CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 2025
Cassazione n. 33371/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] C4 Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 17/0/2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Genova ha respinto l'istanza di semilibertà avanzata da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che vengono dedotti il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione; che le censure deducono meri argomenti di fatto e richiedono una rivalutazione del giudizio negativo sugli atteggiamenti del condannato in ragione del fatto che le sue affermazioni sarebbero rese equivoche dalla sua scarsa conoscenza della lingua; che tutti gli elementi sono stati vagliati con completezza dal Tribunale di sorveglianza nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che il beneficio era stato richiesto con riferimento ad una pena da espiare fino alla data 27/06/2025, oramai decorsa; che «è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione proposto dal condannato avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale quando, dopo la presentazione del gravame e prima del giudizio di legittimità, lo stesso sia stato rimesso in libertà per l'avvenuta espiazione della pena. (In motivazione la Corte ha escluso che residui un interesse del condannato alla estinzione degli effetti penali della condanna, che consegue all'esito positivo dell'affidamento in prova e non all'ammissione a detta misura alternativa)» (Sez. 5, n. 2552 del 11/12/2020, dep. 2021, Leonardi, Rv. 280171 - 01); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de