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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 settembre 2021

Cassazione n. 25198/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI CAGLIARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. )4'd [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 14 settembre 2021 il Tribunale di Cagliari, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale concessa a [OSCURATO:PERSONA] con le sentenze pronunciate in data 18 settembre 2019, 20 ottobre 2020, 18 novembre 2020 dalla Corte di appello di Cagliari.

L'ordinanza ha osservato che, nei giudizi di cognizione, al giudice di appello, che aveva pronunciato sentenza dopo il passaggio in giudicato della sentenza 25 gennaio 2018, irrevocabile 1'11 giugno 2018, che aveva per la prima volta applicato la sospensione condizionale alla pena di anni uno di reclusione, erano noti i dati ostativi all'applicazione del beneficio e quindi la sospensione condizionale della pena, illegittimamente applicata, non poteva essere revocata dal giudice dell'esecuzione.

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 168, comma primo, n. 2, cod. pen., in quanto il beneficio, applicato dalle sentenze indicate, doveva essere revocato per la sopravvenienza nel quinquennio di condanna - per reato commesso antecedentemente alla prima condanna a pena detentiva applicativa del beneficio - che cumulata a quella sospesa supera il biennio.

Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 168, comma terzo, cod. pen., in quanto la causa ostativa alla concessione del beneficio non era nota al giudice di primo grado che l'aveva applicato e al secondo giudice - cui era noto il primo beneficio essendo la prima sentenza divenuta irrevocabile medio tempore - non era stato devoluto il punto né era stata formulata richiesta di revoca.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e va, perciò, pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata.

Viene posta la questione relativa alla revocabilità nella fase esecutiva della sospensione condizionale illegittimamente applicata - a pena che cumulata alla precedente sospesa supera il biennio - nel caso in cui la causa ostativa al beneficio, ignota al giudice di primo grado, fosse stata, invece, nota al giudice di appello.

Il primo giudice ha ritenuto che sul punto relativo alla mancata revoca da parte del giudice di appello si fosse formato il giudicato per omessa impugnazione da parte del pubblico ministero, con conseguente preclusione alla revoca da parte del giudice dell'esecuzione.

Il pubblico ministero ricorrente ha ritenuto che sull'omessa revoca da parte del giudice di appello, cui il punto non era stato devoluto dalla parte appellante né era stato sollecitato con specifica richiesta nel corso del giudizio, non si fosse formato giudicato preclusivo del potere di revoca da parte del giudice dell'esecuzione.

Con riguardo ai poteri del giudice dell'esecuzione nel caso di sospensione condizionale della pena illegittimamente concessa dal giudice della cognizione, la giurisprudenza ha precisato che "Il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione.

A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio" (Sez.

U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381).

L'ordinanza impugnata ha dato atto di aver acquisito il fascicolo processuale a disposizione, nei tre giudizi, al giudice di appello, verificando che la Corte di appello di Cagliari aveva acquisito un certificato del casellario giudiziale nel quale era annotato il precedente ostativo.

L'art. 674 cod. proc. pen., che attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di "revoca della sospensione condizionale della pena ...qualora non sia disposta con la sentenza di condanna per altro reato", riguarda i casi di revoca di diritto, ai sensi dell'art. 168, comma primo, cod. pen., della sospensione condizionale della pena, con esclusione quindi del caso di revoca facoltativa, di cui all'art. 168, comma secondo, cod. pen., riservato al giudice della cognizione, e il caso di beneficio illegittimamente concesso, previsto dagli artt. 168, comma terzo, cod. pen.

Nel presente procedimento viene in rilievo il potere del giudice di appello nel caso di beneficio legittimamente concesso dal giudice di primo grado, che aveva pronunciato quando la causa ostativa non si era ancora realizzata.

Sul punto, si è rilevato che il principio del divieto di reformatio in pejus - di cui è espressione la norma di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui preclude al giudice di appello, adito solo con impugnazione dell'imputato, di "revocare benefici", impedisce al giudice di appello di disporre, d'ufficio, la revoca facoltativa della sospensione condizionale della pena disposta dal primo giudice, ma non anche la revoca obbligatoria, sia essa a norma del comma primo come del comma terzo dell'art. 168 cod. pen.

In tali casi, infatti, si tratta di un provvedimento dovuto, che dichiara quanto previsto dalla legge, e che dunque può essere pronunciato dal giudice della cognizione e, in mancanza, deve essere disposto dal giudice dell'esecuzione (Sez. 3,n. 7199 del 23/01/2007, Mango,Rv. 236113;Sez. 1, n. 34237 del 29/05/ 2015, Are, Rv. 264156; Sez. 1, n. 30710 del 10/05/2019, Dinar, Rv. 276408; Sez. 1,n. 30709 del 10/05/2019, Coccia,Rv. 276504;Sez. 1, n. 24103 del 08/04/ 2021, Fosco, Rv. 281432).

Dunque, nel caso in cui al giudice di appello non sia posta - né con impugnazione né con richiesta del pubblico ministero - la questione della revoca del beneficio concesso dal Tribunale, né il giudice di appello su di essa si sia pronunciato d'ufficio, su tale questione non si forma giudicato preclusivo del potere di revoca in executivis, espressamente riconosciuto dall'art. 674 cod. proc. pen.

Si deve aggiungere, in relazione al diverso principio affermato in una pronuncia (Sez. 5, n. 23133 del 09/07/2020, Bordonaro, Rv. 279906), che il potere di revoca d'ufficio del giudice di appello è solo facoltativo, e quindi il suo mancato esercizio non costituisce statuizione suscettibile di acquisire forza di giudicato, diversamente dal caso in cui esso sia stato sollecitato, anche solo con richiesta della parte interessata, e diversamente dal caso del giudice di primo grado che aveva, illegittimamente, concesso il beneficio.

Solo in tali casi si è in presenza di una statuizione, di contenuto, nel primo caso, negativo e, nel secondo, positivo, suscettibile di divenire giudicato, seppur "debole", nella accezione definita dalla sentenza a Sezioni Unite Longo.

Va quindi ribadito il principio secondo il quale "È legittima la revoca in executivis della sospensione condizionale della pena, applicata in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado, e rispetto alla quale non sia stato, nemmeno, sollecitato l'intervento revocatorio del giudice di appello".

Va dunque pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di cagliari, quale giudice dell'esecuzione, per nuovo giudizio sulla richiesta del pubblico ministero.

Il giudice del rinvio non ha vincoli nel merito della decisione, ma è tenuto ad applicare il principio di diritto affermato nella presente decisione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI CAGLIARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. )4'd [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 14 settembre 2021 il Tribunale di Cagliari, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale concessa a [OSCURATO:PERSONA] con le sentenze pronunciate in data 18 settembre 2019, 20 ottobre 2020, 18 novembre 2020 dalla Corte di appello di Cagliari. L'ordinanza ha osservato che, nei giudizi di cognizione, al giudice di appello, che aveva pronunciato sentenza dopo il passaggio in giudicato della sentenza 25 gennaio 2018, irrevocabile 1'11 giugno 2018, che aveva per la prima volta applicato la sospensione condizionale alla pena di anni uno di reclusione, erano noti i dati ostativi all'applicazione del beneficio e quindi la sospensione condizionale della pena, illegittimamente applicata, non poteva essere revocata dal giudice dell'esecuzione. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 168, comma primo, n. 2, cod. pen., in quanto il beneficio, applicato dalle sentenze indicate, doveva essere revocato per la sopravvenienza nel quinquennio di condanna - per reato commesso antecedentemente alla prima condanna a pena detentiva applicativa del beneficio - che cumulata a quella sospesa supera il biennio. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 168, comma terzo, cod. pen., in quanto la causa ostativa alla concessione del beneficio non era nota al giudice di primo grado che l'aveva applicato e al secondo giudice - cui era noto il primo beneficio essendo la prima sentenza divenuta irrevocabile medio tempore - non era stato devoluto il punto né era stata formulata richiesta di revoca. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e va, perciò, pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. Viene posta la questione relativa alla revocabilità nella fase esecutiva della sospensione condizionale illegittimamente applicata - a pena che cumulata alla precedente sospesa supera il biennio - nel caso in cui la causa ostativa al beneficio, ignota al giudice di primo grado, fosse stata, invece, nota al giudice di appello. Il primo giudice ha ritenuto che sul punto relativo alla mancata revoca da parte del giudice di appello si fosse formato il giudicato per omessa impugnazione da parte del pubblico ministero, con conseguente preclusione alla revoca da parte del giudice dell'esecuzione. Il pubblico ministero ricorrente ha ritenuto che sull'omessa revoca da parte del giudice di appello, cui il punto non era stato devoluto dalla parte appellante né era stato sollecitato con specifica richiesta nel corso del giudizio, non si fosse formato giudicato preclusivo del potere di revoca da parte del giudice dell'esecuzione. Con riguardo ai poteri del giudice dell'esecuzione nel caso di sospensione condizionale della pena illegittimamente concessa dal giudice della cognizione, la giurisprudenza ha precisato che "Il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio" (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381). L'ordinanza impugnata ha dato atto di aver acquisito il fascicolo processuale a disposizione, nei tre giudizi, al giudice di appello, verificando che la Corte di appello di Cagliari aveva acquisito un certificato del casellario giudiziale nel quale era annotato il precedente ostativo. L'art. 674 cod. proc. pen., che attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di "revoca della sospensione condizionale della pena ...qualora non sia disposta con la sentenza di condanna per altro reato", riguarda i casi di revoca di diritto, ai sensi dell'art. 168, comma primo, cod. pen., della sospensione condizionale della pena, con esclusione quindi del caso di revoca facoltativa, di cui all'art. 168, comma secondo, cod. pen., riservato al giudice della cognizione, e il caso di beneficio illegittimamente concesso, previsto dagli artt. 168, comma terzo, cod. pen. Nel presente procedimento viene in rilievo il potere del giudice di appello nel caso di beneficio legittimamente concesso dal giudice di primo grado, che aveva pronunciato quando la causa ostativa non si era ancora realizzata. Sul punto, si è rilevato che il principio del divieto di reformatio in pejus - di cui è espressione la norma di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui preclude al giudice di appello, adito solo con impugnazione dell'imputato, di "revocare benefici", impedisce al giudice di appello di disporre, d'ufficio, la revoca facoltativa della sospensione condizionale della pena disposta dal primo giudice, ma non anche la revoca obbligatoria, sia essa a norma del comma primo come del comma terzo dell'art. 168 cod. pen. In tali casi, infatti, si tratta di un provvedimento dovuto, che dichiara quanto previsto dalla legge, e che dunque può essere pronunciato dal giudice della cognizione e, in mancanza, deve essere disposto dal giudice dell'esecuzione (Sez. 3,n. 7199 del 23/01/2007, Mango,Rv. 236113;Sez. 1, n. 34237 del 29/05/ 2015, Are, Rv. 264156; Sez. 1, n. 30710 del 10/05/2019, Dinar, Rv. 276408; Sez. 1,n. 30709 del 10/05/2019, Coccia,Rv. 276504;Sez. 1, n. 24103 del 08/04/ 2021, Fosco, Rv. 281432). Dunque, nel caso in cui al giudice di appello non sia posta - né con impugnazione né con richiesta del pubblico ministero - la questione della revoca del beneficio concesso dal Tribunale, né il giudice di appello su di essa si sia pronunciato d'ufficio, su tale questione non si forma giudicato preclusivo del potere di revoca in executivis, espressamente riconosciuto dall'art. 674 cod. proc. pen. Si deve aggiungere, in relazione al diverso principio affermato in una pronuncia (Sez. 5, n. 23133 del 09/07/2020, Bordonaro, Rv. 279906), che il potere di revoca d'ufficio del giudice di appello è solo facoltativo, e quindi il suo mancato esercizio non costituisce statuizione suscettibile di acquisire forza di giudicato, diversamente dal caso in cui esso sia stato sollecitato, anche solo con richiesta della parte interessata, e diversamente dal caso del giudice di primo grado che aveva, illegittimamente, concesso il beneficio. Solo in tali casi si è in presenza di una statuizione, di contenuto, nel primo caso, negativo e, nel secondo, positivo, suscettibile di divenire giudicato, seppur "debole", nella accezione definita dalla sentenza a Sezioni Unite Longo. Va quindi ribadito il principio secondo il quale "È legittima la revoca in executivis della sospensione condizionale della pena, applicata in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado, e rispetto alla quale non sia stato, nemmeno, sollecitato l'intervento revocatorio del giudice di appello". Va dunque pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di cagliari, quale giudice dell'esecuzione, per nuovo giudizio sulla richiesta del pubblico ministero. Il giudice del rinvio non ha vincoli nel merito della decisione, ma è tenuto ad applicare il principio di diritto affermato nella presente decisione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata