Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 04177/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso c endo [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Palermo ha confermato la pronuncia del Tribunale di Agrigento con cui [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile del delitto di cui all'art. 55, comma 9, d.lgs. 231/2007, è stata condannata alla pena di anni uno, mesi uno di reclusione ed euro 500,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

I) Erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione in ordine alla presunta sussistenza del fatto, nonché all'asserita colpevolezza dell'imputata.

II) Erronea applicazione della legge penale; carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.

III) Erronea applicazione della legge penale; carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod.pen.

IV) Erronea applicazione della legge penale; carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

3. I motivi di doglianza risultano manifestamente infondati, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

In ordine al primo motivo di ricorso, si osserva: l'apparato argomentativo della pronuncia impugnata è sorretto da congrua e puntuale motivazione in fatto e diritto, del tutto idonea a rendere conto delle ragioni del decisum.

Deve rilevarsi come la Corte di merito abbia provveduto ad un'attenta analisi di quanto aveva dichiarato e denunciato la persona offesa, evidenziando, in modo logico e coerente rispetto alle emergenze processuali rappresentate in motivazione, che il narrato della vittima ha trovato puntuale riscontro nelle ulteriori testimonianze acquisite e nelle risultanze dei fotogrammi estrapolati dal sistema di videosorveglianza dalla polizia giudiziaria presso lo sportello bancario in cui sono avvenuti gli indebiti prelievi.

Le doglianze difensive in punto di responsabilità dell'imputata risultano meramente reiterative di quelle già proposte in sede di gravame, correttamente disattese in sentenza con argomentazioni del tutto logiche e coerenti.

Il ricorso non si confronta con i convergenti dati di fatto emersi a carico della ricorrente e con l'apparato giustificativo espresso dalla Corte di merito, prospettando una non consentita diversa interpretazione delle risultanze probatorie.

Come è noto, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, F., Rv. 280601 - 01).

4. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso.

La motivazione offerta dalla Corte di merito in punto di diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è meritevole di essere censurata.

Si è posto in rilievo, con argomentazioni del tutto logiche e coerenti, come il fatto non possa essere inquadrato in un ambito di speciale tenuità, attesa la gravità del danno cagionato alla vittima.

La norma che si assume violata richiede, pure a seguito delle parziali modifiche apportate all'istituto dall'art. 1, comma 1, lett. c) d.

Igs. 150/2022, in vigore dal 30 dicembre 2022, richiede congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.

La particolare tenuità dell'offesa si articola, a sua volta, in due "indici- requisiti", che sono la modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 cod.pen. (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione,gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensità del dolo o grado della colpa).

Al giudice, pertanto, spetta di rilevare se, sulla base dei due "indici-requisiti" della modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., comma 1, sussista la particolare tenuità dell'offesa e, successivamente la coesistenza dell'ulteriore condizione della non abitualità del comportamento.

La Corte territoriale ha escluso, sulla base degli indici di cui all'art. 133 cod.pen., la particolare tenuità del fatto sul rilievo che il danno cagionato alla vittima è stato di entità rilevante (sia per la somma sottratta, pari ad euro 1.400,00, sia per la sofferenza cagionata alla vittima) e le modalità della condotta non sono connotate da minima offensività per la reiterazione dei prelievi.

Il ricorso, prevalentemente incentrato sul profilo della non abitualità della condotta, omette di confrontarsi con le principali argomentazioni adottate dai giudici di merito, del tutto adeguate a sostenere la decisione e rispettose dei principi stabiliti in questa sede.

5. Deve rilevarsi, infine, la manifesta infondatezza delle doglianze attinenti al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena (motivi terzo e quarto del ricorso).

La Corte di merito, offrendo congrua motivazione, ha ritenuto adeguata la pena inflitta in primo grado all'imputata ed ha condiviso le ragioni del primo giudice sulla non concedibilità delle circostanze attenuanti generiche in considerazione della gravità del fatto e della negativa personalità dell'imputata, desumibile dai precedenti penali annoverati e dalla pervicacia dimostrata nel delinquere.

Si tratta di motivazione del tutto adeguata, non meritevole di essere censurata in questa sede (cfr. Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899: «Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione»).

Del pari privo di fondamento è il rilievo difensivo sulla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, incentrato, nella motivazione della sentenza impugnata, sulla prognosi negativa circa la futura astensione dalla commissione di reati.

Il giudizio prognostico negativo è saldamente ancorato a considerazioni del tutto idonee a sostenere la decisione (precedenti penali e antecedente applicazione del beneficio privo di efficacia deterrente).

La difesa omette di confrontarsi con tali argomentazioni, avversando la decisione in modo generico. 6.

Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000). 4 L)( P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso c endo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Palermo ha confermato la pronuncia del Tribunale di Agrigento con cui [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile del delitto di cui all'art. 55, comma 9, d.lgs. 231/2007, è stata condannata alla pena di anni uno, mesi uno di reclusione ed euro 500,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). I) Erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione in ordine alla presunta sussistenza del fatto, nonché all'asserita colpevolezza dell'imputata. II) Erronea applicazione della legge penale; carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. III) Erronea applicazione della legge penale; carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod.pen. IV) Erronea applicazione della legge penale; carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. I motivi di doglianza risultano manifestamente infondati, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. In ordine al primo motivo di ricorso, si osserva: l'apparato argomentativo della pronuncia impugnata è sorretto da congrua e puntuale motivazione in fatto e diritto, del tutto idonea a rendere conto delle ragioni del decisum. Deve rilevarsi come la Corte di merito abbia provveduto ad un'attenta analisi di quanto aveva dichiarato e denunciato la persona offesa, evidenziando, in modo logico e coerente rispetto alle emergenze processuali rappresentate in motivazione, che il narrato della vittima ha trovato puntuale riscontro nelle ulteriori testimonianze acquisite e nelle risultanze dei fotogrammi estrapolati dal sistema di videosorveglianza dalla polizia giudiziaria presso lo sportello bancario in cui sono avvenuti gli indebiti prelievi. Le doglianze difensive in punto di responsabilità dell'imputata risultano meramente reiterative di quelle già proposte in sede di gravame, correttamente disattese in sentenza con argomentazioni del tutto logiche e coerenti. Il ricorso non si confronta con i convergenti dati di fatto emersi a carico della ricorrente e con l'apparato giustificativo espresso dalla Corte di merito, prospettando una non consentita diversa interpretazione delle risultanze probatorie. Come è noto, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, F., Rv. 280601 - 01). 4. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso. La motivazione offerta dalla Corte di merito in punto di diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è meritevole di essere censurata. Si è posto in rilievo, con argomentazioni del tutto logiche e coerenti, come il fatto non possa essere inquadrato in un ambito di speciale tenuità, attesa la gravità del danno cagionato alla vittima. La norma che si assume violata richiede, pure a seguito delle parziali modifiche apportate all'istituto dall'art. 1, comma 1, lett. c) d. Igs. 150/2022, in vigore dal 30 dicembre 2022, richiede congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. La particolare tenuità dell'offesa si articola, a sua volta, in due "indici- requisiti", che sono la modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 cod.pen. (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione,gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensità del dolo o grado della colpa). Al giudice, pertanto, spetta di rilevare se, sulla base dei due "indici-requisiti" della modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., comma 1, sussista la particolare tenuità dell'offesa e, successivamente la coesistenza dell'ulteriore condizione della non abitualità del comportamento. La Corte territoriale ha escluso, sulla base degli indici di cui all'art. 133 cod.pen., la particolare tenuità del fatto sul rilievo che il danno cagionato alla vittima è stato di entità rilevante (sia per la somma sottratta, pari ad euro 1.400,00, sia per la sofferenza cagionata alla vittima) e le modalità della condotta non sono connotate da minima offensività per la reiterazione dei prelievi. Il ricorso, prevalentemente incentrato sul profilo della non abitualità della condotta, omette di confrontarsi con le principali argomentazioni adottate dai giudici di merito, del tutto adeguate a sostenere la decisione e rispettose dei principi stabiliti in questa sede. 5. Deve rilevarsi, infine, la manifesta infondatezza delle doglianze attinenti al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena (motivi terzo e quarto del ricorso). La Corte di merito, offrendo congrua motivazione, ha ritenuto adeguata la pena inflitta in primo grado all'imputata ed ha condiviso le ragioni del primo giudice sulla non concedibilità delle circostanze attenuanti generiche in considerazione della gravità del fatto e della negativa personalità dell'imputata, desumibile dai precedenti penali annoverati e dalla pervicacia dimostrata nel delinquere. Si tratta di motivazione del tutto adeguata, non meritevole di essere censurata in questa sede (cfr. Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899: «Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione»). Del pari privo di fondamento è il rilievo difensivo sulla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, incentrato, nella motivazione della sentenza impugnata, sulla prognosi negativa circa la futura astensione dalla commissione di reati. Il giudizio prognostico negativo è saldamente ancorato a considerazioni del tutto idonee a sostenere la decisione (precedenti penali e antecedente applicazione del beneficio privo di efficacia deterrente). La difesa omette di confrontarsi con tali argomentazioni, avversando la decisione in modo generico. 6. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000). 4 L)( P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a
Sentenza Cassazione n. 04177/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris