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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21708/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22919/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S. Antonio di [OSCURATO:PERSONA], Armando, Paolo e Tiziano società agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali soci di detta società, rappresentati e difesi dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 34 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: imposte dirette ed IVA - avviso di accertamento Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 244/9/2021, depositata il 3 febbraio 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 aprile 2024 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Veneto accoglieva parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S. Antonio di [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi soci [OSCURATO:PERSONA], ArmandoCastagnedi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 668/1/15 della Commissione tributaria provinciale di Verona, che ne aveva respinto in ricorsi contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2007/2012.

La CTR osservava in particolare: -che non era fondata l'eccezione di decadenza del potere impositivo in relazione all'anno 2007, se non con riguardo all'IRAP; -che le pretese fiscali, fondate sulla contestazione della oggettiva esistenza delle operazioni di cui alle fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] sas e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], erano probatoriamente asseverate, mentre i contribuenti non avevano offerto adeguate contro prove; -che comunque gli atti impositivi impugnati erano motivati ritualmente; -che le sentenze e gli atti penali da ultimo prodotti dagli appellanti non avevano rilievo nel presente giudizio.

Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti deducendo sette motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Nelle more del giudizio i ricorrenti si sono avvalsi della definizione agevolata di cui all'art. 1, commi 186 ss., legge 197/2022, depositando le istanze e la documentazione correlativa, quindi chiedendo l'estinzione del giudizio medesimo.

Considerato che: E' necessario ai fini del decidere acquisire informazioni dall'Agenzia delle entrate in ordine all'istanza di definizione agevolata della lite di cui alla memoria dei ricorrenti.

PQM La Corte dispone che l'agenzia fiscale controricorrente renda le informazioni di cui in motivazione nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22919/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S. Antonio di [OSCURATO:PERSONA], Armando, Paolo e Tiziano società agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali soci di detta società, rappresentati e difesi dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 34 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: imposte dirette ed IVA - avviso di accertamento Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 244/9/2021, depositata il 3 febbraio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 aprile 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Veneto accoglieva parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S. Antonio di [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi soci [OSCURATO:PERSONA], ArmandoCastagnedi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 668/1/15 della Commissione tributaria provinciale di Verona, che ne aveva respinto in ricorsi contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2007/2012. La CTR osservava in particolare: -che non era fondata l'eccezione di decadenza del potere impositivo in relazione all'anno 2007, se non con riguardo all'IRAP; -che le pretese fiscali, fondate sulla contestazione della oggettiva esistenza delle operazioni di cui alle fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] sas e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], erano probatoriamente asseverate, mentre i contribuenti non avevano offerto adeguate contro prove; -che comunque gli atti impositivi impugnati erano motivati ritualmente; -che le sentenze e gli atti penali da ultimo prodotti dagli appellanti non avevano rilievo nel presente giudizio. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti deducendo sette motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. Nelle more del giudizio i ricorrenti si sono avvalsi della definizione agevolata di cui all'art. 1, commi 186 ss., legge 197/2022, depositando le istanze e la documentazione correlativa, quindi chiedendo l'estinzione del giudizio medesimo. Considerato che: E' necessario ai fini del decidere acquisire informazioni dall'Agenzia delle entrate in ordine all'istanza di definizione agevolata della lite di cui alla memoria dei ricorrenti. PQM La Corte dispone che l'agenzia fiscale controricorrente renda le informazioni di cui in motivazione nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente