OSCURATO:PERSONA] non contesta che la rete della [OSCURATO:PERSONA], che comprende 23 basi, le procura vantaggi significativi.

L’analisi della [OSCURATO:PERSONA] verte tuttavia sui vantaggi che nella presente causa sono costituiti dalla base di [OSCURATO:PERSONA] nonché dalla presenza a [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].

Sono proprio tali barriere all’ingresso ad essere esaminate e non l’interesse ad avere una rete multibase come sono le reti della [OSCURATO:PERSONA] e dell’easyJet in Europa.

Al riguardo la [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato nella decisione impugnata che disporre di una base in un aeroporto presentava due vantaggi rilevanti: da una parte, perm etterebbe al vettore di fruire di taluni vantaggi in termini di costi e, dall’altra, ne aumenterebbe la flessibilità permettendogli di reagire più rapidamente alle variazioni della domanda (punto 555 del preambolo).

268. Diversamente dalle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui qualsiasi vettore potrebbe ottenere gli stessi vantaggi che essa otterrebbe a [OSCURATO:PERSONA], l’analisi effettuata sul punto dalla [OSCURATO:PERSONA] non è teorica.

In particolare la [OSCURATO:PERSONA] ha concretamente esaminato la situazione degli altri due concorrenti che dispongono di una base a [OSCURATO:PERSONA], cioè la CityJet con 3 apparecchi e l’[OSCURATO:PERSONA] con 4 apparecchi, contro i 22 apparecchi a corto raggio dell’[OSCURATO:PERSONA] ed i 20 apparecchi della [OSCURATO:PERSONA].

Essa ha rilevato che tali concorrenti non avevano sviluppato la loro base in maniera significativa nel corso degli ultimi anni e che non intendevano farlo per ragioni loro (punti 556‑558 del preambolo). [OSCURATO:PERSONA] ha ugualmente sottolineato che qualsiasi espansione a [OSCURATO:PERSONA] aggraverebbe il problema di saturazione dell’aeroporto e potrebbe originare problemi di bande orarie per taluni aeroporti di destinazione (punto 559). [OSCURATO:PERSONA] ha del pari rilevato come, dall’analisi effettuata in occasione dell’inchiesta approfondita, risultasse che nessuno dei potenziali concorrenti identificati dalla [OSCURATO:PERSONA] aprirebbe una base in Irlanda in caso di aumento dei prezzi dopo la concentrazione (punto 562 del preambolo e note a piè di pagina nn. 563 e 564 della decisione impugnata).

Diversi concorrenti citati dalla [OSCURATO:PERSONA] si sono peraltro ritirati dal collegamento che assicuravano con [OSCURATO:PERSONA] nel corso degli ultimi anni [come la [OSCURATO:PERSONA] dal collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (Heathrow) e l’Alitalia dal collegamento [OSCURATO:PERSONA]Milano].

Gli argomenti della ricorrente su tale punto (v. punto 257 supra) si limitano a riprendere il contenuto della decisione impugnata per asserirne il carattere erroneo, senza tuttavia spiegare in che cosa consisterebbe lo sviluppo delle attività della CityJet e dell’[OSCURATO:PERSONA], e ciò nonostante ragioni convincenti siano illustrate nella decisione impugnata per chiarire che non si verificherebbe uno sviluppo siffatto.

269. Quanto all’incidenza delle compagnie di linea o charter che dispongono di un apparecchio parcheggiato di notte a [OSCURATO:PERSONA] per una stagione o per un anno (v. punti 256 e 257 supra), la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato nella decisione impugnata che i vantaggi di cui fruirebbero tali compagnie non erano comparabili a quelli inerenti all’esercizio di una base, segnatamente per quanto riguarda la flessibilità che permette lo scambio dei collegamenti, il reimpiego degli apparecchi, la riduzione al minimo delle spese connesse a perturbazioni, la sostituzione degli equipaggi, il servizio alla clientela o la notorietà del marchio (punto 560 del preambolo).

Orbene, rilevanti nel caso di specie sono i vantaggi connessi all’esercizio di una base e non la possibilità di effettuare voli verso tale o tal altra destinazione ricorrendo ad un aereo.

270. Circa l’utilizzazione degli aerei (v. punto 255 supra), la ricorrente critica l’analisi effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella fase dell’esame del suo rapporto concorrenziale con l’[OSCURATO:PERSONA] (punto 384 del preambolo).

La differenza di livello nell’utilizzo tra l’aereo con base a [OSCURATO:PERSONA] e gli aerei con base a [OSCURATO:PERSONA] non è pertinente al fine di valutare il vantaggio conferito dall’utilizzazione della base di [OSCURATO:PERSONA] in quanto tale.

Orbene, proprio questo vantaggio è posto in risalto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata (punti 552 e segg. del preambolo).

271. In merito alle ipotesi di ingresso sul mercato via un aeroporto di immatricolazione situato all’altro estremo del collegamento o via un collegamento sprovvisto di base (v. punti 258 e 259 supra), gli argomenti della ricorrente si limitano a riprendere le constatazioni effettuate nella decisione impugnata, senza essere idonei a rimetterle in discussione.

Tali argomenti sono essenzialmente teorici e non forniscono alcuna risposta agli elementi concreti addotti nella decisione impugnata al fine di considerare che i nuovi arrivati potenziali che dispongono di una base all’altro estremo di un collegamento sono svantaggiati (punto 7.8.3.3 della decisione impugnata) e che l’ingresso di una compagnia che si appoggia ad un servizio da punto a punto per un collegamento è improbabile (punto 7.8.3.4 della decisione impugnata).

272. Risulta da quanto precede che gli argomenti della ricorrente relativi alla critica dell’analisi delle barriere all’ingresso rappresentate dai vantaggi connessi all’esercizio di una base operativa in Irlanda devono essere respinti.

5. Sui costi ed i rischi connessi ad un ingresso sul mercato

a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti

273. La ricorrente nega che il suo marchio e le sue tecniche di commercializzazione nonché quelle dell’[OSCURATO:PERSONA] possano costituire un vantaggio concorrenziale.

La rapida espansione della [OSCURATO:PERSONA] in questi ultimi anni sarebbe sufficiente per dimostrare che non è necessario detenere un marchio riconosciuto per entrare su un nuovo mercato.

Parimenti il riuscito ingresso dell’easyJet sui collegamenti interni francesi dimostrerebbe che i vettori locali non detengono, per effetto di tale circostanza, alcun vantaggio.

I motori di ricerca e le tabelle di raffronto dei prezzi su Internet faciliterebbero il compito ai nuovi arrivati e, comunque, le spese relative alla commercializzazione sarebbero molto basse quando sono connesse ai collegamenti o ai passeggeri trasportati.

274. La ricorrente fa anche valere che il settore del trasporto aereo europeo è un esempio tipico in cui le barriere all’ingresso sono poco elevate grazie al debole importo delle spese potenzialmente non recuperabili.

L’importo di tali spese non sarebbe molto elevato a causa delle numerose possibilità di leasing e degli altri tipi di finanziamento disponibili nell’industria.

Al riguardo i «costi di opportunità» concernenti gli aerei e gli investimenti addizionali in nuovi aerei, richiamati dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 621 del preambolo, non sarebbero spese potenzialmente non recuperabili.

Infatti, gli aerei in questione potrebbero essere agevolmente venduti o affittati su mercati secondari.

Spetterebbe alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare l’esistenza di spese non recuperabili sufficientemente elevate da costituire una barriera all’ingresso.

275. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’Irlanda e dall’[OSCURATO:PERSONA], contesta gli argomenti della ricorrente riferendosi alla decisione impugnata.

b) Giudizio del Tribunale

276. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che i costi ed i rischi connessi ad un ingresso erano significativi «in un mercato già servito da due potenti compagnie aeree dai marchi ben affermati» (punto 7.8.4 della decisione impugnata).

Queste due compagnie rappresenterebbero insieme il 68% del traffico totale di passeggeri e l’80% del traffico di passeggeri relativo ai principali servizi a corto raggio intraeuropei in partenza e a destinazione dell’Irlanda.

277. Al fine di disattendere le osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] sul punto, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che la notorietà era idonea a costituire una barriera all’ingresso, come risulta dagli orientamenti [punto 71, lett. c), degli orientamenti] e dalla sua precedente prassi decisionale nel settore del trasporto aereo di passeggeri.

Orbene, tanto l’[OSCURATO:PERSONA] quanto la [OSCURATO:PERSONA] disporrebbero di uno «status di notorietà» in Irlanda, il che costituirebbe un vantaggio significativo grazie all’esperienza acquisita sul mercato irlandese, alla nomea connessa a tale status e al fatto che l’ingresso esigerebbe elevati costi di commercializzazione (punti 588‑591 del preambolo e punti 7.8.4.1‑7.8.4.3 della decisione impugnata).

278. Per quanto concerne i vantaggi connessi al marchio ed ai costi di commercializzazione, gli argomenti della ricorrente mettono in risalto tanto la situazione particolare di quest’ultima, la cui notorietà è fondatamente sottolineata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, qunto la situazione predominante in un mercato diverso dall’Irlanda.

È dunque poco verosimile che un’altra compagnia aerea possa avvalersi degli stessi risultati della [OSCURATO:PERSONA] senza investimenti significativi.

Parimenti, quanto al raffronto effettuato con la situazione dell’easyJet in Francia, si deve rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato nella decisione impugnata che tale compagnia aerea non era riuscita a stabilirsi in Irlanda (punti 635 e segg. del preambolo).

Siffatti argomenti non permettono quindi di rimettere in discussione la conclusione cui è pervenuta la [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata secondo la quale un nuovo arrivato dovrebbe farsi carico di accresciuti costi di commercializzazione onde poter far fronte all’entità risultante dalla concentrazione che dispone di due marchi di notorietà molto elevata in Irlanda.

279. Circa l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’ingresso sul mercato implica un rischio di costi non recuperabili per i concorrenti (punto 7.8.4.4 della decisione impugnata), gli argomenti della ricorrente sono troppo generici per rimetterne in questione la fondatezza.

In particolare, non spettava nella fattispecie alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare sul piano generale l’esistenza di spese non recuperabili sufficientemente elevate da costituire una barriera all’ingresso. [OSCURATO:PERSONA] era solo tenuta a spiegare per quali ragioni talune spese non recuperabili rappresentino barriere all’ingresso atte a dissuadere un nuovo concorrente potenziale dall’entrare in concorrenza con l’entità risultante dalla concentrazione.

La caratterizzazione di un siffatto effetto dissuasivo può essere presa perfettamente in considerazione nell’ambito dell’analisi delle barriere all’ingresso.

280. La decisione impugnata contiene in proposito elementi di prova sufficienti a corroborare le affermazioni ivi formulate.

Infatti, fondatamente la [OSCURATO:PERSONA] ha descritto nella decisione impugnata che un ingresso in Irlanda necessitava spese considerevoli al fine di consolidare un marchio in grado di competere con la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] e di avere accesso a nuovi clienti.

Tali spese rappresenterebbero l’essenziale di quelle connesse all’apertura di un collegamento, come indicato nella testimonianza citata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata (nota a piè di pagina n. 610 della decisione impugnata).

Altre spese non recuperabili sono necessariamente connesse agli investimenti supplementari relativi all’acquisto, al noleggio o al reimpiego di un apparecchio da un collegamento ad un altro nonché al funzionamento ed all’operatività dell’apparecchio stesso e dei servizi connnessi (punto 621 del preambolo).

281. Risulta da quanto precede che gli argomenti della ricorrente relativi alla critica dell’analisi delle barriere all’ingresso rappresentate dai costi e dai rischi connessi ad un ingresso sul mercato devono essere respinti.

6. Sulla reputazione della [OSCURATO:PERSONA] quale barriera all’ingresso

a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti

282. La ricorrente afferma che la sua politica aggressiva fondata su prezzi bassi grazie ai suoi costi ridotti non costituisce una barriera all’ingresso, contrariamente alle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] ai punti 624‑660 del preambolo.

Il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe quello di un operatore che evolve normalmente in un mercato liberalizzato.

Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe provato l’esistenza di un pregiudizio effettivo causato ai consumatori dimostrando che la [OSCURATO:PERSONA] applicava prezzi superiori al livello concorrenziale una volta che il concorrente ha lasciato il mercato.

I consumatori sarebbero in realtà serviti meglio dopo l’uscita del concorrente che prima del suo ingresso.

Infine numerose compagnie aeree sarebbero pervenute a parcheggiare i loro aerei in aeroporti ove la [OSCURATO:PERSONA] già disponeva di una base importante, quale l’aeroporto di Charleroi.

283. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’Irlanda e dall’[OSCURATO:PERSONA], contesta gli argomenti della ricorrente riferendosi alla decisione impugnata.

b) Giudizio del Tribunale

284. [OSCURATO:PERSONA] ha illustrato ai punti 624‑660 della decisione impugnata per quali motivi il rischio di «rappresaglie aggressive» da parte dell’insieme [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] era elevato qualora un potenziale concorrente tentasse di entrare su uno dei collegamenti interessati dall’operazione (punto 7.8.5 della decisione impugnata).

Tale conclusione poggia sui risultati dell’inchiesta svolta dalla [OSCURATO:PERSONA], da cui emerge che la [OSCURATO:PERSONA] è nota per la concorrenza aggressiva che attua in caso di un nuovo ingresso sul mercato irlandese, in particolare diminuendo temporaneamente i prezzi ed aumentando la capacità al fine di costringere il nuovo arrivato a rinunciare ai collegamenti in partenza o a destinazione dell’Irlanda (punto 625 del preambolo e nota a piè di pagina n. 615 della decisione impugnata).

285. In risposta all’argomento della [OSCURATO:PERSONA] descritto nell’ambito del procedimento amministrativo secondo cui il rischio di «rappresaglie aggressive» da parte dell’insieme [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] non sarebbe effettivo per i concorrenti dato che la [OSCURATO:PERSONA] fatturerebbe comunque gli stessi prezzi bassi, che il concorrente sia attivo o meno sullo stesso collegamento, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato nella decisione impugnata come risultasse dall’inchiesta che la [OSCURATO:PERSONA] tiene conto della politica tariffaria dei suoi concorrenti per agire di conseguenza (punti 627‑634 del preambolo). [OSCURATO:PERSONA] ha presentato al riguardo vari esempi dettagliati che riguardano il tentativo di ingresso dell’easyJet (punto 7.8.5.1 della decisione impugnata), il tentativo di ingresso della MyTravelLite (punto 7.8.5.2 della decisione impugnata) ed il tentativo di ingresso della [OSCURATO:PERSONA] (punto 7.8.5.3 della decisione impugnata).

286. Si deve constatare che gli argomenti della ricorrente relativi all’esame in parola si limitano a riprendere l’argomentazione precedentemente svolta in occasione del procedimento amministrativo e confutata nella decisione impugnata.

Dunque, in quest’ultima, la [OSCURATO:PERSONA] ha descritto sufficientemente in diritto gli elementi che permettono di fondare la conclusione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] riduce i prezzi ed aumenta le sue frequenze in maniera sistematica quando concorrenti fanno il loro ingresso sul mercato irlandese.

Come indicato nella decisione impugnata (punto 7.8.5.4 della decisione impugnata), il rischio di reazione aggressiva in parola sarebbe ancora più importante dopo la concentrazione poiché l’insieme [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] diverrebbe l’operatore dominante su quasi tutti i collegamenti in partenza ed a destinazione dell’Irlanda. [OSCURATO:PERSONA], che si è fatta la reputazione di dissuadere qualsiasi arrivo concorrente, istituisce di fatto una barriera all’ingresso di nuovi concorrenti.

287. Il dibattito a questo proposito non verte sulla politica dei prezzi praticata dalla [OSCURATO:PERSONA], ma sulla caratterizzazione della reputazione aggressiva della stessa quale barriera all’ingresso, e, sotto tale profilo, i motivi illustrati nella decisione impugnata sono sufficienti a provare per quale motivo il passato comportamento della [OSCURATO:PERSONA] è idoneo a dissuadere potenziali concorrenti dall’entrare su un mercato ove essa sarebbe presente.

288. Conseguentemente gli argomenti relativi all’esame dell’incidenza della reputazione della [OSCURATO:PERSONA] sull’arrivo di potenziali concorrenti devono essere respinti.

7. Sulla tempestività

a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti

289. La ricorrente fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato, al punto 308 della comunicazione degli addebiti, che «l’apertura di un nuovo collegamento in partenza da un nuovo aeroporto può prendere da tre a dodici mesi» e che «[o]ccorrono sino a dodici mesi per assicurare la sua redditività».

Orbene la [OSCURATO:PERSONA], invece di considerare tale ingresso come tempestivo conformemente al periodo di due anni fissato negli orientamenti, avrebbe ritenuto erroneamente nella decisione impugnata che esistevano di conseguenza elevate barriere all’ingresso.

290. [OSCURATO:PERSONA] fa osservare che il momento preciso in cui deve avvenire l’ingresso dipende dalle caratteristiche e dalla dinamica del mercato, come anche da specifiche capacità dei nuovi concorrenti potenziali.

b) Giudizio del Tribunale

291. Il punto 74 degli orientamenti, intitolato «Tempestività», cui si riferisce la ricorrente, indica quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] esamina se l’ingresso sia abbastanza rapido e duraturo da impedire o vanificare l’esercizio di un potere di mercato.

Quali siano da considerare tempi adeguati dipenderà dalle caratteristiche e dalla dinamica del mercato, come anche dalle capacità specifiche dei nuovi concorrenti potenziali.

Tuttavia, un ingresso viene di norma considerato tempestivo solo se ha luogo entro due anni».

292. Limitandosi a citare il punto 308 della comunicazione degli addebiti, senza riferirsi al contenuto della decisione impugnata, la ricorrente sostiene che il tempo necessario per permettere un ingresso a partire da un nuovo aeroporto ed assicurarne la redditività non è stato correttamente preso in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata.

293. Occorre rilevare in proposito che la valutazione degli ostacoli all’ingresso sul mercato dipende dalle caratteristiche di quest’ultimo nonché dalle capacità dei nuovi concorrenti potenziali.

294. Circa la tempestività dell’ingresso, la [OSCURATO:PERSONA] ha menzionato un termine che non deve di norma superare due anni, negli orientamenti, ed un termine compreso fra tre e dodici mesi, nella comunicazione degli addebiti. [OSCURATO:PERSONA] indica, dal canto suo, che le occorrono solo alcune settimane per avviare un collegamento.

In realtà il suddetto termine dipende dalla situazione esaminata.

295. Pertanto, negli orientamenti, la [OSCURATO:PERSONA] si limita in ogni caso a fornire una cornice di analisi idonea ad essere applicata e ulteriormente perfezionata e sviluppata dalla medesima nei casi che sarà chiamata ad esaminare (punto 6 degli orientamenti).

Nel caso di specie il termine indicato nella comunicazione degli addebiti rinvia ad un’ipotesi di ingresso effettuato a partire da un nuovo aeroporto, mentre il termine richiamato dalla [OSCURATO:PERSONA] corrisponde alla reputazione dell’impresa stessa.

I suddetti termini non sono né contraddittori né rivelatori di una valutazione errata della [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata.

296. Infatti, nell’ambito dell’analisi delle barriere all’ingresso effettuata nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha essenzialmente posto l’accento sulla probabilità di ingressi seri sui collegamenti interessati e sulla questione se ingressi siffatti presentassero un’importanza sufficiente per dissuadere o contrastare gli effetti anticoncorrenziali dell’operazione.

Tale analisi è stata svolta tenendo conto delle caratteristiche proprie del mercato e dei suoi attori.

La ricorrente non illustra perché tale analisi poggerebbe su una valutazione errata della nozione di tempestività e nemmeno sotto quale profilo potrebbe essere modificata.

297. Ne consegue che l’argomento relativo alla tempestività deve essere respinto.

8. Sull’esistenza di collegamenti più redditizi fuori dell’Irlanda

a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti

298. La ricorrente sostiene che gestire collegamenti a partire da [OSCURATO:PERSONA] sarebbe almeno altrettanto redditizio «che a partire dall’Europa dell’Est o dalla Scandinavia», contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata (punti 661‑669 del preambolo).

Le spese di commercializzazione non sarebbero più elevate in Irlanda che altrove.

Circa 90 compagnie aeree, tra cui numerosi concorrenti recenti, utilizzerebbero attualmente l’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA].

Non sarebbe necessario che l’Irlanda disponga di aeroporti secondari, poiché quelli di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sarebbero facilmente accessibili agli operatori a prestazioni minime.

Varie compagnie aeree ([OSCURATO:PERSONA], CityJet, Lufthansa, bmi, easyJet, TAP Portugal e SkyEurope [OSCURATO:PERSONA]) si sarebbero dichiarate pronte a entrare sul mercato costituito dall’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA], ma tali informazioni sarebbero state omesse o ignorate dalla [OSCURATO:PERSONA].

Il dinamismo dell’economia irlandese faciliterebbe un ingresso del genere.

299. [OSCURATO:PERSONA] afferma di aver presentato, ai punti 663‑668 del preambolo, dati empirici che fanno emergere che i concorrenti non consideravano il mercato irlandese attrattivo per un ingresso e che pertanto non potevano impiantarsi sul medesimo.

b) Giudizio del Tribunale

300. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che dalla sua inchiesta risultava che, secondo numerosi concorrenti, il mercato irlandese non era particolarmente attrattivo e che numerosi concorrenti potenziali avevano indicato che avrebbero preferito cercare di avviare nuovi collegamenti verso destinazioni diverse dall’Irlanda (punto 663 del preambolo).

301. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato varie ragioni per spiegare questo risultato: – l’ingresso sul mercato implicherebbe costi di commercializzazione ben più elevati dell’ingresso su altri mercati in cui nessun potente vettore a bassi costi, che dispone di una base fissa, è già presente (punto 664 del preambolo); – il mercato irlandese sarebbe considerato un mercato relativamente piccolo, che rappresenta solo quattro milioni di abitanti, cioè meno della metà della popolazione della «zona della [OSCURATO:PERSONA]» (punto 665 del preambolo); – in generale, il «piccolo mercato irlandese» non sarebbe considerato come il mercato più redditizio o il mercato la cui crescita sarebbe la più rapida rispetto a quello dell’«Europa dell’Est» o della «Scandinavia» (punto 666 del preambolo); – la situatione geografica dell’Irlanda dissuaderebbe piuttosto che incoraggiare i nuovi ingressi (punto 667 della decisione impugnata); – gli incentivi di un vettore in rete che gestisce un collegamento tra [OSCURATO:PERSONA] e la sua piattaforma (hub) sarebbero diversi da quelli di un vettore da punto a punto, il che ridurrebbe il loro vincolo concorrenziale; un vettore in rete mirerebbe essenzialmente a trasportare i viaggiatori in transito verso il suo hub, da dove partirebbero per la loro destinazione finale, mentre un vettore da punto a punto si consacrerebbe principalmente alla massimizzazione dell’utilizzo dell’apparecchio per collegamenti da punto a punto (punto 668 del preambolo); – per le compagnie a prestazione minime l’Irlanda presenterebbe l’inconveniente di non disporre di aeroporti secondari nella zona di [OSCURATO:PERSONA] (punto 669 del preambolo).

302. Occorre constatare che gli argomenti avanzati dalla ricorrente per criticare l’analisi in parola non sono tali da rimetterla in questione.

Infatti, l’affermazione della ricorrente secondo cui gestire collegamenti a partire da [OSCURATO:PERSONA] sarebbe almeno altrettanto redditizio «che a partire dall’Europa dell’Est o dalla Scandinavia» non può essere sufficiente per rimettere in discussione le testimonianze apportate dai potenziali concorrenti sulla questione di un ingresso a [OSCURATO:PERSONA] (v., ad esempio, le note a piè di pagina nn. 666, 668 e 669 della decisione impugnata).

Parimenti l’affermazione relativa alle spese di commercializzazione non prende in considerazione la situazione particolare della [OSCURATO:PERSONA] sul mercato irlandese, che è già stata esaminata (v. punti 277 e 278 supra).

Gli esempi di entrate recenti invocati dalla [OSCURATO:PERSONA] sono stati esaminati e confutati a sufficienza di diritto dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 633 del preambolo (v. punto 244 supra).

Peraltro, anche se il dinamismo dell’economia irlandese è preso in considerazione dagli operatori, si tratta di un elemento che, in quanto tale, può continuare ad evolvere a seconda della situazione economica generale.

303. Risulta da quanto precede che gli argomenti sviluppati dalla ricorrente al fine di contestare la redditività, più importante per taluni concorrenti, di collegamenti gestiti «a partire dall’Europa dell’Est o dalla Scandinavia» rispetto a quella di collegamenti gestiti a partire da [OSCURATO:PERSONA] devono essere respinti.

9. Sulla saturazione aeroportuale

a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti

304. La ricorrente contesta che l’asserita saturazione dell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] costituisca una barriera all’ingresso.

In pratica la disponibilità delle bande orarie sarebbe ridotta solo per un’ora al mattino, per gli aerei in partenza, e per uno o due brevi periodi che possono raggiungere una mezz’ora a fine pomeriggio e la sera, per gli aerei in arrivo.

Sarebbe frequente che gli aeroporti conoscano periodi siffatti di grande attività pur conservando possibilità sostanziali di crescita.

Affinché le compagnie aeree concorrenti possano effettuare tre-quattro viaggi andata-ritorno al giorno, sarebbe sufficiente che esse assicurino i voli a destinazione di [OSCURATO:PERSONA] in partenza da basi situate all’altro estremo del collegamento, evitando i periodi in cui le piste dell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] sono molto sature.

Inoltre l’aumento considerevole del numero di passeggeri a [OSCURATO:PERSONA] si verificherebbe nonostante la capacità dell’aeroporto, che tuttavia la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ritenuto limitata.

La capacità dell’aeroporto dovrebbe aumentare per effetto del programma di sviluppo su vasta scala di cui quest’ultimo è attualmente oggetto e rimarrebbe disponibile la capacità sui collegamenti, compresi quelli a breve termine.

Comunque, se la saturazione delle bande orarie avesse costituito un problema, quest’ultimo avrebbe potuto essere facilmente risolto grazie ad impegni sulle bande, secondo la prassi passata della [OSCURATO:PERSONA] nel settore.

305. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’Irlanda e dall’[OSCURATO:PERSONA], contesta gli argomenti della ricorrente riferendosi alla decisione impugnata.

b) Giudizio del Tribunale

306. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che la saturazione degli aeroporti costituiva un’«altra barriera importante all’ingresso sul mercato», vuoi per la necessità di ottenere un terminale dalla capacità sufficiente, vuoi per la capacità delle piste il cui utilizzo è subordinato all’assegnazione di bande aventi una disponibilità limitata (punto 7.8.7 della decisione impugnata, in particolare i punti 670 e 671 del preambolo).

307. [OSCURATO:PERSONA] ha del pari esaminato i vincoli di capacità all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] (punto 7.8.7.1 della decisione impugnata).

Essa ha rilevato che l’inchiesta aveva dimostrato che i nuovi arrivati potenziali venivano dissuasi dalla saturazione delle piste nelle ore di punta e dall’insufficienza delle aree di stazionamento.

Poche sarebbero le opportunità che tali problemi vengano meno in un prossimo futuro, dato che la costruzione di una nuova pista sarebbe prevista solo per il 2011 o 2012, il che non permetterebbe l’ingresso rapido di potenziali concorrenti.

La situazione in aeroporti diversi da quello di [OSCURATO:PERSONA] è stata successivamente esaminata (punto 7.8.7.2 della decisione impugnata) e dettagliata collegamento per collegamento (punto 7.9 della decisione impugnata).

308. Da ultimo la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato che la saturazione degli aeroporti svolgeva un ruolo dissuasivo per i nuovi arrivati potenziali, sia per quanto concerne la parte della clientela sensibile al fattore tempo o i passeggeri per affari (tra il 20 ed il 30% della clientela secondo la [OSCURATO:PERSONA]) che per i passeggeri in viaggio di piacere (punto 7.8.7.3 della decisione impugnata).

309. Al riguardo occorre anche constatare che gli argomenti avanzati dalla ricorrente per criticare tale analisi sono stati confutati a sufficienza di diritto nella fase del procedimento amministrativo. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi chiarito, nella decisione impugnata, per quali ragioni la saturazione delle piste dell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] nelle ore di punta nonché le difficoltà connesse all’insufficienza delle aree di stazionamento ponevano problemi ai concorrenti potenziali che auspicavano di gestire collegamenti in partenza da o per tale aeroporto, anche se disponevano di una base all’altro estremo del collegamento. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato anche che l’aumento della capacità dell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe realizzato a breve termine come fa valere la [OSCURATO:PERSONA].

La questione della pertinenza degli impegni relativi alle bande orarie sarà esaminata, dal canto suo, nell’ambito dell’esame del quinto motivo che contempla quest’aspetto dell’analisi.

310. Deriva da quanto precede che l’argomento relativo alla saturazione aeroportuale deve essere respinto.

10. Sulla posizione dell’insieme [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA]

a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti

311. La ricorrente sostiene che l’entità risultante dalla concentrazione non disponeva di un accresciuto potere di negoziazione nell’ambito del processo di consultazione concernente le tasse aeroportuali, la destinazione delle installazioni negli aeroporti o i progetti di espansione (punti 701‑708 del preambolo). [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA], organismo del tutto indipendente al contempo dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA], deciderebbe del livello delle tasse che la [OSCURATO:PERSONA] può prelevare all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] per le installazioni necessarie all’insieme degli utilizzatori.

Inoltre, nella misura in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha avuto numerose controversie con la [OSCURATO:PERSONA], non sussisterebbe alcuna ragione di credere che l’entità risultante dalla concentrazione abbia maggiori opportunità di influire sui progetti di espansione.

La ricorrente fa anche osservare le incoerenze della [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, poiché, da un lato, essa pretende che il fatto di disporre di una base importante a [OSCURATO:PERSONA] sia essenziale per realizzare i guadagni di efficienza operativa e, dall’altro, sostiene che sarebbe credibile la sua minaccia di ritirarsi da numerosi voli e con ciò stesso di rinunciare a tali asseriti vantaggi.

312. [OSCURATO:PERSONA] contesta siffatto argomento che non terrebbe conto della situazione in caso di realizzazione dell’operazione.

b) Giudizio del Tribunale

313. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato la posizione che l’entità risultante dalla concentrazione deterrebbe all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] nei limiti in cui quest’ultima risulterebbe dalla combinazione delle due compagnie aeree che di gran lunga sono le maggiori utilizzatrici dell’aeroporto stesso (punto 7.8.8 della decisione impugnata).

314. Come risulta dal punto 36 degli orientamenti, tale potere di mercato è stato esaminato dalla [OSCURATO:PERSONA] al fine di valutare se l’entità risultante dalla concentrazione possa utilizzarlo per ostacolare l’ingresso o l’espansione dei concorrenti (punto 701 del preambolo).

In esito a tale esame, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che non era privo di fondamento il timore dei concorrenti della [OSCURATO:PERSONA] che l’entità risultante dalla concentrazione avrebbe utilizzato la sua maggioranza in seno al [OSCURATO:PERSONA] (comitato di coordinamento dell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA], nel quale l’insieme [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] deterrebbe la maggioranza dei voti, gestendo oltre il 56% dei «movimenti di trasporto aereo») e la sua straordinaria posizione di forza all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] per influenzare il regolatore, talché quest’ultimo organizzi l’aeroporto secondo le esigenze della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso la sua analisi rilevando che la concentrazione permetterebbe alla nuova entità di «pesare in maniera più rilevante» nel processo di consultazione concernente le tasse aeroportuali, l’attribuzione delle installazioni dell’aeroporto o i progetti di espansione, il che potrebbe rendere più difficile l’ingresso o l’espansione dei suoi concorrenti (punti 706‑708 della decisione impugnata).

315. Gli argomenti sviluppati dalla ricorrente per contestare tale analisi non sono idonei a rimetterne in discussione la fondatezza. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato a sufficienza di diritto le ragioni per cui l’entità risultante dalla concentrazione disporrebbe di un accresciuto potere di mercato che le permetterebbe di influenzare le decisioni relative a taluni aspetti della gestione dell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, quanto alla possibilità per la nuova entità di ottenere tasse aeroportuali, la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito alcune illustrazioni nella decisione (punto 702 del preambolo).

316. Conseguentemente l’argomento relativo alla posizione dell’insieme [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto.

317. Risulta dall’insieme di quanto precede che il secondo motivo deve essere respinto nella sua integralità.

318. L’incidenza di tale risposta sulla valutazione dell’analisi degli effetti dell’operazione sulla concorrenza necessita nondimeno l’esame del terzo e del quarto motivo, i quali sono consacrati alla questione in parola.

C – Sul terzo motivo, relativo all’analisi concorrenziale collegamento per collegamento

1. Sulla ricevibilità

a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti

319. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’Irlanda e dall’[OSCURATO:PERSONA], fa valere che l’argomento presentato nell’ambito del terzo motivo è irricevibile. [OSCURATO:PERSONA] fase del ricorso, il rinvio agli argomenti sviluppati nei primi due motivi nonché ad una relazione allegata non sarebbe sufficiente tenuto conto delle esigenze di cui all’art. 44 del regolamento di procedura del Tribunale.

Gli argomenti avanzati nella replica sarebbero molto più approfonditi di quelli sviluppati nell’atto introduttivo e la seconda relazione della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata presentata ad uno stadio molto avanzato del procedimento.

In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] contesta la forza probante delle relazioni della [OSCURATO:PERSONA], che offrirebbero una presentazione «fallace» della sua utilizzazione delle prove.

Un certo numero delle categorie probatorie utilizzate nelle tabelle della [OSCURATO:PERSONA] sarebbero più utili per la definizione del mercato che per la valutazione della situazione concorrenziale.

320. La ricorrente sostiene che l’analisi collegamento per collegamento effettuata al punto 7.9 della decisione impugnata è inficiata da tre errori principali.

Tale analisi sarebbe fondata sugli «errori generali» individuati nell’ambito del primo e del secondo motivo.

Essa poggerebbe anche su elementi probatori non solidi e non terrebbe conto dei dati forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] in occasione del procedimento amministrativo. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe così escluso a torto dalla sua analisi tutti i vettori nazionali tradizionali per il motivo che non sarebbero pertinenti per valutare le conseguenze della concentrazione, mentre molti di loro sarebbero presenti ed eserciterebbero un vincolo concorrenziale su taluni dei 35 collegamenti esaminati.

In allegato al ricorso, la ricorrente ha presentato una prima relazione, la relazione della [OSCURATO:PERSONA], datata settembre 2007, che contiene un riassunto dei dati utilizzati per ciascuno dei collegamenti interessati nonché delle critiche da essa formulate sul modo in cui la [OSCURATO:PERSONA] li ha utilizzati.

Non sarebbe stata possibile una confutazione dettagliata dell’analisi collegamento per collegamento nel ricorso senza superare il numero massimo di pagine che un ricorso non deve in linea di principio eccedere dinanzi al Tribunale.

In allegato alla replica, la ricorrente ha presentato una seconda relazione preparata dalla [OSCURATO:PERSONA] per illustrare più in dettaglio i suoi argomenti.

b) Giudizio del Tribunale

321. Nel ricorso, la presentazione del terzo motivo è oggetto di cinque punti, consistenti essenzialmente nel rinviare agli argomenti avanzati nell’ambito del primo e del secondo motivo e nel riferirsi in maniera generale alla prima relazione della [OSCURATO:PERSONA], datata settembre 2007.

La ricorrente si limita a formulare tali osservazioni rilevando che le era impossibile rispondere all’analisi collegamento per collegamento effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto delle istruzioni pratiche alle parti a norma delle quali il numero massimo di pagine del ricorso è stabilito a 50 e può essere superato solo in casi particolarmente complessi in diritto o in fatto (v. il n. 10 delle istruzioni alle parti).

Solo allo stadio di replica la ricorrente ha contestato in maniera dettagliata l’analisi collegamento per collegamento effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 7.9 della decisione impugnata per ciascuno dei 35 mercati interessati.

La ricorrente ha rinviato su tale punto alla seconda relazione della [OSCURATO:PERSONA] senza fornire la minima ragione per chiarire la presentazione della stessa a tale stadio del procedimento.

322. Risulta da quanto precede che, anche se gli argomenti invocati sul punto sono quelli già presentati nell’ambito dei due primi motivi emergenti dalla prima relazione della [OSCURATO:PERSONA] (in particolare elaborazioni della suddetta relazione figuranti sotto il titolo E, intitolato «Analisi dell’utilizzo dei dati da parte della [OSCURATO:PERSONA] collegamento per collegamento»), il ricorso contiene l’esposizione sommaria del terzo motivo, conformemente all’art. 44 del regolamento di procedura.

Tale argomento è ripreso e sviluppato nella replica in considerazione delle osservazioni svolte in proposito dalla [OSCURATO:PERSONA] nel controricorso.

323. Come illustrato ai punti 329 e segg. in prosieguo, gli argomenti della ricorrente sono diretti in sostanza a rimettere in discussione le constatazioni fatte dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata circa la definizione del mercato come un mercato di collegamento da punto a punto [e non un mercato da aeroporto ad aeroporto, come, ad esempio, quello costituito dal collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (Stansted) o dal collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (Heathrow)], la rilevanza da attribuire ai passeggeri in transito (come, ad esempio, quelli la cui destinazione effettiva è [OSCURATO:PERSONA] sul collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA]), la presa in considerazione del ruolo svolto dai passeggeri per affari o da quelli che sono sensibili al fattore tempo e l’eventualità di un ingresso sul mercato in questione per fare concorrenza all’entità risultante dalla concentrazione (con l’incidenza che può avere la notorietà delle compagnie di cui trattasi in Irlanda, la presenza di una base su uno dei punti del collegamento o le particolarità degli aeroporti in questione).

324. Siffatti argomenti, avanzati sommariamente nel ricorso e sviluppati nella prima relazione della [OSCURATO:PERSONA], datata settembre 2007, nonché nella replica, integrano la valutazione generale invocata nel ricorso secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso errori nell’ambito della sua analisi del rapporto concorrenziale tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] e nell’ambito dell’esame degli eventuali ingressi sui diversi mercati in seguito alla concentrazione.

325. Di conseguenza occorre considerare che gli argomenti presentati nel ricorso quanto al terzo motivo rispondono ai requisiti di cui all’art. 44 del regolamento di procedura e potevano essere sviluppati nella replica, tenuto conto segnatamente delle indicazioni fornite nella prima relazione della [OSCURATO:PERSONA], del settembre 2007, presentata in allegato al ricorso.

326. In via incidentale si deve rilevare che l’argomentazione in parola è necessaria alla ricorrente per ottenere l’annullamento della decisione impugnata.

Infatti l’analisi relativa a un dato collegamento può giustificare già di per sé la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di vietare l’operazione alla luce del criterio sancito all’art. 2, n. 3, del regolamento sulle concentrazioni.

La creazione di una posizione dominante che avrebbe per effetto di ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva su uno di tali collegamenti è sufficiente, di per sé, a comportare l’incompatibilità dell’operazione con il mercato comune, con riserva del risultato dell’analisi dei guadagni di efficienza e degli impegni effettuata nell’ambito dell’esame del quarto e del quinto motivo.

327. Quanto alla seconda relazione della [OSCURATO:PERSONA], presentata per illustrare più in dettaglio gli argomenti della ricorrente, è necessario constatare che, come fa valere la [OSCURATO:PERSONA], tale relazione è stata presentata a sostegno dell’argomento sviluppato nella replica a integrazione del ricorso e della prima relazione della [OSCURATO:PERSONA], senza che il ritardo con cui è stata presentata la suddetta relazione, relativa al contenuto dell’analisi collegamento per collegamento effettuata nella decisione impugnata, sia stato oggetto della minima motivazione.

328. Pertanto, conformemente all’art. 48, n. 1, del regolamento di procedura, il Tribunale non terrà conto del contenuto della seconda relazione della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della sua valutazione degli argomenti delle parti.

2. Nel merito

a) Sul collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] delle parti

329. La ricorrente sostiene che, per il collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], che rappresenta circa il 30% del mercato del trasporto di viaggiatori tra l’Irlanda e gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione, con circa 320 passaggi effettuati ogni settimana, di cui 100 da parte della bmi, della [OSCURATO:PERSONA] e della CityJet, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe presentato elementi di prova che permettano di ritenere che tali concorrenti non potessero esercitare un «vincolo concorrenziale» sull’entità risultante dalla concentrazione.

330. La ricorrente, quanto alla bmi, che, con il 10‑20% come quota di mercato, è, secondo la decisione impugnata, il suo principale concorrente e quello dell’[OSCURATO:PERSONA] sul collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] non ha chiarito sotto quale profilo sia significativo il fatto che essa sia capace di proporre un transito ai suoi passeggeri sulla sua piattaforma di Heathrow (punto 795 del preambolo).

Infatti, al pari dei passeggeri dell’[OSCURATO:PERSONA], la maggior parte dei passeggeri della bmi non sarebbero passeggeri in transito.

Parimenti la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe chiarito per quale ragione il fatto che la bmi proponga una classe economica e una classe business significhi che non fa concorrenza all’[OSCURATO:PERSONA], la quale propone solo una classe unica.

Secondo la ricorrente una differenza siffatta è del resto poco importante su un volo così breve, e la [OSCURATO:PERSONA] non ha proceduto ad alcun raffronto delle tariffe tra la classe economica della bmi e la classe unica dell’[OSCURATO:PERSONA].

Peraltro, il fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] effettui il doppio del numero di passaggi effettuati dalla bmi e trasporti il doppio del numero di viaggiatori non avrebbe alcuna importanza, dal momento che la bmi sarebbe in grado di utilizzare il gran numero di bande orarie di cui disporrebbe all’aeroporto di Heathrow per utilizzare sul collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] bande utilizzate sino ad allora per collegamenti meno redditizi.

331. Per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], che effettua 26‑27 passaggi settimanali in partenza da [OSCURATO:PERSONA] in direzione dell’aeroporto di Gatwick, la ricorrente rileva che la [OSCURATO:PERSONA] non ha esaminato se i criteri da essa invocati, che sono gli stessi di quelli presentati quanto alla bmi, fossero importanti per i passeggeri relativamente al collegamento in parola.

Peraltro, considerando che la [OSCURATO:PERSONA] sia meno concorrenziale nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] in quanto non serve il medesimo aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] (aeroporto di Gatwick, non quello di Heathrow), la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe contraddetto il proprio punto di vista secondo cui i mercati pertinenti sarebbero coppie di città.

332. Circa la CityJet, la ricorrente fa valere che il fatto che quest’ultima compagnia aerea utilizzi apparecchi di minori dimensioni, data la ridotta lunghezza delle piste dell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], che non potrebbe essere utilizzato dai suoi aerei e da quelli dell’[OSCURATO:PERSONA], non è pertinente per l’analisi della concorrenza.

Il punto sarebbe piuttosto quello di accertare se l’offerta della CityJet sia sufficientemente competitiva per costituire una soluzione di ricambio per tale collegamento.

Orbene, dal momento che tanto la CityJet che l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] trasportano un gran numero di clientela d’affari, poco importerebbe che soltanto la CityJet trasporti un maggior numero di passeggeri per affari più sensibili al fattore tempo.

Infatti la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe considerato, ai punti 312‑331 e 800 del preambolo, che esisteva un mercato unico per i passeggeri delle compagnie aeree, senza distinzione da operare in funzione della sensibilità dei viaggiatori rispetto al fattore tempo.

Dal momento che la CityJet, la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] trasportano vuoi passeggeri per affari, vuoi passeggeri per ragioni di piacere, la CityJet eserciterebbe un vincolo concorrenziale quanto ai passeggeri in questione.

333. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’Irlanda e dall’[OSCURATO:PERSONA], contesta gli argomenti della ricorrente riferendosi alla decisione impugnata. Giudizio del Tribunale

334. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato gli effetti della concentrazione sulla concorrenza quanto al collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (punti 791‑810 del preambolo).

Essa è pervenuta alla conclusione secondo cui «l’operazione contemplata ostacolerebbe considerevolmente una concorrenza effettiva per effetto della creazione di una posizione dominante su [tale collegamento]» (punto 810 del preambolo).

335. La ricorrente riprende in proposito anche l’argomentazione avanzata in occasione del procedimento amministrativo che è stata disattesa nella decisione impugnata.

Tale argomentazione, che permane superficiale e frammentaria, non basta a rimettere in discussione il ragionamento presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata sulla base dei risultati ottenuti in occasione del procedimento amministrativo.

336. Occorre infatti sottolineare che il primo elemento preso in considerazione nella decisione impugnata risiede nell’importanza della quota di mercato cumulata dalle parti della concentrazione, che per l’estate 2006 era del 79% se si tenesse conto di tutti i passeggeri o dell’81% se si escludessero i passeggeri in transito.

La quota di mercato cumulata fondata sulla capacità degli aerei e non sul numero di passeggeri trasportati sarebbe stata del 76% per l’inverno 2006-2007 e del 79% per l’estate 2007 (punti 792‑794 del preambolo).

Come indicato nella decisione impugnata (nota a piè di pagina n. 802 della decisione impugnata), una quota di mercato del genere costituisce essa stessa la prova di una posizione dominante sul mercato (v., in tal senso, quanto al vecchio regolamento sulle concentrazioni, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 41 supra, punto 115; v. anche il punto 17 degli orientamenti).

337. È necessario constatare che la ricorrente non fa valere argomenti particolari in merito a siffatta quota di mercato.

Gli argomenti precedentemente descritti a questo proposito nell’ambito del primo motivo sono stati già confutati (v. punti 39 e segg. supra).

L’argomentazione avanzata nell’ambito del terzo motivo circa il collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] si inserisce quindi necessariamente in un contesto concorrenziale in cui la realizzazione dell’operazione permetterebbe all’insieme [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] di detenere una quota di mercato estremamente importante, di circa l’80%.

Orbene, come rileva la ricorrente, tale mercato è particolarmente significativo poiché rappresenta da solo il 30% del mercato del trasporto di viaggiatori tra l’Irlanda e gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione (v. punto 329 supra).

338. Il secondo elemento preso in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata concerne il ruolo marginale che può essere svolto dai tre concorrenti presenti sul collegamento in questione.

Nessuno di tali concorrenti potrebbe compensare gli effetti anticoncorrenziali connessi alla scomparsa dell’[OSCURATO:PERSONA], il concorrente immediato della [OSCURATO:PERSONA] per i voli sul collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].

339. Quanto alla bmi, che detiene dal 12 al 16% delle quote di mercato, a seconda dei dati presi in considerazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che sussistevano varie differenze fra tale vettore e l’[OSCURATO:PERSONA].

La bmi è un vettore in rete che opera dall’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA]-Heathrow, anche se la maggioranza dei suoi passeggeri non è in transito sul collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (poiché la loro destinazione finale è [OSCURATO:PERSONA] e nessun altra), e propone un servizio a bordo completo, con una classe economica ed una classe business, mentre l’[OSCURATO:PERSONA] è un vettore da punto a punto che propone un servizio a bordo minimo ed una classe unica (punto 795 del preambolo).

Certo, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che l’[OSCURATO:PERSONA] trasportava anche passeggeri in transito conformemente al suo accordo di condivisione di codici con la [OSCURATO:PERSONA] nonché passeggeri per affari o passeggeri sensibili al fattore tempo (punti 795 e 799 del preambolo), ma le strutture dei costi di tali compagnie sono diverse, dato che quelle dell’[OSCURATO:PERSONA] sono più vicine a quelle della [OSCURATO:PERSONA] che non a quelle della bmi.

340. [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato anche che l’[OSCURATO:PERSONA] trasportava due volte più passeggeri della bmi e che effettuava quasi il doppio di passaggi settimanali (punto 795 del preambolo).

Orbene, come la [OSCURATO:PERSONA] l’ha illustrato nella decisione impugnata nell’ambito della valutazione delle barriere all’ingresso, l’ampliamento delle attività della bmi all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] non è auspicato dalla suddetta compagnia e causerebbe peraltro difficoltà importanti a causa della situazione dell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] o del rischio di rappresaglie (punti 760 e 764 del preambolo).

341. Ciò si verifica anche per gli altri due concorrenti presenti sul mercato, cioè la [OSCURATO:PERSONA] e la CityJet.

Come risulta dalla decisione impugnata, tali compagnie sono in un rapporto di minore immediatezza con la [OSCURATO:PERSONA] di quanto non lo sia l’[OSCURATO:PERSONA] (punto 802 del preambolo). [OSCURATO:PERSONA] è un vettore in rete che offre prestazioni complete e la CityJet è un vettore che offre voli destinati alla clientela d’affari verso un aeroporto situato in prossimità del centro cittadino di [OSCURATO:PERSONA].

Tali particolarità allontanano il modello economico e la capacità concorrenziale di tali compagnie da quello dell’insieme [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA].

Peraltro tanto la [OSCURATO:PERSONA] quanto la CityJet hanno indicato che il rafforzamento della loro presenza all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] non rientrava tra le loro priorità (punto 748 del preambolo, quanto alla [OSCURATO:PERSONA], e punto 718 del preambolo, quanto alla CityJet).

342. Proprio per questo la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto concludere che nella decisione impugnata i concorrenti attualmente presenti sul mercato in grado di aumentarvi le loro capacità, così come, peraltro, i concorrenti potenziali che possono entrarvi, non eserciterebbero un «sufficiente vincolo concorrenziale» sull’entità risultante dalla concentrazione (punti 804‑809 del preambolo).

Si deve in proposito rilevare che il ruolo marginale dei tre concorrenti di cui alla decisione impugnata non è rimesso in discussione dalla ricorrente, la quale si limita a riprendere l’analisi presentata nella decisione impugnata prima di concludere che sarebbe errato affermare che i suddetti concorrenti non potrebbero esercitare un «vincolo concorrenziale» sull’entità risultante dalla concentrazione (v. punto 330 supra).

Questo però non è quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata.

Essa ha soltanto detto che i concorrenti attuali e potenziali non potrebbero affatto esercitare un «sufficiente vincolo concorrenziale» sull’entità in parola.

343. Ne consegue che la ricorrente, tenuto conto del fatto che le sue osservazioni rimangono superficiali e frammentarie, non dimostra sufficientemente in diritto che l’analisi della [OSCURATO:PERSONA] non sia fondata riguardo al collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].

Infatti la ricorrente si limita in sostanza a far valere che la [OSCURATO:PERSONA] non ha presentato elementi di prova che permettano di considerare che i tre concorrenti esaminati nella decisione impugnata e rappresentanti circa il 20% di quote di mercato non fossero idonei ad esercitare un «vincolo concorrenziale» sull’entità risultante dalla concentrazione che controllerebbe circa l’80% del suddetto mercato, mentre la [OSCURATO:PERSONA] ha illustrato nella decisione impugnata le ragioni per cui tali concorrenti non potevano fare una concorrenza efficace all’entità in questione per effetto della differenza di modello economico, delle barriere all’ingresso ed all’ampliamento di capacità nonché delle loro diverse priorità di sviluppo.

b) Sui collegamenti [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] delle parti

344. Secondo la ricorrente la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che l’[OSCURATO:PERSONA] ed essa stessa non debbano affrontare vincoli concorrenziali significativi da parte delle altre compagnie aeree per i collegamenti [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], i quali rappresentano circa 3 milioni di passeggeri all’anno.

Le ragioni avanzate nella decisione impugnata sarebbero le seguenti: o il modello economico non sarebbe appropriato [come quello della BA Connect, della bmi, dell’[OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA], della KLM, della Lufthansa, della Loganair, della Luxair e della CityJet (punti 816, 817, 835, 841 e 852 del preambolo)], oppure il modello economico sarebbe lo stesso, ma la compagnia aerea avrebbe scelto di porre fine alle sue operazioni sul collegamento in parola [come la MyTravelLite, la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], divenuta la BA [OSCURATO:PERSONA], poi la BA Connect, e la [OSCURATO:PERSONA] (punti 812, 816, 821, 830 e 840‑848 del preambolo)], oppure la compagnia aerea sarebbe «rimasta dolorosamente segnata da un precedente incontro con la [OSCURATO:PERSONA] – e non con l’[OSCURATO:PERSONA]» [come l’easyJet e la bmibaby (punti 812, 816, 857, 862, 867, 878 e 880 del preambolo)], oppure la compagnia effettuerebbe principalmente voli in classe business e la sua flotta di apparecchi sarebbe troppo limitata [come la CityJet e la Luxair (punti 825, 831, 832, 834, 835, 841, 852, 874, 880 e 882 del preambolo)], oppure l’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] non rientrerebbe nelle preoccupazioni strategiche della compagnia aerea quand’anche disponesse di apparecchi basati negli aeroporti adeguati del [OSCURATO:PERSONA] [quali la BA Connect, la Flybe, l’easyJet, la Loganair, la Globespan, la Jet2 e la Monarch (punti 825, 834, 843, 852 e 882 del preambolo)], oppure la compagnia non avrebbe confermato di voler entrare su un dato collegamento [come la BA Connect, la Flybe, la Loganair, la Globespan, la bmibaby, la Monarch e la Jet2 (punti 825, 834, 843, 852 e 882 del preambolo)] o avrebbe espressamente indicato alla [OSCURATO:PERSONA] di non auspicare di entrare su un collegamento servito dalla [OSCURATO:PERSONA] [come l’[OSCURATO:PERSONA] (punto 826 del preambolo)], oppure un ingresso su larga scala o un aumento della frequenza delle operazioni esistenti sarebbero necessari, ma non sarebbero possibili tenuto conto della saturazione degli aeroporti [quanto alla CityJet (punti 815‑817, 824, 826, 833, 842, 851, 860 e 870 del preambolo)] e/o renderebbero necessari considerevoli investimenti per promuovere il marchio e commercializzare i suoi voli in Irlanda [quanto alla BA Connect, alla Flybe, alla Globespan, all’easyJet e alla Monarch (punti 816, 825, 843 e 882 del preambolo)].

345. La ricorrente addebita alla [OSCURATO:PERSONA] di aver «dato prova di incoerenza» nella sua analisi relativa a tali collegamenti.

Da un lato, quando i concorrenti sono significativamente presenti in un aeroporto, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe considerato che la loro presenza in quest’ultimo non era direttamente pertinente per la valutazione della concorrenza sui collegamenti serviti dalla [OSCURATO:PERSONA] (punto 825 del preambolo e nota a piè di pagina n. 864 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] avrebbe del pari rifiutato di tener conto della presenza dei concorrenti che utilizzano basi o piattaforme nei suddetti aeroporti, considerando che questi ultimi non sarebbero significativi per l’analisi collegamento per collegamento, poiché dall’inchiesta e dalle loro stesse dichiarazioni emergerebbe che farebbero loro difetto, invariabilmente, le capacità o la motivazione per entrare sul collegamento in questione (punti 816, 825, 834, 843, 852, 862, 872 e 882 del preambolo).

Dall’altro, quando la presenza combinata della [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] in un aeroporto è significativa – come a [OSCURATO:PERSONA] o ad [OSCURATO:PERSONA] – la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe asserito che la situazione era problematica per quanto riguarda barriere all’ingresso quali l’assenza di basi per i concorrenti, la necessità di «considerevoli investimenti in termini di notorietà di marchio e di marketing» allorché i vettori non sono installati in un aeroporto e l’insufficienza di bande orarie disponibili nelle ore di punta o l’accesso limitato alle infrastrutture (posti di stazionamento al suolo) (punti 816, 817, 826, 843, 844 e 882 del preambolo).

346. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’Irlanda e dall’[OSCURATO:PERSONA], contesta gli argomenti della ricorrente riferendosi alla decisione impugnata. Giudizio del Tribunale

347. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha analizzato gli effetti della concentrazione sulla concorrenza per quanto concerne diversi collegamenti in partenza da [OSCURATO:PERSONA] ed a destinazione di città del [OSCURATO:PERSONA] diverse da [OSCURATO:PERSONA]. – Sul collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

348. Quanto al collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (punti 811‑819 del preambolo), la realizzazione dell’operazione avrebbe come risultato di creare un monopolio che eliminerebbe qualsiasi concorrenza esistente su detto collegamento. [OSCURATO:PERSONA] ha del pari menzionato il tentativo infruttuoso della MyTravelLite di entrare sul mercato in parola nel 2003-2004 e l’assenza da allora di qualsiasi altro tentativo del genere (punto 815 del preambolo), nonché il ritiro della bmibaby in seguito all’ingresso della [OSCURATO:PERSONA] (punti 812 e 816 del preambolo).

349. [OSCURATO:PERSONA] ha parimenti illustrato le ragioni per cui i vettori presenti in uno dei due aeroporti che servono [OSCURATO:PERSONA] (la BA Connect, l’easyJet, la Flybe, la bmi, la bmibaby, la Monarch, la Thomsonfly) non potrebbero esercitare un sufficiente vincolo concorrenziale sull’entità risultante dalla concentrazione entrando sul collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] in seguito all’operazione (punto 816 del preambolo).

La ricorrente riprende, senza contestarle, le ragioni menzionate dalla [OSCURATO:PERSONA], relative all’esistenza di barriere all’ingresso per l’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] o alle intenzioni formulate dai suddetti vettori, che hanno priorità diverse dal mercato irlandese.

Occorre considerare in proposito che le medesime ragioni sono, in quanto tali, sufficienti per corroborare le conclusioni che ne sono state tratte dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata.

350. Inoltre non si può asserire, come fa la ricorrente, che la [OSCURATO:PERSONA] abbia «dato prova di incoerenza» nell’ambito della sua analisi in quanto avrebbe tenuto conto in maniera diversa, da una parte, della situazione particolare della [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], addirittura anche a [OSCURATO:PERSONA] quanto alla [OSCURATO:PERSONA] (punto 816 del preambolo), e, dall’altra, della situazione delle altre compagnie all’aeroporto di destinazione.

L’argomento avanzato dalla [OSCURATO:PERSONA] quanto alla possibilità di far concorrenza all’entità risultante dalla concentrazione a partire dalla base detenuta all’aeroporto di destinazione è stato infatti esaminato e confutato dalla [OSCURATO:PERSONA] per ognuno dei collegamenti interessati (v. punto 825 del preambolo, circa il collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], e la nota a piè di pagina n. 864 inserita in quest’ultimo punto, nell’ambito della quale la [OSCURATO:PERSONA] estende la conclusione in parola a tutte gli altri collegamenti).

Occorre pertanto respingere l’asserzione della ricorrente relativamente a tutti i collegamenti per cui la [OSCURATO:PERSONA] fa valere un’incoerenza siffatta.

351. Per quanto riguarda la situazione particolare della CityJet, che dispone di apparecchi basati a [OSCURATO:PERSONA] e di apparecchi parcheggiati per la notte a [OSCURATO:PERSONA] e che potrebbe essere tentata di assicurare il collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], per il quale la clientela d’affari è importante, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che, per far concorrenza alla [OSCURATO:PERSONA] ed all’[OSCURATO:PERSONA], tale compagnia dovrebbe proporre un servizio a frequenza elevata che copra tutte le ore di punta, il che sarebbe poco probabile in ragione dei vincoli gravanti sulle bande orarie nelle ore di punta all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] e dell’assenza di posti di stazionamento al suolo (punto 817 del preambolo).

Occorre rilevare al riguardo che tali ragioni non sono contestate neppure dalla ricorrente e che sono, di per sé, sufficienti a corroborare le conclusioni che ne sono state tratte dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata.

352. Da ultimo, la [OSCURATO:PERSONA] ha confutato nella decisione impugnata l’argomento addotto dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo cui compagnie aeree che non hanno aerei con base a [OSCURATO:PERSONA] (l’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la KLM e la Lufthansa) potrebbero essere tentate di assicurare voli a partire dalla suddetta destinazione verso [OSCURATO:PERSONA], da dove esse effettuerebbero ugualmente dei voli, ma verso altre destinazioni, pur non disponendo di aerei ivi basati.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA] entrare su un collegamento senza disporre di una base all’uno o all’altro estremo del medesimo è in generale meno efficace e, per questo, relativamente raro.

Per di più, si tratterebbe di vettori in rete che propongono un servizio a bordo completo e sarebbe poco probabile che essi esercitino un vincolo importante sull’entità risultante dalla concentrazione (punto 817 del preambolo).

Anche a questo riguardo si deve rilevare che siffatte ragioni non sono contestate dalla ricorrente e che sono, in quanto tali, sufficienti a corroborare le conclusioni che la [OSCURATO:PERSONA] ne ha tratto nella decisione impugnata. – Sul collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

353. Quanto al collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (punti 820‑828 del preambolo), la realizzazione dell’operazione avrebbe come risultato di creare un monopolio che eliminerebbe qualsiasi concorrenza esistente sul medesimo. [OSCURATO:PERSONA] ha del pari menzionato il tentativo infruttuoso della [OSCURATO:PERSONA] di entrare su tale mercato nel 2001-2002 e l’assenza da allora di qualsiasi altro tentativo del genere.

Essa ha peraltro precisato che il collegamento in parola era molto carico, con cinque passaggi al giorno effettuati dalle parti della concentrazione (punto 824 del preambolo).

354. Parimenti, la [OSCURATO:PERSONA] ha illustrato le ragioni per cui i vettori che posseggono basi o piattaforme nell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] (la BA Connect, l’easyJet, la Flybe, la Loganair e la Globespan) non potrebbero esercitare un sufficiente vincolo concorrenziale sull’entità risultante dalla concentrazione entrando sul collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] in seguito all’operazione (punto 825 del preambolo).

La ricorrente riprende, senza contestarle, le ragioni menzionate dalla [OSCURATO:PERSONA], relative all’esistenza di barriere all’ingresso per l’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] o alle intenzioni formulate dai suddetti vettori, che hanno priorità diverse dal mercato irlandese.

Anche a questo riguardo si deve considerare che siffatte ragioni sono, in quanto tali, sufficienti a corroborare le conclusioni che la [OSCURATO:PERSONA] ne ha tratto nella decisione impugnata.

355. Quanto alla situazione particolare della CityJet, che dispone di apparecchi basati a [OSCURATO:PERSONA] e di apparecchi parcheggiati per la notte ad [OSCURATO:PERSONA] e che potrebbe essere tentata di assicurare il collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] che fruisce di un’importante clientela d’affari, la [OSCURATO:PERSONA] ha ripreso il medesimo ragionamento di quello sviluppato per il collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (punto 826 del preambolo).

Anche a questo riguardo occorre ricordare che il ragionamento in parola non è contestato dalla ricorrente e considerarlo sufficiente a corroborare la conclusione trattane dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata. – Sui collegamenti [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

356. I collegamenti [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] si caratterizzano per il quasi-monopolio di cui fruirebbe l’entità risultante dalla concentrazione, mentre il collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] darebbe luogo al monopolio dell’insieme [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA].

Circa il collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (punti 829‑837 del preambolo), l’insieme [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] rappresenterebbe il 96‑99% di quote di mercato, avendo come unico concorrente la Loganair, che detiene tra l’1 ed il 4% di quote di mercato e propone voli indiretti via Londonderry (la [OSCURATO:PERSONA] era entrata su tale collegamento nel 2001 per ritirarsi nel 2002 dopo sei mesi di esercizio).

Quanto al collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (punti 838‑846 del preambolo), l’insieme [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] rappresenterebbe tra il 98 ed il 99,6% di quote di mercato, essendo la Luxair l’unico concorrente, che detiene tra lo 0,4 ed il 2% di quote di mercato e propone voli Lussemburgo-[OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA].

Per quanto riguarda il collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (punti 847‑854 del preambolo), l’insieme [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] rappresenterebbe tra il 96 ed il 99% di quote di mercato, avendo come unico concorrente la Loganair, che detiene tra l’1 ed il 4% di quote di mercato e propone voli indiretti via Londonderry (la [OSCURATO:PERSONA], divenuta BA [OSCURATO:PERSONA], poi BA Connect, era entrata su tale collegamento nel 2001 prima di ritirarsi nel 2003 e la [OSCURATO:PERSONA] vi era entrata nel gennaio 2001 prima di cessare la sua attività nel settembre dello stesso anno).

357. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha ugualmente confutato sul punto gli argomenti invocati dalla [OSCURATO:PERSONA] in occasione del procedimento amministrativo circa i nuovi concorrenti potenziali che dispongono di una base all’aeroporto di destinazione ovvero la CityJet (v., mutatis mutandis, punti 352 e 355 supra).

Occorre ricordare in proposito che il ragionamento della [OSCURATO:PERSONA] non è stato rimesso in discussione dalla ricorrente e considerarlo sufficiente a corroborare le conclusioni che essa ne ha tratto nella decisione impugnata.

c) Sui collegamenti [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] delle parti

358. La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha modificato l’ampiezza del mercato geografico a seconda delle sue esigenze. [OSCURATO:PERSONA] sua valutazione della concorrenza esistente, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe incluso nel mercato rilevante tutti gli aeroporti di [OSCURATO:PERSONA].

Invece, per la valutazione dei nuovi concorrenti potenziali, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe asserito che gli aeroporti di Luton e di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] non potrebbero sostituirsi a quelli di Heathrow, Gatwick o Stansted (punti 860 e 870 del preambolo).

Inoltre, a torto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe stimato il grado di probabilità di un ingresso fondandosi sul numero poco significativo di passaggi effettuati attualmente dalle compagnie aeree Wizzair, bmibaby, CentralWings, Jet2, Malev e [OSCURATO:PERSONA] (punto 873 del preambolo ) .

359. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’Irlanda e dall’[OSCURATO:PERSONA], contesta gli argomenti della ricorrente riferendosi alla decisione impugnata. Giudizio del Tribunale

360. Quanto al collegamento [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] (punti 855‑864 del preambolo), l’insieme [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] rappresenterebbe il 100% di quote di mercato (essendosi ritirata l’easyJet da tale mercato nell’ottobre 2006 in seguito all’arrivo della [OSCURATO:PERSONA] in risposta all’ingresso dell’easyJet sui collegamenti [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]).

361. Circa il collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (punti 865‑876 del preambolo), l’insieme [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] rappresenterebbe il 100% di quote di mercato (l’easyJet si è ritirata dal mercato in questione nell’ottobre 2006, la bmibaby si è ritirata nel gennaio 2005 da questo collegamento da essa proposto sin dal marzo 2004, mentre la [OSCURATO:PERSONA] l’aveva proposto solo fino all’ottobre 2001).

362. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha del pari confutato sul punto l’argomento invocato dalla [OSCURATO:PERSONA] in occasione del procedimento amministrativo circa i concorrenti potenziali che dispongono di una base all’aeroporto di destinazione.

Il ragionamento in parola, che poggia sulla forte presenza delle parti della concentrazione in Irlanda e sulle particolarità di taluni aeroporti londinesi, non potrebbe essere rimesso in discussione dagli argomenti della ricorrente.

Infatti, contrariamente a quanto fa valere quest’ultima, l’intercambiabilità degli aeroporti londinesi dal lato della domanda non significa che le loro particolarità non potrebbero essere prese in considerazione dal lato dell’offerta quando si tratta di valutare la capacità di un vettore ad installarsi su una destinazione.

Pertanto il ragionamento descritto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata non è contraddittorio sul punto.

363. Altrettanto fondatamente la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che i vettori che potrebbero entrare sui collegamenti in questione gestendo un «collegamento a W» senza base all’una o all’altra delle destinazioni (Wizzair, bmibaby, CentralWings, Jet2, Malev e [OSCURATO:PERSONA]) non erano idonei a fare una concorrenza efficace all’entità risultante dalla concentrazione.

364. Di conseguenza le conclusioni in base alle quali l’operazione contemplata ostacolerebbe considerevolmente una concorrenza effettiva per effetto della creazione di una posizione dominante per i collegamenti [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] non sono rimesse in discussione dagli argomenti della ricorrente.

d) Sui collegamenti [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (Lubecca) [OSCURATO:PERSONA] delle parti

365. La ricorrente addebita alla [OSCURATO:PERSONA] di aver escluso dalla sua analisi le seguenti compagnie: la Lufthansa, per i collegamenti [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (Lubecca), poiché i passeggeri da punto a punto vi rappresenterebbero solo una piccola parte delle attività della compagnia stessa (punti 913, 951 e 962 del preambolo); la CityJet, per il collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], poiché quest’ultima si concentrerebbe su una clientela d’affari più redditizia (punto 1017 del preambolo); l’Iberia, per il collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], poiché il suo modello economico si fonderebbe su attività in rete con un servizio a bordo completo (punto 984 del preambolo); la [OSCURATO:PERSONA], la KLM, nonché la VLM, la Transavia e l’Airlinair, per il collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (punto 936 del preambolo).

Secondo la ricorrente la [OSCURATO:PERSONA] non è «credibile» quando afferma che i vettori in parola non sarebbero in grado di rispondere in maniera effettiva ad un aumento dei prezzi ad opera dell’entità risultante dalla concentrazione, in particolare perché servono già i collegamenti in questione.

366. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’Irlanda e dall’[OSCURATO:PERSONA], contesta gli argomenti della ricorrente riferendosi alla decisione impugnata. Giudizio del Tribunale

367. Anche se il ragionamento seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] per esaminare ciascun collegamento è assai simile, ciascuno di essi presenta una certa particolarità che dev’essere ricordata, segnatamente quanto ai concorrenti o alle compagnie aeree idonei ad entrare su questi mercati per fare concorrenza all’entità risultante dalla concentrazione. – Sui collegamenti [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Lubecca)

368. Circa il collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (punti 908‑915 del preambolo), la realizzazione dell’operazione avrebbe come risultato di creare un monopolio che eliminerebbe qualsiasi concorrenza esistente sul collegamento medesimo. [OSCURATO:PERSONA] ha del pari menzionato la presenza su questo mercato della Lufthansa, che si è ritirata nell’ottobre 2000.

Essa ha ricordato che esistevano barriere all’ingresso connesse alla saturazione dell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA], anche se queste ultime potevano essere meno pronunciate nella fattispecie per il limitato numero di frequenze e la proporzione meno importante che altrove di passeggeri sensibili al fattore tempo.

369. Quanto al collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (Lubecca) (punti 956‑964 del preambolo), la realizzazione dell’operazione avrebbe come risultato di creare un monopolio che eliminerebbe qualsiasi concorrenza esistente su tale collegamento in parola. [OSCURATO:PERSONA] ha del pari menzionato la presenza su questo mercato della Lufthansa, che si è ritirata nell’ottobre 2000, e quella della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], che vi è entrata nell’aprile 2004 per uscirne nel gennaio 2006.

Essa ha ricordato che esistevano barriere all’ingresso connesse alla saturazione dell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA], anche se queste ultime potevano essere meno pronunciate nel caso di specie per il limitato numero di frequenze e la proporzione meno importante che altrove di passeggeri sensibili al fattore tempo.

370. Parimenti, la [OSCURATO:PERSONA] ha esposto le ragioni per cui i vettori che dispongono di una base a [OSCURATO:PERSONA] (la Lufthansa, l’[OSCURATO:PERSONA], la Germanwings, l’easyJet) o ad [OSCURATO:PERSONA]-Lubecca (la Lufthansa, l’[OSCURATO:PERSONA], la Germanwings) non potrebbero esercitare un sufficiente vincolo concorrenziale sull’entità risultante dalla concentrazione entrando sui collegamenti [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (Lubecca) in seguito all’operazione (punti 913 e 962 del preambolo).

La ricorrente si limita ad indicare in proposito che, quanto alla Lufthansa, la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe «credibile» quando afferma che tale compagnia non sarebbe in grado di rispondere in maniera effettiva ad un aumento dei prezzi ad opera dell’entità risultante dalla concentrazione (v. punto 365 supra).

Si deve tuttavia rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato in proposito varie ragioni perfettamente credibili.

Infatti, essa ha constatato, da una parte, che la Lufthansa era un vettore in rete tradizionale che utilizza un sistema a stella diverso dai modelli da punto a punto ed a prestazioni minime della [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] e, dall’altra, che, tenuto conto del suo ritiro dal mercato nel 2000 (quando all’epoca non esisteva alcun altro concorrente), la Lufthansa non sarebbe ormai, probabilmente, più disposta ad entrare sui mercati in questione di fronte ad una nuova potente entità la cui struttura di costi non è la medesima. – Sul collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

371. Quanto al collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (punti 931‑938 della decisione impugnata), la realizzazione dell’operazione avrebbe come risultato di creare un monopolio che eliminerebbe qualsiasi concorrenza esistente su tale collegamento. [OSCURATO:PERSONA] ha anche menzionato la presenza sul mercato in questione della Sabena (divenuta [OSCURATO:PERSONA]), che si è ritirata nel novembre 2001.

Essa ha ricordato che esistevano barriere all’ingresso connesse alla saturazione dell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] ed al forte carico sul medesimo collegamento.

372. Parimenti, la [OSCURATO:PERSONA] ha illustrato le ragioni per cui i vettori che dispongono di una base a [OSCURATO:PERSONA] (la [OSCURATO:PERSONA], la KLM e la VLM) o a Eindhoven nei [OSCURATO:PERSONA] (la Transavia e l’Airlinair), che non è considerato un aeroporto intercambiabile con quello di [OSCURATO:PERSONA], non potrebbero esercitare un sufficiente vincolo concorrenziale sull’entità risultante dalla concentrazione entrando sul collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (punto 936 del preambolo).

La ricorrente si limita in proposito ad indicare che la [OSCURATO:PERSONA] non è «credibile» quando afferma che tali compagnie non sarebbero in grado di rispondere in maniera effettiva ad un aumento dei prezzi ad opera dell’entità risultante dalla concentrazione (v. punto 365 supra).

Occorre però rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha esposto su questo punto varie ragioni perfettamente credibili.

Infatti essa ha constatato che la [OSCURATO:PERSONA] e la KLM erano principalmente vettori in rete che offrono un servizio a bordo completo ed il cui modello economico differisce da quello della [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA], che la VLM fidelizzava essenzialmente una clientela d’affari utilizzando apparecchi più piccoli che permettono di atterrare all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], e la Transavia e l’Airlinair servivano Eindhoven e non [OSCURATO:PERSONA]. – Sul collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

373. Per quanto riguarda il collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (punti 948‑955 del preambolo), le parti della concentrazione rappresentavano, quanto alla capacità, tra il 59 e l’87% di quote di mercato cumulate nel corso dell’estate 2006, prendendo o meno in considerazione i passeggeri in transito.

La quota di mercato del concorrente Lufthansa oscillava così tra il 13 ed il 41% prendendo in considerazione i passeggeri in transito.

374. Si deve rilevare al riguardo che la [OSCURATO:PERSONA] ha illustrato nella decisione impugnata le ragioni per cui la Lufthansa non potrebbe fare una concorrenza efficace all’entità risultante dalla concentrazione su tale mercato.

Infatti, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che il modello economico della Lufthansa si distingueva chiaramente da quelli dell’[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre essa ha constatato che la Lufthansa gestiva un servizio a frequenza elevata i cui orari si adattavano ai flussi di partenze e di arrivi all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha del pari constatato come, dai risultati dell’inchiesta effettuata presso clienti, emerga che diversi clienti dell’[OSCURATO:PERSONA] o della [OSCURATO:PERSONA] avevano contemplato l’altra compagnia irlandese, piuttosto che la Lufthansa, come sostituto per un volo [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].

Pertanto la ricorrente non può far valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha puramente e semplicemente escluso la Lufthansa dalla sua analisi per il motivo che i passeggeri da punto a punto vi rappresenterebbero solo una piccola parte delle attività della compagnia (v. punto 365 supra). – Sui collegamenti [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

375. Circa il collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (punti 981‑989 del preambolo), le parti della concentrazione rappresentavano, quanto alla capacità, tra il 66 ed il 75% di quote di mercato cumulate previste per l’e state 2007, prendendo o meno in considerazione i passeggeri in transito.

La quota di mercato del concorrente Iberia oscillava così tra il 25 ed il 34% prendendo in considerazione i passeggeri in transito. [OSCURATO:PERSONA] ha ugualmente menzionato la presenza su tale mercato della Spanair, che si è ritirata nell’ottobre 2006.

Essa ha inoltre ricordato che esistevano barriere all’ingresso connesse alla saturazione dell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA], anche se queste ultime potevano essere in tal caso meno pronunciate nella misura in cui non si tratta di un collegamento ad elevata frequenza.

376. Quanto al collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (punti 1014‑1021 del preambolo), le parti della concentrazione rappresentavano tra il 61 e l’80% di quote di mercato cumulate per l’estate 2006, prendendo o meno in considerazione i passeggeri in transito.

La quota di mercato della CityJet oscillava dunque tra il 20 ed il 39% prendendo in considerazione i passeggeri in transito.

Nessun altro vettore sarebbe entrato sul mercato in parola nel corso degli ultimi anni.

377. Deve rilevarsi al riguardo che la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato nella decisione impugnata le ragioni per cui l’Iberia, quanto al collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (punto 984 del preambolo), e la CityJet, quanto al collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (punto 1017 del preambolo), non potrebbero fare una concorrenza efficace all’entità risultante dalla concentrazione.

Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato che l’Iberia non poteva ritenersi una concorrente immediata delle parti della concentrazione a causa del suo modello economico fondato su attività in rete e su un servizio a bordo completo che è destinato ad un significativo numero di passeggeri in transito sul collegamento in parola.

Peraltro la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato che la CityJet aveva come principale obiettivo di alimentare i voli a medio e lungo raggio dell’[OSCURATO:PERSONA] in partenza dall’aeroporto di Roissy-Charles-de-Gaulle.

Questo ragionamento non è contestato, in quanto tale, dalla ricorrente che ne critica soltanto la credibilità senz’altra modalità di precisazione.

La ricorrente non può quindi far valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha puramente e semplicemente escluso tali due compagnie dalla sua analisi (v. punto 365 supra).

e) Sui collegamenti [OSCURATO:PERSONA]Milano e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] delle parti

378. La ricorrente sostiene che a torto la [OSCURATO:PERSONA] ha escluso l’Alitalia quale concorrente potenziale dell’entità risultante dalla concentrazione a causa del suo recente ritiro dai collegamenti [OSCURATO:PERSONA]Roma e [OSCURATO:PERSONA]Milano nonché delle sue difficoltà finanziarie (punti 1011 e 1041 del preambolo).

Ugualmente la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, a torto, escluso l’esistenza di una minaccia concorrenziale da parte di tale vettore in rete che offre un servizio a bordo completo. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe infatti prodotto alcun elemento probante che l’Alitalia non poteva di nuovo proporre facilmente voli a destinazione di [OSCURATO:PERSONA] nell’ipotesi di un aumento dei prezzi ad opera dell’entità risultante dalla concentrazione, laddove l’Alitalia possederebbe numerosi aerei con base a Roma ed a Milano.

379. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’Irlanda e dall’[OSCURATO:PERSONA], contesta gli argomenti della ricorrente riferendosi alla decisione impugnata. Giudizio del Tribunale

380. Quanto al collegamento [OSCURATO:PERSONA]Milano (punti 1006‑1013 del preambolo), la realizzazione dell’operazione avrebbe come risultato di creare un monopolio che eliminerebbe qualsiasi concorrenza esistente su tale collegamento (100% di quote di mercato cumulate previste per l’estate 2007). [OSCURATO:PERSONA] ha anche menzionato la presenza sul mercato in parola dell’Alitalia, che si è ritirata nell’ottobre 2006, qualche mese dopo l’ingresso della [OSCURATO:PERSONA] sul collegamento in parola.

Essa ha ricordato che esistevano barriere all’ingresso connesse alla saturazione dell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] nelle ore di punta.

381. Per quanto riguarda il collegamento [OSCURATO:PERSONA]Roma (punti 1036‑1043 del preambolo), la realizzazione dell’operazione avrebbe come risultato di creare un monopolio che eliminerebbe qualsiasi concorrenza esistente su tale collegamento (100% di quote di mercato cumulate previste per l’estate 2007). [OSCURATO:PERSONA] ha anche menzionato la presenza sul mercato in parola dell’Alitalia, che si è ritirata nell’ottobre 2005, prima di fare brevemente un nuovo ingresso durante l’estate 2006.

Essa ha ricordato che esistevano barriere all’ingresso connesse alla saturazione dell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] nelle ore di punta ed allo sviluppo di tale collegamento.

382. [OSCURATO:PERSONA] ha al contempo illustrato le ragioni per cui i vettori che dispongono di una base a Milano o a Roma (l’Alitalia, l’[OSCURATO:PERSONA], l’easyJet e la MyAir) non potrebbero esercitare un sufficiente vincolo concorrenziale sull’entità risultante dalla concentrazione entrando sui collegamenti [OSCURATO:PERSONA]Milano e [OSCURATO:PERSONA]Roma (punti 1011 e 1041 del preambolo).

La ricorrente si limita in proposito a indicare che a torto la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che l’Alitalia non possa fare una concorrenza efficace all’entità risultante dalla concentrazione per effetto delle sue difficoltà finanziarie e del suo modello economico di compagnia che offre un servizio a bordo completo.

È tuttavia necessario constatare che tali ragioni permettono di giustificare la conclusione che ne è stata tratta dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata.

383. Risulta dall’insieme di quanto precede che gli argomenti avanzati dalla ricorrente relativamente a vari collegamenti esaminati nella decisione impugnata non permettono di rimettere in questione la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la realizzazione dell’operazione ostacolerebbe considerevolmente sui detti collegamenti una concorrenza effettiva per effetto della creazione di una posizione dominante.

384. Occorre inoltre rilevare che le posizioni dominanti cui la concentrazione contemplata darebbe luogo per i collegamenti in parola sono vuoi monopolistiche, vuoi quasi monopolistiche o molto importanti e sono sufficienti, di per sé, a confermare a tale stadio dell’analisi la conclusione tratta dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la realizzazione della concentrazione dev’essere dichiarata incompatibile con il mercato comune.

385. Pertanto si deve considerare che, con riserva del risultato dell’analisi dei guadagni di efficienza e degli impegni effettuata nell’ambito dell’esame del quarto e del quinto motivo, la [OSCURATO:PERSONA] ha fondatamente dichiarato la concentrazione contemplata incompatibile con il mercato comune.

D – Sul quarto motivo, relativo alla valutazione degli asseriti guadagni di efficienza

386. Occorre preliminarmente rilevare che, ai sensi del ‘considerando’ 29 del regolamento sulle concentrazioni: «Per determinare l’impatto di una concentrazione sulla concorrenza nel mercato comune, è opportuno tener conto di qualsiasi documentato e probabile guadagno di efficienza addotto dalle imprese interessate.

È possibile che l’incremento di efficienza prodotto dalla concentrazione compensi gli effetti sulla concorrenza, e in particolare il pregiudizio potenziale per i consumatori, che questa avrebbe potuto altrimenti produrre, e che di conseguenza la concentrazione stessa non ostacoli in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una sua parte sostanziale, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante. [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe pubblicare degli orientamenti in merito alle condizioni alle quali è disposta a tener conto di considerazioni di efficienza nel valutare una concentrazione».

387. Gli orientamenti della [OSCURATO:PERSONA] menzionati nel ‘considerando’ 29 del regolamento sulle concentrazioni sono presentati ai punti 76‑88 degli orientamenti.

Il punto 78 degli orientamenti indica quindi che, perché la [OSCURATO:PERSONA] possa tener conto delle considerazioni di efficienza e giungere alla conclusione che, grazie ad esse, non vi è motivo di dichiarare una concentrazione incompatibile con il mercato comune, i miglioramenti di efficienza devono andare a beneficio dei consumatori, essere specificamente legati alla concentrazione ed essere verificabili.

Queste condizioni sono cumulative e vengono esaminate di seguito secondo l’ordine adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata.

388. L’analisi effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, che è pertinente nell’ambito della valutazione del presente motivo, ruota intorno alle seguenti tappe.

In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha illustrato l’argomentazione presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] in occasione del procedimento amministrativo secondo cui la concentrazione non presenterebbe alcun rischio per la concorrenza grazie ai guadagni di efficienza connessi all’applicazione all’[OSCURATO:PERSONA] del modello economico a bassi costi della [OSCURATO:PERSONA].

Siffatti guadagni di efficienza risulterebbero da economie di scala realizzate a livello dei costi di personale, delle spese relative alla proprietà degli apparecchi, delle spese di manutenzione, delle spese aeroportuali, dei costi di esercizio al suolo e dei costi di distribuzione.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], i guadagni di efficienza in parola non potrebbero essere ottenuti né con un’altra operazione né singolarmente dalle due compagnie in assenza di una siffatta concentrazione.

Tali guadagni di efficienza si ripercuoterebbero sui consumatori in termini di riduzione del prezzo dei biglietti, di aumento delle frequenze di voli e del numero di collegamenti nonché in termini di miglioramento dei prodotti e del servizio, senza incidere sulla qualità del servizio dell’[OSCURATO:PERSONA] (punto 7.10.2 della decisione impugnata).

L’analisi dell’[OSCURATO:PERSONA] è anch’essa descritta nella decisione impugnata (punto 7.10.3 di quest’ultima).

389. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato che risultava dai principi illustrati nel ‘considerando’ 29 del regolamento sulle concentrazioni e negli orientamenti che, per poter controbilanciare gli effetti negativi di una concentrazione sui consumatori, i guadagni di efficienza che ne risultano devono essere verificabili (cioè giustificati, quantificati e corroborati, se necessario, da studi e documenti interni), atti a procurare un vantaggio ai consumatori, senza che possano ottenersi nella stessa misura con mezzi meno anticoncorrenziali della concentrazione contemplata (guadagni di efficienza specificamente legati alla concentrazione).

Queste tre condizioni (carattere verificabile, vantaggio per i consumatori e specifico legame con la concentrazione) sono cumulative (punti 7.10.1 e 7.10.4 della decisione impugnata).

390. In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che i guadagni di efficienza asseriti dalla [OSCURATO:PERSONA] non erano verificabili, in quanto fondati essenzialmente sull’affermazione generale secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe in grado di applicare all’[OSCURATO:PERSONA] il suo modello economico, in particolare i livelli di costi che vi sono associati, senza che si sia sufficientemente tenuto conto della compensazione delle perdite in termini di caratteristiche dei prodotti e di entrate.

Varie asserzioni della [OSCURATO:PERSONA] relative ai guadagni di efficienza poggerebbero anche su presunzioni che non potrebbero essere verificate in maniera indipendente (punti 7.10.4.2 della decisione impugnata).

La decisione impugnata contiene anche una stima della specificità della concentrazione (punto 7.10.4.3 della decisione impugnata) e dei benefici per i clienti (punto 7.10.4.4 della decisione impugnata).

391. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso al punto 1151 del preambolo che i guadagni di efficienza asseriti dalla [OSCURATO:PERSONA] non erano sufficientemente verificabili ne specifici della concentrazione.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], pur supponendo che tali due condizioni fossero state soddisfatte, i guadagni di efficienza in parola avrebbero inciso sui costi fissi dell’[OSCURATO:PERSONA] (utilizzazione degli apparecchi), il che induce a pensare che di questi ultimi non avrebbero forse beneficiato i clienti.

Infine, la [OSCURATO:PERSONA] si è riferita al punto 84 degli orientamenti a norma del quale «[è] altamente improbabile che una concentrazione che dia luogo ad una posizione di mercato prossima al monopolio, o che porti ad un analogo livello di potere di mercato, possa essere dichiarata compatibile con il mercato comune sulla base del fatto che il miglioramento dell’efficienza sarebbe sufficiente a controbilanciare i suoi potenziali effetti anticoncorrenziali».

392. In sostanza la ricorrente critica tale aspetto della decisione impugnata facendo valere che, malgrado i suoi eventuali effetti anticoncorrenziali, l’operazione di concentrazione produrrebbe guadagni di efficienza.

Siffatti guadagni di efficienza sarebbero verificabili, propri della concentrazione e ne beneficerebbero i consumatori.

Pertanto i criteri posti ai punti 76 e segg. degli orientamenti sarebbero stati rispettati e la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto dichiarare l’operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune.

In generale, la ricorrente addebita alla [OSCURATO:PERSONA] di aver disatteso gli elementi concreti da essa presentati e di essersi fondata su «congetture» avanzate dall’[OSCURATO:PERSONA].

Orbene, non soltanto la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe un punto di riferimento quanto al conseguimento di guadagni di efficienza, ma l’[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto essere a conoscenza delle economie di costi realizzate dalla [OSCURATO:PERSONA] e sarebbe stato nell’interesse dell’[OSCURATO:PERSONA] sottostimare i guadagni di efficienza risultanti dalla concentrazione al fine di proteggersi contro l’offerta della [OSCURATO:PERSONA] e non ammettere la propria inefficienza.

La ricorrente addebita anche alla [OSCURATO:PERSONA] di aver applicato un «criterio irragionevole ed erroneo» circa l’ampiezza dei guadagni di efficienza che essa avrebbe dovuto provare fondandosi sul punto 84 degli orientamenti, il quale stabilisce una presunzione negativa in rapporto agli effetti dei guadagni di efficienza in una posizione prossima al monopolio.

All’occorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la concentrazione non creerebbe alcun monopolio.

393. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’Irlanda e dall’[OSCURATO:PERSONA], rileva che, in quanto l’operazione di concentrazione sfocerebbe in una posizione prossima al monopolio, è altamente improbabile che possa essere dichiarata compatibile con il mercato comune per il motivo che i guadagni di efficienza ottenuti ne controbilancerebbero gli effetti anticoncorrenziali.

Comunque i criteri da esaminare non sarebbero soddisfatti: i guadagni di efficienza asseriti dalla [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero né verificabili né propri della concentrazione e non ne beneficerebbero i consumatori.

1. Sul carattere verificabile degli asseriti guadagni di efficienza

a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti

394. In primo luogo, la ricorrente contesta l’osservazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui le sue affermazioni concernenti i guadagni di efficienza sarebbero fondate su elementi molto ipotetici (punto 1133 del preambolo).

«Calcoli molto dettagliati» sarebbero stati forniti alla [OSCURATO:PERSONA] sulla base dell’esperienza acquisita in un quindicennio di attività commerciali in Europa e di utilizzazione di più di 130 aerei per più di 500 collegamenti. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe nella posizione migliore per presentare «calcoli rigorosi, affidabili e verificabili», contrariamente alla [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe priva di esperienza in materia, ed all’[OSCURATO:PERSONA], che non sarebbe un modello di efficienza.

Pur supponendo che siffatti calcoli comportino un margine di errore, il risultato, cioè guadagni di efficienza ammontanti ad EUR 221,7 milioni, non potrebbe essere puramente e semplicemente disatteso.

La ricorrente critica anche l’esigenza formulata al punto 1133 del preambolo secondo cui essa avrebbe dovuto fornire documenti precedenti alla concentrazione che stimino in maniera obiettiva ed indipendente l’ampiezza dei guadagni di efficienza.

Infatti i guadagni di efficienza sussisterebbero indipendentemente dalla loro attestazione per iscritto prima o dopo l’annuncio della concentrazione.

Un’esigenza siffatta sarebbe impossibile da soddisfare poiché spesso, solo dopo l’annuncio dell’OPA, i suoi autori potrebbero accedere alla contabilità della società obiettivo.

395. In secondo luogo, la ricorrente rileva che, al fine di sostenere che i guadagni di efficienza non sono verificabili, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che ciò presuppone che essa sia in grado di trasferire «integralmente» il suo modello economico all’[OSCURATO:PERSONA] senza peggiorare, con ciò, talune caratteristiche del prodotto. [OSCURATO:PERSONA] riconoscerebbe quindi l’esistenza di una differenza tra il modello economico della [OSCURATO:PERSONA] e quello dell’[OSCURATO:PERSONA].

Tale affermazione deriverebbe tuttavia da un malinteso, dato che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto l’intenzione di trasferire «integralmente» il suo modello economico all’[OSCURATO:PERSONA], ma soltanto di mantenere un servizio differenziato pur consolidando la posizione dell’[OSCURATO:PERSONA] in termini di guadagni di efficienza e di riduzione dei costi.

396. In terzo luogo, la ricorrente sostiene che il riferimento figurante al punto 1134 del preambolo alla sua acquisizione della Buzz non procede nel senso della tesi della [OSCURATO:PERSONA].

Infatti la flotta dell’[OSCURATO:PERSONA] sarebbe molto più importante di quella della Buzz e le economie realizzate in materia di carburante, di manutenzione e di sostituzioni sarebbero dunque più importanti, e non più limitate, di quelle che avrebbero consentito la suddetta acquisizione.

Inoltre, come avrebbe fatto con la Buzz, la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe sostituire gli aerei in questione e negoziare condizioni migliori di noleggio di quelle attualmente accettate dall’[OSCURATO:PERSONA].

397. In quarto luogo, la ricorrente ricorda di essersi impegnata irrevocabilmente, nell’ambito dell’OPA, a ridurre i prezzi dell’[OSCURATO:PERSONA], ad eliminare i supplementi connessi al carburante per un preciso importo, a mantenere le frequenze ed a migliorare il servizio.

Soltanto guadagni di efficienza le avrebbero permesso di soddisfare tali impegni pur garantendone la redditività. [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe quindi affermare, al punto 1135 del preambolo, che non disponeva di alcun dato verificabile in grado di provare che guadagni di efficienza potrebbero essere realizzati quanto ai tre punti essenziali per i consumatori, cioè il prezzo dei biglietti, le frequenze di voli e la qualità del servizio per ciascun collegamento.

398. In quinto luogo, la ricorrente insiste sulla capacità dell’entità risultante dalla concentrazione di realizzare economie in materia di pubblicità per effetto di un accresciuto potere di acquisto su tutta la rete che sarebbe garantito in seguito all’operazione.

399. In sesto luogo, la ricorrente addebita alla [OSCURATO:PERSONA] di aver ignorato l’interesse della possibilità che essa poteva avere ad utilizzare le sue opzioni che le permettevano di acquistare o di noleggiare Boeing 737 per sostituire gli aerei noleggiati con spese elevate dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] vi avrebbe visto un «semplice trasferimento di nolo» (punto 1137 del preambolo).

In assenza di concentrazione, l’operatività della [OSCURATO:PERSONA] non esigerebbe che essa eserciti tutte queste opzioni.

Pertanto la [OSCURATO:PERSONA], se le esercitasse a vantaggio dell’[OSCURATO:PERSONA], non sosterrebbe alcun «costo di opportunità». [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dimostrato che le clausole dei contratti conclusi con la Boeing permetterebbero alla [OSCURATO:PERSONA] di esercitare tali «opzioni non desiderate» e di rivendere gli aerei sul mercato libero, nè che la [OSCURATO:PERSONA] sceglierebbe effettivamente di utilizzare le opzioni in parola per far concorrenza in tal modo alla Boeing sul mercato dei nuovi aerei.

Un siffatto comportamento non sarebbe «nè realistico né commercialmente ragionevole».

Del pari a torto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe considerato, al punto 1138 del preambolo, che i calcoli effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] quanto ai costi relativi alla proprietà degli apparecchi fossero «particolarmente ottimistici», trascurando quindi l’esperienza acquisita da quest’ultima nel settore.

400. In settimo luogo, la ricorrente sottolinea che a torto la [OSCURATO:PERSONA] ha «presunto», al punto 1139 del preambolo, che talune delle economie previste in materia di tasse aeroportuali presupponevano che essa trasferisse i voli dell’[OSCURATO:PERSONA] dagli aeroporti principali a costi elevati verso aeroporti secondari a costi ridotti. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe infatti dimostrato che le economie potenziali in materia di tasse aeroportuali non si fondavano su una riduzione dei costi all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] o su una modifica degli aeroporti di destinazione dell’[OSCURATO:PERSONA].

La logica della concentrazione consisterebbe nell’utilizzo degli aerei dell’[OSCURATO:PERSONA] in aeroporti principali.

Inoltre, contrariamente alle affermazioni dell’[OSCURATO:PERSONA] presentate al punto 1118 del preambolo, la [OSCURATO:PERSONA] realizzerebbe tempi di rotazione di 25 minuti all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA], il quale sarebbe tuttavia un aeroporto principale, mentre l’[OSCURATO:PERSONA] opererebbe sulla base di tempi di rotazione di 40‑55 minuti.

Tali tempi sarebbero realizzati anche in aeroporti sovraffollati come quello di [OSCURATO:PERSONA] o quello di [OSCURATO:PERSONA] (v. la nota della [OSCURATO:PERSONA] del 19 gennaio 2007, relativa ai guadagni di efficienza connessi ai passaggi).

401. In ottavo luogo, la ricorrente fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato un’interpretazione non corretta del diritto societario irlandese, dato che a norma di tale legislazione la [OSCURATO:PERSONA] controllerebbe l’[OSCURATO:PERSONA] avendone acquistato il 50% delle azioni.

Pertanto il «carattere ostile» dell’assunzione di controllo, rilevato al punto 1140 del preambolo, sarebbe privo di pertinenza e la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente supposto che l’integrazione delle due imprese sarebbe resa più difficile se la [OSCURATO:PERSONA] controllava meno del 100% delle azioni dell’[OSCURATO:PERSONA].

402. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’Irlanda e dall’[OSCURATO:PERSONA], contesta gli argomenti della ricorrente riferendosi al la decisione impugnata.

b) Giudizio del Tribunale

403. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che i guadagni di efficienza asseriti dalla [OSCURATO:PERSONA] non erano verificabili, in quanto poggiavano essenzialmente sull’affermazione generale secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe in grado di applicare all’[OSCURATO:PERSONA] il suo modello economico, in particolare i livelli di costi che vi sono associati senza che si sia tenuto conto a sufficienza della compensazione delle perdite in termini di caratteristiche dei prodotti e di entrate. [OSCURATO:PERSONA] ha del pari ritenuto che varie affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] relative ai guadagni di efficienza si basassero su presunzioni che non possono essere verificate in maniera indipendente (punto 7.10.4.2 della decisione impugnata).

404. La condizione relativa al carattere verificabile dei guadagni di efficienza prevista negli orientamenti non sarebbe quindi soddisfatta, il che è contestato dalla ricorrente, la quale fa valere otto addebiti su tale punto.

405. In primo luogo, quanto alle valutazioni effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata concernente i dati forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] (punto 1133 del preambolo, v. punto 394 supra), è necessario ricordare anzitutto che la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che «varie affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] relative ai guadagni di efficienza si basa[vano] su presunzioni che non possono essere verificate in maniera indipendente». [OSCURATO:PERSONA] ha ugualmente sottolineato nella decisione impugnata che non esisteva «[a]lcun documento anteriore alla concentrazione che valutasse in maniera obiettiva e indipendente l’estensione degli incrementi di efficienza generati dall’acquisizione dell’[OSCURATO:PERSONA]».

In tale contesto la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che «giudica[va] essenziale la presentazione di tali documenti per dimostrare, da una parte, che il modello economico della [OSCURATO:PERSONA] è differente, unico e superiore a quello dell’[OSCURATO:PERSONA] e, dall’altra, che la sua struttura di costi potrebbe essere riprodotta con successo rispetto all’[OSCURATO:PERSONA] dopo la concentrazione».

Siffatte indicazioni possono comprendersi nel senso che potrebbe esigersi dalla parte notificante che produca dati corrispondenti alla definizione summenzionata dei documenti la cui presentazione è ritenuta «essenziale» dalla [OSCURATO:PERSONA].

406. Tuttavia risulta dal punto 86 degli orientamenti che i miglioramenti dell’efficienza devono essere «verificabili» in modo che la [OSCURATO:PERSONA] possa essere ragionevolmente certa che essi «si realizzino» e siano di entità sufficiente a controbilanciare i potenziali effetti negativi della concentrazione per i consumatori.

Il medesimo punto degli orientamenti indica che, quanto più «precisi e convincenti» saranno gli argomenti addotti per sostanziare i miglioramenti di efficienza, tanto meglio la [OSCURATO:PERSONA] sarà in grado di valutarli.

Esso precisa al riguardo che, quando è ragionevolmente possibile, gli incrementi di efficienza ed i benefici che ne derivano per i consumatori dovranno quindi essere «quantificati» e che, se i dati necessari per una precisa analisi quantitativa non sono disponibili, dovrà essere possibile prevedere un effetto positivo per i consumatori «chiaro ed identificabile», «non solamente marginale».

La condizione relativa al carattere verificabile degli incrementi di efficienza non impone dunque che la parte notificante produca dati idonei ad essere verificati in maniera indipendente da un terzo o documenti precedenti alla concentrazione che permettano di valutare in maniera oggettiva e indipendente l’ampiezza degli incrementi di efficienza prodotti dall’acquisizione.

407. Una siffatta interpretazione è corroborata dalla lettura del punto 87 degli orientamenti, da cui risulta che la maggior parte delle informazioni che consentirebbero alla [OSCURATO:PERSONA] di valutare gli incrementi di efficienza sono in possesso unicamente delle imprese partecipanti alla concentrazione e che spetta dunque alle parti notificanti comunicare tempestivamente tutte le informazioni necessarie.

408. Parimenti l’elenco non tassativo degli elementi di prova utili per la valutazione degli incrementi di efficienza di cui al punto 88 degli orientamenti comprende elementi probatori di vario genere, senza che si ponga l’accento sulla necessità che siano idonei ad essere oggetto di una verifica indipendente o precedenti alla concentrazione.

Tale elenco include, in particolare, i documenti interni utilizzati dai dirigenti delle imprese per decidere la concentrazione, dichiarazioni rese dai dirigenti ai proprietari e ai mercati finanziari in merito ai miglioramenti di efficienza attesi, esempi storici di incrementi di efficienza e di benefici per i consumatori, nonché studi effettuati da esperti esterni prima della concentrazione sulla natura e sull’entità degli incrementi di efficienza, nonché sulla misura in cui è probabile che ne beneficino i consumatori.

409. Pertanto la possibilità di una verifica indipendente delle presunzioni su cui poggiano le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] relative ai miglioramenti di efficienza non era imposta dagli orientamenti, che definiscono i criteri della [OSCURATO:PERSONA] applicabili al riguardo.

In ogni caso la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dunque potuto, nel caso di specie, escludere i dati presentati dalla [OSCURATO:PERSONA] per il solo motivo che essi si sarebbero basati su presunzioni non verificabili in maniera indipendente.

Allo stesso modo la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto esigere un tipo particolare di documenti, quali documenti precedenti alla concentrazione che valutassero in maniera oggettiva e indipendente l’ampiezza degli incrementi di efficienza generati dall’acquisizione, al fine di contestare la pertinenza delle informazioni derivanti da un altro tipo di documenti idonei ad essere prodotti.

410. In tale contesto la [OSCURATO:PERSONA] aveva il diritto di presentare alla [OSCURATO:PERSONA] i propri dati in merito agli incrementi di efficienza attesi dalla concentrazione, senza dover necessariamente ricorrere ad una valutazione atta ad essere verificata in maniera indipendente da un terzo o già realizzata prima dell’annuncio della concentrazione.

Il ritmo degli affari non permette necessariamente la produzione tempestiva di siffatti documenti ed i documenti utilizzati da un’impresa per avviare un’OPA, provenienti sia dalla stessa impresa che dai suoi consulenti, possono in quanto tali presentare una certa pertinenza nel corroborare il contenuto delle asserzioni relative agli incrementi di efficienza.

411. Si deve tuttavia sottolineare che la [OSCURATO:PERSONA] ha concretamente esaminato se i miglioramenti di efficienza asseriti dalla [OSCURATO:PERSONA] fossero «verificabili» nel senso che le consentivano di essere ragionevolmente certa che la loro concretizzazione era probabile e di entità tale da controbilanciare i potenziali effetti negativi della concentrazione per i consumatori.

Infatti la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato al punto 1133 del preambolo che, considerate le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] sui miglioramenti di efficienza, «pare[va] molto ottimista affermare che la [OSCURATO:PERSONA] sar[ebbe] stata in grado di applicare integralmente all’[OSCURATO:PERSONA] il suo modello economico, più particolarmente i relativi livelli di costo, senza compensare le perdite in termini di caratteristiche dei prodotti e di entrate». [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che «la [OSCURATO:PERSONA] non adduce[va] alcuna prova oggettiva o convincente al riguardo, a parte una certa fiducia nel “suo stile di gestione più aggressivo”».

412. Tale critica dei dati prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] consiste nel rimettere in questione la loro idoneità a dimostrare che gli asseriti incrementi di efficienza sono atti a controbilanciare gli effetti negativi che l’operazione potrebbe, in assenza dei medesimi, causare alla concorrenza.

In proposito il punto 87 degli orientamenti indica che la prova di cui trattasi incombe alle parti notificanti.

Gli incrementi di efficienza in parola devono essere «quantificati» o, quanto meno, «chiari ed identificabili», come emerge dal punto 86 degli orientamenti.

413. In assenza di elementi idonei a provare che i miglioramenti attesi per effetto dell’applicazione all’[OSCURATO:PERSONA] del modello economico della [OSCURATO:PERSONA] prendevano in considerazione le perdite conseguenti all’abbandono del modello economico adottato dall’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] aveva il diritto di rimettere in questione il carattere verificabile degli asseriti incrementi di efficienza.

Orbene, la ricorrente si limita, anche su tale punto, a dedurre nelle sue memorie che il suo modello economico è superiore a quello dell’[OSCURATO:PERSONA] e che ciò avrebbe implicato incrementi di efficienza pari ad EUR 221,7 milioni (punto 1106 del preambolo e, in particolare, tabella n. 3).

Sono proprio questi gli importi contestati dalla [OSCURATO:PERSONA].

Ai punti 1135 e 1140 del preambolo, la [OSCURATO:PERSONA] ha del pari sottolineato che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato di poter ridurre i costi dell’[OSCURATO:PERSONA] senza ripercussioni sulla qualità dei suoi servizi.

414. Di conseguenza, dato che la [OSCURATO:PERSONA] non ha illustrato in che cosa il ragionamento della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe erroneo circa la mancata dimostrazione del fatto che potrebbe ridurre i costi dell’[OSCURATO:PERSONA] senza ripercussioni sulla qualità dei servizi di tale impresa, occorre considerare che la [OSCURATO:PERSONA] poteva fondatamente porre in dubbio il carattere verificabile degli incrementi di efficienza asseriti alla luce dei dati forniti sul punto dalla [OSCURATO:PERSONA].

415. In secondo luogo, quanto all’incidenza sull’analisi della diversità di modello economico tra l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima sostiene in sostanza che la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto della sua intenzione di mantenere un servizio differenziato, senza trasferire «integralmente» il suo modello economico all’[OSCURATO:PERSONA] (punto 1133 del preambolo; v. punto 396 supra).

416. L’addebito in parola non tiene conto del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha perfettamente preso in considerazione l’ipotesi menzionata dalla ricorrente.

Infatti, i suoi dubbi sul carattere verificabile degli asseriti incrementi di efficienza, tenuto conto dei dati forniti dalla ricorrente, si presentano nella maniera seguente: o la [OSCURATO:PERSONA] mette pienamente in funzione il suo modello economico ed occorre allora prendere in considerazione le perdite in termini di caratteristiche dei prodotti e di utili provenienti dal modello economico dell’[OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della valutazione degli incrementi di efficienza asseriti dalla [OSCURATO:PERSONA]; o la [OSCURATO:PERSONA] conserva, come ne avrebbe l’intenzione, le caratteristiche dei prodotti e gli utili provenienti dal modello economico dell’[OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, gli incrementi di efficienza saranno necessariamente minori rispetto a quelli risultanti da un’applicazione integrale del modello delle prestazioni a basso costo ed a basso prezzo della [OSCURATO:PERSONA].

Proprio su tale imprecisione relativa ai dati forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente fondato il ragionamento seguito nella decisione impugnata.

417. In terzo luogo, quanto al riferimento nella decisione impugnata alle conseguenze tratte dalla [OSCURATO:PERSONA] in seguito alla sua acquisizione della compagnia Buzz, controllata dalla KLM (punto 1134 del preambolo, v. punto 399 supra), si deve rilevare che le parti sono concordi nel riconoscere che l’acquisizione in parola non era della stessa natura di quella progettata dell’[OSCURATO:PERSONA].

Proprio la soluzione presentata nella decisione impugnata depone a favore delle differenze fra le due operazioni in questione (scomparsa del marchio Buzz, restituzione degli aerei, sospensione della maggior parte dei servizi).

Gli incrementi di efficienza fatti valere dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tale esempio poggiano dunque sull’ipotesi di un’applicazione integrale del modello economico della [OSCURATO:PERSONA] all’impresa acquisita.

418. In quarto luogo, per quanto riguarda la portata dell’impegno assunto dalla ricorrente in occasione dell’OPA, relativo alla riduzione dei prezzi proposti dall’[OSCURATO:PERSONA], all’eliminazione dei supplementi connessi con il carburante, al mantenimento delle frequenze ed al miglioramento del servizio (punto 1134 del preambolo; v. punto 397 supra), come la [OSCURATO:PERSONA] fa valere nelle sue memorie, non contestata sul punto dalla ricorrente, una promessa di tenere un dato comportamento, per una durata non precisata e potenzialmente molto breve, non può considerarsi come un incremento di efficienza né come la prova dell’esistenza del medesimo.

419. In quinto luogo, circa gli incrementi di efficienza relativi alle eventuali riduzioni dei costi pubblicitari (punto 1136 del preambolo; v. punto 398 supra), la critica formulata dalla ricorrente non rimette in questione la portata del timore formulato nella decisione impugnata.

Infatti, se la [OSCURATO:PERSONA] intende mantenere la politica di differenziazione dell’[OSCURATO:PERSONA] in termini di marchio e di qualità, l’[OSCURATO:PERSONA] dovrà persistere nella propria strategia differenziata di marketing.

Una scelta siffatta potrebbe effettivamente rendere necessario il mantenimento delle spese pubblicitarie per essere certi che i clienti non confondano le due compagnie.

420. In sesto luogo, quanto ai costi afferenti alla proprietà degli apparecchi (punti 1137 e 1138 del preambolo; v. punto 399 supra), la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato nella decisione impugnata che, per quanto concerne l’utilizzazione delle opzioni detenute dalla [OSCURATO:PERSONA] che le permetterebbero di acquistare apparecchi a prezzi inferiori ai prezzi di mercato, l’ipotesi probabile sarebbe che la [OSCURATO:PERSONA] eserciti le suddette opzioni per rinnovare la propria flotta aerea.

Se la [OSCURATO:PERSONA] si prefiggesse di ottenere un profitto immediato attraverso la vendita dei nuovi apparecchi ad un’altra compagnia aeronautica o di trasferire le stesse opzioni all’[OSCURATO:PERSONA] per rinnovarne la flotta aerea, il costo di sostituzione della diversa utilizzazione degli apparecchi sarebbe esattamente uguale all’incremento di efficienza, il che lo annullerebbe. [OSCURATO:PERSONA] ha del pari rilevato che, anche se non si verificassero le due precedenti ipotesi, quelle utilizzate per quantificare i costi afferenti alla proprietà degli apparecchi parrebbero «particolarmente ottimistiche» giacché si baserebbero sulla possibilità di vendere la flotta dell’[OSCURATO:PERSONA] al suo valore contabile.

421. Le critiche della ricorrente non rimettono in questione la fondatezza dell’analisi in parola.

In merito alla possibilità di non esercitare le suddette opzioni, è chiaro che essa sussiste, ma la [OSCURATO:PERSONA] ne perderebbe allora l’eventuale beneficio.

Per quanto concerne l’auspicio formulato dalla ricorrente che la [OSCURATO:PERSONA] dimostri che le clausole dei contratti conclusi con la Boeing le permetterebbero di esercitare tali «opzioni non desiderate» e di rivendere gli aerei sul mercato libero o che la [OSCURATO:PERSONA] sceglierebbe effettivamente di utilizzare le opzioni medesime per far concorrenza in tal modo alla Boeing sul mercato dei nuovi aerei, è difficile comprendere perché sarebbe necessaria la suddetta dimostrazione. [OSCURATO:PERSONA] si limita infatti a citare le diverse soluzioni offerte alla [OSCURATO:PERSONA] qualora si decidesse ad esercitare le sue opzioni rilevando che le stesse erano inizialmente concepite per rinnovare la flotta della [OSCURATO:PERSONA].

Da ultimo, la ricorrente non illustra per quali ragioni la critica formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] quanto al profilo ottimistico di una vendita della flotta dell’[OSCURATO:PERSONA] al prezzo del suo valore contabile sarebbe erronea solo tenendo conto della sua esperienza nel settore.

422. In settimo luogo, per quanto riguarda le spese aeroportuali ed i costi di esercizio a terra (punto 1139 del preambolo; v. punto 401 supra), occorre constatare, sulla falsariga della [OSCURATO:PERSONA], che quest’ultima si è limitata a rilevare nella decisione impugnata che «le diminuzioni di costi che risulterebbero dal trasferimento dei servizi dell’[OSCURATO:PERSONA] verso aeroporti secondari non costituirebbero esse stesse incrementi di efficienza».

Ciò può comprendersi seguendo l’esempio dato dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto, segnatamente, di aver concluso un accordo con l’aeroporto di Bergamo a norma del quale quest’ultimo fattura un costo per passeggero nettamente inferiore a quello richiesto all’[OSCURATO:PERSONA] per servire Milano.

Bergamo sarebbe tuttavia un aeroporto secondario non servito dall’[OSCURATO:PERSONA], talché l’asserito incremento di efficienza si potrebbe realizzare solo trasferendo su Bergamo i voli attuali dell’[OSCURATO:PERSONA] a destinazione di Milano-Linate e Milano-Malpensa.

Tenuto conto della necessità di tale modifica dell’offerta di servizi dell’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha quindi fondatamente contestato nella decisione impugnata il sussistere dell’incremento di efficienza in parola.

423. In ottavo luogo, quanto all’incidenza di una maggiore o minore partecipazione di controllo della [OSCURATO:PERSONA] nell’[OSCURATO:PERSONA] (punto 1140 del preambolo; v. punto 401 supra), a buon diritto la [OSCURATO:PERSONA] ha sostanzialmente considerato nella decisione impugnata che una partecipazione inferiore al 100% renderebbe più difficile la realizzazione degli asseriti incrementi di efficienza, tenuto conto del «carattere ostile» della concentrazione notificata.

L’opposizione che potrebbero manifestare gli azionisti dell’[OSCURATO:PERSONA] che non accettassero l’assunzione di controllo da parte della [OSCURATO:PERSONA], dato che taluni di essi, come lo Stato irlandese o il personale dell’[OSCURATO:PERSONA], possono detenere una partecipazione significativa nel capitale dell’[OSCURATO:PERSONA], rischia infatti di ritardare o mettere in questione talune decisioni che la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe adottare per ridurre i costi.

424. Risulta da quanto precede che gli addebiti della ricorrente relativi al carattere verificabile degli asseriti incrementi di efficienza devono essere respinti.

2. Sul nesso specifico con la concentrazione di taluni incrementi di efficienza asseriti

a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti

425. La ricorrente contesta l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui taluni incrementi di efficienza, quali la riduzione delle spese per il personale, un migliore utilizzo degli aerei nonché la riduzione delle spese per il carburante e la distribuzione, «non hanno probabilmente un nesso specifico con la concentrazione» e potrebbero essere ottenuti dall’[OSCURATO:PERSONA] indipendentemente da quest’ultima (punti 1143‑1145 della decisione impugnata).

La ricorrente riconosce che l’[OSCURATO:PERSONA] ha conosciuto una diminuzione dei suoi costi unitari dal 2001, ma rileva che risulta dall’ultima relazione intermedia di tale compagnia che i costi di quest’ultima sono in aumento.

Inoltre i costi dell’[OSCURATO:PERSONA] rimarrebbero sostanzialmente più elevati di quelli della [OSCURATO:PERSONA], mentre la differenza continua ad aumentare.

Senza l’operazione l’[OSCURATO:PERSONA] non potrebbe fruire delle economie di scala associate al suo acquisto da parte della [OSCURATO:PERSONA].

Poiché il numero di aerei di cui dispone l’[OSCURATO:PERSONA] non è sostanzialmente aumentato nel corso degli ultimi cinque anni, sarebbe ragionevole presumere che l’[OSCURATO:PERSONA] non possa né voglia crescere rapidamente per operare con la medesima dimensione della [OSCURATO:PERSONA].

Taluni incrementi di efficienza non connessi alla dimensione, come la riduzione dei tempi di passaggio all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA], avrebbero in larga misura un nesso specifico con la concentrazione, poiché l’[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tentato di ottenere tempi di rotazione più brevi (v. la risposta della [OSCURATO:PERSONA] del 25 gennaio 2007 alla richiesta di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’art. 11 del regolamento sulle concentrazioni).

Contrariamente alle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA], la concorrenza asseritamente esercitata dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe costituito, di per sé, uno stimolo per quest’ultima a rimanere un operatore efficiente.

426. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’Irlanda e dall’[OSCURATO:PERSONA], contesta gli argomenti della ricorrente riferendosi alla decisione impugnata.

b) Giudizio del Tribunale

427. Risulta dal punto 85 degli orientamenti che gli incrementi di efficienza sono rilevanti nella valutazione concorrenziale quando sono una diretta conseguenza della concentrazione notificata e non possono essere prodotti, nella stessa misura, da pratiche meno anticoncorrenziali.

In tal caso la [OSCURATO:PERSONA] considera che i miglioramenti di efficienza sono prodotti dalla concentrazione ed hanno quindi un nesso specifico con la concentrazione stessa.

Spetta alle parti della concentrazione fornire tempestivamente tutte le informazioni necessarie per dimostrare che non esistono mezzi realistici e realizzabili meno anticoncorrenziali rispetto alla concentrazione notificata. [OSCURATO:PERSONA] prende in considerazione solamente mezzi che siano ragionevolmente praticabili con riferimento alla situazione commerciale in cui si trovano le imprese partecipanti alla concentrazione, tenuto conto della prassi consolidata del settore economico interessato.

428. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che taluni degli asseriti incrementi di efficienza, quali la riduzione dei costi del personale, un migliore utilizzo degli aerei nonché la riduzione delle spese per il carburante e la distribuzione, potrebbero essere realizzati dall’[OSCURATO:PERSONA] indipendentemente dall’operazione contemplata (punto 7.10.4.3 della decisione impugnata).

429. Per contestare tale asserzione, la ricorrente si limita ad affermare che, secondo l’ultima relazione intermedia dell’[OSCURATO:PERSONA] datata 30 agosto 2007, i costi di tale impresa sono in aumento e, comunque, superiori ai suoi.

La concentrazione contemplata permetterebbe all’[OSCURATO:PERSONA] di fruire di economie di scala più importanti di quelle che avrebbe potuto realizzare in assenza dell’operazione.

430. Si deve tuttavia considerare che il primo argomento della ricorrente non può essere accolto in quanto non si può addebitare alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver preso in considerazione, ai fini dell’adozione della decisione impugnata il 27 giugno 2007, risultati che sono stati pubblicati solo il 31 agosto 2007.

Pertanto, come peraltro riconosce la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] si è fondatamente basata nella decisione impugnata sul fatto che, «[d]al 2001, l’[OSCURATO:PERSONA] a[veva …] sviluppato una tendenza consolidata verso la riduzione dei costi unitari».

Inoltre l’argomento desunto dalle economie di scala invocato dalla [OSCURATO:PERSONA] non rimette in discussione l a fondatezza dell’asserzione della [OSCURATO:PERSONA] che sottolinea piuttosto l’efficacia della combinazione prezzo-qualità adottata dall’[OSCURATO:PERSONA].

431. Di conseguenza gli addebiti relativi al nesso specifico con la concentrazione di un certo numero di asseriti incrementi di efficienza devono essere respinti.

3. Sul vantaggio per i consumatori

a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti

432. La ricorrente rileva che la [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso il nesso esistente tra i costi fissi connessi all’ingresso su un collegamento ed i livelli di profitto a partire dai quali l’ingresso diviene redditizio nonché l’incremento della concorrenza che un ingresso siffatto è idoneo a generare per un dato collegamento (punto 1147 del preambolo).

A torto, quindi, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che gli asseriti «incrementi di efficienza per i costi fissi non si rifletterebbero nelle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] relative alla fissazione dei prezzi dei voli esistenti» (punto 1148 del preambolo).

Così facendo, la [OSCURATO:PERSONA] non terrebbe conto del fatto che, nell’industria aeronautica, i costi fissi si ripercuotono rapidamente sulle decisioni in merito alla produzione marginale e alle frequenze. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe nota per avere costi di esercizio ridotti e ripercuoterne il debole livello sui prezzi proposti ai consumatori.

Inoltre, nell’industria aeronautica, i fornitori di servizi dovrebbero operare frequenti aggiustamenti a breve termine delle capacità e degli orari, il che non sarebbe consentito dalla struttura di costi dell’[OSCURATO:PERSONA].

Del pari a torto, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che «i benefici per i clienti non sarebbero pertanto immediati, ma condizionati da una catena di eventi e di conseguenza considerevolmente meno certi dell’effetto sui prezzi di una riduzione dei costi marginali (che incoraggerebbe immediate riduzioni di prezzo)» (punto 1148 del preambolo).

Un’affermazione del genere non sarebbe né motivata nè corroborata da elementi di prova e sarebbe in contraddizione con l’esperienza della [OSCURATO:PERSONA].

433. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’Irlanda e dall’[OSCURATO:PERSONA], contesta gli argomenti della ricorrente riferendosi alla decisione impugnata.

b) Giudizio del Tribunale

434. Per quanto concerne il vantaggio per i consumatori, il punto 79 degli orientamenti indica che il criterio fondamentale in base al quale sono valutate le considerazioni di efficienza è che i consumatori non devono ritrovarsi in una situazione peggiore in seguito alla concentrazione.

A tal fine i miglioramenti di efficienza devono essere considerevoli e tempestivi e, in linea di principio, apportare dei vantaggi ai consumatori in quei mercati rilevanti nei quali sarebbero altrimenti probabili problemi sotto il profilo della concorrenza.

435. Emerge al riguardo dal punto 80 degli orientamenti che le concentrazioni possono produrre diversi tipi di miglioramenti dell’efficienza suscettibili di tradursi in prezzi più bassi o altri vantaggi per i consumatori.

Per esempio, riduzione dei costi di produzione o di distribuzione possono dare all’entità risultante dalla concentrazione la possibilità e l’incentivo a praticare prezzi più bassi dopo la concentrazione.

In linea con la necessità di accertare se l’incremento di efficienza porterà ad un beneficio netto per i consumatori, nella valutazione delle efficienze dal lato dei costi sarà presumibilmente più importante il miglioramento di efficienza che rende possibile una diminuzione dei costi variabili o marginali rispetto a quello che permette una riduzione dei costi fissi, poiché è il calo dei primi che, in linea di massima, ha maggiori probabilità di tradursi in una diminuzione dei prezzi al consumo.

Le riduzioni dei costi che risultano esclusivamente da limitazioni anticoncorrenziali della produzione non possono essere considerate come miglioramenti di efficienza a vantaggio dei consumatori.

436. Risulta peraltro dal punto 84 degli orientamenti che l’incentivo per l’impresa risultante dalla concentrazione a trasferire ai consumatori gli incrementi di efficienza è spesso legato all’esistenza di una pressione concorrenziale da parte delle altre imprese presenti sul mercato e di potenziali nuovi ingressi.

Quanto maggiori sono i possibili effetti negativi per la concorrenza, tanto più la [OSCURATO:PERSONA] deve essere certa che i miglioramenti dell’efficienza indicati siano di sostanziale entità, che vi sia un’elevata probabilità che essi si materializzino e che siano trasferiti, in misura sufficiente, ai consumatori.

Su tale aspetto gli orientamenti precisano che è altamente improbabile che una concentrazione che dia luogo ad una posizione di mercato prossima al monopolio, o che porti ad un analogo livello di potere di mercato, possa essere dichiarata compatibile con il mercato comune sulla base del fatto che il miglioramento dell’efficienza sarebbe sufficiente a controbilanciare i suoi potenziali effetti anticoncorrenziali.

437. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata, in risposta all’asserzione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui le riduzioni dei costi di esercizio degli apparecchi incidono sulla decisione «marginale» della compagnia aerea di assicurare o meno un volo per un certo collegamento, la [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto che la diminuzione dei costi fissi di ingresso su un collegamento diminuiva i livelli di resa a partire dai quali l’ingresso diviene redditizio e che lo stesso era diretto ad aumentare la concorrenza per un dato collegamento (punti 1146 e 1147 del preambolo).

438. [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato in secondo luogo il grado di certezza e la rapidità di ripercussione dei vantaggi in parola sui consumatori rilevando che gli asseriti incrementi di efficienza sui costi fissi non incidevano sulle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] relative alla fissazione dei prezzi dei voli esistenti.

A suo parere, i benefici per i clienti si materializzerebbero solo se la [OSCURATO:PERSONA] scegliesse di aumentare le frequenze sui suoi collegamenti in essere o di istituirne uno nuovo che non sia economicamente sostenibile prima della riduzione dei costi fissi, ma che lo diverrebbe dopo la concentrazione.

Pertanto, anche se gli incrementi di efficienza fossero raggiunti, i benefici per i clienti non sarebbero immediati, ma condizionati da una catena di eventi e, quindi, considerevolmente meno certi dell’effetto sui prezzi di una riduzione dei costi marginali che incoraggerebbe immediate riduzioni di prezzo (punto 1148 del preambolo).

439. Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che, poiché la [OSCURATO:PERSONA] non fa che sostenere che i costi dell’[OSCURATO:PERSONA] possono essere ricondotti ai suoi propri livelli, ciò non farebbe alcuna differenza rispetto alla situazione precedente alla concentrazione, dato che la «soglia di redditività» della [OSCURATO:PERSONA] e l’entità dei collegamenti redditizi non cambierebbero, anche se tutti gli incrementi di efficienza fossero raggiunti (punto 1149 del preambolo).

Al contrario, sui collegamenti esistenti ove i servizi si accavallano, l’effetto immediato della concentrazione risiederebbe nell’internalizzazione delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] in materia di tariffazione e di resa.

Presupponendo una politica di massimizzazione dei profitti, l’entità risultante dalla concentrazione avrebbe tutto l’interesse ad aumentare i prezzi su tali collegamenti, in ragione delle quote di mercato molto elevate della nuova entità, e qualsiasi trasferimento di passeggeri tra i marchi [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] rimarrebbe per la maggior parte in seno a questa entità, in particolare quanto ai collegamenti che passassero da un duopolio ad un monopolio (punto 1150 del preambolo).

440. [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso che, in teoria, tale effetto potrebbe essere controbilanciato se gli incrementi di efficienza relativi ai costi fissi giustificassero il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] aggiunga frequenze supplementari sui collegamenti interessati, il che in seguito spingerebbe i prezzi verso il basso.

Essa ha tuttavia considerato che, dato il livello estremamente elevato delle quote di mercato della nuova entità, spesso vicina al monopolio, ed il fatto che gli asseriti incrementi di efficienza si applicherebbero in gran parte al marchio [OSCURATO:PERSONA], sarebbe altamente improbabile che l’effetto di diminuzione dei prezzi degli stessi incrementi di efficienza fosse sufficiente ad invertire l’aumento dei prezzi risultante dalla sovrapposizione orizzontale e dalla perdita di concorrenza consecutiva alla concentrazione (punto 1150 del preambolo).

441. Occorre rilevare in proposito, sulla falsariga della [OSCURATO:PERSONA], che la [OSCURATO:PERSONA] non contesta la valutazione secondo cui eventuali incrementi di efficienza non possono essere ripercossi sui consumatori, tenuto conto delle quote di mercato molto importanti detenute dalla nuova entità sulla maggior parte dei collegamenti ove i servizi si sovrappongono.

Infatti, anche a supporre che sia dimostrata l’asserzione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui tutte le economie in materia di costi sarebbero utilizzate per diminuire i prezzi al fine di accrescere i volumi, la vera priorità della [OSCURATO:PERSONA] resterebbe probabilmente quella di massimizzare i benefici.

Su mercati in cui qualsiasi concorrenza venga eliminata in seguito alla concentrazione sarebbe senza dubbio molto più redditizio non far beneficiare i consumatori dell’asserita riduzione dei costi fissi dell’[OSCURATO:PERSONA].

442. Ne consegue che gli addebiti relativi al vantaggio per i consumatori devono essere respinti.

443. Risulta da quanto precede che gli addebiti della ricorrente relativi alla verificabilità degli incrementi di efficienza, al loro nesso specifico con la concentrazione e al vantaggio per i consumatori devono essere respinti.

Pertanto, poiché la ricorrente non ha dimostrato che l’analisi illustrata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata è erronea in merito alle tre condizioni cumulative stabilite per definire le circostanze in cui essa può prendere in considerazione incrementi di efficienza per valutare una concentrazione, occorre respingere il quarto motivo nel suo complesso.

4. Conclusione sull’analisi degli effetti dell’operazione sulla concorrenza

444. Dall’esame dei primi quattro motivi emerge che nessuno degli argomenti presentati dalla ricorrente è idoneo a rimettere in questione le constatazioni effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, secondo le quali la realizzazione della concentrazione ostacolerebbe considerevolmente una concorrenza effettiva a seguito della creazione di una posizione dominante su diversi mercati a partire da o a destinazione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

445. Tali posizioni dominanti sono tanto sia monopolistiche che quasi monopolistiche o molto importanti e sono sufficienti, in quanto tali, per a confermare la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la concentrazione deve essere dichiarata incompatibile con il mercato comune.

446. A questo punto, resta da esaminare il quinto ed ultimo motivo, relativo agli impegni. E – Sul quinto motivo, relativo alla valutazione degli impegni

1. Considerazioni preliminari

447. Occorre ricordare il contesto dell’analisi applicabile agli impegni prima di esaminare il contenuto degli impegni controversi nella presente causa.

a) Sul contesto dell’analisi degli impegni

448. Il controllo delle concentrazioni ha lo scopo di fornire alle imprese interessate l’autorizzazione necessaria e preventiva alla realizzazione di qualsiasi operazione di concentrazione di dimensione comunitaria.

Nell’ambito di tale controllo dette imprese possono proporre impegni alla [OSCURATO:PERSONA] per ottenere una decisione che constati la compatibilità della loro operazione con il mercato comune (sentenza del Tribunale 9 settembre 2008, causa T‑212/03, MyTravel/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑1967, punti 116‑118).

449. A seconda dello stato di avanzamento del procedimento amministrativo, gli impegni proposti devono consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di concludere che l’operazione notificata non solleva più gravi perplessità per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune nella fase dell’indagine preliminare (art. 6, n. 2, del regolamento sulle concentrazioni) o di rispondere alle obiezioni sollevate nell’ambito dell’indagine approfondita (art. 18, n. 3, in combinato disposto con l’art. 8, n. 2, del regolamento sulle concentrazioni).

Pertanto tali impegni permettono anzitutto di evitare l’apertura di una fase di indagine approfondita o, in seguito, di evitare l’adozione di una decisione che dichiari l’incompatibilità dell’operazione con il mercato comune (v. sentenza MyTravel/[OSCURATO:PERSONA], punto 448 supra).

450. L’art. 8, n. 2, del regolamento sulle concentrazioni consente infatti alla [OSCURATO:PERSONA] di subordinare una decisione che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune in base al criterio definito all’art. 2, n. 2, del medesimo regolamento a condizioni ed oneri destinati a garantire che le imprese interessate adempiano gli impegni assunti nei suoi confronti per rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune (v. sentenza MyTravel/[OSCURATO:PERSONA], punto 448 supra).

451. Vista sia l’importanza degli interessi finanziari e degli interessi industriali o commerciali sottesi a questo tipo di operazioni, sia i poteri di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] in tale materia, ci si può attendere che le imprese interessate facciano di tutto per agevolare il lavoro dell’amministrazione.

Per gli stessi motivi la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a dare prova della massima diligenza nell’adempimento del suo compito di controllo delle concentrazioni (v., quanto al vecchio regolamento sulla concentrazione, sentenza MyTravel/[OSCURATO:PERSONA], punto 448 supra, punto 119).

452. Occorre anche rilevare che, nel contesto del controllo sulle concentrazioni, la [OSCURATO:PERSONA] è autorizzata ad accettare solo impegni idonei a rendere l’operazione notificata compatibile con il mercato comune (v., quanto al vecchio regolamento sulle concentrazioni, sentenza [OSCURATO:PERSONA] /[OSCURATO:PERSONA], punto 41 supra, punto 555).

453. A questo riguardo si deve osservare che impegni proposti da una delle parti della concentrazione rispondono al detto criterio solo se la [OSCURATO:PERSONA] può concludere, con certezza, che sarà possibile eseguirli e che le nuove strutture commerciali che ne derivano saranno sufficientemente affidabili e durevoli durature per impedire la creazione o il rafforzamento, in un futuro relativamente prossimo, di una posizione dominante o degli ostacoli ad una concorrenza effettiva che gli impegni stessi mirano ad impedire (v., in merito al vecchio regolamento sulle concentrazioni ed in considerazione del fatto che i rimedi proposti nella presente causa non erano tutti di natura strutturale, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 41 supra, punto 555).

454. Risulta peraltro dall’art. 19, n. 2, del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 7 aprile 2004, n. 802, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 133, pag. 1), che gli impegni proposti dalle imprese interessate ai sensi dell’art. 8, n. 2, del regolamento sulle concentrazioni sono presentati alla [OSCURATO:PERSONA] entro e non oltre 65 giorni lavorativi a decorrere dalla data di avvio del procedimento.

Qualora il termine per l’adozione di una decisione adottata a norma dell’art. 8, n. 2, del regolamento sulle concentrazioni sia prorogato, il termine di 65 giorni lavorativi è prorogato dello stesso numero di giorni lavorativi.

Nel caso di specie il termine di cui all’art. 19, n. 2, del regolamento n. 802/2004 scadeva il 3 maggio 2007 (punto 1237 del preambolo).

455. Nel caso di impegni sottoposti tardivamente, dal punto 43 della comunicazione concernente le misure correttive considerate adeguate a norma del vecchio regolamento sulle concentrazioni e del regolamento (CE) n. 447/98 della [OSCURATO:PERSONA] (GU 2001, C 68, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione concernente le misure correttive»), le cui soluzioni sono state riprese dalla [OSCURATO:PERSONA] nella presente causa relativamente al regolamento sulle concentrazioni ed al regolamento n. 802/2004, risulta che le parti di un’operazione di concentrazione notificata possono ottenere che tali impegni vengano presi in considerazione subordinatamente a due condizioni cumulative, vale a dire, da un lato, che essi risolvano chiaramente e senza necessità di indagini supplementari i problemi concorrenziali preventivamente individuati e, dall’altro, che sussista tempo sufficiente per consultare gli [OSCURATO:PERSONA] membri in merito a tali impegni (v., quanto al vecchio regolamento sulle concentrazioni, sentenze EDP/[OSCURATO:PERSONA], punto 28 supra, punto 163, e MyTravel/[OSCURATO:PERSONA], punto 448 supra, punto 127).

b) Sulla descrizione e sulla valutazione degli impegni del 3 maggio 2007

456. Al punto 1153 del preambolo, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che, in occasione del procedimento amministrativo, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato varie serie di impegni: il 29 novembre 2006, gli «impegni iniziali della fase I», il 14 dicembre 2006, gli «impegni modificati della fase I», il 17 aprile 2007, in risposta alla comunicazione degli addebiti, gli «impegni iniziali della fase II» e, il 3 maggio 2007, a suo avviso, gli «impegni definitivi» (in prosieguo: gli «impegni del 3 maggio 2007»).

457. [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che gli impegni del 3 maggio 2007 si presentavano sotto forma di diversi documenti, cioè, da una parte, una «lettera di impegni», contenente una descrizione degli impegni proposti e commenti generali sull’inchiesta nonché sul carattere adeguato dei suddetti impegni e, dall’altra, un allegato conforme al formato degli impegni dei testi modello della [OSCURATO:PERSONA] che descrive i «dettagli dei meccanismi dell’impegno n. 2» (punto 1162 del preambolo).

458. Secondo la descrizione effettuata nella decisione impugnata (punto 1164 del preambolo), il contenuto degli impegni proposti può essere riassunto essenzialmente distinguendo gli impegni relativi alle bande orarie (le prime quattro misure) da quelli senza alcun nesso con le bande stesse (le due ultime misure): – in primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] si è impegnata a liberare bande orarie sul collegamento in partenza da e a destinazione di London-Heathrow nell’ambito di un «accordo di noleggio», grazie al quale tali bande sarebbero state riservate esclusivamente alla [OSCURATO:PERSONA] e all’[OSCURATO:PERSONA] (v. anche la nota a piè di pagina n. 1410 inserita nel punto 1164 del preambolo); – in secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] si è impegnata, ove necessario, a liberare bande orarie su altri collegamenti in cui i servizi si sovrappongono in partenza da e a destinazione di [OSCURATO:PERSONA] (il che, a suo avviso, permetterebbe alle compagnie aeree di sfruttare un certo numero di apparecchi con base a [OSCURATO:PERSONA]) ed ha proposto inoltre di liberare un numero equivalente di bande orarie in precisi aeroporti di destinazione, su collegamenti ove i servizi si sovrappongono, se necessario; – in terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] si è impegnata, ove necessario, a liberare bande orarie sui collegamenti in cui i servizi si sovrappongono in partenza da e a destinazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (trattasi di bande orarie quotidiane a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di un numero equivalente di bande orarie a [OSCURATO:PERSONA]-Stansted sui voli a destinazione di [OSCURATO:PERSONA]-Stansted nonché di bande orarie concernenti il collegamento verso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine di facilitare l’ingresso sui collegamenti [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]); – in quarto luogo, nella sua «lettera di impegni», la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto «di non finalizzare l’acquisto dell’[OSCURATO:PERSONA]» prima di aver trovato un «acquirente» che si impegni ad occupare le bande orarie per lo sfruttamento degli apparecchi con base a [OSCURATO:PERSONA]; – in quinto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] si è impegnata a ridurre immediatamente le tariffe sui voli a corto raggio dell’[OSCURATO:PERSONA] di almeno il 10%, a sopprimere immediatamente i supplementi per il carburante applicati dall’[OSCURATO:PERSONA] sui suoi voli a lungo raggio, a conservare il marchio [OSCURATO:PERSONA] ed a mantenere una gestione dell’[OSCURATO:PERSONA] distinta dalla sua; – in sesto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] si è impegnata, da una parte, a non aumentare, oltre le frequenze gestite in comune dall’[OSCURATO:PERSONA] e da essa stessa, le frequenze di voli sulla totalità dei collegamenti interessati nei quali i servizi si sovrappongono, «nel caso di un nuovo arrivato sul collegamento», e ciò per ciascun collegamento per una durata di sei stagioni dell’[OSCURATO:PERSONA] (IATA) dopo la finalizzazione della concentrazione, e, dall’altra, a non ridurre le frequenze sui medesimi collegamenti, «a meno che uno di essi non sia redditizio o cessi di esserlo» (congelamento delle frequenze).

459. [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato in secondo luogo di aver inviato a terzi gli impegni del 3 maggio 2007 in una versione confidenziale accompagnata da un questionario, al fine di permettere ai medesimi di far conoscere il loro punto di vista e di chiarire talune questioni di fatto (ad esempio quanto alla portata sufficiente della misura correttiva o alla probabilità di un ingresso determinato da tali impegni) (punto 1165 del preambolo).

460. [OSCURATO:PERSONA] ha infine illustrato il risultato della valutazione degli impegni del 3 maggio 2007 (punti 1166‑1234 della decisione impugnata) prima di concludere che essi «non [erano] sufficienti per risolvere gli ostacoli significativi individuati ai fini di un’effettiva concorrenza e, di conseguenza, [che essi] non [potevano] rendere la concentrazione proposta compatibile con il mercato comune» (punto 1235 del preambolo).

461. In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che gli impegni del 3 maggio 2007 erano formulati in maniera poco chiara e sovente contraddittoria (punto 8.2.1 della decisione impugnata).

A suo parere, a causa della mancanza di chiarezza, non è possibile né attuarli né applicarli, atteso che gli impegni del 3 maggio 2007 non soddisfano le condizioni minime definite dalla comunicazione concernente le misure correttive e nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 41 supra (punto 555).

462. Le osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] sul punto vertono sul formato degli impegni (punto 8.2.1.1 della decisione impugnata), sulla mancanza di chiarezza dell’impegno relativo all’«acquirente iniziale» (punto 8.2.1.2 della decisione impugnata), sui meccanismi della cessione di bande orarie (punto 8.2.1.3 della decisione impugnata) e sulla descrizione dell’«impegno n. 1» (punto 8.2.1.4 della decisione impugnata).

463. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato il contenuto degli impegni del 3 maggio 2007 prima di concludere che non erano idonei ad eliminare i problemi di concorrenza individuati (punto 8.2.2 della decisione impugnata).

In sostanza la [OSCURATO:PERSONA] ha criticato il fatto che gli impegni contemplati non costituissero una cessione di attività, necessaria nella fattispecie, ma principalmente una «misura correttiva all’accesso» definita conformemente al modello adottato per precedenti casi concernenti compagnie aeree.

I motivi seguenti sono sviluppati nella decisione impugnata: – circa il lotto di bande orarie sui collegamenti ove i servizi si sovrappongono in partenza da e a destinazione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (punto 8.2.2.1 della decisione impugnata), l’inchiesta della [OSCURATO:PERSONA] ed i risultati della consultazione degli attori del mercato sugli impegni del 3 maggio 2007 avrebbero dimostrato che non esisteva alcuna indicazione di ingressi sufficienti per la grande maggioranza dei collegamenti individuati e che tale offerta di bande non avrebbe ripristinato la concorrenza su una parte importante della trentina di collegamenti interessati ove i servizi si sovrappongono. [OSCURATO:PERSONA] ha infatti rilevato che la proposta di un «acquirente iniziale» non può correggere l’assenza di prospettiva di ingresso (punti 1197 e 1198 del preambolo), che la portata degli impegni proposti era insufficiente, dato che la saturazione degli aeroporti non era il principale ostacolo ad un ingresso in concorrenza diretta con l’insieme [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] (punti 1199‑1206 del preambolo), che gli impegni non concernevano le bande relative ad aeroporti importanti di destinazione, come quelli di Roissy-Charles-de-Gaulle, di [OSCURATO:PERSONA] sul Meno, di [OSCURATO:PERSONA], di Milano-Linate o di Milano-Malpensa (punti 1207‑1209 del preambolo), che gli impegni potevano unicamente permettere «ingressi frammentati», meno idonei a ripristinare un’effettiva concorrenza (punti 1210‑1212 del preambolo), e che gli impegni non prendevano in considerazione il modello di esercizio del nuovo arrivato (punti 1213‑1215 del preambolo); – quanto al lotto di bande sul collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (Heathrow) (punto 8.2.2.2 della decisione impugnata), la consultazione degli attori del mercato avrebbe confermato l’analisi della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], nonché almeno uno dei loro concorrenti, erano interessati ad ottenere le bande in parola e ad espandere su tale collegamento le rispettive attività esistenti.

Anche se, in ragione della clausola di esclusività concernente la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], le bande offerte non avrebbero prodotto nuovi ingressi, la [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto che l’offerta di bande in parola, nell’ipotesi che siano cedute, condurrebbe verosimilmente ad un’espansione sul collegamento in questione da parte di concorrenti che potrebbero esercitare in una certa misura un vincolo concorrenziale sull’insieme [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] per il collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (punto 1216 del preambolo). [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia espresso dubbi quanto al carattere sufficiente e all’effettività degli impegni in parola per diverse ragioni: la difficoltà di stabilire se tali compagnie aeree possano offrire servizi a basso costo comparabili a quelli proposti dalla [OSCURATO:PERSONA], tali da ovviare a sufficienza alla scomparsa della pressione concorrenziale esercitata dall’[OSCURATO:PERSONA] (punto 1217 del preambolo), l’incertezza se le frequenze di voli offerte alle due compagnie interessate sarebbero stati sufficienti ad esercitare un vincolo effettivo sulla nuova entità (punto 1218 del preambolo) e la mancanza di chiarezza degli impegni (punto 1219 del preambolo); – in merito agli impegni senza alcun nesso con le bande (punto 2.2.3 della decisione impugnata), consistenti in una riduzione immediata di almeno il 10% delle tariffe sui voli a corto raggio dell’[OSCURATO:PERSONA], nell’eliminazione immediata dei supplementi per il carburante praticati sui suoi voli a lungo raggio, nel «congelamento delle frequenze» e nel mantenimento di una gestione e di marchi separati, la [OSCURATO:PERSONA] ha contestato che non risolvevano direttamente alcuno dei problemi di concorrenza individuati e che ponevano numerose questioni relative al loro monitoraggio e all’applicabilità del medesimo.

464. Peraltro la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che era difficile stabilire se gli impegni proposti potessero essere attuati senza il consenso degli altri azionisti dell’[OSCURATO:PERSONA] (punto 8.2.2.4 della decisione impugnata).

In particolare essa ha considerato che sussistevano considerevoli dubbi sul piano giuridico circa la possibilità che la [OSCURATO:PERSONA] abbandonasse le bande dell’[OSCURATO:PERSONA] a Heathrow poiché gli statuti della compagnia aerea conferiscono taluni diritti di veto al governo irlandese che gli permetterebbero di bloccare il trasferimento delle bande.

c) Sulla descrizione e sulla valutazione del progetto di impegni del 1° giugno 2007

465. [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato che il 29 maggio 2007 si era svolta una riunione sotto forma di conferenza telefonica, nel corso della quale la [OSCURATO:PERSONA] è stata messa al corrente dei risultati della consultazione degli attori del mercato concernente i suoi impegni e della valutazione preliminare della [OSCURATO:PERSONA] sugli impegni del 3 maggio 2007 (punto 1153 del preambolo). [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che, in seguito a tale riunione ed alle successive discussioni supplementari, la [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato il 1° giugno 2007, sotto forma di versione preliminare impegni modificati, designati nella decisione impugnata come il «progetto di impegni definitivi modificati» (in prosieguo: il «progetto di impegni del 1° giugno 2007»). [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], le modifiche proposte consistevano nell’«affrontare» i difetti individuati relativamente agli impegni del 3 maggio 2007 (punto 1236 del preambolo).

466. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che il progetto di impegni del 1° giugno 2007 era stato esplicitamente comunicato sotto forma di versione preliminare, senza firma e senza osservanza dei requisiti formali di cui all’art. 20 del regolamento n. 802/2004.

Pertanto la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che, poiché la [OSCURATO:PERSONA] non aveva formalmente presentato nuovi impegni, non era tenuta, a valutarli nella decisione impugnata (punto 1237 del preambolo).

467. In ogni caso, secondo la [OSCURATO:PERSONA], anche se il progetto di impegni del 1° giugno 2007 fosse stato trasmesso in buona e debita forma, gli stessi non sarebbero stati comunque sufficienti a permetterle di concludere, sulla base delle informazioni di cui già disponeva, che risolvessero totalmente ed in maniera non ambigua i problemi di concorrenza individuati.

Infatti la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che il termine per comunicare impegni conformemente al regolamento n. 802/2004 era scaduto il 3 maggio 2007.

Peraltro, secondo la [OSCURATO:PERSONA], benché essa possa, in casi eccezionali, accettare modifiche delle misure correttive anche se non è più possibile una nuova consultazione degli attori del mercato, i suddetti impegni devono eliminare in maniera precisa tutti i problemi di concorrenza constatati (punto 1237 della decisione impugnata).

Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato in particolare che il progetto di impegni del 1° giugno 2007 continuava ad essere basato sulla cessione di bande orarie e non apportava alcun nuovo elemento idoneo ad agire sulle altre barriere all’ingresso individuate che le consentisse quindi di valutare nuovamente i risultati negativi della consultazione degli attori del mercato in merito alla probabilità di un ingresso effettivo.

Inoltre, secondo la [OSCURATO:PERSONA], la portata del nuovo ingresso garantito era comunque insufficiente, poiché gli impegni prevedevano solo un nuovo arrivato «acquirente iniziale» con un numero più elevato di apparecchi, ma ancora insufficiente. [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre rilevato che il progetto di impegni del 1° giugno 2007 non prevedeva nemmeno la cessione di bande orarie in tutti gli aeroporti di destinazione in questione, in particolare le bande negli aeroporti saturi, e che altri problemi non regolati concernevano, in particolare, l’incertezza giuridica quanto alle bande orarie all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA]-Heathrow ed all’attuazione delle disposizioni relative all’«acquirente iniziale» (punto 1238 del preambolo).

468. Conseguentemente, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso nella decisione impugnata che, anche se il progetto di impegni del 1° giugno 2007 fosse stato comunicato in buona e debita forma, non le sarebbe stato possibile stabilire, con il necessario grado di certezza e senza dover ricorrere ad un’altra consultazione degli attori del mercato che tali impegni, una volta attuati, avrebbero risolto in maniera sufficiente i problemi di concorrenza individuati, causati dalla concentrazione contemplata (punto 1239 del preambolo).

469. Al fine di contestare l’analisi in parola, la ricorrente rammenta, in sostanza, di aver proposto cinque serie di impegni in occasione del procedimento amministrativo, rispettivamente il 29 novembre e il 14 dicembre 2006, il 17 aprile, il 3 maggio e il 1° giugno 2007.

Le ultime due serie di impegni consistevano, quanto alla prima, in impegni di comportamento che includevano la riduzione del 10% della tariffa dell’[OSCURATO:PERSONA], l’eliminazione dei supplementi di carburante dell’[OSCURATO:PERSONA], il mantenimento delle frequenze sui collegamenti esistenti, a meno che non fossero più redditizi, ed il non aumento delle frequenze sui collegamenti gestiti da un nuovo arrivato, quanto alla seconda, in impegni relativi alla cessione di bande orarie a [OSCURATO:PERSONA], che avrebbero permesso a uno o due concorrenti di basarvi un numero importante di apparecchi [con una distinzione tra il collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (Heathrow) e gli altri], nonché a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e, infine, in un impegno concernente un «acquirente iniziale», in applicazione del quale la concentrazione si sarebbe realizzata solo se vi fosse un acquirente per le bande orarie a [OSCURATO:PERSONA].

470. Quanto all’ultima serie di impegni, la ricorrente menziona una riunione svoltasi con la [OSCURATO:PERSONA] il 1° giugno 2007, nel corso della quale quest’ultima avrebbe proposto una modifica degli impegni del 3 maggio 2007 diretta a rimediare ai problemi individuati.

Secondo la ricorrente tali modifiche vertevano sulla necessità per la medesima di proporre, entro un termine di sei mesi a decorrere dall’adozione della decisione impugnata (con una possibile proroga di sei mesi), un «acquirente iniziale» che avrebbe immediatamente basato un numero importante di apparecchi a [OSCURATO:PERSONA].

In contropartita, la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe impegnata a trovare un «acquirente iniziale» per le bande orarie sul collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (Heathrow), che avrebbe fatto stazionare due aerei a [OSCURATO:PERSONA], e un altro per le altre bande orarie, che vi avrebbe fatto stazionare la metà del numero importante di apparecchi contemplato dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe altresì impegnata a mettere a disposizione dell’«acquirente iniziale» delle bande orarie a [OSCURATO:PERSONA] in qualsiasi momento nel corso dei primi tre anni, le bande orarie supplementari necessarie a raggiungere il numero importante di apparecchi chiesto dalla [OSCURATO:PERSONA] e a dare la priorità per l’acquisizione delle bande orarie a [OSCURATO:PERSONA] ad un nuovo arrivato che acquisisse le bande orarie a Heathrow.

Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe impegnata a trovare l’«acquirente iniziale» entro un termine di sei mesi a decorrere dalla pubblicazione di una nuova offerta concernente l’[OSCURATO:PERSONA] ed a pubblicare quest’ultima offerta entro un termine di sei mesi a decorrere dall’adozione della decisione impugnata, con una possibile proroga di sei mesi.

La decisione impugnata non permetterebbe di comprendere come mai le differenze tra le modifiche richieste dalla [OSCURATO:PERSONA] e le modifiche apportate dalla [OSCURATO:PERSONA] permettano di concludere che l’ultima serie di impegni non era soddisfacente (punto 1238 del preambolo).

471. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’Irlanda e dall’[OSCURATO:PERSONA], ricorda che, per ripristinare una concorrenza effettiva, gli impegni proposti devono eliminare gli effetti anticoncorrenziali derivanti dalla soppressione della concorrenza attuale e potenziale tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] su tutti i 50 mercati in questione. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata, essa avrebbe illustrato su tale punto le ragioni per cui gli impegni presentati il 3 maggio 2007, cioè l’ultimo giorno del termine previsto all’art. 19, n. 2, del regolamento n. 802/2004, comportavano lacune formali e non erano idonei a eliminare i problemi di concorrenza individuati (punti 1167‑1234 del preambolo).

Quanto al progetto di impegni del 1° giugno 2007, sottoposto dopo la scadenza del termine di cui all’art. 19, n. 2, del regolamento n. 802/2004, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe chiarito le ragioni per cui non era possibile concludere per la compatibilità della concentrazione modificata con ill mercato comune (punti 1236‑1239 del preambolo).

In ogni caso la ricorrente non può sostenere che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto esaminare le differenze tra gli eventuali suggerimenti avanzati dai suoi servizi e il progetto di impegni del 1° giugno 2007.

La sola questione pertinente sarebbe quella di accertare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia potuto stabilire, senza commettere alcun errore manifesto di valutazione, che la concentrazione proposta, quale modificata dagli impegni validamente presentati dalla [OSCURATO:PERSONA], ostacolava in maniera significativa un’effettiva concorrenza nel mercato comune.

472. Proprio in tale contesto giuridico, occorre esaminare gli argomenti delle parti.

2. Sull’assenza di lacune formali degli impegni del 3 maggio 2007

a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti

473. La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non può affermare che gli impegni del 3 maggio 2007 non sono stati validamente proposti (punti 1167‑1182 del preambolo) e che non è tenuta a valutarli.

Poiché il contenuto di tali impegni è esaminato nella decisione impugnata, non si può addurre che non potevano esserlo.

La ricorrente contesta in proposito l’esistenza di lacune formali individuate nella decisione impugnata.

Infatti, la presentazione utilizzata per tali impegni sarebbe identica a quella utilizzata per gli impegni del 29 novembre 2006, del 14 dicembre 2006 e del 17 aprile 2007.

Gli unici elementi nuovi consisterebbero nell’impegno relativo all’«acquirente iniziale», presentato in seguito alla domanda della [OSCURATO:PERSONA], ed in quello relativo all’aggiunta di bande orarie supplementari a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], poiché non ha mosso obiezioni, nel corso del procedimento amministrativo, quanto alla presentazione di tali serie di impegni, non potrebbe di conseguenza contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di utilizzare una lettera contenente gli impegni ed un allegato che comporta spiegazioni in merito agli impegni del 3 maggio 2007 (punto 1168 del preambolo).

Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di non averla consultata prima del deposito degli impegni del 3 maggio 2007 (note a piè di pagina n. 1403 inserita nel punto 1161 del preambolo), dato che gli impegni in parola corrisponderebbero agli impegni anteriori e una discussione avrebbe già avuto luogo senza che la [OSCURATO:PERSONA] abbia mosso obiezioni quanto alla forma. [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe neppure contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di non avere utilizzato il testo modello non obbligatorio da essa adottato.

474. La ricorrente sottolinea comunque che la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto del fatto che essa aveva chiarito diverse ambiguità addotte nella decisione impugnata e che le asserite incoerenze sussistenti non avrebbero potuto impedire l’adozione degli impegni.

475. Per quanto riguarda l’affermazione al punto 1173 del preambolo, secondo la quale esisterebbero dubbi in merito all’approvazione dell’«acquirente iniziale», la ricorrente ricorda di aver accettato di includere tale impegno su domanda della [OSCURATO:PERSONA] e che ha precisato la disposizione in parola nelle sue versioni provvisorie riformulate.

Circa l’affermazione al medesimo punto, secondo cui il termine per l’attuazione della soluzione concernente l’«acquirente iniziale» non sarebbe definito, la ricorrente fa valere di aver fornito in seguito chiarimenti in merito allo stesso termine e di aver illustrato alla [OSCURATO:PERSONA] le pertinenti regole irlandesi in materia di assunzione di controllo.

476. Riguardo all’affermazione al punto 1174 del preambolo, secondo la quale esisterebbe una contraddizione tra la soluzione concernente l’«acquirente iniziale» menzionata nella «lettera di impegni» e il termine di trasferimento delle bande orarie previsto al punto 3 dell’allegato 1 della suddetta lettera, la ricorrente rileva di aver successivamente soppresso tale punto onde eliminare qualsiasi dubbio in merito alla durata degli impegni.

477. Relativamente all’affermazione al punto 1175 del preambolo, secondo la quale non sarebbe possibile comprendere se la soluzione dell’«acquirente iniziale» riguardava soltanto bande orarie a [OSCURATO:PERSONA] o anche bande orarie a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe precisato che tale soluzione riguardava soltanto bande orarie a [OSCURATO:PERSONA].

478. Quanto all’affermazione al punto 1176 del preambolo, secondo la quale la soluzione concernente l’«acquirente iniziale» non sarebbe chiara sul punto se la cessione di bande orarie concerneva diverse compagnie aeree o una sola, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe precisato che tale impegno si applicava a «una o a compagnie aeree che intendessero acquisire bande orarie per far stazionare aerei a [OSCURATO:PERSONA]», indicando così, potenzialmente, diverse compagnie aeree.

Ciò sarebbe confermato dalle versioni provvisorie rivedute degli impegni del 3 maggio 2007, presentate il 25 ed il 30 maggio 2007.

479. In merito all’affermazione effettuata ai punti 1177 e 1178 del preambolo, secondo la quale non sarebbe chiaro l’impegno relativo alla cessione delle bande orarie, come illustrerebbero le espressioni «attribuite se occorre al fine di rispettare gli statuti dell’[OSCURATO:PERSONA] (modificati se necessario)» o «accordo di noleggio vincolante», la ricorrente rileva che, al pari della questione di carattere generale della cessione di bande orarie, le espressioni di cui trattasi sono state chiarite nella sua lettera datata 15 maggio 2007.

Inoltre, in risposta alla richiesta di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] datata 25 maggio 2007, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fornito chiarimenti supplementari ed allegato il parere di un avvocato irlandese.

480. Quanto all’affermazione al punto 1179 del preambolo, secondo la quale gli impegni del 3 maggio 2007 non farebbero emergere chiaramente l’intenzione di liberare bande orarie negli aeroporti di destinazione, la ricorrente fa valere che si tratta di un problema vertente non sulla forma, ma sul merito.

481. Circa l’affermazione al punto 1180 del preambolo, secondo la quale non sarebbe possibile comprendere «se il o i nuovi arrivati potrebbero utilizzare le bande offerte (tranne le bande a [OSCURATO:PERSONA]-Heathrow) su qualsiasi collegamento o se la loro utilizzazione sarebbe limitata ai collegamenti in cui i servizi si sovrappongono», la ricorrente avrebbe chiarito la suddetta asserita ambiguità indicando a più riprese che le bande orarie potrebbero essere utilizzate per servire qualsiasi collegamento senza restrizione in partenza da [OSCURATO:PERSONA], inclusi i collegamenti con sovrapposizione di attività.

L’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] parrebbe unicamente fondata sul punto 2.15, sub iii), dell’allegato 1 della «lettera di impegni», che in seguito sarebbe stato soppresso.

482. Quanto all’affermazione al punto 1179 del preambolo, secondo la quale la sua definizione delle «coppie di aeroporti prese in considerazione» negli impegni del 3 maggio 2007 non corrisponderebbe alle coppie elencate nella comunicazione degli addebiti, la ricorrente avrebbe fornito la spiegazione che aveva omesso due destinazioni (cioè Bologna e [OSCURATO:PERSONA]), in quanto tali collegamenti erano esclusivamente stagionali, ma che ciò non modificava la sua intenzione di coprire tutti i collegamenti.

Per fugare qualsiasi dubbio al riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe incluso le due destinazioni in parola nelle ulteriori versioni degli impegni.

483. In merito all’affermazione fatta al punto 1179 del preambolo, secondo la quale il numero totale di bande orarie da liberare a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non risulterebbe con chiarezza, la ricorrente sottolinea che le suddette informazioni sono chiaramente contenute nella «lettera di impegni».

Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe confermato siffatti dati in una lettera e nel progetto di impegni del 1° giugno 2007.

484. Circa l’affermazione fatta al punto 1181 del preambolo, secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe in grado di conoscere le modalità di attuazione delle soluzioni di natura comportamentale proposte nell’ambito dell’impegno n. 1, la ricorrente fa valere di aver precisato che il controllo verrebbe effettuato.

Senza fornire alcuna risposta significativa a tale spiegazione, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe affermato nella sua risposta che la spiegazione equivaleva a modificare gli impegni e che non era in grado di accettarla.

Al fine di fugare qualsiasi dubbio al riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe incluso nelle proposte successive disposizioni esplicite concernenti la presentazione delle relazioni.

485. Quanto all’affermazione formulata al punto 1182 del preambolo, secondo la quale «l’incoerenza e la mancanza di chiarezza» delle soluzioni proposte, percepite da «taluni concorrenti» come un ostacolo alla sostenibilità degli impegni, risulterebbero dalle risposte di «taluni» concorrenti alla domanda n. 5 del questionario indirizzato nel maggio 2007 agli attori del mercato riguardo alla chiarezza della soluzione concernente la cessione di bande orarie, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe pervenire ad una conclusione siffatta.

Anzitutto, soltanto 20 concorrenti avrebbero risposto a tale questionario, 9 dei quali non avrebbero risposto alla domanda n. 5.

Quanto agli 11 concorrenti che hanno risposto a quest’ultima domanda, 3 non avrebbero effettivamente affrontato la questione posta, 3 (la LTU, l’[OSCURATO:PERSONA] e la Clickair) avrebbero formulato commenti positivi riguardo alla chiarezza degli impegni e soltanto 5, 2 dei quali anonimi, avrebbero emesso riserve circa la chiarezza della soluzione concernente la cessione di bande orarie. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe menzionato altre informazioni relative ad asserite «incoerenze» o ad un’asserita «mancanza di chiarezza».

486. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’Irlanda e dall’[OSCURATO:PERSONA], rileva che spetta alla [OSCURATO:PERSONA] presentare impegni completi ed efficaci da ogni punto di vista onde permetterle di concludere con certezza che sarà possibile eseguire gli impegni e che le nuove strutture commerciali che ne deriveranno saranno sufficientemente affidabili e durevoli affinché la concentrazione non ostacoli in maniera significativa un’effettiva concorrenza. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe consultato la [OSCURATO:PERSONA] prima di presentare gli impegni del 3 maggio 2007, e neppure le precedenti serie di impegni. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai indicato che uno di tali impegni era redatto in maniera sufficientemente chiara e precisa così da poter essere attuato.

Non si potrebbe far valere alcun legittimo impedimento su questo punto.

Gli elementi relativi alle bande ed al comportamento contenuti negli impegni del 3 maggio 2007 non corrisponderebbero a quelli degli impegni precedenti.

In ogni caso gli impegni del 3 maggio 2007 non sarebbero stati sufficientemente chiari e precisi per poter essere attuati.

487. Peraltro la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe tener conto delle delucidazioni informali presentate successivamente, che mancherebbero, anch’esse, di chiarezza e precisione.

Dopo la data limite di presentazione degli impegni, la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe accettare la loro modifica a titolo eccezionale solo se essa consistesse nell’eliminazione manifesta di tutti i problemi di concorrenza individuati senza che occorra una consultazione degli attori del mercato.

Orbene, in seguito alla presentazione degli impegni del 3 maggio 2007, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fornito una serie di informazioni informali, talvolta contraddittorie con il tenore degli impegni del 3 maggio 2007, nonché con progetti riformulati di questi ultimi, il 25 e 30 maggio 2007.

Nessuna di tali spiegazioni sarebbe stata presentata in buona e debita forma.

Inoltre queste spiegazioni non sarebbero state sufficienti per colmare tutte le lacune formali rilevate nella decisione impugnata.

L’[OSCURATO:PERSONA] indica che la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato l’8 maggio che, «al fine di chiarire, le bande orarie di Heathrow non sono esclusivamente destinate alla [OSCURATO:PERSONA] ed all’[OSCURATO:PERSONA]», prima di rilevare affermare l’11 maggio che «tali bande orarie sono esclusivamente destinate alla [OSCURATO:PERSONA] ed all’[OSCURATO:PERSONA]». [OSCURATO:PERSONA] ha del pari rilevato che almeno sette dei dieci concorrenti della [OSCURATO:PERSONA] i quali hanno risposto alla consultazione del mercato hanno ritenuto che gli impegni del 3 maggio 2007 non erano abbastanza chiari, il che basterebbe a corroborare la sua affermazione nella decisione impugnata secondo cui l’incoerenza e la mancanza di chiarezza degli impegni del 3 maggio 2007 costituiscono un ostacolo alla sostenibilità di questi ultimi.

b) Giudizio del Tribunale

488. Emerge dalla decisione impugnata (v. punti 460‑464 supra) che gli impegni proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del periodo definito a tale effetto dall’art. 19, n. 2, del regolamento n. 802/2004, che scadeva il 3 maggio 2007, non sono stati ritenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] soddisfacenti per rispondere ai problemi di concorrenza individuati a tale stadio.

Questa conclusione poggia su due ragioni che sono illustrate nella decisione impugnata.

Da una parte, «gli impegni [del 3 maggio 2007] non soddisfano a sufficienza gli imperativi di chiarezza giuridica e di coerenza per essere idonei a eliminare i problemi di concorrenza individuati» (punto 1182 della decisione impugnata).

D’altra parte, senza tener conto delle «note carenze individuate» al punto 8.2.1 della decisione impugnata, «gli impegni [del 3 maggio 2007] non sarebbero sufficienti per eliminare tutti i problemi di concorrenza individuati» (punto 1234 della decisione impugnata).

489. È giocoforza constatare che gli argomenti presentati dalla ricorrente non possono rimettere in questione le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].

490. In primo luogo, quanto alle lacune formali elencate dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata in merito agli impegni del 3 maggio 2007, la ricorrente fa valere che queste non possono essere menzionate per il motivo che un’analisi del contenuto degli stessi impegni è stata effettuata nella decisione impugnata.

491. Risulta però dalla lettera stessa della decisione impugnata che l’analisi del contenuto in parola è stata effettuata in maniera autonoma.

Al punto 1166 del preambolo, la [OSCURATO:PERSONA] ha quindi indicato che tali impegni erano «non soltanto formulati in maniera poco chiara e sovente contraddittoria (v. il [punto] 8.2.1) ma [che] il loro contenuto non permette[va] neppure di risolvere i problemi di concorrenza individuati (v. il [punto] 8.2.2)».

Tale analisi del contenuto si spiega con la volontà pedagogica della [OSCURATO:PERSONA] di comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] i risultati del suo test di mercato concernente gli impegni del 3 maggio 2007 al fine di spiegare quale forma avrebbe potuto assumere l’ultima proposta di impegni.

492. La ricorrente non può quindi confutare l’esistenza delle lacune individuate al punto 8.2.1 della decisione impugnata per quanto concerne il formato utilizzato per presentare gli impegni, la mancanza di chiarezza dell’impegno relativo all’«acquirente iniziale» delle bande orarie, i meccanismi di cessione delle suddette bande ed il seguito degli impegni di comportamento, basandosi solo sul fatto che un’analisi nel merito dei suddetti impegni era stata effettuata, quando tale analisi era stata eseguita ad abundantiam, muovendo dall’ipotesi che i suddetti impegni fossero stati presentati in maniera idonea a garantirne l’attuazione.

493. In secondo luogo, la ricorrente non può avvalersi dell’atteggiamento della [OSCURATO:PERSONA] per quanto concerne gli impegni presentati in precedenza.

Il formato impiegato dalla ricorrente era stato utilizzato in passato solo per la presentazione degli impegni del 17 aprile 2007, i quali si inquadravano nel contesto della risposta alla comunicazione degli addebiti in un momento in cui la valutazione degli effetti sulla concorrenza non era stata ancora finalizzata.

Anche se è possibile ammettere che, in quest’ultimo contesto, la ricorrente possa rimettere in questione le conclusioni di una valutazione siffatta contestando l’esistenza dei problemi di concorrenza, la stessa non può ancora essere autorizzata ad allegare dichiarazioni o pareri sull’analisi svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] in una proposta di impegni come quella degli impegni del 3 maggio 2007, in quanto la suddetta proposta era destinata a manifestare la volontà di eliminare i problemi individuati a tale stadio quale contropartita di una decisione di autorizzazione.

In caso di disaccordo sugli impegni auspicati dalla [OSCURATO:PERSONA], le parti dell’operazione possono sempre rifiutarsi di proporli ed impugnare dinanzi al Tribunale l’eventuale decisione di divieto che ne risulterebbe per la loro operazione.

494. Inoltre, diversamente dalle proposte precedenti, taluni degli impegni del 3 maggio 2007 erano presentati per la prima volta, come l’impegno relativo all’«acquirente iniziale» a proposito del quale la [OSCURATO:PERSONA] ha segnatamente insistito nella decisione impugnata sul carattere troppo vago in considerazione della sua prassi decisionale anteriore sul punto (punto 1172 e nota a piè di pagina n. 1428 della decisione impugnata).

Tale prassi esige in particolare una clausola chiara e precisa che condizioni effettivamente la realizzazione della concentrazione all’esecuzione dell’impegno corrispondente.

495. In terzo luogo, la ricorrente non può rimettere in questione la conclusione secondo cui gli impegni del 3 maggio 2007 presentavano lacune formali, facendo valere, come ricordato ai punti 474‑485 supra, precisazioni e chiarimenti apportati successivamente in risposta alle domande della [OSCURATO:PERSONA].

Siffatte precisazioni si inquadrano in un altro contesto, quello dell’ultima proposta di impegni, e non nel contesto della valutazione cui la [OSCURATO:PERSONA] ha sottoposto le forme e la chiarezza degli impegni presentati dalla [OSCURATO:PERSONA] in esito al procedimento previsto a tale effetto dal regolamento n. 802/2004.

496. Di conseguenza la ricorrente non presenta argomenti idonei a rimettere in questione, sufficientemente in diritto, la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] descritta nella decisione impugnata secondo cui gli impegni del 3 maggio 2007 presentavano lacune formali di natura tale che essa non era in grado di concludere, con certezza, che sarebbe stato possibile attuarli e che i rimedi che ne conseguivano sarebbero stati sufficientemente affidabili e durevoli affinché gli ostacoli alla concorrenza effettiva, la cui prevenzione costituiva la finalità degli impegni stessi, non potessero materializzarsi in un futuro relativamente prossimo.

497. Si devono quindi esaminare, a questo punto, gli argomenti della ricorrente relativi al progetto di impegni del 1° giugno 2007.

Proprio in tale contesto, vengono esaminati gli argomenti concernenti la valutazione nel merito delle proposte di impegni sottoposte alla [OSCURATO:PERSONA].

3. Sull’assenza di lacune formali del progetto di impegni del 1° giugno 2007

a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti

498. La ricorrente sostiene che, a torto, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato, ai punti 1236‑1237 della decisione impugnata, che il progetto di impegni del 1° giugno 2007 non era stato validamente proposto e che non era tenuta a valutarlo.

Poiché il contenuto di tale progetto è stato esaminato nella decisione impugnata, non si può addurre che non poteva esserlo.

Secondo la ricorrente la lettera da essa indirizzata il 1° giugno 2007 alla [OSCURATO:PERSONA] era presentata come una «versione provvisoria» per permettere a quest’ultima di apportarvi modifiche di formulazione finali che potevano essere necessarie perché gli impegni in parola fossero chiari, privi di ambiguità e coerenti nell’insieme del documento.

Se la [OSCURATO:PERSONA] avesse considerato che la suddetta qualificazione come «versione provvisoria» e l’assenza di firma fossero lacune formali che le impedivano di valutare la sostanza degli impegni del 1° giugno 2007, avrebbe gravato su di essa l’obbligo di informarne la [OSCURATO:PERSONA], il che non ha fatto.

Pertanto la lettera della [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] del 4 giugno 2007 si limiterebbe ad indicare che il progetto di impegni del 1° giugno 2007 non permetteva di regolare i problemi di concorrenza individuati a tale stadio, senza precisare che la [OSCURATO:PERSONA] riteneva di non essere obbligata a valutarli, perché erano stati proposti sotto forma di versione provvisoria.

Procedendo in tal modo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato i principi di una buona amministrazione e di tutela del legittimo affidamento.

499. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’Irlanda e dall’[OSCURATO:PERSONA], rileva che impegni non sottoscritti, esplicitamente sottoposti sotto forma di progetto, non possono essere considerati impegni «assunti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]» ai sensi dell’art. 8, n. 2, del regolamento sulle concentrazioni.

Impegni di tale genere potrebbero essere modificati o ritirati dall’impresa che li ha proposti.

Comunque il progetto di impegni del 1° giugno 2007, anche se fosse stato presentato nelle forme dovute, non avrebbe permesso alla [OSCURATO:PERSONA] di stabilire, con il grado di certezza richiesto, che esso avrebbe risolto i problemi di concorrenza individuati senza che occorresse consultare di nuovo gli attori del mercato.

Peraltro la ricorrente non potrebbe invocare il principio di buona amministrazione, in quanto tale, per sostenere che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto valutare il progetto di impegni del 1° giugno 2007, mentre quest’ultima non aveva mai dato alla [OSCURATO:PERSONA] l’assicurazione che avrebbe valutato tutti i progetti di impegni nella decisione impugnata.

b) Giudizio del Tribunale

500. Al pari degli impegni del 3 maggio 2007, il progetto di impegni del 1° giugno 2007 è stato disatteso dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata per due ragioni (v. punti 466 e 467 supra).

501. Da una parte, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato nella decisione impugnata che il progetto di impegni del 1° giugno 2007 «e[ra] stato comunicato esplicitamente sotto forma di versione preliminare, senza firma e senza rispettare le esigenze formali richieste sul fondamento dell’art. 20 del regolamento (…) n. 802/2004».

Essa ne ha inferito che, «[d]ato che la [OSCURATO:PERSONA] non a[veva] formalmente presentato nuovi impegni, la [OSCURATO:PERSONA] non e[ra] tenuta a valutarli nella presente decisione». [OSCURATO:PERSONA] ha indicato in particolare che essa «non poteva far dipendere un’autorizzazione dall’osservanza di tale progetto di impegni» (punto 1237 del preambolo).

502. Dall’altra, la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato che, «[i]n ogni caso, anche se il progetto di impegni [del 1° giugno 2007] fosse stato trasmesso in buona e debita forma, tali impegni non sarebbero stati comunque sufficienti per permettere alla [OSCURATO:PERSONA] di concludere, sulla base di informazioni già a sua disposizione, che essi risolv[eva]no totalmente ed in modo non ambiguo i problemi di concorrenza individuati» (punto 1237 del preambolo, il quale fa riferimento al punto 43 della comunicazione concernente le misure correttive ed alla sentenza EDP/[OSCURATO:PERSONA], punto 28 supra, punti 161‑163).

503. Quanto alla prima ragione invocata dalla [OSCURATO:PERSONA] per escludere il progetto di impegni del 1° giugno 2007, emerge dal testo stesso di tale documento che trattasi di un semplice progetto e non di una versione idonea ad impegnare la [OSCURATO:PERSONA], com’è tuttavia necessario in tale fase del procedimento.

Quindi il documento, anche se è intitolato «Impegni giuridicamente vincolanti della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]», è presentato sotto forma di «progetto» e lo spazio previsto per la firma del direttore generale della [OSCURATO:PERSONA] è lasciato vuoto.

La lettera di copertura firmata dal direttore generale della [OSCURATO:PERSONA] menziona anche che il suddetto documento è redatto nella forma di progetto, onde lasciare alla [OSCURATO:PERSONA] la possibilità di apportarvi le modifiche di formulazione definitive che potrebbero essere richieste per fare in modo che tali impegni siano chiari, privi di ambiguità e coerenti nell’insieme del documento.

Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] non dispone più della possibilità di apportare precisazioni di tal genere in questa fase molto avanzata del procedimento, in cui l’ultima proposta di impegni deve non solo essere vincolante per la parte che la propone, ma anche sufficiente di per sé, nel senso che la [OSCURATO:PERSONA] deve poter essere in grado di valutarla senza dover di nuovo far ricorso al parere di terzi sul suo contenuto.

504. Peraltro, il fatto che un’analisi del contenuto del progetto di impegni del 1° giugno 2007 sia stata effettuata, «in ogni caso», non può interpretarsi nel senso che ciò equivale a permettere alla ricorrente di astenersi dal presentare alla [OSCURATO:PERSONA] impegni giuridicamente vincolanti all’ultimo stadio del procedimento.

505. Di conseguenza, la ricorrente non presenta argomenti idonei a rimettere in questione, sufficientemente in diritto, la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] contenuta nella decisione impugnata secondo cui il progetto di impegni del 1° giugno 2007 non le permetteva di concludere, con certezza, che sarebbe stato possibile attuarlo e che i rimedi da esso derivanti sarebbero stati sufficientemente affidabili e durevoli affinché gli ostacoli alla concorrenza effettiva, la cui prevenzione costituiva la finalità dei suddetti impegni, non potessero materializzarsi in un futuro relativamente prossimo.

506. Pertanto la valutazione degli argomenti della ricorrente sull’esame nel merito degli impegni del 3 maggio 2007 e del progetto di impegni del 1° giugno 2007 è stata effettuata ad abundantiam, come ciò è stato fatto peraltro nella decisione impugnata.

4. Sulla valutazione nel merito degli impegni del 3 maggio 2007 e del progetto di impegni del 1° giugno 2007

a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti

507. La ricorrente addebita alla [OSCURATO:PERSONA] di aver sopravvalutato il vincolo concorrenziale che l’[OSCURATO:PERSONA] ed essa stessa esercitavano reciprocamente e di aver commesso un errore nell’ambito della valutazione della minaccia di un ingresso idoneo a prevenire lo sfruttamento anticoncorrenziale di un monopolio (v. gli orientamenti e la sentenza easyJet/[OSCURATO:PERSONA], punto 102 supra, punto 202).

Basandosi su un’analisi errata degli effetti della concentrazione sulla concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe richiesto in maniera sproporzionata che la [OSCURATO:PERSONA] trovasse un «acquirente iniziale» che basi un numero importante di apparecchi a [OSCURATO:PERSONA] per far immediatamente concorrenza all’entità risultante dalla concentrazione.

Infatti nessuna compagnia aerea potrebbe simultaneamente far stazionare un numero siffatto di aerei in un solo aeroporto ed offrire entro sei mesi servizi per la totalità dei 35 collegamenti con sovrapposizione di attività.

Molti tra i collegamenti in parola sarebbero caratterizzati da una forte sovraccapacità ed il termine di sei mesi non avrebbe permesso il trasferimento del numero di bande orarie necessarie al nuovo arrivato per effetto della pianificazione delle procedure di trasferimento di bande orarie previste dalla IATA.

508. La ricorrente fa valere che non spetta alle parti della concentrazione provare che gli impegni proposti rimedierebbero ai problemi di concorrenza constatati dalla [OSCURATO:PERSONA].

Incomberebbe, al contrario, alla [OSCURATO:PERSONA] provare che l’operazione, come modificata dagli impegni, ostacola significativamente la concorrenza effettiva (sentenza EDP/[OSCURATO:PERSONA], punto 28 supra, punti 63 e 77).

Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe proceduto ad una valutazione globale della concentrazione, come modificata, quando ciò sarebbe richiesto al punto 77 della sentenza EDP/[OSCURATO:PERSONA], punto 28 supra.

Peraltro, quanto agli impegni proposti dopo la scadenza del termine di cui all’art. 19, n. 2, del regolamento n. 802/2004, risulterebbe dai punti 161‑163 della sentenza EDP/[OSCURATO:PERSONA], punto 28 supr a, che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a prenderli in considerazione solo se risolvono chiaramente i problemi di concorrenza e senza bisogno di inchiesta supplementare.

Contrariamente a quanto sarebbe indicato al punto 1237 del preambolo, tale regola non sarebbe applicabile al progetto di impegni del 1° giugno 2007, dal momento che quest’ultimo soddisfaceva suggerimenti specifici formulati dalla [OSCURATO:PERSONA] in base alla sua valutazione degli impegni del 3 maggio 2007.

509. In sostanza la ricorrente ritiene che la cessione delle bande orarie e gli impegni di comportamento sarebbero sufficienti per eliminare qualsiasi problema di concorrenza.

Pertanto la cessione delle bande orarie a [OSCURATO:PERSONA]-Heathrow, «le più preziose al mondo», «condurrebbe verosimilmente ad un’espansione da parte dei concorrenti per tale collegamento» (punto 1216 del preambolo).

La messa a disposizione di bande orarie per altri collegamenti in partenza da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] avrebbe permesso a qualsiasi compagnia aerea di entrare su qualsiasi collegamento con sovrapposizione di attività o su qualsiasi collegamento di sua scelta, all’occorrenza facendo stazionare apparecchi in Irlanda.

Il «congelamento delle frequenze» avrebbe garantito che, nel caso di maggior domanda per un collegamento, la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata in grado di «impossessarsi» di tale domanda a detrimento di un concorrente.

L’impegno di non ridurre le frequenze, tranne che se un collegamento non fosse redditizio, implicherebbe che, pur in assenza di un nuovo ingresso su un dato collegamento, la capacità combinata della [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] permetterebbe difficilmente di maggiorare i prezzi pur mantenendo un accettabile coefficiente di riempimento.

La riduzione immediata del 10% dei prezzi dell’[OSCURATO:PERSONA] in seguito alla concentrazione avrebbe originato subito economie per i consumatori.

Tali impegni sarebbero conformi a quelli che la [OSCURATO:PERSONA] aveva accettato nella sua decisione dell’11 febbraio 2004 (caso COMP/M.3280 – [OSCURATO:PERSONA]/KLM), concernenti operatori che dispongono di un potere di mercato superiore a quello della [OSCURATO:PERSONA].

510. In primo luogo, circa gli impegni relativi alle bande orarie, la ricorrente fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore concludendo che non erano appropriati. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe posto la questione errata in occasione della consultazione degli attori del mercato.

Essa avrebbe dovuto chiedere se i concorrenti erano disposti ad accedere a determinati collegamenti qualora l’entità risultante dalla concentrazione non riservasse ai medesimi una capacità sufficiente o vi praticasse prezzi considerevolmente più elevati di quelli praticati prima della concentrazione.

Peraltro diversi concorrenti avrebbero dichiarato che, benché non si proponessero di entrare nell’immediato, si prefiggevano di farlo se ciò fosse commercialmente interessante.

D’altro canto, il fatto che nessun concorrente abbia risposto che accederebbe ai collegamenti con sovrapposizione di attività, indicherebbe che i concorrenti credevano che la concentrazione non avrebbe prodotto effetti anticoncorrenziali.

Non sarebbe quindi ragionevole esigere che gli impegni provochino effettivamente un ingresso.

Un’esigenza siffatta sanzionerebbe la [OSCURATO:PERSONA] per il motivo che essa è «estremamente efficiente» e che la sua offerta di prezzo è così bassa che nessuna compagnia vorrebbe gareggiare con essa sia pur su collegamenti gestiti in «monopolio».

La ricorrente aggiunge che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva avvalersi delle risposte fornite alla domanda n. 6 del questionario inviato agli attori del mercato riguardante gli ingressi per valutare gli impegni del 3 maggio 2007.

In ogni caso gli impegni relativi alle bande orarie a [OSCURATO:PERSONA] sarebbero sufficienti per rimediare ai problemi individuati. [OSCURATO:PERSONA] non fornirebbe alcuna prova che determini per quale ragione un nuovo arrivato dovrebbe essere in grado di gestire immediatamente tutti i collegamenti con sovrapposizione di attività proponendo le stesse frequenze assicurate dall’[OSCURATO:PERSONA] onde costituire un’effettiva pressione concorrenziale (punti 1200‑1206 del preambolo).

Le nozioni di «massa critica» e di «grado di concorrenza richiesto» utilizzate in proposito non sarebbero definite dalla [OSCURATO:PERSONA].

511. In secondo luogo, per quanto concerne le bande orarie agli aeroporti di destinazione, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non può affermare che gli impegni relativi alle bande orarie sono insufficienti in mancanza di precisazioni sul punto.

L’[OSCURATO:PERSONA] disporrebbe infatti solo di un numero limitato di bande orarie negli aeroporti principali e la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto abbandonarle senza compromettere la logica dell’operazione e ridurre considerevolmente la capacità dell’[OSCURATO:PERSONA] di far concorrenza ai vettori in rete.

Questi ultimi disporrebbero di un sufficiente numero di bande orarie nei principali aeroporti di destinazione. [OSCURATO:PERSONA] maggioranza dei casi, essi occuperebbero una posizione dominante nei crocevia di traffico in cui operano e non avrebbero dunque bisogno di bande orarie supplementari per poter entrare o allungare i loro collegamenti a partire dal loro aeroporto di immatricolazione verso [OSCURATO:PERSONA].

Le bande in parola si limiterebbero a rafforzare la dominazione di tali compagnie nei loro aeroporti di immatricolazione e a ridurre la minaccia concorrenziale che il marchio [OSCURATO:PERSONA] potrebbe far gravare sulle compagnie stesse.

Ciò non si verificherebbe necessariamente per i vettori a basso prezzo che servono o possono servire gli stessi aeroporti secondari serviti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dove non sussisterebbero problemi concernenti le bande orarie.

In tale contesto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe torto ad invocare la nozione di coppie di città e ad insistere affinché il nuovo arrivato sia una compagnia aerea a basso prezzo esigendo al contempo che la [OSCURATO:PERSONA] abbandoni bande orarie negli aeroporti principali.

Il riferimento della [OSCURATO:PERSONA] alla differenza tra l’intercambiabilità della domanda e dell’offerta (punto 1208 del preambolo) servirebbe unicamente a dissimulare tale «contraddizione manifesta» nel ragionamento.

Quanto alla consultazione degli attori del mercato sulla questione degli aeroporti di destinazione, le risposte dei concorrenti dovrebbero essere lette con la più grande circospezione, poiché molti di loro dovrebbero far fronte ad un’accresciuta concorrenza se la concentrazione fosse approvata.

L’unica questione pertinente sarebbe quella di stabilire se l’accesso alle bande orarie di cui dispone l’[OSCURATO:PERSONA] in taluni aeroporti importanti è essenziale per entrare, nell’ipotesi in cui l’entità risultante dalla concentrazione abusi della sua posizione.

Infatti la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe considerato essenziale l’accesso alle bande orarie negli aeroporti importanti sia per il motivo che tali agglomerazioni dispongono di altri aeroporti le cui bande orarie non sono sovraccariche e che la normativa applicabile alle bande orarie dispone che la metà di una nuova capacità sia attribuita ai nuovi arrivati.

512. In terzo luogo, per quanto riguarda la frammentazione degli ingressi , la ricorrente critica la [OSCURATO:PERSONA] per aver preso in considerazione tale elemento ai punti 1211 e 1212 del preambolo.

Il progetto di impegni del 1° giugno 2007 prevederebbe tuttavia specificamente che la compagnia aerea che rileva le bande orarie a Heathrow disponga della priorità per quelle a [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, per dimostrare che un «ingresso frammentato» dà luogo ad un problema, la [OSCURATO:PERSONA] si baserebbe solo su un riferimento globale alle risposte alla domanda n. 2, lett. b), posta nell’ambito della consultazione degli attori del mercato e su un riferimento alla «massa critica», termine non definito ripreso dalla risposta data in tale occasione dalla LTU (punto 1212 del preambolo).

Orbene, solo 15 dei 20 partecipanti all’inchiesta di mercato avrebbero risposto alla domanda concernente l’«ingresso frammentato».

Per di più, come in altri casi, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di riconoscere che nuovi arrivati dotati di un potenziale importante, nel caso specifico la [OSCURATO:PERSONA], SAS, la Flybe, l’[OSCURATO:PERSONA] e la Clickair, avrebbero reso dichiarazioni che contraddicono le sue conclusioni.

Talune risposte suggerivano addirittura che l’ingresso di un unico nuovo arrivato sarebbe nefasto per la concorrenza.

La sola domanda che avrebbe meritato di essere posta sarebbe se l’ingresso, sia esso frammentato o provenga da un unico concorrente, eserciterebbe un vincolo sufficiente sull’entità risultante dalla concentrazione nell’ipotesi in cui quest’ultima aumentasse i prezzi.

La domanda se l’arrivo di un nuovo concorrente unico costituisca un potere concorrenziale più forte rispetto all’arrivo di più di un nuovo arrivato non saebbe la domanda corretta.

513. In quarto luogo, circa le modalità di esercizio del nuovo arrivato, la ricorrente fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] pare esigere che quest’ultimo segua esattamente il medesimo modello economico dell’[OSCURATO:PERSONA].

Orbene, secondo la ricorrente l’[OSCURATO:PERSONA] non esercita alcun significativo vincolo concorrenziale sulla [OSCURATO:PERSONA] e, comunque, niente prova che un altro vettore, qualunque sia il suo modello economico, possa farle una concorrenza significativa.

Inoltre, poiché l’operazione ha per oggetto di accrescere l’efficienza dell’[OSCURATO:PERSONA] in modo da far concorrenza ai vettori in rete, l’espansione o l’entrata di un altro vettore in rete, come la [OSCURATO:PERSONA] o l’[OSCURATO:PERSONA], avrebbe agevolmente procurato ai consumatori un’opzione rispetto all’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe, da una parte, esigere che la [OSCURATO:PERSONA] menzioni il modello economico seguito da un nuovo arrivato e, dall’altra, semplicemente esigere che gli impegni proposti permettano l’entrata sul mercato di taluni vettori più in grado di altri di pervenire ad esercitare un vincolo sull’entità risultante dalla concentrazione.

514. In quinto luogo, quanto agli impegni relativi alle bande orarie a [OSCURATO:PERSONA]-Heathrow, la ricorrente fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha messo in dubbio la loro utilità per il motivo che sarebbero riservate alla [OSCURATO:PERSONA] ed all’[OSCURATO:PERSONA].

Orbene, ciò non sarebbe affatto vero, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato per iscritto, il 1° giugno 2007, che le bande in parola potrebbero essere riprese da qualsiasi compagnia che disponga di un’infrastruttura a Heathrow.

In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe soddisfatto l’onere della prova che le incomberebbe ponendo semplicemente in questione l’utilità della cessione di bande orarie.

Del pari a torto essa avrebbe affermato, al punto 1217 del preambolo, che le due compagnie suddette non potrebbero compensare in misura sufficiente la scomparsa della pressione concorrenziale dell’[OSCURATO:PERSONA].

Infatti la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], figurando tra i concorrenti più potenti in Europa, opererebbero in Irlanda da decenni e conoscerebbero bene il mercato irlandese: la [OSCURATO:PERSONA] già opererebbe condividendo i codici con l’[OSCURATO:PERSONA] sul collegamento suddetto e l’[OSCURATO:PERSONA] possederebbe la CityJet, con base a [OSCURATO:PERSONA].

Parimenti la [OSCURATO:PERSONA] non proverebbe affatto, al punto 1218 del preambolo, che, se le bande orarie fossero suddivise tra due vettori molto potenti, l’operazione, come modificata dagli impegni, ostacolerebbe in modo significativo una concorrenza effettiva per il collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (Heathrow).

Peraltro, poiché l’intercambiabilità degli aeroporti londinesi è, ad avviso della ricorrente, limitata, il collegamento in parola gestito dall’[OSCURATO:PERSONA] non permetterebbe di esercitare alcun significativo vincolo concorrenziale sulle operazioni della [OSCURATO:PERSONA] a destinazione degli altri aeroporti londinesi.

Infine, limitandosi a menzionare il «rischio di una controversia giuridica» in merito alla possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di cedere le bande orarie a Heathrow senza l’accordo degli altri azionisti dell’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto di un parere giuridico fornito da un giurisperito irlandese attestante che sarebbe possibile una cessione siffatta.

515. In sesto luogo, per quanto concerne gli impegni di comportamento, la ricorrente afferma che l’impegno relativo alla riduzione del 10% dei prezzi dell’[OSCURATO:PERSONA] era facilmente verificabile grazie alla pubblicazione, da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], del suo prezzo medio nella sua relazione annuale. [OSCURATO:PERSONA] incorrerebbe in errore chiedendo alla [OSCURATO:PERSONA] di precisare se la riduzione dei prezzi ha per oggetto tutti i collegamenti con sovrapposizione di attività.

Sarebbe infatti praticamente impossibile maggiorare i prezzi sui collegamenti con sovrapposizione di attività e inoltre ridurre globalmente del 10% i prezzi per tutti i collegamenti a corto raggio.

Parimenti, benché la [OSCURATO:PERSONA] affermi di non poter prevedere che cos’è un prezzo concorrenziale, la riduzione dei prezzi procurerebbe vantaggi considerevoli e realizzabili.

Il «congelamento delle frequenze» in caso di nuovo ingresso sarebbe diretto a rispondere alle asserzioni della [OSCURATO:PERSONA] concernenti l’asserita reazione aggressiva della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei nuovi arrivati, reazione consistente nell’accrescere le frequenze sui collegamenti in cui entra un’altra compagnia aerea.

Inoltre l’impegno di non ridurre le frequenze avrebbe mirato a prevenire il timore che la [OSCURATO:PERSONA] riducesse la capacità sui collegamenti con sovrapposizione di attività e fosse quindi in grado di maggiorare i suoi prezzi.

Impegnandosi a mantenere la capacità combinata sui collegamenti con sovrapposizione di atttività, la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe più in grado di maggiorare i prezzi pur mantenendo un coefficiente di riempimento accettabile, il che sarebbe decisivo nel contesto del suo modello economico.

516. In settimo luogo, quanto alla soluzione dell’«acquirente iniziale», la ricorrente rileva anzitutto che tale soluzione non è mai stata utilizzata in casi precedenti implicanti compagnie aeree.

Un’esigenza di tal genere sarebbe del pari superflua e sproporzionata.

Tenuto conto del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] offrirebbe i prezzi più bassi del mercato e che un gran numero di collegamenti con sovrapposizione di attività non genererebbero un traffico sufficiente per sostenere un terzo vettore, sarebbe commercialmente molto difficile trovare un «acquirente iniziale».

L’unica soluzione consisterebbe nell’ipotesi che la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] abbandonino i collegamenti in parola o concludano con l’«acquirente iniziale» un’intesa illegittima in materia di fissazione dei prezzi.

Inoltre risulterebbe dal «congelamento delle frequenze» che i nuovi arrivati non sarebbero dissuasi dal penetrare sui collegamenti con sovrapposizione di attività a causa del rischio di vedere la [OSCURATO:PERSONA] accrescere le sue frequenze sui medesimi.

Ad eccezione delle bande orarie ad Heathrow, quelle a [OSCURATO:PERSONA] e nella maggior parte degli altri aeroporti in Europa (tranne, forse, per gli altri aeroporti principali saturi) non avrebbero valore intrinseco e non sarebbero pertanto interessanti per un’altra compagnia aerea.

Infine, sarebbe stato erroneo da parte della [OSCURATO:PERSONA] considerare che l’impegno avente ad oggetto l’«acquirente iniziale» fosse insufficiente a causa della sua portata limitata e per il fatto che condurrebbe ad un «ingresso frammentato» (punto 1238 del preambolo).

Il suddetto impegno, rafforzato nel progetto di impegni del 1° giugno 2007, sarebbe fondato sulla domanda fatta in tal senso dai servizi della [OSCURATO:PERSONA].

La ricorrente critica anche la volontà della [OSCURATO:PERSONA] di far gravare su di essa il rischio che non si trovi alcun «acquirente iniziale» nel termine impartito.

517. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’Irlanda e dall’[OSCURATO:PERSONA], ricorda di aver esaminato ed escluso gli impegni del 3 maggio 2007 procedendo alle constatazioni seguenti: le misure relative alle bande orarie non erano appropriate, poiché non implicavano alcun ingresso significativo sui collegamenti ove i servizi si sovrappongono (punti 1186‑1196 del preambolo), la proposta dell’«acquirente iniziale» non rimediava all’assenza di una prospettiva di ingresso (punto 1197 del preambolo), la portata degli impegni era insufficiente (punti 1199‑1206 del preambolo), gli impegni non menzionavano bande orarie in aeroporti di destinazione importanti (punti 1207‑1209 del preambolo), gli impegni avrebbero potuto sfociare solo nell’arrivo di varie compagnie aeree (ingresso frammentato, punti 1210‑1212 del preambolo), gli impegni non terrebbero conto del modello di esercizio del nuovo arrivato (punti 1213‑1215 del preambolo), gli impegni relativi alle bande orarie a [OSCURATO:PERSONA]-Heathrow non permetterebbero di eliminare i problemi di concorrenza sul collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (punti 1216‑1219 del preambolo) e gli altri impegni non permetterebbero di eliminare gli ostacoli ad una concorrenza effettiva (punti 1220‑1226 del preambolo).

518. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] considera che le misure correttive connesse all’accesso sono ammissibili solo in circostanze in cui sia sufficientemente provato che nuovi concorrenti entreranno realmente sul mercato rimediando in tal modo ai problemi di concorrenza rilevati (punto 1188 del preambolo).

L’obiettivo fondamentale degli impegni sarebbe quello di garantire strutture di mercato concorrenziali e, manifestamente, la semplice minaccia dell’arrivo di un concorrente non sarebbe sufficiente a raggiungere tale scopo, fatte salve circostanze molto eccezionali.

In realtà, l’intercambiabilità dal lato della domanda sarebbe il «fattore di disciplina più immediato e più efficace» nei confronti dei fornitori di un dato prodotto o servizio, in particolare per quanto concerne le loro decisioni in materia di fissazione dei prezzi, mentre i vincoli connessi alla concorrenza potenziale sarebbero generalmente meno diretti ed in ogni caso richiederebbero un’analisi approfondita. [OSCURATO:PERSONA] rileva che, nel caso di specie, i mercati in questione non sono contrassegnati da una «facilità di accesso accertata», ma piuttosto da un «movimento di uscita dei concorrenti diversi dall’[OSCURATO:PERSONA]».

Niente indicherebbe negli orientamenti che una concentrazione la quale sfoci nella creazione di un monopolio non ostacoli in modo significativo una concorrenza effettiva se la minaccia dell’arrivo di nuovi concorrenti è sufficiente.

Neppure la sentenza easyJet/[OSCURATO:PERSONA], punto 102 supra, sarebbe pertinente sul punto.

In tale causa il Tribunale avrebbe ritenuto che l’individuazione nominativa di un nuovo arrivato non fosse necessaria poiché diversi concorrenti si erano mostrati interessati, in seguito agli impegni, ad un ingresso sui mercati in questione e l’ingresso effettivo di un nuovo concorrente poteva quindi considerarsi molto probabile.

Viceversa, nella fattispecie, l’arrivo di un nuovo concorrente sarebbe improbabile, per i motivi esposti al punto 7.8 della decisione impugnata e per il fatto che nessuno tra i concorrenti che hanno risposto alla consultazione degli attori del mercato avrebbe manifestato l’intenzione di entrare concretamente su uno dei collegamenti in cui i servizi si sovrappongono (punti 1190‑1196 del preambolo), ad eccezione eventualmente dell’[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], le quali estenderebbero le loro attività al collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il che è stato ritenuto insufficiente dalla [OSCURATO:PERSONA] per escludere i problemi di concorrenza su quest’ultimo collegamento (punti 1216‑1219 del preambolo).

Proprio a causa di una siffatta assenza di prospettive di ingresso, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe suggerito in maniera informale alla [OSCURATO:PERSONA] di designare un «acquirente iniziale».

Poco rileverebbe che si tratti della prima concentrazione di compagnie aeree per le quali la [OSCURATO:PERSONA] ha formulato una proposta del genere o che la [OSCURATO:PERSONA] abbia giudicato difficile, addirittura impossibile, seguirla.

Rispetto ai casi precedenti, la presente operazione sarebbe difficile nel senso che concernerebbe due compagnie che offrono servizi da punto a punto ed utilizzano entrambe un numero importante di apparecchi in partenza dallo stesso aeroporto su un gran numero di collegamenti in cui i servizi si sovrappongono.

Invece, diversamente dai casi precedenti, la saturazione degli aeroporti non sarebbe, nel caso di specie, la sola barriera all’ingresso. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea di non poter accettare impegni che eliminerebbero solo parzialmente i problemi di concorrenza in parola perché la parte interessata non potrebbe acconsentire ad altri impegni.

b) Giudizio del Tribunale

519. Il progetto di impegni del 1° giugno 2007 è stato presentato in seguito a discussioni approfondite tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sul contenuto degli impegni del 3 maggio 2007 e sulle modalità di rimediare ai problemi individuati.

Occorre rinviare in proposito agli argomenti avanzati dalla [OSCURATO:PERSONA] sul contenuto della riunione del 1° giugno 2007 (v. punto 470 supra) e al contenuto della conferenza telefonica registrata, svoltasi tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] il 29 maggio 2007.

520. Nonostante tali precisazioni su quanto ritenuto necessario per autorizzare l’operazione, la ricorrente – per sua stessa ammissione (v. punto 470 supra) – ha presentato un’ultima proposta di impegni che non rispondeva alle richieste della [OSCURATO:PERSONA] quanto al numero importante di apparecchi da far stazionare a [OSCURATO:PERSONA] entro sei mesi a decorrere dall’adozione della decisione impugnata, con una possibile proroga di sei mesi.

La proposta della [OSCURATO:PERSONA] consisteva nell’accettare il principio di uno stazionamento immediato della metà di tale numero rilevante di apparecchi, più due aerei destinati ai collegamenti verso [OSCURATO:PERSONA]-Heathrow entro sei mesi a decorrere dalla pubblicazione di una nuova offerta, che sarebbe stata pubblicata entro sei mesi a decorrere dall’adozione della decisione impugnata, con una possibile proroga di sei mesi.

521. Per di più, nell’ambito dei rimedi proposti nella fattispecie, cioè essenzialmente l’acquisto di bande orarie per uno o più operatori, la [OSCURATO:PERSONA] dà per acquisito che l’insieme [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] non darebbe luogo a problemi di concorrenza fintantoché consentisse a nuovi arrivati o agli attori già presenti, per quanto concerne il collegamento verso [OSCURATO:PERSONA]-Heathrow, di acquisire bande orarie per accrescere la loro quota di mercato. [OSCURATO:PERSONA] ha considerato la suddetta misura insufficiente per rimettere in questione l’effetto anticoncorrenziale che rappresenterebbe la scomparsa del principale concorrente della [OSCURATO:PERSONA].

All’udienza essa ha di conseguenza sostenuto che, anziché cercare di far accettare il principio della creazione o del rafforzamento dell’abuso di posizione dominante dell’insieme [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] per tale o tal altro collegamento, considerando che un ipotetico concorrente si sarebbe installato o avrebbe accresciuto la sua quota di mercato unicamente solo grazie all’offerta di bande orarie, sarebbe stato necessario nel caso di specie che la [OSCURATO:PERSONA] rinunciasse ad una parte della sua quota di mercato a beneficio dei concorrenti.

522. Si deve rilevare al riguardo che, diversamente dalle precedenti concentrazioni nel settore del trasporto aereo di passeggeri (come quelle in questione nei casi [OSCURATO:PERSONA]/KLM e Lufthansa/Swiss), la [OSCURATO:PERSONA] non poteva contentarsi nel caso di specie di semplici bande orarie per garantire l’accesso ad un collegamento.

Non si tratta infatti di un’operazione che interessa operatori attivi che dispongono di un aeroporto di immatricolazione in paesi differenti. [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] operano a partire dal medesimo aeroporto, l’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA], ove dispongono di vantaggi significativi che i concorrenti non possono facilmente riprodurre.

523. Inoltre i risultati dei test di mercato hanno indicato che i concorrenti attuali e potenziali non erano pronti a far concorrenza all’entità risultante dalla concentrazione sull’insieme dei collegamenti toccati dall’operazione.

Anche per il collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (Heathrow), l’interesse di talune compagnie aeree, che erano talvolta già presenti, non è stato confermato da una dichiarazione di impegni ferma sul punto in questione, che avrebbe potuto essere presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] per corroborare il suo impegno relativo all’«acquirente iniziale».

524. In tale fase del procedimento, per le ragioni fondatamente indicate nella decisione impugnata circa gli impegni del 3 maggio 2007 e tenuto conto delle precisazioni apportate dal progetto di impegni del 1° giugno 2007, la ricorrente non presenta argomenti idonei a rimettere in questione, sufficientemente in diritto, la valutazione della [OSCURATO:PERSONA], descritta nella decisione impugnata, secondo cui il progetto di impegni del 1° giugno 2007 non le permetteva di concludere con certezza che sarebbe stato possibile attuarli e che i rimedi da essi derivanti sarebbero stati sufficientemente affidabili e durevoli per garantire che gli ostacoli ad una concorrenza effettiva, la cui prevenzione costituiva la finalità di tali impegni, non potessero materializzarsi in un futuro relativamente prossimo.

525. Occorre quindi respingere il quinto motivo sia relativamente alla validità formale delle proposte trasmesse alla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del procedimento amministrativo, che relativamente alla valutazione nel merito del contenuto delle proposte stesse.

526. Alla luce dell’insieme delle considerazioni precedenti, il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto. Sulle spese

527. Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

528. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] è soccombente nelle sue conclusioni, occorre condannarla a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA], conformemente alle conclusioni di queste ultime.

529. Ai sensi dell’art. 87, n. 4, primo comma, del medesimo regolamento di procedura, gli [OSCURATO:PERSONA] membri intervenienti sopportano le proprie spese.

Pertanto l’Irlanda sopporterà le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Terza Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] plc sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea e dall’[OSCURATO:PERSONA] plc. 3) L’Irlanda sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62007TJ0342_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] causa T‑342/07, [OSCURATO:PERSONA] plc, con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Irlanda), rappresentata dai sigg. J. Swift, QC, V. Power, A. McCarthy e D. Hull, solicitors, e dall’avv. G. Berrisch, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata dai sigg. X. Lewis e S. Noë, in qualità di agenti, convenuta, sostenuta da [OSCURATO:PERSONA] plc, con sede in [OSCURATO:PERSONA], rappresentata inizialmente dal sig. A. [OSCURATO:PERSONA], solicitor, dagli avv.ti B. van de Walle de Ghelcke e T. Snels, successivamente dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. van de Walle de Ghelcke, e da Irlanda, rappresentata dai sigg. D. O’Hagan e J. Buttimore, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti M. Cush, D. Barniville e N. Travers intervenienti, avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 27 giugno 2007, C (2007) 3104, che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato comune e con l’accordo SEE (caso COMP/M.4439 – [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]), IL TRIBUNALE (Terza Sezione), composto dal sig. J. Azizi, presidente, dalla sig.ra E. Cremona e dal sig. S. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici, cancelliere: sig.ra C. Kantza, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 luglio 2009, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza Fatti all’origine della controversia A – [OSCURATO:PERSONA] della controversia 1. [OSCURATO:PERSONA] plc (in prosieguo: la «ricorrente» o la «[OSCURATO:PERSONA]») è una società quotata in borsa che disponeva nel 2006 di una flotta di 120 aerei (indipendentemente dai 161 aerei ordinati e pronti per la consegna nel corso dei sei anni seguenti). Tali aerei effettuavano all’epoca voli di linea verso più di 400 destinazioni in 40 paesi, compresi 75 collegamenti tra l’Irlanda (principalmente a partire dall’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA], ma anche da quelli di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Kerry e Knock) ed altri paesi europei. 2. L’[OSCURATO:PERSONA] plc è una società per azioni di diritto irlandese. Dopo la sua privatizzazione da parte del governo irlandese nel 2006, lo Stato ha conservato il 25,35% del capitale e le azioni dell’[OSCURATO:PERSONA] sono state quotate in borsa il 2 ottobre 2006. L’[OSCURATO:PERSONA] è la società holding dell’[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo, considerate congiuntamente: l’«[OSCURATO:PERSONA]»), una compagnia aerea con sede in Irlanda che effettua voli di linea da e verso gli aeroporti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L’[OSCURATO:PERSONA] gestiva nel 2006 una rete di trasporto per 70 collegamenti a corto raggio tra l’Irlanda ed il [OSCURATO:PERSONA] nonché altri [OSCURATO:PERSONA] membri con una flotta di 28 aerei (che avrebbero dovuto essere portati a 32 a decorrere dalla fine del 2007). La sua flotta di 7 aerei a lungo raggio (che avrebbe dovuto contarne 9 a decorrere dalla fine del 2007) le permetteva di servire numerose destinazioni negli [OSCURATO:PERSONA] e a Dubaï. B – Procedimento amministrativo 3. Il 5 ottobre 2006 la [OSCURATO:PERSONA] annunciava la sua intenzione di lanciare un’offerta pubblica d’acquisto (OPA) sull’intero capitale dell’[OSCURATO:PERSONA]. Tale OPA veniva lanciata il 23 ottobre 2006. 4. La concentrazione era notificata alla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee il 30 ottobre 2006. 5. Con decisione 20 dicembre 2006 la [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che l’operazione di concentrazione suscitasse seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune, decideva di avviare il procedimento di esame approfondito di cui all’art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento sulle concentrazioni»). 6. Il 27 marzo 2007 una comunicazione degli addebiti veniva inviata alla [OSCURATO:PERSONA], conformemente all’art. 18 del regolamento sulle concentrazioni. [OSCURATO:PERSONA] rispondeva a tale comunicazione degli addebiti il 17 aprile 2007. 7. Con decisione 27 giugno 2007, C (2007) 3104, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che l’operazione di concentrazione notificata era incompatibile con il mercato comune (caso COMP/M.4439 – [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: la «decisione impugnata»). C – Contenuto della decisione impugnata 8. Dopo aver ricordato che l’operazione notificata costituiva una concentrazione di dimensione comunitaria (punti 3 e 4 della decisione impugnata), la [OSCURATO:PERSONA] ha descritto i mezzi investigativi utilizzati in occasione dell’inchiesta (punto 5 della decisione impugnata). Essa ha ricordato che l’inchiesta in parola aveva reso indispensabile l’invio di numerose richieste di informazioni in base all’art. 11 del regolamento sulle concentrazioni, segnatamente ad altre compagnie aeree di linea, a compagnie charter, ad aeroporti e alla clientela d’affari, nonché contatti con le autorità di coordinamento delle bande orarie, le autorità dell’aeronautica civile e le autorità incaricate dei trasporti. [OSCURATO:PERSONA] ha anche effettuato un’analisi di correlazione tra i prezzi al fine di definire i mercati rilevanti (punto 6.3 e allegato III della decisione impugnata) e incaricato un esperto indipendente di realizzare un’inchiesta presso la clientela dell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] (punto 7.3.5 e allegati I e II della decisione impugnata). Essa ha anche esaminato le osservazioni econometriche presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA], ed effettuato due serie di analisi di regressione al fine di testare in maniera empirica gli effetti probabili della concentrazione (punto 7.4.3 e allegato IV della decisione impugnata). 1. Mercati rilevanti 9. Quanto alla definizione dei mercati rilevanti (punto 6 della decisione impugnata), la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] fornivano entrambe servizi di trasporto aereo di linea di passeggeri in Europa. Conformemente alla sua prassi, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato essenzialmente l’intercambiabilità dal lato della domanda. Essa ha definito i mercati sulla base dell’approccio «punto di origine – punto di destinazione», cosiddetto «approccio O & D», secondo cui ogni collegamento tra un punto di origine e un punto di destinazione è considerato come un mercato distinto. Per stabilire se una coppia O & D costituisca un mercato rilevante, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato le diverse possibilità di cui disponevano i consumatori per viaggiare fra tali due punti. Essa ha del pari verificato se i voli in partenza da [OSCURATO:PERSONA] (o da [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA], gli altri due aeroporti irlandesi utilizzati dalle parti della concentrazione) a destinazione di due aeroporti (o più) che servivano la stessa città fossero intercambiabili (punti 6.3 della decisione impugnata). Tenuto conto dei servizi proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che l’operazione contemplata è sfociata in sovrapposizioni orizzontali per 35 coppie di città le quali costituiscono i mercati rilevanti (punto 333 del preambolo della decisione impugnata; in prosieguo: il «preambolo») e che poteva rappresentare una fonte di preoccupazione trattandosi di un gran numero di coppie di città che danno luogo ai mercati rilevanti su cui è presente una sola delle parti all’operazione (punto 334 del preambolo). 2. Valutazione degli effetti dell’operazione sulla concorrenza 10. Quanto alla valutazione degli effetti dell’operazione, la [OSCURATO:PERSONA] si è riferita ai criteri di analisi definiti nei suoi orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento sulle concentrazioni (GU 2004, C 31, pag. 5; in prosieguo: gli «orientamenti»). 11. In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato le parti di mercato della [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] per i 35 collegamenti ove i loro servizi si sovvrappongono. Essa ha constatato che l’operazione ha creato un monopolio per 22 collegamenti ed è sfociata nella costituzione di quote di mercato molto importanti per gli altri 13 (punto 7.2 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] ha ugualmente considerato che le due compagnie erano «concorrenti immediate» per tutti i collegamenti interessati (punto 7.3 della decisione impugnata) e che, contrariamente alle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA], tali due compagnie si farebbero attualmente concorrenza (punto 7.4 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato, in seguito, gli effetti della concentrazione sui mercati ove la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] sono concorrenti attuali o potenziali ed ha constatato che l’operazione eliminerebbe la concorrenza attuale per i 35 collegamenti ove i servizi si sovrappongono nonché la concorrenza potenziale per 15 collegamenti senza sovrapposizione (punti 7.5 e 7.6 della decisione impugnata). 12. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che la «clientela frammentata» della [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun «potere d’acquisto compensativo» e disponeva solo di una possibilità limitata, addirittura nulla, di passare ad un altro fornitore (punto 7.7 della decisione impugnata). 13. In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato se l’ingresso di nuovi concorrenti sul mercato o l’espansione dei concorrenti esistenti fossero atti ad eliminare gli effetti anticoncorrenziali dell’operazione, prima di pervenire alla conclusione che ciò non si verificherebbe (punto 7.8 della decisione impugnata). 14. In quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato una valutazione singola per ciascuno dei 35 collegamenti ove i servizi si sovrappongono. Essa ha constatato che la concentrazione ha ostacolato in modo significativo una concorrenza effettiva a causa della creazione di una posizione dominante per ognuno dei medesimi (punto 7.9 della decisione impugnata). 15. In quinto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato se gli incrementi di efficienza addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] fossero sufficienti a controbilanciare gli effetti negativi sulla concorrenza prodotti dalla concentrazione. Essa ha concluso che ciò non accadeva, dato che siffatti incrementi di efficienza non erano verificabili, che non erano attribuibili alla concentrazione e che non potevano essere considerati a vantaggio dei consumatori (punto 7.10 della decisione impugnata). 3. Valutazione degli impegni 16. [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato anche gli impegni proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del procedimento amministrativo. Essa ha ritenuto che non fossero sufficientemente chiari onde poter essere attuati e che non fossero, comunque, tali da eliminare i problemi di concorrenza rilevati (punto 8 della decisione impugnata). 17. In conclusione la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che la realizzazione della concentrazione ostacolerebbe in modo significativo una concorrenza effettiva, segnatamente a causa, da una parte, della creazione di una posizione dominante per 35 collegamenti da e per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altra, della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante per 15 collegamenti da e per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Essa ha quindi dichiarato l’operazione di concentrazione incompatibile con il mercato comune (punto 9 e dispositivo della decisione impugnata). Procedimento e conclusioni delle parti 18. Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 settembre 2007, la ricorrente ha presentato un ricorso diretto all’annullamento della decisione impugnata. 19. Con ordinanza 12 febbraio 2008 il presidente della Terza Sezione del Tribunale ha ammesso l’Irlanda e l’[OSCURATO:PERSONA] ad intervenire a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. 20. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di passare alla fase orale. 21. Le parti sono state sentite nelle loro difese orali e nelle loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 6 luglio 2009. 22. La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: – annullare la decisione impugnata; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese; – condannare l’Irlanda e l’[OSCURATO:PERSONA] alle spese risultanti dai loro interventi. 23. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare la ricorrente alle spese. 24. L’[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare la ricorrente alle spese. 25. L’Irlanda chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare la ricorrente alle spese. In diritto 26. Per dichiarare una concentrazione incompatibile con il mercato comune, la [OSCURATO:PERSONA] deve provare, conformemente all’art. 2, n. 3, del regolamento sulle concentrazioni, che la realizzazione della concentrazione notificata ostacolerebbe in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante. 27. Una decisione siffatta, adottata sul fondamento dell’art. 8, n. 3, del regolamento sulle concentrazioni, poggia sul risultato di un’analisi prospettica effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Quest’analisi prospettica consiste nel verificare in che modo una concentrazione notificata potrebbe modificare i fattori che determinano lo stato della concorrenza in un determinato mercato onde accertare se ne conseguirebbe un significativo ostacolo a una concorrenza effettiva. Tale analisi impone di ipotizzare le varie concatenazioni causa-effetto, al fine di accogliere quelle maggiormente probabili [v., quanto al regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (versione rettificata GU 1990, L 257, pag. 13), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 30 giugno 1997, n. 1310 (GU L 180, pag. 1) (in prosieguo: il «vecchio regolamento sulle concentrazioni»), sentenza della Corte 15 febbraio 2005, causa C‑12/03 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑987), punto 43]. 28. Nell’ipotesi in cui dalle parti di un’operazione di concentrazione sono stati validamente proposti impegni in occasione del procedimento amministrativo al fine di ottenere una decisione di compatibilità con il mercato comune, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta ad esaminare un’operazione di concentrazione come modificata da tali impegni. Spetta allora alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare che tali impegni non rendono la concentrazione, così modificata, compatibile con il mercato comune (v., in tal senso, per quanto riguarda il vecchio regolamento sulle concentrazioni, sentenza del Tribunale 21 settembre 2005, causa T‑87/05, EDP/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3745, punti 63-65). 29. Peraltro la Corte ha dichiarato che le norme sostanziali del regolamento, in particolare l’art. 2, attribuiscono alla [OSCURATO:PERSONA] un certo potere discrezionale, segnatamente per quanto concerne valutazioni di ordine economico, e che, di conseguenza, il controllo da parte del giudice comunitario sull’esercizio di tale potere, essenziale per la determinazione delle regole in materia di concentrazioni, dev’essere effettuato tenendo conto del potere discrezionale che è implicito nelle regole di carattere economico facenti parte del regime delle concentrazioni (v., quanto al vecchio regolamento sulle concentrazioni, sentenze della Corte 31 marzo 1998, cause riunite C‑68/94 e C‑30/95, Francia e a./[OSCURATO:PERSONA], detta «Kali & Salz», [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1375, punti 223 e 224, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 27 supra, punto 38). 30. Sebbene il giudice dell’Unione europea riconosca alla [OSCURATO:PERSONA] un potere discrezionale in materia economica, ciò non implica che esso debba astenersi dal controllare l’interpretazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di dati di natura economica. Infatti tale giudice è tenuto in particolare a verificare non solo l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che se ne traggono (v., relativamente al vecchio regolamento sulle concentrazioni, sentenze della Corte [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 27 supra, punto 39, e 10 luglio 2008, causa C‑413/06 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] of America/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4951, punto 69). 31. Inoltre, secondo costante giurisprudenza, nei casi in cui le istituzioni comunitarie dispongono di un potere discrezionale, il rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento giuridico dell’Unione nei procedimenti amministrativi ha un’importanza ancora più fondamentale. Tra queste garanzie figurano in particolare l’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di esaminare, con cura e imparzialità, tutti gli elementi del caso, il diritto dell’interessato di far conoscere il proprio punto di vista e il diritto ad una decisione sufficientemente motivata (sentenza della Corte 21 novembre 1991, causa C‑269/90, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5469, punto 14, e sentenza del Tribunale 7 maggio 2009, causa T‑151/05, NVV e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1219, punto 163). 32. Occorre valutare gli argomenti delle parti proprio alla luce di tali principi relativi al controllo di legalità in materia di concentrazioni. 33. La ricorrente invoca cinque motivi a sostegno del suo ricorso. Il primo motivo è fondato su errori manifesti di valutazione del rapporto concorrenziale esistente tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], il secondo motivo è desunto da errori manifesti in occasione della valutazione delle barriere all’ingresso, il terzo motivo è relativo ad errori manifesti di valutazione nell’ambito dell’analisi effettuata collegamento per collegamento (in prosieguo: l’«analisi collegamento per collegamento»), il quarto motivo è desunto da errori manifesti di valutazione nell’ambito dell’esame degli incrementi di efficienza derivanti dalla concentrazione ed il quinto motivo è fondato su errori manifesti di valutazione nell’ambito dell’analisi degli impegni proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] (v. punti 11 e 13‑16 supra). 34. La definizione dei mercati rilevanti e l’analisi delle reazioni della clientela non sono contestate in quanto tali dalla ricorrente (v. punti 9 e 12 supra). A – Sul primo motivo, relativo alla valutazione del rapporto concorrenziale tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] 35. L’analisi effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, che è pertinente nell’ambito della valutazione del presente motivo, ruota intorno alle fasi seguenti: in primo luogo, la constatazione che la concentrazione implicherebbe quote di mercato molto elevate per un importante numero di collegamenti (punto 7.2 della decisione impugnata); in secondo luogo, la constatazione che la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] sono «concorrenti immediati» per tutti i collegamenti in questione (punto 7.3 della decisione impugnata); in terzo luogo, l’esame della concorrenza attuale tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] (punto 7.4 della decisione impugnata), e, in quarto luogo, gli effetti della concentrazione sulla concorrenza attuale tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] e la ripercussione negativa che ciò avrebbe sui clienti (punti 7.5 e 7.6 della decisione impugnata). Nell’ambito di tale analisi, la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto all’argomento della [OSCURATO:PERSONA] desunto dalla differenziazione dell’offerta di servizi tra la sua offerta a basso costo ed a prestazioni minime e l’offerta a prestazioni medie dell’[OSCURATO:PERSONA] (punto 7.3 della decisione impugnata). 36. La ricorrente critica in sostanza tale aspetto della decisione impugnata facendo valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha sovrastimato l’importanza delle quote di mercato elevate detenute dalle parti della concentrazione e che quest’ultima non ha presentato elementi probatori che provino in maniera sufficiente che, malgrado le loro differenze, l’[OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente eserciterebbero reciprocamente un vincolo concorrenziale così grande, con una probabilità di ingresso sui mercati rilevanti così debole che la concentrazione ostacolerebbe in modo significativo una concorrenza effettiva sui mercati stessi. 37. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’Irlanda e dall’[OSCURATO:PERSONA], sostiene che le quote di mercato costituiscono delle «prime indicazioni utili», le quali sono corroborate da altri indizi da cui emergerebbe che l’[OSCURATO:PERSONA] è il concorrente immediato della [OSCURATO:PERSONA] sui collegamenti per i quali si sovrappongono i rispettivi servizi. La concentrazione avrebbe quindi come conseguenza di far venir meno il vincolo concorrenziale attualmente esercitato dalla [OSCURATO:PERSONA] sull’[OSCURATO:PERSONA]. 38. È necessario che il Tribunale valuti, volta per volta, gli argomenti delle parti relativi al «peso eccessivo» attribuito alle quote di mercato, all’omessa presa in considerazione delle «fondamentali differenze» in essere tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], al vantaggio concorrenziale conferito dall’esistenza di una base a [OSCURATO:PERSONA], agli «elementi di prova non tecnici», all’analisi econometrica della [OSCURATO:PERSONA], ai dati econometrici presentati dalla [OSCURATO:PERSONA], ai vincoli concorrenziali esercitati dalle compagnie charter, all’inchiesta condotta presso i passeggeri, all’inchiesta svolta presso imprese clienti e, infine, al pregiudizio per i consumatori. 1. Sul «peso eccessivo» attribuito alle quote di mercato a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti 39. La ricorrente fa valere che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] si è basata sull’erronea premessa secondo cui l’[OSCURATO:PERSONA] e la stessa ricorrente sono compagnie aeronautiche identiche, il che le avrebbe permesso di inferire «automaticamente» dalle loro elevate quote di mercato che la concentrazione implicherebbe un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva. Anche se le quote di mercato sono pertinenti quando si tratta di valutare una concentrazione sotto il profilo della concorrenza, queste ultime costituirebbero tuttavia solo un «punto di partenza». Associare a tali quote di mercato una forte presunzione negativa circa gli effetti della concentrazione sulla concorrenza equivarrebbe a contravvenire alle regole in materia di onere della prova. In ogni caso, tale presunzione sarebbe stata rovesciata dalla ricorrente, la quale avrebbe sufficientemente provato in diritto l’esistenza di «fondamentali differenze» tra le due compagnie e di deboli barriere all’ingresso. I servizi proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA] sarebbero «altamente differenziati» e concernerebbero categorie distinte di passeggeri. Pertanto le quote di mercato non permetterebbero da sole di determinare in quale misura le parti esercitino un vincolo concorrenziale reciproco. Peraltro la presenza di un’unica compagnia aerea su un dato collegamento non equivarrebbe ad una posizione dominante, tenuto conto della facilità degli ingressi. 40. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’Irlanda e dell’[OSCURATO:PERSONA], fa valere che risulta dalla decisione impugnata che le quote di mercato costituiscono «delle prime indicazioni utili», le quali sarebbero corroborate da altri elementi da cui emergerebbe che l’[OSCURATO:PERSONA] è il concorrente immediato della [OSCURATO:PERSONA] per i collegamenti in parola nella presente causa. b) Giudizio del Tribunale 41. Risulta da costante giurisprudenza che, benché l’importanza delle quote di mercato possa variare da un mercato all’altro, si può legittimamente considerare che quote molto elevate costituiscano di per sé, e salvo circostanze eccezionali, la prova dell’esistenza di una posizione dominante (v., in materia di abuso di posizione dominante, sentenza della Corte 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann-[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 461, punto 41, e, circa il vecchio regolamento sulle concentrazioni, sentenze del Tribunale 25 marzo 1999, causa T‑102/96, Gencor/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑753, punto 205, e 28 aprile 1999, causa T‑221/95, Endemol/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1299, punto 134). Tale può essere il caso di una quota di mercato del 50% o più (v., in materia di abuso di posizione dominante, sentenza della Corte 3 luglio 1991, causa C‑62/86, AKZO/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3359, punto 60, e, circa il vecchio regolamento sulle concentrazioni, sentenza del Tribunale 14 dicembre 2005, causa T‑210/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5575, punto 115). 42. Nel caso di specie, da una parte, occorre rilevare che, contrariamente a quanto avanza la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] non ha fondato la sua valutazione degli effetti dell’operazione sulla concorrenza sull’idea che sia lecito inferire «automaticamente» da quote di mercato elevate la circostanza che la concentrazione implicherebbe un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva. Al contrario, la [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente indicato nella decisione impugnata che tanto le quote di mercato, quanto i livelli di concentrazione associati alle medesime fornirebbero delle «prime indicazioni utili» sulla struttura del mercato e sull’importanza concorrenziale delle due parti della concentrazione nonché su quella dei loro concorrenti (v. punto 348 del preambolo e note a piè di pagina n. 364 in cui si fa riferimento al punto 14 degli orientamenti). L’esame della decisione impugnata permette anche di rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha avuto la diligenza di procedere ad un’analisi approfondita delle condizioni di concorrenza, prendendo in considerazione elementi diversi dalle sole quote di mercato, cioè, segnatamente, gli effetti dell’operazione sul rapporto concorrenziale tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], le reazioni che ci si poteva attendere dai clienti e dai concorrenti nonché la situazione concreta per ciascun collegamento interessato dall’operazione (v. punti 11‑14 supra). 43. Non si può quindi sostenere che la decisione impugnata poggi su constatazioni desunte unicamente dalle quote di mercato che possono essere detenute dall’insieme [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] in caso di realizzazione dell’operazione (in prosieguo: l’«insieme [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]» o l’«entità risultante dalla concentrazione»). [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato al tempo stesso dati statici, che illustrano la situazione dei mercati interessati dall’operazione in un dato istante, e dati dinamici, che indicano la probabile evoluzione dei mercati stessi in caso di realizzazione della concentrazione. 44. Tale approccio è conforme al modo di procedere analitico che la [OSCURATO:PERSONA] deve seguire per valutare gli effetti anticoncorrenziali di una concentrazione, che consiste nell’esaminare in che modo la concentrazione notificata potrebbe modificare i fattori che determinano lo stato della concorrenza in un determinato mercato onde accertare se ne conseguirebbe un significativo ostacolo ad una concorrenza effettiva (v. punto 27 supra). 45. D’altro canto, occorre sottolineare che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva trascurare nella sua valutazione l’importanza da annettere a tali prime indicazioni, le quali dimostravano che la realizzazione della concentrazione notificata avrebbe permesso alla [OSCURATO:PERSONA] di acquisire quote di mercato estremamente elevate. 46. Infatti occorre rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha individuato nella decisione impugnata 35 collegamenti nei quali le attività dei partecipanti alla concentrazione si sovrappongono. L’operazione darebbe vita ad un monopolio per 22 dei medesimi e sfocerebbe nella costituzione di quote di mercato cumulate molto elevate, superiori al 60%, per gli altri 13 (v. punti 341 e 342 del preambolo, in particolare, tabella n. 2 e note a piè di pagina corrispondenti). Inoltre, per i collegamenti in cui solo la [OSCURATO:PERSONA] o l’[OSCURATO:PERSONA] è attualmente presente, l’altra parte della concentrazione rappresenterebbe il concorrente potenziale più probabile. Si deve quindi rilevare che emerge da tali constatazioni che la realizzazione della concentrazione implicherebbe quote di mercato molto elevate per un importante numero di collegamenti (punto 7.2 della decisione impugnata). 47. Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato nella decisione impugnata che persino per i pochi collegamenti non facenti capo ad un monopolio, in cui operano un certo numero di concorrenti, quali il collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] dove la quota di mercato complessiva della [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] è compresa tra il 70 e 80% e dove la [OSCURATO:PERSONA] (bmi), la [OSCURATO:PERSONA] e la CityJet offrono i loro servizi, l’indice Herfindahl-Hirschmann, comunemente utilizzato dalle autorità della concorrenza per misurare il livello di concentrazione di un mercato tenendo conto del peso rispettivo di ognuna delle compagnie che vi operano, era molto elevato (tra 6 000 e 6 500) come del pari lo era la variazione di tale livello di concentrazione prima e dopo l’operazione (collocandosi il delta tra 3 000 e 3 500). Il livello di concentrazione creato dall’operazione in parola per i 35 collegamenti in cui si sovrappongono le attività delle parti della concentrazione sarebbe quindi molto elevato (punto 342 del preambolo). 48. Così, su sedici collegamenti, la quota di mercato cumulata dell’insieme [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] raggiungerebbe il 100%. Si tratta dei collegamenti [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Bilbao (Vitoria), [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]‑Bologna, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (Lubecca), [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]‑Roma, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Tolosa (Carcassonne), [OSCURATO:PERSONA]‑Venezia, [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. 49. Per altri sei collegamenti, cioè [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Milano, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Tenerife, la quota di mercato cumulata dell’insieme [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] sarebbe vicina al 100% senza per questo raggiungere tale livello in ragione delle vendite di voli senza servizi aggiuntivi proposti dalle compagnie charter. 50. Per il collegamento più importante, cioè la tratta [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], che rappresenta da solo il 30% dei passeggeri trasportati per via aerea tra l’Irlanda e gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione, la quota di mercato dell’entità risultante dalla concentrazione sarebbe compresa tra il 70 e l’80%. 51. Per gli altri collegamenti, la quota di mercato cumulata sarebbe del pari molto importante. Per il collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], ad esempio, tale quota di mercato sarebbe compresa tra il 90 e il 100%, poiché l’unico concorrente esistente è la Luxair, che fa volare un aereo da e per Lussemburgo che fa scalo a [OSCURATO:PERSONA]. 52. Chiunque intenda recarsi verso una delle destinazioni summenzionate dispone di una scelta di cui è facile misurare prima face l’ampiezza sia prima che dopo la realizzazione della concentrazione. Molto spesso, tale elemento di scelta scomparirebbe puramente e semplicemente con l’acquisto dell’[OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA], in quanto la quota di mercato dell’insieme [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] raggiungerebbe il 100% o quasi il 100%. 53. Date le precedenti constatazioni, non contestate in quanto tali dalla ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] poteva considerare fondatamente che il conseguimento di quote di mercato molto elevate per effetto della realizzazione dell’operazione, nonché il correlativo livello di concentrazione fossero indicatori pertinenti del potere di mercato che sarebbe stato acquisito dall’insieme [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. 54. Le precedenti constatazioni dovevano essere debitamente prese in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] e costituiscono altrettanti elementi che permettono di ritenere che le suddette quote di mercato, estremamente importanti, costituivano di per sé, e salvo circostanze eccezionali, la prova dell’esistenza di una posizione dominante (v. punto 41 supra). 55. In tale contesto non può addebitarsi alla [OSCURATO:PERSONA] di aver posto in non cale l’onere della prova considerando, come risulta dal titolo del punto 7.2.2 della decisione impugnata, che «[l]e quote di mercato molto alte per tutti i collegamenti i cui servizi si sovrappongono costituiscono di per sé la prova di una posizione dominante». 56. È opportuno rilevare che, contrariamente a quanto lascia intendere la ricorrente, la conseguenza di tale prova sulla valutazione della concorrenza non è stata affatto ritenuta automatica. Emerge infatti dalla decisione impugnata che una prova siffatta poteva essere disattesa se tali «prime indicazioni utili» sulla struttura del mercato e sull’importanza concorrenziale delle due parti della concentrazione e dei loro concorrenti fossero contraddette dagli altri dati del caso di specie. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi illustrato chiaramente il suo modo di procedere in proposito nella decisione impugnata rilevando che essa «a[veva] verificato minuziosamente se esistessero circostanze idonee ad escludere una posizione dominante nella presente causa nonostante le quote di mercato elevate» (punto 351 del preambolo). Tale verifica è stata compiuta nell’ambito dei punti 7.3-7.8 della decisione impugnata quanto all’esame dei fattori pertinenti sul piano generale e nell’ambito del punto 7.9 circa l’esame collegamento per collegamento. 57. Proprio in una prospettiva siffatta occorre esaminare gli argomenti addotti dalla ricorrente per confutare l’importanza da attribuire alle quote di mercato che sarebbero state detenute dall’insieme [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]. 58. In primo luogo, per quanto riguarda collegamenti ove l’[OSCURATO:PERSONA] e la Rayanair sono attualmente presenti entrambe, la ricorrente fa valere che i servizi proposti da tali operatori sono «altamente differenziati» e pertanto concernono, in realtà, categorie distinte di passeggeri. Si deve rilevare al riguardo che la questione della differenziazione dei servizi si pone riguardo alla loro intercambiabilità più o meno importante per i clienti interessati. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata la C ommissione ha confutato la tesi della ricorrente su tale punto (punto 7.3 della decisione impugnata). Secondo la [OSCURATO:PERSONA], pur ammesso che questa tesi sia fondata, le eventuali differenze tra i servizi proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA] non sarebbero tali da eliminare il rischio che una concentrazione fra tali due operatori ostacoli in modo significativo una concorrenza effettiva sui mercati in questione. L’argomento della ricorrente relativo alla differenziazione dei servizi sarà esaminato più avanti (v. punti 61 e segg. in prosieguo). 59. In secondo luogo, quanto ai collegamenti ove è attualmente presente una sola delle compagnie in parola, la ricorrente sostiene che quest’unica presenza non conferirebbe di per sé una posizione dominante in quanto gli ingressi sul mercato sarebbero agevoli. Questo argomento riguarda la questione degli ingressi sul mercato e sarà affrontato in sede di esame del secondo motivo, che è consacrato a siffatta problematica. 60. Dunque, solo se gli argomenti in parola fossero ammessi dal Tribunale, si potrebbe concludere che fondatamente la ricorrente contesta l’importanza attribuibile alle quote di mercato che sarebbero state detenute dall’entità risultante dalla concentrazione. Al presente stadio dell’esame, non si può tuttavia addebitare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver tenuto conto, nella decisione impugnata, dell’importanza delle quote di mercato e del grado di concentrazione relativo ai diversi mercati rilevanti. 2. Sulla mancata presa in considerazione delle «differenze fondamentali» tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] 61. La ricorrente fa valere in sostanza che, per effetto della differenziazione dei suoi servizi rispetto a quelli dall’[OSCURATO:PERSONA], le compagnie aeree in parola non sono concorrenti tra loro al punto tale che la concentrazione ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto concludere in senso contrario, avendo omesso di dimostrare l’esistenza di uno stretto rapporto concorrenziale tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA]. 62. Occorre che il Tribunale valuti, consecutivamente, gli argomenti delle parti relativi all’utilizzazione della nozione di «concorrenti immediati» e al corollario «automatico» dell’esistenza di vincoli concorrenziali significativi che ne deriverebbe, quelli relativi alle «differenze fondamentali» quanto ai costi di esercizio, ai prezzi praticati ed al livello di prestazioni nonché quelli riguardanti gli aeroporti di destinazione. a) Sull’utilizzazione della nozione di «concorrenti immediati» e sul corollario «automatico» dell’esistenza di vincoli concorrenziali significativi [OSCURATO:PERSONA] delle parti 63. La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un «errore fondamentale» considerando che, se si può dimostrare che l’[OSCURATO:PERSONA] ed essa sono «concorrenti immediati», ne discenderebbe «automaticamente» che esse sono concorrenti ravvicinate che esercitano reciprocamente vincoli concorrenziali significativi senza che occorra esaminare il carattere stretto di tale rapporto concorrenziale. Infatti l’offerta di servizi da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] non sarebbe intercambiabile con quella della [OSCURATO:PERSONA], ma sarebbe più vicina ad offerte di prestazioni complete delle compagnie aeree tradizionali. «Differenze fondamentali» tra le due compagnie permetterebbero all’[OSCURATO:PERSONA] di fatturare prezzi nettamente più elevati di quelli della [OSCURATO:PERSONA]. Si dovrebbe pertanto esaminare il carattere stretto del rapporto concorrenziale tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] al fine di accertare i suoi effetti sulla concorrenza effettiva. Secondo la ricorrente, anche se i suoi servizi e quelli dell’[OSCURATO:PERSONA] sono sostanzialmente distinti, non possono ritenersi «sostituti adeguati», anche quando tali due compagnie aeree sono le uniche a operare su un dato collegamento. In altre parole i passeggeri interessati potrebbero scegliere di non viaggiare piuttosto che optare per l’altra compagnia aerea. 64. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’Irlanda e dall’[OSCURATO:PERSONA], fa valere di non aver analizzato, nella decisione impugnata, nei dettagli il rapporto concorrenziale tra le due compagnie aeree, prima di inferirne in maniera sufficiente in diritto che la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] fossero concorrenti ravvicinati esercenti reciprocamente vincoli concorrenziali, i quali verrebbero meno nel caso che l’operazione si realizzasse. Giudizio del Tribunale 65. Secondo la ricorrente, pur supponendo che l’[OSCURATO:PERSONA] ed essa stessa possano essere considerate come «concorrenti immediati» per tutti i collegamenti interessati, ciò non toglie che, per effetto delle «differenze fondamentali» tra loro esistenti, la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe servirsi di tale constatazione ed inferirne «automaticamente» che esse esercitano reciprocamente un vincolo concorrenziale significativo che la concentrazione farebbe venir meno senza che occorra esaminare il carattere stretto del rapporto concorrenziale in parola. 66. Prima ancora di esaminare gli argomenti relativi alle differenze addotte dalla ricorrente e al loro impatto sul rapporto concorrenziale esistente tra quest’ultima e l’[OSCURATO:PERSONA] (v. punti 70 e segg. in prosieguo), si deve di primo acchito rilevare che l’analisi effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata non è quella che descrive la ricorrente. 67. Tale analisi è svolta in due fasi. Anzitutto le constatazioni formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] sul rapporto concorrenziale tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] sono oggetto di lunghe considerazioni (punti 7.3 e 7.4 della decisione impugnata). Nell’ambito di tali sviluppi, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato in dettaglio gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] ripresi nel contesto del presente ricorso quanto alla differenziazione dei servizi. Successivamente, la valutazione degli effetti dell’operazione sulla concorrenza realizzata nella decisione impugnata non è effettuata «automaticamente» sulla base della sola constatazione che la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] sono «concorrenti immediati», contrariamente a quanto afferma la ricorrente. Infatti la [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato con cura nella decisione impugnata le ragioni per cui la concentrazione ostacolerebbe in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune per i 35 collegamenti in cui i servizi si sovrappongono e per i 15 collegamenti gestiti dall’[OSCURATO:PERSONA] in cui i servizi non si sovrappongono (punti 7.5, 7.6 e 7.9 della decisione impugnata). 68. Di conseguenza, come per l’importanza da attribuire alle quote di mercato cumulate (v. punto 58 supra), è la risposta data agli argomenti della ricorrente relativi all’impatto dell’asserita differenziazione dei servizi sul rapporto concorrenziale tra l’[OSCURATO:PERSONA] e la medesima (v. punti 70 e segg. in prosieguo) che permetterà di giustificare o meno le conclusioni che la [OSCURATO:PERSONA] ne ha desunto nell’ambito della sua valutazione degli effetti della concentrazione sulla concorrenza. 69. In ogni caso, poiché la differenziazione dei servizi addotta dalla [OSCURATO:PERSONA] è stata esaminata nella decisione impugnata, non si può dunque asserire che nella presente causa la [OSCURATO:PERSONA] abbia inferito «automaticamente» dalla constatazione che la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] sono «concorrenti immediati» per tutti i collegamenti interessati la circostanza che esse eserciterebbero reciprocamente un vincolo concorrenziale significativo che la concentrazione farebbe venir meno senza che occorra esaminare il carattere stretto di tale rapporto concorrenziale. b) Sulle «differenze fondamentali» relative ai costi di esercizio, ai prezzi praticati ed al livello di prestazioni. [OSCURATO:PERSONA] delle parti 70. In primo luogo, la ricorrente sostiene che la differenza tra i suoi costi di esercizio e quelli dell’[OSCURATO:PERSONA] indica che non esiste alcun significativo vincolo concorrenziale fra tali compagnie. I costi meno elevati della [OSCURATO:PERSONA] le permetterebbero di praticare prezzi nettamente meno elevati di quelli dell’[OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, di servire un distinto segmento di mercato. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di analizzare l’impatto della differenza in questione sulla concorrenza. Peraltro, dopo aver rilevato che i costi di esercizio dell’[OSCURATO:PERSONA] erano conformi a quelli di altri vettori a basso prezzo come l’easyJet o la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto inferirne, al punto 7.3.3 della decisione impugnata, che l’[OSCURATO:PERSONA] figurava «tra i concorrenti immediati della [OSCURATO:PERSONA] anche in termini di costi unitari». Il ricorso alla nozione di «concorrenti immediati» deriverebbe da un errore di analisi. Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe incluso i voli sui collegamenti a corto raggio dell’[OSCURATO:PERSONA] nel calcolo dei suoi costi medi di esercizio. Poiché i costi di esercizio per posto/chilometro offerto (in prosieguo: il «PCO») sono sostanzialmente inferiori per i voli a lungo raggio rispetto ai voli a corto raggio, la loro inclusione implicherebbe un’importante sottostima dei costi medi per PCO dell’[OSCURATO:PERSONA] ai fini del raffronto con i vettori a basso prezzo che gestiscono unicamente collegamenti a corto raggio. Per di più, se, come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], i costi medi dell’[OSCURATO:PERSONA] sono comparabili a quelli dei vettori a basso prezzo e superiori solo del 50% circa a quelli della [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] sarebbe in grado di realizzare profitti considerevolmente superiori a quelli della [OSCURATO:PERSONA], in quanto il suo prezzo medio sarebbe più elevato di oltre il 100% rispetto a quello della [OSCURATO:PERSONA]. In realtà la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe di gran lunga più redditizia dell’[OSCURATO:PERSONA]. 71. In secondo luogo, la ricorrente pone l’accento sulla differenza tra i prezzi da essa praticati e quelli praticati dall’[OSCURATO:PERSONA]. Tale differenza, che risulterebbe dalla differenza dei costi di esercizio, farebbe apparire un «grado di differenziazione elevato». [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto torto a considerare, al punto 371 del preambolo, che una differenza di prezzo pari ad EUR 30 non sarebbe significativa, dato che il prezzo medio di un biglietto [OSCURATO:PERSONA] sarebbe di EUR 41. I prezzi più bassi della [OSCURATO:PERSONA], inferiori alla metà di quelli dell’[OSCURATO:PERSONA], le permetterebbero di attrarre una clientela che, in assenza di siffatti prezzi moderati, non prenderebbe l’aereo. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto dedurne che l’[OSCURATO:PERSONA] non esercitava alcun vincolo concorrenziale sulla [OSCURATO:PERSONA]. Riconoscendo al punto 413 del preambolo che i prezzi della [OSCURATO:PERSONA] erano in media più bassi di quelli dell’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto concludere che le due compagnie si rivolgevano a due segmenti di mercato del tutto diversi. Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] opererebbero secondo modelli economici molto diversi. L’[OSCURATO:PERSONA] si sarebbe certo allontanata dal modello economico della compagnia aerea nazionale tradizionale a prestazioni complete per adottare talune tra le caratteristiche dei vettori a basso prezzo, essa continuerebbe però a utilizzare aeroporti principali ed ad offrire taluni servizi che le permettano di fatturare ai suoi clienti prezzi nettamente più elevati di quelli della [OSCURATO:PERSONA]. I clienti dell’[OSCURATO:PERSONA] sarebbero quindi disposti a pagare un supplemento rispetto alle tariffe dei suoi concorrenti a basso prezzo per un’offerta di servizi più completa. 72. In terzo luogo, la ricorrente fa valere che emerge dal punto 367 del preambolo che essa è una compagnia aerea «a prestazione minime» e l’[OSCURATO:PERSONA] una compagnia aerea «a prestazioni medie» e che la [OSCURATO:PERSONA] tenta di minimizzare l’impatto della differenza in parola sul grado di concorrenza esistente tra le due compagnie. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di analizzare la misura in cui tale differenza sarebbe pertinente o di produrre prove convincenti per dimostrare perché tale importante differenza sarebbe priva di pertinenza al fine di determinare l’esistenza di un significativo ostacolo ad una concorrenza effettiva. Una differenziazione siffatta tra le offerte di servizi sarebbe attestata dalle dichiarazioni dell’[OSCURATO:PERSONA] e del governo irlandese formulate preliminarmente all’OPA, e ciò prima che il governo e la compagnia «non facessero voltafaccia» asserendo che l’[OSCURATO:PERSONA] era una compagnia a costi bassi. 73. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’Irlanda e dall’[OSCURATO:PERSONA], contesta gli argomenti della ricorrente riferendosi alla decisione impugnata. Giudizio del Tribunale 74. [OSCURATO:PERSONA], anche se ha accettato nella decisione impugnata di riconoscere l’esistenza di differenze tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], non ne trae le stesse conclusioni della ricorrente. Infatti tali differenze non hanno impedito alla [OSCURATO:PERSONA] di considerare che, di tutti i concorrenti presenti sui vari collegamenti interessati dalla concentrazione, l’[OSCURATO:PERSONA] fosse il più importante e quello immediato della [OSCURATO:PERSONA]. 75. Quanto alla differenza fra i costi di esercizio dell’[OSCURATO:PERSONA] e quelli della [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima reitera la sua analisi secondo cui siffatta differenza di costi le permetterebbe di servire un segmento di mercato distinto. Secondo la ricorrente la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto esaminare l’impatto di tale differenza sul rapporto concorrenziale tra l’[OSCURATO:PERSONA] ed essa stessa. 76. Tuttavia dalla decisione impugnata risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto che i costi di esercizio della [OSCURATO:PERSONA] erano inferiori a quelli dell’[OSCURATO:PERSONA] pur rilevando che, rispetto alle altre compagnie aeree, i costi dell’[OSCURATO:PERSONA] erano generalmente molto bassi e collocavano quest’ultima nel gruppo dei vettori a basso costo piuttosto che in quello dei vettori in rete (v. punto 7.3.3 della decisione impugnata, in particolare punto 374 del preambolo). 77. Proprio per tale motivo, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato nella decisione impugnata le ragioni che essa considerava, tenuto conto dei dati disponibili, che, se i costi di esercizio per PCO della [OSCURATO:PERSONA] erano inferiori a 4 centesimi di euro, quelli dell’[OSCURATO:PERSONA] ammontavano a circa 5,9 centesimi di euro. [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che era giustificata l’obiezione della [OSCURATO:PERSONA] fondata sulla circostanza che tale dato includeva anche i voli su rotte a lungo raggio dell’[OSCURATO:PERSONA], i quali hanno generalmente costi per PCO inferiori. Essa ha tuttavia precisato che l’87% dei passeggeri dell’[OSCURATO:PERSONA] viaggiavano su voli a corto raggio e che l’importo avanzato dalla [OSCURATO:PERSONA] di circa 8 centesimi di euro per PCO non si fondava su alcun elemento (v. punto 7.3.3 della decisione, in particolare punti 375 e 377 del preambolo). 78. Comunque risulta dal grafico n. 1 figurante al punto 375 del preambolo che i costi di esercizio per PCO di un vettore di linea (quali la [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] o la Lufthansa) sono prossimi a 12 centesimi di euro, mentre quelli della [OSCURATO:PERSONA] o d’easyJet sono rispettivamente di circa 7 centesimi di euro o un po’ di più di 6 centesimi di euro. Il margine definito dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], tra 5,9 e 8 centesimi di euro per PCO, colloca quindi l’[OSCURATO:PERSONA] nello stesso gruppo della [OSCURATO:PERSONA] o dell’easyJet, poiché tali costi di esercizio sono ben «inferiori» (punto 375 del preambolo) o «molto inferiori» (punto 376 del preambolo) a quelli delle grandi compagnie in rete (differenza di almeno 4 centesimi di euro per PCO), anche se sono «superiori» o «nettamente superiori» a quelli della [OSCURATO:PERSONA] (differenza fluttuante tra circa 2 e 4 centesimi di euro per PCO). 79. Di conseguenza, se sussiste una differenza di costi di esercizio tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], come ha riconosciuto la [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, ciò non significa tuttavia che, come pretende la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] non potesse considerare l’[OSCURATO:PERSONA] ed essa «concorrenti immediati», dal momento che i costi di esercizio dell’[OSCURATO:PERSONA] sono effettivamente inferiori a quelli delle compagnie in rete e che né la [OSCURATO:PERSONA] né l’easyJet sono in concorrenza con la [OSCURATO:PERSONA] per i collegamenti ove i loro servizi si sovrappongono in partenza dall’Irlanda (punto 376 del preambolo). 80. Tale osservazione è corroborata nella decisione impugnata anche dalla constatazione secondo cui l’evoluzione dei costi unitari dell’[OSCURATO:PERSONA] nel corso del tempo mette in risalto la sua «progressiva migrazione» da un modello economico tradizionale a un modello a bassi costi (v. punto 378 del preambolo, in particolare il grafico n. 2 sui costi di esercizio dell’[OSCURATO:PERSONA] nel corso del tempo dal 2001 al 2005). 81. Peraltro, se, come enuncia la ricorrente, i costi bassi di esercizio hanno un’incidenza sulla redditività dell’impresa (v. punto 70 supra), ciò non permette però di concludere che i servizi proposti dalla ricorrente non sono in concorrenza con quelli dell’[OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima proporrebbe, infatti, servizi di gamma superiore pur mirando ad allinearsi alla struttura dei costi della [OSCURATO:PERSONA], il che la distanzia in pari misura dalla struttura dei costi delle compagnie aeree in rete. 82. Quanto alla differenza tra i prezzi da essa praticati e quelli praticati dall’[OSCURATO:PERSONA], la ricorrente sostiene che la differenza in questione è tale che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto inferirne che l’[OSCURATO:PERSONA] non esercitava nei suoi confronti alcun vincolo concorrenziale. Secondo la ricorrente una differenza di prezzo medio di EUR 30 è significativa, dal momento che il prezzo medio di un biglietto [OSCURATO:PERSONA] è di EUR 41. Inoltre i prezzi più bassi della [OSCURATO:PERSONA], inferiori di più della metà rispetto a quelli dell’[OSCURATO:PERSONA], permetterebbero alla ricorrente di attirare una clientela che non prenderebbe l’aereo in assenza di tali prezzi. 83. [OSCURATO:PERSONA], dato che ha ammesso l’esistenza di una differenza di costi di esercizio, ha riconosciuto nella decisione impugnata che esisteva una differenza tra i prezzi praticati dall’[OSCURATO:PERSONA] e quelli praticati dalla [OSCURATO:PERSONA]. Tale punto è pacifico tra le parti. 84. Occorre tuttavia rilevare che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato, da una parte, che, se è vero che le tariffe praticate dall’[OSCURATO:PERSONA] erano generalmente superiori a quelle della [OSCURATO:PERSONA], ciò non si è sempre verificato e, dall’altra, che il raffronto dei prezzi era complicato dal fatto che era difficile accertare di quali tasse e spese si fosse tenuto conto per calcolare il prezzo medio dei voli a corto raggio di EUR 41 nel 2006 indicato dalla [OSCURATO:PERSONA], con la precisazione che il prezzo medio dell’[OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato di EUR 91, oppure compreso tra EUR 65 e 75 prima delle spese e tasse (v. punto 7.3.2 della decisione impugnata, in particolare punto 371 del preambolo e note a piè di pagina nn. 385 e 386). 85. Dopo avere effettuato tali puntualizzazioni, occorre rilevare che la contestazione relativa alla differenza tra i prezzi medi praticati dalla [OSCURATO:PERSONA] e quelli praticati dall’[OSCURATO:PERSONA] verte sulle conseguenze di tale differenza di prezzo. Mentre la ricorrente deduce che tale differenza permette di concludere per l’assenza di vincolo concorrenziale esercitato dall’[OSCURATO:PERSONA] nei confronti della medesima, la [OSCURATO:PERSONA] considera che dall’analisi dei prezzi praticati emerge che l’[OSCURATO:PERSONA] è concorrente più immediato della [OSCURATO:PERSONA] di quanto possano esserlo gli altri concorrenti presenti sui collegamenti ove i loro servizi si sovrappongono (v. punti 368‑370 del preambolo per quanto riguarda la valutazione del modello economico trasposta nel punto 371 del preambolo circa il raffronto tra i prezzi medi: «[l]a stessa considerazione si applica al fatto che i prezzi medi dell’[OSCURATO:PERSONA] sono più elevati di quelli della [OSCURATO:PERSONA]»). 86. Per quanto concerne il vincolo concorrenziale esercitato dall’[OSCURATO:PERSONA], tale questione è contemplata al punto 7.4 della decisione impugnata, dedicato alla concorrenza attuale tra le parti della concentrazione, ed ai punti 7.5, 7.6 e 7.9 di quest’ultima ove la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato gli effetti dell’operazione sulla concorrenza. Pertanto tale questione non rientra nel punto 7.3 della decisione impugnata, in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha illustrato le ragioni per le quali considerava che la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] fossero i «concorrenti immediati» per tutti i collegamenti di cui trattasi. 87. Conseguentemente le constatazioni effettuate al punto 371 del preambolo permettono di giustificare la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] oggetto del punto 7.3 della decisione stessa, nel senso che dai dati ivi esposti risulta che, poiché i prezzi praticati dai vettori di linea offrono un servizio completo a bordo, i prezzi comunicati dalla [OSCURATO:PERSONA] sono molto più elevati di quelli praticati dall’[OSCURATO:PERSONA] (cioè EUR 216 per l’[OSCURATO:PERSONA], EUR 225 per la Lufthansa e EUR 268 per la [OSCURATO:PERSONA]). Le tariffe della [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] sono effettivamente «ben al di qua de l livello dei prezzi dei concorrenti cui fanno fronte per i loro rispettivi collegamenti» (punto 371 del preambolo). [OSCURATO:PERSONA] ha anche chiarito che la differenza tra i prezzi praticati dalla [OSCURATO:PERSONA] e quelli praticati dall’[OSCURATO:PERSONA] obbligava a prendere in considerazione certi vantaggi qualitativi caratterizzanti l’offerta dell’[OSCURATO:PERSONA], quali il servizio di aeroporti principali, sale di riunioni per uomini d’affari o un’impostazione del servizio di livello superiore (punti 371 e 372 del preambolo). L’analisi dei prezzi praticati dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA] eseguita nella decisione impugnata permette quindi di corroborare la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] sono i «concorrenti immediati» per tutti i collegamenti in questione. 88. Secondo la ricorrente un’analisi siffatta non è tuttavia compatibile con la constatazione effettuata nella seconda frase del punto 413 del preambolo. Risulta dal suddetto punto quanto segue: «Gli elementi precisati supra [quanto alla percezione da parte dei clienti dell’[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] (punto 7.3.5 della decisione impugnata)] indicano chiaramente che la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] sono concorrenti ravvicinati. Nondimeno la [OSCURATO:PERSONA] riconosce che la [OSCURATO:PERSONA] pratica tariffe in media inferiori a quelle dell’[OSCURATO:PERSONA] e che, almeno ipoteticamente, sarebbe possibile che l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] servano due segmenti di clientela perfettamente distinti». 89. Tuttavia tale menzione di un’eventuale segmentazione dell’offerta sulla base delle tariffe praticate non permette di trarre la conclusione che la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] non sono concorrenti ravvicinati. La nozione di concorrente dev’essere valutata tenendo conto dei dati del caso. Numerosi elementi sono addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della constatazione in parola ripresa nella conclusione del punto 7.3 della decisione impugnata. È necessario constatare che, ad esempio, per i 22 collegamenti ove la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] sono le uniche compagnie presenti non vi sono attualmente altre compagnie in grado di offrire servizi di trasporto aereo di linea. Su questi mercati, la cui definizione non è contestata dalla ricorrente in quanto tale (v. però, circa l’argomento relativo agli aeroporti di destinazione, punti 95 e segg. in prosieguo), l’[OSCURATO:PERSONA] resta pertanto concorrente immediato della [OSCURATO:PERSONA]. La questione degli ingressi sarà trattata nell’ambito dell’esame del secondo motivo, dedicato a questo tema. 90. Quanto alla differenza del livello di prestazioni, l’argomento della ricorrente si limita a riprendere una differenza nota alla [OSCURATO:PERSONA] e menzionata nella decisione impugnata. Ad esempio, al punto 367 del preambolo, se è vero che la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato i voli della [OSCURATO:PERSONA] come voli «senza prestazione» ed i servizi dell’[OSCURATO:PERSONA] come «prestazioni medie», essa ha precisato immediatamente dopo che, ai fini della decisione impugnata, «le due compagnie po[tevano] essere considerate come vettori a “prestazioni minime”, poiché, in seguito ai recenti adattamenti del modello di servizio dell’[OSCURATO:PERSONA], i servizi inclusi nella tariffa di base dell’[OSCURATO:PERSONA] sono largamente conformi a quelli compresi nel modello della [OSCURATO:PERSONA] e in marcato contrasto con le compagnie a “prestazioni complete” tradizionali come la [OSCURATO:PERSONA] o la Lufthansa» (punto 367 del preambolo). 91. Nelle sue memorie la ricorrente riconosce peraltro che «l’[OSCURATO:PERSONA] si sarebbe certamente allontanata dal modello economico della compagnia aerea nazionale tradizionale a prestazioni complete per adottare talune tra le caratteristiche dei vettori a basso prezzo» (v. punto 71 supra). Tale punto è stato confermato all’udienza. 92. Comunque l’evoluzione dei costi unitari dell’[OSCURATO:PERSONA] con il passar del tempo mette in risalto la sua «migrazione progressiva» da un modello economico tradizionale verso un modello a bassi costi (v. punto 80 supra) e l’offerta di servizi dell’[OSCURATO:PERSONA] si trova quanto meno tra quella proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] e quella proposta dai vettori di linea che offrono un servizio completo a bordo. 93. Conseguentemente, anche se l’[OSCURATO:PERSONA] non ha i bassissimi costi di esercizio della [OSCURATO:PERSONA], non pratica gli stessi prezzi della [OSCURATO:PERSONA] o nemmeno propone prestazioni altrettanto ridotte, ciò non toglie che tale impresa si orienta verso lo stesso modello economico della sua concorrente. 94. Pertanto la ricorrente non dimostra sufficientemente in diritto che a torto la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso al punto 431 del preambolo che l’[OSCURATO:PERSONA] ed essa stessa erano i «concorrenti immediati» per i collegamenti di cui trattasi in partenza dall’Irlanda. Tale conclusione può quindi essere presa in considerazione nell’ambito dell’esame degli effetti dell’operazione sulla concorrenza e le critiche fatte valere sul punto dalla ricorrente devono essere respinte (v. punti 58 e 63 supra). c) Sulla differenza tra gli aeroporti di destinazione [OSCURATO:PERSONA] delle parti 95. In primo luogo, la ricorrente afferma di utilizzare aeroporti fondamentalmente diversi da quelli utilizzati dall’[OSCURATO:PERSONA]. L’[OSCURATO:PERSONA] utilizzerebbe aeroporti principali, più vicini al centro città e che offrono servizi migliori degli aeroporti secondari. Questi ultimi, utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA], la porrebbero in grado di mantenere i suoi costi ad un livello basso e le impedirebbero di far concorrenza all’[OSCURATO:PERSONA] rivolgendosi ai passeggeri che auspicano utilizzare unicamente aeroporti principali. Acquisendo l’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata in grado di esercitare una concorrenza negli aeroporti principali. Secondo la ricorrente la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di produrre elementi probatori chiari e convincenti che dimostrino che i voli dell’[OSCURATO:PERSONA] a destinazione di aeroporti principali e quelli della [OSCURATO:PERSONA] a destinazione di aeroporti secondari esercitavano reciprocamente un vincolo concorrenziale significativo. I dati fatti valere nella decisione impugnata non corroborerebbero la conclusione secondo cui i voli in parola sono sostituti sufficientemente ravvicinati da dover essere inclusi nello stesso mercato. Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto ricorso ad informazioni disponibili «in maniera altamente selettiva ed incoerente». Non avendo potuto trovare una serie uniforme di criteri, essa avrebbe utilizzato vari criteri diversi al fine di stabilire che gli aeroporti principali e secondari facevano capo allo stesso mercato. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe posto in non cale o deformato i pareri degli aeroporti di [OSCURATO:PERSONA] e di Vienna e della UK [OSCURATO:PERSONA] (autorità dell’aviazione civile del [OSCURATO:PERSONA]) al fine di concludere per l’intercambiabilità degli aeroporti principali e degli aeroporti secondari. Essa non si sarebbe basata, dunque, su dati affidabili né su un metodo solido. Inoltre, mentre la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe presentato le risposte dei concorrenti per dedurre l’intercambiabilità dei suddetti aeroporti, le stesse risposte dimostrerebbero al contrario l’assenza di una prova chiara e convincente sul punto (v. la risposta della [OSCURATO:PERSONA] e la situazione degli aeroporti londinesi). La tabella inviata alle concorrenti non farebbe emergere con chiarezza, nella sua presentazione, se ci si aspettasse che le compagnie interrogate designassero gli aeroporti appropriati per ciascun tipo di passeggeri o gli aeroporti intercambiabili l’uno all’altro. In taluni casi le compagnie avrebbero contrassegnato soltanto uno degli aeroporti per ciascuna coppia di città, sottolineando così la confusione. 96. In secondo luogo, la ricorrente fa valere che è erroneo il ricorso, da parte della [OSCURATO:PERSONA], alle zone di utenza degli aeroporti, per determinare se voli a destinazione di aeroporti diversi rientrassero nello stesso mercato. Sulla base di una «regola approssimativa» (rule of thumb) non corroborata da elementi di fatto, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe definito le zone di richiamo di un aeroporto come la zona in cui l’aeroporto può essere raggiunto percorrendo al massimo 100 km o effettuando al massimo un’ora di tragitto (punto 83 del preambolo). Tale regola sarebbe «troppo vaga per essere utile». Essa porrebbe in non cale la suddivisione effettiva dei passeggeri in seno alla zona e sarebbe irrealista nel contesto delle rotte che collegano l’Irlanda al [OSCURATO:PERSONA], poiché la durata del volo non supera in tal caso un’ora. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi presunto erroneamente che i passeggeri «eviterebbero di utilizzare l’aeroporto più vicino alla loro abitazione, farebbero un’ora di tragitto e prenderebbero allora un volo, probabilmente di circa 50 minuti». Inoltre il calcolo del tempo necessario per raggiungere l’aeroporto con i mezzi di trasporto pubblico o in auto, descritto al punto 78 del preambolo, non terrebbe conto dei vari ritardi né dei costi connessi all’uso del trasporto pubblico. Infine la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto, ai punti 114‑116 del preambolo, delle cifre effettive concernenti gli specifici aeroporti in questione, segnatamente quanto ai dati forniti dalla UK [OSCURATO:PERSONA]. 97. In terzo luogo, la ricorrente critica talune valutazioni o contestazioni proposte nella decisione impugnata. Anzitutto essa addebita alla [OSCURATO:PERSONA] di aver preso in considerazione, al punto 92 del preambolo, le sue pratiche commerciali consistenti nel presentare i suoi voli come sostituti dei voli destinati ad aeroporti principali. Infatti i nomi grazie ai quali un’impresa commercializza i suoi prodotti non costituirebbero una base sufficientemente sicura e solida per la definizione dei mercati. Ad esempio gli aeroporti di Vienna e Bratislava non potrebbero appartenere allo stesso mercato semplicemente perché la [OSCURATO:PERSONA] commercializza i biglietti a destinazione di Bratislava sotto il nome di «Bratislava (Vienna)». La ricorrente sostiene poi che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto utilizzare, al punto 99 del preambolo, la nozione di «sistema aeroportuale», di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1992, n. 2408, sull’accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (GU L 240, pag. 8), per fondare la constatazione dell’intercambiabilità di taluni aeroporti. Tale nozione non sarebbe appropriata ai fini della definizione dei mercati e il rifacimento del regolamento n. 2408/92 e dei regolamenti connessi dovrebbe peraltro mettervi fine. La ricorrente fa anche valere che l’analisi dei prezzi effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] è «difettosa» e non fornisce ragioni affidabili per concludere che i voli da essa assicurati a destinazione di aeroporti secondari ed i voli assicurati dell’[OSCURATO:PERSONA], destinati ad aeroporti principali, sono «sostituti prossimi». L’analisi non fornirebbe alcun mezzo per accertare se un’evoluzione parallela dei prezzi risulti da una intercambiabilità o da un’influenza comune. Infine l’inchiesta condotta presso passeggeri sarebbe «gravemente difettosa» circa la formulazione delle questioni e la tecnica di campionatura utilizzata. Tale inchiesta non avrebbe avuto come scopo di misurare il grado di intercambiabilità degli aeroporti, dal momento che non sarebbe mai stato chiesto ai passeggeri se contemplavano di volare a destinazione di aeroporti diversi. In molti casi i dati addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] su tale punto condurrebbero alla conclusione opposta. 98. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’Irlanda e dall’[OSCURATO:PERSONA], contesta gli argomenti della ricorrente riferendosi alla decisione impugnata. Giudizio del Tribunale 99. La ricorrente riprende nelle sue memorie gli argomenti precedentemente descritti in occasione del procedimento amministrativo per criticare la definizione del mercato in considerazione della città di origine e della città di destinazione. Tali argomenti sono stati esaminati e disattesi dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata e limitarsi a riprendere gli stessi dinanzi al Tribunale non può essere sufficiente per rimettere in discussione tale esame per le ragioni illustrate in prosieguo. 100. Quanto all’addebito, fondato sulla mancata produzione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di elementi probatori chiari e convincenti che dimostrino che i voli dell’[OSCURATO:PERSONA] a destinazione di aeroporti principali e quelli della [OSCURATO:PERSONA] a destinazione di aeroporti secondari esercitano un vincolo concorrenziale significativo gli uni nei confronti degli altri, occorre rilevare che l’addebito in parola equivale in definitiva a criticare l’uso che la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto della definizione del mercato fornita nella decisione impugnata onde valutare gli effetti dell’operazione sulla concorrenza in seno ai mercati in questione. La ricorrente lo riconosce implicitamente quando deduce che i dati fatti valere nella decisione impugnata «non corroborano la conclusione secondo cui tali voli sono sostituti sufficientemente vicini per dover essere inclusi nel medesimo mercato» (v. punto 95 supra). 101. Si deve prima di tutto rilevare, a tale riguardo, che la portata dell’addebito in parola deve essere relativizzata in considerazione del fatto che, su 16 dei 35 collegamenti interessati, la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] servono gli stessi aeroporti (punto 71 del preambolo). Quest’addebito concerne quindi solo 19 dei 35 collegamenti in questione (cioè il 54,2%) e non ha pertanto incidenza alcuna circa i 16 restanti, interessati dalla realizzazione dell’operazione. 102. Per questi 19 collegamenti, l’addebito della ricorrente consiste unicamente nel far constatare che sussiste una differenza quanto all’aeroporto di destinazione senza cercare di confutare concretamente il ragionamento presentato nella decisione impugnata circa l’impatto di tale differenza a livello sia della definizione del mercato rilevante che della valutazione degli effetti dell’operazione sulla concorrenza. Orbene, si deve sottolineare che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato che i mercati del trasporto aereo di passeggeri potevano essere definiti sulla base di collegamenti singoli o di un gruppo di collegamenti, dal momento in cui vi fosse intercambiabilità fra i medesimi secondo le caratteristiche specifiche della fattispecie (punto 55 del preambolo e giurisprudenza citata nella nota a piè di pagina n. 53, tra cui segnatamente la sentenza del Tribunale 4 luglio 2006, causa T 177/04, easyJet/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1931, punti 54‑61). 103. In tale contesto è necessario rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha elaborato anzitutto un quadro analitico applicabile alla definizione del mercato rilevante per quanto riguarda i diversi collegamenti in questione, che si tratti di coppie di aeroporti o di coppie di città (punto 6.3.3 della decisione impugnata). I vari criteri utilizzati per caratterizzare l’intercambiabilità dei servizi di trasporto aereo di linea a partire da diversi aeroporti sono presentati al punto 99 del preambolo. Si tratta della distanza e del tempo di percorrenza secondo il criterio di riferimento dei 100 km o di 1 ora di tragitto rispettivamente dal punto di vista dei concorrenti, degli aeroporti di cui trattasi nonché da quello delle autorità dell’aeronautica civile degli [OSCURATO:PERSONA] membri, dell’apprezzamento da parte dei passeggeri in viaggio di piacere su un collegamento, della nozione di «sistema aeroportuale» ai sensi dell’allegato II del regolamento n. 2408/92, delle pratiche commerciali, dell’esistenza o meno di servizi di trasporto fra gli aeroporti e talune città nonché del risultato dello studio di correlazione tra i prezzi realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] per 17 coppie di città per voli in partenza da [OSCURATO:PERSONA]. 104. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato in maniera dettagliata quale fosse il mercato rilevante per ognuno dei collegamenti interessati (punto 6.3.4 della decisione impugnata). Per ciascun caso in cui ha constatato un’ipotesi di intercambiabilità, la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato diversi criteri in considerazione delle informazioni disponibili. La scelta dei passeggeri per l’uno o l’altro dei servizi aerei risulterebbe dalla combinazione di tali fattori. 105. Al contrario la [OSCURATO:PERSONA] è pervenuta spesso alla conclusione che i voli a destinazione di aeroporti diversi situati vicino ad una città non rientravano nello stesso mercato. Nei punti 178-183 del preambolo, la [OSCURATO:PERSONA] ha in particolare ritenuto, in sostanza, che gli aeroporti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non fossero intercambiabili per le ragioni seguenti: il criterio dei 100 km o di 1 ora di tragitto non sarebbe stato soddisfatto per poco, la [OSCURATO:PERSONA] non venderebbe il suo servizio a destinazione di [OSCURATO:PERSONA] facendo riferimento a [OSCURATO:PERSONA] – e viceversa –, nessuna differenza significativa tra i due aeroporti inciterebbe i passeggeri rennesi a recarsi a [OSCURATO:PERSONA] per prendere un volo – e viceversa –, e i dati disponibili non sarebbero stati sufficienti per permettere alla [OSCURATO:PERSONA] di realizzare un’analisi approfondita della correlazione fra i prezzi. La circostanza che l’[OSCURATO:PERSONA] consideri gli aeroporti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] quali sostituti non era sufficiente di per sé, secondo la [OSCURATO:PERSONA], per concludere per l’intercambiabilità. Nei punti 197‑203 del preambolo, la [OSCURATO:PERSONA] ha del pari distinto l’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] da quello di Eindhoven, e ciò per le medesime ragioni di quelle descritte a proposito degli aeroporti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per il fatto di aver considerato che esistesse un debole grado di intercambiabilità in una decisione precedente (decisione della [OSCURATO:PERSONA] 22 settembre 1997, caso COMP/M.967 – KLM/Air UK, punto 24). 106. Occorre peraltro rilevare che il punto di vista degli aeroporti è presentato nella decisione impugnata a più riprese (v., ad esempio, punti 132, 145 e 151 del preambolo), al pari del punto di vista della UK [OSCURATO:PERSONA] (v., ad esempio, punti 128 e 138 del preambolo). Riguarda alla distinzione tra passeggeri sensibili al fattore tempo e passeggeri non sensibili a detto fattore cui fa riferimento la UK [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha esposto nella decisione impugnata numerosi motivi che permettono di chiarire per quali elementi tale distinzione poteva considerarsi irrilevante nel presente caso (punti 85 e 316-319 del preambolo). 107. In particolare la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, in maniera persuasiva, che la distinzione in parola, precedentemente netta, tra l’una e l’altra categoria di passeggeri tendeva ad attenuarsi. Tale tendenza era già stata riferita dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di precedenti casi (casi COMP/M.3280 – [OSCURATO:PERSONA]/KLM e COMP/M.3770 – Lufthansa/Swiss, citati nella nota a piè di pagina n. 329 della decisione impugnata) ed è stata confermata nelle risposte, non contestate dalla ricorrente nel presente caso, ai questionari inviati ai concorrenti il 6 novembre 2006 (risposte riportate nella nota a piè di pagina n. 328 della decisione impugnata). Le risposte dei clienti della classe business in occasione dell’inchiesta della [OSCURATO:PERSONA] indicano anch’esse che il criterio della migliore tariffa è abbastanza importante. Nell’ordine di importanza formulato da tale clientela, esso figura prima del criterio dell’aeroporto di destinazione e dopo quello del migliore orario, il quale è divenuto relativo tenuto conto delle elevate frequenze spesso affisse dai vettori a prestazioni minime (punto 316 del preambolo). 108. Peraltro, quanto ai pareri degli aeroporti di [OSCURATO:PERSONA] (punto 138 del preambolo) e Vienna (punto 223 del preambolo), la ricorrente non espone per quali motivi tali pareri sarebbero stati snaturati. D’altro canto, la ricorrente ha espressamente rinunciato all’udienza a sviluppare siffatto argomento. I pareri in questione, che non concludono nel senso dell’intercambiabilità, sono fedelmente ripresi nella decisione impugnata e la [OSCURATO:PERSONA] disponeva del resto di altri elementi idonei a sostenere la conclusione cui è pervenuta nella decisione impugnata. La tecnica del fascio di indizi utilizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] per valutare un’operazione di concentrazione può naturalmente comportare elementi positivi come negativi. La conclusione raggiunta dalla [OSCURATO:PERSONA], in esito alla sua analisi dei diversi indizi presi in considerazione, non può tuttavia essere rimessa in discussione unicamente per il fatto che dall’inchiesta risulta un elemento negativo. Quest’elemento è debitamente riferito e la [OSCURATO:PERSONA] ne ha tenuto conto, e ciò senza snaturarlo, contrariamente a quanto afferma la ricorrente senza dimostrarlo in alcun modo. 109. Inoltre, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, emerge dalla risposta della [OSCURATO:PERSONA] al questionario inviato dalla [OSCURATO:PERSONA] che, per quanto riguarda gli aeroporti londinesi, «le sovrapposizioni [erano] molto importanti fra le zone di utenza» e [che] «tutti gli aeroporti londinesi po[tevano] farsi concorrenza, ciò che peraltro fanno, tanto per il traffico a lungo raggio che per quello a corto raggio». Ne risulta ugualmente che, circa gli altri aeroporti il cui elenco figurava al quesito n. 22 del suddetto questionario, tale compagnia aerea considera che, «in maniera generale (…) tutti gli aeroporti elencati si trovano in concorrenza per tutti i tipi di passeggeri». Per quanto concerne l’asserzione secondo cui le risposte dei concorrenti non dimostrerebbero che tutti gli aeroporti principali e secondari erano intercambiabili, in particolare quanto a [OSCURATO:PERSONA], le risposte dei concorrenti della [OSCURATO:PERSONA] per tale collegamento attestano il contrario. 110. Circa la critica della ricorrente relativa all’utilizzazione di una «regola approssimativa» ai fini della definizione delle zone di utenza degli aeroporti onde determinare i mercati rilevanti, occorre notare che tale carattere approssimativo è riconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata (punto 83 del preambolo: «Si deve tuttavia notare che la [OSCURATO:PERSONA] utilizza la “regola” dei 100 km o di 1 ora di tragitto unicamente come prima “variabile rappresentativa” per definire una zona di utenza. A causa delle specificità di ogni aeroporto considerato e di altri elementi probatori, la zona di utenza può in realtà essere più ampia e sarà quindi oggetto di un esame dettagliato, caso per caso, nell’analisi delle varie coppie di aeroporti»). 111. In risposta alle critiche presentate sul punto dalla [OSCURATO:PERSONA] in merito alla comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato nella decisione impugnata che il criterio dei 100 km o di 1 ora di tragitto era un indicatore fondato su ciò che gli aeroporti consideravano ragionevolmente quale zona di utenza (punto 85 del preambolo). Risulta così dalle risposte al quesito indirizzato agli aeroporti che questi ultimi presentano alle compagnie aeree una zona di utenza distante almeno 100 km o 1 ora di tragitto (punto 82 del preambolo). Peraltro, come fa valere la [OSCURATO:PERSONA] in risposta agli argomenti presentati dalla ricorrente nelle sue memorie, la circostanza che la durata del volo per i collegamenti tra l’Irlanda e il [OSCURATO:PERSONA] sia relativamente breve non modifica affatto tale valutazione. In numerosi casi esistono, infatti, linee speciali di autobus che collegano l’aeroporto secondario ed il centro città, con orari adatti ai voli. L’approccio della [OSCURATO:PERSONA] concorda con la risposta della UK [OSCURATO:PERSONA]. 112. Alla luce dei precedenti dati e chiarimenti, non si può dunque addebitare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver utilizzato il criterio dei 100 km o 1 ora di tragitto nell’ambito della definizione della zona di utenza degli aeroporti. 113. Quanto all’addebito nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di aver tenuto conto, al punto 92 del preambolo, delle pratiche commerciali della [OSCURATO:PERSONA] consistenti nella presentazione dei suoi voli come sostituti dei voli destinati ad aeroporti principali, si deve rilevare che le suddette pratiche costituiscono solo uno dei numerosi elementi da prendere in considerazione. Infatti, tali pratiche presentano l’interessante caratteristica di facilitare l’identificazione delle destinazioni dei voli di clienti potenzialmente interessati dall’offerta della [OSCURATO:PERSONA]. Questa caratteristica non può essere rimessa in discussione per il solo fatto che la [OSCURATO:PERSONA] afferma, senza dimostrarlo in alcun modo, che i nomi con cui essa commercializza i suoi servizi verso taluni aeroporti non costituiscono una base sufficientemente sicura e solida per la definizione dei mercati. Invero un’affermazione siffatta non può essere sufficiente per negare qualsiasi pertinenza all’elemento in parola nel contesto del fascio di indizi utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Quanto all’esempio di Vienna e Bratislava invocato dalla ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] ha fondato la sua valutazione su elementi diversi dalla pratica commerciale della [OSCURATO:PERSONA]. Essa ha del pari esaminato la soglia indicativa di 100 km o 1 ora di tragitto, il punto di vista delle autorità nazionali e quello dei concorrenti nonché i risultati dell’inchiesta presso la clientela (punto 6.3.4.15 della decisione impugnata). Allo stesso modo la [OSCURATO:PERSONA] si è fondata, nella sua analisi rotta per rotta (punto 6.3.4 della decisione impugnata), sul criterio di 100 km o 1 ora di tragitto, sul punto di vista delle autorità nazionali e su quello dei concorrenti nonché su risultati dell’inchiesta presso la clientela. Le valutazioni della [OSCURATO:PERSONA] su tale aspetto poggiano sempre sull’utilizzazione di un fascio di indizi di cui si illustrano e analizzano i vari elementi presi in considerazione. 114. Quanto alla critica al riferimento fatto, al punto 99 del preambolo, alla nozione di «sistema aeroportuale», utilizzata dal regolamento n. 2408/92, per motivare la constatazione dell’intercambiabilità fra taluni aeroporti, dal suddetto punto emerge che l’appartenenza degli aeroporti in questione ad un «sistema aeroportuale» ai sensi del regolamento n. 2408/92 soccorre nel «corroborare come prova supplementare la conclusione secondo cui gli aeroporti indicati in base a tale regolamento appartengono allo stesso agglomerato urbano e possono considerarsi come intercambiabili dal lato della domanda». Nel regolamento n. 2408/92, in vigore al momento in cui la decisione impugnata è stata adottata, il sistema aeroportuale è definito come riferentesi ad un «raggruppamento di due o più aeroporti che servono la stessa città, o lo stesso agglomerato urbano, secondo quanto indicato nell’allegato II». Il fatto che due o più aeroporti siano menzionati nell’allegato II come sistema aeroportuale può quindi essere preso in considerazione al fine di stabilire se occorra considerare che tali aeroporti servano la medesima destinazione, il che costituisce un fattore che indica che i suddetti aeroporti sono intercambiabili per i passeggeri che desiderano raggiungere la destinazione di cui trattasi. Tale valutazione non può essere rimessa in questione per il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha assunto l’iniziativa di chiarire e semplificare le norme in vigore in merito alla distribuzione del traffico tra aeroporti che servono la stessa città o conurbazione, e che la sua proposta in tal senso è stata, in seguito, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea. Infatti, nel regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 24 settembre 2008, n. 1008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (GU L 293, pag. 3), che, dall’adozione della decisione impugnata, ha abrogato il regolamento n. 2408/92, si continua a far riferimento al principio della distribuzione del traffico tra aeroporti che servono la stessa città o la stessa conurbazione, anche se non si menziona più l’espressione «sistema aeroportuale». 115. Per quanto concerne la critica dell’analisi di correlazione dei prezzi effettuata in occasione del procedimento amministrativo, si deve rilevare che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], la correlazione tra i prezzi non dimostra che due aeroporti fanno capo allo stesso mercato. Tuttavia, giustamente la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che un siffatto elemento, associato ad altri, costituisce un elemento pertinente ai fini dell’analisi. Dalla decisione impugnata risulta che l’analisi effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] è definita come «analisi empirica» (punto 121 del preambolo). La nota a piè di pagina inserita nel punto 121 del preambolo indica anche quanto segue: «È importante notare, in considerazione di tutte le coppie di città esaminate, che la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto delle prove economiche in materia di correlazione di prezzo a titolo di elementi supplementari corroboranti il suo punto di vista (…). Infatti, i movimenti dei prezzi possono essere influenzati da altri fattori che possono dar luogo ad una debole correlazione tra i prezzi». 116. Proprio in tale contesto occorre prendere in considerazione le valutazioni presentate nella decisione impugnata sulla base dei risultati dell’«analisi empirica» della correlazione dei prezzi. Perciò non è possibile addebitare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver illustrato le ragioni per cui l’analisi di correlazione dei prezzi poteva dare risultati limitati, pur sottolineando che questi risultati, per quanto limitati, potevano nondimeno essere, a talune condizioni, presi in considerazione. 117. Dato quanto precede, la ricorrente non dimostra per quali motivi la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe andata oltre i limiti del suo potere di valutazione delle situazioni di ordine economico (v. punti 31 e 32 supra). Le critiche formulate sul punto dalla ricorrente rimangono generali e non tengono conto dell’utilizzazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dei risultati dell’analisi di correlazione dei prezzi. 118. Quanto alla critica dei risultati dell’inchiesta effettuata presso i passeggeri, occorre rilevare che tale punto è oggetto anche di un’altra riflessione da parte della ricorrente e sarà esaminato in quel contesto (v. punti 203 e segg. in prosieguo). In ogni caso, dal punto 94 del preambolo risulta che la [OSCURATO:PERSONA] era pienamente consapevole dei limiti dell’inchiesta effettuata presso clienti dell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA], dato che la stessa inchiesta è stata condotta essenzialmente allo scopo di verificare l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, dal punto di vista del cliente, quest’ultima e l’[OSCURATO:PERSONA] non erano tra loro concorrenti. Il gruppo di collegamenti includeva tutti gli aeroporti londinesi e un numero limitato di collegamenti per i quali le parti della concentrazione proponevano voli verso vari aeroporti prossimi alla stessa città. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che, quando i passeggeri consideravano una compagnia aerea che serviva un collegamento a destinazione di un aeroporto diverso come una soluzione di ricambio, se ne poteva dedurre che i servizi di trasporto aereo dei passeggeri in questione erano idonei ad esercitare una reciproca pressione concorrenziale. A questo proposito la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che «tali prove [era]no di natura indiretta dato che non e[ra] stato richiesto alle persone che rispondevano al questionario (…) di indicare esplicitamente se esse si prefiggessero di prendere un volo a destinazione di un aeroporto diverso». Al punto 122 del preambolo, si fa anche riferimento a tale inchiesta in quanto «prova indiretta». Alla nota a piè di pagina n. 91 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato anche che l’inchiesta presso clienti riguardava solo un sottoinsieme dei collegamenti sui quali le parti della concentrazione servono aeroporti diversi e che, conseguentemente, tale inchiesta aveva «valenza informativa» solo per i collegamenti in parola. Proprio in tale contesto è necessario tener conto delle valutazioni presentate nella decisione impugnata sulla base dei risultati dell’inchiesta presso clienti. Non si può pertanto censurare la [OSCURATO:PERSONA] per aver illustrato le ragioni per cui l’inchiesta presso i clienti presentava taluni limiti, pur indicando che i suoi risultati offrivano, malgrado tutto, un certo valore per i collegamenti interessati. 119. Dati gli elementi che precedono la ricorrente non dimostra per quale motivo la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe andata oltre i limiti del suo potere di valutazione delle situazioni di ordine economico. Le critiche formulate in proposito dalla ricorrente rimangono generali e non permettono di comprendere, nell’ambito dell’argomentazione in parola, sotto quale profilo l’ideazione dei quesiti e le tecniche di campionatura utilizzate sarebbero state «gravemente carenti». 3. Sul vantaggio concorrenziale conferito dall’esistenza di una base all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti 120. La ricorrente nega che il fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] ed essa stessa abbiano basi all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] permetta di considerarle come concorrenti ravvicinati. Il luogo ove l’aereo ha la sua base sarebbe del tutto indifferente per i passeggeri ed avrebbe relativamente poca importanza per le compagnie aeree. Una compagnia aerea che dispone di una base all’altro estremo di un collegamento potrebbe essere un concorrente credibile della [OSCURATO:PERSONA]. Infatti la bmi, che dispone di una base all’aeroporto di Heathrow e di un aereo parcheggiato per la notte in quello di [OSCURATO:PERSONA], costituirebbe un concorrente immediato dell’[OSCURATO:PERSONA] più di quanto non lo sia la [OSCURATO:PERSONA] per il collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (Heathrow), poiché la [OSCURATO:PERSONA] non serve quest’aeroporto. 121. [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomento facendo valere che le compagnie aeree si lanciano normalmente nell’esercizio di un collegamento solo se quest’ultimo ha una base. b) Giudizio del Tribunale 122. [OSCURATO:PERSONA] ha illustrato nei punti 380-399 del preambolo le ragioni per cui avere una base importante all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] corroborava la valutazione secondo la quale le due compagnie sono «concorrenti immediati». Ai sensi della decisione impugnata, una base siffatta (denominata anche «aeroporto di immatricolazione») permette di realizzare ampie economie di scala e conferisce una maggiore flessibilità di adattamento alle fluttuazioni della domanda, con vantaggi che sono proporzionali alla dimensione della base. [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che la maggior parte dei vettori si servivano di basi (punti 393 e 394 del preambolo) e ha disatteso le osservazioni presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] in occasione del procedimento amministrativo secondo le quali, da un lato, occorrerebbe considerare i concorrenti che parcheggiano i loro aerei di notte all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] altrettanto immediati, rispetto ad essa, dell’[OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, poco importerebbe che la base sia situata in Irlanda o all’altro estremo del collegamento (punto 7.3.4 della decisione impugnata). 123. Occorre rilevare al riguardo che gli argomenti presentati dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del presente ricorso si limitano a riprendere le osservazioni da essa formulate in occasione del procedimento amministrativo, senza rimettere per questo in questione la fondatezza delle valutazioni motivate della [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, al fine di disattenderle. 124. Emerge infatti dall’analisi esposta nella decisione impugnata che sono rari i vettori che operano collegamenti senza utilizzare un aeroporto di immatricolazione, il quale conferisce un vantaggio economico. Il fatto che tanto la [OSCURATO:PERSONA] quanto l’[OSCURATO:PERSONA] dispongano di una base importante all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] doveva quindi essere preso in considerazione dato che permette segnatamente alle compagnie in parola di fruire di vantaggi simili (punti 7.3.4.1 e 7.3.4.2 della decisione impugnata). Per i motivi indicati nella decisione impugnata, tale situazione non è comparabile a quella dei concorrenti che parcheggiano i loro aerei di notte all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA], in particolare tenuto conto delle differenze significative in termini di ampi vantaggi di scala offerti da una base (punto 7.3.4.3 della decisione impugnata), né a quella dei concorrenti che dispongono di una base nell’aeroporto di destinazione, per effetto delle particolarità dell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] (punto 7.3.4.4 della decisione impugnata). 125. Su quest’ultimo punto l’argomentazione della ricorrente non può essere sufficiente per rimettere in questione l’analisi presentata ai punti 404-407 del preambolo, in esito alla quale la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che l’accresciuta flessibilità offerta dalla base di [OSCURATO:PERSONA] conferiva uno specifico vantaggio alle parti della concentrazione. Gli elementi presi in considerazione al riguardo sono i seguenti: – per dodici collegamenti per i quali i servizi delle parti della concentrazione si sovrappongono senza pervenire ad un monopolio, i concorrenti che restano non assicurano necessariamente il loro collegamento a partire da una base (punto 405 del preambolo), il che permette di considerare che i concorrenti in parola esercitano sulla [OSCURATO:PERSONA] una pressione concorrenziale minore di quella esercitata dall’[OSCURATO:PERSONA]; – talune economie sono più significative all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] che altrove in conseguenza dell’asimmetria dell’origine del traffico per numerosi collegamenti ove i servizi si sovrappongano (per almeno 15 dei 35 collegamenti, la maggioranza dei clienti viene dall’Irlanda) (punto 406 del preambolo), il che permette di chiarire per quali aspetti una base all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] implica un vantaggio più importante di una base situata all’altro estremo del collegamento; – i vettori che dispongono di una base all’aeroporto di destinazione assicurano normalmente un unico collegamento a destinazione di [OSCURATO:PERSONA], il che riduce il grado di impegno rispetto a collegamenti in partenza da o per [OSCURATO:PERSONA] (punto 407 del preambolo). Orbene, per essere il più redditizio possibile e assicurare un massimo di turni di servizio nella giornata, l’apparecchio, la manutenzione e gli equipaggi devono trovarsi all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA], da dove parte la maggior parte dei clienti, piuttosto che all’altro estremo del collegamento; – i vettori che dispongono di una base all’aeroporto di destinazione hanno registrato risultati mediocri con una debole quota di mercato. Per almeno 9 dei 35 collegamenti i cui servizi si sovrappongono, un vettore concorrente ha rinunciato al collegamento, essendo incapace di competere con l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] (punto 408 del preambolo). L’esame del passato permette di stimare quanto potrebbe verificarsi in futuro. 126. Nessuno degli argomenti addotti dalla ricorrente, nella sua critica della decisione impugnata sul punto, permette di rimettere in questione la conclusione citata e gli elementi fatti valere a suo sostegno. Non è dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] sia incorsa in errore quando ha valutato il vantaggio concorrenziale conferito alle parti della concentrazione dalla base di [OSCURATO:PERSONA]. 127. Conseguentemente la [OSCURATO:PERSONA] ha illustrato sufficientemente in diritto nella decisione impugnata per quale motivo il fatto di avere una base importante all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] rappresentava un apprezzabile vantaggio quanto ai collegamenti a destinazione di ed in partenza da [OSCURATO:PERSONA] ed ai clienti per lo più irlandesi interessati dai medesimi. 4. Sugli«elementi di prova non tecnici» a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti 128. Per una ristretta categoria di passeggeri, la ricorrente riconosce di far concorrenza all’[OSCURATO:PERSONA], così come a vettori in rete quali l’[OSCURATO:PERSONA], la Lufthansa e la [OSCURATO:PERSONA]. Gli «elementi di prova non tecnici» avanzati dalla [OSCURATO:PERSONA] nel controricorso sarebbero quindi solo il riflesso di tale concorrenza. Infatti i sistemi di gestione del rendimento ed il controllo sulle tariffe corrisponderebbero alle pratiche abituali del settore, talché ciò non proverebbe che la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] esercitino «significativi vincoli concorrenziali reciproci». Il controllo riguarderebbe tutte le tariffe e non solo quelle dell’[OSCURATO:PERSONA]. Ciò permetterebbe alla [OSCURATO:PERSONA] di reagire ai «rari casi in cui l’[OSCURATO:PERSONA] o altre compagnie aeree propongono tariffe promozionali meno elevate». Inoltre, anche se la somiglianza tra i sistemi di gestione del rendimento implicasse che sussisteva un’intensa concorrenza tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], ciò sarebbe corroborato dai risultati econometrici della [OSCURATO:PERSONA], il che non avverrebbe. Peraltro la ricorrente, anche se non nega di aggiustare occasionalmente le sue tariffe in risposta ad una promozione specifica o di lanciare occasionalmente campagne di pubblicità comparativa, rileva però che siffatte attività promozionali riguardano tanto l’[OSCURATO:PERSONA] che gli altri vettori nazionali. Tali esempi non rientrerebbero tuttavia nella categoria degli «elementi di prova esatti, affidabili e coerenti» che la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe tenuta a produrre. Se l’[OSCURATO:PERSONA] esercitasse una qualsivoglia pressione concorrenziale sulla [OSCURATO:PERSONA], gli elementi di prova dovrebbero dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] propone sistematicamente tariffe più basse allorché l’[OSCURATO:PERSONA] opera su un collegamento. Orbene una siffatta ipotesi sarebbe contraddetta dagli elementi di prova econometrici presentati dalla [OSCURATO:PERSONA]. Infine la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe fondarsi sui documenti interni della [OSCURATO:PERSONA], che avrebbero solo «carattere aneddotico». Gli estratti prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] non proverebbero che la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] esercitino «significativi vincoli concorrenziali reciproci». In taluni casi le discussioni alle quali i suddetti estratti fanno riferimento non concernerebbero esclusivamente l’[OSCURATO:PERSONA], ma la situazione generale di un dato collegamento. Pertanto la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe avvalersi dei documenti in questione al fine di lasciar intendere che le due compagnie aeree intrattengono uno stretto rapporto concorrenziale e considerare che i vettori nazionali citati negli stessi documenti non fanno concorrenza alla [OSCURATO:PERSONA]. 129. [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] siano le sole imprese presenti su 22 collegamenti ove i loro servizi si sovrappongono e che esse detengano insieme quote di mercato molto importanti su altri 13 collegamenti ha come logica conseguenza che tali due imprese esercitano vincoli concorrenziali reciproci. Ciò sarebbe dimostrato dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] applicherebbero sistemi di gestione del rendimento simili, dal fatto che controllerebbero regolarmente il comportamento concorrenziale dei loro principali concorrenti, adottando in conseguenza le loro tariffe, nonché dal fatto che farebbero regolarmente apparire annunci pubblicitari in cui raffrontano i loro servizi e le loro tariffe. Inoltre i documenti interni della [OSCURATO:PERSONA] conterrebbero prove evidenti dell’esistenza di una concorrenza con l’[OSCURATO:PERSONA]. L’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, per effetto del suo modello a bassi costi, i suoi concorrenti non inciderebbero in maniera tangibile sul suo comportamento concorrenziale sarebbe pertanto destituita di fondamento. b) Giudizio del Tribunale 130. Al fine di consolidare la conclusione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] sono in concorrenza su taluni collegamenti ove i loro servizi si sovrappongono (punto 7.4 della decisione impugnata), la [OSCURATO:PERSONA] ricorda l’esistenza di numerosi elementi di prova che sono illustrati nella decisione impugnata e che non sono stati criticati dalla ricorrente nel ricorso. Tali elementi vertono sui seguenti aspetti: – l’utilizzazione, «come numerosi altri vettori», di sistemi di gestione del rendimento simili: sistema di controllo dello stato delle prenotazioni per ciascun volo e sistema di gestione dei ricavi (punti 438-443 del preambolo); – l’utilizzazione dello stesso software di raffronto dei prezzi (QL2) che consente alle medesime un controllo sul comportamento concorrenziale di concorrenti ed un adattamento all’evoluzione dell’offerta (punti 444 e 445 del preambolo); – il reciproco controllo da parte della [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] delle loro rispettive promozioni e campagne pubblicitarie e le reciproche reazioni alle promozioni dell’una e dell’altra (punti 448 e 449 del preambolo); – i riferimenti fatti all’[OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dei c onsigli di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] quanto all’evoluzione delle quote di mercato ed alla relazione di concorrenza (nota a piè di pagina n. 471, inserita nel punto 446 della decisione impugnata, e nota a piè di pagina n. 474, inserita nel punto 448 del preambolo della suddetta decisione). 131. Sulla base di tali elementi probatori, la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato le seguenti constatazioni: le tariffe dell’[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] sono direttamente influenzate dalle tariffe del loro principale concorrente, dato che l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] tengono conto ciascuna dei prezzi dell’altra quando fissano le loro tariffe per un collegamento (punti 7.4.1 e 7.4.1.2 della decisione impugnata) e dato che le parti della concentrazione reagiscono ciascuna alle promozioni ed alle campagne pubblicitarie dell’altra (punto 7.4.2 della decisione impugnata). 132. La ricorrente non contesta la realtà degli «elementi di prova non tecnici» citati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata. Essa sostiene tuttavia, in sostanza, che questi elementi probatori non sono sufficientemente provanti al fine di essere presi in considerazione e che in ogni caso occorre trarre conclusioni a partire soltanto dagli «elementi di prova tecnici», risultanti dalle diverse analisi econometriche effettuate in occasione del procedimento amministrativo. Essa fa valere anche che, in ogni caso, gli «elementi di prova non tecnici» non permettono di accertare l’esistenza di «significativi vincoli concorrenziali reciproci» tra le parti della concentrazione. 133. In proposito occorre considerare, anzitutto che la [OSCURATO:PERSONA] poteva avvalersi dell’esistenza di sistemi di gestione del rendimento simili, del controllo del comportamento concorrenziale dei concorrenti, delle reazioni di una delle parti della concentrazione alle promozioni effettuate dall’altra o degli effetti del comportamento concorrenziale dell’[OSCURATO:PERSONA] attestati dai documenti interni della [OSCURATO:PERSONA]. Tali elementi potevano perfettamente essere presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] nel contesto del fascio di indizi da essa utilizzato per valutare la situazione della concorrenza. 134. Il fatto che taluni degli «elementi di prova non tecnici» riguardano tanto il rapporto concorrenziale tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] quanto quello esistente tra la [OSCURATO:PERSONA] e tutti gli altri vettori aerei è irrilevante, giacché, ad essere esaminato dalla [OSCURATO:PERSONA] in tale fase dell’analisi, è proprio il rapporto concorrenziale tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], parti della concentrazione, per i collegamenti ove sono entrambe presenti. 135. Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] non si è fondata sui citati elementi di prova per accertare l’esistenza di «significativi vincoli concorrenziali reciproci», ma per accertare che le parti della concentrazione si fanno attualmente concorrenza (titolo del punto 7.4 della decisione impugnata; v. anche punto 131 supra). Non è quindi necessario cercare di verificare se gli elementi probatori di cui trattasi possano essere criticati per il fatto che non permetterebbero di corroborare una conclusione che non si fonda sulla decisione impugnata. 136. Non si può peraltro accogliere l’asserzione della ricorrente secondo cui gli «elementi di prova non tecnici» non possono essere presi in considerazione se non corroborati da «elementi di prova tecnici». Non occorre infatti stabilire una gerarchia siffatta. Spetta alla [OSCURATO:PERSONA] valutare globalmente il risultato del fascio di indizi utilizzato per misurare la situazione della concorrenza. È possibile al riguardo che taluni elementi siano privilegiati ed altri disattesi. Siffatto esame e la motivazione che esso implica sono oggetto di un controllo di legittimità esercitato dal Tribunale sulle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] in materia di concentrazioni. In tale contesto, quindi, occorre esaminare gli argomenti della ricorrente riguardanti le conclusioni che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto trarre in base alle diverse analisi econometriche effettuate in occasione del procedimento amministrativo e l’incidenza che le conclusioni stesse avrebbero dovuto esplicare sulla valutazione della situazione della concorrenza (v. punto 181 infra). 137. Conseguentemente, tenuto conto in particolare del fatto che le osservazioni della ricorrente si mantengono sulle generali, poiché quest’ultima si limita ad indicare che gli elementi di prova su cui si è fondata la [OSCURATO:PERSONA] valgono tanto per l’[OSCURATO:PERSONA] quanto per tutti gli altri concorrenti senza tener conto delle constatazioni effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, per i collegamenti esaminati nell’ambito della valutazione degli effetti dell’operazione sulla concorrenza, l’[OSCURATO:PERSONA] è il concorrente immediato della [OSCURATO:PERSONA], si deve considerare che la ricorrente non perviene a rimettere in questione la fondatezza delle constatazioni effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata. 138. Gli elementi probatori in parola, segnatamente gli estratti delle discussioni relative all’[OSCURATO:PERSONA] condotte nell’ambito dei consigli di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] inclusi nel fascicolo, sono particolarmente importanti in quanto pervengono a confortare le constatazioni fatte nella fase dell’analisi delle quote di mercato e del grado di concentrazione ed in quanto precedono l’analisi dei dati econometrici. Essi sono presi in considerazione nell’ambito del fascio di indizi utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] per esaminare gli effetti dell’operazione sulla concorrenza. 5. Sull’analisi econometrica della [OSCURATO:PERSONA] a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti 139. La ricorrente sottolinea che l’analisi econometrica permette di«evitare dibattiti speculativi» sull’importanza delle differenze relative al livello dei prezzi, ai costi di esercizio, al livello delle prestazioni ed alla localizzazione della base nella valutazione della concorrenza. Vari errori inficerebbero l’analisi econometrica effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo il metodo cosiddetto degli «effetti fissi» (o «su dati di panel»). [OSCURATO:PERSONA] non perverrebbe a fornire prove dell’impatto dell’[OSCURATO:PERSONA] sui prezzi della [OSCURATO:PERSONA]. Ciò sarebbe conforme all’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la sua politica in materia di prezzi è guidata dal suo «desiderio di estendere il suo modello a bassi prezzi» a nuovi mercati ed a nuovi collegamenti e «non è materialmente influenzata» dall’attività dei suoi concorrenti. [OSCURATO:PERSONA] pretenderebbe di individuare un «rapporto sistematico» concernente le due serie distinte di modelli relativi, rispettivamente, alla «frequenza» ed alla «presenza» della [OSCURATO:PERSONA]. Essa affermerebbe, da una parte, che, se la frequenza della [OSCURATO:PERSONA] aumentasse dell’1%, i prezzi dell’[OSCURATO:PERSONA] diminuirebbero dello 0,025% (cioè in maniera estremamente trascurabile) e, dall’altra, che la presenza della [OSCURATO:PERSONA] su un collegamento spingerebbe l’[OSCURATO:PERSONA] ad applicare prezzi marginalmente più bassi (cioè tra il 5 e l’8%) di quelli che applicherebbe altrimenti. Malgrado tali cifre indichino solo una limitata concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sopravvalutato l’impatto concorrenziale effettivo esercitato, reciprocamente, dalle due compagnie aeree. 140. In primo luogo, quanto all’esserito effetto della «frequenza» sui prezzi, la presentazione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe «molto fallace». Benché l’impatto rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] possa essere statisticamente significativo, il suo reale significato in termini economici sarebbe trascurabile. [OSCURATO:PERSONA], pur omettendo di menzionare nella decisione impugnata uno dei propri errori inizialmente commessi, sosterrebbe che, se la [OSCURATO:PERSONA] dovesse ritirarsi completamente da tutti i collegamenti con sovrapposizione di attività e rinunciare a tutti i suoi profitti per i medesimi, ciò avrebbe quale impatto un aumento tra il 10 ed il 12% delle tariffe dell’[OSCURATO:PERSONA]. Un risultato siffatto sarebbe «altamente improbabile», poiché la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe impegnata a non ridurre le sue frequenze sulle rotte con sovrapposizione di attività, e deriverebbe da «un’interpretazione estremamente fallace», poiché i modelli utilizzati non sarebbero idonei a misurare gli impatti di cambiamenti così rilevanti. Inoltre la regressione della frequenza dimostrerebbe che persino cambiamenti importanti nella frequenza della [OSCURATO:PERSONA] avrebbero solo un’incidenza minore sui prezzi praticati dall’[OSCURATO:PERSONA]. 141. In secondo luogo, a proposito della regressione della «presenza», l’analisi econometrica della [OSCURATO:PERSONA] dimostrerebbe che i prezzi praticati dall’[OSCURATO:PERSONA] sui collegamenti ove la [OSCURATO:PERSONA] è presente erano inferiori dal 5 all’8% a quelli praticati per i collegamenti da cui è assente. [OSCURATO:PERSONA] rappresenterebbe generalmente la metà della capacità di ciascuno dei collegamenti in questione. Di conseguenza, se la [OSCURATO:PERSONA] eliminasse una frazione molto sostanziale della capacità, ciò si ripercuoterebbe poco sui prezzi dell’[OSCURATO:PERSONA]. Un’incidenza così debole risultante da una presenza così importante non indicherebbe che la [OSCURATO:PERSONA] esercita un vincolo concorrenziale significativo sull’[OSCURATO:PERSONA]. 142. In terzo luogo, sul piano teorico, i modelli della [OSCURATO:PERSONA] sfocerebbero in un risultato che sarebbe in diretta contraddizione con i principi economici. Sarebbe quindi erroneo considerare che, mantenendo costanti altri fattori, un accrescimento della capacità comporti un aumento dei prezzi. Secondo un ben noto principio economico, un aumento delle vendite esigerebbe al contrario una diminuzione dei prezzi. 143. In quarto luogo, le constatazioni della [OSCURATO:PERSONA] non resisterebbero a leggere modifiche del modo in cui gli effetti stagionali sono stati presi in considerazione nel modello utilizzato. I prezzi applicati per un collegamento potrebbero infatti variare sistematicamente a seconda del mese, tenendo conto di ipotesi non incidenti sull’importanza della concorrenza rispetto ai prezzi. Un modello empirico destinato a spiegare i prezzi dovrebbe tener conto degli effetti stagionali, anche se non esiste una maniera «corretta» di procedere. Orbene, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe supposto che ciascun mese di ciascun anno fosse diverso, ma che tutti i collegamenti fossero interessati in maniera simile nel corso di un dato mese. Così, ad esempio, in dicembre, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe supposto che i collegamenti che servono le stazioni di sport invernali conoscano un aumento della domanda simile a quello dei collegamenti per le destinazioni estive, il che sarebbe manifestamente scorretto. La relazione della RBB Economics del settembre 2007, che presenta una critica economica della decisione impugnata ed è allegata al ricorso, indicherebbe così che, se l’effetto stagionale fosse modellizzato in maniera ragionevole, ma differente, la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] esercita un’influenza sistematica sui prezzi dell’[OSCURATO:PERSONA] non sarebbe più valida. Gli effetti stagionali non sarebbero stati correttamente simulati. 144. In quinto luogo, la ricorrente fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato criteri incoerenti per accettare o respingere elementi di fatto. La ricorrente rinvia in proposito alla critica economica della RBB Economics, del settembre 2007. L’analisi econometrica condotta dalla [OSCURATO:PERSONA] non farebbe emergere chiaramente che la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] reagiscono ciascuna alle promozioni proposte dall’altra. Si dovrebbe pertanto considerare che tali reazioni alle promozioni sono o troppo rare o troppo limitate per poterle considerare indizi di una significativa concorrenza tra le parti della concentrazione. 145. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’Irlanda e dall’[OSCURATO:PERSONA], contesta gli argomenti della ricorrente riferendosi alla decisione impugnata. b) Giudizio del Tribunale 146. La ricorrente contesta l’analisi di regressione dei prezzi condotta dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo il cosiddetto metodo degli «effetti fissi». A suo avviso, da tale esame non risulterebbe alcun elemento che permetta di valutare l’impatto dell’[OSCURATO:PERSONA] sui suoi prezzi, il che confermerebbe la sua affermazione secondo cui non sarebbe influenzata dall’attività dei suoi concorrenti. Di conseguenza la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sopravvalutato l’impatto concorrenziale effettivo esercitato reciprocamente dalle compagnie aeree. 147. La ricorrente riprende, anche su tale punto, argomenti da essa presentati in occasione del procedimento amministrativo nonché esaminati e respinti nella decisione impugnata. È necessario riferirsi in proposito al contenuto della decisione impugnata per comprendere il ruolo svolto dall’analisi di regressione dei prezzi in occasione della fase di inchiesta approfondita. Tale ruolo dev’essere valutato alla luce della giurisprudenza relativa al potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] in materia economica (v. punti 29 e 30 supra) 148. [OSCURATO:PERSONA] ha esposto, ai punti 450‑488 del preambolo, i risultati dell’analisi di regressione dei prezzi da essa realizzata utilizzando la tecnica di regressione trasversale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] (punto 7.4.3.1 della decisione impugnata) e quelli ottenuti ricorrendo alla tecnica di regressione ad effetti fissi da essa privilegiata (punto 7.4.3.3 della decisione impugnata). Tali risultati l’hanno portata alla conclusione che la sua analisi confermava un’interazione concorrenziale significativa tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] (titolo del punto 7.4.3 della decisione impugnata). 149. Al punto 450 del preambolo, la [OSCURATO:PERSONA] ha iniziato a sottolineare che essa «ritene[va] che gli elementi descritti ai punt[i] preceden[i] fornis[sero] prove sufficienti della concorrenza che si fanno l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]». L’analisi di regressione dei prezzi è stata condotta al fine di permettere alla [OSCURATO:PERSONA] di verificare e valutare le osservazioni econometriche presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA], nonché di stimare quale potrebbe essere il probabile impatto di ciascuna delle parti della concentrazione sulle tariffe dell’altra. 150. Secondo il punto 452 del preambolo, tale analisi di regressione dei prezzi aveva per obiettivo di verificare: – se la presenza di una delle parti della concentrazione su un collegamento fosse associata ad una riduzione significativa, dal punto di vista statistico ed economico, delle tariffe dell’altra; – se le parti della concentrazione esercitassero reciprocamente un vincolo concorrenziale più forte di qualsiasi altro concorrente esistente; – se l’esistenza di un concorrente attuale o potenziale, con una presenza significativa all’aeroporto di destinazione su un collegamento con partenza da [OSCURATO:PERSONA], avesse un significativo impatto sui prezzi delle parti della concentrazione; – se una presenza più forte di una delle parti della concentrazione (in termini di frequenza di voli) avesse un effetto sensibile sulle tariffe dell’altra. 151. Come risulta dalla decisione impugnata, la tecnica di regressione trasversale consiste nell’esaminare le differenze di prezzo per un certo numero di collegamenti interessati in un determinato momento (punto 453 del preambolo). Essa implica un raffronto tra i prezzi praticati su collegamenti ove la concorrenza esiste e quelli praticati su collegamenti ove non esiste. L’analisi di regressione ad effetti fissi consiste nell’esaminare le differenze di prezzo per i collegamenti interessati nel corso di un dato periodo, cioè il periodo dal gennaio 2002 al dicembre 2006 (punto 482 del preambolo). Essa implica il raffronto tra i prezzi praticati su un determinato collegamento in occasione di periodi in cui non esiste concorrenza e quelli praticati in occasione di periodi in cui si esercita una concorrenza. 152. Quanto all’analisi di regressione ad effetti fissi, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che una regressione fondata su un campione con effetti fissi propri di un collegamento poteva attenuare la prospettiva di omissione di variabili che caratterizza le regressioni trasversali. Essa ha ritenuto che tale metodo fosse «il più appropiato per stimare il vincolo concorrenziale esercitato dalla [OSCURATO:PERSONA] sull’[OSCURATO:PERSONA]» (punto 477 del preambolo). 153. Gli argomenti delle parti relativi all’analisi di regressione trasversale sono richiamati e valutati in seguito (v. punti 183 e segg. in prosieguo), mentre solo l’analisi di regressione ad effetti fissi è valutata nell’ambito delle presenti considerazioni. 154. Al fine di censurare l’analisi di regressione ad effetti fissi effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente fa valere un certo numero di argomenti che occorre esaminare secondo l’ordine logico seguito nella decisione impugnata in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha anzitutto contemplato il criterio di presenza (v. punto 482 del preambolo) prima di esaminare il criterio di frequenza (v. punto 485 del preambolo). 155. Circa l’effetto della «presenza» sui prezzi, la ricorrente sostiene che l’analisi effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato che i prezzi praticati dall’[OSCURATO:PERSONA] sui collegamenti ove è presente erano inferiori dal 5 all’8% a quelli praticati dall’[OSCURATO:PERSONA] sui collegamenti in cui è assente. Orbene, poiché la [OSCURATO:PERSONA] rappresenterebbe generalmente la metà della capacità di ciascuno dei collegamenti interessati, se la [OSCURATO:PERSONA] eliminasse una frazione molto sostanziale della capacità, i prezzi dell’[OSCURATO:PERSONA] ne risentirebbero ben poco. Un’incidenza così debole risultante da una presenza così importante non indicherebbe che la [OSCURATO:PERSONA] esercita un vincolo concorrenziale significativo sull’[OSCURATO:PERSONA]. Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe riuscita a fornire alcuna prova dell’impatto dell’[OSCURATO:PERSONA] sui prezzi della [OSCURATO:PERSONA] (v. punti 139 e 141 supra). 156. In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che la regressione ad effetti fissi non forniva stime affidabili sul possibile impatto della presenza dell’[OSCURATO:PERSONA] sui prezzi della [OSCURATO:PERSONA]. Essa ha rilevato in proposito che esisteva un numero insufficiente di esempi di ingressi o di ritiri dell’[OSCURATO:PERSONA] per un collegamento ove la [OSCURATO:PERSONA] era già presente (v. punto 486 del preambolo). Quest’ultimo punto non è contestato dalla ricorrente. 157. Si deve quindi rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto nella decisione impugnata che non era in grado di fornire alcuna prova econometrica dell’impatto dell’[OSCURATO:PERSONA] sui prezzi della [OSCURATO:PERSONA] e che ciò si spiegava per la ragione succitata. [OSCURATO:PERSONA] ha però avuto cura di rilevare che «ciò non conferma[va] né infirma[va] l’ipotesi secondo cui l’[OSCURATO:PERSONA] esercita un vincolo concorrenziale sui prezzi della [OSCURATO:PERSONA]». [OSCURATO:PERSONA] ha corroborato tale affermazione precisando che «le prove presentate [al punto 7.4.2 della decisione impugnata] prova[va]no chiaramente che tanto la [OSCURATO:PERSONA] quanto l’[OSCURATO:PERSONA] controllano in maniera permanente il loro rispettivo coefficiente di riempimento nonché i prezzi dell’una e dell’altra ed aggiustano i loro prezzi in conseguenza» (punto 486 del preambolo e nota a piè di pagina n. 487, in cui si fa riferimento al punto 7.4.2 della decisione impugnata, relativo al fatto che ciascuna delle parti della concentrazione reagisce alle promozioni ed alle campagne pubblicitarie dell’altra). 158. In proposito la ricorrente si limita pertanto a riprendere un punto illustrato nella decisione impugnata senza che tuttavia sia possibile inferirne che non sussiste alcun vincolo concorrenziale tra le parti della concentrazione. L’assenza di dati sufficienti relativi agli ingressi o ai ritiri dell’[OSCURATO:PERSONA] riguardo ad un collegamento in cui la [OSCURATO:PERSONA] è già presente si spiega per una ragione oggettiva non contestata dalla ricorrente e non è sufficiente per addurre che il vincolo concorrenziale tra le parti della concentrazione, risultante da altri elementi di prova esposti nella decisione impugnata, è stato sopravvalutato dalla [OSCURATO:PERSONA]. 159. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato nella decisione impugnata che, poiché esistono numerosi esempi di ingresso o di ritiro della [OSCURATO:PERSONA] relativi a collegamenti in cui era già presente l’[OSCURATO:PERSONA], l’analisi di regressione ad effetti fissi era perfettamente appropriata per valutare se la presenza della [OSCURATO:PERSONA] si «associ in maniera negativa» ai prezzi dell’[OSCURATO:PERSONA] (punto 483 del preambolo). Neppure tale punto è contestato dalla ricorrente. 160. L’analisi di regressione ad effetti fissi ha segnatamente permesso di confermare l’ipotesi in base alla quale, «secondo il criterio, la presenza della [OSCURATO:PERSONA] dipende dal fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] pratica prezzi inferiori del 7‑8% quando si tratta di coppie di città che riflettono la definizione del mercato accolta dalla [OSCURATO:PERSONA] e di circa il 5% inferiori trattandosi di coppie di aeroporti». Secondo la [OSCURATO:PERSONA] tale effetto è economicamente e statisticamente significativo in tutte le regressioni verificate (punto 485 del preambolo), mentre la ricorrente fa valere che ciò indicherebbe solo una limitata concorrenza. 161. La ricorrente non critica dunque questi risultati in quanto tali, ma soltanto il loro significato. Orbene, le affermazioni della ricorrente sul punto non permettono di comprendere per quale motivo l’effetto della sua presenza sulle tariffe dell’[OSCURATO:PERSONA] non potrebbe essere ritenuto economicamente e statisticamente significativo, come fa valere la [OSCURATO:PERSONA]. 162. Al riguardo occorre rilevare che un’incidenza sui prezzi tra il 7 e 8% appare di primo acchito significativa. Tale effetto rischia peraltro di essere sottostimato, dal momento che si tratta di una media che per l’appunto non prende in considerazione i collegamenti ove la concentrazione sfocerebbe nella creazione di un monopolio. Parimenti, come è stato rilevato al punto 488 del preambolo, il raffronto effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] non prende in considerazione l’influenza sulle tariffe dell’[OSCURATO:PERSONA] della presenza della [OSCURATO:PERSONA] in quanto concorrente potenziale su rotte in partenza da [OSCURATO:PERSONA] (punto 7.6 della decisione impugnata). Per tali rotte è effettivamente probabile che l’[OSCURATO:PERSONA] fissi prezzi inferiori a quanto chiederebbe se la [OSCURATO:PERSONA] non disponesse di una base all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente non può dunque limitarsi a contestare il significato attribuito all’effetto constatato per il motivo che esso non sarebbe a suo avviso abbastanza significativo sul piano economico. 163. D’altra parte, non bisogna perdere di vista il ruolo conferito all’analisi di regressione ad effetti fissi nell’ambito della valutazione della situazione di concorrenza. [OSCURATO:PERSONA] ha così indicato nella decisione impugnata che tale analisi confermava e completava le conclusioni desunte a partire dalle prove qualitative secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] sono concorrenti immediati. Essa ha rilevato che i suddetti risultati erano conformi anche all’opinione della maggioranza delle persone interrogate in occasione dell’inchiesta condotta presso la clientela da cui risulta che le parti della concentrazione sono i «concorrenti immediati» quando altre compagnie sono attive sul collegamento. Essa ha concluso in merito che «[l]e regressioni ad effetti fissi apporta[va]no di conseguenza prove chiare e corroboranti nel senso che i prezzi dell’[OSCURATO:PERSONA] subiscono attualmente il vincolo concorrenziale della [OSCURATO:PERSONA]» (punti 489 e 490 del preambolo). È in tale contesto che occorre valutare il ruolo conferito all’analisi di regressione ad effetti fissi. Ne risulta che nella decisione impugnata, piuttosto che l’intensità della concorrenza tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], ad essere posto in rilievo è il fatto che queste due compagnie sono i «concorrenti immediati» e che sussiste un vincolo concorrenziale esercitato dalla [OSCURATO:PERSONA] sull’[OSCURATO:PERSONA]. I risultati ottenuti dalla [OSCURATO:PERSONA], tenendo conto del criterio della presenza, permettono di corroborare questi due ultimi giudizi. 164. Conseguentemente la ricorrente non dimostra in che modo la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe oltrepassato i limiti del potere di valutazione delle situazioni di ordine economico riconosciutole dalla giurisprudenza. 165. Quanto all’effetto della «frequenza» sui prezzi, la ricorrente fa valere che la presentazione fatta nella decisione impugnata è «molto fallace», in quanto, anche se l’impatto rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] fosse statisticamente significativo, il suo significato economico sarebbe trascurabile. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe del pari omesso di menzionare nella decisione impugnata un errore inizialmente commesso in occasione del procedimento amministrativo e sarebbe arrivata ad un risultato «altamente improbabile». Peraltro, la regressione della frequenza dimostrerebbe che persino cambiamenti importanti nella frequenza della [OSCURATO:PERSONA] avrebbero solo un’incidenza minore sui prezzi praticati dall’[OSCURATO:PERSONA] (v. punto 140 supra). 166. Si deve rilevare sul punto che un criterio diverso dal criterio iniziale della presenza, esaminato supra, è stato utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’analisi di regressione ad effetti fissi. Trattasi del criterio della frequenza, il quale ha per obiettivo di verificare se il numero delle frequenze di una delle parti della concentrazione su un dato collegamento si traduce in una diminuzione delle tariffe praticate dall’altra (punto 482 del preambolo). [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente indicato nella decisione impugnata che l’effetto generato dalle regressioni fondate sulla frequenza permetteva di rafforzare l’affidabilità dei risultati ottenuti attraverso l’applicazione del criterio della presenza (punto 485, quarto comma, del preambolo). A suo avviso l’effetto sui prezzi indicato dal criterio della frequenza fornisce pertanto un elemento complementare che permette di controllare la «robustezza» di quello ottenuto ricorrendo al criterio della presenza. 167. In proposito la [OSCURATO:PERSONA] è pervenuta alla conclusione che misurare il grado della presenza della [OSCURATO:PERSONA] tenendo conto della frequenza dei voli sul collegamento, utilizzata come variabile di sostituzione, permetteva di confermare che la [OSCURATO:PERSONA] esercitava un vincolo concorrenziale sull’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato anche che, «[s]econdo il criterio, l’effetto, in termini di prezzo della concentrazione, generato dalle regressioni fondate sulla frequenza ammontava a circa il 5‑6% (in media per tutti i collegamenti) o al 10‑12% (se si considerano soltanto i collegamenti per cui i servizi si sovrappongono)» (punto 485, quarto comma, del preambolo). 168. L’analisi della [OSCURATO:PERSONA] in parola non può essere rimessa in questione dall’affermazione della ricorrente secondo cui la sua presentazione è «molto fallace» ed il suo risultato «altamente improbabile». Per asserire tale carattere «altamente improbabile», la ricorrente fa valere che si è impegnata a non ridurre le sue frequenze sui collegamenti con sovrapposizione di attività in seguito alla realizzazione della concentrazione. Orbene, tale impegno, valevole per il futuro, non rimette in questione i risultati dell’analisi econometrica realizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] a partire da dati relativi al periodo dal gennaio 2002 al dicembre 2006. A tale stadio dell’analisi, la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a presentare i diversi elementi presi in considerazione nel fascio di indizi utilizzato per arrivare alla conclusione che le parti si fanno attualmente concorrenza (punto 7.4 della decisione impugnata). 169. Al fine di asserire la natura «molto fallace» della presentazione, la ricorrente sostiene che i modelli utilizzati non sono idonei a misurare gli impatti di cambiamenti così importanti. Secondo la ricorrente la [OSCURATO:PERSONA] presenta un’«interpretazione alternativa e fallace» della regressione della frequenza tentando di calcolare l’aumento di prezzo atteso qualora essa scomparisse da tutti i collegamenti serviti dall’[OSCURATO:PERSONA]. Essa si riferisce in proposito al punto 290 dell’allegato IV della decisione impugnata. Tuttavia è necessario constatare che la [OSCURATO:PERSONA] ha descritto nel suddetto allegato le ragioni per cui essa ha utilizzato l’ipotesi criticata dalla ricorrente. Si trattava, nel caso di specie, di riprendere per analogia il metodo utilizzato dagli esperti economici coinvolti nel caso FTC v. Staples/[OSCURATO:PERSONA] negli [OSCURATO:PERSONA] (v. punti 288‑290 dell’allegato IV della decisione impugnata ed i riferimenti operati alle pubblicazioni nella nota a piè di pagina n. 87 del suddetto allagato). La ricorrente non può dunque contentarsi di affermare che tale ipotesi costituisce un’«interpretazione alternativa e fallace» della regressione della frequenza senza pronunciarsi sulle ragioni avanzate dalla [OSCURATO:PERSONA] al fine di utilizzare la suddetta ipotesi nell’ambito della presente causa. Occorre anche tener conto del ruolo accessorio conferito dalla [OSCURATO:PERSONA] all’analisi dell’effetto della frequenza sui prezzi, invocato solo per confermare che la [OSCURATO:PERSONA] esercita un vincolo concorrenziale sull’[OSCURATO:PERSONA] e per rafforzare l’affidabilità dei risultati desunti dal ricorso al criterio della presenza (v. punti 166 e 167 supra). Tali risultati, che derivino dal ricorso sia al criterio della presenza sia a quello della frequenza, hanno comunque soltanto un ruolo limitato nell’ambito della valutazione della situazione della concorrenza (v. punto 162 supra). 170. Di conseguenza la ricorrente non dimostra in che modo la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe oltrepassato i limiti del potere di valutazione delle situazioni di ordine economico riconosciutole dalla giurisprudenza. 171. Quanto alla censura relativa all’errore inizialmente commesso dalla [OSCURATO:PERSONA], si deve rilevare che quest’ultimo risulta dal punto 64 dell’allegato IV della comunicazione degli addebiti in occasione del procedimento amministrativo in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato quanto segue: «(…) Tale approccio ci permette (…) di interpretare il coefficiente della variabile della frequenza in quanto elasticità dei prezzi in rapporto al numero di frequenze mensili che un rivale propone sul collegamento in questione. Così, se il coefficiente è di 0,02, ad esempio, ciò significa che un rafforzamento dell’1% delle frequenze mensili di un concorrente dà luogo ad un aumento delle tariffe pari al 2%». 172. [OSCURATO:PERSONA] seconda frase, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto scrivere «se il coefficiente è pari a 2». Ciò non toglie che questo errore sia di lieve entità. Esso concerne un esempio ipotetico utilizzato per illustrare il funzionamento di un coefficiente riguardo all’applicazione del criterio della frequenza. Tale errore non ha alcun nesso con l’interpretazione dei risultati effettivi fornita dalla [OSCURATO:PERSONA]. Del resto esso non è stato dissimulato, ma espressamente richiamato nella decisione impugnata (punti 285 e 286 dell’allegato IV della decisione impugnata). Inoltre l’errore in questione non si riferisce al criterio della presenza, considerato più pertinente (v. punto 166 supra). 173. Non si può quindi addebitare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver presentato, nella decisione impugnata, un’analisi viziata per effetto di un errore minore, che è molto simile ad un errore di penna, commesso in una fase precedente. 174. Quanto all’argomento secondo cui i modelli della [OSCURATO:PERSONA] sarebbero in contraddizione con la teoria economica, dal momento che sfocerebbero nel risultato paradossale che un accrescimento della capacità implica un aumento dei prezzi (v. punto 142 supra), si deve rilevare, come fa la [OSCURATO:PERSONA], che, poiché la capacità nel settore del trasporto aereo di passeggeri è stabilita prima dei prezzi, i criteri econometrici utilizzati traducono il nesso tra le tariffe e la domanda prevista nel momento in cui la capacità è stabilita (e non la domanda reale). L’argomento della ricorrente non tiene conto, dunque, delle caratteristiche proprie del settore interessato in cui le decisioni relative alla capacità presentano determinate particolarità. 175. Nel contesto dell’argomento desunto dal fatto che le constatazioni della [OSCURATO:PERSONA] non resisterebbero a leggere modifiche delle ipotesi soggiacenti al modello, la ricorrente rileva che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe supposto che ciascun mese di ciascun anno fosse diverso, ma che tutti i collegamenti fossero interessati in modo simile nel corso di un determinato mese. Orbene, ad avviso della ricorrente, se l’effetto stagionale fosse modellizzato in maniera ragionevole, ma differente, la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] esercita un’influenza sistematica sui prezzi dell’[OSCURATO:PERSONA] non sarebbe più valida (v., punto 143 supra). 176. Si deve notare sul punto che l’analisi di regressione ad effetti fissi effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] consiste nel ricercare le differenze sui diversi collegamenti che influenzano i prezzi e non variano nel tempo. [OSCURATO:PERSONA] ha descritto nell’allegato IV della decisione impugnata le ragioni per cui essa considerava che i risultati ottenuti resistevano all’introduzione di altre variabili di controllo relative a fattori di domanda e di offerta che possono variare nel tempo ed a seconda del collegamento. Essa ha indicato che il ricorso ad effetti fissi nel tempo permetteva di controllare in maniera soddisfacente il carattere stagionale e gli shock esogeni per qualsiasi mese. Tali risultati resisterebbero persino all’utilizzazione dei modelli di sostituzione per la presa in considerazione del carattere stagionale, proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] in occasione del procedimento amministrativo (punti 255‑267 dell’allegato IV della decisione impugnata). 177. La ricorrente si limita pertanto a sostenere che una diversa considerazione degli effetti stagionali potrebbe modificare i risultati ottenuti. Tuttavia, nell’allegato della decisione impugnata, si fa riferimento a tale approccio e la ricorrente non illustra le ragioni per cui sarebbero erronee le osservazioni formulate in proposito dalla [OSCURATO:PERSONA]. 178. Di conseguenza la ricorrente non dimostra in che modo la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe oltrepassato i limiti del potere di valutazione delle situazioni di ordine economico conferitole dalla giurisprudenza. 179. In risposta all’argomento desunto dall’utilizzazione di criteri incoerenti per accettare o respingere elementi di fatto (v. punto 144 supra), occorre notare che la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto nella decisione impugnata e nell’allegato IV di quest’ultima ad un esame dettagliato di tutti i dati econometrici forniti dalle parti nonché delle osservazioni che esse hanno potuto presentare sui propri dati. [OSCURATO:PERSONA] ha segnatamente effettuato altri test ed ampliamenti delle regressioni di base figuranti nella comunicazione degli addebiti per rispondere alle suddette osservazioni (v. punto 7.3 dell’allegato IV della decisione impugnata, che è consacrato a tali osservazioni). 180. Alla luce di tale esame e tenuto conto del fatto che, nel contesto delle sue osservazioni al riguardo, la ricorrente si limita a riprendere le censure presentate peraltro sui diversi aspetti dell’analisi di regressione ad effetti fissi effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA], si deve considerare che la ricorrente non dimostra in che modo la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe oltrepassato i limiti del potere di valutazione delle situazioni di ordine economico conferitole dalla giurisprudenza. 181. Circa l’asserzione secondo cui l’analisi econometrica condotta dalla [OSCURATO:PERSONA] non farebbe emergere con chiarezza che la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] reagiscono ognuna alle promozioni proposte dall’altra, è necessario rilevare che non era questo l’oggetto dell’analisi in parola (v. punto 150 supra). [OSCURATO:PERSONA] non si è fondata, nella parte della decisione impugnata relativa all’esame delle promozioni e delle campagne pubblicitarie, sull’analisi di regressione ad effetti fissi, ma sull’analisi della strategia pubblicitaria dell’[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] (v. punto 7.4.2 della decisione impugnata nonché i numerosi riferimenti nelle note a piè di pagina nn. 474‑477 ai comunicati stampa, ai documenti interni della [OSCURATO:PERSONA] ed alla risposta dell’[OSCURATO:PERSONA] ad un questionario della [OSCURATO:PERSONA]). Pertanto le conclusioni tratte dalla [OSCURATO:PERSONA] in tale parte non possono essere rimesse in questione, in quanto tali, dai risultati di un’analisi econometrica il cui oggetto non era quello di esaminare la questione in parola. 182. Risulta quindi dall’esame del contenuto della decisione impugnata e del suo allegato IV che nessuno degli argomenti avanzati dalla ricorrente è idoneo a rimettere in questione la fondatezza delle conclusioni alle quali è giunta la [OSCURATO:PERSONA], che si tratti del metodo utilizzato, dei risultati ottenuti o dell’uso che ne è fatto nella decisione impugnata, al fine di valutare gli effetti della concentrazione sulla concorrenza. 183. Si deve ricordare in proposito che, in ogni caso, i risultati dell’analisi di regressione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] sono stati utilizzati solo per confermare e completare le conclusioni desunte da prove qualitative secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] sono concorrenti immediati. 6. Sulle analisi econometriche presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti 184. La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha scelto di porre in non cale i dati econometrici da essa presentati in occasione del procedimento amministrativo. Tali dati sarebbero stati diretti a verificare se la presenza dell’[OSCURATO:PERSONA] su un collegamento impedisse alla [OSCURATO:PERSONA] di applicare prezzi più elevati. Essi includerebbero dati trasversali che raffrontano un collegamento con un altro per quanto concerne più di 300 collegamenti attraverso l’Europa nonché un modello di panel. Secondo la ricorrente questi due elementi dimostrerebbero invariabilmente che, nel fissare i suoi prezzi, essa non è oggetto di un vincolo concorrenziale risultante dalla presenza dell’[OSCURATO:PERSONA] su un collegamento. I dati forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] conterrebbero numerosi vantaggi rispetto al modello utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] (critica economica di RBB Economics del settembre 2007). 185. In primo luogo, il modello trasversale della [OSCURATO:PERSONA] utilizzerebbe dati concernenti collegamenti da essa gestiti. I dati in questione sarebbero stati disattesi dalla [OSCURATO:PERSONA] per «ragioni teoriche», fondate sul fatto che non riguardavano direttamente l’Irlanda da cui partivano i collegamenti interessati dalla concentrazione, e che «differenze non osservate» tra i collegamenti potevano influire sui risultati. Le due obiezioni in questione sarebbero manifestamente prive di fondamento, poiché la [OSCURATO:PERSONA] utilizzerebbe lo stesso modello economico in tutta l’Europa senza distinguere tra i collegamenti irlandesi e non irlandesi e poiché l’obiezione relativa alle «differenze non osservate» varrebbe anche per il modello della [OSCURATO:PERSONA], in quanto quest’ultima ha ammesso essa stessa quanto al suo modello un «problema di selezione» e un «problema di natura endogena» relativo alla frequenza. 186. In secondo luogo, la regressione di panel presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] permetterebbe di controllare le fluttuazioni che incidono in maniera significativa sui prezzi praticati per un collegamento. Tale elemento ne farebbe un metodo superiore ai modelli della [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito dei quali, molto probabilmente, non sarebbe stato tenuto adeguatamente conto dei fattori relativi alla domanda. In linea di principio, la [OSCURATO:PERSONA] riconoscerebbe i vantaggi di tale «proxy» della domanda a livello dei collegamenti, ma sceglierebbe arbitrariamente di escluderla per il motivo che sarebbe teoricamente possibile che la variabile «fallisca in talune» circostanze. Inoltre, per quanto riguarda la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’[OSCURATO:PERSONA] non ha alcun effetto significativo sui suoi prezzi, la [OSCURATO:PERSONA] sosterrebbe che «l’incapacità di provare l’esistenza di un nesso statistico non significa che il nesso medesimo non esista» (punto 476 del preambolo). [OSCURATO:PERSONA] imporrebbe quindi un criterio impossibile da soddisfare. 187. In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] qualificherebbe il metodo econometrico della [OSCURATO:PERSONA] come «non convenzionale», pur essendo il metodo applicato dagli economisti sui lavori dei quali si basa la sua analisi (punti 117 e 288 dell’allegato IV della decisione impugnata). 188. Di conseguenza i dati della [OSCURATO:PERSONA] sarebbero fondati su modelli più solidi di quelli della [OSCURATO:PERSONA], rappresenterebbero il suo modello economico, permetterebbero di tener conto delle fluttuazioni della domanda e sarebbero più «robusti» di fronte alla modifica delle ipotesi di simulazione di un modello. L’analisi econometrica della [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe peraltro in contraddizione con la conclusione tratta dai dati in questione secondo la quale l’[OSCURATO:PERSONA] non esercita alcun vincolo concorrenziale sulla [OSCURATO:PERSONA]. 189. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’Irlanda e dall’[OSCURATO:PERSONA], contesta gli argomenti della ricorrente riferendosi alla decisione impugnata. b) Giudizio del Tribunale 190. La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva disattendere i suoi dati econometrici, come ha fatto per le ragioni esposte nella decisione impugnata (punto 7.4.3.1 della decisione impugnata e punto 5 del suo allegato IV quanto all’analisi di regressione trasversale; punto 7.4.3.2 della decisione impugnata e punto 6 del suo allegato IV quanto alle regressioni in due fasi). 191. La ricorrente riprende, anche su tale punto, argomenti illustrati in occasione del procedimento amministrativo e già esaminati e respinti nella decisione impugnata. Conviene al riguardo riferirsi al contenuto della decisione impugnata per comprendere il ruolo svolto dall’analisi di regressione dei prezzi in occasione della fase di inchiesta approfondita. Tale ruolo è da valutare alla luce della giurisprudenza relativa al potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] in materia economica (v. punti 29 e 30 supra). 192. In effetti occorre rilevare anzitutto che la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato in dettaglio nella decisione impugnata i due studi econometrici comunicati dalla [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, per disattendere l’analisi di regressione trasversale, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che la [OSCURATO:PERSONA] cercava di provare se le proprie tariffe fossero meno elevate sui collegamenti ove si trovava in concorrenza con l’[OSCURATO:PERSONA] e che la [OSCURATO:PERSONA] asseriva di pervenire ad un risultato siffatto analizzando le tariffe relative a 313 collegamenti europei da essa serviti, prima di concludere che non sussisteva alcun nesso statisticamente significativo tra le proprie tariffe e la presenza dell’[OSCURATO:PERSONA] su un dato collegamento (punti 457‑459 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato di ammettere che tale constatazione costituisse la prova che l’[OSCURATO:PERSONA] non esercitava un vincolo concorrenziale sulla [OSCURATO:PERSONA] per i motivi seguenti: in primo luogo, i risultati dello studio non sarebbero «robusti», cioè non resisterebbero ad una debole modifica delle ipotesi di partenza e taluni problemi tecnici specifici priverebbero i suddetti risultati di affidabilità; in secondo luogo, il fatto di raffrontare collegamenti diversi (metodo trasversale) sarebbe problematico, poiché non sarebbero prese in considerazione le caratteristiche dei collegamenti, ed in terzo luogo, i dati presentati non si limiterebbero ai collegamenti in partenza da e per [OSCURATO:PERSONA], ma verterebbero anche su un gran numero di collegamenti europei che non sono né in partenza da né a destinazione di [OSCURATO:PERSONA] (punti 460‑462 del preambolo e punto 5.2 dell’allagato IV della decisione impugnata). 193. Al fine di rettificare nella misura del possibile tali problemi, la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato la propria analisi trasversale dei collegamenti in partenza da e per [OSCURATO:PERSONA]. I risultati ottenuti non avrebbero confermato le constatazioni della [OSCURATO:PERSONA]. Avrebbero fatto emergere che le tariffe dell’[OSCURATO:PERSONA] erano più deboli per i collegamenti ove era presente la [OSCURATO:PERSONA] e che quest’ultima praticava prezzi meno elevati quando era soggetta alla concorrenza dell’[OSCURATO:PERSONA]. Per ragioni tecniche la [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia considerato nella decisione impugnata che nessuna conclusione definitiva potesse essere desunta tanto dall’analisi trasversale della [OSCURATO:PERSONA] quanto dalla sua (punti 463‑468 del preambolo). 194. Si deve peraltro constatare che, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] non ha arbitrariamente respinto nella decisione impugnata le sue due relazioni relative alle regressioni in due fasi (ugualmente chiamate «regressioni di panel»). Tali relazioni sono state scrupolosamente esaminate e non sono state accolte quali prove per le ragioni illustrate ai punti 473‑475 del preambolo ed al punto 6 dell’allegato IV della decisione impugnata. In particolare la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che il metodo applicato dalla [OSCURATO:PERSONA] ha de facto ridotto l’approccio per campionamento ad una semplice analisi trasversale. La lacuna che ha condotto la [OSCURATO:PERSONA] a respingere tanto l’analisi trasversale della [OSCURATO:PERSONA] quanto la sua stessa analisi, cioè l’insufficiente presa in considerazione delle caratteristiche dei collegamenti, infirma anche l’analisi di regressione in due fasi della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha del pari rilevato che la [OSCURATO:PERSONA], scegliendo un metodo complesso in due fasi ed un insieme di dati implicante collegamenti in partenza dall’Irlanda, aumentava la probabilità che la sua regressione non desse risultati statisticamente significativi. 195. Emerge quindi dal contenuto della decisione impugnata e del suo allegato IV che nessuno degli argomenti avanzati dalla ricorrente è idoneo a rimettere in questione la fondatezza delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA], a tenore delle quali, da una parte, né l’analisi trasversale di quest’ultima né quella della [OSCURATO:PERSONA] raggiungono la norma di affidabilità necessaria (punto 468 del preambolo) e, dall’altra, l’analisi di regressione in due fasi della [OSCURATO:PERSONA] non ha un valore probatorio sufficiente per stabilire che la [OSCURATO:PERSONA] non subisce alcun vincolo concorrenziale da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] per i collegamenti in partenza dall’Irlanda (punto 476 del preambolo). 7. Sui vincoli concorrenziali esercitati dalle compagnie di charters a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti 196. La ricorrente afferma che le compagnie charter esercitano un vincolo concorrenziale sull’entità risultante dalla concentrazione «nel contesto, ad esempio, delle destinazioni verso il sole o lo sci». [OSCURATO:PERSONA] commetterebbe un errore escludendo, al punto 6.7 della decisione impugnata, le compagnie charter dal mercato rilevante. Infatti la maggior parte dei posti charter sarebbe immessa in commercio sotto forma di viaggi organizzati proposti dagli operatori turistici. [OSCURATO:PERSONA] non attribuirebbe nella decisione impugnata alcuna importanza a tali posti per il motivo che «[i]l mercato delle vendite di lotti di posti agli operatori turistici è un mercato a monte di quello delle vendite di posti ai singoli» (punto 299 del preambolo). Tuttavia i clienti che prenotano voli charter presso operatori turistici potrebbero prenotare facilmente voli di linea presso vettori come la [OSCURATO:PERSONA] [v. decisione della [OSCURATO:PERSONA] 4 maggio 2007 (caso COMP/M.4601 – KarstadtQuelle/MyTravel)]. [OSCURATO:PERSONA] indicherebbe anche nella decisione impugnata che «[i]l fatto che gli operatori turistici siano toccati in maniera negativa dai vettori a tariffe minime non significa nondimeno che tali operatori esercitino un vincolo concorrenziale sulle parti della concentrazione» (punto 308 del preambolo). Tuttavia gli elementi negativi che gli operatori turistici avrebbero percepito da parte dei vettori a basso prezzo risulterebbero senza dubbio dalla «disintermediazione» (cioè che alcuni consumatori avrebbero scelto di prenotare in maniera indipendente vacanze all’estero piuttosto che comprare un viaggio organizzato). Se, come sarebbe verosimile, gli operatori turistici reagissero alla perdita di vendite diminuendo i loro prezzi per riempire i loro aerei charter, ciò avrebbe come conseguenza che taluni consumatori lascerebbero i vettori di linea a basso prezzo per tornare ai prodotti degli operatori turistici. In altri termini, gli operatori turistici sarebbero capaci di esercitare determinati vincoli sui vettori di linea quando questi ultimi trasportano consumatori verso destinazioni di vacanza. 197. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’Irlanda e dall’[OSCURATO:PERSONA], contesta gli argomenti della ricorrente riferendosi alla decisione impugnata. b) Giudizio del Tribunale 198. La ricorrente fa valere che le compagnie charter eserciterebbero un vincolo concorrenziale sull’entità risultante dalla concentrazione «nel contesto, ad esempio, delle destinazioni verso il sole o lo sci». Tali compagnie aeree dovrebbero essere quindi prese in considerazione nell’ambito della definizione del mercato rilevante e della valutazione degli effetti sulla concorrenza. 199. Critiche del genere si limitano tuttavia a ricordare la situazione fattuale esaminata dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 6.7 della decisione impugnata, nell’ambito del quale essa ha concluso, da un lato che «la maggior parte dei servizi proposti dalle compagnie charter non appart[enevano] allo stesso mercato dei servizi di trasporto aereo di linea (vendite di vacanze a forfait, vendite a operatori turistici)» e, dall’altro, che «il punto se le vendite di voli non forniti di servizi facciano parte dello stesso mercato in questione [poteva essere lasciato aperto], poiché la valutazione effettuata sotto il profilo della concorrenza ne risulterebbe immodificata» (punto 311 del preambolo). Tale seconda conclusione è fondata sull’osservazione, non contestata dalla ricorrente nella presente causa, secondo cui le compagnie charter, proponendo ben pochi voli non forniti di servizi sui collegamenti in questione, non eserciterebbero un vincolo concorrenziale significativo sull’insieme [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] (punto 306 del preambolo). 200. I motivi illustrati nella decisione impugnata sono sufficienti per conferire fondatezza alle conclusioni che ne sono state desunte dalla [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre la ricorrente non dimostra che la presa in considerazione delle compagnie charter avrebbe avuto un’incidenza sulla valutazione dello stato della concorrenza effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA]. 201. Di conseguenza occorre disattendere tale argomento della ricorrente. 8. Sull’inchiesta realizzata presso i passeggeri a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti 202. La ricorrente denuncia il «peso eccessivo» dato all’inchiesta effettuata presso passeggeri che ha condotto la [OSCURATO:PERSONA] a concludere per l’esistenza di un rapporto concorrenziale tra l’[OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente stessa, che sarebbe molto più stretto di quanto non lo sia in realtà. Tale inchiesta sarebbe stata «insufficiente e carente» per numerosi aspetti come risulterebbe dalla relazione della [OSCURATO:PERSONA], allegata al ricorso, del settembre 2007, relativa a taluni aspetti della decisione impugnata, allegata al ricorso. 203. In primo luogo, la ricorrente sostiene che l’inchiesta in parola è stata così mal concepita che alcune questioni rivolte ai passeggeri erano «ambigue e fallaci». [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto ragionevolmente ignorare tali ambiguità in un caso in cui uno dei problemi chiave da risolvere verteva sul punto se un determinato aeroporto secondario fosse un sostituto abbastanza prossimo di un particolare aeroporto principale. In proposito la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe notato essa stessa che l’inchiesta non era destinata a valutare l’intercambiabilità degli aeroporti. 204. In secondo luogo, la ricorrente fa valere che la realizzazione dell’inchiesta ha presentato numerose carenze. Anzitutto la portata dell’inchiesta sarebbe stata troppo limitata per essere rappresentativa della popolazione globale, talché i suoi risultati non sarebbero affidabili. Uno solo dei circa 50 aeroporti in questione (cioè l’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA]) sarebbe interessato dall’inchiesta (e non quelli di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA] o dell’Europa continentale), il che rischierebbe di condurre ad un’ampia sottostima del numero di passeggeri non originari dell’Irlanda e della misura in cui i passeggeri consideravano i vettori non irlandesi come sostituti sui collegamenti tra [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] o l’Europa continentale. Inoltre, anche se era possibile, in linea di principio, organizzare l’inchiesta chiedendo alle persone interrogate di compilare esse stesse il formulario, tale metodo si sarebbe rivelato manifestamente inappropriato, nel caso di specie, a causa della formulazione ambigua e/o orientata del questionario finale (v. la questione n. 8 del questionario relativo all’intercambiabilità) e sarebbe stata non conforme ad una buona pratica. Parimenti, in conseguenza dei periodi nel corso dei quali l’inchiesta è stata effettuata, la copertura della giornata e della settimana era variabile, il che comprometterebbe l’affidabilità dei risultati [ad esempio sulla rotta [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (Heathrow), di cui si servono molti passeggeri per affari, l’inchiesta è stata organizzata nel fine settimana, periodo durante il quale sono meno inclini a viaggiare]. Peraltro, il questionario era distribuito solo in inglese, il che significherebbe che la proporzione di passeggeri non anglofoni che hanno risposto al questionario (ad esempio i residenti oltremare e taluni lavoratori migranti residenti in Irlanda) era ridotta e che il rischio di un’interpretazione errata del questionario era maggiore. 205. In terzo luogo, la ricorrente rileva che l’analisi ulteriore dei risultati dell’inchiesta era del pari «manifestamente carente». In particolare un’«autorità decisionale sensata» non avrebbe potuto trarre le conclusioni che la [OSCURATO:PERSONA] ha tratto da tali risultati senza ponderarli previamente nella maniera indicata dalla [OSCURATO:PERSONA], cioè quella descritta nella relazione della [OSCURATO:PERSONA] del settembre 2007. 206. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’Irlanda e dall’[OSCURATO:PERSONA], contesta gli argomenti della ricorrente riferendosi alla decisione impugnata. b) Giudizio del Tribunale 207. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] si è riferita ad un’inchiesta condotta dai suoi servizi presso i passeggeri prima di concludere che ne risultava che i passeggeri che si imbarcano su un volo in partenza da o per [OSCURATO:PERSONA] consideravano l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] come i «concorrenti immediati» (punto 7.3.5 della decisione impugnata, in particolare punto 416 del preambolo e la nota a piè di pagina n. 450, nonché punto 3 dell’allegato I e tabella A 4.5 dell’allagato II della decisione impugnata). I risultati sono stati analizzati tenendo conto dei dati non ponderati (punto 7.3.5.1 della decisione impugnata), dei dati non ponderati per categoria di collegamento (punto 7.3.5.2 della decisione impugnata) e dei dati ponderati, e restano significativi (punto 428 del preambolo). Tali risultati sarebbero corroborati da un’altra inchiesta realizzata per l’[OSCURATO:PERSONA] (punto 430 del preambolo). 208. Per quanto riguarda le censure relative alla concezione dell’inchiesta ed alle questioni sollevate, occorre rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato al punto 419 del preambolo quale fosse il principale obiettivo dell’inchiesta, cioè confermare o confutare l’asserzione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui quest’ultima e l’[OSCURATO:PERSONA] non erano considerate come sostituti dalla loro clientela rispettiva sui collegamenti in partenza da [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto la [OSCURATO:PERSONA] poteva ritenere con giusta ragione che rivolgersi direttamente ai passeggeri, qualora avessero pensato di volare con l’[OSCURATO:PERSONA] o con la [OSCURATO:PERSONA] su un collegamento particolare in partenza da [OSCURATO:PERSONA], fosse il modo migliore per evitare una risposta non del tutto attendibile alla questione diretta a verificare l’asserzione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale le parti della concentrazione non esercitano alcun vincolo concorrenziale reciproco. La scelta di una siffatta questione non può quindi essere criticata dalla ricorrente. 209. Parimenti non si può sostenere che la portata dell’inchiesta fosse troppo limitata per essere rappresentativa dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] ha raccolto circa 2 500 risposte ad un questionario specificamente concepito per il caso e conformemente ad una domanda che era stata presentata in tal senso dalla [OSCURATO:PERSONA]. Le altre critiche formulate dalla ricorrente quanto all’inchiesta, cioè la sua realizzazione nel corso di un fine settimana, in inglese, solo a [OSCURATO:PERSONA] e utilizzando la tecnica dell’autoquestionario, sono state affrontate nell’allegato I della decisione impugnata, che precisa i dettagli dell’inchiesta presso i passeggeri (punto 415 del preambolo) e nell’ambito della quale la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato in sostanza ed in maniera convincente che tali particolarità potevano essere spiegate con la mancanza del tempo necessario per avviare un’inchiesta a più ampio raggio, per un’intera settimana, in più lingue, negli altri aeroporti e senza ricorrere alla tecnica dell’autoquestionario, malgrado tutto comunemente utilizzata nel trasporto aereo. 210. In risposta all’addebito desunto dall’assenza di ponderazione dei risultati dell’inchiesta, occorre rilevare che, in seguito alla risposta della [OSCURATO:PERSONA] alla comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] ha ponderato i risultati nella maniera proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] e constatato che le principali conclusioni non ne risultavano modificate. Ciò è stato illustrato ai punti 426‑430 del preambolo senza che la ricorrente lo rimetta in questione nell’ambito del presente ricorso. 211. Conseguentemente, tenuto conto in particolare del fatto che le osservazioni della ricorrente restano sulle generali, dato che quest’ultima si limita a far valere la possibilità di realizzare un’inchiesta più completa senza tener conto delle situazioni contingenti connesse ai termini prescritti in materia di controllo delle concentrazioni, si deve considerare che la ricorrente non dimostra sufficientemente in diritto che le citate constatazioni della [OSCURATO:PERSONA] sono erronee. 9. Sull’inchiesta condotta presso imprese clienti a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti 212. La ricorrente fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] non si è comportata come un «inquirente indipendente, diligente ed obiettivo» quando ha valutato i risultati dell’inchiesta effettuata presso imprese clienti (per quanto riguarda, in particolare, risposte alle questioni nn. 15, 19 e 21 del questionario). Essa avrebbe agito in maniera selettiva ed incoerente invocando tali risultati a sostegno della sua tesi secondo cui esiste ancora una «differenziazione in termini di marchio e di offerta di servizi tra l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]» (punto 366 del preambolo e nota a piè di pagina n. 377 della decisione impugnata), senza tenerne conto sotto altri profili, ad esempio quanto all’intercambiabilità degli aeroporti, per il motivo che le stesse risposte si sarebbero «rivelate di scarso interesse relativamente a taluni aspetti dell’inchiesta» (punto 97 del preambolo). Scegliendo di porre in non cale le risposte in questione circa l’analisi del carattere stretto del rapporto concorrenziale tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe preso in considerazione il parere di imprese che non considererebbero la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] e gli aeroporti serviti da queste quali concorrenti ravvicinati. Secondo la [OSCURATO:PERSONA] i pareri delle grandi imprese clienti non sarebbero «necessariamente rappresentativi» di quelli dei clienti della [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA], perché le suddette imprese si rivelano in generale più sensibili al fattore tempo e molte di loro fruiscono di condizioni speciali (condizioni riservate alle imprese) presso vettori in rete, condizioni che li priverebbero di qualsiasi imparzialità nei confronti dei vettori stessi (punto 414 del preambolo). Tali considerazioni non sarebbero dimostrate ed escluderebbero una categoria molto importante di passeggeri, segnatamente per l’[OSCURATO:PERSONA], cioè quella dei passeggeri sensibili al tempo di trasporto. Escludendo i dati in parola, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sopravvalutato il grado di concorrenza esistente tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], in particolare sui collegamenti ove i passeggeri per affari sensibili al fattore tempo rappresentano una percentuale importante del numero totale dei passeggeri. Ad esempio, tra il giugno 2005 e il giugno 2006, la Microsoft avrebbe prenotato 3 268 voli [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] (Heathrow) presso l’[OSCURATO:PERSONA] e soltanto 34 voli [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] (Stansted) presso la [OSCURATO:PERSONA]. 213. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’Irlanda e dall’[OSCURATO:PERSONA], contesta gli argomenti della ricorrente riferendosi alla decisione impugnata. b) Giudizio del Tribunale 214. La ricorrente critica l’utilizzazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], delle risposte delle imprese clienti al questionario ad esse indirizzato. Se talune di queste risposte sono state utilizzate nella decisione impugnata, ad esempio per considerare che continuava a sussistere una certa differenza tra l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] in termini di marchio e di offerte di servizi (punto 366 del preambolo), altre non sono state riprese in quanto ritenute dalla [OSCURATO:PERSONA] di valore limitato, segnatamente quanto all’intercambiabilità degli aeroporti (punto 97 del preambolo). [OSCURATO:PERSONA] ha fornito al riguardo un certo numero di chiarimenti al punto 414 del preambolo. 215. Sembra perfettamente concepibile che le risposte di passeggeri o di concorrenti a talune questioni si rivelino più o meno convenienti o pertinenti di quelle date ad altre questioni. Non si può di conseguenza addebitare alla [OSCURATO:PERSONA] di agire in maniera incoerente o irragionevole per il solo motivo di annettere una minore importanza alle risposte che considera meno pertinenti. 216. Nel caso di specie, la ricorrente non può non considerare i motivi descritti nella decisione impugnata a sostegno delle affermazioni ivi formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] quanto ai risultati dell’inchiesta effettuata presso imprese clienti (punti 36, 97 e 414 del preambolo). In proposito la constatazione secondo cui il parere di grandi imprese clienti non sarebbe necessariamente rappresentativo del parere dei clienti della [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA], giacché la clientela di impresa può essere più sensibile al fattore tempo nonché aver concluso con vettori in rete, non può essere definita come ipotesi non dimostrata. La clientela di impresa è generalmente più sensibile di altri passeggeri al fattore tempo e numerose imprese hanno concluso accordi con una o più compagnie aeree. 217. Il fatto che un’impresa cliente abbia prenotato un numero di voli molto più elevato presso l’[OSCURATO:PERSONA] a destinazione di [OSCURATO:PERSONA]-Heathrow che presso la [OSCURATO:PERSONA] a destinazione di [OSCURATO:PERSONA]-Stansted non costituisce un serio indizio che i due servizi non sono intercambiabili, poiché tale impresa ha concluso con l’[OSCURATO:PERSONA] un accordo che esprime la sua attuale preferenza per i voli di questa compagnia aerea. Del resto le vendite realizzate nel contesto di accordi di impresa rappresentano meno del 5% del fatturato dell’[OSCURATO:PERSONA] (nota a piè di pagina n. 331 della decisione impugnata ), talché la maggioranza dei suoi passeggeri non rientra in un accordo siffatto. In ogni caso, risulta dalle risposte delle imprese clienti che circa 80% dei partecipanti all’inchiesta hanno indicato di considerare la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] come concorrenti ravvicinati sui collegamenti in partenza da e per l’Irlanda (risposta alla questione n. 2 del questionario). 218. Nessuno degli argomenti presentati sul punto permette quindi di rimettere in questione l’analisi esposta nella decisione impugnata. Le ragioni descritte dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 414 del preambolo, a sostegno della sua scelta di non prendere in considerazione taluni risultati dell’inchiesta condotta presso imprese clienti, sono sufficientemente fondate in diritto. 10. Sul pregiudizio per i consumatori a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti 219. La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato nella decisione impugnata che l’asserita eliminazione di un’effettiva concorrenza tra l’[OSCURATO:PERSONA] ed essa stessa arrecherebbe pregiudizio ai consumatori implicando una maggiorazione dei prezzi e/o una riduzione del numero di voli (punto 491 del preambolo). L’analisi di regressione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe «gravemente carente» e non permetterebbe di trarre una conclusione siffatta. Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe posto in non cale uno studio approfondito il quale dimostra che i prezzi non erano più elevati sui collegamenti eserciti da un solo operatore rispetto a quelli eserciti da molteplici vettori. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe neppure provato nella decisione impugnata che la moltiplicazione dei voli e l’apertura di nuovi collegamenti sarebbero dovuti al rapporto concorrenziale tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] (punto 493 del preambolo). 220. Peraltro, per quanto riguarda la concorrenza potenziale tra l’[OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente per i quindici collegamenti eserciti attualmente da una sola delle due compagnie aeree (punti 498‑540 del preambolo), la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha sopravvalutato il vincolo concorrenziale che tali compagnie aeree esercitano reciprocamente e sottostimato il vincolo concorrenziale esercitato da terzi e la loro capacità di accedere ai collegamenti in parola. In particolare la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe affermato a torto che la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] fruirebbero per i collegamenti irlandesi di vantaggi specifici che rendono l’ingresso compagnie terze «poco probabile». [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe riuscita a provare, sulla base di elementi di prova aventi il necessario valore probatorio, che la concentrazione ostacolerebbe in maniera significativa la concorrenza effettiva, eliminando la concorrenza potenziale per i quindici collegamenti da essa designati. 221. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’Irlanda e dall’[OSCURATO:PERSONA], contesta gli argomenti della ricorrente riferendosi alla decisione impugnata. b) Giudizio del Tribunale 222. La ricorrente si limita, quanto al pregiudizio per i consumatori, a riprendere il contenuto della decisione impugnata facendo valere che è insufficiente per fondare le conclusioni che ne sono state desunte dalla [OSCURATO:PERSONA]. 223. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia esposto dettagliatamente le ragioni per cui la concentrazione sopprimerebbe la concorrenza attuale tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] a detrimento dei clienti, tanto per i collegamenti ove i servizi delle due parti della concentrazione si sovrappongono (punto 7.5 della decisione impugnata) quanto per i collegamenti ove una sola di esse è presente (punto 7.6 della decisione impugnata). In quest’ultima la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto anche ad un’analisi collegamento per collegamento, pervenendo alle medesime conclusioni (punto 7.9 della decisione impugnata). 224. Nel contesto di tale ragionamento, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che gli ostacoli alla concorrenza e quindi il pregiudizio per i consumatori risulterebbero dalla scomparsa del rapporto concorrenziale esistente tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] e dal fatto che nessun concorrente restante o potenzialmente in arrivo sul mercato sarebbe in grado di far concorrenza in maniera efficace all’entità risultante dalla concentrazione. Al di là degli effetti sui prezzi, poiché l’entità risultante dalla concentrazione non si confronta più con le pressioni precedentemente esistenti tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], la concentrazione avrebbe ugualmente ripercussioni sulla qualità dell’offerta e sulla scelta resa disponibile ai clienti. 225. Circa le osservazioni relative all’analisi econometrica, riguardo vuoi allo studio della [OSCURATO:PERSONA] vuoi alle analisi della ricorrente, tali argomenti sono già stati esaminati supra. Dal momento che la ricorrente non fornisce elementi nuovi in proposito, occorre rinviare alle considerazioni sviluppate precedentemente (v. punti 138‑194 supra). 226. Ne consegue che nessuno degli argomenti presentati dalla ricorrente permette di rimettere in discussione l’analisi descritta nella decisione impugnata. 227. Risulta dall’insieme di quanto precede che il primo motivo deve essere in toto respinto. 228. L’incidenza di tale risposta sulla valutazione dell’analisi degli effetti dell’operazione sulla concorrenza necessita nondimeno che siano esaminati gli altri tre motivi consacrati a tale questione. B – Sul secondo motivo, relativo alla valutazione delle barriere all’ingresso 229. Dopo aver valutato l’attuale situazione della concorrenza sui mercati rilevanti ed illustrato le ragioni per cui la concentrazione sopprimerebbe la concorrenza attuale tra le parti della concentrazione a detrimento dei clienti, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato la questione di accertare in quale misura un nuovo arrivo sarebbe idoneo a vincolare il comportamento dell’entità risultante dalla concentrazione (punto 7.8 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che l’ingresso, affinché possa essere considerato come un vincolo concorrenziale sufficiente nei confronti delle parti della concentrazione, doveva essere giudicato probabile, rapido e sufficiente per impedire o controbilanciare ogni potenziale effetto anticoncorrenziale della concentrazione (punto 545 del preambolo e nota a piè di pagina n. 547, in cui si fa riferimento al punto 68 degli orientamenti). 230. L’analisi effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, che è pertinente nel contesto della valutazione del presente motivo, ruota intorno alle tappe seguenti: in primo luogo, la constatazione che gli ostacoli regolamentari non svolgono un ruolo importante in quanto barriere all’ingresso (punto 7.8.2 della decisione impugnata); in secondo luogo, la constatazione dell’esistenza di barriere all’ingresso associate alla «posizione di forza» della [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] che dispongono di importanti basi in Irlanda (punto 7.8.3 della decisione impugnata); in terzo luogo, i costi e i rischi di ingresso sarebbero significativi in un mercato già servito da due potenti compagnie aeree dai marchi ben consolidati (punto 7.8.4 della decisione impugnata); in quarto luogo, il rischio di «rappresaglie aggressive» da parte dell’insieme [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] sarebbe elevato [nell’ambito di tale esame, la [OSCURATO:PERSONA] ha menzionato i tentativi di ingresso dell’easyJet, della MyTravelLite e della [OSCURATO:PERSONA] (punto 7.8.5 della decisione impugnata)]; in quinto luogo, la constatazione secondo cui i concorrenti considererebbero gli altri mercati più attrattivi del piccolo mercato irlandese (punto 7.8.6 della decisione impugnata); in sesto luogo, la constatazione secondo cui l’affollamento degli aeroporti costituirebbe una barriera importante all’ingresso sul mercato, tanto per l’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] quanto per taluni aeroporti di destinazione (punto 7.8.7 della decisione impugnata), e, in settimo luogo, la constatazione secondo cui la solida posizione all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] dell’entità risultante dalla concentrazione rischierebbe di ostacolare lo sviluppo dei concorrenti (punto 7.8.8 della decisione impugnata). 231. In conclusione, sul punto, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che l’esercizio dei voli in partenza da o a destinazione di [OSCURATO:PERSONA] in concorrenza con l’insieme [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] comporterebbe varie importanti barriere all’ingresso. Siffatte barriere non consisterebbero soltanto nell’affollamento parziale dell’aeroporto e sarebbero segnatamente connesse alla posizione ben consolidata della [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] nel loro paese di immatricolazione. L’inchiesta avrebbe dimostrato che, per effetto di tali barriere, qualsiasi nuovo ingresso sarebbe poco probabile, addirittura improbabile, sulla quasi totalità dei collegamenti i cui servizi si sovrappongono. In assenza di nuovi arrivi potenziali per la maggior parte dei collegamenti i cui servizi si sovrappongono e tenuto conto del fatto che i concorrenti hanno unanimamente indicato che non si prefiggerebbero neppure di entrare in concorrenza diretta e su larga scala con l’entità risultante dalla concentrazione (segnatamente con l’apertura di una base a [OSCURATO:PERSONA]), la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che qualsiasi nuovo ingresso sarebbe improbabile, intempestivo e insufficiente per essere considerato un vincolo concorrenziale sufficiente per l’entità risultante dalla concentrazione e per eliminare i probabili effetti anticoncorrenziali della concentrazione contemplata (punto 784 del preambolo). 1. Sul significato da attribuire all’assenza di ingresso di nuovi concorrenti sui mercati rilevanti a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti 232. In via preliminare la ricorrente riconosce che un ingresso, affinché possa considerarsi come un vincolo concorrenziale sufficiente, deve essere probabile, tempestivo e sufficiente per prevenire o controbilanciare potenziali effetti anticoncorrenziali della concentrazione contemplata (punto 545 del preambolo). Tuttavia la ricorrente fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso numerosi errori manifesti di valutazione allorché ha esaminato se tali condizioni fossero soddisfatte nel caso di specie concludendo che qualsiasi nuovo ingresso sarebbe improbabile, intempestivo e insufficiente per essere considerato un vincolo concorrenziale sufficiente per l’entità risultante dalla concentrazione ed eliminare i probabili effetti anticoncorrenziali della concentrazione contemplata (punto 784 del preambolo). Secondo la ricorrente, la concentrazione contemplata non ostacolerebbe significativamente la concorrenza effettiva, dato che il rischio di un ingresso è sufficiente a controbilanciare qualsiasi perdita di concorrenza risultante dalla concentrazione. Essa sottolinea in proposito che non è in disaccordo con la [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che, in seguito alla concentrazione, un ingresso diverrebbe «poco probabile» per numerosi collegamenti. 233. In realtà, secondo la ricorrente, la questione fondamentale verte sul significato da attribuire a tale mancato ingresso. Mentre la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che ciò significhi che sussistono barriere all’ingresso, la ricorrente sostiene che il mancato ingresso si spiega piuttosto con la presenza di una compagnia aerea efficiente sui collegamenti in questione, le cui prestazioni presso i clienti sarebbero così soddisfacenti che non rimarrebbe più spazio per un ingresso redditizio. Poiché la valutazione degli asseriti effetti anticoncorrenziali e quella delle barriere all’ingresso sono intimamente connesse, l’entrata di una nuova compagnia in arrivo sarebbe rilevante solo se fosse considerata necessaria a compensare l’eliminazione dei vincoli concorrenziali che si ritengono causati dalla concentrazione. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe considerevolmente sopravvalutato i vincoli concorrenziali che presuntivamente dovrebbero venir meno in ragione della concentrazione ed avrebbe di conseguenza considerevolmente sopravvalutato il livello di accesso richiesto per compensare tale scomparsa. In un mercato liberalizzato, caratterizzato da molteplici potenziali candidati all’ingresso, la semplice minaccia di un ingresso in tempo utile sarebbe sufficiente per impedire all’entità risultante dalla concentrazione di approfittare del venir meno degli asseriti vincoli concorrenziali. A torto, quindi, la [OSCURATO:PERSONA] insiste sulla necessità di un ingresso che dovrebbe «avvenire in tempo utile» ed in maniera «indubitabile» ovvero ritiene che l’accesso ad alcuni soltanto dei 50 collegamenti interessati dall’operazione non avrebbe un’ampiezza sufficiente per controbilanciare l’asserita incidenza anticoncorrenziale. 234. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’Irlanda e dall’[OSCURATO:PERSONA], contesta gli argomenti della ricorrente riferendosi alla decisione impugnata. b) Giudizio del Tribunale 235. Ammettere l’argomentazione avanzata dalla ricorrente, in via preliminare, richiederebbe in realtà di capovolgere la conclusione cui il Tribunale è pervenuto in seguito all’esame del primo motivo. 236. Certo, come fa valere la ricorrente, la valutazione degli asseriti effetti anticoncorrenziali e quella delle barriere all’ingresso sono intimamente connesse. È importante rilevare in proposito che la ricorrente condivide l’idea esposta dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’ingresso di un nuovo concorrente è rilevante sul piano teorico quando esso permette di compensare l’eliminazione dei vincoli concorrenziali che si ritengono causati dalla concentrazione. Proprio in tale prospettiva la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato, al punto 7.8 della decisione impugnata, la questione dell’ingresso di nuovi concorrenti sui mercati di cui trattasi. 237. Tuttavia, in esito all’esame del primo motivo, il Tribunale ha confermato le constatazioni della [OSCURATO:PERSONA] per quanto concerne, da una parte, la valutazione della concorrenza esistente attualmente tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] e, dall’altra, gli effetti della concentrazione sulla concorrenza in parola. 238. In tale contesto, la questione dell’ingresso di nuovi concorrenti sui mercati rilevanti prende le mosse dall’ipotesi di un nuovo operatore che cerca di accedere ad un mercato ove sia presente l’entità risultante dalla concentrazione, entità di cui si è constatato in precedenza che eliminerebbe la concorrenza attuale tra le parti della concentrazione a detrimento dei clienti. 239. Di conseguenza, non è sufficiente la semplice «minaccia» di un ingresso invocata dalla ricorrente. Tanto meno lo è la spiegazione avanzata dalla ricorrente secondo cui l’assenza di ingresso si spiega grazie alla sua efficienza sui collegamenti in questione ed alla soddisfazione della clientela che eliminerebbero qualsiasi prospettiva di redditività per un nuovo operatore. Ciò che conta è caratterizzare una prospettiva di ingresso che compensi gli effetti anticoncorrenziali concretamente definiti nella decisione impugnata in tale fase dell’esame. 2. Sugli ingressi e sulle uscite nel settore del trasporto aereo a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti 240. La ricorrente sostiene che l’esistenza di barriere all’ingresso rilevata dalla [OSCURATO:PERSONA] è contraddetta dai numerosi ingressi ed uscite caratterizzanti il settore del trasporto aereo in Europa a partire dalla sua deregolamentazione (v. la relazione della [OSCURATO:PERSONA] del 31 luglio 2008, relativa agli ingressi ed uscite nel trasporto aereo europeo). Tale settore sarebbe caratterizzato da una concorrenza dinamica e dal debole livello di barriere all’ingresso, come illustrerebbe l’«espansione folgorante» della [OSCURATO:PERSONA] in Europa. Inoltre, numerose autorità di concorrenza avrebbero considerato che le quote di mercato non si dovevano necessariamente considerare come la dimostrazione assoluta dell’esistenza di barriere all’ingresso. Le autorità in parola avrebbero rilevato che vi erano stati numerosi ingressi ed uscite nel settore del trasporto aereo, il che creava una minaccia di entrata in assenza di vincoli connessi agli aeroporti o alle bande orarie [v., ad esempio, decisione della [OSCURATO:PERSONA] 11 febbraio 2004 (caso COMP/M.3280 – [OSCURATO:PERSONA]/KLM)]. Sarebbe peraltro inesatto affermare che le compagnie aeree non entrano nei mercati ove la [OSCURATO:PERSONA] è già presente: dall’aprile 2003 all’ottobre 2006, vi sarebbero stati 63 esempi di ingressi siffatti su coppie di città e 9 su coppie di aeroporti, tra cui ingressi in Irlanda (v. la relazione della RBB Economics del 20 febbraio 2007, relativa alle barriere all’ingresso). 241. [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione. Essa rileva segnatamente che il caso [OSCURATO:PERSONA]/KLM si distinguerebbe dalla presente causa per le seguenti ragioni: la cessione di bande orarie proposta dalle parti alla suddetta operazione sulla rotta [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata solo una delle misure correttive applicate; l’entità risultante dalla suddetta concentrazione sarebbe stata messa a raffronto con la concorrenza del treno a grande velocità; e diversi concorrenti avrebbero manifestato un interesse per un ingresso sul mercato rilevante o sollecitato bande orarie per tale collegamento. b) Giudizio del Tribunale 242. La ricorrente contesta l’analisi esposta dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata per quanto concerne la questione dell’ingresso sui mercati rilevanti, osservando che numerosi ingressi ed uscite caratterizzavano il settore del trasporto aereo a partire dalla sua deregolamentazione. 243. Tale asserzione è troppo generica per permettere di comprendere per quale motivo sarebbe erronea l’analisi della [OSCURATO:PERSONA]. Infatti l’analisi in parola non verte sul settore del trasporto aereo, ma si concentra segnatamente su 35 collegamenti ove i servizi delle parti dell’operazione si accavallano in partenza dall’Irlanda. Le specificità di tali collegamenti e delle compagnie aeree presenti sui medesimi sono state descritte nella decisione impugnata in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato il vantaggio rappresentato dal fatto di avere una base in Irlanda, dalla notorietà dei marchi [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] su tali mercati, dai numerosi tentativi di ingresso falliti, dal fatto che i concorrenti hanno unanimamente indicato di non contemplare un ingresso in concorrenza diretta e su larga scala con l’entità risultante dalla concentrazione. La valutazione della concorrenza e quella degli ingressi hanno quindi poggiato su una valutazione orientata verso i mercati rilevanti e non verso il settore del trasporto aereo in generale. 244. Peraltro si deve rilevare che i dati estratti dalla relazione della RBB Economics, invocati dalla ricorrente, non corroborano la sua tesi (v. la relazione della RBB Economics del 20 febbraio 2007, relativa alle barriere all’ingresso). Emerge dalla tabella presentata all’allegato III di tale relazione (intitolata «Esempi recenti di ingressi in presenza della [OSCURATO:PERSONA]») che la maggior parte degli esempi citati quanto a collegamenti in partenza dall’Irlanda (aeroporti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA]) sono stati dei tentativi falliti di ingresso, in quanto la compagnia aerea non era più presente lo stesso mese dell’anno successivo (sul collegamento [OSCURATO:PERSONA]: bmibaby; sul collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]: CityJet; sul collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]; sul collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]; sul collegamento [OSCURATO:PERSONA]: easyJet), o invece ingressi dell’[OSCURATO:PERSONA] (sul collegamento [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]). Vi sarebbero solo tre eccezioni (il collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], menzionato nella decisione impugnata, il collegamento [OSCURATO:PERSONA]Malaga: Spanair e il collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]: TAP Portogallo senza indicazione della presenza l’anno successivo). Tutti gli altri esempi riguardano destinazioni che non hanno come punto di partenza o di arrivo gli aeroporti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, fra tutti i concorrenti presenti sul mercato, proprio l’[OSCURATO:PERSONA] esercitava la principale pressione concorrenziale quanto ai 35 collegamenti ove si sovvrappongono i servizi delle parti dell’operazione. Le altre ipotesi di ingressi recenti rimangono marginali. 245. Conseguentemente, non si deve ritenere che l’esistenza di barriere all’ingresso rilevata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata sia contraddetta dai numerosi ingressi ed uscite caratterizzanti il settore del trasporto aereo in Europa a partire dalla sua deregolamentazione. 3. Sulla presa in considerazione del modello economico della [OSCURATO:PERSONA] a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti 246. La ricorrente addebita alla [OSCURATO:PERSONA] di aver omesso di valutare gli ingressi nel contesto del modello economico (bassi costi - bassi prezzi) da essa effettuata. Una barriera all’ingresso sarebbe definita come un fattore che rende «l’entrata impossibile o non redittizia pur permettendo alle imprese in essere di applicare prezzi superiori al livello che risulterebbe dal gioco della concorrenza» (punto 38 del documento di riflessione della [OSCURATO:PERSONA] sull’applicazione dell’art. 82 CE). L’attuale assenza di ingressi sui collegamenti gestiti dalla [OSCURATO:PERSONA] a partire da [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe l’indice di elevate barriere all’ingresso, né di una debolezza del processo concorrenziale. Al contrario, essa dimostrerebbe che la [OSCURATO:PERSONA] propone dei prezzi ed una capacità talmente competitivi da far considerare alle altre compagnie che non avrebbe senso entrare sul mercato poiché esse non sarebbero in grado di far concorrenza alla [OSCURATO:PERSONA] sui prezzi e la domanda non sarebbe sufficiente al punto da giustificare un aumento della capacità. Se la [OSCURATO:PERSONA] modificasse il suo modello economico applicando «prezzi superiori al livello risultante dal gioco della concorrenza», compagnie aeree terze potrebbero in tal caso accedere liberamente alle rotte da essa gestite. Al riguardo la ricorrente fa osservare che la [OSCURATO:PERSONA] ha posto in non cale o disatteso gli elementi probatori che dimostrano che, quanto ai collegamenti su cui essa è l’unico vettore, i prezzi da essa praticati sono ugualmente o addirittura più bassi di quelli praticati sui collegamenti su cui si confronta con concorrenti (v. la critica economica della RBB Economics del settembre 2007). Peraltro occorrerebbe prendere in considerazione la volontà della [OSCURATO:PERSONA] di conservare l’[OSCURATO:PERSONA] in quanto «marchio separato e distinto». L’operazione avrebbe quindi per obiettivo di penetrare in un segmento di mercato diverso e di far concorrenza alle compagnie aeree «a prestazioni complete», non quale vettore a basso prezzo, ma offrendo servizi analoghi a quelli di tali compagnie, tuttavia a prezzi più bassi. Tale obiettivo sarebbe più facilmente raggiunto attraverso la concentrazione con un vettore nazionale esistente che grazie alla costituzione di una nuova compagnia aerea ed a un nuovo marchio, in particolare tenuto conto della penuria di bande orarie nei principali aeroporti. 247. [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la definizione citata dalla ricorrente, pur essendo valida al fine di valutare il comportamento di un’impresa alla luce dell’art. 82 CE, non è direttamente applicabile in materia di controllo delle concentrazioni. Il criterio pertinente consisterebbe nel determinare se l’ingresso sul mercato impedisca un aumento dei prezzi oltre il livello prevalente prima dell’operazione. Inoltre la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] iscriva regolarmente in bilancio utili elevati sarebbe in contraddizione con la sua affermazione secondo cui essa massimizzerebbe la crescita del numero di passeggeri senza praticare prezzi elevati quando è l’unico operatore. Del resto nessun altro vettore diverso dell’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe una base di costi e di attivi impegnati comparabili a quelli della [OSCURATO:PERSONA] al fine di esercitare una concorrenza con partenza da [OSCURATO:PERSONA]. Per un nuovo arrivato sul mercato il cui aeroporto di immatricolazione si trovi a destinazione della rotta, i «costi di opportunità» connessi ad un ingresso sarebbero più elevati di quelli dell’[OSCURATO:PERSONA], poiché avrebbe maggiori possibilità di impiegare apparecchi su rotte ove la concorrenza sui prezzi è meno vivace. Un ingresso sul mercato in concorrenza con l’operatore dai costi più bassi sarebbe rischioso e tenzialmente non redditizio in rapporto all’investimento necessario. Tale associazione tra investimenti a fondo perduto e flussi di ingresso potenzialmente deboli costituirebbe una barriera all’ingresso. b) Giudizio del Tribunale 248. Quanto all’esame delle barriere all’ingresso, occorre collocarsi nell’ottica in cui la [OSCURATO:PERSONA] esamina se l’ingresso di nuovi concorrenti possa considerarsi come un vincolo concorrenziale sufficiente a prevenire o controbilanciare i potenziali effetti anticoncorrenziali dell’operazione. [OSCURATO:PERSONA] presente causa gli effetti anticoncorrenziali in parola muovono dal venir meno del rapporto concorrenziale tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], che implicherebbe un rafforzamento del potere di mercato della [OSCURATO:PERSONA] su un importante numero di collegamenti. Gli addebiti della ricorrente contro tale parte della valutazione sono stati esaminati e disattesi nell’ambito dell’esame del primo motivo. Essi saranno anche oggetto di una valutazione collegamento per collegamento nell’ambito del terzo motivo. 249. Alla luce di ciò, non è pertinente ai fini dell’analisi affermare, come fa la ricorrente, che l’assenza di ingresso sui collegamenti che gestisce a partire da [OSCURATO:PERSONA] dimostra che i prezzi e la capacità da essa proposti sono talmente competitivi che nessun concorrente avrebbe interesse ad entrare in competizione con la medesima. Anche ritenendo fondata tale asserzione, essa rinvia ad una situazione della concorrenza ove l’[OSCURATO:PERSONA] è presente quale concorrente della [OSCURATO:PERSONA] o rappresenta il concorrente potenziale più probabile. Orbene, nella presente fase dell’analisi, ciò che conta non è la situazione attuale, ma la situazione generata dalla concentrazione su collegamenti dominati dall’insieme [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]. 250. Parimenti l’asserzione della ricorrente secondo cui non intende applicare prezzi superiori al livello risultante dal gioco della concorrenza in seguito all’operazione, poiché ciò risulterebbe dal fatto che, sui collegamenti ove essa è attualmente l’unico vettore, i prezzi da essa praticati sono ugualmente, o addirittura, più bassi di quelli praticati sui collegamenti ove si confronta con la concorrenza, non è idonea a rimettere in questione l’analisi della [OSCURATO:PERSONA] relativa alle barriere all’ingresso. Infatti, come fa valere la [OSCURATO:PERSONA] il controllo delle concentrazioni si distingue dal controllo degli abusi di posizione dominante nel senso che si ricollega al controllo delle strutture di mercato e non al controllo del comportamento delle imprese. Il controllo delle concentrazioni ha per obiettivo di evitare, sulla base di un’analisi prospettica delle strutture del mercato, la realizzazione di un’operazione che ostacolerebbe in maniera significativa una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di quest’ultimo, segnatamente in seguito alla creazione o al rafforzamento di una posizione dominante. Quanto ai prezzi, il criterio pertinente è quindi quello che permette di determinare se l’ingresso sul mercato di un nuovo concorrente sarebbe idoneo ad impedire un aumento dei prezzi oltre il livello prevalente prima dell’operazione. Il criterio dei prezzi non è l’unico criterio da prendere in considerazione, giacché la realizzazione dell’operazione può incidere anche sulla capacità disponibile, sulla scelta o sulla qualità dei servizi, o persino sull’innovazione. 251. Senza l’[OSCURATO:PERSONA], grande sarebbe la tentazione per la [OSCURATO:PERSONA] di massimizzare i suoi profitti tenendo conto dell’assenza di pressione concorrenziale connessa all’assorbimento del suo principale concorrente attuale o potenziale sui mercati interessati. Le intenzioni della [OSCURATO:PERSONA] circa l’utilizzazione dell’[OSCURATO:PERSONA] o della sua pratica pregressa in materia tariffaria non rimettono in questione la plausibilità del rischio strutturale di cui trattasi, che emerge dall’analisi degli effetti anticoncorrenziali connessi all’eliminazione della concorrenza tra le parti della concentrazione. 252. Di conseguenza risulta da quanto precede che non si può addebitare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver effettuato una valutazione erronea della situazione della concorrenza non tenendo sufficientemente conto del modello economico della [OSCURATO:PERSONA] nel considerare le probabilità di ingresso sui mercati in questione. 4. Sui vantaggi connessi al possesso di basi operative in Irlanda a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti 253. In via preliminare la ricorrente contesta il fatto che l’asserita «posizione di forza» detenuta da essa stessa e dall’[OSCURATO:PERSONA] sia dovuta all’importanza delle loro basi in Irlanda. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di fornire una definizione della nozione di base e si limiterebbe ad asserire che la forte presenza della [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] conferirebbe loro un vantaggio sulle compagnie aeree rivali. Orbene, gli asseriti vantaggi risulterebbero dalla rete della [OSCURATO:PERSONA] e non dalle sue basi. Peraltro la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe attribuito un peso considerevole alle risposte date dai concorrenti e da terzi interessati al questionario relativo alle basi, in particolare a quello del Ministero irlandese dei trasporti, contrario alla concentrazione. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe del pari negato la pertinenza dei dati forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] per dimostrare l’assenza di qualsiasi vantaggio tratto dal possesso di una base a [OSCURATO:PERSONA] o per raffrontare la situazione con quella delle basi di Charleroi e Hahn (v. la relazione della RBB Economics del 20 febbraio 2007, relativa alle barriere all’ingresso, e la nota del direttore generale aggiunto della [OSCURATO:PERSONA] del 28 novembre 2006, relativa agli aspetti economici di una base aerea). [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi invertito l’onere della prova e non si sarebbe comportata come un’«autorità decisionale oggettiva ed imparziale». 254. In primo luogo, la ricorrente contesta l’esistenza di economie di scala al livello delle basi. Il calcolo delle economie di costi realizzato dall’[OSCURATO:PERSONA] e datato 19 febbraio 2007, cui si riferirebbe la [OSCURATO:PERSONA] nella nota a piè di pagina n. 414 della decisione impugnata, sarebbe stato effettuato sulla base di ipotesi. L’[OSCURATO:PERSONA], la cui flotta sarebbe essenzialmente basata a [OSCURATO:PERSONA], non potrebbe operare alcuna distinzione tra le economie di scala connesse alla dimensione della flotta e quelle connesse alla dimensione della base. Infatti i servizi alla clientela o i servizi di scalo potrebbero essere dati senza difficoltà in appalto all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] senza che ciò penalizzi le compagnie aeree che non vi dispongono di una base. [OSCURATO:PERSONA] stessa farebbe ricorso ad un siffatto appalto per i servizi di manutenzione a terra. [OSCURATO:PERSONA] plc (società di gestione degli aeroporti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) non offrirebbe alla [OSCURATO:PERSONA] condizioni di accesso ai sistemi di registrazione migliori di quelle accordate alle altre compagnie ed i banchi di informazione potrebbero essere condivisi senza difficoltà con altri vettori. Per quanto riguarda le perturbazioni, la ricorrente ricorda che «fa circolare a turno» quattro aerei di riserva nelle sue 23 basi. Pertanto eventuali economie di costi risultanti dal raggruppamento degli aerei di riserva sarebbero connesse alla flotta e non alla base. Quanto alle bande orarie ed ai posti di stazionamento, la ricorrente fa osservare, anzitutto, che il regolamento (CEE) del Consiglio 18 gennaio 1993, n. 95, relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (GU L 14, pag. 1), esige che, in occasione dell’assegnazione di nuove bande orarie, i nuovi arrivati siano favoriti rispetto ai vettori già operativi. Inoltre, i vettori già operativi ed i nuovi arrivati sarebbero posti su un piede di parità per quanto riguarda l’assegnazione dei posti di stazionamento e un vettore già presente in un aeroporto non fruirebbe di alcun vantaggio rispetto ad un nuovo arrivato. La ricorrente nega anche di continuare a disporre di una «posizione negoziale più forte» nei confronti degli aeroporti e delle autorità di regolamentazione, contrariamente a quanto indicato al punto 383 del preambolo. [OSCURATO:PERSONA] non beneficerebbe, all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA], di sconti connessi alla sua dimensione e non avrebbe speranza di ottenerne in seguito alla concentrazione. Per quanto riguarda vantaggi ottenuti nell’ambito di negoziazioni condotte con alcuni fornitori, gli elementi di costo più importanti della [OSCURATO:PERSONA] concernerebbero la totalità della sua rete e non sarebbero determinati al livello di un aeroporto. 255. In secondo luogo, la ricorrente sostiene di non trarre dalla sua dimensione alcun vantaggio concorrenziale eccezionale all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto indica il punto 384 del preambolo. Ad esempio, la [OSCURATO:PERSONA] effettuerebbe sei turni quotidiani con il suo unico aereo con base a [OSCURATO:PERSONA], mentre ne effettuerebbe soltanto quattro in media con i suoi 19 aerei con base a [OSCURATO:PERSONA]. I suoi costi nei diversi aeroporti a partire dai quali essa effettua soltanto uno o due voli al giorno sarebbero anch’essi comparabili, o addirittura meno elevati, ai costi sostenuti nelle sue basi. Per di più, altre compagnie aeree potrebbero ritirare un aereo dai loro collegamenti in essere o aggiungere un aereo supplementare e utilizzare le loro basi all’altro estremo dei collegamenti che servono gli aeroporti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per far concorrenza all’entità risultante dalla concentrazione. [OSCURATO:PERSONA] afferma inoltre di aver dimostrato che un aumento del numero dei suoi aerei con base a [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe alcun sensibile impatto sui costi di esercizio. Infine, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] gestisca volontariamente voli a destinazione di [OSCURATO:PERSONA] in partenza dall’altro estremo del collegamento sarebbe difficilmente compatibile con l’esistenza di un vantaggio a [OSCURATO:PERSONA]. 256. In terzo luogo, la ricorrente afferma di non disporre di una capacità di reazione più rapida di fronte alle modifiche della domanda per effetto di operazioni più importanti in partenza da un aeroporto, contrariamente a quanto indicato ai punti 389‑392 della decisione impugnata. I vettori che non dispongono di una base in Irlanda avrebbero infatti il medesimo accesso all’informazione di quelli che ne dispongono. Inoltre, gli effetti stagionali sarebbero agevolmente previsibili qualunque sia la compagnia aerea. Infine le compagnie charter eserciterebbero un vincolo concorrenziale effettivo in alta stagione e per gli eventi eccezionali. Ad esempio, tali compagnie, pur non disponendo di una base a [OSCURATO:PERSONA], sarebbero capaci di assicurare voli durante il periodo invernale in caso di neve e poco importerebbe, quindi, stabilire se esse assicurino più voli al giorno durante l’anno. 257. In quarto luogo, la ricorrente considera che i concorrenti che dispongono di una base a [OSCURATO:PERSONA] eserciterebbero un vincolo sull’entità risultante dalla concentrazione, contrariamente alla tesi descritta ai punti 555‑560 del preambolo. Sarebbe errato considerare che, per effetto di modelli economici diversi e di operazioni attuali di un importo trascurabile, la CityJet e l’[OSCURATO:PERSONA] non possano ampliare ancor più i loro servizi a [OSCURATO:PERSONA] onde esercitare un vincolo concorrenziale maggiore sull’entità risultante dalla concentrazione. [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe troppo focalizzata, in particolare, sull’importante clientela d’affari dell’[OSCURATO:PERSONA], senza tener sufficientemente conto della rapida crescita di tale compagnia e della volontà di quest’ultima di praticare un’aggressiva concorrenza nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre le compagnie che dispongono di un aereo parcheggiato la notte all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] costituirebbero anch’esse un vincolo, contrariamente alle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] ai punti 400 e 560 del preambolo. Una compagnia non avrebbe infatti bisogno di una base per effettuare voli al mattino e di sera. 258. In quinto luogo, secondo la ricorrente, i concorrenti che dispongono di una base all’altro estremo dei collegamenti con [OSCURATO:PERSONA] eserciterebbero un vincolo concorrenziale sull’entità risultante dalla concentrazione. Infatti, essendo l’Irlanda una «destinazione turistica pura», la maggior parte dei passeggeri sarebbe originaria di paesi diversi dall’Irlanda quanto meno sui collegamenti riguardo ai quali sono disponibili dati. Stando al ragionamento della [OSCURATO:PERSONA], il fatto di disporre di una base in Irlanda costituirebbe dunque, in realtà, un inconveniente. La ricorrente rileva anche che, se la maggior parte delle compagnie aeree che servono l’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] non vi hanno fissato alcuna base, ciò dipende dalla circostanza che non vi hanno scorto alcuna utilità. 259. In sesto luogo, la ricorrente afferma che compagnie che gestiscono collegamenti da punto a punto privi di base, cosiddetti «collegamenti a W», costituiscono un vincolo concorrenziale effettivo per taluni di essi. Siffatti collegamenti sarebbero redditizi anche se effettuano solo uno-due percorsi andata-ritorno al giorno fra destinazioni ove le compagnie non dispongono di una base, come farebbe la [OSCURATO:PERSONA] per taluni collegamenti. 260. [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione riferendosi alla decisione impugnata. Essa riconosce peraltro che economie di scala possono realizzarsi al livello di rete e di flotta. L’easyJet sarebbe la sola compagnia aerea a prestazioni minime che esercita attività di un’ampiezza simile a quelle della [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia la [OSCURATO:PERSONA] non può negare l’esistenza di economie di scala provenienti dall’esercizio di una base o di una rete senza contraddire i propri argomenti relativi agli incrementi di efficienza. b) Giudizio del Tribunale 261. Nell’ambito dell’esame delle barriere all’ingresso, oggetto del presente motivo, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato nella decisione impugnata le «[b]arriere all’ingresso associate alla posizione di forza della [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA], che dispongono di importanti basi in Irlanda» (punto 7.8.3 della decisione impugnata). Secondo la [OSCURATO:PERSONA] il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] operino dalla stessa base a [OSCURATO:PERSONA] e che siano ugualmente presenti a [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA] è una delle ragioni per cui tali due compagnie aeree sono i «concorrenti immediati» sui collegamenti in partenza o a destinazione dell’Irlanda (punto 552 del preambolo). Emerge in proposito dalla prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] che le economie di scala derivanti dalla flessibilità delle risorse nell’ambito di una base e dalla possibilità di suddividere gli oneri fissi tra numerosi collegamenti costituiscono una barriera all’ingresso, nel senso che «un vettore che dispone di una base di esercizio in un dato aeroporto fruirà di vantaggi certi in materia di costi». Questo ruolo di barriera all’ingresso sarebbe rafforzato nella presente causa, tenuto conto dell’alleanza di due vettori aventi una presenza caratterizzata in un unico e medesimo aeroporto (punto 553 del preambolo e nota a piè di pagina n. 557 della decisione impugnata). 262. In tale contesto la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato nella decisione impugnata a quali condizioni altri vettori potessero sostituire il vincolo concorrenziale che veniva meno per effetto della concentrazione ed in quale misura l’assenza di base a [OSCURATO:PERSONA] potesse costituire una barriera all’ingresso. Essa ha esaminato tre ipotesi: quella del nuovo arrivato che stabilisce una base a [OSCURATO:PERSONA], quella del nuovo arrivato che possiede già una base all’altro estremo del collegamento e quella del nuovo arrivato che fa il suo ingresso secondo la modalità collegamento per collegamento senza avere alcuna base a nessuno dei due estremi del collegamento (punto 554 del preambolo e punti 7.8.3.1‑7.8.3.5 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] ne ha dedotto che le indicazioni erano insufficienti per pensare che un nuovo vettore avrebbe fatto il suo ingresso sul mercato con una base a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] (punto 7.8.3.2 della decisione impugnata) e che un ingresso sul mercato basato su un aeroporto di destinazione ed un ingresso non basato su un aeroporto di destinazione non sarebbero generalmente sufficienti per sostituire il vincolo concorrenziale esercitato tra le parti della concentrazione prima dell’operazione contemplata (punto 7.8.3.5 della decisione impugnata, in particolare punto 584 del preambolo). 263. Le censure avanzate dalla ricorrente contro tale valutazione concernono sia la constatazione precedente secondo cui l’[OSCURATO:PERSONA] ed essa stessa dispongono di una base importante a [OSCURATO:PERSONA], il che sarebbe tale da conferire un vantaggio concorrenziale (punto 7.3.4 della decisione impugnata), sia, e in maniera superficiale, la constatazione formulata dalla [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito dell’analisi delle barriere all’ingresso, secondo cui i concorrenti che già dispongono di una base a [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero probabilmente in grado di esercitare un vincolo efficace sulle parti della concentrazione nonché le conclusioni che ne sono state tratte (punti 7.8.3.1 e 7.8.3.2 della decisione impugnata). 264. Preliminarmente occorre rilevare che le censure della ricorrente relative al vantaggio concorrenziale conferito all’[OSCURATO:PERSONA] ed alla stessa ricorrente dall’esistenza di una base a [OSCURATO:PERSONA] sono state esaminate e respinte nell’ambito dell’esame del primo motivo. Esse saranno del pari oggetto di un giudizio collegamento per collegamento nell’ambito dell’esame del terzo motivo. Il giudizio che segue è quindi valido solo in quanto siano criticati elementi accolti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata allo scopo di fondare la sua analisi delle barriere all’ingresso associate alla «posizione di forza» della [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] in Irlanda. 265. Pertanto, circa l’asserzione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe definito la nozione di base (v. punto 253 supra), è sufficiente rilevare che una siffatta definizione figura, ad esempio, al punto 44 del preambolo, in cui il termine «base» viene utilizzato per qualificare gli aeroporti in cui determinate compagnie aeree concentrano i loro apparecchi e le loro attività, in quanto siffatte compagnie offrono principalmente voli in partenza ed a destinazione di tali aeroporti di immatricolazione. Tale nozione è stata dettagliatamente chiarita al punto 7.3.4 della decisione impugnata. 266. Quanto all’asserzione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe utilizzato talune informazioni invece di altre ed avrebbe così invertito l’onere della prova (v. punto 253 supra), è sufficiente rilevare che tale affermazione è effettuata senza che sia dimostrata in altro modo. La ricorrente non può limitarsi a far valere, in maniera generale, che la [OSCURATO:PERSONA] ha attribuito un peso considerevole alle risposte fornite dai concorrenti e da terzi interessati, segnatamente il Ministero irlandese dei trasporti che era contrario alla concentrazione, e che tale istituzione ha negato la pertinenza dei dati in senso contrario fornitile dalla ricorrente in occasione del procedimento amministrativo. In assenza di chiarimenti che permettano di comprendere come le constatazioni effettuate nella decisione impugnata a partire da elementi ottenuti in occasione dell’inchiesta siano concretamente rimesse in questione da elementi prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] in senso contrario, l’asserzione in parola deve essere respinta. 267. In merito alle economie di scala (v. punto 254 supra) e alla capacità di adattarsi alla domanda (v. punto 256 supra), gli addebiti della ricorrente devono essere considerati per il loro valore. [OSCURATO:PERSONA] non contesta che la rete della [OSCURATO:PERSONA], che comprende 23 basi, le procura vantaggi significativi. L’analisi della [OSCURATO:PERSONA] verte tuttavia sui vantaggi che nella presente causa sono costituiti dalla base di [OSCURATO:PERSONA] nonché dalla presenza a [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Sono proprio tali barriere all’ingresso ad essere esaminate e non l’interesse ad avere una rete multibase come sono le reti della [OSCURATO:PERSONA] e dell’easyJet in Europa. Al riguardo la [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato nella decisione impugnata che disporre di una base in un aeroporto presentava due vantaggi rilevanti: da una parte, perm etterebbe al vettore di fruire di taluni vantaggi in termini di costi e, dall’altra, ne aumenterebbe la flessibilità permettendogli di reagire più rapidamente alle variazioni della domanda (punto 555 del preambolo). 268. Diversamente dalle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui qualsiasi vettore potrebbe ottenere gli stessi vantaggi che essa otterrebbe a [OSCURATO:PERSONA], l’analisi effettuata sul punto dalla [OSCURATO:PERSONA] non è teorica. In particolare la [OSCURATO:PERSONA] ha concretamente esaminato la situazione degli altri due concorrenti che dispongono di una base a [OSCURATO:PERSONA], cioè la CityJet con 3 apparecchi e l’[OSCURATO:PERSONA] con 4 apparecchi, contro i 22 apparecchi a corto raggio dell’[OSCURATO:PERSONA] ed i 20 apparecchi della [OSCURATO:PERSONA]. Essa ha rilevato che tali concorrenti non avevano sviluppato la loro base in maniera significativa nel corso degli ultimi anni e che non intendevano farlo per ragioni loro (punti 556‑558 del preambolo). [OSCURATO:PERSONA] ha ugualmente sottolineato che qualsiasi espansione a [OSCURATO:PERSONA] aggraverebbe il problema di saturazione dell’aeroporto e potrebbe originare problemi di bande orarie per taluni aeroporti di destinazione (punto 559). [OSCURATO:PERSONA] ha del pari rilevato come, dall’analisi effettuata in occasione dell’inchiesta approfondita, risultasse che nessuno dei potenziali concorrenti identificati dalla [OSCURATO:PERSONA] aprirebbe una base in Irlanda in caso di aumento dei prezzi dopo la concentrazione (punto 562 del preambolo e note a piè di pagina nn. 563 e 564 della decisione impugnata). Diversi concorrenti citati dalla [OSCURATO:PERSONA] si sono peraltro ritirati dal collegamento che assicuravano con [OSCURATO:PERSONA] nel corso degli ultimi anni [come la [OSCURATO:PERSONA] dal collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (Heathrow) e l’Alitalia dal collegamento [OSCURATO:PERSONA]Milano]. Gli argomenti della ricorrente su tale punto (v. punto 257 supra) si limitano a riprendere il contenuto della decisione impugnata per asserirne il carattere erroneo, senza tuttavia spiegare in che cosa consisterebbe lo sviluppo delle attività della CityJet e dell’[OSCURATO:PERSONA], e ciò nonostante ragioni convincenti siano illustrate nella decisione impugnata per chiarire che non si verificherebbe uno sviluppo siffatto. 269. Quanto all’incidenza delle compagnie di linea o charter che dispongono di un apparecchio parcheggiato di notte a [OSCURATO:PERSONA] per una stagione o per un anno (v. punti 256 e 257 supra), la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato nella decisione impugnata che i vantaggi di cui fruirebbero tali compagnie non erano comparabili a quelli inerenti all’esercizio di una base, segnatamente per quanto riguarda la flessibilità che permette lo scambio dei collegamenti, il reimpiego degli apparecchi, la riduzione al minimo delle spese connesse a perturbazioni, la sostituzione degli equipaggi, il servizio alla clientela o la notorietà del marchio (punto 560 del preambolo). Orbene, rilevanti nel caso di specie sono i vantaggi connessi all’esercizio di una base e non la possibilità di effettuare voli verso tale o tal altra destinazione ricorrendo ad un aereo. 270. Circa l’utilizzazione degli aerei (v. punto 255 supra), la ricorrente critica l’analisi effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella fase dell’esame del suo rapporto concorrenziale con l’[OSCURATO:PERSONA] (punto 384 del preambolo). La differenza di livello nell’utilizzo tra l’aereo con base a [OSCURATO:PERSONA] e gli aerei con base a [OSCURATO:PERSONA] non è pertinente al fine di valutare il vantaggio conferito dall’utilizzazione della base di [OSCURATO:PERSONA] in quanto tale. Orbene, proprio questo vantaggio è posto in risalto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata (punti 552 e segg. del preambolo). 271. In merito alle ipotesi di ingresso sul mercato via un aeroporto di immatricolazione situato all’altro estremo del collegamento o via un collegamento sprovvisto di base (v. punti 258 e 259 supra), gli argomenti della ricorrente si limitano a riprendere le constatazioni effettuate nella decisione impugnata, senza essere idonei a rimetterle in discussione. Tali argomenti sono essenzialmente teorici e non forniscono alcuna risposta agli elementi concreti addotti nella decisione impugnata al fine di considerare che i nuovi arrivati potenziali che dispongono di una base all’altro estremo di un collegamento sono svantaggiati (punto 7.8.3.3 della decisione impugnata) e che l’ingresso di una compagnia che si appoggia ad un servizio da punto a punto per un collegamento è improbabile (punto 7.8.3.4 della decisione impugnata). 272. Risulta da quanto precede che gli argomenti della ricorrente relativi alla critica dell’analisi delle barriere all’ingresso rappresentate dai vantaggi connessi all’esercizio di una base operativa in Irlanda devono essere respinti. 5. Sui costi ed i rischi connessi ad un ingresso sul mercato a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti 273. La ricorrente nega che il suo marchio e le sue tecniche di commercializzazione nonché quelle dell’[OSCURATO:PERSONA] possano costituire un vantaggio concorrenziale. La rapida espansione della [OSCURATO:PERSONA] in questi ultimi anni sarebbe sufficiente per dimostrare che non è necessario detenere un marchio riconosciuto per entrare su un nuovo mercato. Parimenti il riuscito ingresso dell’easyJet sui collegamenti interni francesi dimostrerebbe che i vettori locali non detengono, per effetto di tale circostanza, alcun vantaggio. I motori di ricerca e le tabelle di raffronto dei prezzi su Internet faciliterebbero il compito ai nuovi arrivati e, comunque, le spese relative alla commercializzazione sarebbero molto basse quando sono connesse ai collegamenti o ai passeggeri trasportati. 274. La ricorrente fa anche valere che il settore del trasporto aereo europeo è un esempio tipico in cui le barriere all’ingresso sono poco elevate grazie al debole importo delle spese potenzialmente non recuperabili. L’importo di tali spese non sarebbe molto elevato a causa delle numerose possibilità di leasing e degli altri tipi di finanziamento disponibili nell’industria. Al riguardo i «costi di opportunità» concernenti gli aerei e gli investimenti addizionali in nuovi aerei, richiamati dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 621 del preambolo, non sarebbero spese potenzialmente non recuperabili. Infatti, gli aerei in questione potrebbero essere agevolmente venduti o affittati su mercati secondari. Spetterebbe alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare l’esistenza di spese non recuperabili sufficientemente elevate da costituire una barriera all’ingresso. 275. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’Irlanda e dall’[OSCURATO:PERSONA], contesta gli argomenti della ricorrente riferendosi alla decisione impugnata. b) Giudizio del Tribunale 276. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che i costi ed i rischi connessi ad un ingresso erano significativi «in un mercato già servito da due potenti compagnie aeree dai marchi ben affermati» (punto 7.8.4 della decisione impugnata). Queste due compagnie rappresenterebbero insieme il 68% del traffico totale di passeggeri e l’80% del traffico di passeggeri relativo ai principali servizi a corto raggio intraeuropei in partenza e a destinazione dell’Irlanda. 277. Al fine di disattendere le osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] sul punto, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che la notorietà era idonea a costituire una barriera all’ingresso, come risulta dagli orientamenti [punto 71, lett. c), degli orientamenti] e dalla sua precedente prassi decisionale nel settore del trasporto aereo di passeggeri. Orbene, tanto l’[OSCURATO:PERSONA] quanto la [OSCURATO:PERSONA] disporrebbero di uno «status di notorietà» in Irlanda, il che costituirebbe un vantaggio significativo grazie all’esperienza acquisita sul mercato irlandese, alla nomea connessa a tale status e al fatto che l’ingresso esigerebbe elevati costi di commercializzazione (punti 588‑591 del preambolo e punti 7.8.4.1‑7.8.4.3 della decisione impugnata). 278. Per quanto concerne i vantaggi connessi al marchio ed ai costi di commercializzazione, gli argomenti della ricorrente mettono in risalto tanto la situazione particolare di quest’ultima, la cui notorietà è fondatamente sottolineata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, qunto la situazione predominante in un mercato diverso dall’Irlanda. È dunque poco verosimile che un’altra compagnia aerea possa avvalersi degli stessi risultati della [OSCURATO:PERSONA] senza investimenti significativi. Parimenti, quanto al raffronto effettuato con la situazione dell’easyJet in Francia, si deve rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato nella decisione impugnata che tale compagnia aerea non era riuscita a stabilirsi in Irlanda (punti 635 e segg. del preambolo). Siffatti argomenti non permettono quindi di rimettere in discussione la conclusione cui è pervenuta la [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata secondo la quale un nuovo arrivato dovrebbe farsi carico di accresciuti costi di commercializzazione onde poter far fronte all’entità risultante dalla concentrazione che dispone di due marchi di notorietà molto elevata in Irlanda. 279. Circa l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’ingresso sul mercato implica un rischio di costi non recuperabili per i concorrenti (punto 7.8.4.4 della decisione impugnata), gli argomenti della ricorrente sono troppo generici per rimetterne in questione la fondatezza. In particolare, non spettava nella fattispecie alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare sul piano generale l’esistenza di spese non recuperabili sufficientemente elevate da costituire una barriera all’ingresso. [OSCURATO:PERSONA] era solo tenuta a spiegare per quali ragioni talune spese non recuperabili rappresentino barriere all’ingresso atte a dissuadere un nuovo concorrente potenziale dall’entrare in concorrenza con l’entità risultante dalla concentrazione. La caratterizzazione di un siffatto effetto dissuasivo può essere presa perfettamente in considerazione nell’ambito dell’analisi delle barriere all’ingresso. 280. La decisione impugnata contiene in proposito elementi di prova sufficienti a corroborare le affermazioni ivi formulate. Infatti, fondatamente la [OSCURATO:PERSONA] ha descritto nella decisione impugnata che un ingresso in Irlanda necessitava spese considerevoli al fine di consolidare un marchio in grado di competere con la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] e di avere accesso a nuovi clienti. Tali spese rappresenterebbero l’essenziale di quelle connesse all’apertura di un collegamento, come indicato nella testimonianza citata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata (nota a piè di pagina n. 610 della decisione impugnata). Altre spese non recuperabili sono necessariamente connesse agli investimenti supplementari relativi all’acquisto, al noleggio o al reimpiego di un apparecchio da un collegamento ad un altro nonché al funzionamento ed all’operatività dell’apparecchio stesso e dei servizi connnessi (punto 621 del preambolo). 281. Risulta da quanto precede che gli argomenti della ricorrente relativi alla critica dell’analisi delle barriere all’ingresso rappresentate dai costi e dai rischi connessi ad un ingresso sul mercato devono essere respinti. 6. Sulla reputazione della [OSCURATO:PERSONA] quale barriera all’ingresso a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti 282. La ricorrente afferma che la sua politica aggressiva fondata su prezzi bassi grazie ai suoi costi ridotti non costituisce una barriera all’ingresso, contrariamente alle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] ai punti 624‑660 del preambolo. Il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe quello di un operatore che evolve normalmente in un mercato liberalizzato. Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe provato l’esistenza di un pregiudizio effettivo causato ai consumatori dimostrando che la [OSCURATO:PERSONA] applicava prezzi superiori al livello concorrenziale una volta che il concorrente ha lasciato il mercato. I consumatori sarebbero in realtà serviti meglio dopo l’uscita del concorrente che prima del suo ingresso. Infine numerose compagnie aeree sarebbero pervenute a parcheggiare i loro aerei in aeroporti ove la [OSCURATO:PERSONA] già disponeva di una base importante, quale l’aeroporto di Charleroi. 283. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’Irlanda e dall’[OSCURATO:PERSONA], contesta gli argomenti della ricorrente riferendosi alla decisione impugnata. b) Giudizio del Tribunale 284. [OSCURATO:PERSONA] ha illustrato ai punti 624‑660 della decisione impugnata per quali motivi il rischio di «rappresaglie aggressive» da parte dell’insieme [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] era elevato qualora un potenziale concorrente tentasse di entrare su uno dei collegamenti interessati dall’operazione (punto 7.8.5 della decisione impugnata). Tale conclusione poggia sui risultati dell’inchiesta svolta dalla [OSCURATO:PERSONA], da cui emerge che la [OSCURATO:PERSONA] è nota per la concorrenza aggressiva che attua in caso di un nuovo ingresso sul mercato irlandese, in particolare diminuendo temporaneamente i prezzi ed aumentando la capacità al fine di costringere il nuovo arrivato a rinunciare ai collegamenti in partenza o a destinazione dell’Irlanda (punto 625 del preambolo e nota a piè di pagina n. 615 della decisione impugnata). 285. In risposta all’argomento della [OSCURATO:PERSONA] descritto nell’ambito del procedimento amministrativo secondo cui il rischio di «rappresaglie aggressive» da parte dell’insieme [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] non sarebbe effettivo per i concorrenti dato che la [OSCURATO:PERSONA] fatturerebbe comunque gli stessi prezzi bassi, che il concorrente sia attivo o meno sullo stesso collegamento, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato nella decisione impugnata come risultasse dall’inchiesta che la [OSCURATO:PERSONA] tiene conto della politica tariffaria dei suoi concorrenti per agire di conseguenza (punti 627‑634 del preambolo). [OSCURATO:PERSONA] ha presentato al riguardo vari esempi dettagliati che riguardano il tentativo di ingresso dell’easyJet (punto 7.8.5.1 della decisione impugnata), il tentativo di ingresso della MyTravelLite (punto 7.8.5.2 della decisione impugnata) ed il tentativo di ingresso della [OSCURATO:PERSONA] (punto 7.8.5.3 della decisione impugnata). 286. Si deve constatare che gli argomenti della ricorrente relativi all’esame in parola si limitano a riprendere l’argomentazione precedentemente svolta in occasione del procedimento amministrativo e confutata nella decisione impugnata. Dunque, in quest’ultima, la [OSCURATO:PERSONA] ha descritto sufficientemente in diritto gli elementi che permettono di fondare la conclusione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] riduce i prezzi ed aumenta le sue frequenze in maniera sistematica quando concorrenti fanno il loro ingresso sul mercato irlandese. Come indicato nella decisione impugnata (punto 7.8.5.4 della decisione impugnata), il rischio di reazione aggressiva in parola sarebbe ancora più importante dopo la concentrazione poiché l’insieme [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] diverrebbe l’operatore dominante su quasi tutti i collegamenti in partenza ed a destinazione dell’Irlanda. [OSCURATO:PERSONA], che si è fatta la reputazione di dissuadere qualsiasi arrivo concorrente, istituisce di fatto una barriera all’ingresso di nuovi concorrenti. 287. Il dibattito a questo proposito non verte sulla politica dei prezzi praticata dalla [OSCURATO:PERSONA], ma sulla caratterizzazione della reputazione aggressiva della stessa quale barriera all’ingresso, e, sotto tale profilo, i motivi illustrati nella decisione impugnata sono sufficienti a provare per quale motivo il passato comportamento della [OSCURATO:PERSONA] è idoneo a dissuadere potenziali concorrenti dall’entrare su un mercato ove essa sarebbe presente. 288. Conseguentemente gli argomenti relativi all’esame dell’incidenza della reputazione della [OSCURATO:PERSONA] sull’arrivo di potenziali concorrenti devono essere respinti. 7. Sulla tempestività a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti 289. La ricorrente fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato, al punto 308 della comunicazione degli addebiti, che «l’apertura di un nuovo collegamento in partenza da un nuovo aeroporto può prendere da tre a dodici mesi» e che «[o]ccorrono sino a dodici mesi per assicurare la sua redditività». Orbene la [OSCURATO:PERSONA], invece di considerare tale ingresso come tempestivo conformemente al periodo di due anni fissato negli orientamenti, avrebbe ritenuto erroneamente nella decisione impugnata che esistevano di conseguenza elevate barriere all’ingresso. 290. [OSCURATO:PERSONA] fa osservare che il momento preciso in cui deve avvenire l’ingresso dipende dalle caratteristiche e dalla dinamica del mercato, come anche da specifiche capacità dei nuovi concorrenti potenziali. b) Giudizio del Tribunale 291. Il punto 74 degli orientamenti, intitolato «Tempestività», cui si riferisce la ricorrente, indica quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] esamina se l’ingresso sia abbastanza rapido e duraturo da impedire o vanificare l’esercizio di un potere di mercato. Quali siano da considerare tempi adeguati dipenderà dalle caratteristiche e dalla dinamica del mercato, come anche dalle capacità specifiche dei nuovi concorrenti potenziali. Tuttavia, un ingresso viene di norma considerato tempestivo solo se ha luogo entro due anni». 292. Limitandosi a citare il punto 308 della comunicazione degli addebiti, senza riferirsi al contenuto della decisione impugnata, la ricorrente sostiene che il tempo necessario per permettere un ingresso a partire da un nuovo aeroporto ed assicurarne la redditività non è stato correttamente preso in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata. 293. Occorre rilevare in proposito che la valutazione degli ostacoli all’ingresso sul mercato dipende dalle caratteristiche di quest’ultimo nonché dalle capacità dei nuovi concorrenti potenziali. 294. Circa la tempestività dell’ingresso, la [OSCURATO:PERSONA] ha menzionato un termine che non deve di norma superare due anni, negli orientamenti, ed un termine compreso fra tre e dodici mesi, nella comunicazione degli addebiti. [OSCURATO:PERSONA] indica, dal canto suo, che le occorrono solo alcune settimane per avviare un collegamento. In realtà il suddetto termine dipende dalla situazione esaminata. 295. Pertanto, negli orientamenti, la [OSCURATO:PERSONA] si limita in ogni caso a fornire una cornice di analisi idonea ad essere applicata e ulteriormente perfezionata e sviluppata dalla medesima nei casi che sarà chiamata ad esaminare (punto 6 degli orientamenti). Nel caso di specie il termine indicato nella comunicazione degli addebiti rinvia ad un’ipotesi di ingresso effettuato a partire da un nuovo aeroporto, mentre il termine richiamato dalla [OSCURATO:PERSONA] corrisponde alla reputazione dell’impresa stessa. I suddetti termini non sono né contraddittori né rivelatori di una valutazione errata della [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata. 296. Infatti, nell’ambito dell’analisi delle barriere all’ingresso effettuata nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha essenzialmente posto l’accento sulla probabilità di ingressi seri sui collegamenti interessati e sulla questione se ingressi siffatti presentassero un’importanza sufficiente per dissuadere o contrastare gli effetti anticoncorrenziali dell’operazione. Tale analisi è stata svolta tenendo conto delle caratteristiche proprie del mercato e dei suoi attori. La ricorrente non illustra perché tale analisi poggerebbe su una valutazione errata della nozione di tempestività e nemmeno sotto quale profilo potrebbe essere modificata. 297. Ne consegue che l’argomento relativo alla tempestività deve essere respinto. 8. Sull’esistenza di collegamenti più redditizi fuori dell’Irlanda a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti 298. La ricorrente sostiene che gestire collegamenti a partire da [OSCURATO:PERSONA] sarebbe almeno altrettanto redditizio «che a partire dall’Europa dell’Est o dalla Scandinavia», contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata (punti 661‑669 del preambolo). Le spese di commercializzazione non sarebbero più elevate in Irlanda che altrove. Circa 90 compagnie aeree, tra cui numerosi concorrenti recenti, utilizzerebbero attualmente l’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA]. Non sarebbe necessario che l’Irlanda disponga di aeroporti secondari, poiché quelli di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sarebbero facilmente accessibili agli operatori a prestazioni minime. Varie compagnie aeree ([OSCURATO:PERSONA], CityJet, Lufthansa, bmi, easyJet, TAP Portugal e SkyEurope [OSCURATO:PERSONA]) si sarebbero dichiarate pronte a entrare sul mercato costituito dall’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA], ma tali informazioni sarebbero state omesse o ignorate dalla [OSCURATO:PERSONA]. Il dinamismo dell’economia irlandese faciliterebbe un ingresso del genere. 299. [OSCURATO:PERSONA] afferma di aver presentato, ai punti 663‑668 del preambolo, dati empirici che fanno emergere che i concorrenti non consideravano il mercato irlandese attrattivo per un ingresso e che pertanto non potevano impiantarsi sul medesimo. b) Giudizio del Tribunale 300. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che dalla sua inchiesta risultava che, secondo numerosi concorrenti, il mercato irlandese non era particolarmente attrattivo e che numerosi concorrenti potenziali avevano indicato che avrebbero preferito cercare di avviare nuovi collegamenti verso destinazioni diverse dall’Irlanda (punto 663 del preambolo). 301. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato varie ragioni per spiegare questo risultato: – l’ingresso sul mercato implicherebbe costi di commercializzazione ben più elevati dell’ingresso su altri mercati in cui nessun potente vettore a bassi costi, che dispone di una base fissa, è già presente (punto 664 del preambolo); – il mercato irlandese sarebbe considerato un mercato relativamente piccolo, che rappresenta solo quattro milioni di abitanti, cioè meno della metà della popolazione della «zona della [OSCURATO:PERSONA]» (punto 665 del preambolo); – in generale, il «piccolo mercato irlandese» non sarebbe considerato come il mercato più redditizio o il mercato la cui crescita sarebbe la più rapida rispetto a quello dell’«Europa dell’Est» o della «Scandinavia» (punto 666 del preambolo); – la situatione geografica dell’Irlanda dissuaderebbe piuttosto che incoraggiare i nuovi ingressi (punto 667 della decisione impugnata); – gli incentivi di un vettore in rete che gestisce un collegamento tra [OSCURATO:PERSONA] e la sua piattaforma (hub) sarebbero diversi da quelli di un vettore da punto a punto, il che ridurrebbe il loro vincolo concorrenziale; un vettore in rete mirerebbe essenzialmente a trasportare i viaggiatori in transito verso il suo hub, da dove partirebbero per la loro destinazione finale, mentre un vettore da punto a punto si consacrerebbe principalmente alla massimizzazione dell’utilizzo dell’apparecchio per collegamenti da punto a punto (punto 668 del preambolo); – per le compagnie a prestazione minime l’Irlanda presenterebbe l’inconveniente di non disporre di aeroporti secondari nella zona di [OSCURATO:PERSONA] (punto 669 del preambolo). 302. Occorre constatare che gli argomenti avanzati dalla ricorrente per criticare l’analisi in parola non sono tali da rimetterla in questione. Infatti, l’affermazione della ricorrente secondo cui gestire collegamenti a partire da [OSCURATO:PERSONA] sarebbe almeno altrettanto redditizio «che a partire dall’Europa dell’Est o dalla Scandinavia» non può essere sufficiente per rimettere in discussione le testimonianze apportate dai potenziali concorrenti sulla questione di un ingresso a [OSCURATO:PERSONA] (v., ad esempio, le note a piè di pagina nn. 666, 668 e 669 della decisione impugnata). Parimenti l’affermazione relativa alle spese di commercializzazione non prende in considerazione la situazione particolare della [OSCURATO:PERSONA] sul mercato irlandese, che è già stata esaminata (v. punti 277 e 278 supra). Gli esempi di entrate recenti invocati dalla [OSCURATO:PERSONA] sono stati esaminati e confutati a sufficienza di diritto dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 633 del preambolo (v. punto 244 supra). Peraltro, anche se il dinamismo dell’economia irlandese è preso in considerazione dagli operatori, si tratta di un elemento che, in quanto tale, può continuare ad evolvere a seconda della situazione economica generale. 303. Risulta da quanto precede che gli argomenti sviluppati dalla ricorrente al fine di contestare la redditività, più importante per taluni concorrenti, di collegamenti gestiti «a partire dall’Europa dell’Est o dalla Scandinavia» rispetto a quella di collegamenti gestiti a partire da [OSCURATO:PERSONA] devono essere respinti. 9. Sulla saturazione aeroportuale a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti 304. La ricorrente contesta che l’asserita saturazione dell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] costituisca una barriera all’ingresso. In pratica la disponibilità delle bande orarie sarebbe ridotta solo per un’ora al mattino, per gli aerei in partenza, e per uno o due brevi periodi che possono raggiungere una mezz’ora a fine pomeriggio e la sera, per gli aerei in arrivo. Sarebbe frequente che gli aeroporti conoscano periodi siffatti di grande attività pur conservando possibilità sostanziali di crescita. Affinché le compagnie aeree concorrenti possano effettuare tre-quattro viaggi andata-ritorno al giorno, sarebbe sufficiente che esse assicurino i voli a destinazione di [OSCURATO:PERSONA] in partenza da basi situate all’altro estremo del collegamento, evitando i periodi in cui le piste dell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] sono molto sature. Inoltre l’aumento considerevole del numero di passeggeri a [OSCURATO:PERSONA] si verificherebbe nonostante la capacità dell’aeroporto, che tuttavia la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ritenuto limitata. La capacità dell’aeroporto dovrebbe aumentare per effetto del programma di sviluppo su vasta scala di cui quest’ultimo è attualmente oggetto e rimarrebbe disponibile la capacità sui collegamenti, compresi quelli a breve termine. Comunque, se la saturazione delle bande orarie avesse costituito un problema, quest’ultimo avrebbe potuto essere facilmente risolto grazie ad impegni sulle bande, secondo la prassi passata della [OSCURATO:PERSONA] nel settore. 305. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’Irlanda e dall’[OSCURATO:PERSONA], contesta gli argomenti della ricorrente riferendosi alla decisione impugnata. b) Giudizio del Tribunale 306. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che la saturazione degli aeroporti costituiva un’«altra barriera importante all’ingresso sul mercato», vuoi per la necessità di ottenere un terminale dalla capacità sufficiente, vuoi per la capacità delle piste il cui utilizzo è subordinato all’assegnazione di bande aventi una disponibilità limitata (punto 7.8.7 della decisione impugnata, in particolare i punti 670 e 671 del preambolo). 307. [OSCURATO:PERSONA] ha del pari esaminato i vincoli di capacità all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] (punto 7.8.7.1 della decisione impugnata). Essa ha rilevato che l’inchiesta aveva dimostrato che i nuovi arrivati potenziali venivano dissuasi dalla saturazione delle piste nelle ore di punta e dall’insufficienza delle aree di stazionamento. Poche sarebbero le opportunità che tali problemi vengano meno in un prossimo futuro, dato che la costruzione di una nuova pista sarebbe prevista solo per il 2011 o 2012, il che non permetterebbe l’ingresso rapido di potenziali concorrenti. La situazione in aeroporti diversi da quello di [OSCURATO:PERSONA] è stata successivamente esaminata (punto 7.8.7.2 della decisione impugnata) e dettagliata collegamento per collegamento (punto 7.9 della decisione impugnata). 308. Da ultimo la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato che la saturazione degli aeroporti svolgeva un ruolo dissuasivo per i nuovi arrivati potenziali, sia per quanto concerne la parte della clientela sensibile al fattore tempo o i passeggeri per affari (tra il 20 ed il 30% della clientela secondo la [OSCURATO:PERSONA]) che per i passeggeri in viaggio di piacere (punto 7.8.7.3 della decisione impugnata). 309. Al riguardo occorre anche constatare che gli argomenti avanzati dalla ricorrente per criticare tale analisi sono stati confutati a sufficienza di diritto nella fase del procedimento amministrativo. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi chiarito, nella decisione impugnata, per quali ragioni la saturazione delle piste dell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] nelle ore di punta nonché le difficoltà connesse all’insufficienza delle aree di stazionamento ponevano problemi ai concorrenti potenziali che auspicavano di gestire collegamenti in partenza da o per tale aeroporto, anche se disponevano di una base all’altro estremo del collegamento. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato anche che l’aumento della capacità dell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe realizzato a breve termine come fa valere la [OSCURATO:PERSONA]. La questione della pertinenza degli impegni relativi alle bande orarie sarà esaminata, dal canto suo, nell’ambito dell’esame del quinto motivo che contempla quest’aspetto dell’analisi. 310. Deriva da quanto precede che l’argomento relativo alla saturazione aeroportuale deve essere respinto. 10. Sulla posizione dell’insieme [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti 311. La ricorrente sostiene che l’entità risultante dalla concentrazione non disponeva di un accresciuto potere di negoziazione nell’ambito del processo di consultazione concernente le tasse aeroportuali, la destinazione delle installazioni negli aeroporti o i progetti di espansione (punti 701‑708 del preambolo). [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA], organismo del tutto indipendente al contempo dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA], deciderebbe del livello delle tasse che la [OSCURATO:PERSONA] può prelevare all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] per le installazioni necessarie all’insieme degli utilizzatori. Inoltre, nella misura in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha avuto numerose controversie con la [OSCURATO:PERSONA], non sussisterebbe alcuna ragione di credere che l’entità risultante dalla concentrazione abbia maggiori opportunità di influire sui progetti di espansione. La ricorrente fa anche osservare le incoerenze della [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, poiché, da un lato, essa pretende che il fatto di disporre di una base importante a [OSCURATO:PERSONA] sia essenziale per realizzare i guadagni di efficienza operativa e, dall’altro, sostiene che sarebbe credibile la sua minaccia di ritirarsi da numerosi voli e con ciò stesso di rinunciare a tali asseriti vantaggi. 312. [OSCURATO:PERSONA] contesta siffatto argomento che non terrebbe conto della situazione in caso di realizzazione dell’operazione. b) Giudizio del Tribunale 313. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato la posizione che l’entità risultante dalla concentrazione deterrebbe all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] nei limiti in cui quest’ultima risulterebbe dalla combinazione delle due compagnie aeree che di gran lunga sono le maggiori utilizzatrici dell’aeroporto stesso (punto 7.8.8 della decisione impugnata). 314. Come risulta dal punto 36 degli orientamenti, tale potere di mercato è stato esaminato dalla [OSCURATO:PERSONA] al fine di valutare se l’entità risultante dalla concentrazione possa utilizzarlo per ostacolare l’ingresso o l’espansione dei concorrenti (punto 701 del preambolo). In esito a tale esame, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che non era privo di fondamento il timore dei concorrenti della [OSCURATO:PERSONA] che l’entità risultante dalla concentrazione avrebbe utilizzato la sua maggioranza in seno al [OSCURATO:PERSONA] (comitato di coordinamento dell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA], nel quale l’insieme [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] deterrebbe la maggioranza dei voti, gestendo oltre il 56% dei «movimenti di trasporto aereo») e la sua straordinaria posizione di forza all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] per influenzare il regolatore, talché quest’ultimo organizzi l’aeroporto secondo le esigenze della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso la sua analisi rilevando che la concentrazione permetterebbe alla nuova entità di «pesare in maniera più rilevante» nel processo di consultazione concernente le tasse aeroportuali, l’attribuzione delle installazioni dell’aeroporto o i progetti di espansione, il che potrebbe rendere più difficile l’ingresso o l’espansione dei suoi concorrenti (punti 706‑708 della decisione impugnata). 315. Gli argomenti sviluppati dalla ricorrente per contestare tale analisi non sono idonei a rimetterne in discussione la fondatezza. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato a sufficienza di diritto le ragioni per cui l’entità risultante dalla concentrazione disporrebbe di un accresciuto potere di mercato che le permetterebbe di influenzare le decisioni relative a taluni aspetti della gestione dell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, quanto alla possibilità per la nuova entità di ottenere tasse aeroportuali, la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito alcune illustrazioni nella decisione (punto 702 del preambolo). 316. Conseguentemente l’argomento relativo alla posizione dell’insieme [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto. 317. Risulta dall’insieme di quanto precede che il secondo motivo deve essere respinto nella sua integralità. 318. L’incidenza di tale risposta sulla valutazione dell’analisi degli effetti dell’operazione sulla concorrenza necessita nondimeno l’esame del terzo e del quarto motivo, i quali sono consacrati alla questione in parola. C – Sul terzo motivo, relativo all’analisi concorrenziale collegamento per collegamento 1. Sulla ricevibilità a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti 319. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’Irlanda e dall’[OSCURATO:PERSONA], fa valere che l’argomento presentato nell’ambito del terzo motivo è irricevibile. [OSCURATO:PERSONA] fase del ricorso, il rinvio agli argomenti sviluppati nei primi due motivi nonché ad una relazione allegata non sarebbe sufficiente tenuto conto delle esigenze di cui all’art. 44 del regolamento di procedura del Tribunale. Gli argomenti avanzati nella replica sarebbero molto più approfonditi di quelli sviluppati nell’atto introduttivo e la seconda relazione della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata presentata ad uno stadio molto avanzato del procedimento. In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] contesta la forza probante delle relazioni della [OSCURATO:PERSONA], che offrirebbero una presentazione «fallace» della sua utilizzazione delle prove. Un certo numero delle categorie probatorie utilizzate nelle tabelle della [OSCURATO:PERSONA] sarebbero più utili per la definizione del mercato che per la valutazione della situazione concorrenziale. 320. La ricorrente sostiene che l’analisi collegamento per collegamento effettuata al punto 7.9 della decisione impugnata è inficiata da tre errori principali. Tale analisi sarebbe fondata sugli «errori generali» individuati nell’ambito del primo e del secondo motivo. Essa poggerebbe anche su elementi probatori non solidi e non terrebbe conto dei dati forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] in occasione del procedimento amministrativo. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe così escluso a torto dalla sua analisi tutti i vettori nazionali tradizionali per il motivo che non sarebbero pertinenti per valutare le conseguenze della concentrazione, mentre molti di loro sarebbero presenti ed eserciterebbero un vincolo concorrenziale su taluni dei 35 collegamenti esaminati. In allegato al ricorso, la ricorrente ha presentato una prima relazione, la relazione della [OSCURATO:PERSONA], datata settembre 2007, che contiene un riassunto dei dati utilizzati per ciascuno dei collegamenti interessati nonché delle critiche da essa formulate sul modo in cui la [OSCURATO:PERSONA] li ha utilizzati. Non sarebbe stata possibile una confutazione dettagliata dell’analisi collegamento per collegamento nel ricorso senza superare il numero massimo di pagine che un ricorso non deve in linea di principio eccedere dinanzi al Tribunale. In allegato alla replica, la ricorrente ha presentato una seconda relazione preparata dalla [OSCURATO:PERSONA] per illustrare più in dettaglio i suoi argomenti. b) Giudizio del Tribunale 321. Nel ricorso, la presentazione del terzo motivo è oggetto di cinque punti, consistenti essenzialmente nel rinviare agli argomenti avanzati nell’ambito del primo e del secondo motivo e nel riferirsi in maniera generale alla prima relazione della [OSCURATO:PERSONA], datata settembre 2007. La ricorrente si limita a formulare tali osservazioni rilevando che le era impossibile rispondere all’analisi collegamento per collegamento effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto delle istruzioni pratiche alle parti a norma delle quali il numero massimo di pagine del ricorso è stabilito a 50 e può essere superato solo in casi particolarmente complessi in diritto o in fatto (v. il n. 10 delle istruzioni alle parti). Solo allo stadio di replica la ricorrente ha contestato in maniera dettagliata l’analisi collegamento per collegamento effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 7.9 della decisione impugnata per ciascuno dei 35 mercati interessati. La ricorrente ha rinviato su tale punto alla seconda relazione della [OSCURATO:PERSONA] senza fornire la minima ragione per chiarire la presentazione della stessa a tale stadio del procedimento. 322. Risulta da quanto precede che, anche se gli argomenti invocati sul punto sono quelli già presentati nell’ambito dei due primi motivi emergenti dalla prima relazione della [OSCURATO:PERSONA] (in particolare elaborazioni della suddetta relazione figuranti sotto il titolo E, intitolato «Analisi dell’utilizzo dei dati da parte della [OSCURATO:PERSONA] collegamento per collegamento»), il ricorso contiene l’esposizione sommaria del terzo motivo, conformemente all’art. 44 del regolamento di procedura. Tale argomento è ripreso e sviluppato nella replica in considerazione delle osservazioni svolte in proposito dalla [OSCURATO:PERSONA] nel controricorso. 323. Come illustrato ai punti 329 e segg. in prosieguo, gli argomenti della ricorrente sono diretti in sostanza a rimettere in discussione le constatazioni fatte dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata circa la definizione del mercato come un mercato di collegamento da punto a punto [e non un mercato da aeroporto ad aeroporto, come, ad esempio, quello costituito dal collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (Stansted) o dal collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (Heathrow)], la rilevanza da attribuire ai passeggeri in transito (come, ad esempio, quelli la cui destinazione effettiva è [OSCURATO:PERSONA] sul collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA]), la presa in considerazione del ruolo svolto dai passeggeri per affari o da quelli che sono sensibili al fattore tempo e l’eventualità di un ingresso sul mercato in questione per fare concorrenza all’entità risultante dalla concentrazione (con l’incidenza che può avere la notorietà delle compagnie di cui trattasi in Irlanda, la presenza di una base su uno dei punti del collegamento o le particolarità degli aeroporti in questione). 324. Siffatti argomenti, avanzati sommariamente nel ricorso e sviluppati nella prima relazione della [OSCURATO:PERSONA], datata settembre 2007, nonché nella replica, integrano la valutazione generale invocata nel ricorso secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso errori nell’ambito della sua analisi del rapporto concorrenziale tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] e nell’ambito dell’esame degli eventuali ingressi sui diversi mercati in seguito alla concentrazione. 325. Di conseguenza occorre considerare che gli argomenti presentati nel ricorso quanto al terzo motivo rispondono ai requisiti di cui all’art. 44 del regolamento di procedura e potevano essere sviluppati nella replica, tenuto conto segnatamente delle indicazioni fornite nella prima relazione della [OSCURATO:PERSONA], del settembre 2007, presentata in allegato al ricorso. 326. In via incidentale si deve rilevare che l’argomentazione in parola è necessaria alla ricorrente per ottenere l’annullamento della decisione impugnata. Infatti l’analisi relativa a un dato collegamento può giustificare già di per sé la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di vietare l’operazione alla luce del criterio sancito all’art. 2, n. 3, del regolamento sulle concentrazioni. La creazione di una posizione dominante che avrebbe per effetto di ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva su uno di tali collegamenti è sufficiente, di per sé, a comportare l’incompatibilità dell’operazione con il mercato comune, con riserva del risultato dell’analisi dei guadagni di efficienza e degli impegni effettuata nell’ambito dell’esame del quarto e del quinto motivo. 327. Quanto alla seconda relazione della [OSCURATO:PERSONA], presentata per illustrare più in dettaglio gli argomenti della ricorrente, è necessario constatare che, come fa valere la [OSCURATO:PERSONA], tale relazione è stata presentata a sostegno dell’argomento sviluppato nella replica a integrazione del ricorso e della prima relazione della [OSCURATO:PERSONA], senza che il ritardo con cui è stata presentata la suddetta relazione, relativa al contenuto dell’analisi collegamento per collegamento effettuata nella decisione impugnata, sia stato oggetto della minima motivazione. 328. Pertanto, conformemente all’art. 48, n. 1, del regolamento di procedura, il Tribunale non terrà conto del contenuto della seconda relazione della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della sua valutazione degli argomenti delle parti. 2. Nel merito a) Sul collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] delle parti 329. La ricorrente sostiene che, per il collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], che rappresenta circa il 30% del mercato del trasporto di viaggiatori tra l’Irlanda e gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione, con circa 320 passaggi effettuati ogni settimana, di cui 100 da parte della bmi, della [OSCURATO:PERSONA] e della CityJet, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe presentato elementi di prova che permettano di ritenere che tali concorrenti non potessero esercitare un «vincolo concorrenziale» sull’entità risultante dalla concentrazione. 330. La ricorrente, quanto alla bmi, che, con il 10‑20% come quota di mercato, è, secondo la decisione impugnata, il suo principale concorrente e quello dell’[OSCURATO:PERSONA] sul collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] non ha chiarito sotto quale profilo sia significativo il fatto che essa sia capace di proporre un transito ai suoi passeggeri sulla sua piattaforma di Heathrow (punto 795 del preambolo). Infatti, al pari dei passeggeri dell’[OSCURATO:PERSONA], la maggior parte dei passeggeri della bmi non sarebbero passeggeri in transito. Parimenti la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe chiarito per quale ragione il fatto che la bmi proponga una classe economica e una classe business significhi che non fa concorrenza all’[OSCURATO:PERSONA], la quale propone solo una classe unica. Secondo la ricorrente una differenza siffatta è del resto poco importante su un volo così breve, e la [OSCURATO:PERSONA] non ha proceduto ad alcun raffronto delle tariffe tra la classe economica della bmi e la classe unica dell’[OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, il fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] effettui il doppio del numero di passaggi effettuati dalla bmi e trasporti il doppio del numero di viaggiatori non avrebbe alcuna importanza, dal momento che la bmi sarebbe in grado di utilizzare il gran numero di bande orarie di cui disporrebbe all’aeroporto di Heathrow per utilizzare sul collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] bande utilizzate sino ad allora per collegamenti meno redditizi. 331. Per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], che effettua 26‑27 passaggi settimanali in partenza da [OSCURATO:PERSONA] in direzione dell’aeroporto di Gatwick, la ricorrente rileva che la [OSCURATO:PERSONA] non ha esaminato se i criteri da essa invocati, che sono gli stessi di quelli presentati quanto alla bmi, fossero importanti per i passeggeri relativamente al collegamento in parola. Peraltro, considerando che la [OSCURATO:PERSONA] sia meno concorrenziale nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] in quanto non serve il medesimo aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] (aeroporto di Gatwick, non quello di Heathrow), la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe contraddetto il proprio punto di vista secondo cui i mercati pertinenti sarebbero coppie di città. 332. Circa la CityJet, la ricorrente fa valere che il fatto che quest’ultima compagnia aerea utilizzi apparecchi di minori dimensioni, data la ridotta lunghezza delle piste dell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], che non potrebbe essere utilizzato dai suoi aerei e da quelli dell’[OSCURATO:PERSONA], non è pertinente per l’analisi della concorrenza. Il punto sarebbe piuttosto quello di accertare se l’offerta della CityJet sia sufficientemente competitiva per costituire una soluzione di ricambio per tale collegamento. Orbene, dal momento che tanto la CityJet che l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] trasportano un gran numero di clientela d’affari, poco importerebbe che soltanto la CityJet trasporti un maggior numero di passeggeri per affari più sensibili al fattore tempo. Infatti la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe considerato, ai punti 312‑331 e 800 del preambolo, che esisteva un mercato unico per i passeggeri delle compagnie aeree, senza distinzione da operare in funzione della sensibilità dei viaggiatori rispetto al fattore tempo. Dal momento che la CityJet, la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] trasportano vuoi passeggeri per affari, vuoi passeggeri per ragioni di piacere, la CityJet eserciterebbe un vincolo concorrenziale quanto ai passeggeri in questione. 333. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’Irlanda e dall’[OSCURATO:PERSONA], contesta gli argomenti della ricorrente riferendosi alla decisione impugnata. Giudizio del Tribunale 334. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato gli effetti della concentrazione sulla concorrenza quanto al collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (punti 791‑810 del preambolo). Essa è pervenuta alla conclusione secondo cui «l’operazione contemplata ostacolerebbe considerevolmente una concorrenza effettiva per effetto della creazione di una posizione dominante su [tale collegamento]» (punto 810 del preambolo). 335. La ricorrente riprende in proposito anche l’argomentazione avanzata in occasione del procedimento amministrativo che è stata disattesa nella decisione impugnata. Tale argomentazione, che permane superficiale e frammentaria, non basta a rimettere in discussione il ragionamento presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata sulla base dei risultati ottenuti in occasione del procedimento amministrativo. 336. Occorre infatti sottolineare che il primo elemento preso in considerazione nella decisione impugnata risiede nell’importanza della quota di mercato cumulata dalle parti della concentrazione, che per l’estate 2006 era del 79% se si tenesse conto di tutti i passeggeri o dell’81% se si escludessero i passeggeri in transito. La quota di mercato cumulata fondata sulla capacità degli aerei e non sul numero di passeggeri trasportati sarebbe stata del 76% per l’inverno 2006-2007 e del 79% per l’estate 2007 (punti 792‑794 del preambolo). Come indicato nella decisione impugnata (nota a piè di pagina n. 802 della decisione impugnata), una quota di mercato del genere costituisce essa stessa la prova di una posizione dominante sul mercato (v., in tal senso, quanto al vecchio regolamento sulle concentrazioni, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 41 supra, punto 115; v. anche il punto 17 degli orientamenti). 337. È necessario constatare che la ricorrente non fa valere argomenti particolari in merito a siffatta quota di mercato. Gli argomenti precedentemente descritti a questo proposito nell’ambito del primo motivo sono stati già confutati (v. punti 39 e segg. supra). L’argomentazione avanzata nell’ambito del terzo motivo circa il collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] si inserisce quindi necessariamente in un contesto concorrenziale in cui la realizzazione dell’operazione permetterebbe all’insieme [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] di detenere una quota di mercato estremamente importante, di circa l’80%. Orbene, come rileva la ricorrente, tale mercato è particolarmente significativo poiché rappresenta da solo il 30% del mercato del trasporto di viaggiatori tra l’Irlanda e gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione (v. punto 329 supra). 338. Il secondo elemento preso in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata concerne il ruolo marginale che può essere svolto dai tre concorrenti presenti sul collegamento in questione. Nessuno di tali concorrenti potrebbe compensare gli effetti anticoncorrenziali connessi alla scomparsa dell’[OSCURATO:PERSONA], il concorrente immediato della [OSCURATO:PERSONA] per i voli sul collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. 339. Quanto alla bmi, che detiene dal 12 al 16% delle quote di mercato, a seconda dei dati presi in considerazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che sussistevano varie differenze fra tale vettore e l’[OSCURATO:PERSONA]. La bmi è un vettore in rete che opera dall’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA]-Heathrow, anche se la maggioranza dei suoi passeggeri non è in transito sul collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (poiché la loro destinazione finale è [OSCURATO:PERSONA] e nessun altra), e propone un servizio a bordo completo, con una classe economica ed una classe business, mentre l’[OSCURATO:PERSONA] è un vettore da punto a punto che propone un servizio a bordo minimo ed una classe unica (punto 795 del preambolo). Certo, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che l’[OSCURATO:PERSONA] trasportava anche passeggeri in transito conformemente al suo accordo di condivisione di codici con la [OSCURATO:PERSONA] nonché passeggeri per affari o passeggeri sensibili al fattore tempo (punti 795 e 799 del preambolo), ma le strutture dei costi di tali compagnie sono diverse, dato che quelle dell’[OSCURATO:PERSONA] sono più vicine a quelle della [OSCURATO:PERSONA] che non a quelle della bmi. 340. [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato anche che l’[OSCURATO:PERSONA] trasportava due volte più passeggeri della bmi e che effettuava quasi il doppio di passaggi settimanali (punto 795 del preambolo). Orbene, come la [OSCURATO:PERSONA] l’ha illustrato nella decisione impugnata nell’ambito della valutazione delle barriere all’ingresso, l’ampliamento delle attività della bmi all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] non è auspicato dalla suddetta compagnia e causerebbe peraltro difficoltà importanti a causa della situazione dell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] o del rischio di rappresaglie (punti 760 e 764 del preambolo). 341. Ciò si verifica anche per gli altri due concorrenti presenti sul mercato, cioè la [OSCURATO:PERSONA] e la CityJet. Come risulta dalla decisione impugnata, tali compagnie sono in un rapporto di minore immediatezza con la [OSCURATO:PERSONA] di quanto non lo sia l’[OSCURATO:PERSONA] (punto 802 del preambolo). [OSCURATO:PERSONA] è un vettore in rete che offre prestazioni complete e la CityJet è un vettore che offre voli destinati alla clientela d’affari verso un aeroporto situato in prossimità del centro cittadino di [OSCURATO:PERSONA]. Tali particolarità allontanano il modello economico e la capacità concorrenziale di tali compagnie da quello dell’insieme [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]. Peraltro tanto la [OSCURATO:PERSONA] quanto la CityJet hanno indicato che il rafforzamento della loro presenza all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] non rientrava tra le loro priorità (punto 748 del preambolo, quanto alla [OSCURATO:PERSONA], e punto 718 del preambolo, quanto alla CityJet). 342. Proprio per questo la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto concludere che nella decisione impugnata i concorrenti attualmente presenti sul mercato in grado di aumentarvi le loro capacità, così come, peraltro, i concorrenti potenziali che possono entrarvi, non eserciterebbero un «sufficiente vincolo concorrenziale» sull’entità risultante dalla concentrazione (punti 804‑809 del preambolo). Si deve in proposito rilevare che il ruolo marginale dei tre concorrenti di cui alla decisione impugnata non è rimesso in discussione dalla ricorrente, la quale si limita a riprendere l’analisi presentata nella decisione impugnata prima di concludere che sarebbe errato affermare che i suddetti concorrenti non potrebbero esercitare un «vincolo concorrenziale» sull’entità risultante dalla concentrazione (v. punto 330 supra). Questo però non è quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata. Essa ha soltanto detto che i concorrenti attuali e potenziali non potrebbero affatto esercitare un «sufficiente vincolo concorrenziale» sull’entità in parola. 343. Ne consegue che la ricorrente, tenuto conto del fatto che le sue osservazioni rimangono superficiali e frammentarie, non dimostra sufficientemente in diritto che l’analisi della [OSCURATO:PERSONA] non sia fondata riguardo al collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. Infatti la ricorrente si limita in sostanza a far valere che la [OSCURATO:PERSONA] non ha presentato elementi di prova che permettano di considerare che i tre concorrenti esaminati nella decisione impugnata e rappresentanti circa il 20% di quote di mercato non fossero idonei ad esercitare un «vincolo concorrenziale» sull’entità risultante dalla concentrazione che controllerebbe circa l’80% del suddetto mercato, mentre la [OSCURATO:PERSONA] ha illustrato nella decisione impugnata le ragioni per cui tali concorrenti non potevano fare una concorrenza efficace all’entità in questione per effetto della differenza di modello economico, delle barriere all’ingresso ed all’ampliamento di capacità nonché delle loro diverse priorità di sviluppo. b) Sui collegamenti [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] delle parti 344. Secondo la ricorrente la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che l’[OSCURATO:PERSONA] ed essa stessa non debbano affrontare vincoli concorrenziali significativi da parte delle altre compagnie aeree per i collegamenti [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], i quali rappresentano circa 3 milioni di passeggeri all’anno. Le ragioni avanzate nella decisione impugnata sarebbero le seguenti: o il modello economico non sarebbe appropriato [come quello della BA Connect, della bmi, dell’[OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA], della KLM, della Lufthansa, della Loganair, della Luxair e della CityJet (punti 816, 817, 835, 841 e 852 del preambolo)], oppure il modello economico sarebbe lo stesso, ma la compagnia aerea avrebbe scelto di porre fine alle sue operazioni sul collegamento in parola [come la MyTravelLite, la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], divenuta la BA [OSCURATO:PERSONA], poi la BA Connect, e la [OSCURATO:PERSONA] (punti 812, 816, 821, 830 e 840‑848 del preambolo)], oppure la compagnia aerea sarebbe «rimasta dolorosamente segnata da un precedente incontro con la [OSCURATO:PERSONA] – e non con l’[OSCURATO:PERSONA]» [come l’easyJet e la bmibaby (punti 812, 816, 857, 862, 867, 878 e 880 del preambolo)], oppure la compagnia effettuerebbe principalmente voli in classe business e la sua flotta di apparecchi sarebbe troppo limitata [come la CityJet e la Luxair (punti 825, 831, 832, 834, 835, 841, 852, 874, 880 e 882 del preambolo)], oppure l’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] non rientrerebbe nelle preoccupazioni strategiche della compagnia aerea quand’anche disponesse di apparecchi basati negli aeroporti adeguati del [OSCURATO:PERSONA] [quali la BA Connect, la Flybe, l’easyJet, la Loganair, la Globespan, la Jet2 e la Monarch (punti 825, 834, 843, 852 e 882 del preambolo)], oppure la compagnia non avrebbe confermato di voler entrare su un dato collegamento [come la BA Connect, la Flybe, la Loganair, la Globespan, la bmibaby, la Monarch e la Jet2 (punti 825, 834, 843, 852 e 882 del preambolo)] o avrebbe espressamente indicato alla [OSCURATO:PERSONA] di non auspicare di entrare su un collegamento servito dalla [OSCURATO:PERSONA] [come l’[OSCURATO:PERSONA] (punto 826 del preambolo)], oppure un ingresso su larga scala o un aumento della frequenza delle operazioni esistenti sarebbero necessari, ma non sarebbero possibili tenuto conto della saturazione degli aeroporti [quanto alla CityJet (punti 815‑817, 824, 826, 833, 842, 851, 860 e 870 del preambolo)] e/o renderebbero necessari considerevoli investimenti per promuovere il marchio e commercializzare i suoi voli in Irlanda [quanto alla BA Connect, alla Flybe, alla Globespan, all’easyJet e alla Monarch (punti 816, 825, 843 e 882 del preambolo)]. 345. La ricorrente addebita alla [OSCURATO:PERSONA] di aver «dato prova di incoerenza» nella sua analisi relativa a tali collegamenti. Da un lato, quando i concorrenti sono significativamente presenti in un aeroporto, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe considerato che la loro presenza in quest’ultimo non era direttamente pertinente per la valutazione della concorrenza sui collegamenti serviti dalla [OSCURATO:PERSONA] (punto 825 del preambolo e nota a piè di pagina n. 864 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] avrebbe del pari rifiutato di tener conto della presenza dei concorrenti che utilizzano basi o piattaforme nei suddetti aeroporti, considerando che questi ultimi non sarebbero significativi per l’analisi collegamento per collegamento, poiché dall’inchiesta e dalle loro stesse dichiarazioni emergerebbe che farebbero loro difetto, invariabilmente, le capacità o la motivazione per entrare sul collegamento in questione (punti 816, 825, 834, 843, 852, 862, 872 e 882 del preambolo). Dall’altro, quando la presenza combinata della [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] in un aeroporto è significativa – come a [OSCURATO:PERSONA] o ad [OSCURATO:PERSONA] – la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe asserito che la situazione era problematica per quanto riguarda barriere all’ingresso quali l’assenza di basi per i concorrenti, la necessità di «considerevoli investimenti in termini di notorietà di marchio e di marketing» allorché i vettori non sono installati in un aeroporto e l’insufficienza di bande orarie disponibili nelle ore di punta o l’accesso limitato alle infrastrutture (posti di stazionamento al suolo) (punti 816, 817, 826, 843, 844 e 882 del preambolo). 346. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’Irlanda e dall’[OSCURATO:PERSONA], contesta gli argomenti della ricorrente riferendosi alla decisione impugnata. Giudizio del Tribunale 347. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha analizzato gli effetti della concentrazione sulla concorrenza per quanto concerne diversi collegamenti in partenza da [OSCURATO:PERSONA] ed a destinazione di città del [OSCURATO:PERSONA] diverse da [OSCURATO:PERSONA]. – Sul collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] 348. Quanto al collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (punti 811‑819 del preambolo), la realizzazione dell’operazione avrebbe come risultato di creare un monopolio che eliminerebbe qualsiasi concorrenza esistente su detto collegamento. [OSCURATO:PERSONA] ha del pari menzionato il tentativo infruttuoso della MyTravelLite di entrare sul mercato in parola nel 2003-2004 e l’assenza da allora di qualsiasi altro tentativo del genere (punto 815 del preambolo), nonché il ritiro della bmibaby in seguito all’ingresso della [OSCURATO:PERSONA] (punti 812 e 816 del preambolo). 349. [OSCURATO:PERSONA] ha parimenti illustrato le ragioni per cui i vettori presenti in uno dei due aeroporti che servono [OSCURATO:PERSONA] (la BA Connect, l’easyJet, la Flybe, la bmi, la bmibaby, la Monarch, la Thomsonfly) non potrebbero esercitare un sufficiente vincolo concorrenziale sull’entità risultante dalla concentrazione entrando sul collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] in seguito all’operazione (punto 816 del preambolo). La ricorrente riprende, senza contestarle, le ragioni menzionate dalla [OSCURATO:PERSONA], relative all’esistenza di barriere all’ingresso per l’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] o alle intenzioni formulate dai suddetti vettori, che hanno priorità diverse dal mercato irlandese. Occorre considerare in proposito che le medesime ragioni sono, in quanto tali, sufficienti per corroborare le conclusioni che ne sono state tratte dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata. 350. Inoltre non si può asserire, come fa la ricorrente, che la [OSCURATO:PERSONA] abbia «dato prova di incoerenza» nell’ambito della sua analisi in quanto avrebbe tenuto conto in maniera diversa, da una parte, della situazione particolare della [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], addirittura anche a [OSCURATO:PERSONA] quanto alla [OSCURATO:PERSONA] (punto 816 del preambolo), e, dall’altra, della situazione delle altre compagnie all’aeroporto di destinazione. L’argomento avanzato dalla [OSCURATO:PERSONA] quanto alla possibilità di far concorrenza all’entità risultante dalla concentrazione a partire dalla base detenuta all’aeroporto di destinazione è stato infatti esaminato e confutato dalla [OSCURATO:PERSONA] per ognuno dei collegamenti interessati (v. punto 825 del preambolo, circa il collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], e la nota a piè di pagina n. 864 inserita in quest’ultimo punto, nell’ambito della quale la [OSCURATO:PERSONA] estende la conclusione in parola a tutte gli altri collegamenti). Occorre pertanto respingere l’asserzione della ricorrente relativamente a tutti i collegamenti per cui la [OSCURATO:PERSONA] fa valere un’incoerenza siffatta. 351. Per quanto riguarda la situazione particolare della CityJet, che dispone di apparecchi basati a [OSCURATO:PERSONA] e di apparecchi parcheggiati per la notte a [OSCURATO:PERSONA] e che potrebbe essere tentata di assicurare il collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], per il quale la clientela d’affari è importante, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che, per far concorrenza alla [OSCURATO:PERSONA] ed all’[OSCURATO:PERSONA], tale compagnia dovrebbe proporre un servizio a frequenza elevata che copra tutte le ore di punta, il che sarebbe poco probabile in ragione dei vincoli gravanti sulle bande orarie nelle ore di punta all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] e dell’assenza di posti di stazionamento al suolo (punto 817 del preambolo). Occorre rilevare al riguardo che tali ragioni non sono contestate neppure dalla ricorrente e che sono, di per sé, sufficienti a corroborare le conclusioni che ne sono state tratte dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata. 352. Da ultimo, la [OSCURATO:PERSONA] ha confutato nella decisione impugnata l’argomento addotto dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo cui compagnie aeree che non hanno aerei con base a [OSCURATO:PERSONA] (l’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la KLM e la Lufthansa) potrebbero essere tentate di assicurare voli a partire dalla suddetta destinazione verso [OSCURATO:PERSONA], da dove esse effettuerebbero ugualmente dei voli, ma verso altre destinazioni, pur non disponendo di aerei ivi basati. Secondo la [OSCURATO:PERSONA] entrare su un collegamento senza disporre di una base all’uno o all’altro estremo del medesimo è in generale meno efficace e, per questo, relativamente raro. Per di più, si tratterebbe di vettori in rete che propongono un servizio a bordo completo e sarebbe poco probabile che essi esercitino un vincolo importante sull’entità risultante dalla concentrazione (punto 817 del preambolo). Anche a questo riguardo si deve rilevare che siffatte ragioni non sono contestate dalla ricorrente e che sono, in quanto tali, sufficienti a corroborare le conclusioni che la [OSCURATO:PERSONA] ne ha tratto nella decisione impugnata. – Sul collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] 353. Quanto al collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (punti 820‑828 del preambolo), la realizzazione dell’operazione avrebbe come risultato di creare un monopolio che eliminerebbe qualsiasi concorrenza esistente sul medesimo. [OSCURATO:PERSONA] ha del pari menzionato il tentativo infruttuoso della [OSCURATO:PERSONA] di entrare su tale mercato nel 2001-2002 e l’assenza da allora di qualsiasi altro tentativo del genere. Essa ha peraltro precisato che il collegamento in parola era molto carico, con cinque passaggi al giorno effettuati dalle parti della concentrazione (punto 824 del preambolo). 354. Parimenti, la [OSCURATO:PERSONA] ha illustrato le ragioni per cui i vettori che posseggono basi o piattaforme nell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] (la BA Connect, l’easyJet, la Flybe, la Loganair e la Globespan) non potrebbero esercitare un sufficiente vincolo concorrenziale sull’entità risultante dalla concentrazione entrando sul collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] in seguito all’operazione (punto 825 del preambolo). La ricorrente riprende, senza contestarle, le ragioni menzionate dalla [OSCURATO:PERSONA], relative all’esistenza di barriere all’ingresso per l’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] o alle intenzioni formulate dai suddetti vettori, che hanno priorità diverse dal mercato irlandese. Anche a questo riguardo si deve considerare che siffatte ragioni sono, in quanto tali, sufficienti a corroborare le conclusioni che la [OSCURATO:PERSONA] ne ha tratto nella decisione impugnata. 355. Quanto alla situazione particolare della CityJet, che dispone di apparecchi basati a [OSCURATO:PERSONA] e di apparecchi parcheggiati per la notte ad [OSCURATO:PERSONA] e che potrebbe essere tentata di assicurare il collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] che fruisce di un’importante clientela d’affari, la [OSCURATO:PERSONA] ha ripreso il medesimo ragionamento di quello sviluppato per il collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (punto 826 del preambolo). Anche a questo riguardo occorre ricordare che il ragionamento in parola non è contestato dalla ricorrente e considerarlo sufficiente a corroborare la conclusione trattane dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata. – Sui collegamenti [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] 356. I collegamenti [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] si caratterizzano per il quasi-monopolio di cui fruirebbe l’entità risultante dalla concentrazione, mentre il collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] darebbe luogo al monopolio dell’insieme [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]. Circa il collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (punti 829‑837 del preambolo), l’insieme [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] rappresenterebbe il 96‑99% di quote di mercato, avendo come unico concorrente la Loganair, che detiene tra l’1 ed il 4% di quote di mercato e propone voli indiretti via Londonderry (la [OSCURATO:PERSONA] era entrata su tale collegamento nel 2001 per ritirarsi nel 2002 dopo sei mesi di esercizio). Quanto al collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (punti 838‑846 del preambolo), l’insieme [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] rappresenterebbe tra il 98 ed il 99,6% di quote di mercato, essendo la Luxair l’unico concorrente, che detiene tra lo 0,4 ed il 2% di quote di mercato e propone voli Lussemburgo-[OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto riguarda il collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (punti 847‑854 del preambolo), l’insieme [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] rappresenterebbe tra il 96 ed il 99% di quote di mercato, avendo come unico concorrente la Loganair, che detiene tra l’1 ed il 4% di quote di mercato e propone voli indiretti via Londonderry (la [OSCURATO:PERSONA], divenuta BA [OSCURATO:PERSONA], poi BA Connect, era entrata su tale collegamento nel 2001 prima di ritirarsi nel 2003 e la [OSCURATO:PERSONA] vi era entrata nel gennaio 2001 prima di cessare la sua attività nel settembre dello stesso anno). 357. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha ugualmente confutato sul punto gli argomenti invocati dalla [OSCURATO:PERSONA] in occasione del procedimento amministrativo circa i nuovi concorrenti potenziali che dispongono di una base all’aeroporto di destinazione ovvero la CityJet (v., mutatis mutandis, punti 352 e 355 supra). Occorre ricordare in proposito che il ragionamento della [OSCURATO:PERSONA] non è stato rimesso in discussione dalla ricorrente e considerarlo sufficiente a corroborare le conclusioni che essa ne ha tratto nella decisione impugnata. c) Sui collegamenti [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] delle parti 358. La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha modificato l’ampiezza del mercato geografico a seconda delle sue esigenze. [OSCURATO:PERSONA] sua valutazione della concorrenza esistente, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe incluso nel mercato rilevante tutti gli aeroporti di [OSCURATO:PERSONA]. Invece, per la valutazione dei nuovi concorrenti potenziali, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe asserito che gli aeroporti di Luton e di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] non potrebbero sostituirsi a quelli di Heathrow, Gatwick o Stansted (punti 860 e 870 del preambolo). Inoltre, a torto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe stimato il grado di probabilità di un ingresso fondandosi sul numero poco significativo di passaggi effettuati attualmente dalle compagnie aeree Wizzair, bmibaby, CentralWings, Jet2, Malev e [OSCURATO:PERSONA] (punto 873 del preambolo ) . 359. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’Irlanda e dall’[OSCURATO:PERSONA], contesta gli argomenti della ricorrente riferendosi alla decisione impugnata. Giudizio del Tribunale 360. Quanto al collegamento [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] (punti 855‑864 del preambolo), l’insieme [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] rappresenterebbe il 100% di quote di mercato (essendosi ritirata l’easyJet da tale mercato nell’ottobre 2006 in seguito all’arrivo della [OSCURATO:PERSONA] in risposta all’ingresso dell’easyJet sui collegamenti [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]). 361. Circa il collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (punti 865‑876 del preambolo), l’insieme [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] rappresenterebbe il 100% di quote di mercato (l’easyJet si è ritirata dal mercato in questione nell’ottobre 2006, la bmibaby si è ritirata nel gennaio 2005 da questo collegamento da essa proposto sin dal marzo 2004, mentre la [OSCURATO:PERSONA] l’aveva proposto solo fino all’ottobre 2001). 362. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha del pari confutato sul punto l’argomento invocato dalla [OSCURATO:PERSONA] in occasione del procedimento amministrativo circa i concorrenti potenziali che dispongono di una base all’aeroporto di destinazione. Il ragionamento in parola, che poggia sulla forte presenza delle parti della concentrazione in Irlanda e sulle particolarità di taluni aeroporti londinesi, non potrebbe essere rimesso in discussione dagli argomenti della ricorrente. Infatti, contrariamente a quanto fa valere quest’ultima, l’intercambiabilità degli aeroporti londinesi dal lato della domanda non significa che le loro particolarità non potrebbero essere prese in considerazione dal lato dell’offerta quando si tratta di valutare la capacità di un vettore ad installarsi su una destinazione. Pertanto il ragionamento descritto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata non è contraddittorio sul punto. 363. Altrettanto fondatamente la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che i vettori che potrebbero entrare sui collegamenti in questione gestendo un «collegamento a W» senza base all’una o all’altra delle destinazioni (Wizzair, bmibaby, CentralWings, Jet2, Malev e [OSCURATO:PERSONA]) non erano idonei a fare una concorrenza efficace all’entità risultante dalla concentrazione. 364. Di conseguenza le conclusioni in base alle quali l’operazione contemplata ostacolerebbe considerevolmente una concorrenza effettiva per effetto della creazione di una posizione dominante per i collegamenti [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] non sono rimesse in discussione dagli argomenti della ricorrente. d) Sui collegamenti [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (Lubecca) [OSCURATO:PERSONA] delle parti 365. La ricorrente addebita alla [OSCURATO:PERSONA] di aver escluso dalla sua analisi le seguenti compagnie: la Lufthansa, per i collegamenti [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (Lubecca), poiché i passeggeri da punto a punto vi rappresenterebbero solo una piccola parte delle attività della compagnia stessa (punti 913, 951 e 962 del preambolo); la CityJet, per il collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], poiché quest’ultima si concentrerebbe su una clientela d’affari più redditizia (punto 1017 del preambolo); l’Iberia, per il collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], poiché il suo modello economico si fonderebbe su attività in rete con un servizio a bordo completo (punto 984 del preambolo); la [OSCURATO:PERSONA], la KLM, nonché la VLM, la Transavia e l’Airlinair, per il collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (punto 936 del preambolo). Secondo la ricorrente la [OSCURATO:PERSONA] non è «credibile» quando afferma che i vettori in parola non sarebbero in grado di rispondere in maniera effettiva ad un aumento dei prezzi ad opera dell’entità risultante dalla concentrazione, in particolare perché servono già i collegamenti in questione. 366. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’Irlanda e dall’[OSCURATO:PERSONA], contesta gli argomenti della ricorrente riferendosi alla decisione impugnata. Giudizio del Tribunale 367. Anche se il ragionamento seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] per esaminare ciascun collegamento è assai simile, ciascuno di essi presenta una certa particolarità che dev’essere ricordata, segnatamente quanto ai concorrenti o alle compagnie aeree idonei ad entrare su questi mercati per fare concorrenza all’entità risultante dalla concentrazione. – Sui collegamenti [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Lubecca) 368. Circa il collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (punti 908‑915 del preambolo), la realizzazione dell’operazione avrebbe come risultato di creare un monopolio che eliminerebbe qualsiasi concorrenza esistente sul collegamento medesimo. [OSCURATO:PERSONA] ha del pari menzionato la presenza su questo mercato della Lufthansa, che si è ritirata nell’ottobre 2000. Essa ha ricordato che esistevano barriere all’ingresso connesse alla saturazione dell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA], anche se queste ultime potevano essere meno pronunciate nella fattispecie per il limitato numero di frequenze e la proporzione meno importante che altrove di passeggeri sensibili al fattore tempo. 369. Quanto al collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (Lubecca) (punti 956‑964 del preambolo), la realizzazione dell’operazione avrebbe come risultato di creare un monopolio che eliminerebbe qualsiasi concorrenza esistente su tale collegamento in parola. [OSCURATO:PERSONA] ha del pari menzionato la presenza su questo mercato della Lufthansa, che si è ritirata nell’ottobre 2000, e quella della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], che vi è entrata nell’aprile 2004 per uscirne nel gennaio 2006. Essa ha ricordato che esistevano barriere all’ingresso connesse alla saturazione dell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA], anche se queste ultime potevano essere meno pronunciate nel caso di specie per il limitato numero di frequenze e la proporzione meno importante che altrove di passeggeri sensibili al fattore tempo. 370. Parimenti, la [OSCURATO:PERSONA] ha esposto le ragioni per cui i vettori che dispongono di una base a [OSCURATO:PERSONA] (la Lufthansa, l’[OSCURATO:PERSONA], la Germanwings, l’easyJet) o ad [OSCURATO:PERSONA]-Lubecca (la Lufthansa, l’[OSCURATO:PERSONA], la Germanwings) non potrebbero esercitare un sufficiente vincolo concorrenziale sull’entità risultante dalla concentrazione entrando sui collegamenti [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (Lubecca) in seguito all’operazione (punti 913 e 962 del preambolo). La ricorrente si limita ad indicare in proposito che, quanto alla Lufthansa, la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe «credibile» quando afferma che tale compagnia non sarebbe in grado di rispondere in maniera effettiva ad un aumento dei prezzi ad opera dell’entità risultante dalla concentrazione (v. punto 365 supra). Si deve tuttavia rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato in proposito varie ragioni perfettamente credibili. Infatti, essa ha constatato, da una parte, che la Lufthansa era un vettore in rete tradizionale che utilizza un sistema a stella diverso dai modelli da punto a punto ed a prestazioni minime della [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] e, dall’altra, che, tenuto conto del suo ritiro dal mercato nel 2000 (quando all’epoca non esisteva alcun altro concorrente), la Lufthansa non sarebbe ormai, probabilmente, più disposta ad entrare sui mercati in questione di fronte ad una nuova potente entità la cui struttura di costi non è la medesima. – Sul collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] 371. Quanto al collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (punti 931‑938 della decisione impugnata), la realizzazione dell’operazione avrebbe come risultato di creare un monopolio che eliminerebbe qualsiasi concorrenza esistente su tale collegamento. [OSCURATO:PERSONA] ha anche menzionato la presenza sul mercato in questione della Sabena (divenuta [OSCURATO:PERSONA]), che si è ritirata nel novembre 2001. Essa ha ricordato che esistevano barriere all’ingresso connesse alla saturazione dell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] ed al forte carico sul medesimo collegamento. 372. Parimenti, la [OSCURATO:PERSONA] ha illustrato le ragioni per cui i vettori che dispongono di una base a [OSCURATO:PERSONA] (la [OSCURATO:PERSONA], la KLM e la VLM) o a Eindhoven nei [OSCURATO:PERSONA] (la Transavia e l’Airlinair), che non è considerato un aeroporto intercambiabile con quello di [OSCURATO:PERSONA], non potrebbero esercitare un sufficiente vincolo concorrenziale sull’entità risultante dalla concentrazione entrando sul collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (punto 936 del preambolo). La ricorrente si limita in proposito ad indicare che la [OSCURATO:PERSONA] non è «credibile» quando afferma che tali compagnie non sarebbero in grado di rispondere in maniera effettiva ad un aumento dei prezzi ad opera dell’entità risultante dalla concentrazione (v. punto 365 supra). Occorre però rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha esposto su questo punto varie ragioni perfettamente credibili. Infatti essa ha constatato che la [OSCURATO:PERSONA] e la KLM erano principalmente vettori in rete che offrono un servizio a bordo completo ed il cui modello economico differisce da quello della [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA], che la VLM fidelizzava essenzialmente una clientela d’affari utilizzando apparecchi più piccoli che permettono di atterrare all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], e la Transavia e l’Airlinair servivano Eindhoven e non [OSCURATO:PERSONA]. – Sul collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] 373. Per quanto riguarda il collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (punti 948‑955 del preambolo), le parti della concentrazione rappresentavano, quanto alla capacità, tra il 59 e l’87% di quote di mercato cumulate nel corso dell’estate 2006, prendendo o meno in considerazione i passeggeri in transito. La quota di mercato del concorrente Lufthansa oscillava così tra il 13 ed il 41% prendendo in considerazione i passeggeri in transito. 374. Si deve rilevare al riguardo che la [OSCURATO:PERSONA] ha illustrato nella decisione impugnata le ragioni per cui la Lufthansa non potrebbe fare una concorrenza efficace all’entità risultante dalla concentrazione su tale mercato. Infatti, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che il modello economico della Lufthansa si distingueva chiaramente da quelli dell’[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre essa ha constatato che la Lufthansa gestiva un servizio a frequenza elevata i cui orari si adattavano ai flussi di partenze e di arrivi all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha del pari constatato come, dai risultati dell’inchiesta effettuata presso clienti, emerga che diversi clienti dell’[OSCURATO:PERSONA] o della [OSCURATO:PERSONA] avevano contemplato l’altra compagnia irlandese, piuttosto che la Lufthansa, come sostituto per un volo [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. Pertanto la ricorrente non può far valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha puramente e semplicemente escluso la Lufthansa dalla sua analisi per il motivo che i passeggeri da punto a punto vi rappresenterebbero solo una piccola parte delle attività della compagnia (v. punto 365 supra). – Sui collegamenti [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] 375. Circa il collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (punti 981‑989 del preambolo), le parti della concentrazione rappresentavano, quanto alla capacità, tra il 66 ed il 75% di quote di mercato cumulate previste per l’e state 2007, prendendo o meno in considerazione i passeggeri in transito. La quota di mercato del concorrente Iberia oscillava così tra il 25 ed il 34% prendendo in considerazione i passeggeri in transito. [OSCURATO:PERSONA] ha ugualmente menzionato la presenza su tale mercato della Spanair, che si è ritirata nell’ottobre 2006. Essa ha inoltre ricordato che esistevano barriere all’ingresso connesse alla saturazione dell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA], anche se queste ultime potevano essere in tal caso meno pronunciate nella misura in cui non si tratta di un collegamento ad elevata frequenza. 376. Quanto al collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (punti 1014‑1021 del preambolo), le parti della concentrazione rappresentavano tra il 61 e l’80% di quote di mercato cumulate per l’estate 2006, prendendo o meno in considerazione i passeggeri in transito. La quota di mercato della CityJet oscillava dunque tra il 20 ed il 39% prendendo in considerazione i passeggeri in transito. Nessun altro vettore sarebbe entrato sul mercato in parola nel corso degli ultimi anni. 377. Deve rilevarsi al riguardo che la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato nella decisione impugnata le ragioni per cui l’Iberia, quanto al collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (punto 984 del preambolo), e la CityJet, quanto al collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (punto 1017 del preambolo), non potrebbero fare una concorrenza efficace all’entità risultante dalla concentrazione. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato che l’Iberia non poteva ritenersi una concorrente immediata delle parti della concentrazione a causa del suo modello economico fondato su attività in rete e su un servizio a bordo completo che è destinato ad un significativo numero di passeggeri in transito sul collegamento in parola. Peraltro la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato che la CityJet aveva come principale obiettivo di alimentare i voli a medio e lungo raggio dell’[OSCURATO:PERSONA] in partenza dall’aeroporto di Roissy-Charles-de-Gaulle. Questo ragionamento non è contestato, in quanto tale, dalla ricorrente che ne critica soltanto la credibilità senz’altra modalità di precisazione. La ricorrente non può quindi far valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha puramente e semplicemente escluso tali due compagnie dalla sua analisi (v. punto 365 supra). e) Sui collegamenti [OSCURATO:PERSONA]Milano e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] delle parti 378. La ricorrente sostiene che a torto la [OSCURATO:PERSONA] ha escluso l’Alitalia quale concorrente potenziale dell’entità risultante dalla concentrazione a causa del suo recente ritiro dai collegamenti [OSCURATO:PERSONA]Roma e [OSCURATO:PERSONA]Milano nonché delle sue difficoltà finanziarie (punti 1011 e 1041 del preambolo). Ugualmente la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, a torto, escluso l’esistenza di una minaccia concorrenziale da parte di tale vettore in rete che offre un servizio a bordo completo. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe infatti prodotto alcun elemento probante che l’Alitalia non poteva di nuovo proporre facilmente voli a destinazione di [OSCURATO:PERSONA] nell’ipotesi di un aumento dei prezzi ad opera dell’entità risultante dalla concentrazione, laddove l’Alitalia possederebbe numerosi aerei con base a Roma ed a Milano. 379. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’Irlanda e dall’[OSCURATO:PERSONA], contesta gli argomenti della ricorrente riferendosi alla decisione impugnata. Giudizio del Tribunale 380. Quanto al collegamento [OSCURATO:PERSONA]Milano (punti 1006‑1013 del preambolo), la realizzazione dell’operazione avrebbe come risultato di creare un monopolio che eliminerebbe qualsiasi concorrenza esistente su tale collegamento (100% di quote di mercato cumulate previste per l’estate 2007). [OSCURATO:PERSONA] ha anche menzionato la presenza sul mercato in parola dell’Alitalia, che si è ritirata nell’ottobre 2006, qualche mese dopo l’ingresso della [OSCURATO:PERSONA] sul collegamento in parola. Essa ha ricordato che esistevano barriere all’ingresso connesse alla saturazione dell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] nelle ore di punta. 381. Per quanto riguarda il collegamento [OSCURATO:PERSONA]Roma (punti 1036‑1043 del preambolo), la realizzazione dell’operazione avrebbe come risultato di creare un monopolio che eliminerebbe qualsiasi concorrenza esistente su tale collegamento (100% di quote di mercato cumulate previste per l’estate 2007). [OSCURATO:PERSONA] ha anche menzionato la presenza sul mercato in parola dell’Alitalia, che si è ritirata nell’ottobre 2005, prima di fare brevemente un nuovo ingresso durante l’estate 2006. Essa ha ricordato che esistevano barriere all’ingresso connesse alla saturazione dell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] nelle ore di punta ed allo sviluppo di tale collegamento. 382. [OSCURATO:PERSONA] ha al contempo illustrato le ragioni per cui i vettori che dispongono di una base a Milano o a Roma (l’Alitalia, l’[OSCURATO:PERSONA], l’easyJet e la MyAir) non potrebbero esercitare un sufficiente vincolo concorrenziale sull’entità risultante dalla concentrazione entrando sui collegamenti [OSCURATO:PERSONA]Milano e [OSCURATO:PERSONA]Roma (punti 1011 e 1041 del preambolo). La ricorrente si limita in proposito a indicare che a torto la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che l’Alitalia non possa fare una concorrenza efficace all’entità risultante dalla concentrazione per effetto delle sue difficoltà finanziarie e del suo modello economico di compagnia che offre un servizio a bordo completo. È tuttavia necessario constatare che tali ragioni permettono di giustificare la conclusione che ne è stata tratta dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata. 383. Risulta dall’insieme di quanto precede che gli argomenti avanzati dalla ricorrente relativamente a vari collegamenti esaminati nella decisione impugnata non permettono di rimettere in questione la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la realizzazione dell’operazione ostacolerebbe considerevolmente sui detti collegamenti una concorrenza effettiva per effetto della creazione di una posizione dominante. 384. Occorre inoltre rilevare che le posizioni dominanti cui la concentrazione contemplata darebbe luogo per i collegamenti in parola sono vuoi monopolistiche, vuoi quasi monopolistiche o molto importanti e sono sufficienti, di per sé, a confermare a tale stadio dell’analisi la conclusione tratta dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la realizzazione della concentrazione dev’essere dichiarata incompatibile con il mercato comune. 385. Pertanto si deve considerare che, con riserva del risultato dell’analisi dei guadagni di efficienza e degli impegni effettuata nell’ambito dell’esame del quarto e del quinto motivo, la [OSCURATO:PERSONA] ha fondatamente dichiarato la concentrazione contemplata incompatibile con il mercato comune. D – Sul quarto motivo, relativo alla valutazione degli asseriti guadagni di efficienza 386. Occorre preliminarmente rilevare che, ai sensi del ‘considerando’ 29 del regolamento sulle concentrazioni: «Per determinare l’impatto di una concentrazione sulla concorrenza nel mercato comune, è opportuno tener conto di qualsiasi documentato e probabile guadagno di efficienza addotto dalle imprese interessate. È possibile che l’incremento di efficienza prodotto dalla concentrazione compensi gli effetti sulla concorrenza, e in particolare il pregiudizio potenziale per i consumatori, che questa avrebbe potuto altrimenti produrre, e che di conseguenza la concentrazione stessa non ostacoli in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una sua parte sostanziale, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante. [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe pubblicare degli orientamenti in merito alle condizioni alle quali è disposta a tener conto di considerazioni di efficienza nel valutare una concentrazione». 387. Gli orientamenti della [OSCURATO:PERSONA] menzionati nel ‘considerando’ 29 del regolamento sulle concentrazioni sono presentati ai punti 76‑88 degli orientamenti. Il punto 78 degli orientamenti indica quindi che, perché la [OSCURATO:PERSONA] possa tener conto delle considerazioni di efficienza e giungere alla conclusione che, grazie ad esse, non vi è motivo di dichiarare una concentrazione incompatibile con il mercato comune, i miglioramenti di efficienza devono andare a beneficio dei consumatori, essere specificamente legati alla concentrazione ed essere verificabili. Queste condizioni sono cumulative e vengono esaminate di seguito secondo l’ordine adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata. 388. L’analisi effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, che è pertinente nell’ambito della valutazione del presente motivo, ruota intorno alle seguenti tappe. In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha illustrato l’argomentazione presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] in occasione del procedimento amministrativo secondo cui la concentrazione non presenterebbe alcun rischio per la concorrenza grazie ai guadagni di efficienza connessi all’applicazione all’[OSCURATO:PERSONA] del modello economico a bassi costi della [OSCURATO:PERSONA]. Siffatti guadagni di efficienza risulterebbero da economie di scala realizzate a livello dei costi di personale, delle spese relative alla proprietà degli apparecchi, delle spese di manutenzione, delle spese aeroportuali, dei costi di esercizio al suolo e dei costi di distribuzione. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], i guadagni di efficienza in parola non potrebbero essere ottenuti né con un’altra operazione né singolarmente dalle due compagnie in assenza di una siffatta concentrazione. Tali guadagni di efficienza si ripercuoterebbero sui consumatori in termini di riduzione del prezzo dei biglietti, di aumento delle frequenze di voli e del numero di collegamenti nonché in termini di miglioramento dei prodotti e del servizio, senza incidere sulla qualità del servizio dell’[OSCURATO:PERSONA] (punto 7.10.2 della decisione impugnata). L’analisi dell’[OSCURATO:PERSONA] è anch’essa descritta nella decisione impugnata (punto 7.10.3 di quest’ultima). 389. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato che risultava dai principi illustrati nel ‘considerando’ 29 del regolamento sulle concentrazioni e negli orientamenti che, per poter controbilanciare gli effetti negativi di una concentrazione sui consumatori, i guadagni di efficienza che ne risultano devono essere verificabili (cioè giustificati, quantificati e corroborati, se necessario, da studi e documenti interni), atti a procurare un vantaggio ai consumatori, senza che possano ottenersi nella stessa misura con mezzi meno anticoncorrenziali della concentrazione contemplata (guadagni di efficienza specificamente legati alla concentrazione). Queste tre condizioni (carattere verificabile, vantaggio per i consumatori e specifico legame con la concentrazione) sono cumulative (punti 7.10.1 e 7.10.4 della decisione impugnata). 390. In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che i guadagni di efficienza asseriti dalla [OSCURATO:PERSONA] non erano verificabili, in quanto fondati essenzialmente sull’affermazione generale secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe in grado di applicare all’[OSCURATO:PERSONA] il suo modello economico, in particolare i livelli di costi che vi sono associati, senza che si sia sufficientemente tenuto conto della compensazione delle perdite in termini di caratteristiche dei prodotti e di entrate. Varie asserzioni della [OSCURATO:PERSONA] relative ai guadagni di efficienza poggerebbero anche su presunzioni che non potrebbero essere verificate in maniera indipendente (punti 7.10.4.2 della decisione impugnata). La decisione impugnata contiene anche una stima della specificità della concentrazione (punto 7.10.4.3 della decisione impugnata) e dei benefici per i clienti (punto 7.10.4.4 della decisione impugnata). 391. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso al punto 1151 del preambolo che i guadagni di efficienza asseriti dalla [OSCURATO:PERSONA] non erano sufficientemente verificabili ne specifici della concentrazione. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], pur supponendo che tali due condizioni fossero state soddisfatte, i guadagni di efficienza in parola avrebbero inciso sui costi fissi dell’[OSCURATO:PERSONA] (utilizzazione degli apparecchi), il che induce a pensare che di questi ultimi non avrebbero forse beneficiato i clienti. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] si è riferita al punto 84 degli orientamenti a norma del quale «[è] altamente improbabile che una concentrazione che dia luogo ad una posizione di mercato prossima al monopolio, o che porti ad un analogo livello di potere di mercato, possa essere dichiarata compatibile con il mercato comune sulla base del fatto che il miglioramento dell’efficienza sarebbe sufficiente a controbilanciare i suoi potenziali effetti anticoncorrenziali». 392. In sostanza la ricorrente critica tale aspetto della decisione impugnata facendo valere che, malgrado i suoi eventuali effetti anticoncorrenziali, l’operazione di concentrazione produrrebbe guadagni di efficienza. Siffatti guadagni di efficienza sarebbero verificabili, propri della concentrazione e ne beneficerebbero i consumatori. Pertanto i criteri posti ai punti 76 e segg. degli orientamenti sarebbero stati rispettati e la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto dichiarare l’operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune. In generale, la ricorrente addebita alla [OSCURATO:PERSONA] di aver disatteso gli elementi concreti da essa presentati e di essersi fondata su «congetture» avanzate dall’[OSCURATO:PERSONA]. Orbene, non soltanto la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe un punto di riferimento quanto al conseguimento di guadagni di efficienza, ma l’[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto essere a conoscenza delle economie di costi realizzate dalla [OSCURATO:PERSONA] e sarebbe stato nell’interesse dell’[OSCURATO:PERSONA] sottostimare i guadagni di efficienza risultanti dalla concentrazione al fine di proteggersi contro l’offerta della [OSCURATO:PERSONA] e non ammettere la propria inefficienza. La ricorrente addebita anche alla [OSCURATO:PERSONA] di aver applicato un «criterio irragionevole ed erroneo» circa l’ampiezza dei guadagni di efficienza che essa avrebbe dovuto provare fondandosi sul punto 84 degli orientamenti, il quale stabilisce una presunzione negativa in rapporto agli effetti dei guadagni di efficienza in una posizione prossima al monopolio. All’occorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la concentrazione non creerebbe alcun monopolio. 393. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’Irlanda e dall’[OSCURATO:PERSONA], rileva che, in quanto l’operazione di concentrazione sfocerebbe in una posizione prossima al monopolio, è altamente improbabile che possa essere dichiarata compatibile con il mercato comune per il motivo che i guadagni di efficienza ottenuti ne controbilancerebbero gli effetti anticoncorrenziali. Comunque i criteri da esaminare non sarebbero soddisfatti: i guadagni di efficienza asseriti dalla [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero né verificabili né propri della concentrazione e non ne beneficerebbero i consumatori. 1. Sul carattere verificabile degli asseriti guadagni di efficienza a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti 394. In primo luogo, la ricorrente contesta l’osservazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui le sue affermazioni concernenti i guadagni di efficienza sarebbero fondate su elementi molto ipotetici (punto 1133 del preambolo). «Calcoli molto dettagliati» sarebbero stati forniti alla [OSCURATO:PERSONA] sulla base dell’esperienza acquisita in un quindicennio di attività commerciali in Europa e di utilizzazione di più di 130 aerei per più di 500 collegamenti. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe nella posizione migliore per presentare «calcoli rigorosi, affidabili e verificabili», contrariamente alla [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe priva di esperienza in materia, ed all’[OSCURATO:PERSONA], che non sarebbe un modello di efficienza. Pur supponendo che siffatti calcoli comportino un margine di errore, il risultato, cioè guadagni di efficienza ammontanti ad EUR 221,7 milioni, non potrebbe essere puramente e semplicemente disatteso. La ricorrente critica anche l’esigenza formulata al punto 1133 del preambolo secondo cui essa avrebbe dovuto fornire documenti precedenti alla concentrazione che stimino in maniera obiettiva ed indipendente l’ampiezza dei guadagni di efficienza. Infatti i guadagni di efficienza sussisterebbero indipendentemente dalla loro attestazione per iscritto prima o dopo l’annuncio della concentrazione. Un’esigenza siffatta sarebbe impossibile da soddisfare poiché spesso, solo dopo l’annuncio dell’OPA, i suoi autori potrebbero accedere alla contabilità della società obiettivo. 395. In secondo luogo, la ricorrente rileva che, al fine di sostenere che i guadagni di efficienza non sono verificabili, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che ciò presuppone che essa sia in grado di trasferire «integralmente» il suo modello economico all’[OSCURATO:PERSONA] senza peggiorare, con ciò, talune caratteristiche del prodotto. [OSCURATO:PERSONA] riconoscerebbe quindi l’esistenza di una differenza tra il modello economico della [OSCURATO:PERSONA] e quello dell’[OSCURATO:PERSONA]. Tale affermazione deriverebbe tuttavia da un malinteso, dato che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto l’intenzione di trasferire «integralmente» il suo modello economico all’[OSCURATO:PERSONA], ma soltanto di mantenere un servizio differenziato pur consolidando la posizione dell’[OSCURATO:PERSONA] in termini di guadagni di efficienza e di riduzione dei costi. 396. In terzo luogo, la ricorrente sostiene che il riferimento figurante al punto 1134 del preambolo alla sua acquisizione della Buzz non procede nel senso della tesi della [OSCURATO:PERSONA]. Infatti la flotta dell’[OSCURATO:PERSONA] sarebbe molto più importante di quella della Buzz e le economie realizzate in materia di carburante, di manutenzione e di sostituzioni sarebbero dunque più importanti, e non più limitate, di quelle che avrebbero consentito la suddetta acquisizione. Inoltre, come avrebbe fatto con la Buzz, la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe sostituire gli aerei in questione e negoziare condizioni migliori di noleggio di quelle attualmente accettate dall’[OSCURATO:PERSONA]. 397. In quarto luogo, la ricorrente ricorda di essersi impegnata irrevocabilmente, nell’ambito dell’OPA, a ridurre i prezzi dell’[OSCURATO:PERSONA], ad eliminare i supplementi connessi al carburante per un preciso importo, a mantenere le frequenze ed a migliorare il servizio. Soltanto guadagni di efficienza le avrebbero permesso di soddisfare tali impegni pur garantendone la redditività. [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe quindi affermare, al punto 1135 del preambolo, che non disponeva di alcun dato verificabile in grado di provare che guadagni di efficienza potrebbero essere realizzati quanto ai tre punti essenziali per i consumatori, cioè il prezzo dei biglietti, le frequenze di voli e la qualità del servizio per ciascun collegamento. 398. In quinto luogo, la ricorrente insiste sulla capacità dell’entità risultante dalla concentrazione di realizzare economie in materia di pubblicità per effetto di un accresciuto potere di acquisto su tutta la rete che sarebbe garantito in seguito all’operazione. 399. In sesto luogo, la ricorrente addebita alla [OSCURATO:PERSONA] di aver ignorato l’interesse della possibilità che essa poteva avere ad utilizzare le sue opzioni che le permettevano di acquistare o di noleggiare Boeing 737 per sostituire gli aerei noleggiati con spese elevate dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] vi avrebbe visto un «semplice trasferimento di nolo» (punto 1137 del preambolo). In assenza di concentrazione, l’operatività della [OSCURATO:PERSONA] non esigerebbe che essa eserciti tutte queste opzioni. Pertanto la [OSCURATO:PERSONA], se le esercitasse a vantaggio dell’[OSCURATO:PERSONA], non sosterrebbe alcun «costo di opportunità». [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dimostrato che le clausole dei contratti conclusi con la Boeing permetterebbero alla [OSCURATO:PERSONA] di esercitare tali «opzioni non desiderate» e di rivendere gli aerei sul mercato libero, nè che la [OSCURATO:PERSONA] sceglierebbe effettivamente di utilizzare le opzioni in parola per far concorrenza in tal modo alla Boeing sul mercato dei nuovi aerei. Un siffatto comportamento non sarebbe «nè realistico né commercialmente ragionevole». Del pari a torto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe considerato, al punto 1138 del preambolo, che i calcoli effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] quanto ai costi relativi alla proprietà degli apparecchi fossero «particolarmente ottimistici», trascurando quindi l’esperienza acquisita da quest’ultima nel settore. 400. In settimo luogo, la ricorrente sottolinea che a torto la [OSCURATO:PERSONA] ha «presunto», al punto 1139 del preambolo, che talune delle economie previste in materia di tasse aeroportuali presupponevano che essa trasferisse i voli dell’[OSCURATO:PERSONA] dagli aeroporti principali a costi elevati verso aeroporti secondari a costi ridotti. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe infatti dimostrato che le economie potenziali in materia di tasse aeroportuali non si fondavano su una riduzione dei costi all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] o su una modifica degli aeroporti di destinazione dell’[OSCURATO:PERSONA]. La logica della concentrazione consisterebbe nell’utilizzo degli aerei dell’[OSCURATO:PERSONA] in aeroporti principali. Inoltre, contrariamente alle affermazioni dell’[OSCURATO:PERSONA] presentate al punto 1118 del preambolo, la [OSCURATO:PERSONA] realizzerebbe tempi di rotazione di 25 minuti all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA], il quale sarebbe tuttavia un aeroporto principale, mentre l’[OSCURATO:PERSONA] opererebbe sulla base di tempi di rotazione di 40‑55 minuti. Tali tempi sarebbero realizzati anche in aeroporti sovraffollati come quello di [OSCURATO:PERSONA] o quello di [OSCURATO:PERSONA] (v. la nota della [OSCURATO:PERSONA] del 19 gennaio 2007, relativa ai guadagni di efficienza connessi ai passaggi). 401. In ottavo luogo, la ricorrente fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato un’interpretazione non corretta del diritto societario irlandese, dato che a norma di tale legislazione la [OSCURATO:PERSONA] controllerebbe l’[OSCURATO:PERSONA] avendone acquistato il 50% delle azioni. Pertanto il «carattere ostile» dell’assunzione di controllo, rilevato al punto 1140 del preambolo, sarebbe privo di pertinenza e la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente supposto che l’integrazione delle due imprese sarebbe resa più difficile se la [OSCURATO:PERSONA] controllava meno del 100% delle azioni dell’[OSCURATO:PERSONA]. 402. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’Irlanda e dall’[OSCURATO:PERSONA], contesta gli argomenti della ricorrente riferendosi al la decisione impugnata. b) Giudizio del Tribunale 403. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che i guadagni di efficienza asseriti dalla [OSCURATO:PERSONA] non erano verificabili, in quanto poggiavano essenzialmente sull’affermazione generale secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe in grado di applicare all’[OSCURATO:PERSONA] il suo modello economico, in particolare i livelli di costi che vi sono associati senza che si sia tenuto conto a sufficienza della compensazione delle perdite in termini di caratteristiche dei prodotti e di entrate. [OSCURATO:PERSONA] ha del pari ritenuto che varie affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] relative ai guadagni di efficienza si basassero su presunzioni che non possono essere verificate in maniera indipendente (punto 7.10.4.2 della decisione impugnata). 404. La condizione relativa al carattere verificabile dei guadagni di efficienza prevista negli orientamenti non sarebbe quindi soddisfatta, il che è contestato dalla ricorrente, la quale fa valere otto addebiti su tale punto. 405. In primo luogo, quanto alle valutazioni effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata concernente i dati forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] (punto 1133 del preambolo, v. punto 394 supra), è necessario ricordare anzitutto che la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che «varie affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] relative ai guadagni di efficienza si basa[vano] su presunzioni che non possono essere verificate in maniera indipendente». [OSCURATO:PERSONA] ha ugualmente sottolineato nella decisione impugnata che non esisteva «[a]lcun documento anteriore alla concentrazione che valutasse in maniera obiettiva e indipendente l’estensione degli incrementi di efficienza generati dall’acquisizione dell’[OSCURATO:PERSONA]». In tale contesto la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che «giudica[va] essenziale la presentazione di tali documenti per dimostrare, da una parte, che il modello economico della [OSCURATO:PERSONA] è differente, unico e superiore a quello dell’[OSCURATO:PERSONA] e, dall’altra, che la sua struttura di costi potrebbe essere riprodotta con successo rispetto all’[OSCURATO:PERSONA] dopo la concentrazione». Siffatte indicazioni possono comprendersi nel senso che potrebbe esigersi dalla parte notificante che produca dati corrispondenti alla definizione summenzionata dei documenti la cui presentazione è ritenuta «essenziale» dalla [OSCURATO:PERSONA]. 406. Tuttavia risulta dal punto 86 degli orientamenti che i miglioramenti dell’efficienza devono essere «verificabili» in modo che la [OSCURATO:PERSONA] possa essere ragionevolmente certa che essi «si realizzino» e siano di entità sufficiente a controbilanciare i potenziali effetti negativi della concentrazione per i consumatori. Il medesimo punto degli orientamenti indica che, quanto più «precisi e convincenti» saranno gli argomenti addotti per sostanziare i miglioramenti di efficienza, tanto meglio la [OSCURATO:PERSONA] sarà in grado di valutarli. Esso precisa al riguardo che, quando è ragionevolmente possibile, gli incrementi di efficienza ed i benefici che ne derivano per i consumatori dovranno quindi essere «quantificati» e che, se i dati necessari per una precisa analisi quantitativa non sono disponibili, dovrà essere possibile prevedere un effetto positivo per i consumatori «chiaro ed identificabile», «non solamente marginale». La condizione relativa al carattere verificabile degli incrementi di efficienza non impone dunque che la parte notificante produca dati idonei ad essere verificati in maniera indipendente da un terzo o documenti precedenti alla concentrazione che permettano di valutare in maniera oggettiva e indipendente l’ampiezza degli incrementi di efficienza prodotti dall’acquisizione. 407. Una siffatta interpretazione è corroborata dalla lettura del punto 87 degli orientamenti, da cui risulta che la maggior parte delle informazioni che consentirebbero alla [OSCURATO:PERSONA] di valutare gli incrementi di efficienza sono in possesso unicamente delle imprese partecipanti alla concentrazione e che spetta dunque alle parti notificanti comunicare tempestivamente tutte le informazioni necessarie. 408. Parimenti l’elenco non tassativo degli elementi di prova utili per la valutazione degli incrementi di efficienza di cui al punto 88 degli orientamenti comprende elementi probatori di vario genere, senza che si ponga l’accento sulla necessità che siano idonei ad essere oggetto di una verifica indipendente o precedenti alla concentrazione. Tale elenco include, in particolare, i documenti interni utilizzati dai dirigenti delle imprese per decidere la concentrazione, dichiarazioni rese dai dirigenti ai proprietari e ai mercati finanziari in merito ai miglioramenti di efficienza attesi, esempi storici di incrementi di efficienza e di benefici per i consumatori, nonché studi effettuati da esperti esterni prima della concentrazione sulla natura e sull’entità degli incrementi di efficienza, nonché sulla misura in cui è probabile che ne beneficino i consumatori. 409. Pertanto la possibilità di una verifica indipendente delle presunzioni su cui poggiano le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] relative ai miglioramenti di efficienza non era imposta dagli orientamenti, che definiscono i criteri della [OSCURATO:PERSONA] applicabili al riguardo. In ogni caso la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dunque potuto, nel caso di specie, escludere i dati presentati dalla [OSCURATO:PERSONA] per il solo motivo che essi si sarebbero basati su presunzioni non verificabili in maniera indipendente. Allo stesso modo la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto esigere un tipo particolare di documenti, quali documenti precedenti alla concentrazione che valutassero in maniera oggettiva e indipendente l’ampiezza degli incrementi di efficienza generati dall’acquisizione, al fine di contestare la pertinenza delle informazioni derivanti da un altro tipo di documenti idonei ad essere prodotti. 410. In tale contesto la [OSCURATO:PERSONA] aveva il diritto di presentare alla [OSCURATO:PERSONA] i propri dati in merito agli incrementi di efficienza attesi dalla concentrazione, senza dover necessariamente ricorrere ad una valutazione atta ad essere verificata in maniera indipendente da un terzo o già realizzata prima dell’annuncio della concentrazione. Il ritmo degli affari non permette necessariamente la produzione tempestiva di siffatti documenti ed i documenti utilizzati da un’impresa per avviare un’OPA, provenienti sia dalla stessa impresa che dai suoi consulenti, possono in quanto tali presentare una certa pertinenza nel corroborare il contenuto delle asserzioni relative agli incrementi di efficienza. 411. Si deve tuttavia sottolineare che la [OSCURATO:PERSONA] ha concretamente esaminato se i miglioramenti di efficienza asseriti dalla [OSCURATO:PERSONA] fossero «verificabili» nel senso che le consentivano di essere ragionevolmente certa che la loro concretizzazione era probabile e di entità tale da controbilanciare i potenziali effetti negativi della concentrazione per i consumatori. Infatti la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato al punto 1133 del preambolo che, considerate le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] sui miglioramenti di efficienza, «pare[va] molto ottimista affermare che la [OSCURATO:PERSONA] sar[ebbe] stata in grado di applicare integralmente all’[OSCURATO:PERSONA] il suo modello economico, più particolarmente i relativi livelli di costo, senza compensare le perdite in termini di caratteristiche dei prodotti e di entrate». [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che «la [OSCURATO:PERSONA] non adduce[va] alcuna prova oggettiva o convincente al riguardo, a parte una certa fiducia nel “suo stile di gestione più aggressivo”». 412. Tale critica dei dati prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] consiste nel rimettere in questione la loro idoneità a dimostrare che gli asseriti incrementi di efficienza sono atti a controbilanciare gli effetti negativi che l’operazione potrebbe, in assenza dei medesimi, causare alla concorrenza. In proposito il punto 87 degli orientamenti indica che la prova di cui trattasi incombe alle parti notificanti. Gli incrementi di efficienza in parola devono essere «quantificati» o, quanto meno, «chiari ed identificabili», come emerge dal punto 86 degli orientamenti. 413. In assenza di elementi idonei a provare che i miglioramenti attesi per effetto dell’applicazione all’[OSCURATO:PERSONA] del modello economico della [OSCURATO:PERSONA] prendevano in considerazione le perdite conseguenti all’abbandono del modello economico adottato dall’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] aveva il diritto di rimettere in questione il carattere verificabile degli asseriti incrementi di efficienza. Orbene, la ricorrente si limita, anche su tale punto, a dedurre nelle sue memorie che il suo modello economico è superiore a quello dell’[OSCURATO:PERSONA] e che ciò avrebbe implicato incrementi di efficienza pari ad EUR 221,7 milioni (punto 1106 del preambolo e, in particolare, tabella n. 3). Sono proprio questi gli importi contestati dalla [OSCURATO:PERSONA]. Ai punti 1135 e 1140 del preambolo, la [OSCURATO:PERSONA] ha del pari sottolineato che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato di poter ridurre i costi dell’[OSCURATO:PERSONA] senza ripercussioni sulla qualità dei suoi servizi. 414. Di conseguenza, dato che la [OSCURATO:PERSONA] non ha illustrato in che cosa il ragionamento della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe erroneo circa la mancata dimostrazione del fatto che potrebbe ridurre i costi dell’[OSCURATO:PERSONA] senza ripercussioni sulla qualità dei servizi di tale impresa, occorre considerare che la [OSCURATO:PERSONA] poteva fondatamente porre in dubbio il carattere verificabile degli incrementi di efficienza asseriti alla luce dei dati forniti sul punto dalla [OSCURATO:PERSONA]. 415. In secondo luogo, quanto all’incidenza sull’analisi della diversità di modello economico tra l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima sostiene in sostanza che la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto della sua intenzione di mantenere un servizio differenziato, senza trasferire «integralmente» il suo modello economico all’[OSCURATO:PERSONA] (punto 1133 del preambolo; v. punto 396 supra). 416. L’addebito in parola non tiene conto del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha perfettamente preso in considerazione l’ipotesi menzionata dalla ricorrente. Infatti, i suoi dubbi sul carattere verificabile degli asseriti incrementi di efficienza, tenuto conto dei dati forniti dalla ricorrente, si presentano nella maniera seguente: o la [OSCURATO:PERSONA] mette pienamente in funzione il suo modello economico ed occorre allora prendere in considerazione le perdite in termini di caratteristiche dei prodotti e di utili provenienti dal modello economico dell’[OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della valutazione degli incrementi di efficienza asseriti dalla [OSCURATO:PERSONA]; o la [OSCURATO:PERSONA] conserva, come ne avrebbe l’intenzione, le caratteristiche dei prodotti e gli utili provenienti dal modello economico dell’[OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, gli incrementi di efficienza saranno necessariamente minori rispetto a quelli risultanti da un’applicazione integrale del modello delle prestazioni a basso costo ed a basso prezzo della [OSCURATO:PERSONA]. Proprio su tale imprecisione relativa ai dati forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente fondato il ragionamento seguito nella decisione impugnata. 417. In terzo luogo, quanto al riferimento nella decisione impugnata alle conseguenze tratte dalla [OSCURATO:PERSONA] in seguito alla sua acquisizione della compagnia Buzz, controllata dalla KLM (punto 1134 del preambolo, v. punto 399 supra), si deve rilevare che le parti sono concordi nel riconoscere che l’acquisizione in parola non era della stessa natura di quella progettata dell’[OSCURATO:PERSONA]. Proprio la soluzione presentata nella decisione impugnata depone a favore delle differenze fra le due operazioni in questione (scomparsa del marchio Buzz, restituzione degli aerei, sospensione della maggior parte dei servizi). Gli incrementi di efficienza fatti valere dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tale esempio poggiano dunque sull’ipotesi di un’applicazione integrale del modello economico della [OSCURATO:PERSONA] all’impresa acquisita. 418. In quarto luogo, per quanto riguarda la portata dell’impegno assunto dalla ricorrente in occasione dell’OPA, relativo alla riduzione dei prezzi proposti dall’[OSCURATO:PERSONA], all’eliminazione dei supplementi connessi con il carburante, al mantenimento delle frequenze ed al miglioramento del servizio (punto 1134 del preambolo; v. punto 397 supra), come la [OSCURATO:PERSONA] fa valere nelle sue memorie, non contestata sul punto dalla ricorrente, una promessa di tenere un dato comportamento, per una durata non precisata e potenzialmente molto breve, non può considerarsi come un incremento di efficienza né come la prova dell’esistenza del medesimo. 419. In quinto luogo, circa gli incrementi di efficienza relativi alle eventuali riduzioni dei costi pubblicitari (punto 1136 del preambolo; v. punto 398 supra), la critica formulata dalla ricorrente non rimette in questione la portata del timore formulato nella decisione impugnata. Infatti, se la [OSCURATO:PERSONA] intende mantenere la politica di differenziazione dell’[OSCURATO:PERSONA] in termini di marchio e di qualità, l’[OSCURATO:PERSONA] dovrà persistere nella propria strategia differenziata di marketing. Una scelta siffatta potrebbe effettivamente rendere necessario il mantenimento delle spese pubblicitarie per essere certi che i clienti non confondano le due compagnie. 420. In sesto luogo, quanto ai costi afferenti alla proprietà degli apparecchi (punti 1137 e 1138 del preambolo; v. punto 399 supra), la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato nella decisione impugnata che, per quanto concerne l’utilizzazione delle opzioni detenute dalla [OSCURATO:PERSONA] che le permetterebbero di acquistare apparecchi a prezzi inferiori ai prezzi di mercato, l’ipotesi probabile sarebbe che la [OSCURATO:PERSONA] eserciti le suddette opzioni per rinnovare la propria flotta aerea. Se la [OSCURATO:PERSONA] si prefiggesse di ottenere un profitto immediato attraverso la vendita dei nuovi apparecchi ad un’altra compagnia aeronautica o di trasferire le stesse opzioni all’[OSCURATO:PERSONA] per rinnovarne la flotta aerea, il costo di sostituzione della diversa utilizzazione degli apparecchi sarebbe esattamente uguale all’incremento di efficienza, il che lo annullerebbe. [OSCURATO:PERSONA] ha del pari rilevato che, anche se non si verificassero le due precedenti ipotesi, quelle utilizzate per quantificare i costi afferenti alla proprietà degli apparecchi parrebbero «particolarmente ottimistiche» giacché si baserebbero sulla possibilità di vendere la flotta dell’[OSCURATO:PERSONA] al suo valore contabile. 421. Le critiche della ricorrente non rimettono in questione la fondatezza dell’analisi in parola. In merito alla possibilità di non esercitare le suddette opzioni, è chiaro che essa sussiste, ma la [OSCURATO:PERSONA] ne perderebbe allora l’eventuale beneficio. Per quanto concerne l’auspicio formulato dalla ricorrente che la [OSCURATO:PERSONA] dimostri che le clausole dei contratti conclusi con la Boeing le permetterebbero di esercitare tali «opzioni non desiderate» e di rivendere gli aerei sul mercato libero o che la [OSCURATO:PERSONA] sceglierebbe effettivamente di utilizzare le opzioni medesime per far concorrenza in tal modo alla Boeing sul mercato dei nuovi aerei, è difficile comprendere perché sarebbe necessaria la suddetta dimostrazione. [OSCURATO:PERSONA] si limita infatti a citare le diverse soluzioni offerte alla [OSCURATO:PERSONA] qualora si decidesse ad esercitare le sue opzioni rilevando che le stesse erano inizialmente concepite per rinnovare la flotta della [OSCURATO:PERSONA]. Da ultimo, la ricorrente non illustra per quali ragioni la critica formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] quanto al profilo ottimistico di una vendita della flotta dell’[OSCURATO:PERSONA] al prezzo del suo valore contabile sarebbe erronea solo tenendo conto della sua esperienza nel settore. 422. In settimo luogo, per quanto riguarda le spese aeroportuali ed i costi di esercizio a terra (punto 1139 del preambolo; v. punto 401 supra), occorre constatare, sulla falsariga della [OSCURATO:PERSONA], che quest’ultima si è limitata a rilevare nella decisione impugnata che «le diminuzioni di costi che risulterebbero dal trasferimento dei servizi dell’[OSCURATO:PERSONA] verso aeroporti secondari non costituirebbero esse stesse incrementi di efficienza». Ciò può comprendersi seguendo l’esempio dato dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto, segnatamente, di aver concluso un accordo con l’aeroporto di Bergamo a norma del quale quest’ultimo fattura un costo per passeggero nettamente inferiore a quello richiesto all’[OSCURATO:PERSONA] per servire Milano. Bergamo sarebbe tuttavia un aeroporto secondario non servito dall’[OSCURATO:PERSONA], talché l’asserito incremento di efficienza si potrebbe realizzare solo trasferendo su Bergamo i voli attuali dell’[OSCURATO:PERSONA] a destinazione di Milano-Linate e Milano-Malpensa. Tenuto conto della necessità di tale modifica dell’offerta di servizi dell’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha quindi fondatamente contestato nella decisione impugnata il sussistere dell’incremento di efficienza in parola. 423. In ottavo luogo, quanto all’incidenza di una maggiore o minore partecipazione di controllo della [OSCURATO:PERSONA] nell’[OSCURATO:PERSONA] (punto 1140 del preambolo; v. punto 401 supra), a buon diritto la [OSCURATO:PERSONA] ha sostanzialmente considerato nella decisione impugnata che una partecipazione inferiore al 100% renderebbe più difficile la realizzazione degli asseriti incrementi di efficienza, tenuto conto del «carattere ostile» della concentrazione notificata. L’opposizione che potrebbero manifestare gli azionisti dell’[OSCURATO:PERSONA] che non accettassero l’assunzione di controllo da parte della [OSCURATO:PERSONA], dato che taluni di essi, come lo Stato irlandese o il personale dell’[OSCURATO:PERSONA], possono detenere una partecipazione significativa nel capitale dell’[OSCURATO:PERSONA], rischia infatti di ritardare o mettere in questione talune decisioni che la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe adottare per ridurre i costi. 424. Risulta da quanto precede che gli addebiti della ricorrente relativi al carattere verificabile degli asseriti incrementi di efficienza devono essere respinti. 2. Sul nesso specifico con la concentrazione di taluni incrementi di efficienza asseriti a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti 425. La ricorrente contesta l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui taluni incrementi di efficienza, quali la riduzione delle spese per il personale, un migliore utilizzo degli aerei nonché la riduzione delle spese per il carburante e la distribuzione, «non hanno probabilmente un nesso specifico con la concentrazione» e potrebbero essere ottenuti dall’[OSCURATO:PERSONA] indipendentemente da quest’ultima (punti 1143‑1145 della decisione impugnata). La ricorrente riconosce che l’[OSCURATO:PERSONA] ha conosciuto una diminuzione dei suoi costi unitari dal 2001, ma rileva che risulta dall’ultima relazione intermedia di tale compagnia che i costi di quest’ultima sono in aumento. Inoltre i costi dell’[OSCURATO:PERSONA] rimarrebbero sostanzialmente più elevati di quelli della [OSCURATO:PERSONA], mentre la differenza continua ad aumentare. Senza l’operazione l’[OSCURATO:PERSONA] non potrebbe fruire delle economie di scala associate al suo acquisto da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Poiché il numero di aerei di cui dispone l’[OSCURATO:PERSONA] non è sostanzialmente aumentato nel corso degli ultimi cinque anni, sarebbe ragionevole presumere che l’[OSCURATO:PERSONA] non possa né voglia crescere rapidamente per operare con la medesima dimensione della [OSCURATO:PERSONA]. Taluni incrementi di efficienza non connessi alla dimensione, come la riduzione dei tempi di passaggio all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA], avrebbero in larga misura un nesso specifico con la concentrazione, poiché l’[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tentato di ottenere tempi di rotazione più brevi (v. la risposta della [OSCURATO:PERSONA] del 25 gennaio 2007 alla richiesta di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’art. 11 del regolamento sulle concentrazioni). Contrariamente alle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA], la concorrenza asseritamente esercitata dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe costituito, di per sé, uno stimolo per quest’ultima a rimanere un operatore efficiente. 426. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’Irlanda e dall’[OSCURATO:PERSONA], contesta gli argomenti della ricorrente riferendosi alla decisione impugnata. b) Giudizio del Tribunale 427. Risulta dal punto 85 degli orientamenti che gli incrementi di efficienza sono rilevanti nella valutazione concorrenziale quando sono una diretta conseguenza della concentrazione notificata e non possono essere prodotti, nella stessa misura, da pratiche meno anticoncorrenziali. In tal caso la [OSCURATO:PERSONA] considera che i miglioramenti di efficienza sono prodotti dalla concentrazione ed hanno quindi un nesso specifico con la concentrazione stessa. Spetta alle parti della concentrazione fornire tempestivamente tutte le informazioni necessarie per dimostrare che non esistono mezzi realistici e realizzabili meno anticoncorrenziali rispetto alla concentrazione notificata. [OSCURATO:PERSONA] prende in considerazione solamente mezzi che siano ragionevolmente praticabili con riferimento alla situazione commerciale in cui si trovano le imprese partecipanti alla concentrazione, tenuto conto della prassi consolidata del settore economico interessato. 428. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che taluni degli asseriti incrementi di efficienza, quali la riduzione dei costi del personale, un migliore utilizzo degli aerei nonché la riduzione delle spese per il carburante e la distribuzione, potrebbero essere realizzati dall’[OSCURATO:PERSONA] indipendentemente dall’operazione contemplata (punto 7.10.4.3 della decisione impugnata). 429. Per contestare tale asserzione, la ricorrente si limita ad affermare che, secondo l’ultima relazione intermedia dell’[OSCURATO:PERSONA] datata 30 agosto 2007, i costi di tale impresa sono in aumento e, comunque, superiori ai suoi. La concentrazione contemplata permetterebbe all’[OSCURATO:PERSONA] di fruire di economie di scala più importanti di quelle che avrebbe potuto realizzare in assenza dell’operazione. 430. Si deve tuttavia considerare che il primo argomento della ricorrente non può essere accolto in quanto non si può addebitare alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver preso in considerazione, ai fini dell’adozione della decisione impugnata il 27 giugno 2007, risultati che sono stati pubblicati solo il 31 agosto 2007. Pertanto, come peraltro riconosce la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] si è fondatamente basata nella decisione impugnata sul fatto che, «[d]al 2001, l’[OSCURATO:PERSONA] a[veva …] sviluppato una tendenza consolidata verso la riduzione dei costi unitari». Inoltre l’argomento desunto dalle economie di scala invocato dalla [OSCURATO:PERSONA] non rimette in discussione l a fondatezza dell’asserzione della [OSCURATO:PERSONA] che sottolinea piuttosto l’efficacia della combinazione prezzo-qualità adottata dall’[OSCURATO:PERSONA]. 431. Di conseguenza gli addebiti relativi al nesso specifico con la concentrazione di un certo numero di asseriti incrementi di efficienza devono essere respinti. 3. Sul vantaggio per i consumatori a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti 432. La ricorrente rileva che la [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso il nesso esistente tra i costi fissi connessi all’ingresso su un collegamento ed i livelli di profitto a partire dai quali l’ingresso diviene redditizio nonché l’incremento della concorrenza che un ingresso siffatto è idoneo a generare per un dato collegamento (punto 1147 del preambolo). A torto, quindi, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che gli asseriti «incrementi di efficienza per i costi fissi non si rifletterebbero nelle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] relative alla fissazione dei prezzi dei voli esistenti» (punto 1148 del preambolo). Così facendo, la [OSCURATO:PERSONA] non terrebbe conto del fatto che, nell’industria aeronautica, i costi fissi si ripercuotono rapidamente sulle decisioni in merito alla produzione marginale e alle frequenze. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe nota per avere costi di esercizio ridotti e ripercuoterne il debole livello sui prezzi proposti ai consumatori. Inoltre, nell’industria aeronautica, i fornitori di servizi dovrebbero operare frequenti aggiustamenti a breve termine delle capacità e degli orari, il che non sarebbe consentito dalla struttura di costi dell’[OSCURATO:PERSONA]. Del pari a torto, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che «i benefici per i clienti non sarebbero pertanto immediati, ma condizionati da una catena di eventi e di conseguenza considerevolmente meno certi dell’effetto sui prezzi di una riduzione dei costi marginali (che incoraggerebbe immediate riduzioni di prezzo)» (punto 1148 del preambolo). Un’affermazione del genere non sarebbe né motivata nè corroborata da elementi di prova e sarebbe in contraddizione con l’esperienza della [OSCURATO:PERSONA]. 433. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’Irlanda e dall’[OSCURATO:PERSONA], contesta gli argomenti della ricorrente riferendosi alla decisione impugnata. b) Giudizio del Tribunale 434. Per quanto concerne il vantaggio per i consumatori, il punto 79 degli orientamenti indica che il criterio fondamentale in base al quale sono valutate le considerazioni di efficienza è che i consumatori non devono ritrovarsi in una situazione peggiore in seguito alla concentrazione. A tal fine i miglioramenti di efficienza devono essere considerevoli e tempestivi e, in linea di principio, apportare dei vantaggi ai consumatori in quei mercati rilevanti nei quali sarebbero altrimenti probabili problemi sotto il profilo della concorrenza. 435. Emerge al riguardo dal punto 80 degli orientamenti che le concentrazioni possono produrre diversi tipi di miglioramenti dell’efficienza suscettibili di tradursi in prezzi più bassi o altri vantaggi per i consumatori. Per esempio, riduzione dei costi di produzione o di distribuzione possono dare all’entità risultante dalla concentrazione la possibilità e l’incentivo a praticare prezzi più bassi dopo la concentrazione. In linea con la necessità di accertare se l’incremento di efficienza porterà ad un beneficio netto per i consumatori, nella valutazione delle efficienze dal lato dei costi sarà presumibilmente più importante il miglioramento di efficienza che rende possibile una diminuzione dei costi variabili o marginali rispetto a quello che permette una riduzione dei costi fissi, poiché è il calo dei primi che, in linea di massima, ha maggiori probabilità di tradursi in una diminuzione dei prezzi al consumo. Le riduzioni dei costi che risultano esclusivamente da limitazioni anticoncorrenziali della produzione non possono essere considerate come miglioramenti di efficienza a vantaggio dei consumatori. 436. Risulta peraltro dal punto 84 degli orientamenti che l’incentivo per l’impresa risultante dalla concentrazione a trasferire ai consumatori gli incrementi di efficienza è spesso legato all’esistenza di una pressione concorrenziale da parte delle altre imprese presenti sul mercato e di potenziali nuovi ingressi. Quanto maggiori sono i possibili effetti negativi per la concorrenza, tanto più la [OSCURATO:PERSONA] deve essere certa che i miglioramenti dell’efficienza indicati siano di sostanziale entità, che vi sia un’elevata probabilità che essi si materializzino e che siano trasferiti, in misura sufficiente, ai consumatori. Su tale aspetto gli orientamenti precisano che è altamente improbabile che una concentrazione che dia luogo ad una posizione di mercato prossima al monopolio, o che porti ad un analogo livello di potere di mercato, possa essere dichiarata compatibile con il mercato comune sulla base del fatto che il miglioramento dell’efficienza sarebbe sufficiente a controbilanciare i suoi potenziali effetti anticoncorrenziali. 437. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata, in risposta all’asserzione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui le riduzioni dei costi di esercizio degli apparecchi incidono sulla decisione «marginale» della compagnia aerea di assicurare o meno un volo per un certo collegamento, la [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto che la diminuzione dei costi fissi di ingresso su un collegamento diminuiva i livelli di resa a partire dai quali l’ingresso diviene redditizio e che lo stesso era diretto ad aumentare la concorrenza per un dato collegamento (punti 1146 e 1147 del preambolo). 438. [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato in secondo luogo il grado di certezza e la rapidità di ripercussione dei vantaggi in parola sui consumatori rilevando che gli asseriti incrementi di efficienza sui costi fissi non incidevano sulle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] relative alla fissazione dei prezzi dei voli esistenti. A suo parere, i benefici per i clienti si materializzerebbero solo se la [OSCURATO:PERSONA] scegliesse di aumentare le frequenze sui suoi collegamenti in essere o di istituirne uno nuovo che non sia economicamente sostenibile prima della riduzione dei costi fissi, ma che lo diverrebbe dopo la concentrazione. Pertanto, anche se gli incrementi di efficienza fossero raggiunti, i benefici per i clienti non sarebbero immediati, ma condizionati da una catena di eventi e, quindi, considerevolmente meno certi dell’effetto sui prezzi di una riduzione dei costi marginali che incoraggerebbe immediate riduzioni di prezzo (punto 1148 del preambolo). 439. Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che, poiché la [OSCURATO:PERSONA] non fa che sostenere che i costi dell’[OSCURATO:PERSONA] possono essere ricondotti ai suoi propri livelli, ciò non farebbe alcuna differenza rispetto alla situazione precedente alla concentrazione, dato che la «soglia di redditività» della [OSCURATO:PERSONA] e l’entità dei collegamenti redditizi non cambierebbero, anche se tutti gli incrementi di efficienza fossero raggiunti (punto 1149 del preambolo). Al contrario, sui collegamenti esistenti ove i servizi si accavallano, l’effetto immediato della concentrazione risiederebbe nell’internalizzazione delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] in materia di tariffazione e di resa. Presupponendo una politica di massimizzazione dei profitti, l’entità risultante dalla concentrazione avrebbe tutto l’interesse ad aumentare i prezzi su tali collegamenti, in ragione delle quote di mercato molto elevate della nuova entità, e qualsiasi trasferimento di passeggeri tra i marchi [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] rimarrebbe per la maggior parte in seno a questa entità, in particolare quanto ai collegamenti che passassero da un duopolio ad un monopolio (punto 1150 del preambolo). 440. [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso che, in teoria, tale effetto potrebbe essere controbilanciato se gli incrementi di efficienza relativi ai costi fissi giustificassero il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] aggiunga frequenze supplementari sui collegamenti interessati, il che in seguito spingerebbe i prezzi verso il basso. Essa ha tuttavia considerato che, dato il livello estremamente elevato delle quote di mercato della nuova entità, spesso vicina al monopolio, ed il fatto che gli asseriti incrementi di efficienza si applicherebbero in gran parte al marchio [OSCURATO:PERSONA], sarebbe altamente improbabile che l’effetto di diminuzione dei prezzi degli stessi incrementi di efficienza fosse sufficiente ad invertire l’aumento dei prezzi risultante dalla sovrapposizione orizzontale e dalla perdita di concorrenza consecutiva alla concentrazione (punto 1150 del preambolo). 441. Occorre rilevare in proposito, sulla falsariga della [OSCURATO:PERSONA], che la [OSCURATO:PERSONA] non contesta la valutazione secondo cui eventuali incrementi di efficienza non possono essere ripercossi sui consumatori, tenuto conto delle quote di mercato molto importanti detenute dalla nuova entità sulla maggior parte dei collegamenti ove i servizi si sovrappongono. Infatti, anche a supporre che sia dimostrata l’asserzione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui tutte le economie in materia di costi sarebbero utilizzate per diminuire i prezzi al fine di accrescere i volumi, la vera priorità della [OSCURATO:PERSONA] resterebbe probabilmente quella di massimizzare i benefici. Su mercati in cui qualsiasi concorrenza venga eliminata in seguito alla concentrazione sarebbe senza dubbio molto più redditizio non far beneficiare i consumatori dell’asserita riduzione dei costi fissi dell’[OSCURATO:PERSONA]. 442. Ne consegue che gli addebiti relativi al vantaggio per i consumatori devono essere respinti. 443. Risulta da quanto precede che gli addebiti della ricorrente relativi alla verificabilità degli incrementi di efficienza, al loro nesso specifico con la concentrazione e al vantaggio per i consumatori devono essere respinti. Pertanto, poiché la ricorrente non ha dimostrato che l’analisi illustrata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata è erronea in merito alle tre condizioni cumulative stabilite per definire le circostanze in cui essa può prendere in considerazione incrementi di efficienza per valutare una concentrazione, occorre respingere il quarto motivo nel suo complesso. 4. Conclusione sull’analisi degli effetti dell’operazione sulla concorrenza 444. Dall’esame dei primi quattro motivi emerge che nessuno degli argomenti presentati dalla ricorrente è idoneo a rimettere in questione le constatazioni effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, secondo le quali la realizzazione della concentrazione ostacolerebbe considerevolmente una concorrenza effettiva a seguito della creazione di una posizione dominante su diversi mercati a partire da o a destinazione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 445. Tali posizioni dominanti sono tanto sia monopolistiche che quasi monopolistiche o molto importanti e sono sufficienti, in quanto tali, per a confermare la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la concentrazione deve essere dichiarata incompatibile con il mercato comune. 446. A questo punto, resta da esaminare il quinto ed ultimo motivo, relativo agli impegni. E – Sul quinto motivo, relativo alla valutazione degli impegni 1. Considerazioni preliminari 447. Occorre ricordare il contesto dell’analisi applicabile agli impegni prima di esaminare il contenuto degli impegni controversi nella presente causa. a) Sul contesto dell’analisi degli impegni 448. Il controllo delle concentrazioni ha lo scopo di fornire alle imprese interessate l’autorizzazione necessaria e preventiva alla realizzazione di qualsiasi operazione di concentrazione di dimensione comunitaria. Nell’ambito di tale controllo dette imprese possono proporre impegni alla [OSCURATO:PERSONA] per ottenere una decisione che constati la compatibilità della loro operazione con il mercato comune (sentenza del Tribunale 9 settembre 2008, causa T‑212/03, MyTravel/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1967, punti 116‑118). 449. A seconda dello stato di avanzamento del procedimento amministrativo, gli impegni proposti devono consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di concludere che l’operazione notificata non solleva più gravi perplessità per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune nella fase dell’indagine preliminare (art. 6, n. 2, del regolamento sulle concentrazioni) o di rispondere alle obiezioni sollevate nell’ambito dell’indagine approfondita (art. 18, n. 3, in combinato disposto con l’art. 8, n. 2, del regolamento sulle concentrazioni). Pertanto tali impegni permettono anzitutto di evitare l’apertura di una fase di indagine approfondita o, in seguito, di evitare l’adozione di una decisione che dichiari l’incompatibilità dell’operazione con il mercato comune (v. sentenza MyTravel/[OSCURATO:PERSONA], punto 448 supra). 450. L’art. 8, n. 2, del regolamento sulle concentrazioni consente infatti alla [OSCURATO:PERSONA] di subordinare una decisione che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune in base al criterio definito all’art. 2, n. 2, del medesimo regolamento a condizioni ed oneri destinati a garantire che le imprese interessate adempiano gli impegni assunti nei suoi confronti per rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune (v. sentenza MyTravel/[OSCURATO:PERSONA], punto 448 supra). 451. Vista sia l’importanza degli interessi finanziari e degli interessi industriali o commerciali sottesi a questo tipo di operazioni, sia i poteri di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] in tale materia, ci si può attendere che le imprese interessate facciano di tutto per agevolare il lavoro dell’amministrazione. Per gli stessi motivi la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a dare prova della massima diligenza nell’adempimento del suo compito di controllo delle concentrazioni (v., quanto al vecchio regolamento sulla concentrazione, sentenza MyTravel/[OSCURATO:PERSONA], punto 448 supra, punto 119). 452. Occorre anche rilevare che, nel contesto del controllo sulle concentrazioni, la [OSCURATO:PERSONA] è autorizzata ad accettare solo impegni idonei a rendere l’operazione notificata compatibile con il mercato comune (v., quanto al vecchio regolamento sulle concentrazioni, sentenza [OSCURATO:PERSONA] /[OSCURATO:PERSONA], punto 41 supra, punto 555). 453. A questo riguardo si deve osservare che impegni proposti da una delle parti della concentrazione rispondono al detto criterio solo se la [OSCURATO:PERSONA] può concludere, con certezza, che sarà possibile eseguirli e che le nuove strutture commerciali che ne derivano saranno sufficientemente affidabili e durevoli durature per impedire la creazione o il rafforzamento, in un futuro relativamente prossimo, di una posizione dominante o degli ostacoli ad una concorrenza effettiva che gli impegni stessi mirano ad impedire (v., in merito al vecchio regolamento sulle concentrazioni ed in considerazione del fatto che i rimedi proposti nella presente causa non erano tutti di natura strutturale, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 41 supra, punto 555). 454. Risulta peraltro dall’art. 19, n. 2, del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 7 aprile 2004, n. 802, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 133, pag. 1), che gli impegni proposti dalle imprese interessate ai sensi dell’art. 8, n. 2, del regolamento sulle concentrazioni sono presentati alla [OSCURATO:PERSONA] entro e non oltre 65 giorni lavorativi a decorrere dalla data di avvio del procedimento. Qualora il termine per l’adozione di una decisione adottata a norma dell’art. 8, n. 2, del regolamento sulle concentrazioni sia prorogato, il termine di 65 giorni lavorativi è prorogato dello stesso numero di giorni lavorativi. Nel caso di specie il termine di cui all’art. 19, n. 2, del regolamento n. 802/2004 scadeva il 3 maggio 2007 (punto 1237 del preambolo). 455. Nel caso di impegni sottoposti tardivamente, dal punto 43 della comunicazione concernente le misure correttive considerate adeguate a norma del vecchio regolamento sulle concentrazioni e del regolamento (CE) n. 447/98 della [OSCURATO:PERSONA] (GU 2001, C 68, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione concernente le misure correttive»), le cui soluzioni sono state riprese dalla [OSCURATO:PERSONA] nella presente causa relativamente al regolamento sulle concentrazioni ed al regolamento n. 802/2004, risulta che le parti di un’operazione di concentrazione notificata possono ottenere che tali impegni vengano presi in considerazione subordinatamente a due condizioni cumulative, vale a dire, da un lato, che essi risolvano chiaramente e senza necessità di indagini supplementari i problemi concorrenziali preventivamente individuati e, dall’altro, che sussista tempo sufficiente per consultare gli [OSCURATO:PERSONA] membri in merito a tali impegni (v., quanto al vecchio regolamento sulle concentrazioni, sentenze EDP/[OSCURATO:PERSONA], punto 28 supra, punto 163, e MyTravel/[OSCURATO:PERSONA], punto 448 supra, punto 127). b) Sulla descrizione e sulla valutazione degli impegni del 3 maggio 2007 456. Al punto 1153 del preambolo, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che, in occasione del procedimento amministrativo, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato varie serie di impegni: il 29 novembre 2006, gli «impegni iniziali della fase I», il 14 dicembre 2006, gli «impegni modificati della fase I», il 17 aprile 2007, in risposta alla comunicazione degli addebiti, gli «impegni iniziali della fase II» e, il 3 maggio 2007, a suo avviso, gli «impegni definitivi» (in prosieguo: gli «impegni del 3 maggio 2007»). 457. [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che gli impegni del 3 maggio 2007 si presentavano sotto forma di diversi documenti, cioè, da una parte, una «lettera di impegni», contenente una descrizione degli impegni proposti e commenti generali sull’inchiesta nonché sul carattere adeguato dei suddetti impegni e, dall’altra, un allegato conforme al formato degli impegni dei testi modello della [OSCURATO:PERSONA] che descrive i «dettagli dei meccanismi dell’impegno n. 2» (punto 1162 del preambolo). 458. Secondo la descrizione effettuata nella decisione impugnata (punto 1164 del preambolo), il contenuto degli impegni proposti può essere riassunto essenzialmente distinguendo gli impegni relativi alle bande orarie (le prime quattro misure) da quelli senza alcun nesso con le bande stesse (le due ultime misure): – in primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] si è impegnata a liberare bande orarie sul collegamento in partenza da e a destinazione di London-Heathrow nell’ambito di un «accordo di noleggio», grazie al quale tali bande sarebbero state riservate esclusivamente alla [OSCURATO:PERSONA] e all’[OSCURATO:PERSONA] (v. anche la nota a piè di pagina n. 1410 inserita nel punto 1164 del preambolo); – in secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] si è impegnata, ove necessario, a liberare bande orarie su altri collegamenti in cui i servizi si sovrappongono in partenza da e a destinazione di [OSCURATO:PERSONA] (il che, a suo avviso, permetterebbe alle compagnie aeree di sfruttare un certo numero di apparecchi con base a [OSCURATO:PERSONA]) ed ha proposto inoltre di liberare un numero equivalente di bande orarie in precisi aeroporti di destinazione, su collegamenti ove i servizi si sovrappongono, se necessario; – in terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] si è impegnata, ove necessario, a liberare bande orarie sui collegamenti in cui i servizi si sovrappongono in partenza da e a destinazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (trattasi di bande orarie quotidiane a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di un numero equivalente di bande orarie a [OSCURATO:PERSONA]-Stansted sui voli a destinazione di [OSCURATO:PERSONA]-Stansted nonché di bande orarie concernenti il collegamento verso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine di facilitare l’ingresso sui collegamenti [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]); – in quarto luogo, nella sua «lettera di impegni», la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto «di non finalizzare l’acquisto dell’[OSCURATO:PERSONA]» prima di aver trovato un «acquirente» che si impegni ad occupare le bande orarie per lo sfruttamento degli apparecchi con base a [OSCURATO:PERSONA]; – in quinto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] si è impegnata a ridurre immediatamente le tariffe sui voli a corto raggio dell’[OSCURATO:PERSONA] di almeno il 10%, a sopprimere immediatamente i supplementi per il carburante applicati dall’[OSCURATO:PERSONA] sui suoi voli a lungo raggio, a conservare il marchio [OSCURATO:PERSONA] ed a mantenere una gestione dell’[OSCURATO:PERSONA] distinta dalla sua; – in sesto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] si è impegnata, da una parte, a non aumentare, oltre le frequenze gestite in comune dall’[OSCURATO:PERSONA] e da essa stessa, le frequenze di voli sulla totalità dei collegamenti interessati nei quali i servizi si sovrappongono, «nel caso di un nuovo arrivato sul collegamento», e ciò per ciascun collegamento per una durata di sei stagioni dell’[OSCURATO:PERSONA] (IATA) dopo la finalizzazione della concentrazione, e, dall’altra, a non ridurre le frequenze sui medesimi collegamenti, «a meno che uno di essi non sia redditizio o cessi di esserlo» (congelamento delle frequenze). 459. [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato in secondo luogo di aver inviato a terzi gli impegni del 3 maggio 2007 in una versione confidenziale accompagnata da un questionario, al fine di permettere ai medesimi di far conoscere il loro punto di vista e di chiarire talune questioni di fatto (ad esempio quanto alla portata sufficiente della misura correttiva o alla probabilità di un ingresso determinato da tali impegni) (punto 1165 del preambolo). 460. [OSCURATO:PERSONA] ha infine illustrato il risultato della valutazione degli impegni del 3 maggio 2007 (punti 1166‑1234 della decisione impugnata) prima di concludere che essi «non [erano] sufficienti per risolvere gli ostacoli significativi individuati ai fini di un’effettiva concorrenza e, di conseguenza, [che essi] non [potevano] rendere la concentrazione proposta compatibile con il mercato comune» (punto 1235 del preambolo). 461. In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che gli impegni del 3 maggio 2007 erano formulati in maniera poco chiara e sovente contraddittoria (punto 8.2.1 della decisione impugnata). A suo parere, a causa della mancanza di chiarezza, non è possibile né attuarli né applicarli, atteso che gli impegni del 3 maggio 2007 non soddisfano le condizioni minime definite dalla comunicazione concernente le misure correttive e nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 41 supra (punto 555). 462. Le osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] sul punto vertono sul formato degli impegni (punto 8.2.1.1 della decisione impugnata), sulla mancanza di chiarezza dell’impegno relativo all’«acquirente iniziale» (punto 8.2.1.2 della decisione impugnata), sui meccanismi della cessione di bande orarie (punto 8.2.1.3 della decisione impugnata) e sulla descrizione dell’«impegno n. 1» (punto 8.2.1.4 della decisione impugnata). 463. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato il contenuto degli impegni del 3 maggio 2007 prima di concludere che non erano idonei ad eliminare i problemi di concorrenza individuati (punto 8.2.2 della decisione impugnata). In sostanza la [OSCURATO:PERSONA] ha criticato il fatto che gli impegni contemplati non costituissero una cessione di attività, necessaria nella fattispecie, ma principalmente una «misura correttiva all’accesso» definita conformemente al modello adottato per precedenti casi concernenti compagnie aeree. I motivi seguenti sono sviluppati nella decisione impugnata: – circa il lotto di bande orarie sui collegamenti ove i servizi si sovrappongono in partenza da e a destinazione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (punto 8.2.2.1 della decisione impugnata), l’inchiesta della [OSCURATO:PERSONA] ed i risultati della consultazione degli attori del mercato sugli impegni del 3 maggio 2007 avrebbero dimostrato che non esisteva alcuna indicazione di ingressi sufficienti per la grande maggioranza dei collegamenti individuati e che tale offerta di bande non avrebbe ripristinato la concorrenza su una parte importante della trentina di collegamenti interessati ove i servizi si sovrappongono. [OSCURATO:PERSONA] ha infatti rilevato che la proposta di un «acquirente iniziale» non può correggere l’assenza di prospettiva di ingresso (punti 1197 e 1198 del preambolo), che la portata degli impegni proposti era insufficiente, dato che la saturazione degli aeroporti non era il principale ostacolo ad un ingresso in concorrenza diretta con l’insieme [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] (punti 1199‑1206 del preambolo), che gli impegni non concernevano le bande relative ad aeroporti importanti di destinazione, come quelli di Roissy-Charles-de-Gaulle, di [OSCURATO:PERSONA] sul Meno, di [OSCURATO:PERSONA], di Milano-Linate o di Milano-Malpensa (punti 1207‑1209 del preambolo), che gli impegni potevano unicamente permettere «ingressi frammentati», meno idonei a ripristinare un’effettiva concorrenza (punti 1210‑1212 del preambolo), e che gli impegni non prendevano in considerazione il modello di esercizio del nuovo arrivato (punti 1213‑1215 del preambolo); – quanto al lotto di bande sul collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (Heathrow) (punto 8.2.2.2 della decisione impugnata), la consultazione degli attori del mercato avrebbe confermato l’analisi della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], nonché almeno uno dei loro concorrenti, erano interessati ad ottenere le bande in parola e ad espandere su tale collegamento le rispettive attività esistenti. Anche se, in ragione della clausola di esclusività concernente la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], le bande offerte non avrebbero prodotto nuovi ingressi, la [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto che l’offerta di bande in parola, nell’ipotesi che siano cedute, condurrebbe verosimilmente ad un’espansione sul collegamento in questione da parte di concorrenti che potrebbero esercitare in una certa misura un vincolo concorrenziale sull’insieme [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] per il collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (punto 1216 del preambolo). [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia espresso dubbi quanto al carattere sufficiente e all’effettività degli impegni in parola per diverse ragioni: la difficoltà di stabilire se tali compagnie aeree possano offrire servizi a basso costo comparabili a quelli proposti dalla [OSCURATO:PERSONA], tali da ovviare a sufficienza alla scomparsa della pressione concorrenziale esercitata dall’[OSCURATO:PERSONA] (punto 1217 del preambolo), l’incertezza se le frequenze di voli offerte alle due compagnie interessate sarebbero stati sufficienti ad esercitare un vincolo effettivo sulla nuova entità (punto 1218 del preambolo) e la mancanza di chiarezza degli impegni (punto 1219 del preambolo); – in merito agli impegni senza alcun nesso con le bande (punto 2.2.3 della decisione impugnata), consistenti in una riduzione immediata di almeno il 10% delle tariffe sui voli a corto raggio dell’[OSCURATO:PERSONA], nell’eliminazione immediata dei supplementi per il carburante praticati sui suoi voli a lungo raggio, nel «congelamento delle frequenze» e nel mantenimento di una gestione e di marchi separati, la [OSCURATO:PERSONA] ha contestato che non risolvevano direttamente alcuno dei problemi di concorrenza individuati e che ponevano numerose questioni relative al loro monitoraggio e all’applicabilità del medesimo. 464. Peraltro la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che era difficile stabilire se gli impegni proposti potessero essere attuati senza il consenso degli altri azionisti dell’[OSCURATO:PERSONA] (punto 8.2.2.4 della decisione impugnata). In particolare essa ha considerato che sussistevano considerevoli dubbi sul piano giuridico circa la possibilità che la [OSCURATO:PERSONA] abbandonasse le bande dell’[OSCURATO:PERSONA] a Heathrow poiché gli statuti della compagnia aerea conferiscono taluni diritti di veto al governo irlandese che gli permetterebbero di bloccare il trasferimento delle bande. c) Sulla descrizione e sulla valutazione del progetto di impegni del 1° giugno 2007 465. [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato che il 29 maggio 2007 si era svolta una riunione sotto forma di conferenza telefonica, nel corso della quale la [OSCURATO:PERSONA] è stata messa al corrente dei risultati della consultazione degli attori del mercato concernente i suoi impegni e della valutazione preliminare della [OSCURATO:PERSONA] sugli impegni del 3 maggio 2007 (punto 1153 del preambolo). [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che, in seguito a tale riunione ed alle successive discussioni supplementari, la [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato il 1° giugno 2007, sotto forma di versione preliminare impegni modificati, designati nella decisione impugnata come il «progetto di impegni definitivi modificati» (in prosieguo: il «progetto di impegni del 1° giugno 2007»). [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], le modifiche proposte consistevano nell’«affrontare» i difetti individuati relativamente agli impegni del 3 maggio 2007 (punto 1236 del preambolo). 466. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che il progetto di impegni del 1° giugno 2007 era stato esplicitamente comunicato sotto forma di versione preliminare, senza firma e senza osservanza dei requisiti formali di cui all’art. 20 del regolamento n. 802/2004. Pertanto la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che, poiché la [OSCURATO:PERSONA] non aveva formalmente presentato nuovi impegni, non era tenuta, a valutarli nella decisione impugnata (punto 1237 del preambolo). 467. In ogni caso, secondo la [OSCURATO:PERSONA], anche se il progetto di impegni del 1° giugno 2007 fosse stato trasmesso in buona e debita forma, gli stessi non sarebbero stati comunque sufficienti a permetterle di concludere, sulla base delle informazioni di cui già disponeva, che risolvessero totalmente ed in maniera non ambigua i problemi di concorrenza individuati. Infatti la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che il termine per comunicare impegni conformemente al regolamento n. 802/2004 era scaduto il 3 maggio 2007. Peraltro, secondo la [OSCURATO:PERSONA], benché essa possa, in casi eccezionali, accettare modifiche delle misure correttive anche se non è più possibile una nuova consultazione degli attori del mercato, i suddetti impegni devono eliminare in maniera precisa tutti i problemi di concorrenza constatati (punto 1237 della decisione impugnata). Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato in particolare che il progetto di impegni del 1° giugno 2007 continuava ad essere basato sulla cessione di bande orarie e non apportava alcun nuovo elemento idoneo ad agire sulle altre barriere all’ingresso individuate che le consentisse quindi di valutare nuovamente i risultati negativi della consultazione degli attori del mercato in merito alla probabilità di un ingresso effettivo. Inoltre, secondo la [OSCURATO:PERSONA], la portata del nuovo ingresso garantito era comunque insufficiente, poiché gli impegni prevedevano solo un nuovo arrivato «acquirente iniziale» con un numero più elevato di apparecchi, ma ancora insufficiente. [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre rilevato che il progetto di impegni del 1° giugno 2007 non prevedeva nemmeno la cessione di bande orarie in tutti gli aeroporti di destinazione in questione, in particolare le bande negli aeroporti saturi, e che altri problemi non regolati concernevano, in particolare, l’incertezza giuridica quanto alle bande orarie all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA]-Heathrow ed all’attuazione delle disposizioni relative all’«acquirente iniziale» (punto 1238 del preambolo). 468. Conseguentemente, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso nella decisione impugnata che, anche se il progetto di impegni del 1° giugno 2007 fosse stato comunicato in buona e debita forma, non le sarebbe stato possibile stabilire, con il necessario grado di certezza e senza dover ricorrere ad un’altra consultazione degli attori del mercato che tali impegni, una volta attuati, avrebbero risolto in maniera sufficiente i problemi di concorrenza individuati, causati dalla concentrazione contemplata (punto 1239 del preambolo). 469. Al fine di contestare l’analisi in parola, la ricorrente rammenta, in sostanza, di aver proposto cinque serie di impegni in occasione del procedimento amministrativo, rispettivamente il 29 novembre e il 14 dicembre 2006, il 17 aprile, il 3 maggio e il 1° giugno 2007. Le ultime due serie di impegni consistevano, quanto alla prima, in impegni di comportamento che includevano la riduzione del 10% della tariffa dell’[OSCURATO:PERSONA], l’eliminazione dei supplementi di carburante dell’[OSCURATO:PERSONA], il mantenimento delle frequenze sui collegamenti esistenti, a meno che non fossero più redditizi, ed il non aumento delle frequenze sui collegamenti gestiti da un nuovo arrivato, quanto alla seconda, in impegni relativi alla cessione di bande orarie a [OSCURATO:PERSONA], che avrebbero permesso a uno o due concorrenti di basarvi un numero importante di apparecchi [con una distinzione tra il collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (Heathrow) e gli altri], nonché a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e, infine, in un impegno concernente un «acquirente iniziale», in applicazione del quale la concentrazione si sarebbe realizzata solo se vi fosse un acquirente per le bande orarie a [OSCURATO:PERSONA]. 470. Quanto all’ultima serie di impegni, la ricorrente menziona una riunione svoltasi con la [OSCURATO:PERSONA] il 1° giugno 2007, nel corso della quale quest’ultima avrebbe proposto una modifica degli impegni del 3 maggio 2007 diretta a rimediare ai problemi individuati. Secondo la ricorrente tali modifiche vertevano sulla necessità per la medesima di proporre, entro un termine di sei mesi a decorrere dall’adozione della decisione impugnata (con una possibile proroga di sei mesi), un «acquirente iniziale» che avrebbe immediatamente basato un numero importante di apparecchi a [OSCURATO:PERSONA]. In contropartita, la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe impegnata a trovare un «acquirente iniziale» per le bande orarie sul collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (Heathrow), che avrebbe fatto stazionare due aerei a [OSCURATO:PERSONA], e un altro per le altre bande orarie, che vi avrebbe fatto stazionare la metà del numero importante di apparecchi contemplato dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe altresì impegnata a mettere a disposizione dell’«acquirente iniziale» delle bande orarie a [OSCURATO:PERSONA] in qualsiasi momento nel corso dei primi tre anni, le bande orarie supplementari necessarie a raggiungere il numero importante di apparecchi chiesto dalla [OSCURATO:PERSONA] e a dare la priorità per l’acquisizione delle bande orarie a [OSCURATO:PERSONA] ad un nuovo arrivato che acquisisse le bande orarie a Heathrow. Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe impegnata a trovare l’«acquirente iniziale» entro un termine di sei mesi a decorrere dalla pubblicazione di una nuova offerta concernente l’[OSCURATO:PERSONA] ed a pubblicare quest’ultima offerta entro un termine di sei mesi a decorrere dall’adozione della decisione impugnata, con una possibile proroga di sei mesi. La decisione impugnata non permetterebbe di comprendere come mai le differenze tra le modifiche richieste dalla [OSCURATO:PERSONA] e le modifiche apportate dalla [OSCURATO:PERSONA] permettano di concludere che l’ultima serie di impegni non era soddisfacente (punto 1238 del preambolo). 471. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’Irlanda e dall’[OSCURATO:PERSONA], ricorda che, per ripristinare una concorrenza effettiva, gli impegni proposti devono eliminare gli effetti anticoncorrenziali derivanti dalla soppressione della concorrenza attuale e potenziale tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] su tutti i 50 mercati in questione. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata, essa avrebbe illustrato su tale punto le ragioni per cui gli impegni presentati il 3 maggio 2007, cioè l’ultimo giorno del termine previsto all’art. 19, n. 2, del regolamento n. 802/2004, comportavano lacune formali e non erano idonei a eliminare i problemi di concorrenza individuati (punti 1167‑1234 del preambolo). Quanto al progetto di impegni del 1° giugno 2007, sottoposto dopo la scadenza del termine di cui all’art. 19, n. 2, del regolamento n. 802/2004, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe chiarito le ragioni per cui non era possibile concludere per la compatibilità della concentrazione modificata con ill mercato comune (punti 1236‑1239 del preambolo). In ogni caso la ricorrente non può sostenere che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto esaminare le differenze tra gli eventuali suggerimenti avanzati dai suoi servizi e il progetto di impegni del 1° giugno 2007. La sola questione pertinente sarebbe quella di accertare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia potuto stabilire, senza commettere alcun errore manifesto di valutazione, che la concentrazione proposta, quale modificata dagli impegni validamente presentati dalla [OSCURATO:PERSONA], ostacolava in maniera significativa un’effettiva concorrenza nel mercato comune. 472. Proprio in tale contesto giuridico, occorre esaminare gli argomenti delle parti. 2. Sull’assenza di lacune formali degli impegni del 3 maggio 2007 a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti 473. La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non può affermare che gli impegni del 3 maggio 2007 non sono stati validamente proposti (punti 1167‑1182 del preambolo) e che non è tenuta a valutarli. Poiché il contenuto di tali impegni è esaminato nella decisione impugnata, non si può addurre che non potevano esserlo. La ricorrente contesta in proposito l’esistenza di lacune formali individuate nella decisione impugnata. Infatti, la presentazione utilizzata per tali impegni sarebbe identica a quella utilizzata per gli impegni del 29 novembre 2006, del 14 dicembre 2006 e del 17 aprile 2007. Gli unici elementi nuovi consisterebbero nell’impegno relativo all’«acquirente iniziale», presentato in seguito alla domanda della [OSCURATO:PERSONA], ed in quello relativo all’aggiunta di bande orarie supplementari a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], poiché non ha mosso obiezioni, nel corso del procedimento amministrativo, quanto alla presentazione di tali serie di impegni, non potrebbe di conseguenza contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di utilizzare una lettera contenente gli impegni ed un allegato che comporta spiegazioni in merito agli impegni del 3 maggio 2007 (punto 1168 del preambolo). Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di non averla consultata prima del deposito degli impegni del 3 maggio 2007 (note a piè di pagina n. 1403 inserita nel punto 1161 del preambolo), dato che gli impegni in parola corrisponderebbero agli impegni anteriori e una discussione avrebbe già avuto luogo senza che la [OSCURATO:PERSONA] abbia mosso obiezioni quanto alla forma. [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe neppure contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di non avere utilizzato il testo modello non obbligatorio da essa adottato. 474. La ricorrente sottolinea comunque che la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto del fatto che essa aveva chiarito diverse ambiguità addotte nella decisione impugnata e che le asserite incoerenze sussistenti non avrebbero potuto impedire l’adozione degli impegni. 475. Per quanto riguarda l’affermazione al punto 1173 del preambolo, secondo la quale esisterebbero dubbi in merito all’approvazione dell’«acquirente iniziale», la ricorrente ricorda di aver accettato di includere tale impegno su domanda della [OSCURATO:PERSONA] e che ha precisato la disposizione in parola nelle sue versioni provvisorie riformulate. Circa l’affermazione al medesimo punto, secondo cui il termine per l’attuazione della soluzione concernente l’«acquirente iniziale» non sarebbe definito, la ricorrente fa valere di aver fornito in seguito chiarimenti in merito allo stesso termine e di aver illustrato alla [OSCURATO:PERSONA] le pertinenti regole irlandesi in materia di assunzione di controllo. 476. Riguardo all’affermazione al punto 1174 del preambolo, secondo la quale esisterebbe una contraddizione tra la soluzione concernente l’«acquirente iniziale» menzionata nella «lettera di impegni» e il termine di trasferimento delle bande orarie previsto al punto 3 dell’allegato 1 della suddetta lettera, la ricorrente rileva di aver successivamente soppresso tale punto onde eliminare qualsiasi dubbio in merito alla durata degli impegni. 477. Relativamente all’affermazione al punto 1175 del preambolo, secondo la quale non sarebbe possibile comprendere se la soluzione dell’«acquirente iniziale» riguardava soltanto bande orarie a [OSCURATO:PERSONA] o anche bande orarie a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe precisato che tale soluzione riguardava soltanto bande orarie a [OSCURATO:PERSONA]. 478. Quanto all’affermazione al punto 1176 del preambolo, secondo la quale la soluzione concernente l’«acquirente iniziale» non sarebbe chiara sul punto se la cessione di bande orarie concerneva diverse compagnie aeree o una sola, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe precisato che tale impegno si applicava a «una o a compagnie aeree che intendessero acquisire bande orarie per far stazionare aerei a [OSCURATO:PERSONA]», indicando così, potenzialmente, diverse compagnie aeree. Ciò sarebbe confermato dalle versioni provvisorie rivedute degli impegni del 3 maggio 2007, presentate il 25 ed il 30 maggio 2007. 479. In merito all’affermazione effettuata ai punti 1177 e 1178 del preambolo, secondo la quale non sarebbe chiaro l’impegno relativo alla cessione delle bande orarie, come illustrerebbero le espressioni «attribuite se occorre al fine di rispettare gli statuti dell’[OSCURATO:PERSONA] (modificati se necessario)» o «accordo di noleggio vincolante», la ricorrente rileva che, al pari della questione di carattere generale della cessione di bande orarie, le espressioni di cui trattasi sono state chiarite nella sua lettera datata 15 maggio 2007. Inoltre, in risposta alla richiesta di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] datata 25 maggio 2007, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fornito chiarimenti supplementari ed allegato il parere di un avvocato irlandese. 480. Quanto all’affermazione al punto 1179 del preambolo, secondo la quale gli impegni del 3 maggio 2007 non farebbero emergere chiaramente l’intenzione di liberare bande orarie negli aeroporti di destinazione, la ricorrente fa valere che si tratta di un problema vertente non sulla forma, ma sul merito. 481. Circa l’affermazione al punto 1180 del preambolo, secondo la quale non sarebbe possibile comprendere «se il o i nuovi arrivati potrebbero utilizzare le bande offerte (tranne le bande a [OSCURATO:PERSONA]-Heathrow) su qualsiasi collegamento o se la loro utilizzazione sarebbe limitata ai collegamenti in cui i servizi si sovrappongono», la ricorrente avrebbe chiarito la suddetta asserita ambiguità indicando a più riprese che le bande orarie potrebbero essere utilizzate per servire qualsiasi collegamento senza restrizione in partenza da [OSCURATO:PERSONA], inclusi i collegamenti con sovrapposizione di attività. L’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] parrebbe unicamente fondata sul punto 2.15, sub iii), dell’allegato 1 della «lettera di impegni», che in seguito sarebbe stato soppresso. 482. Quanto all’affermazione al punto 1179 del preambolo, secondo la quale la sua definizione delle «coppie di aeroporti prese in considerazione» negli impegni del 3 maggio 2007 non corrisponderebbe alle coppie elencate nella comunicazione degli addebiti, la ricorrente avrebbe fornito la spiegazione che aveva omesso due destinazioni (cioè Bologna e [OSCURATO:PERSONA]), in quanto tali collegamenti erano esclusivamente stagionali, ma che ciò non modificava la sua intenzione di coprire tutti i collegamenti. Per fugare qualsiasi dubbio al riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe incluso le due destinazioni in parola nelle ulteriori versioni degli impegni. 483. In merito all’affermazione fatta al punto 1179 del preambolo, secondo la quale il numero totale di bande orarie da liberare a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non risulterebbe con chiarezza, la ricorrente sottolinea che le suddette informazioni sono chiaramente contenute nella «lettera di impegni». Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe confermato siffatti dati in una lettera e nel progetto di impegni del 1° giugno 2007. 484. Circa l’affermazione fatta al punto 1181 del preambolo, secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe in grado di conoscere le modalità di attuazione delle soluzioni di natura comportamentale proposte nell’ambito dell’impegno n. 1, la ricorrente fa valere di aver precisato che il controllo verrebbe effettuato. Senza fornire alcuna risposta significativa a tale spiegazione, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe affermato nella sua risposta che la spiegazione equivaleva a modificare gli impegni e che non era in grado di accettarla. Al fine di fugare qualsiasi dubbio al riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe incluso nelle proposte successive disposizioni esplicite concernenti la presentazione delle relazioni. 485. Quanto all’affermazione formulata al punto 1182 del preambolo, secondo la quale «l’incoerenza e la mancanza di chiarezza» delle soluzioni proposte, percepite da «taluni concorrenti» come un ostacolo alla sostenibilità degli impegni, risulterebbero dalle risposte di «taluni» concorrenti alla domanda n. 5 del questionario indirizzato nel maggio 2007 agli attori del mercato riguardo alla chiarezza della soluzione concernente la cessione di bande orarie, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe pervenire ad una conclusione siffatta. Anzitutto, soltanto 20 concorrenti avrebbero risposto a tale questionario, 9 dei quali non avrebbero risposto alla domanda n. 5. Quanto agli 11 concorrenti che hanno risposto a quest’ultima domanda, 3 non avrebbero effettivamente affrontato la questione posta, 3 (la LTU, l’[OSCURATO:PERSONA] e la Clickair) avrebbero formulato commenti positivi riguardo alla chiarezza degli impegni e soltanto 5, 2 dei quali anonimi, avrebbero emesso riserve circa la chiarezza della soluzione concernente la cessione di bande orarie. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe menzionato altre informazioni relative ad asserite «incoerenze» o ad un’asserita «mancanza di chiarezza». 486. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’Irlanda e dall’[OSCURATO:PERSONA], rileva che spetta alla [OSCURATO:PERSONA] presentare impegni completi ed efficaci da ogni punto di vista onde permetterle di concludere con certezza che sarà possibile eseguire gli impegni e che le nuove strutture commerciali che ne deriveranno saranno sufficientemente affidabili e durevoli affinché la concentrazione non ostacoli in maniera significativa un’effettiva concorrenza. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe consultato la [OSCURATO:PERSONA] prima di presentare gli impegni del 3 maggio 2007, e neppure le precedenti serie di impegni. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai indicato che uno di tali impegni era redatto in maniera sufficientemente chiara e precisa così da poter essere attuato. Non si potrebbe far valere alcun legittimo impedimento su questo punto. Gli elementi relativi alle bande ed al comportamento contenuti negli impegni del 3 maggio 2007 non corrisponderebbero a quelli degli impegni precedenti. In ogni caso gli impegni del 3 maggio 2007 non sarebbero stati sufficientemente chiari e precisi per poter essere attuati. 487. Peraltro la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe tener conto delle delucidazioni informali presentate successivamente, che mancherebbero, anch’esse, di chiarezza e precisione. Dopo la data limite di presentazione degli impegni, la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe accettare la loro modifica a titolo eccezionale solo se essa consistesse nell’eliminazione manifesta di tutti i problemi di concorrenza individuati senza che occorra una consultazione degli attori del mercato. Orbene, in seguito alla presentazione degli impegni del 3 maggio 2007, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fornito una serie di informazioni informali, talvolta contraddittorie con il tenore degli impegni del 3 maggio 2007, nonché con progetti riformulati di questi ultimi, il 25 e 30 maggio 2007. Nessuna di tali spiegazioni sarebbe stata presentata in buona e debita forma. Inoltre queste spiegazioni non sarebbero state sufficienti per colmare tutte le lacune formali rilevate nella decisione impugnata. L’[OSCURATO:PERSONA] indica che la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato l’8 maggio che, «al fine di chiarire, le bande orarie di Heathrow non sono esclusivamente destinate alla [OSCURATO:PERSONA] ed all’[OSCURATO:PERSONA]», prima di rilevare affermare l’11 maggio che «tali bande orarie sono esclusivamente destinate alla [OSCURATO:PERSONA] ed all’[OSCURATO:PERSONA]». [OSCURATO:PERSONA] ha del pari rilevato che almeno sette dei dieci concorrenti della [OSCURATO:PERSONA] i quali hanno risposto alla consultazione del mercato hanno ritenuto che gli impegni del 3 maggio 2007 non erano abbastanza chiari, il che basterebbe a corroborare la sua affermazione nella decisione impugnata secondo cui l’incoerenza e la mancanza di chiarezza degli impegni del 3 maggio 2007 costituiscono un ostacolo alla sostenibilità di questi ultimi. b) Giudizio del Tribunale 488. Emerge dalla decisione impugnata (v. punti 460‑464 supra) che gli impegni proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del periodo definito a tale effetto dall’art. 19, n. 2, del regolamento n. 802/2004, che scadeva il 3 maggio 2007, non sono stati ritenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] soddisfacenti per rispondere ai problemi di concorrenza individuati a tale stadio. Questa conclusione poggia su due ragioni che sono illustrate nella decisione impugnata. Da una parte, «gli impegni [del 3 maggio 2007] non soddisfano a sufficienza gli imperativi di chiarezza giuridica e di coerenza per essere idonei a eliminare i problemi di concorrenza individuati» (punto 1182 della decisione impugnata). D’altra parte, senza tener conto delle «note carenze individuate» al punto 8.2.1 della decisione impugnata, «gli impegni [del 3 maggio 2007] non sarebbero sufficienti per eliminare tutti i problemi di concorrenza individuati» (punto 1234 della decisione impugnata). 489. È giocoforza constatare che gli argomenti presentati dalla ricorrente non possono rimettere in questione le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. 490. In primo luogo, quanto alle lacune formali elencate dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata in merito agli impegni del 3 maggio 2007, la ricorrente fa valere che queste non possono essere menzionate per il motivo che un’analisi del contenuto degli stessi impegni è stata effettuata nella decisione impugnata. 491. Risulta però dalla lettera stessa della decisione impugnata che l’analisi del contenuto in parola è stata effettuata in maniera autonoma. Al punto 1166 del preambolo, la [OSCURATO:PERSONA] ha quindi indicato che tali impegni erano «non soltanto formulati in maniera poco chiara e sovente contraddittoria (v. il [punto] 8.2.1) ma [che] il loro contenuto non permette[va] neppure di risolvere i problemi di concorrenza individuati (v. il [punto] 8.2.2)». Tale analisi del contenuto si spiega con la volontà pedagogica della [OSCURATO:PERSONA] di comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] i risultati del suo test di mercato concernente gli impegni del 3 maggio 2007 al fine di spiegare quale forma avrebbe potuto assumere l’ultima proposta di impegni. 492. La ricorrente non può quindi confutare l’esistenza delle lacune individuate al punto 8.2.1 della decisione impugnata per quanto concerne il formato utilizzato per presentare gli impegni, la mancanza di chiarezza dell’impegno relativo all’«acquirente iniziale» delle bande orarie, i meccanismi di cessione delle suddette bande ed il seguito degli impegni di comportamento, basandosi solo sul fatto che un’analisi nel merito dei suddetti impegni era stata effettuata, quando tale analisi era stata eseguita ad abundantiam, muovendo dall’ipotesi che i suddetti impegni fossero stati presentati in maniera idonea a garantirne l’attuazione. 493. In secondo luogo, la ricorrente non può avvalersi dell’atteggiamento della [OSCURATO:PERSONA] per quanto concerne gli impegni presentati in precedenza. Il formato impiegato dalla ricorrente era stato utilizzato in passato solo per la presentazione degli impegni del 17 aprile 2007, i quali si inquadravano nel contesto della risposta alla comunicazione degli addebiti in un momento in cui la valutazione degli effetti sulla concorrenza non era stata ancora finalizzata. Anche se è possibile ammettere che, in quest’ultimo contesto, la ricorrente possa rimettere in questione le conclusioni di una valutazione siffatta contestando l’esistenza dei problemi di concorrenza, la stessa non può ancora essere autorizzata ad allegare dichiarazioni o pareri sull’analisi svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] in una proposta di impegni come quella degli impegni del 3 maggio 2007, in quanto la suddetta proposta era destinata a manifestare la volontà di eliminare i problemi individuati a tale stadio quale contropartita di una decisione di autorizzazione. In caso di disaccordo sugli impegni auspicati dalla [OSCURATO:PERSONA], le parti dell’operazione possono sempre rifiutarsi di proporli ed impugnare dinanzi al Tribunale l’eventuale decisione di divieto che ne risulterebbe per la loro operazione. 494. Inoltre, diversamente dalle proposte precedenti, taluni degli impegni del 3 maggio 2007 erano presentati per la prima volta, come l’impegno relativo all’«acquirente iniziale» a proposito del quale la [OSCURATO:PERSONA] ha segnatamente insistito nella decisione impugnata sul carattere troppo vago in considerazione della sua prassi decisionale anteriore sul punto (punto 1172 e nota a piè di pagina n. 1428 della decisione impugnata). Tale prassi esige in particolare una clausola chiara e precisa che condizioni effettivamente la realizzazione della concentrazione all’esecuzione dell’impegno corrispondente. 495. In terzo luogo, la ricorrente non può rimettere in questione la conclusione secondo cui gli impegni del 3 maggio 2007 presentavano lacune formali, facendo valere, come ricordato ai punti 474‑485 supra, precisazioni e chiarimenti apportati successivamente in risposta alle domande della [OSCURATO:PERSONA]. Siffatte precisazioni si inquadrano in un altro contesto, quello dell’ultima proposta di impegni, e non nel contesto della valutazione cui la [OSCURATO:PERSONA] ha sottoposto le forme e la chiarezza degli impegni presentati dalla [OSCURATO:PERSONA] in esito al procedimento previsto a tale effetto dal regolamento n. 802/2004. 496. Di conseguenza la ricorrente non presenta argomenti idonei a rimettere in questione, sufficientemente in diritto, la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] descritta nella decisione impugnata secondo cui gli impegni del 3 maggio 2007 presentavano lacune formali di natura tale che essa non era in grado di concludere, con certezza, che sarebbe stato possibile attuarli e che i rimedi che ne conseguivano sarebbero stati sufficientemente affidabili e durevoli affinché gli ostacoli alla concorrenza effettiva, la cui prevenzione costituiva la finalità degli impegni stessi, non potessero materializzarsi in un futuro relativamente prossimo. 497. Si devono quindi esaminare, a questo punto, gli argomenti della ricorrente relativi al progetto di impegni del 1° giugno 2007. Proprio in tale contesto, vengono esaminati gli argomenti concernenti la valutazione nel merito delle proposte di impegni sottoposte alla [OSCURATO:PERSONA]. 3. Sull’assenza di lacune formali del progetto di impegni del 1° giugno 2007 a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti 498. La ricorrente sostiene che, a torto, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato, ai punti 1236‑1237 della decisione impugnata, che il progetto di impegni del 1° giugno 2007 non era stato validamente proposto e che non era tenuta a valutarlo. Poiché il contenuto di tale progetto è stato esaminato nella decisione impugnata, non si può addurre che non poteva esserlo. Secondo la ricorrente la lettera da essa indirizzata il 1° giugno 2007 alla [OSCURATO:PERSONA] era presentata come una «versione provvisoria» per permettere a quest’ultima di apportarvi modifiche di formulazione finali che potevano essere necessarie perché gli impegni in parola fossero chiari, privi di ambiguità e coerenti nell’insieme del documento. Se la [OSCURATO:PERSONA] avesse considerato che la suddetta qualificazione come «versione provvisoria» e l’assenza di firma fossero lacune formali che le impedivano di valutare la sostanza degli impegni del 1° giugno 2007, avrebbe gravato su di essa l’obbligo di informarne la [OSCURATO:PERSONA], il che non ha fatto. Pertanto la lettera della [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] del 4 giugno 2007 si limiterebbe ad indicare che il progetto di impegni del 1° giugno 2007 non permetteva di regolare i problemi di concorrenza individuati a tale stadio, senza precisare che la [OSCURATO:PERSONA] riteneva di non essere obbligata a valutarli, perché erano stati proposti sotto forma di versione provvisoria. Procedendo in tal modo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato i principi di una buona amministrazione e di tutela del legittimo affidamento. 499. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’Irlanda e dall’[OSCURATO:PERSONA], rileva che impegni non sottoscritti, esplicitamente sottoposti sotto forma di progetto, non possono essere considerati impegni «assunti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]» ai sensi dell’art. 8, n. 2, del regolamento sulle concentrazioni. Impegni di tale genere potrebbero essere modificati o ritirati dall’impresa che li ha proposti. Comunque il progetto di impegni del 1° giugno 2007, anche se fosse stato presentato nelle forme dovute, non avrebbe permesso alla [OSCURATO:PERSONA] di stabilire, con il grado di certezza richiesto, che esso avrebbe risolto i problemi di concorrenza individuati senza che occorresse consultare di nuovo gli attori del mercato. Peraltro la ricorrente non potrebbe invocare il principio di buona amministrazione, in quanto tale, per sostenere che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto valutare il progetto di impegni del 1° giugno 2007, mentre quest’ultima non aveva mai dato alla [OSCURATO:PERSONA] l’assicurazione che avrebbe valutato tutti i progetti di impegni nella decisione impugnata. b) Giudizio del Tribunale 500. Al pari degli impegni del 3 maggio 2007, il progetto di impegni del 1° giugno 2007 è stato disatteso dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata per due ragioni (v. punti 466 e 467 supra). 501. Da una parte, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato nella decisione impugnata che il progetto di impegni del 1° giugno 2007 «e[ra] stato comunicato esplicitamente sotto forma di versione preliminare, senza firma e senza rispettare le esigenze formali richieste sul fondamento dell’art. 20 del regolamento (…) n. 802/2004». Essa ne ha inferito che, «[d]ato che la [OSCURATO:PERSONA] non a[veva] formalmente presentato nuovi impegni, la [OSCURATO:PERSONA] non e[ra] tenuta a valutarli nella presente decisione». [OSCURATO:PERSONA] ha indicato in particolare che essa «non poteva far dipendere un’autorizzazione dall’osservanza di tale progetto di impegni» (punto 1237 del preambolo). 502. Dall’altra, la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato che, «[i]n ogni caso, anche se il progetto di impegni [del 1° giugno 2007] fosse stato trasmesso in buona e debita forma, tali impegni non sarebbero stati comunque sufficienti per permettere alla [OSCURATO:PERSONA] di concludere, sulla base di informazioni già a sua disposizione, che essi risolv[eva]no totalmente ed in modo non ambiguo i problemi di concorrenza individuati» (punto 1237 del preambolo, il quale fa riferimento al punto 43 della comunicazione concernente le misure correttive ed alla sentenza EDP/[OSCURATO:PERSONA], punto 28 supra, punti 161‑163). 503. Quanto alla prima ragione invocata dalla [OSCURATO:PERSONA] per escludere il progetto di impegni del 1° giugno 2007, emerge dal testo stesso di tale documento che trattasi di un semplice progetto e non di una versione idonea ad impegnare la [OSCURATO:PERSONA], com’è tuttavia necessario in tale fase del procedimento. Quindi il documento, anche se è intitolato «Impegni giuridicamente vincolanti della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]», è presentato sotto forma di «progetto» e lo spazio previsto per la firma del direttore generale della [OSCURATO:PERSONA] è lasciato vuoto. La lettera di copertura firmata dal direttore generale della [OSCURATO:PERSONA] menziona anche che il suddetto documento è redatto nella forma di progetto, onde lasciare alla [OSCURATO:PERSONA] la possibilità di apportarvi le modifiche di formulazione definitive che potrebbero essere richieste per fare in modo che tali impegni siano chiari, privi di ambiguità e coerenti nell’insieme del documento. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] non dispone più della possibilità di apportare precisazioni di tal genere in questa fase molto avanzata del procedimento, in cui l’ultima proposta di impegni deve non solo essere vincolante per la parte che la propone, ma anche sufficiente di per sé, nel senso che la [OSCURATO:PERSONA] deve poter essere in grado di valutarla senza dover di nuovo far ricorso al parere di terzi sul suo contenuto. 504. Peraltro, il fatto che un’analisi del contenuto del progetto di impegni del 1° giugno 2007 sia stata effettuata, «in ogni caso», non può interpretarsi nel senso che ciò equivale a permettere alla ricorrente di astenersi dal presentare alla [OSCURATO:PERSONA] impegni giuridicamente vincolanti all’ultimo stadio del procedimento. 505. Di conseguenza, la ricorrente non presenta argomenti idonei a rimettere in questione, sufficientemente in diritto, la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] contenuta nella decisione impugnata secondo cui il progetto di impegni del 1° giugno 2007 non le permetteva di concludere, con certezza, che sarebbe stato possibile attuarlo e che i rimedi da esso derivanti sarebbero stati sufficientemente affidabili e durevoli affinché gli ostacoli alla concorrenza effettiva, la cui prevenzione costituiva la finalità dei suddetti impegni, non potessero materializzarsi in un futuro relativamente prossimo. 506. Pertanto la valutazione degli argomenti della ricorrente sull’esame nel merito degli impegni del 3 maggio 2007 e del progetto di impegni del 1° giugno 2007 è stata effettuata ad abundantiam, come ciò è stato fatto peraltro nella decisione impugnata. 4. Sulla valutazione nel merito degli impegni del 3 maggio 2007 e del progetto di impegni del 1° giugno 2007 a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti 507. La ricorrente addebita alla [OSCURATO:PERSONA] di aver sopravvalutato il vincolo concorrenziale che l’[OSCURATO:PERSONA] ed essa stessa esercitavano reciprocamente e di aver commesso un errore nell’ambito della valutazione della minaccia di un ingresso idoneo a prevenire lo sfruttamento anticoncorrenziale di un monopolio (v. gli orientamenti e la sentenza easyJet/[OSCURATO:PERSONA], punto 102 supra, punto 202). Basandosi su un’analisi errata degli effetti della concentrazione sulla concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe richiesto in maniera sproporzionata che la [OSCURATO:PERSONA] trovasse un «acquirente iniziale» che basi un numero importante di apparecchi a [OSCURATO:PERSONA] per far immediatamente concorrenza all’entità risultante dalla concentrazione. Infatti nessuna compagnia aerea potrebbe simultaneamente far stazionare un numero siffatto di aerei in un solo aeroporto ed offrire entro sei mesi servizi per la totalità dei 35 collegamenti con sovrapposizione di attività. Molti tra i collegamenti in parola sarebbero caratterizzati da una forte sovraccapacità ed il termine di sei mesi non avrebbe permesso il trasferimento del numero di bande orarie necessarie al nuovo arrivato per effetto della pianificazione delle procedure di trasferimento di bande orarie previste dalla IATA. 508. La ricorrente fa valere che non spetta alle parti della concentrazione provare che gli impegni proposti rimedierebbero ai problemi di concorrenza constatati dalla [OSCURATO:PERSONA]. Incomberebbe, al contrario, alla [OSCURATO:PERSONA] provare che l’operazione, come modificata dagli impegni, ostacola significativamente la concorrenza effettiva (sentenza EDP/[OSCURATO:PERSONA], punto 28 supra, punti 63 e 77). Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe proceduto ad una valutazione globale della concentrazione, come modificata, quando ciò sarebbe richiesto al punto 77 della sentenza EDP/[OSCURATO:PERSONA], punto 28 supra. Peraltro, quanto agli impegni proposti dopo la scadenza del termine di cui all’art. 19, n. 2, del regolamento n. 802/2004, risulterebbe dai punti 161‑163 della sentenza EDP/[OSCURATO:PERSONA], punto 28 supr a, che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a prenderli in considerazione solo se risolvono chiaramente i problemi di concorrenza e senza bisogno di inchiesta supplementare. Contrariamente a quanto sarebbe indicato al punto 1237 del preambolo, tale regola non sarebbe applicabile al progetto di impegni del 1° giugno 2007, dal momento che quest’ultimo soddisfaceva suggerimenti specifici formulati dalla [OSCURATO:PERSONA] in base alla sua valutazione degli impegni del 3 maggio 2007. 509. In sostanza la ricorrente ritiene che la cessione delle bande orarie e gli impegni di comportamento sarebbero sufficienti per eliminare qualsiasi problema di concorrenza. Pertanto la cessione delle bande orarie a [OSCURATO:PERSONA]-Heathrow, «le più preziose al mondo», «condurrebbe verosimilmente ad un’espansione da parte dei concorrenti per tale collegamento» (punto 1216 del preambolo). La messa a disposizione di bande orarie per altri collegamenti in partenza da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] avrebbe permesso a qualsiasi compagnia aerea di entrare su qualsiasi collegamento con sovrapposizione di attività o su qualsiasi collegamento di sua scelta, all’occorrenza facendo stazionare apparecchi in Irlanda. Il «congelamento delle frequenze» avrebbe garantito che, nel caso di maggior domanda per un collegamento, la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata in grado di «impossessarsi» di tale domanda a detrimento di un concorrente. L’impegno di non ridurre le frequenze, tranne che se un collegamento non fosse redditizio, implicherebbe che, pur in assenza di un nuovo ingresso su un dato collegamento, la capacità combinata della [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] permetterebbe difficilmente di maggiorare i prezzi pur mantenendo un accettabile coefficiente di riempimento. La riduzione immediata del 10% dei prezzi dell’[OSCURATO:PERSONA] in seguito alla concentrazione avrebbe originato subito economie per i consumatori. Tali impegni sarebbero conformi a quelli che la [OSCURATO:PERSONA] aveva accettato nella sua decisione dell’11 febbraio 2004 (caso COMP/M.3280 – [OSCURATO:PERSONA]/KLM), concernenti operatori che dispongono di un potere di mercato superiore a quello della [OSCURATO:PERSONA]. 510. In primo luogo, circa gli impegni relativi alle bande orarie, la ricorrente fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore concludendo che non erano appropriati. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe posto la questione errata in occasione della consultazione degli attori del mercato. Essa avrebbe dovuto chiedere se i concorrenti erano disposti ad accedere a determinati collegamenti qualora l’entità risultante dalla concentrazione non riservasse ai medesimi una capacità sufficiente o vi praticasse prezzi considerevolmente più elevati di quelli praticati prima della concentrazione. Peraltro diversi concorrenti avrebbero dichiarato che, benché non si proponessero di entrare nell’immediato, si prefiggevano di farlo se ciò fosse commercialmente interessante. D’altro canto, il fatto che nessun concorrente abbia risposto che accederebbe ai collegamenti con sovrapposizione di attività, indicherebbe che i concorrenti credevano che la concentrazione non avrebbe prodotto effetti anticoncorrenziali. Non sarebbe quindi ragionevole esigere che gli impegni provochino effettivamente un ingresso. Un’esigenza siffatta sanzionerebbe la [OSCURATO:PERSONA] per il motivo che essa è «estremamente efficiente» e che la sua offerta di prezzo è così bassa che nessuna compagnia vorrebbe gareggiare con essa sia pur su collegamenti gestiti in «monopolio». La ricorrente aggiunge che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva avvalersi delle risposte fornite alla domanda n. 6 del questionario inviato agli attori del mercato riguardante gli ingressi per valutare gli impegni del 3 maggio 2007. In ogni caso gli impegni relativi alle bande orarie a [OSCURATO:PERSONA] sarebbero sufficienti per rimediare ai problemi individuati. [OSCURATO:PERSONA] non fornirebbe alcuna prova che determini per quale ragione un nuovo arrivato dovrebbe essere in grado di gestire immediatamente tutti i collegamenti con sovrapposizione di attività proponendo le stesse frequenze assicurate dall’[OSCURATO:PERSONA] onde costituire un’effettiva pressione concorrenziale (punti 1200‑1206 del preambolo). Le nozioni di «massa critica» e di «grado di concorrenza richiesto» utilizzate in proposito non sarebbero definite dalla [OSCURATO:PERSONA]. 511. In secondo luogo, per quanto concerne le bande orarie agli aeroporti di destinazione, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non può affermare che gli impegni relativi alle bande orarie sono insufficienti in mancanza di precisazioni sul punto. L’[OSCURATO:PERSONA] disporrebbe infatti solo di un numero limitato di bande orarie negli aeroporti principali e la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto abbandonarle senza compromettere la logica dell’operazione e ridurre considerevolmente la capacità dell’[OSCURATO:PERSONA] di far concorrenza ai vettori in rete. Questi ultimi disporrebbero di un sufficiente numero di bande orarie nei principali aeroporti di destinazione. [OSCURATO:PERSONA] maggioranza dei casi, essi occuperebbero una posizione dominante nei crocevia di traffico in cui operano e non avrebbero dunque bisogno di bande orarie supplementari per poter entrare o allungare i loro collegamenti a partire dal loro aeroporto di immatricolazione verso [OSCURATO:PERSONA]. Le bande in parola si limiterebbero a rafforzare la dominazione di tali compagnie nei loro aeroporti di immatricolazione e a ridurre la minaccia concorrenziale che il marchio [OSCURATO:PERSONA] potrebbe far gravare sulle compagnie stesse. Ciò non si verificherebbe necessariamente per i vettori a basso prezzo che servono o possono servire gli stessi aeroporti secondari serviti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dove non sussisterebbero problemi concernenti le bande orarie. In tale contesto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe torto ad invocare la nozione di coppie di città e ad insistere affinché il nuovo arrivato sia una compagnia aerea a basso prezzo esigendo al contempo che la [OSCURATO:PERSONA] abbandoni bande orarie negli aeroporti principali. Il riferimento della [OSCURATO:PERSONA] alla differenza tra l’intercambiabilità della domanda e dell’offerta (punto 1208 del preambolo) servirebbe unicamente a dissimulare tale «contraddizione manifesta» nel ragionamento. Quanto alla consultazione degli attori del mercato sulla questione degli aeroporti di destinazione, le risposte dei concorrenti dovrebbero essere lette con la più grande circospezione, poiché molti di loro dovrebbero far fronte ad un’accresciuta concorrenza se la concentrazione fosse approvata. L’unica questione pertinente sarebbe quella di stabilire se l’accesso alle bande orarie di cui dispone l’[OSCURATO:PERSONA] in taluni aeroporti importanti è essenziale per entrare, nell’ipotesi in cui l’entità risultante dalla concentrazione abusi della sua posizione. Infatti la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe considerato essenziale l’accesso alle bande orarie negli aeroporti importanti sia per il motivo che tali agglomerazioni dispongono di altri aeroporti le cui bande orarie non sono sovraccariche e che la normativa applicabile alle bande orarie dispone che la metà di una nuova capacità sia attribuita ai nuovi arrivati. 512. In terzo luogo, per quanto riguarda la frammentazione degli ingressi , la ricorrente critica la [OSCURATO:PERSONA] per aver preso in considerazione tale elemento ai punti 1211 e 1212 del preambolo. Il progetto di impegni del 1° giugno 2007 prevederebbe tuttavia specificamente che la compagnia aerea che rileva le bande orarie a Heathrow disponga della priorità per quelle a [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, per dimostrare che un «ingresso frammentato» dà luogo ad un problema, la [OSCURATO:PERSONA] si baserebbe solo su un riferimento globale alle risposte alla domanda n. 2, lett. b), posta nell’ambito della consultazione degli attori del mercato e su un riferimento alla «massa critica», termine non definito ripreso dalla risposta data in tale occasione dalla LTU (punto 1212 del preambolo). Orbene, solo 15 dei 20 partecipanti all’inchiesta di mercato avrebbero risposto alla domanda concernente l’«ingresso frammentato». Per di più, come in altri casi, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di riconoscere che nuovi arrivati dotati di un potenziale importante, nel caso specifico la [OSCURATO:PERSONA], SAS, la Flybe, l’[OSCURATO:PERSONA] e la Clickair, avrebbero reso dichiarazioni che contraddicono le sue conclusioni. Talune risposte suggerivano addirittura che l’ingresso di un unico nuovo arrivato sarebbe nefasto per la concorrenza. La sola domanda che avrebbe meritato di essere posta sarebbe se l’ingresso, sia esso frammentato o provenga da un unico concorrente, eserciterebbe un vincolo sufficiente sull’entità risultante dalla concentrazione nell’ipotesi in cui quest’ultima aumentasse i prezzi. La domanda se l’arrivo di un nuovo concorrente unico costituisca un potere concorrenziale più forte rispetto all’arrivo di più di un nuovo arrivato non saebbe la domanda corretta. 513. In quarto luogo, circa le modalità di esercizio del nuovo arrivato, la ricorrente fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] pare esigere che quest’ultimo segua esattamente il medesimo modello economico dell’[OSCURATO:PERSONA]. Orbene, secondo la ricorrente l’[OSCURATO:PERSONA] non esercita alcun significativo vincolo concorrenziale sulla [OSCURATO:PERSONA] e, comunque, niente prova che un altro vettore, qualunque sia il suo modello economico, possa farle una concorrenza significativa. Inoltre, poiché l’operazione ha per oggetto di accrescere l’efficienza dell’[OSCURATO:PERSONA] in modo da far concorrenza ai vettori in rete, l’espansione o l’entrata di un altro vettore in rete, come la [OSCURATO:PERSONA] o l’[OSCURATO:PERSONA], avrebbe agevolmente procurato ai consumatori un’opzione rispetto all’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe, da una parte, esigere che la [OSCURATO:PERSONA] menzioni il modello economico seguito da un nuovo arrivato e, dall’altra, semplicemente esigere che gli impegni proposti permettano l’entrata sul mercato di taluni vettori più in grado di altri di pervenire ad esercitare un vincolo sull’entità risultante dalla concentrazione. 514. In quinto luogo, quanto agli impegni relativi alle bande orarie a [OSCURATO:PERSONA]-Heathrow, la ricorrente fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha messo in dubbio la loro utilità per il motivo che sarebbero riservate alla [OSCURATO:PERSONA] ed all’[OSCURATO:PERSONA]. Orbene, ciò non sarebbe affatto vero, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato per iscritto, il 1° giugno 2007, che le bande in parola potrebbero essere riprese da qualsiasi compagnia che disponga di un’infrastruttura a Heathrow. In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe soddisfatto l’onere della prova che le incomberebbe ponendo semplicemente in questione l’utilità della cessione di bande orarie. Del pari a torto essa avrebbe affermato, al punto 1217 del preambolo, che le due compagnie suddette non potrebbero compensare in misura sufficiente la scomparsa della pressione concorrenziale dell’[OSCURATO:PERSONA]. Infatti la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], figurando tra i concorrenti più potenti in Europa, opererebbero in Irlanda da decenni e conoscerebbero bene il mercato irlandese: la [OSCURATO:PERSONA] già opererebbe condividendo i codici con l’[OSCURATO:PERSONA] sul collegamento suddetto e l’[OSCURATO:PERSONA] possederebbe la CityJet, con base a [OSCURATO:PERSONA]. Parimenti la [OSCURATO:PERSONA] non proverebbe affatto, al punto 1218 del preambolo, che, se le bande orarie fossero suddivise tra due vettori molto potenti, l’operazione, come modificata dagli impegni, ostacolerebbe in modo significativo una concorrenza effettiva per il collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (Heathrow). Peraltro, poiché l’intercambiabilità degli aeroporti londinesi è, ad avviso della ricorrente, limitata, il collegamento in parola gestito dall’[OSCURATO:PERSONA] non permetterebbe di esercitare alcun significativo vincolo concorrenziale sulle operazioni della [OSCURATO:PERSONA] a destinazione degli altri aeroporti londinesi. Infine, limitandosi a menzionare il «rischio di una controversia giuridica» in merito alla possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di cedere le bande orarie a Heathrow senza l’accordo degli altri azionisti dell’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto di un parere giuridico fornito da un giurisperito irlandese attestante che sarebbe possibile una cessione siffatta. 515. In sesto luogo, per quanto concerne gli impegni di comportamento, la ricorrente afferma che l’impegno relativo alla riduzione del 10% dei prezzi dell’[OSCURATO:PERSONA] era facilmente verificabile grazie alla pubblicazione, da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], del suo prezzo medio nella sua relazione annuale. [OSCURATO:PERSONA] incorrerebbe in errore chiedendo alla [OSCURATO:PERSONA] di precisare se la riduzione dei prezzi ha per oggetto tutti i collegamenti con sovrapposizione di attività. Sarebbe infatti praticamente impossibile maggiorare i prezzi sui collegamenti con sovrapposizione di attività e inoltre ridurre globalmente del 10% i prezzi per tutti i collegamenti a corto raggio. Parimenti, benché la [OSCURATO:PERSONA] affermi di non poter prevedere che cos’è un prezzo concorrenziale, la riduzione dei prezzi procurerebbe vantaggi considerevoli e realizzabili. Il «congelamento delle frequenze» in caso di nuovo ingresso sarebbe diretto a rispondere alle asserzioni della [OSCURATO:PERSONA] concernenti l’asserita reazione aggressiva della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei nuovi arrivati, reazione consistente nell’accrescere le frequenze sui collegamenti in cui entra un’altra compagnia aerea. Inoltre l’impegno di non ridurre le frequenze avrebbe mirato a prevenire il timore che la [OSCURATO:PERSONA] riducesse la capacità sui collegamenti con sovrapposizione di attività e fosse quindi in grado di maggiorare i suoi prezzi. Impegnandosi a mantenere la capacità combinata sui collegamenti con sovrapposizione di atttività, la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe più in grado di maggiorare i prezzi pur mantenendo un coefficiente di riempimento accettabile, il che sarebbe decisivo nel contesto del suo modello economico. 516. In settimo luogo, quanto alla soluzione dell’«acquirente iniziale», la ricorrente rileva anzitutto che tale soluzione non è mai stata utilizzata in casi precedenti implicanti compagnie aeree. Un’esigenza di tal genere sarebbe del pari superflua e sproporzionata. Tenuto conto del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] offrirebbe i prezzi più bassi del mercato e che un gran numero di collegamenti con sovrapposizione di attività non genererebbero un traffico sufficiente per sostenere un terzo vettore, sarebbe commercialmente molto difficile trovare un «acquirente iniziale». L’unica soluzione consisterebbe nell’ipotesi che la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] abbandonino i collegamenti in parola o concludano con l’«acquirente iniziale» un’intesa illegittima in materia di fissazione dei prezzi. Inoltre risulterebbe dal «congelamento delle frequenze» che i nuovi arrivati non sarebbero dissuasi dal penetrare sui collegamenti con sovrapposizione di attività a causa del rischio di vedere la [OSCURATO:PERSONA] accrescere le sue frequenze sui medesimi. Ad eccezione delle bande orarie ad Heathrow, quelle a [OSCURATO:PERSONA] e nella maggior parte degli altri aeroporti in Europa (tranne, forse, per gli altri aeroporti principali saturi) non avrebbero valore intrinseco e non sarebbero pertanto interessanti per un’altra compagnia aerea. Infine, sarebbe stato erroneo da parte della [OSCURATO:PERSONA] considerare che l’impegno avente ad oggetto l’«acquirente iniziale» fosse insufficiente a causa della sua portata limitata e per il fatto che condurrebbe ad un «ingresso frammentato» (punto 1238 del preambolo). Il suddetto impegno, rafforzato nel progetto di impegni del 1° giugno 2007, sarebbe fondato sulla domanda fatta in tal senso dai servizi della [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente critica anche la volontà della [OSCURATO:PERSONA] di far gravare su di essa il rischio che non si trovi alcun «acquirente iniziale» nel termine impartito. 517. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’Irlanda e dall’[OSCURATO:PERSONA], ricorda di aver esaminato ed escluso gli impegni del 3 maggio 2007 procedendo alle constatazioni seguenti: le misure relative alle bande orarie non erano appropriate, poiché non implicavano alcun ingresso significativo sui collegamenti ove i servizi si sovrappongono (punti 1186‑1196 del preambolo), la proposta dell’«acquirente iniziale» non rimediava all’assenza di una prospettiva di ingresso (punto 1197 del preambolo), la portata degli impegni era insufficiente (punti 1199‑1206 del preambolo), gli impegni non menzionavano bande orarie in aeroporti di destinazione importanti (punti 1207‑1209 del preambolo), gli impegni avrebbero potuto sfociare solo nell’arrivo di varie compagnie aeree (ingresso frammentato, punti 1210‑1212 del preambolo), gli impegni non terrebbero conto del modello di esercizio del nuovo arrivato (punti 1213‑1215 del preambolo), gli impegni relativi alle bande orarie a [OSCURATO:PERSONA]-Heathrow non permetterebbero di eliminare i problemi di concorrenza sul collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (punti 1216‑1219 del preambolo) e gli altri impegni non permetterebbero di eliminare gli ostacoli ad una concorrenza effettiva (punti 1220‑1226 del preambolo). 518. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] considera che le misure correttive connesse all’accesso sono ammissibili solo in circostanze in cui sia sufficientemente provato che nuovi concorrenti entreranno realmente sul mercato rimediando in tal modo ai problemi di concorrenza rilevati (punto 1188 del preambolo). L’obiettivo fondamentale degli impegni sarebbe quello di garantire strutture di mercato concorrenziali e, manifestamente, la semplice minaccia dell’arrivo di un concorrente non sarebbe sufficiente a raggiungere tale scopo, fatte salve circostanze molto eccezionali. In realtà, l’intercambiabilità dal lato della domanda sarebbe il «fattore di disciplina più immediato e più efficace» nei confronti dei fornitori di un dato prodotto o servizio, in particolare per quanto concerne le loro decisioni in materia di fissazione dei prezzi, mentre i vincoli connessi alla concorrenza potenziale sarebbero generalmente meno diretti ed in ogni caso richiederebbero un’analisi approfondita. [OSCURATO:PERSONA] rileva che, nel caso di specie, i mercati in questione non sono contrassegnati da una «facilità di accesso accertata», ma piuttosto da un «movimento di uscita dei concorrenti diversi dall’[OSCURATO:PERSONA]». Niente indicherebbe negli orientamenti che una concentrazione la quale sfoci nella creazione di un monopolio non ostacoli in modo significativo una concorrenza effettiva se la minaccia dell’arrivo di nuovi concorrenti è sufficiente. Neppure la sentenza easyJet/[OSCURATO:PERSONA], punto 102 supra, sarebbe pertinente sul punto. In tale causa il Tribunale avrebbe ritenuto che l’individuazione nominativa di un nuovo arrivato non fosse necessaria poiché diversi concorrenti si erano mostrati interessati, in seguito agli impegni, ad un ingresso sui mercati in questione e l’ingresso effettivo di un nuovo concorrente poteva quindi considerarsi molto probabile. Viceversa, nella fattispecie, l’arrivo di un nuovo concorrente sarebbe improbabile, per i motivi esposti al punto 7.8 della decisione impugnata e per il fatto che nessuno tra i concorrenti che hanno risposto alla consultazione degli attori del mercato avrebbe manifestato l’intenzione di entrare concretamente su uno dei collegamenti in cui i servizi si sovrappongono (punti 1190‑1196 del preambolo), ad eccezione eventualmente dell’[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], le quali estenderebbero le loro attività al collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il che è stato ritenuto insufficiente dalla [OSCURATO:PERSONA] per escludere i problemi di concorrenza su quest’ultimo collegamento (punti 1216‑1219 del preambolo). Proprio a causa di una siffatta assenza di prospettive di ingresso, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe suggerito in maniera informale alla [OSCURATO:PERSONA] di designare un «acquirente iniziale». Poco rileverebbe che si tratti della prima concentrazione di compagnie aeree per le quali la [OSCURATO:PERSONA] ha formulato una proposta del genere o che la [OSCURATO:PERSONA] abbia giudicato difficile, addirittura impossibile, seguirla. Rispetto ai casi precedenti, la presente operazione sarebbe difficile nel senso che concernerebbe due compagnie che offrono servizi da punto a punto ed utilizzano entrambe un numero importante di apparecchi in partenza dallo stesso aeroporto su un gran numero di collegamenti in cui i servizi si sovrappongono. Invece, diversamente dai casi precedenti, la saturazione degli aeroporti non sarebbe, nel caso di specie, la sola barriera all’ingresso. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea di non poter accettare impegni che eliminerebbero solo parzialmente i problemi di concorrenza in parola perché la parte interessata non potrebbe acconsentire ad altri impegni. b) Giudizio del Tribunale 519. Il progetto di impegni del 1° giugno 2007 è stato presentato in seguito a discussioni approfondite tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sul contenuto degli impegni del 3 maggio 2007 e sulle modalità di rimediare ai problemi individuati. Occorre rinviare in proposito agli argomenti avanzati dalla [OSCURATO:PERSONA] sul contenuto della riunione del 1° giugno 2007 (v. punto 470 supra) e al contenuto della conferenza telefonica registrata, svoltasi tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] il 29 maggio 2007. 520. Nonostante tali precisazioni su quanto ritenuto necessario per autorizzare l’operazione, la ricorrente – per sua stessa ammissione (v. punto 470 supra) – ha presentato un’ultima proposta di impegni che non rispondeva alle richieste della [OSCURATO:PERSONA] quanto al numero importante di apparecchi da far stazionare a [OSCURATO:PERSONA] entro sei mesi a decorrere dall’adozione della decisione impugnata, con una possibile proroga di sei mesi. La proposta della [OSCURATO:PERSONA] consisteva nell’accettare il principio di uno stazionamento immediato della metà di tale numero rilevante di apparecchi, più due aerei destinati ai collegamenti verso [OSCURATO:PERSONA]-Heathrow entro sei mesi a decorrere dalla pubblicazione di una nuova offerta, che sarebbe stata pubblicata entro sei mesi a decorrere dall’adozione della decisione impugnata, con una possibile proroga di sei mesi. 521. Per di più, nell’ambito dei rimedi proposti nella fattispecie, cioè essenzialmente l’acquisto di bande orarie per uno o più operatori, la [OSCURATO:PERSONA] dà per acquisito che l’insieme [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] non darebbe luogo a problemi di concorrenza fintantoché consentisse a nuovi arrivati o agli attori già presenti, per quanto concerne il collegamento verso [OSCURATO:PERSONA]-Heathrow, di acquisire bande orarie per accrescere la loro quota di mercato. [OSCURATO:PERSONA] ha considerato la suddetta misura insufficiente per rimettere in questione l’effetto anticoncorrenziale che rappresenterebbe la scomparsa del principale concorrente della [OSCURATO:PERSONA]. All’udienza essa ha di conseguenza sostenuto che, anziché cercare di far accettare il principio della creazione o del rafforzamento dell’abuso di posizione dominante dell’insieme [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] per tale o tal altro collegamento, considerando che un ipotetico concorrente si sarebbe installato o avrebbe accresciuto la sua quota di mercato unicamente solo grazie all’offerta di bande orarie, sarebbe stato necessario nel caso di specie che la [OSCURATO:PERSONA] rinunciasse ad una parte della sua quota di mercato a beneficio dei concorrenti. 522. Si deve rilevare al riguardo che, diversamente dalle precedenti concentrazioni nel settore del trasporto aereo di passeggeri (come quelle in questione nei casi [OSCURATO:PERSONA]/KLM e Lufthansa/Swiss), la [OSCURATO:PERSONA] non poteva contentarsi nel caso di specie di semplici bande orarie per garantire l’accesso ad un collegamento. Non si tratta infatti di un’operazione che interessa operatori attivi che dispongono di un aeroporto di immatricolazione in paesi differenti. [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] operano a partire dal medesimo aeroporto, l’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA], ove dispongono di vantaggi significativi che i concorrenti non possono facilmente riprodurre. 523. Inoltre i risultati dei test di mercato hanno indicato che i concorrenti attuali e potenziali non erano pronti a far concorrenza all’entità risultante dalla concentrazione sull’insieme dei collegamenti toccati dall’operazione. Anche per il collegamento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (Heathrow), l’interesse di talune compagnie aeree, che erano talvolta già presenti, non è stato confermato da una dichiarazione di impegni ferma sul punto in questione, che avrebbe potuto essere presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] per corroborare il suo impegno relativo all’«acquirente iniziale». 524. In tale fase del procedimento, per le ragioni fondatamente indicate nella decisione impugnata circa gli impegni del 3 maggio 2007 e tenuto conto delle precisazioni apportate dal progetto di impegni del 1° giugno 2007, la ricorrente non presenta argomenti idonei a rimettere in questione, sufficientemente in diritto, la valutazione della [OSCURATO:PERSONA], descritta nella decisione impugnata, secondo cui il progetto di impegni del 1° giugno 2007 non le permetteva di concludere con certezza che sarebbe stato possibile attuarli e che i rimedi da essi derivanti sarebbero stati sufficientemente affidabili e durevoli per garantire che gli ostacoli ad una concorrenza effettiva, la cui prevenzione costituiva la finalità di tali impegni, non potessero materializzarsi in un futuro relativamente prossimo. 525. Occorre quindi respingere il quinto motivo sia relativamente alla validità formale delle proposte trasmesse alla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del procedimento amministrativo, che relativamente alla valutazione nel merito del contenuto delle proposte stesse. 526. Alla luce dell’insieme delle considerazioni precedenti, il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto. Sulle spese 527. Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 528. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] è soccombente nelle sue conclusioni, occorre condannarla a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA], conformemente alle conclusioni di queste ultime. 529. Ai sensi dell’art. 87, n. 4, primo comma, del medesimo regolamento di procedura, gli [OSCURATO:PERSONA] membri intervenienti sopportano le proprie spese. Pertanto l’Irlanda sopporterà le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Terza Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] plc sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea e dall’[OSCURATO:PERSONA] plc. 3) L’Irlanda sopporterà le proprie spese.