CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 38251/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14581-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4738/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Tic. 2020 n. 14581 sez. ML - ud. 12-10-2021 -2- RG 14581/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 8 ottobre 2019, la Corte d'appello di Napoli rigettava l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto la domanda di condanna del Fondo di Garanzia presso l'[OSCURATO:PERSONA] al pagamento di C 1.756,88 a titolo di ultime mensilità (da ottobre 2007 a gennaio 2008), ai sensi dell'art. 2 d.Ig. 80/1992; 2. come già il Tribunale, essa escludeva la copertura della garanzia, in conseguenza del fallimento della datrice s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] (dichiarato il 1° luglio 2009), per il decorso del termine di dodici mesi precedenti, non già dal tentativo di conciliazione stragiudiziale ex art. 412bís c.p.c. (all'epoca obbligatorio, non definibile atto di iniziativa giudiziaria) del 16 aprile 2008, ma dal ricorso giudiziario proposto soltanto nell'anno 2011; 3. con atto notificato il 21 maggio 2020, la lavoratrice ricorreva per cassazione con unico motivo, cui l'[OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso; 4. entrambe le parti comunicavano memoria ai sensi dell'art. 380bís c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 2 d.Ig. 80/1992, 410, 412bis c.p.c., per la decorrenza del termine di dodici mesi anteriori all'iniziativa giudiziaria, volta alla realizzazione del diritto di credito relativo alle ultime tre mensilità (da novembre 2007 a gennaio 2008) del rapporto alle dipendenze della società datrice (fallita il 10 luglio 2009 su ricorso proposto il 7 maggio 2009), dal tentativo obbligatorio di conciliazione stragiudiziale richiesto il 16 aprile 2008 ai sensi degli artt. 410 e 412bis c.p.c., anche tenuto conto dell'ammissione del credito della lavoratrice allo stato passivo del fallimento (dichiarato esecutivo il 11 dicembre 2009) (unico motivo); 2. esso è infondato; 3. in caso di insolvenza del datore di lavoro, ai fini dell'obbligo di pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione, da parte del Fondo di Garanzia gestito dall'[OSCURATO:PERSONA] a norma della legge n. 297 del 1982, l'iniziativa del lavoratore, da cui computare a ritroso il segmento temporale annuale entro il quale collocare gli RG 14581/2020 ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2, primo comma d.lg. 80/1992, assume rilievo solo se intrapresa nell'ambito della verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare, ovvero attraverso la sua consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro; in applicazione del suddetto principio ad una fattispecie del tutto omologabile a quella odierna in esame (e pertanto esattamente in termini), questa Corte ha cassato la sentenza di merito nella quale era stato ritenuto che, ai fini del computo a ritroso degli ultimi dodici mesi anteriori alla procedura concorsuale, rilevasse qualsiasi iniziativa del lavoratore volta a far valere in giudizio il diritto alle retribuzioni: ivi compresa la richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'art. 410 c.p.c., quale condizione di procedibilità a norma dell'art. 412bis c.p.c., secondo la normativa all'epoca vigente, presso la Direzione provinciale del lavoro (Cass. 29 luglio 2020, n. 16249, in particolare al p.to 25 della motivazione); 3.1. ciò si spiega per la natura stragiudiziale e non giudiziale del tentativo di conciliazione, ancorché obbligatorio ai sensi dell'art. 410 c.p.c. applicabile ratione temporis, posto che nel suo arco temporale di durata il processo non è pendente, ma costituisce ancora ipotesi solo eventuale; né la mera richiesta di tentativo di conciliazione potendosi equiparare a domanda giudiziale, se non a limitati effetti interruttivi (Cass. 18 ottobre 2011, n. 21483), non pertinenti al caso di specie; 4. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la condanna alle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in C 200,00 per esborsi e C 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. RG 14581/2020 Ai sensi dell'art. 13 comma lquater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 12 ottobre 2021