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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02217/2026

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ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 / 0 9 / 19 78 avverso laordinanza del 1 7 / 0 7 / 202 5 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria delSostituto procurat ore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestoil rigetto del ricorso.

FATTOE DIRITTO

1. Con ordinanza del 17 luglio 2025 il Tribunale di Potenza ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Potenza in data 24 giugno 2025, in relazione alle imputazioni provvisorie di cui ai capi 32 (rapina aggravata e sequestro di persona) e 33 (violazione alla normativa sulle armi).

2. Propone ricorsoper cassazione l’indagato tramite il difensore sulla ba se di un unico motivo con il quale eccepisce l’erronea applicazione della legge penale per avere il Tribunale escluso l’applicazione della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari con esclusivo riferimento alle modalità del reato e al relativo contesto criminale,senza valutare il più ampio panorama nel quale la condotta illecita si collocava

3. Il ricorso è inammissibile perché basato su motiv o generico e, comunque,manifestamente infondato.

Con argomentazioni immuni da vizi logici il Tribunale ha confermato l’ordinanza genetica sul punto con valutazioni autonome, evidenziando le ragioni in base alle qualila misura degli arresti domiciliari, anche se gravata da modalità tecniche di limitazione dei movimenti e delle comunicazioni, sia comunque inidonea a neutralizzare il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli in contestazione(pag. 16 dell’ordinanza impugnata ove si sottolineanonon solo le gravi modalità del fatto, ma anche la perseveranza nel crimine del [OSCURATO:PERSONA] e la mancanza di comportamenti di revisione critica del vissuto deviante).

4. Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma il 12 dicembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 / 0 9 / 19 78 avverso laordinanza del 1 7 / 0 7 / 202 5 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria delSostituto procurat ore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestoil rigetto del ricorso. FATTOE DIRITTO 1. Con ordinanza del 17 luglio 2025 il Tribunale di Potenza ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Potenza in data 24 giugno 2025, in relazione alle imputazioni provvisorie di cui ai capi 32 (rapina aggravata e sequestro di persona) e 33 (violazione alla normativa sulle armi). 2. Propone ricorsoper cassazione l’indagato tramite il difensore sulla ba se di un unico motivo con il quale eccepisce l’erronea applicazione della legge penale per avere il Tribunale escluso l’applicazione della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari con esclusivo riferimento alle modalità del reato e al relativo contesto criminale,senza valutare il più ampio panorama nel quale la condotta illecita si collocava 3. Il ricorso è inammissibile perché basato su motiv o generico e, comunque,manifestamente infondato. Con argomentazioni immuni da vizi logici il Tribunale ha confermato l’ordinanza genetica sul punto con valutazioni autonome, evidenziando le ragioni in base alle qualila misura degli arresti domiciliari, anche se gravata da modalità tecniche di limitazione dei movimenti e delle comunicazioni, sia comunque inidonea a neutralizzare il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli in contestazione(pag. 16 dell’ordinanza impugnata ove si sottolineanonon solo le gravi modalità del fatto, ma anche la perseveranza nel crimine del [OSCURATO:PERSONA] e la mancanza di comportamenti di revisione critica del vissuto deviante). 4. Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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