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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 27504/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15857-2017 r.g., proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv . [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se stesso ai sensi dell’art. 86 c.p.c.; -controricorrente - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA , depositata il 3/4/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE Ric. 2017 n. 15857 sez.

S2 -ud. 8-3-2022 -2- 1.Con ricorso ex art t . 702 - bis c.p.c. e 14 d.lgs. n. 150/2011 , depositato il 28.11.2014, l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d’ora innanzi, [OSCURATO:PERSONA]) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 21999/2014, con il quale il Tribunale di Roma, su istanza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], l’aveva condannata a pagare a quest’ultimo la somma di € 6.217,12 (oltre interessi e spese), a titolo di corrispettivo per le prestazioni professionali svolte in favore dell’impresa medesima.

Il Tribunale di Roma, sul presupposto che l’art. 14 d.lgs. n. 150/2011 non avesse in nulla modificato la forma di introduzione dell’opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c.(e, in ogni caso, si applicasse solo laddove le contestazioni dell’opponente fossero circoscritte alla determinazione del quantum del compenso spettante all’avvocato), dichiarò l’opposizione inammissibile, siccome tardivamente proposta oltre il termine di cui all’art. 641, comma 1, ult. parte, c.p.c.

Poiché, infatti, essa sarebbe dovuta essere proposta con atto di citazione, ai fini della relativa tempestività si sarebbe dovuto guardare alla data non già del deposito, bensì della notificazione del ricorso, la quale però, nel caso di specie, era successiva di oltre quaranta giorni rispetto a quella di notificazionedel decreto ingiuntivo opposto.

Per la cassazione di tale ordinanza l’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo.L‘avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria exart. 380-bis.1 c.p.c.

2. Con l’unico motivo di ricorso , l ’Impres a Stirpe denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 14del d.lgs. n. 150/2011 (in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.), il quale assoggetta le opposizioni a decreto ingiuntivo, relative ai compensi degli avvocati, al rito sommario di cognizione, con conseguente Ric. 2017 n. 15857 sez.

S2 -ud. 8-3-2022 -3- necessità di introduzione delle stesse con ricorso (al cui deposito, dunque, bisogna guardare per valutarne la tempestività).

Il motivo è fondato, intendendosi il Collegio uniformare all’orientamento venutosi a consolidare nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, “a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dal d.lgs. cit., può essere introdotta: a)con un ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale" disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato d.lgs.; oppure: b) ai sensi degli artt. 633 segg. c.p.c., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell'art. 702 bis segg. c.p.c., integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt. 648,649, 653 e 654 c.p.c.

E', invece, esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dagli artt. 702 bis e segg. c.p.c.” (così Cass., Sez.

Un., n. 4485/2018 - puntualmente richiamata dalla ricorrente nella propria memoria -, che ha altresì precisato che “la controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell'art.702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all' an debeatur”).Poiché, quindi, l’opposizione a decreto ingiuntivo va proposta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., la regola della sanatoria del vizio processuale per l’errata scelta del rito opera nel senso diametralmente opposto a quello indicato Ric. 2017 n. 15857 sez.

S2 -ud. 8-3-2022 -4- nell’impugnata ordinanza, nel senso che, “nel caso in cui l'opposizione sia stata proposta con citazione, la congiunta applicazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 prevede che il giudice debba disporre il mutamento del rito e, in tale evenienza, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, restando ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento” (Cass., n. 12796/2019; v. anche Cass., n. 24069/2019).Ne consegue che, avendo ricevuto la notificazione del decreto ingiuntivo in data 22.10.2014 (come indicato nell’ordinanza impugnata), l’opposizione proposta con ricorso depositato in cancelleria il 28.11.2014 deve considerarsi tempestiva.

3. L’accoglimento del ricorso determina la cassazione dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma (in diversa composizione) affinché, a seguito della ritenuta ammissibilità dell’opposizione al decreto ingiuntivo n. 21999/2014, ne esamini il merito.

PQM Accoglie il ricorsoe, per l’effetto, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma , in diversa composizione, che provvederà

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15857-2017 r.g., proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv . [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se stesso ai sensi dell’art. 86 c.p.c.; -controricorrente - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA , depositata il 3/4/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE Ric. 2017 n. 15857 sez. S2 -ud. 8-3-2022 -2- 1.Con ricorso ex art t . 702 - bis c.p.c. e 14 d.lgs. n. 150/2011 , depositato il 28.11.2014, l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d’ora innanzi, [OSCURATO:PERSONA]) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 21999/2014, con il quale il Tribunale di Roma, su istanza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], l’aveva condannata a pagare a quest’ultimo la somma di € 6.217,12 (oltre interessi e spese), a titolo di corrispettivo per le prestazioni professionali svolte in favore dell’impresa medesima. Il Tribunale di Roma, sul presupposto che l’art. 14 d.lgs. n. 150/2011 non avesse in nulla modificato la forma di introduzione dell’opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c.(e, in ogni caso, si applicasse solo laddove le contestazioni dell’opponente fossero circoscritte alla determinazione del quantum del compenso spettante all’avvocato), dichiarò l’opposizione inammissibile, siccome tardivamente proposta oltre il termine di cui all’art. 641, comma 1, ult. parte, c.p.c. Poiché, infatti, essa sarebbe dovuta essere proposta con atto di citazione, ai fini della relativa tempestività si sarebbe dovuto guardare alla data non già del deposito, bensì della notificazione del ricorso, la quale però, nel caso di specie, era successiva di oltre quaranta giorni rispetto a quella di notificazionedel decreto ingiuntivo opposto. Per la cassazione di tale ordinanza l’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo.L‘avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso. La ricorrente ha depositato memoria exart. 380-bis.1 c.p.c. 2. Con l’unico motivo di ricorso , l ’Impres a Stirpe denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 14del d.lgs. n. 150/2011 (in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.), il quale assoggetta le opposizioni a decreto ingiuntivo, relative ai compensi degli avvocati, al rito sommario di cognizione, con conseguente Ric. 2017 n. 15857 sez. S2 -ud. 8-3-2022 -3- necessità di introduzione delle stesse con ricorso (al cui deposito, dunque, bisogna guardare per valutarne la tempestività). Il motivo è fondato, intendendosi il Collegio uniformare all’orientamento venutosi a consolidare nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, “a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dal d.lgs. cit., può essere introdotta: a)con un ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale" disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato d.lgs.; oppure: b) ai sensi degli artt. 633 segg. c.p.c., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell'art. 702 bis segg. c.p.c., integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt. 648,649, 653 e 654 c.p.c. E', invece, esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dagli artt. 702 bis e segg. c.p.c.” (così Cass., Sez. Un., n. 4485/2018 - puntualmente richiamata dalla ricorrente nella propria memoria -, che ha altresì precisato che “la controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell'art.702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all' an debeatur”).Poiché, quindi, l’opposizione a decreto ingiuntivo va proposta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., la regola della sanatoria del vizio processuale per l’errata scelta del rito opera nel senso diametralmente opposto a quello indicato Ric. 2017 n. 15857 sez. S2 -ud. 8-3-2022 -4- nell’impugnata ordinanza, nel senso che, “nel caso in cui l'opposizione sia stata proposta con citazione, la congiunta applicazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 prevede che il giudice debba disporre il mutamento del rito e, in tale evenienza, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, restando ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento” (Cass., n. 12796/2019; v. anche Cass., n. 24069/2019).Ne consegue che, avendo ricevuto la notificazione del decreto ingiuntivo in data 22.10.2014 (come indicato nell’ordinanza impugnata), l’opposizione proposta con ricorso depositato in cancelleria il 28.11.2014 deve considerarsi tempestiva. 3. L’accoglimento del ricorso determina la cassazione dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma (in diversa composizione) affinché, a seguito della ritenuta ammissibilità dell’opposizione al decreto ingiuntivo n. 21999/2014, ne esamini il merito. PQM Accoglie il ricorsoe, per l’effetto, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma , in diversa composizione, che provvederà
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