Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 settembre 2023

Cassazione n. 47889/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Matera; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con il ricorso per cassazione il ricorrente si duole, personalmente, del provvedimento del Tribunale di Matera inerente alla nomina di un difensore di ufficio, che egli assume essere incompatibile ad assumere l'incarico.

Oltre al fatto che il provvedimento del Tribunale non è impugnabile, il ricorso è inammissibile anche perché proposto personalmente dall'imputato, soggetto non più legittimato dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. per effetto della Legge 23 giugno 2017 n. 103.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa • delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 19.09.2023.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA] SergiBeltF [OSCURATO:PERSONA] IL 3 NOV

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Matera; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con il ricorso per cassazione il ricorrente si duole, personalmente, del provvedimento del Tribunale di Matera inerente alla nomina di un difensore di ufficio, che egli assume essere incompatibile ad assumere l'incarico. Oltre al fatto che il provvedimento del Tribunale non è impugnabile, il ricorso è inammissibile anche perché proposto personalmente dall'imputato, soggetto non più legittimato dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. per effetto della Legge 23 giugno 2017 n. 103. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa • delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 19.09.2023. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA] SergiBeltF [OSCURATO:PERSONA] IL 3 NOV
Sentenza Cassazione n. 47889/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris