CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 maggio 2015
Cassazione n. 40577/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 3765-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];2,!,, difesi dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]-0.- e hi DI\ ICi BUCARELLI, ed elettivamente domiciliati prEs:3:-.. o stud seconda, in ROMA, VIA del TRITONE 169 ricoi'rentj contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e cr''e-A [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e ALESSA:\DI:0 BOPACHIA elettivemente domiciliati presso la prima in ROMA,. COSSERIA 5 tr9rficol-renti; avverso la sentenza n. 538/2016, della COR—E Th APPELLO GENOVA pubblicata il 17.05.2015; udita la relazione della causa svolta nella camera i consclio de 09/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I FATTO E DIRITTO Con atto di citazione, notificato in datE.1 r.;3E,20C1,, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio ava ii il Tric,unau- della Spezia i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e TAMARA. CARPENA per sentire accogliere le seguenti po - usioni: «C.)uanto a [OSCURATO:PERSONA]. Dichiarare che [OSCURATO:PERSONA] è coprietario striscia di terreno larga 4 mt., facente parte :el mappale 227, che si estende lungo il canale; ovvero in sub:.): -di .12 che egt sulla stessa una servitù di passaggio per acceie' aclHirrnnbil: di sua proprietà specificati in premessa; il tutto: a) n forza ce:IP riserva contenuta nell'atto Carpena 22.07.194; e/o :r delle clausole dell'atto di divisione del 194 ei e in forza destinazione del padre di famiglia e/o di 1;5.1c:Aprone ele collatione agrorum privatorum. Quanto a , p Anna. Dichiarare che [OSCURATO:PERSONA] ha, sulla medesima stí -±ca di terreno servitù di passaggio per accedere agli immobil d, sua p:-ophetP specificati in premessa, ovvero ne è compropta-12; il tutto iDe gli stessi motivi e titoli di cui sub lb). Quanto a LJpi [OSCURATO:PERSONA]. 3. Condannare i convenuti in soLn O arretrare p loro recinzione in modo da lasciare libero lo spazio cP 4 mt Lungo il canale, nonché al risarcimento dei danr:i. 4: Condannare i convenuti in solido alle spese di giudizio». I convenuti, nel costituirsi contestavano le dernande Espletata CTU e prove testimoniali, cor c -:-d;nariza o3. 16.6.2008, la causa era rimessa in istruttora pE richiecere a CTU di determinare se e su quale parte del riaopie 227 veniva (asseritamente) esercitato il passaggio. Con sentenza n. 700/2010, il Tribune della Spez dichiarava che il mappale 227 foglio 16 del Cern te della Spez: , era di proprietà dei convenuti, e più in partictyare la stri3cla d' terreno che correva parallela al canale e corru:".que ungo la hne.E, di confine catastale, per la larghezza ci nt. 4 e ' -newc. individuata nell'elaborato peritale del geom. r, e che su l' esso gravava servitù di passaggio peOci-aie. e CE: crabile., convenzionalmente costituita a favore dei fondi c i-opr età decl: attori; condannava i convenuti a rimuove:e ogni ostaoic insistente sul tracciato della predetta serui:1 o passaccio - rigettava la domanda risarcitoria di parte attr -re.; conda-•lava convenuti al pagamento delle spese di CTU e d lJelie di ilte. Avverso la sentenza proponevano appeH.a i ioccomberti, ' quali rilevavano la nullità e/o inutilizzabilità deIE. i:2TU (avendo perito utilizzato documentazione non prodotta ,:‹7.1Le parti, ma ca lui acquisita oltre il termine ex art. 184 c.d.c.) servitù di passo e, in via subordinata, i s'Ai carattere lor carrabile, e censuravano la liquidazione delle s: -.e.;€ cigiud zieL Al gravame resistevano Anna e Franco u -Di. 'zhiederido r via principale di rigettare il medesimo; in kíiT.:- SUJ ordinata, i dichiarare costituita per usucapione ventenr.31:E J:ia se. -vit.:, passaggio anche veicolare; qualora non -osse costituita alcuna servitù, dichiarare la strisc: r question r comunione tra le parti; qualora si fosse ritenuUD esAi:einte solo ur contratto preliminare di divisione, che gli i-l2panti t-ossea': tenuti a lasciare libera la striscia di terreno ari è: mi:. 4 e ch::, . ci appellati avessero diritto di transitarvi anche c.:r leicoli; in ogn caso, confermare la condanna degli appe:laru: a:la rinoziore della rete. Con sentenza n. 588/2016, depositata in a 17.3,2016. la Corte d'Appello di Genova rigettava l'appello ,:cridannando ci appellanti al pagamento delle spese processa i. Corte di merito riteneva: a) che non SUSSiEleVEI alcun vizio d. nullità della CTU in quanto il tecnico incaricatoveva acquisito foto aeree su preciso mandato del Giudice; b) ‘The sussisteva unE- servitù di passo carrabile a favore dei Lupi su; ::orvic [OSCURATO:PERSONA] in forza del [sopra menzionato] con .-:.atx, di divisione del 14.11.1945 tra i danti causa delle parti; ite della strada costruenda (4 mt.) e la sua oestinazione collegamento con la strada comunale doveva:-L: féT.re indurre oe:-. la carrabilità della stessa; d) che le testi!m.reanze e la CTL. deponevano per l'esistenza di una servitù di carramle e) che le spese di giudizio erano state liqukdat:Ei cor-:-ettamente quanto rimaste entro gli scaglioni tariffari di rifTimerito. Avverso detta sentenza propongono ricorso oer cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla bzise O: due nrleiThil, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con controric:it). Entrambe parti hanno depositato rispettiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo, i ricorren:: lamentane «Violazione e/o falsa applicazione degli att. 1.3E2 .. 1163 e 13CS: c.c. nonché degli artt. 1027, 1028, 1058 10:';-c c. li reazior(--- in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. - Omesso tattc. decisivo per il giudizio che è stato oggetto di dis..:ussione fra :e parti in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.», gH3Ctilé i Giudici merito avevano fondato la propria quanto ai costituzione della servitù di passo, esclusivarneri.:-:.s su un'TeTtEé: interpretazione di una clausola dell'atn d visionale ce: 14.11.1945. Invero, tale atto non sarebbe cos1itut vo di ur servitù di passo [e, tantomeno, carrabile], rna .'inaAzzato aa creazione, futura ed eventuale di una strada cotlegante : diversi fondi interessati alla divisione. Si pone i -. el:ienz.:a che .e strade vicinali rimangono in comune ai conferenIl per l'utiVtà ner. di fondi terzi, ma degli stessi terreni da cui esse si sono originate per distacco particellare. Dalla clausola dell'atto divisionale questione non si evince il dato che il fondo tecii appellanti dei ricorrenti debba essere individuato come: te 1.3 servente (- quello dei Lupi come fondo dominante. Infine, sottoThea che gli attori non hanno mai domandato l'acc.E:rté-,mento di Lr rapporto obbligatorio, ma solo di far accertar:. 'esistenza d diritto reale, per cui il richiamo, effettua:c a Lupi solo appello, a un presunto preliminare di r.jkisicy-le risulta inammissibile prima ancora che infondato. 1.2. - Con il secondo motivo, i ricorent deduconc «Violazione e/o falsa applicazione degli artt, 1062„ 1065. 1158, 1161 c.c. in relazione all'art. 360 n. 13 un.c. - ()messe esame circa un fatto decisivo per il giudizio c -e è ::tato z,gdette di discussione fra parti in relazione all'art. .. 5 cl.p,c.) poiché la Corte parrebbe avallare la tesi controparte secondo la quale la servitù di passo sarebbe st...?ta acpuis:ata dal Lupi anche per usucapione ventennale, rel..:tinente al ci• accertamento non basta l'esistenza di una sentiero 5:i fondo servente, ma è necessario che dallo :t1-s.3) traccatc possibile desumere, senza incertezze, che ess.-.3 sia state predisposto al servizio del fondo dominante. Con amornent. rilevanti in ordine al denunciato vulnus 3( i. 5 c.p.c: 2. - Il primo motivo è fondato. 2.1. - Questa Corte ha escluso, ris:'elto ad questione, la sussistenza di una servitù di passc. n3r potendos:ricavare dal contenuto dell'atto stipulate I ,L.11.194.5 costituzione di un vincolo a carico di un fcr.:c e l'indicaziorA- dell'utilitas a vantaggio di un altro. Tenuto certo, :he. il , ,inccie era stato collocato nell'ambito di un atto ciivisicrt3 e allo scopo J creare in futuro una strada, non s'era di fronte 3 un'ipcitesi d: costituzione di servitù, ma tutt'al più a un :::LAii3o pe-rsona:e volto alla costituzione di una strada vicinale (Cass. n. 17Ci44 ce - 2015). Osservava il giudice di legittimità cl- s =< 'esigenza che nell'atto costitutivo di una servitù siano spec ,c3rnente ripoi-tat- tutti gli elementi di questa non implica la nec,:_-3sit'3 dell'espressa indicazione e dell'analitica descrizione del felici.: dominante .. l quello servente e del contenuto dell'assogget:::-An-?.i-ite di cue.stc all'utilità del primo, essendo sufficiente che tal. comunque desumibili, attraverso i cset st-umert ermeneutici, dal contenuto dell'atto; la relad\ra valutazione concretandosi in un'indagine sull'effettiva votc,-:tà cei contraent in ordine all'eventuale costituzione di ure se:-‘ftù pre&ale, costituisce accertamento di fatto sindacabile in sece di lecrictimita solo per motivazione incongrua o affetta da 1:2 -cri logici o ge - inosservanza delle regole di ermeneutica (Cs n. 4241 ce: 2010; Cass. n. 9741 del 2002; Cass. n. 11674 Ce 2000). però indispensabile l'estrinsecazione della p -.I:cHsa voientà Ce. proprietario del fondo servente diretta a cos'cl::ille la ser nii.:ù e a specifica determinazione nel titolo di tu.-.t.í gli ehrnenti att individuarla (fondo dominante, fondo servente, n vlura del pesc imposto su quest'ultimo, estensione) (Cass. "A.-59 del 2001) Dunque per la costituzione negoziale di una se - i cccorre ch€ la convenzione rechi - espresse o ad ogni rroco desJrnibili ct- e siano - tutte le specificazioni anzi dette, ruso quanto necessario ad identificare con certezza il fon: -:ci dgrninante, guisa che tutti e non solo alcuni degli elerre-ti cc3titutivi ce servitù ricadano sotto la signoria del medesir----,-) a.-.cgrdox (Cas3, n. 17044 del 2015). 2.2. - Ora come allora, la costituzione (.: -.).-:\r2rzionak?, oeHL servitù era configurata nella clausola inserita ruH'attg ,di ore del 14.11.1945, tra il condividente [OSCURATO:PERSONA] e ': "3L1T10 Lanci: cui si conveniva «infine tra le parti che lungo lato .verso i' canale del terreno in oggetto, venga lasciato uno spaz:c per una larghezza di metri lineari 4 da adibirei a u -ada oivata quale spazio resterà comune tra parte vend trice e pari : compratrice, con diritto di passo per l'una e 2e - 'altra e orc. aventi causa». Osservano i resistenti come la i.-:- c.cetta eausci avesse un chiaro significato: la striscia di mt. ha fine a que momento era di proprietà esclusiva del Lupi e o.-aiata di serviti. di passaggio a favore degli altri conT1' tient, cliverrea\ comproprietà tra [OSCURATO:PERSONA] e il Landi, con si .E^,r\ passagc•c a favore del primo. Veniva così costituita, a '':3n,,-)re. di Andrea una nuova servitù di passaggio che ricalcava )re.vista re divisione. 2.3. - Tale conclusione vìola, da parte d dJrtroriocrrenti l'art. 1058 c.c.; giacché, se è vero che lì (.1(..'1e \. i è un 9eso carico di un fondo vi deve essere di necessità ani: ìe un'ui-,:fiLis vantaggio di un altro, non è però esatto peisEL svolgersi unicamente a titolo di servitù, tante rnio è correttc, che, accertati gli estremi del peso corrisponderi:e ci una servift prediale, il fondo dominante s'identifichi ai..,..o -ralcarne,-ite quello che in concreto abbia la possibilità di ì , se pure c non si desume dal titolo. Laddove la Cov:e considerato come costitutive di una servitù dassaggb ce- e clausole che, così come accertate nella se, -,.:en:,•:a impdgrata . sulla base di una motivazione in parte qua - n a;-e censure, descrivono semmai il meccanismo iena craazor:e di una strada vicinale privata ex agris collatís. La qual cosa se non esclude che ra -redesii-na destinata a strada comune possa essere E::s3ervita arcre all'utilità di un fondo diverso da quelli (per t:n.3:3:c) ccrferenti non per questo lo dimostra. Identificato il pese, s carico d Lr fondo, per la costituzione della servitù pred ale :orrispondente non basta un immobile vicino e alieno che possa tr .re vantaggo da tale aggravio. 3. - Per le considerazioni svolte, con 1 1.ac,:cgh-nerito ce: primo motivo di ricorso ed assorbimento :e secondo sentenza impugnata va cassata e rinviata ad i tr sezione ce- à Corte d'appello di Genova, che provveder: ad •r1 rinnoiatt esame del merito alla luce dei principi di dirid:oogra ricorda, regolerà, altresì, le spese di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo r assorbimento del secondo. Cassa la sentenza Ari: ,Lonata e rinvE ad altra sezione della Corte d'appello di Genova, ch-a provvederà anche alle spese del giudi