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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 237/1976

ECLI:IT:COST:1976:237
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Con sentenza istruttoria del 22 ottobre 1973 il pretore di Larino dichiarava non doversi procedere contro tal [OSCURATO:PERSONA], imputato di vari reati, per essere i reati medesimi estinti per remissione di querela, senza peraltro aver previamente proceduto all'interrogatorio del Cannito o comunque avergli contestato i fatti oggetto dell'imputazione.

Tale omissione veniva addotta quale motivo di nullità della sentenza dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Larino che proponeva appello deducendo la violazione dell'art. 398 del codice di procedura penale.

Il 28 gennaio 1974 il giudice istruttore, in accoglimento dell'appello del p.m., dichiarava la nullità della sentenza e ordinava la trasmissione degli atti ad esso pretore.

Questi, però, ricevuti gli atti, elevava conflitto di competenza sostenendo che, in applicazione del disposto dell'art. 6 disp. att. d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932, dichiarata la nullità della sentenza, il giudice istruttore avrebbe dovuto procedere direttamente all'istruttoria anziché trasmettere gli atti al pretore.

La Corte di cassazione, con sentenza 26 aprile 1974, risolvendo il conflitto annullava senza rinvio la sentenza del giudice istruttore ed ordinava la trasmissione degli atti allo stesso giudice perché, ritenendo presso il proprio ufficio il procedimento, provvedesse direttamente alla rinnovazione degli atti dichiarati nulli, così come prescritto dal predetto art. 6.

Senonché il giudice istruttore ha, a sua volta, sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale del già citato art. 6 disp. att. n. 932 in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 77 della Costituzione.

L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata nei modi di legge, risulta pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 181 del 9 luglio 1975.

Non vi è stata costituzione di parte né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e pertanto in applicazione dell'art. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, la causa è stata decisa in camera di consiglio. :

1. - L'art. 6 del d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932, (norme di attuazione e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, concernente modificazioni al codice di procedura penale) stabilisce che il giudice d'appello, il quale dichiari la nullità della sentenza istruttoria, per essersi verificata una delle nullità indicate nell'art. 185 c.p.p., proceda direttamente a norma dell'art. 189 dello stesso codice.

Pertanto, in forza di questa disposizione, è attribuito al giudice d'appello il potere di rinnovare o rettificare direttamente gli atti nulli del procedimento istruttorio e, quindi, di emettere il provvedimento conclusivo dell'istruzione.

Il giudice a quo, prospetta il dubbio che la citata disposizione determini per l'imputato oltre che un'ingiustificata lesione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3, comma primo, Cost. anche la sottrazione di lui al proprio giudice naturale, in violazione dell'art. 25 Cost., nonché, in contrasto con l'art. 24 Cost., la perdita di un grado di giurisdizione.

Né infondati sarebbero, sempre secondo quanto si assume nell'ordinanza, i dubbi circa la violazione dell'art. 77 Cost., in quanto il Governo, legislatore delegato ai sensi dell'art. 20 della legge n. 517 del 1955, non avrebbe avuto il potere di apportare mutamenti al regime delle impugnazioni, ma solo quello di emanare norme di attuazione e di coordinamento.

2. - Le questioni (a prescindere dal rilievo che quelle concernenti la pretesa violazione degli artt. 24, 25 Cost. sono già state dichiarate - non fondate da questa Corte con la sentenza n. 117/73) vanno dichiarate inammissibili per palese difetto di rilevanza.

Come si è già esposto in narrativa, il giudice a quo, è stato dichiarato competente a procedere direttamente alla rinnovazione ex art. 189 c.p.p. degli atti dichiarati nulli con la sentenza 26 aprile 1974 emessa dalla Corte di cassazione in sede di risoluzione di conflitto.

Tale decisione ha autorità di cosa giudicata (art. 54 c.p.p.).

Dal che consegue, come questa Corte ha già in altra occasione affermato (sent. n. 218/76), che sul presupposto del rapporto processuale relativo alla competenza una indagine ulteriore (come quella che nella specie si pretende di introdurre con la prospettazione del dubbio di legittimità dell'art. 6 del già citato d.P.R. n. 932 del 1955) è definitivamente preclusa e che pertanto ogni questione relativa all'applicabilità della norma impugnata non può venire in considerazione.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932 (norme di attuazione e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, recante modificazioni al codice di procedura penale), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 77 della Costituzione, dal giudice istruttore presso il tribunale di Larino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1976.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Con sentenza istruttoria del 22 ottobre 1973 il pretore di Larino dichiarava non doversi procedere contro tal [OSCURATO:PERSONA], imputato di vari reati, per essere i reati medesimi estinti per remissione di querela, senza peraltro aver previamente proceduto all'interrogatorio del Cannito o comunque avergli contestato i fatti oggetto dell'imputazione. Tale omissione veniva addotta quale motivo di nullità della sentenza dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Larino che proponeva appello deducendo la violazione dell'art. 398 del codice di procedura penale. Il 28 gennaio 1974 il giudice istruttore, in accoglimento dell'appello del p.m., dichiarava la nullità della sentenza e ordinava la trasmissione degli atti ad esso pretore. Questi, però, ricevuti gli atti, elevava conflitto di competenza sostenendo che, in applicazione del disposto dell'art. 6 disp. att. d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932, dichiarata la nullità della sentenza, il giudice istruttore avrebbe dovuto procedere direttamente all'istruttoria anziché trasmettere gli atti al pretore. La Corte di cassazione, con sentenza 26 aprile 1974, risolvendo il conflitto annullava senza rinvio la sentenza del giudice istruttore ed ordinava la trasmissione degli atti allo stesso giudice perché, ritenendo presso il proprio ufficio il procedimento, provvedesse direttamente alla rinnovazione degli atti dichiarati nulli, così come prescritto dal predetto art. 6. Senonché il giudice istruttore ha, a sua volta, sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale del già citato art. 6 disp. att. n. 932 in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 77 della Costituzione. L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata nei modi di legge, risulta pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 181 del 9 luglio 1975. Non vi è stata costituzione di parte né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e pertanto in applicazione dell'art. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, la causa è stata decisa in camera di consiglio. : 1. - L'art. 6 del d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932, (norme di attuazione e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, concernente modificazioni al codice di procedura penale) stabilisce che il giudice d'appello, il quale dichiari la nullità della sentenza istruttoria, per essersi verificata una delle nullità indicate nell'art. 185 c.p.p., proceda direttamente a norma dell'art. 189 dello stesso codice. Pertanto, in forza di questa disposizione, è attribuito al giudice d'appello il potere di rinnovare o rettificare direttamente gli atti nulli del procedimento istruttorio e, quindi, di emettere il provvedimento conclusivo dell'istruzione. Il giudice a quo, prospetta il dubbio che la citata disposizione determini per l'imputato oltre che un'ingiustificata lesione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3, comma primo, Cost. anche la sottrazione di lui al proprio giudice naturale, in violazione dell'art. 25 Cost., nonché, in contrasto con l'art. 24 Cost., la perdita di un grado di giurisdizione. Né infondati sarebbero, sempre secondo quanto si assume nell'ordinanza, i dubbi circa la violazione dell'art. 77 Cost., in quanto il Governo, legislatore delegato ai sensi dell'art. 20 della legge n. 517 del 1955, non avrebbe avuto il potere di apportare mutamenti al regime delle impugnazioni, ma solo quello di emanare norme di attuazione e di coordinamento. 2. - Le questioni (a prescindere dal rilievo che quelle concernenti la pretesa violazione degli artt. 24, 25 Cost. sono già state dichiarate - non fondate da questa Corte con la sentenza n. 117/73) vanno dichiarate inammissibili per palese difetto di rilevanza. Come si è già esposto in narrativa, il giudice a quo, è stato dichiarato competente a procedere direttamente alla rinnovazione ex art. 189 c.p.p. degli atti dichiarati nulli con la sentenza 26 aprile 1974 emessa dalla Corte di cassazione in sede di risoluzione di conflitto. Tale decisione ha autorità di cosa giudicata (art. 54 c.p.p.). Dal che consegue, come questa Corte ha già in altra occasione affermato (sent. n. 218/76), che sul presupposto del rapporto processuale relativo alla competenza una indagine ulteriore (come quella che nella specie si pretende di introdurre con la prospettazione del dubbio di legittimità dell'art. 6 del già citato d.P.R. n. 932 del 1955) è definitivamente preclusa e che pertanto ogni questione relativa all'applicabilità della norma impugnata non può venire in considerazione. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932 (norme di attuazione e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, recante modificazioni al codice di procedura penale), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 77 della Costituzione, dal giudice istruttore presso il tribunale di Larino con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1976. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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