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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2022

ECLI:EU:C:2022:287
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

del 7 aprile 2022 ( 1 ) Causa C ‑ 675/20 P

[OSCURATO:PERSONA]

contro [OSCURATO:PERSONA] europea e Consiglio dell’Unione europea «Impugnazione – Funzione pubblica – Articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto – Indennità di dislocazione – Criteri – Acquisto della nazionalità dello Stato della sede di servizio successivamente all’entrata in servizio – Revoca da parte della [OSCURATO:PERSONA] del diritto a beneficiare dell’indennità di dislocazione»

I. Introduzione

1. Per prendere servizio presso l’Unione europea, i suoi funzionari devono spesso lasciare il loro Stato membro d’origine e trasferire la residenza nello Stato membro di assegnazione.

Allo scopo di compensare il disagio che ne deriva e di consentire un’assunzione su una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri dell’Unione, il legislatore dell’Unione ha istituito l’indennità di dislocazione, le cui condizioni sono stabilite all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») ( 2 ).

2. In virtù di tale disposizione, l’indennità di dislocazione è concessa, da un lato, ai funzionari che non hanno la nazionalità dello Stato della loro sede di servizio e che non vi hanno abitato in maniera continuativa nel corso dei cinque anni precedenti la loro entrata in servizio [lettera a)].

Dall’altro, i funzionari, i quali, pur avendo la cittadinanza dello Stato della loro sede di servizio, non vi hanno abitato, nemmeno per un breve periodo, nei dieci anni precedenti l’entrata in servizio, beneficiano della suddetta indennità [lettera b)].

3. Ci si chiede però quale sia la situazione di un funzionario il quale, al momento della sua entrata in servizio, non aveva la nazionalità dello Stato di assegnazione, ricadendo pertanto nella lettera a), ma acquisisce successivamente tale nazionalità nel corso della sua carriera.

È dubbio se tale acquisto della nazionalità dello Stato di assegnazione dia luogo a un nuovo esame della sussistenza del diritto a beneficiare dell’indennità di dislocazione, stavolta ai sensi della lettera b).

Oppure, al contrario, se sia rilevante unicamente la nazionalità del funzionario al momento dell’entrata in servizio, di modo che il successivo acquisto della nazionalità dello Stato di assegnazione non ha alcuna incidenza sul diritto all’indennità di dislocazione.

4. Tale è la questione alla quale la Corte è tenuta a rispondere nell’ambito della presente impugnazione.

II. Contesto normativo

5. Il contesto normativo del presente caso è costituito dallo Statuto.

6. L’articolo 69, prima frase, dello Statuto dispone quando segue: «L’indennità di dislocazione è pari al 16% dell’ammontare complessivo dello stipendio base, dell’assegno di famiglia e dell’assegno per figli a carico ai quali il funzionario ha diritto».

7. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto, l’indennità di dislocazione è concessa alle seguenti condizioni: «1.

Un’indennità di dislocazione pari al 16% dell’ammontare complessivo dello stipendio base, dell’assegno di famiglia e dell’assegno per figli a carico versati al funzionario, è concessa:

a) al funzionario: – che non ha e non ha mai avuto la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio e, – che non ha, abitualmente, abitato o svolto la sua attività professionale principale sul territorio europeo di detto Stato durante il periodo di cinque anni che scade sei mesi prima della sua entrata in servizio.

Per l’applicazione della presente disposizione non si tiene conto delle situazioni risultanti da servizi effettuati per un altro Stato o per un’organizzazione internazionale.

b) al funzionario che, avendo o avendo avuto la cittadinanza dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio, ha abitato, durante il periodo di dieci anni che scade al momento della sua entrata in servizio, fuori del territorio europeo di detto Stato per motivi diversi dall’esercizio di funzioni al servizio di uno Stato o di un’organizzazione internazionale. (…)

2. Il funzionario che, non avendo e non avendo mai avuto la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sua sede di servizio, non soddisfa alle condizioni di cui al paragrafo 1, ha diritto a un’indennità di espatrio pari a un quarto dell’indennità di dislocazione.

3. Nell’applicazione dei paragrafi 1 e 2, il funzionario che, per matrimonio, abbia acquisito d’ufficio e senza possibilità di rinunciarvi la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sua sede di servizio, è equiparato al funzionario di cui al paragrafo 1, lettera a), primo trattino».

8. In conformità all’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, dell’allegato VII dello Statuto «[i]l funzionario avente diritto all’indennità di dislocazione o all’indennità di espatrio ha diritto annualmente, entro il limite fissato al paragrafo 2, per se stesso e, se ha diritto all’assegno di famiglia, per il coniuge e le persone a carico ai sensi dell’articolo 2, al pagamento forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d’origine definito all’articolo 7».

III. Contesto del procedimento di impugnazione A. Antefatti della controversia

9. Il Tribunale ha sintetizzato gli aspetti rilevanti degli antefatti della presente controversia nei paragrafi da 1 a 8 della sentenza del 5 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( 3 ) (in prosieguo: la «sentenza impugnata») come segue:

10. Il ricorrente, il sig. [OSCURATO:PERSONA], era originariamente soltanto cittadino del [OSCURATO:PERSONA] e vi ha vissuto fino al 1996.

Egli ha studiato in Italia nel 1996 e nel 1997, poi in Belgio, dal settembre 1997 al giugno 1998.

Il ricorrente ha poi effettuato un tirocinio presso la [OSCURATO:PERSONA] europea a Bruxelles (Belgio) dal 1° ottobre 1998 al 28 febbraio 1999.

Infine, ha lavorato a tempo pieno nel settore privato in Belgio dal 1° marzo 1999 al 31 dicembre 2000.

11. Il ricorrente è entrato in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] il 1° gennaio 2001.

L’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della [OSCURATO:PERSONA] gli ha concesso l’indennità di dislocazione in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto.

12. Il 23 giugno 2016 i cittadini del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord si sono pronunciati a favore del recesso del loro Stato dall’Unione europea.

Il 29 marzo 2017 il primo ministro del [OSCURATO:PERSONA] ha notificato al Consiglio europeo l’intenzione di suddetto Stato membro di recedere dall’Unione e dalla [OSCURATO:PERSONA] europea dell’energia atomica (Euratom).

13. Il 27 giugno 2017 il ricorrente ha chiesto di acquisire la nazionalità belga, che ha ottenuto il 3 novembre successivo.

Egli ha notificato tale cambiamento di situazione al PMO il 19 gennaio 2018.

14. Il 23 febbraio 2018 il ricorrente è stato informato, da un lato, che il beneficio dell’indennità di dislocazione gli era revocato a decorrere dal 31 ottobre 2017, poiché aveva ottenuto la nazionalità belga, e, dall’altro, che perdeva di conseguenza il beneficio del rimborso delle spese di viaggio in applicazione dell’articolo 8 dell’allegato VII dello Statuto.

15. A seguito di una richiesta di chiarimenti, il ricorrente ha ricevuto un messaggio di posta elettronica il 5 marzo 2018 da cui risultava che la revoca dell’indennità di dislocazione era giustificata, in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII dello Statuto, dal fatto che risiedesse in Belgio dal 1997.

16. Il 19 marzo 2018 il PMO ha sostituito la decisione del 23 febbraio 2018 con una nuova decisione che fissava al 1° dicembre 2017 la data in cui erano revocati al ricorrente i benefici dell’indennità di dislocazione e del rimborso delle spese di viaggio (in prosieguo: la «decisione controversa»).

17. Il 17 giugno 2018 il ricorrente presentava un reclamo, che è stato respinto con decisione dell’autorità che ha il potere di nomina del 15 ottobre 2018.

B. Sentenza impugnata

18. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 gennaio 2019, il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’articolo 270 TFUE, un ricorso di annullamento della decisione controversa, con la quale era stabilito che non aveva più diritto all’indennità di dislocazione e del rimborso delle spese di viaggio.

Egli chiedeva inoltre che il Tribunale ingiungesse il ripristino del diritto a tali prestazioni a decorrere dal 1° dicembre 2017, e il pagamento delle indennità e delle spese non corrisposte a decorrere da tale data fino al ripristino dei suoi diritti, oltre interessi.

19. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso e ha condannato ciascuna delle parti alle proprie spese.

IV. Procedimento di impugnazione e conclusioni delle parti

20. Con atto depositato nella Cancelleria della Corte l’11 dicembre 2020, il ricorrente ha presentato impugnazione avverso la sentenza del Tribunale.

21. Il ricorrente chiede che la Corte voglia – annullare la sentenza impugnata in cui il Tribunale ha deciso di non annullare la decisione controversa; – annullare, in base al fascicolo completo sottopostole, la decisione controversa e ingiungere il ripristino dell’indennità di dislocazione e del rimborso delle spese di viaggio del ricorrente a decorrere dal 1° dicembre 2017, nonché il pagamento delle indennità non versate tra tale data e la data del ripristino, oltre interessi; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese sostenute dal ricorrente dinanzi al Tribunale e alla Corte.

22. [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio chiedono che la Corte voglia – respingere l’impugnazione; – condannare il ricorrente alle spese.

23. Le parti hanno presentato alla Corte osservazioni scritte sull’impugnazione e hanno preso parte all’udienza del 2 febbraio 2022.

V. Valutazione A. Sull’impugnazione

24. Come indicato in premessa, l’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), dell’allegato VII dello Statuto prevede la concessione dell’indennità di dislocazione a favore dei funzionari dell’Unione in due situazioni:

25. Da un lato, qualora i funzionari interessati non abbiano e non abbiano mai avuto la nazionalità dello Stato di assegnazione e non vi abbiano, abitualmente, abitato o svolto la loro attività professionale principale durante il periodo di cinque anni che scade sei mesi prima della loro entrata in servizio.

A tal fine, non si tiene conto delle situazioni risultanti da servizi effettuati per un altro Stato o per un’organizzazione internazionale [lettera a)].

I requisiti dello svolgimento dell’attività professionale principale e della residenza abituale sono ugualmente pertinenti ( 4 ); tuttavia, alla luce dell’irrilevanza del primo requisito nel caso in esame, parlerò in seguito del solo requisito della residenza abituale.

In applicazione di detta disposizione, l’indennità di dislocazione non è concessa ai funzionari che non hanno la nazionalità dello Stato di assegnazione solo nel caso in cui abbiano avuto la loro residenza abituale in detto paese durante l’intero periodo di riferimento di cinque anni ( 5 ).

26. In secondo luogo, beneficiano dell’indennità di dislocazione i funzionari i quali, pur avendo o avendo avuto la cittadinanza dello Stato di assegnazione, non vi hanno abitualmente abitato durante il periodo di dieci anni che scade al momento della loro entrata in servizio per motivi diversi dall’esercizio di funzioni al servizio di uno Stato o di un’organizzazione internazionale [lettera b)].

In applicazione di detta disposizione, è sufficiente che la residenza abituale nel paese di impiego sia stata mantenuta solo per un periodo molto breve durante il periodo di riferimento di dieci anni per giustificare il rifiuto di tale indennità ( 6 ).

27. Al ricorrente, che inizialmente aveva solo la nazionalità britannica, veniva riconosciuto il diritto all’indennità di dislocazione al momento della sua entrata in servizio a Bruxelles nel 2001, in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto, in quanto egli non aveva né aveva mai avuto la nazionalità belga né aveva vissuto o lavorato ininterrottamente in Belgio per cinque anni prima della sua entrata in servizio.

28. In seguito all’acquisto della nazionalità belga da parte del ricorrente nel 2017, il PMO della [OSCURATO:PERSONA] esaminava nuovamente il suo diritto all’indennità di dislocazione, rilevando che non gli si applicava più la lettera a) di tale disposizione, avendo ormai la nazionalità dello Stato di assegnazione.

29. Il PMO ha inoltre verificato se al ricorrente dovesse essere riconosciuto un diritto all’indennità di dislocazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII dello Statuto.

Tuttavia, tale diritto gli veniva del pari negato in quanto il ricorrente aveva abitato in Belgio dal 1997 al 2000, e dunque durante gli ultimi dieci anni precedenti la sua entrata in servizio avvenuta nel 2001.

30. Il ricorrente impugnava senza successo tale decisione dinanzi al Tribunale e ora si oppone, con due motivi di ricorso, alla sentenza del Tribunale che rigettava il suo argomento presentato in primo grado.

1. Sul primo motivo

31. Con il suo primo motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale abbia erroneamente accolto la tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto dovrebbe essere interpretato nel senso che egli avrebbe perso il suo diritto a beneficiare dell’indennità di dislocazione per aver acquisito, 17 anni dopo la sua entrata in servizio, la nazionalità dello Stato di assegnazione.

32. Secondo il Tribunale, ai punti 36, 41, 45 e da 47 a 51 della sentenza impugnata, il testo della disposizione controversa non prevede invero espressamente che il diritto all’indennità di dislocazione debba essere riesaminato nel caso di acquisto della nazionalità dello Stato di assegnazione.

Inoltre, tale indennità sarebbe stata concepita a titolo di compensazione dei disagi derivanti, per il funzionario, dal trasferimento dal suo luogo d’origine, i quali perdurano nel corso della sua carriera, di modo che l’integrazione del funzionario nella sede di servizio dopo l’entrata in servizio non potrebbe ostare al pagamento dell’indennità di dislocazione.

33. Nondimeno, nell’utilizzare il tempo presente nell’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto («al funzionario che non ha la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio») e tenuto conto del carattere periodico dell’indennità, il legislatore non avrebbe escluso la possibilità che un funzionario debba soddisfare la condizione relativa all’assenza della nazionalità del paese della sua sede di servizio per la sua intera carriera al fine di conservare il diritto all’indennità di dislocazione ( 7 ).

Pertanto, non sarebbe escluso che la forma particolare di integrazione consistente nell’acquisto della nazionalità dello Stato di assegnazione successivamente all’entrata in servizio costituisca un cambiamento sostanziale della situazione che può condurre alla perdita dell’indennità di dislocazione.

34. Secondo il ricorrente, tale conclusione è viziata da un errore di diritto.

In effetti, dal testo dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto, in combinato disposto con l’economia e l’obiettivo dell’indennità di dislocazione, risulta che il requisito dell’«estraneità» o dell’«espatrio» rispetto alla sede di servizio deve essere valutato al momento dell’entrata in servizio.

Il successivo acquisto della nazionalità dello Stato di assegnazione non potrebbe invece avere alcuna incidenza sul diritto all’indennità di dislocazione.

Detto diritto dovrebbe essere riesaminato solo nel caso in cui un funzionario, il quale aveva inizialmente diritto a tale indennità, si trasferisca in una sede di servizio nel proprio paese d’origine, non soddisfacendo più il requisito dell’espatrio presso la sede di servizio. a) Economia e obiettivo dell ’ indennità di dislocazio ne

35. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte ( 8 ).

Si deve inoltre tener conto della genesi di una disposizione, laddove consente di individuare la reale volontà del legislatore ( 9 ).

36. Dall’economia dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto, esposta nei paragrafi 25 e 26 delle presenti conclusioni, si evince che il fatto di non avere e non aver mai avuto la nazionalità dello Stato di assegnazione non costituisce un requisito assoluto per beneficiare dell’indennità di dislocazione.

Al contrario, come già espressamente precisato dalla Corte, esso è un requisito secondario.

Infatti, il requisito decisivo per beneficiare di detta indennità è la residenza abituale nel corso degli ultimi cinque o dieci anni precedenti l’entrata in servizio ( 10 ).

37. Ne consegue che il funzionario, il quale non ha e non ha mai avuto la nazionalità dello Stato di assegnazione, non ha nemmeno diritto a beneficiare dell’indennità di dislocazione qualora abbia già abitato continuativamente in detto Stato durante i cinque anni precedenti la sua entrata in servizio [articolo 4, paragrafo 1, lettera a)].

In senso inverso, il funzionario che abbia la nazionalità del paese della sua sede di servizio può acquisire il diritto a beneficiare dell’indennità di dislocazione qualora non abbia abitato, anche solo per breve tempo, in detto paese negli ultimi dieci anni precedenti la sua entrata in servizio [articolo 4, paragrafo 1, lettera b)] ( 11 ).

38. Come precisato anche dal Tribunale al punto 75 della sentenza impugnata, il requisito della nazionalità dello Stato di assegnazione non è altro che un parametro atto a stabilire se la durata della residenza abituale pertinente precedente l’entrata in servizio sia pari a cinque o piuttosto a dieci anni.

Ciò trova la sua motivazione nel fatto che l’avere o l’aver avuto la nazionalità di uno Stato fanno presumere che l’interessato abbia un legame particolare con lo Stato in questione, nel quale non è pertanto un estraneo o un «espatriato».

Al contrario, il fatto di non avere e non aver mai avuto la nazionalità di uno Stato consente di ipotizzare che l’interessato non abbia alcun legame particolare con detto Stato, nel quale è dunque un estraneo o «espatriato» ( 12 ).

39. Orbene, tale presunzione dell’esistenza o, rispettivamente, dell’assenza di un legame particolare con lo Stato di assegnazione, a seconda che il funzionario ne abbia o ne abbia avuto o meno la nazionalità, può essere confermata o contestata in base al requisito della residenza abituale nella sede di servizio nel corso degli anni precedenti l’entrata in servizio.

40. Così, si presume che un funzionario il quale, pur non avendo o non avendo mai avuto la nazionalità dello Stato di assegnazione, vi ha però abitato continuativamente negli ultimi cinque anni precedenti l’entrata in servizio, abbia stabilito medio tempore un legame particolare con detto Stato, pur non essendone originario, e che quindi non sia più un estraneo o un «espatriato».

41. Al contrario, si ritiene che il funzionario il quale, pur avendo o avendo avuto la nazionalità dello Stato di assegnazione, non vi ha però abitualmente abitato, neppure per breve tempo, negli ultimi dieci anni precedenti l’entrata in servizio, abbia interrotto il legame particolare che aveva inizialmente con detto Stato basato sulla sua nazionalità per effetto della sua assenza ininterrotta di dieci anni, cosicché quando vi ritorna per entrare in servizio presso l’Unione, soddisfa il requisito dell’«estraneità» o dell’«espatrio» ( 13 ).

42. Il requisito principale del diritto a beneficiare dell’indennità di dislocazione è quindi quello dell’estraneità o dell’espatrio rispetto alla sede di servizio al momento dell’entrata in servizio, il cui soddisfacimento dipende dalla residenza abituale nel corso del periodo di riferimento rilevante precedente l’entrata in servizio.

Per riprendere i termini dell’avvocato generale Mengozzi, «presupposto per la concessione dell’indennità di dislocazione non è il fatto di non essere in possesso della cittadinanza dello Stato della sede di servizio quanto piuttosto la situazione di effettiva “dislocazione” in cui versa il dipendente al momento della sua entrata in servizio» ( 14 ).

43. Come affermato dalla Corte e dallo stesso Tribunale al punto 48 della sentenza impugnata, ciò è dovuto al fatto che «detta indennità ha lo scopo di compensare gli oneri e gli svantaggi particolari derivanti dall’entrata in servizio presso l’Unione per i dipendenti che sono per questo obbligati a cambiare residenza» ( 15 ).

Come il Tribunale ha inoltre precisato al successivo punto 49, dovrebbe essere in tal modo favorita un’assunzione su una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri dell’Unione e pertanto un equilibrio geografico all’interno della funzione pubblica europea.

44. Tale scopo dell’indennità di dislocazione è confermato dalla genesi della disposizione di cui trattasi.

Infatti, come il Tribunale ha rilevato al punto 47 della sentenza impugnata, da una nota d’informazione del Consiglio dell’11 dicembre 1959 risulta che l’indennità di dislocazione è stata concepita «a titolo di compensazione delle spese materiali e dei disagi morali derivanti dal fatto che l’agente è lontano dal suo luogo d’origine» e che «gli agenti mantengono generalmente rapporti familiari (...) nella loro regione d’origine». b) Ininfluenza sul diritto all ’ indennità di dislocazione della successiva integrazione nel paese di assegnazione dopo l ’ entrata in servizio

45. Tale conclusione non è inficiata da una successiva integrazione nella sede di servizio dopo l’entrata in servizio.

Infatti, come è stato correttamente rilevato dal Tribunale al punto 47 della sentenza impugnata, i disagi e gli oneri derivanti dal trasferimento dal luogo d’origine possono perdurare per tutta la carriera e persino aggravarsi nonostante l’integrazione nel paese della sede di servizio.

Pertanto, come affermato dal Tribunale al seguente punto 50, la successiva integrazione del funzionario nella sede di servizio nel corso della sua carriera non ha alcuna incidenza sul diritto a beneficiare dell’indennità di dislocazione.

46. La suddetta ininfluenza della successiva integrazione nella sede di servizio discende, da un lato, dallo scopo dell’indennità di dislocazione appena esposto.

In altre parole, come il Tribunale ha espressamente affermato in una precedente sentenza, «la ratio della concessione dell’indennità di dislocazione è quella di compensare gli oneri e gli svantaggi particolari che derivano dall’ esercizio permanente delle funzioni in un paese col quale il dipendente non abbia creato legami duraturi prima della sua entrata in servizio .

Infatti, tutti gli oneri collegati all’entrata in servizio vengono compensati, una volta per tutte per una data sede di servizio, mediante il rimborso delle spese di trasloco e il versamento di un’indennità di prima sistemazione.

Per contro, l’indennità di dislocazione viene versata per l’intera durata del servizio, anche quando il dipendente ha senz’altro avuto modo di integrarsi nel paese della sua sede di servizio » ( 16 ).

47. Dall’altro lato, l’ininfluenza della successiva integrazione nella sede di servizio a seguito dell’entrata in servizio risulta anche dall’economia dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto.

Infatti, al fine di stabilire l’estraneità o l’espatrio rispetto alla sede di servizio, si ricorre unicamente alla residenza abituale nel periodo precedente l’entrata in servizio.

Nelle parole dello stesso Tribunale al punto 50 della sentenza impugnata, «fornendo tali precisazioni, il legislatore ha escluso che un’integrazione derivante dal fatto che, durante la sua carriera, il funzionario interessato abbia stabilito la sua residenza abituale nel paese della sede di servizio e ivi lavori possa ostacolare tale pagamento».

Come fa giustamente notare il ricorrente, in caso contrario, ossia laddove la residenza abituale successiva all’entrata in servizio incidesse sul diritto all’indennità di dislocazione, nessun funzionario dell’Unione avrebbe più diritto a detta indennità al più tardi dopo la scadenza di un periodo di cinque anni a decorrere dall’entrata in servizio. c) Ininfluenza sul diritto all ’ indennità di dislocazione del successivo acquisto della nazionalità dello Stato di assegnazione

48. Tuttavia, come già rilevato al paragrafo 33 delle presenti conclusioni, il Tribunale ha ritenuto che l’uso del tempo presente nell’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto («al funzionario che “ non ha ” la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio»), unitamente al carattere periodico dell’indennità di dislocazione, non escluderebbe che la forma particolare di integrazione consistente nell’acquisto della nazionalità dello Stato di assegnazione successivamente all’entrata in servizio costituisca un cambiamento sostanziale della situazione che potrebbe condurre alla perdita dell’indennità di dislocazione.

49. Il ricorrente sostiene correttamente che il Tribunale ha in tal modo interpretato il testo dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto in contrasto con l’economia e lo scopo di detta disposizione come determinati dal Tribunale stesso.

50. Ne consegue, infatti, che il requisito del possesso o meno della nazionalità dello Stato di assegnazione, così come il requisito della residenza abituale nel rispettivo periodo di riferimento precedente l’entrata in servizio, deve essere valutato unicamente al momento dell’entrata in servizio .

Infatti, come si è esposto, il possesso o meno della nazionalità stabilisce unicamente quale sia il periodo rilevante ai fini della valutazione della residenza abituale precedente l’entrata in servizio e quindi del requisito dell’estraneità rispetto alla sede di servizio al momento dell’entrata in servizio ( 17 ).

Come già riconosciuto dal Tribunale stesso, il diritto all’indennità di dislocazione deve quindi essere esaminato al momento dell’entrata in servizio ( 18 ).

51. L’affermazione del Tribunale della funzione pubblica secondo cui le condizioni previste dai due trattini dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto (non avere la nazionalità dello Stato della sede di servizio e non avervi abitato per cinque anni prima di entrare in servizio) dovrebbero essere soddisfatte cumulativamente per la sua intera carriera ( 19 ) è quindi errata.

52. Al contrario, come giustamente rileva il ricorrente, l’uso del tempo presente nell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, e lettera b) dell’allegato VII dello Statuto è dovuto semplicemente al fatto che esso riguarda la nazionalità che il funzionario «ha» al momento decisivo della sua entrata in servizio .

L’uso del tempo presente è logico perché in un dato momento (all’entrata in servizio) si può avere o meno la nazionalità.

È frequente che, nelle disposizioni generali e astratte, le condizioni di diritto siano formulate all’indicativo presente, senza che possa essere attribuito un significato sostanziale alla grammatica utilizzata.

53. Il carattere periodico dell’indennità di dislocazione non implica alcuna conseguenza ulteriore.

Il Tribunale della funzione pubblica afferma pertanto giustamente che un’indennità versata a titolo di compensazione di un determinato onere non deve essere più corrisposta allorché detto onere viene meno ( 20 ).

Tuttavia, l’onere che l’indennità di dislocazione mira a compensare, segnatamente la distanza dal luogo d’origine, non viene meno allorché si acquisisca la nazionalità dello Stato della sede di servizio.

Invero, nemmeno detta forma di integrazione modifica l’avvenuto espatrio al momento dell’entrata in servizio, che costituisce il requisito per beneficiare dell’indennità di dislocazione.

54. Contrariamente a quanto sostenuto dal Consiglio, il fatto che l’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto faccia riferimento non solo alla nazionalità che il funzionario «ha», ma anche a quella che «ha avuto» non implica che si tratti della nazionalità che il funzionario ha o ha avuto nel corso della sua carriera.

In effetti, la circostanza di aver avuto la nazionalità dello Stato della sede di servizio, così come di averla, è indice di un particolare rapporto originario con detto Stato, la cui esistenza o inesistenza è confermata o esclusa dalla residenza abituale nel rispettivo periodo di riferimento precedente l’entrata in servizio.

55. Il fatto che il legislatore abbia menzionato separatamente la situazione di «aver avuto» la nazionalità dello Stato della sede di servizio, ma non quella di «averla in futuro», induce invece a pensare che il successivo acquisto della nazionalità dello Stato di assegnazione non sia rilevante ai fini del diritto all’indennità di dislocazione.

56. A contrario , la normativa sulla cosiddetta indennità di espatrio depone del pari a favore del fatto che il legislatore non abbia avuto intenzione di far discendere alcun particolare effetto giuridico dal successivo acquisto della nazionalità dello Stato di assegnazione.

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’allegato VII dello Statuto, ha diritto a un’indennità di espatrio il funzionario che, non avendo e non avendo mai avuto la nazionalità dello Stato di assegnazione, non soddisfa le condizioni per beneficiare dell’indennità di dislocazione di cui al paragrafo 1 per aver vissuto ininterrottamente nel paese di assegnazione durante il periodo di cinque anni precedenti la sua entrata in servizio.

Dato che detta indennità dipende quindi unicamente dal possesso o meno della nazionalità dello Stato di assegnazione, essa viene meno inevitabilmente a seguito dell’acquisto di detta nazionalità ( 21 ).

Tuttavia, una conseguenza giuridica così chiara non è prevista con riguardo all’indennità di dislocazione.

57. L’interpretazione secondo cui l’acquisto della nazionalità dello Stato di assegnazione nel corso della carriera non incide sul diritto all’indennità di dislocazione è corroborata altresì dal fatto che una nuova valutazione del suddetto diritto in una situazione del genere conduce a una divergenza dei criteri per beneficiare di detta indennità.

Infatti, qualora un funzionario, come nella fattispecie in esame, acquisisca la nazionalità dello Stato di assegnazione alcuni anni dopo l’entrata in servizio, il possesso di detta nazionalità verrebbe valutato al momento del suo acquisto (nel caso di specie, il 2017), ma il requisito principale della residenza abituale nella sede di servizio continuerebbe ad essere valutato nel periodo di riferimento precedente l’entrata in servizio (nel caso di specie, prima del 2001).

58. Tuttavia, come giustamente rilevato dal ricorrente, ciò vanifica lo scopo della combinazione dei requisiti della nazionalità e della residenza nel contesto dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto.

Infatti, detta combinazione mira ad accertare se un funzionario, pur non avendo la nazionalità dello Stato di assegnazione prima dell’entrata in servizio, abbia stabilito un legame così stretto con tale Stato da non esserne più estraneo [lettera a)], oppure, pur avendo tale nazionalità prima dell’entrata in servizio, abbia interrotto il legame con tale Stato in modo da esserne ormai estraneo [lettera b)] ( 22 ).

59. Valutare nuovamente il diritto all’indennità di dislocazione, come ha fatto la [OSCURATO:PERSONA], al momento dell’acquisto della nazionalità dello Stato di assegnazione equivale a voler esaminare in quel momento (nel caso in esame, il 2017) se il ricorrente, nei dieci anni precedenti l’entrata in servizio (nel caso in esame, dal 1990 al 2000), abbia interrotto un legame che ancora non esisteva nel periodo indicato.

Come ammesso dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal Consiglio, ciò è possibile solo basandosi sulla finzione che il ricorrente avesse già la nazionalità belga al momento della sua entrata in servizio.

60. Come sarà esposto di seguito ai paragrafi 71 e seguenti delle presenti conclusioni nell’ambito del secondo motivo, tale «finzione» (riprendendo il termine impiegato dal Tribunale) ( 23 ) comporta una violazione del principio della parità di trattamento.

Il ricorrente viene quindi trattato nello stesso modo dei funzionari che avevano effettivamente la nazionalità dello Stato di assegnazione al momento della loro entrata in servizio e si trovano pertanto in una situazione diversa.

In ciò si ravvisa un ulteriore argomento contrario all’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto fornita dal Tribunale.

61. La situazione è diversa se un funzionario ritorna nel proprio paese d’origine a seguito del cambiamento della sede di servizio.

In tal caso, occorre procedere a una nuova valutazione in quanto l’esame delle condizioni dell’indennità di dislocazione può logicamente essere effettuato solo con riguardo a un luogo; a seguito del cambiamento del luogo, è necessario esaminare nuovamente se venga ravvivato un precedente legame con detto luogo ( 24 ).

62. Tuttavia, in un caso come quello in esame, in cui un funzionario ha diritto all’indennità di dislocazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto perché non ha la nazionalità dello Stato di assegnazione né vi ha vissuto ininterrottamente per cinque anni prima dell’entrata in servizio e non acquisisce la nazionalità di detto Stato se non decorsi diversi anni dall’entrata in servizio, non esiste alcun legame con tale sede precedente l’entrata in servizio che potrebbe essere ravvivato.

Non si ravvisa pertanto alcun motivo per riesaminare il diritto del funzionario all’indennità di dislocazione, stavolta ai sensi della lettera b) di detta disposizione.

63. L’inopportunità di un successivo esame ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII dello Statuto, come quello effettuato nel caso di specie, è dimostrata altresì dal fatto che i funzionari i quali, come il ricorrente, acquisiscono la nazionalità dello Stato di assegnazione alcuni anni dopo la loro entrata in servizio ma – a differenza del ricorrente – non vi hanno vissuto negli ultimi dieci anni precedenti la loro entrata in servizio, mantengono l’indennità di dislocazione.

Di conseguenza, nonostante la – secondo la formulazione del Tribunale al punto 51 della sentenza impugnata – «forma particolare di integrazione costituita dall’acquisto della cittadinanza del paese della sede di servizio successivamente all’entrata in servizio» i – numerosi, come osservato dal Tribunale stesso ai punti 94 e 95 di detta sentenza – funzionari che si trovano in tale situazione possono mantenere la rispettiva indennità di dislocazione in quanto non hanno vissuto in tale paese negli anni precedenti la loro entrata in servizio.

64. L’insieme di tali considerazioni mostra che, come correttamente sottolineato dal ricorrente all’udienza, non c’è alcun motivo per ritenere che l’acquisto della nazionalità dello Stato di assegnazione costituirebbe una deroga al principio secondo il quale l’integrazione nella sede di servizio successivamente all’entrata in servizio è irrilevante ai fini dell’indennità di dislocazione.

65. Sebbene l’acquisto della nazionalità dello Stato di assegnazione possa essere una forma di integrazione particolarmente intensa, tale aspetto non risulta però fondamentale.

L’indennità di dislocazione è concepita in modo tale che, da un lato, non si nega la possibilità che i funzionari dell’Unione si integrino nella sede di servizio, ma, dall’altro lato, viene altresì riconosciuto che l’onere derivante dalla distanza dal luogo d’origine rimane nonostante detta integrazione.

66. Inoltre, indipendentemente dal grado di integrazione nello Stato ospitante, la conservazione di legami legittimi con lo Stato di provenienza può diventare addirittura più complicata con il decorso del tempo.

Tale è il caso, ad esempio, in cui sia necessario accudire genitori o altri parenti anziani bisognosi di sempre maggiori cure.

Nemmeno è ipotizzabile che il legislatore dell’Unione abbia inteso dissuadere i funzionari dell’Unione da un alto livello di integrazione nello Stato membro ospitante «sanzionando» l’acquisto della nazionalità di detto Stato con la perdita dell’indennità di dislocazione.

Al contrario, è conforme allo spirito dell’Unione e del ravvicinamento dei suoi Stati membri il fatto che i funzionari dell’Unione si integrino al meglio nel loro Stato membro di assegnazione.

67. L’argomento vividamente sollevato del Consiglio all’udienza, secondo il quale «qualcuno che vive nel “proprio paese” non potrebbe essere un “espatriato”» non coglie pertanto l’economia dell’indennità di dislocazione.

Ne consegue, infatti, che la nozione di «estraneità» o di «espatrio» ai sensi dello Statuto ricomprende la situazione in cui un funzionario lascia il suo paese d’origine per prendere servizio presso l’Unione, indipendentemente da un’eventuale integrazione successiva nel paese della sede di servizio e pur se quest’ultimo dovesse diventare il «proprio paese» del funzionario a seguito del successivo acquisto della nazionalità.

68. Contrariamente all’opinione del Consiglio, l’interpretazione secondo la quale l’acquisto della nazionalità successivamente all’entrata in servizio non incide sul diritto all’indennità di dislocazione non priva peraltro del suo effetto utile il requisito della nazionalità di cui all’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto.

Detto requisito continua ad essere infatti applicabile ai fini della valutazione del carattere di estraneità rispetto alla sede di servizio al momento dell’entrata in servizio.

69. Nella sentenza Airola/[OSCURATO:PERSONA], il cui passaggio pertinente è stato del pari citato dal Tribunale nella sentenza impugnata, la Corte ha affermato che «la nozione di cittadinanza attuale o anteriore di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato [VII dello Statuto] va interpretata nel senso che si deve far astrazione dalla cittadinanza imposta (…) dalla legge alle dipendenti che contraggono matrimonio con stranieri» ( 25 ).

Mutatis mutandis , va precisato che, nella fattispecie in esame, nemmeno tale disposizione fa riferimento alla nazionalità dello Stato di assegnazione acquisita dal funzionario dell’Unione successivamente all’entrata in servizio.

70. Da tutto quanto precede risulta che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel confermare la tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’acquisto della nazionalità belga da parte del ricorrente avrebbe comportato un riesame del suo diritto a beneficiare dell’indennità di dislocazione.

Il primo motivo è quindi fondato.

2. Sul secondo motivo

71. Con il suo secondo motivo, il ricorrente sostiene che, applicando l’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto, il Tribunale avrebbe violato il principio della parità di trattamento nel trattarlo in modo identico ai funzionari che avevano la nazionalità dello Stato di assegnazione al momento della loro entrata in servizio.

72. Il secondo motivo è esaminato solo in subordine.

Infatti, nel caso in cui la Corte accolga la mia tesi sul primo motivo, la sentenza dovrà per ciò solo essere annullata.

73. Il principio della parità di trattamento vieta che situazioni paragonabili siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento diverso o uguale non sia obiettivamente giustificato.

La paragonabilità delle situazioni deve essere valutata alla luce dell’oggetto e dello scopo dell’atto dell’Unione che stabilisce la distinzione ( 26 ).

74. Il Tribunale ha ritenuto, ai punti da 87 a 90 della sentenza impugnata, di dover riesaminare il diritto del ricorrente all’indennità di dislocazione in seguito all’acquisto da parte sua della nazionalità belga.

In caso contrario, egli sarebbe stato trattato più vantaggiosamente dei belgi di nascita entrati in servizio presso l’Unione in Belgio.

75. Il ricorrente, il quale, prima della sua entrata in servizio in Belgio, non aveva la nazionalità belga e l’ha acquisita solo alcuni anni dopo, si trova di fatto in una situazione diversa per quanto riguarda lo scopo dell’indennità di dislocazione, consistente nel compensare il disagio derivante dal trasferimento della residenza nella sede di servizio e dalla sua estraneità rispetto al luogo ( 27 ).

Infatti, il ricorrente, non avendo inizialmente la nazionalità dello Stato di assegnazione, non aveva rispetto a quest’ultimo alcun particolare legame, che avrebbe potuto essere interrotto solo a seguito di un’assenza continuativa di dieci anni prima dell’entrata in servizio ( 28 ).

76. Contrariamente ai pertinenti argomenti esposti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal Consiglio in particolare all’udienza, il ricorrente non si trova nemmeno nella stessa situazione di un ex belga che lavora in Belgio e ha rinunciato alla propria nazionalità.

Anche nel caso di specie, infatti, «aver avuto» la nazionalità dello Stato di assegnazione è un indizio del fatto che l’interessato aveva originariamente un legame particolare con detto Stato, la cui persistenza o cessazione è accertata tramite l’esame del luogo di residenza abituale nel periodo di riferimento precedente l’entrata in servizio.

Tuttavia, nella situazione del ricorrente, che ha acquisito la cittadinanza belga solo alcuni anni dopo la sua entrata in servizio, non si ravvisa una siffatta presunzione dell’esistenza di un legame originario, del quale potrebbe essere esaminata la persistenza o l’interruzione.

77. Lo stesso vale, come si è esposto supra, con riguardo al confronto effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] con la situazione di un belga che lavora inizialmente in un altro paese e che si trasferisce in una sede di servizio situata nel proprio paese d’origine ( 29 ).

78. Diversamente da quanto sostenuto dal Consiglio in particolare all’udienza, è inesatto ritenere, nell’ambito dell’indennità di dislocazione, che tutti i funzionari che hanno la nazionalità del loro Stato di assegnazione debbano essere trattati in modo identico, indipendentemente dal momento in cui hanno acquisito detta nazionalità.

Infatti, con riguardo a detta indennità, «non tutte le nazionalità si equivalgono».

Al contrario, la nazionalità dello Stato di assegnazione determina unicamente il periodo precedente l’entrata in servizio che risulta rilevante ai fini della verifica del requisito dell’espatrio al momento dell’entrata in servizio ( 30 ).

79. Il fatto che il ricorrente non si trovi più, in pratica, nella stessa situazione dei funzionari dell’Unione che non hanno acquisito la nazionalità del loro Stato di assegnazione è quindi irrilevante rispetto al diritto all’indennità di dislocazione.

Dato che l’unico elemento decisivo a tal proposito è la mancanza di integrazione al momento dell’entrata in servizio, i funzionari che acquisiscono la nazionalità del loro Stato di assegnazione dopo l’entrata in servizio e quelli che non lo fanno si trovano nella stessa situazione per quanto riguarda lo scopo dell’indennità di dislocazione.

80. [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio citano invero i passaggi della sentenza secondo i quali l’indennità di dislocazione è diretta a «rimediare alle disuguaglianze di fatto che si verificano tra i dipendenti pienamente integrati nella società del paese della sede di servizio e quelli che non lo sono» ( 31 ).

Tuttavia, tali passaggi devono essere interpretati nel loro contesto, dal quale risulta che si tratta di integrazione nella società dello Stato di assegnazione prima dell’entrata in servizio.

D’altra parte, la stessa Corte ha già affermato che l’integrazione successiva all’entrata in servizio è irrilevante ai fini dell’indennità di dislocazione ( 32 ).

Quindi, per quanto riguarda detta indennità, l’integrazione dei funzionari nello Stato di assegnazione deve essere confrontata prima e non dopo l’entrata in servizio.

81. All’udienza la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio hanno peraltro riconosciuto che la situazione del ricorrente costituisse una «situazione limite» in quanto l’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto in base alla loro tesi sarebbe possibile nella situazione di cui trattasi unicamente fingendo che il ricorrente avesse avuto la nazionalità belga già al momento della sua entrata in servizio.

Il ricorrente rileva giustamente che l’esame dell’esistenza di una disparità di trattamento non può però fondarsi su una siffatta ipotesi che non corrisponde alla realtà.

82. Come il Tribunale stesso ha affermato ai punti 83, 91 e 92 della sentenza impugnata, il legislatore si è avvalso di una categorizzazione con riguardo al diritto all’indennità di dislocazione e occorre esaminare in quale categoria si collocano i funzionari dell’Unione.

È inammissibile che un funzionario, sulla base di ipotesi che non corrispondono alla realtà, venga trasferito da una categoria all’altra o equiparato ai funzionari di detta categoria, pur non rientrandovi in ragione della sua situazione.

83. Da tutto quanto precede risulta che il Tribunale ha violato il principio della parità di trattamento nell’applicare l’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto, incorrendo pertanto in un errore di diritto.

Anche il secondo motivo è pertanto del pari fondato.

B. Sul ricorso dinanzi al Tribunale

84. In virtù dell’articolo 61, paragrafo 1, dello Statuto della Corte di giustizia, se la decisione del Tribunale è annullata, la Corte può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.

85. Tale è il caso nella fattispecie in esame.

86. Il ricorrente chiede che la Corte voglia annullare la decisione controversa e ingiungere il ripristino della sua indennità di dislocazione e del rimborso delle spese di viaggio a decorrere dal 1° dicembre 2017, nonché ordinare il pagamento delle indennità non versate tra il 1° dicembre 2017 e la data del ripristino, oltre interessi.

87. Per quanto riguarda, in primo luogo, la domanda di annullamento della decisione controversa, dalle precedenti considerazioni discende che la decisione del PMO della [OSCURATO:PERSONA] del 19 marzo 2018, con la quale è stato deciso che la ricorrente non aveva più diritto all’indennità di dislocazione e al rimborso delle spese di viaggio a decorrere dal 1° dicembre 2017, deve essere annullata.

88. Inoltre, per quanto riguarda la domanda di ingiungere il ripristino dell’indennità di dislocazione e del rimborso delle spese di viaggio del ricorrente a decorrere dal 1° dicembre 2017, da quanto precede risulta del pari che l’acquisto della nazionalità belga da parte del ricorrente in data 3 novembre 2017 non ha avuto alcuna incidenza sul suo diritto a beneficiare dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e al rimborso delle spese di viaggio di cui all’articolo 8 dell’allegato VII dello Statuto.

Ne consegue che il ripristino di tali prestazioni – ove la Corte dovesse accogliere la soluzione qui prospettata – deriva dalla sentenza della Corte, senza che sia necessario un separato accertamento da parte di quest’ultima.

Al contrario, la [OSCURATO:PERSONA] è soggetta all’obbligo di prendere, conformemente all’articolo 266 TFUE, i provvedimenti appropriati che la sentenza della Corte comporta ( 33 ).

89. Infine, quanto alla domanda di condanna al pagamento delle indennità non versate tra il 1° dicembre 2017 e la data del ripristino, maggiorate degli interessi, occorre rammentare che, ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, seconda frase, dello Statuto, nelle controversie di carattere pecuniario in materia di pubblico impiego, la Corte ha una competenza estesa al merito, nell’ambito della quale può condannare le istituzioni dell’Unione al pagamento delle somme dovute a norma dello Statuto, maggiorate degli eventuali interessi ( 34 ).

Pertanto, in caso di annullamento di una decisione di diniego del diritto di un funzionario a beneficiare dell’indennità di dislocazione, la Corte ha il potere di condannare la [OSCURATO:PERSONA] a pagare le indennità che avrebbe dovuto pagare dopo l’adozione di tale decisione ( 35 ).

90. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] deve essere condannata a pagare al ricorrente le indennità di dislocazione e le spese di viaggio di cui non ha beneficiato a decorrere dal 1° dicembre 2017 e fino alla data del ripristino dei suoi corrispondenti diritti.

91. Inoltre, dalla giurisprudenza risulta che sugli importi dovuti in forza dello Statuto e versati in ritardo sono applicati interessi che decorrono dalla data del reclamo presentato ex articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto ( 36 ).

Di conseguenza, i crediti già scaduti alla data di presentazione del reclamo, vale a dire, nel presente caso, il 17 giugno 2018 ( 37 ), producono interessi a partire da tale data, o da quella in cui tali somme sono divenute esigibili, se tale data è posteriore alla prima ( 38 ).

Infine, per quanto riguarda il tasso d’interesse, dalla recente giurisprudenza si evince che gli importi dovuti producono interessi in base al tasso fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] (BCE) per le sue principali operazioni di rifinanziamento nel periodo di riferimento, maggiorato di 3,5 punti percentuali ( 39 ).

VI. Spese

92. In forza dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, la Corte statuisce sulle spese.

93. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento avente ad oggetto un’impugnazione in virtù del successivo articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

94. Dato che il ricorrente ha chiesto la condanna della [OSCURATO:PERSONA] alle spese dei procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte, e la [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente, quest’ultima dev’essere condannata a sopportare le spese della ricorrente, nonché le proprie spese sia nel procedimento di primo grado sia in quello di impugnazione.

95. Ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento avente ad oggetto un’impugnazione in virtù del successivo articolo 184, paragrafo 1, le spese sostenute dalle istituzioni intervenute nella causa restano a loro carico.

Il Consiglio deve quindi essere condannato a sopportare le proprie spese sia nel procedimento di primo grado sia in quello di impugnazione.

VII. Conclusione

96. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo che la Corte si pronunci come segue:

1. La sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Quarta Sezione ampliata) del 5 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑18/19, EU:T:2020:465), è annullata.

2. La decisione dell’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della [OSCURATO:PERSONA] europea del 19 marzo 2018, secondo la quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] non aveva più diritto all’indennità di dislocazione e al rimborso delle spese di viaggio a decorrere dal 1° dicembre 2017, è annullata.

3. [OSCURATO:PERSONA] è condannata a versare al sig. [OSCURATO:PERSONA] le indennità di dislocazione e le spese di viaggio che non gli sono state corrisposte tra il 1° dicembre 2017 e la data di ripristino del suo diritto all’indennità di dislocazione e al rimborso delle spese di viaggio.

4. Gli importi che la [OSCURATO:PERSONA] deve versare al sig. [OSCURATO:PERSONA] producono interessi a decorrere dal 17 giugno 2018 in base al tasso fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] centrale europea per le sue principali operazioni di rifinanziamento nel rispettivo periodo di riferimento, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

Gli importi già scaduti il 17 giugno 2018 producono interessi a partire da tale data o da quella in cui tali somme sono divenute esigibili, se tale data è posteriore alla prima.

5. [OSCURATO:PERSONA] è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. [OSCURATO:PERSONA] sia nel procedimento di primo grado sia in quello di impugnazione.

6. Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese sia nel procedimento di primo grado sia in quello di impugnazione. 1 Lingua originale: il tedesco. 2 Regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] Europea dell’[OSCURATO:PERSONA] (GU 1962, P 045, pag. 1385). 3

T‑18/19, EU:T:2020:465.

4 V., sul rapporto tra i requisiti della residenza abituale e dello svolgimento abituale dell’attività professionale principale, sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2019, Pozza/Parlamento (T‑216/18, non pubblicata, EU:T:2019:118, punti 28 e segg. e la giurisprudenza ivi citata). 5

V. sentenze del Tribunale del 15 settembre 2021, LF/[OSCURATO:PERSONA] (T‑466/20, EU:T:2021:574, punto 40 e la giurisprudenza ivi citata), e del Tribunale della funzione pubblica dell’11 luglio 2007, B/[OSCURATO:PERSONA] (F‑7/06, EU:F:2007:129, punto 38 e la giurisprudenza ivi citata), nonché punto 76 della sentenza impugnata.

V. però, in merito alle «assenze (…) sporadiche e di breve durata» con il contestuale mantenimento della residenza nella successiva sede di servizio, sentenza del 9 ottobre 1984, Witte/Parlamento (188/83, EU:C:1984:309, punti da 9 a 11). 6

V. le sentenze LF/[OSCURATO:PERSONA] e B/[OSCURATO:PERSONA] citate nella nota precedente. 7

V. analogamente già sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 26 giugno 2013, Achab/CESE (F‑21/12, EU:F:2013:95, punto 28). 8 Sentenze del 14 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA] de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349, punto 61), del 14 gennaio 2016, Vodafone (C‑395/14, EU:C:2016:9, punto 40), e del 25 gennaio 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Repubblica ceca (C‑314/16, EU:C:2018:42, punto 47). 9

V. in tal senso sentenza del 22 ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑261/08 e C‑348/08, EU:C:2009:648, punto 54 e la giurisprudenza ivi citata). 10 Sentenze del 20 febbraio 1975, Airola/[OSCURATO:PERSONA] (21/74, EU:C:1975:24, punti 6/8), del 16 ottobre 1980, Hochstrass/Gerichtshof (147/79, EU:C:1980:238, punto 12), e del 2 luglio 1981, Garganese/[OSCURATO:PERSONA] (185/80, EU:C:1981:161, punto 11); v. anche sentenze del Tribunale del 28 febbraio 2019, Pozza/Parlamento (T‑216/18, non pubblicata, EU:T:2019:118, punto 37), e del Tribunale della funzione pubblica dell’11 luglio 2007, B/[OSCURATO:PERSONA] (F‑7/06, EU:F:2007:129, punto 35). 11

V. sentenze del Tribunale del 15 settembre 2021, LF/[OSCURATO:PERSONA] (T‑466/20, EU:T:2021:574, punti 35 e segg. e la giurisprudenza ivi citata), e del Tribunale della funzione pubblica dell’11 luglio 2007, B/[OSCURATO:PERSONA] (F‑7/06, EU:F:2007:129, punti 36 e segg. e la giurisprudenza ivi citata). 12

V. sentenza dell’11 luglio 2007, B/[OSCURATO:PERSONA] (F‑7/06, EU:F:2007:129, punto 39 e la giurisprudenza ivi citata); v. pure punto 82 della sentenza impugnata. 13 Sentenza del 13 novembre 1986, Richter/[OSCURATO:PERSONA] (330/85, EU:C:1986:430, punto 6); sentenze del Tribunale del 27 settembre 2000, Lemaître/[OSCURATO:PERSONA] (T‑317/99, EU:T:2000:218, punto 50), e del Tribunale della funzione pubblica dell’11 luglio 2007, B/[OSCURATO:PERSONA] (F‑7/06, EU:F:2007:129, punto 39).

Il fatto che i periodi trascorsi al servizio di uno Stato o di un’organizzazione internazionale non siano computati nel calcolo del periodo trascorso rispettivamente nel paese di assegnazione [lettera a)] o al di fuori di esso [lettera b)] si fonda sulla presunzione secondo cui la prestazione di servizi per uno Stato o per un’organizzazione internazionale non è idonea a creare nessi durevoli fra l’interessato e lo Stato in cui tali prestazioni sono effettuate; v., a tal riguardo, conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Hosman-Chevalier (C‑424/05 P, EU:C:2007:169, paragrafi 50 e 51 e la giurisprudenza ivi citata); v. pure sentenza del Tribunale del 13 luglio 2018, Quadri di Cardano/[OSCURATO:PERSONA] (T‑273/17, EU:T:2018:480, punto 49). 14 Conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Hosman-Chevalier (C‑424/05 P, EU:C:2007:169, paragrafo 44, nota 23) 15 Sentenze del 2 luglio 1981, Garganese/[OSCURATO:PERSONA] (185/80, EU:C:1981:161, punto 11), e del 15 settembre 1994, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑452/93 P, EU:C:1994:332, punti 20 e 21). 16 Sentenza del Tribunale del 30 marzo 1993, Vardakas/[OSCURATO:PERSONA] (T‑4/92, EU:T:1993:29, punto 39) (enfasi dell’autore). 17

V. supra, paragrafi da 36 a 42 delle presenti conclusioni. 18 Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2018, Quadri di Cardano/[OSCURATO:PERSONA] (T‑273/17, EU:T:2018:480, punto 58). 19 Sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 26 giugno 2013, Achab/CESE (F‑21/12, EU:F:2013:95, punto 28). 20 Sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 26 giugno 2013, Achab/CESE (F‑21/12, EU:F:2013:95, punto 26). 21

V. sentenza del 16 ottobre 1980, Hochstrass/Corte (147/79, EU:C:1980:238, punto 12). 22

V. supra, paragrafi da 38 a 41 delle presenti conclusioni. 23

V. punto 85 della sentenza impugnata. 24 V., sulla soppressione dell’indennità di dislocazione in caso di ritorno nel paese di origine, ad esempio, ordinanza del 14 luglio 2005, Gouvras/[OSCURATO:PERSONA] (C‑420/04 P, EU:C:2005:482, punto 57), con riferimento alla sentenza del Tribunale del 15 luglio 2004, Gouvras/[OSCURATO:PERSONA] (T‑180/02 e T‑113/03, EU:T:2004:238, punto 104; v. pure punto 85); v. anche sentenza del Tribunale del 28 settembre 1993, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑90/92, EU:T:1993:78).

Il periodo trascorso al servizio dell’Unione al di fuori del paese d’origine è considerato come un periodo trascorso al servizio di un’organizzazione internazionale, che non interrompe il legame con il paese d’origine, v. sentenza del Tribunale del 13 luglio 2018, Quadri di Cardano/[OSCURATO:PERSONA] (T‑273/17, EU:T:2018:480, punto 50 e la giurisprudenza ivi citata). 25 Sentenza del 20 febbraio 1975, Airola/[OSCURATO:PERSONA] (21/74, EU:C:1975:24, punti 11 e 12).

V. anche punto 61 della sentenza impugnata nonché, ora, articolo 4, paragrafo 3, dell’allegato VII dello Statuto. 26 Sentenza del 1° marzo 2011, Association belge des [OSCURATO:PERSONA]Achats e a. (C‑236/09, EU:C:2011:100, punti 28 e 29); v. pure punto 80 della sentenza impugnata. 27

V. supra, paragrafo 43 delle presenti conclusioni. 28

V. supra, paragrafo 59 delle presenti conclusioni. 29

V. supra, paragrafo 61 delle presenti conclusioni. 30

V. supra, paragrafo 38 delle presenti conclusioni. 31 Sentenze del 21 giugno 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Hosman-Chevalier (C‑424/05 P, EU:C:2007:367, punto [3]6), e del 25 marzo 2021, Alvarez y Bejarano e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑517/19 P e C‑518/19 P, EU:C:2021:240, punto 69). 32 Sentenza del Tribunale del 30 marzo 1993, Vardakas/[OSCURATO:PERSONA] (T‑4/92, EU:T:1993:29, punto 39); v. a tal riguardo supra, paragrafo 46 delle presenti conclusioni. 33 V., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2012, Grazyte/[OSCURATO:PERSONA] (F‑76/11, EU:F:2012:173, punto 24 e la giurisprudenza ivi citata). 34

V. sentenze del 17 aprile 1997, de Compte/Parlamento (C‑90/95 P, EU:C:1997:198, punto 45), del 18 dicembre 2007, Weißenfels/Parlamento (C‑135/06 P, EU:C:2007:812, punti da 65 a 68 e la giurisprudenza ivi citata), e del 20 maggio 2010, Gogos/[OSCURATO:PERSONA] (C‑583/08 P, EU:C:2010:287, punti da 44 a 46 e la giurisprudenza ivi citata). 35 V., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2012, Grazyte/[OSCURATO:PERSONA] (F‑76/11, EU:F:2012:173, punti 25 e 26). 36 V., al riguardo, le circostanziate conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa [OSCURATO:PERSONA]/IPK International (C‑336/13 P, EU:C:2014:2170, paragrafi 35 e segg., in particolare paragrafo 68). 37

V. supra, paragrafo 17 delle presenti conclusioni. 38

V. sentenza del 15 gennaio 1985, Battaglia/[OSCURATO:PERSONA] (737/79, EU:C:1985:4, punto 10), nonché le altre sentenze citate alla nota 42 delle conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa [OSCURATO:PERSONA]/IPK International (C‑336/13 P, EU:C:2014:2170). 39

V. ad esempio, nell’ambito del diritto della funzione pubblica, sentenze del Tribunale del 3 luglio 2019, PT/BEI (T‑573/16, EU:T:2019:481, punto 444), del 3 ottobre 2019, DQ e a./Parlamento (T‑730/18, EU:T:2019:725, punto 118), e del 19 dicembre 2019, Wehrheim/BCE (T‑100/18, non pubblicata, EU:T:2019:882, punto 115); v. inoltre anche sentenza della Corte del 20 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Printeos (C‑301/19 P, EU:C:2021:39, punto 129).

Il tasso di interesse applicato dalla BCE per le sue principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di 3,5 punti percentuali corrisponde al tasso fissato in via generale dall’articolo 116, paragrafo 5, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 99, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU 2018, L 193, pag. 1) per i pagamenti dell’Unione effettuati dopo la scadenza dei rispettivi termini, salva diversa disposizione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] del 7 aprile 2022 ( 1 ) Causa C ‑ 675/20 P [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] europea e Consiglio dell’Unione europea «Impugnazione – Funzione pubblica – Articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto – Indennità di dislocazione – Criteri – Acquisto della nazionalità dello Stato della sede di servizio successivamente all’entrata in servizio – Revoca da parte della [OSCURATO:PERSONA] del diritto a beneficiare dell’indennità di dislocazione» I. Introduzione 1. Per prendere servizio presso l’Unione europea, i suoi funzionari devono spesso lasciare il loro Stato membro d’origine e trasferire la residenza nello Stato membro di assegnazione. Allo scopo di compensare il disagio che ne deriva e di consentire un’assunzione su una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri dell’Unione, il legislatore dell’Unione ha istituito l’indennità di dislocazione, le cui condizioni sono stabilite all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») ( 2 ). 2. In virtù di tale disposizione, l’indennità di dislocazione è concessa, da un lato, ai funzionari che non hanno la nazionalità dello Stato della loro sede di servizio e che non vi hanno abitato in maniera continuativa nel corso dei cinque anni precedenti la loro entrata in servizio [lettera a)]. Dall’altro, i funzionari, i quali, pur avendo la cittadinanza dello Stato della loro sede di servizio, non vi hanno abitato, nemmeno per un breve periodo, nei dieci anni precedenti l’entrata in servizio, beneficiano della suddetta indennità [lettera b)]. 3. Ci si chiede però quale sia la situazione di un funzionario il quale, al momento della sua entrata in servizio, non aveva la nazionalità dello Stato di assegnazione, ricadendo pertanto nella lettera a), ma acquisisce successivamente tale nazionalità nel corso della sua carriera. È dubbio se tale acquisto della nazionalità dello Stato di assegnazione dia luogo a un nuovo esame della sussistenza del diritto a beneficiare dell’indennità di dislocazione, stavolta ai sensi della lettera b). Oppure, al contrario, se sia rilevante unicamente la nazionalità del funzionario al momento dell’entrata in servizio, di modo che il successivo acquisto della nazionalità dello Stato di assegnazione non ha alcuna incidenza sul diritto all’indennità di dislocazione. 4. Tale è la questione alla quale la Corte è tenuta a rispondere nell’ambito della presente impugnazione. II. Contesto normativo 5. Il contesto normativo del presente caso è costituito dallo Statuto. 6. L’articolo 69, prima frase, dello Statuto dispone quando segue: «L’indennità di dislocazione è pari al 16% dell’ammontare complessivo dello stipendio base, dell’assegno di famiglia e dell’assegno per figli a carico ai quali il funzionario ha diritto». 7. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto, l’indennità di dislocazione è concessa alle seguenti condizioni: «1. Un’indennità di dislocazione pari al 16% dell’ammontare complessivo dello stipendio base, dell’assegno di famiglia e dell’assegno per figli a carico versati al funzionario, è concessa: a)      al funzionario: –        che non ha e non ha mai avuto la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio e, –        che non ha, abitualmente, abitato o svolto la sua attività professionale principale sul territorio europeo di detto Stato durante il periodo di cinque anni che scade sei mesi prima della sua entrata in servizio. Per l’applicazione della presente disposizione non si tiene conto delle situazioni risultanti da servizi effettuati per un altro Stato o per un’organizzazione internazionale. b)      al funzionario che, avendo o avendo avuto la cittadinanza dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio, ha abitato, durante il periodo di dieci anni che scade al momento della sua entrata in servizio, fuori del territorio europeo di detto Stato per motivi diversi dall’esercizio di funzioni al servizio di uno Stato o di un’organizzazione internazionale. (…) 2. Il funzionario che, non avendo e non avendo mai avuto la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sua sede di servizio, non soddisfa alle condizioni di cui al paragrafo 1, ha diritto a un’indennità di espatrio pari a un quarto dell’indennità di dislocazione. 3. Nell’applicazione dei paragrafi 1 e 2, il funzionario che, per matrimonio, abbia acquisito d’ufficio e senza possibilità di rinunciarvi la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sua sede di servizio, è equiparato al funzionario di cui al paragrafo 1, lettera a), primo trattino». 8. In conformità all’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, dell’allegato VII dello Statuto «[i]l funzionario avente diritto all’indennità di dislocazione o all’indennità di espatrio ha diritto annualmente, entro il limite fissato al paragrafo 2, per se stesso e, se ha diritto all’assegno di famiglia, per il coniuge e le persone a carico ai sensi dell’articolo 2, al pagamento forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d’origine definito all’articolo 7». III. Contesto del procedimento di impugnazione A. Antefatti della controversia 9. Il Tribunale ha sintetizzato gli aspetti rilevanti degli antefatti della presente controversia nei paragrafi da 1 a 8 della sentenza del 5 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( 3 ) (in prosieguo: la «sentenza impugnata») come segue: 10. Il ricorrente, il sig. [OSCURATO:PERSONA], era originariamente soltanto cittadino del [OSCURATO:PERSONA] e vi ha vissuto fino al 1996. Egli ha studiato in Italia nel 1996 e nel 1997, poi in Belgio, dal settembre 1997 al giugno 1998. Il ricorrente ha poi effettuato un tirocinio presso la [OSCURATO:PERSONA] europea a Bruxelles (Belgio) dal 1° ottobre 1998 al 28 febbraio 1999. Infine, ha lavorato a tempo pieno nel settore privato in Belgio dal 1° marzo 1999 al 31 dicembre 2000. 11. Il ricorrente è entrato in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] il 1° gennaio 2001. L’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della [OSCURATO:PERSONA] gli ha concesso l’indennità di dislocazione in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto. 12. Il 23 giugno 2016 i cittadini del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord si sono pronunciati a favore del recesso del loro Stato dall’Unione europea. Il 29 marzo 2017 il primo ministro del [OSCURATO:PERSONA] ha notificato al Consiglio europeo l’intenzione di suddetto Stato membro di recedere dall’Unione e dalla [OSCURATO:PERSONA] europea dell’energia atomica (Euratom). 13. Il 27 giugno 2017 il ricorrente ha chiesto di acquisire la nazionalità belga, che ha ottenuto il 3 novembre successivo. Egli ha notificato tale cambiamento di situazione al PMO il 19 gennaio 2018. 14. Il 23 febbraio 2018 il ricorrente è stato informato, da un lato, che il beneficio dell’indennità di dislocazione gli era revocato a decorrere dal 31 ottobre 2017, poiché aveva ottenuto la nazionalità belga, e, dall’altro, che perdeva di conseguenza il beneficio del rimborso delle spese di viaggio in applicazione dell’articolo 8 dell’allegato VII dello Statuto. 15. A seguito di una richiesta di chiarimenti, il ricorrente ha ricevuto un messaggio di posta elettronica il 5 marzo 2018 da cui risultava che la revoca dell’indennità di dislocazione era giustificata, in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII dello Statuto, dal fatto che risiedesse in Belgio dal 1997. 16. Il 19 marzo 2018 il PMO ha sostituito la decisione del 23 febbraio 2018 con una nuova decisione che fissava al 1° dicembre 2017 la data in cui erano revocati al ricorrente i benefici dell’indennità di dislocazione e del rimborso delle spese di viaggio (in prosieguo: la «decisione controversa»). 17. Il 17 giugno 2018 il ricorrente presentava un reclamo, che è stato respinto con decisione dell’autorità che ha il potere di nomina del 15 ottobre 2018. B. Sentenza impugnata 18. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 gennaio 2019, il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’articolo 270 TFUE, un ricorso di annullamento della decisione controversa, con la quale era stabilito che non aveva più diritto all’indennità di dislocazione e del rimborso delle spese di viaggio. Egli chiedeva inoltre che il Tribunale ingiungesse il ripristino del diritto a tali prestazioni a decorrere dal 1° dicembre 2017, e il pagamento delle indennità e delle spese non corrisposte a decorrere da tale data fino al ripristino dei suoi diritti, oltre interessi. 19. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso e ha condannato ciascuna delle parti alle proprie spese. IV. Procedimento di impugnazione e conclusioni delle parti 20. Con atto depositato nella Cancelleria della Corte l’11 dicembre 2020, il ricorrente ha presentato impugnazione avverso la sentenza del Tribunale. 21. Il ricorrente chiede che la Corte voglia –        annullare la sentenza impugnata in cui il Tribunale ha deciso di non annullare la decisione controversa; –        annullare, in base al fascicolo completo sottopostole, la decisione controversa e ingiungere il ripristino dell’indennità di dislocazione e del rimborso delle spese di viaggio del ricorrente a decorrere dal 1° dicembre 2017, nonché il pagamento delle indennità non versate tra tale data e la data del ripristino, oltre interessi; –        condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese sostenute dal ricorrente dinanzi al Tribunale e alla Corte. 22. [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio chiedono che la Corte voglia –        respingere l’impugnazione; –        condannare il ricorrente alle spese. 23. Le parti hanno presentato alla Corte osservazioni scritte sull’impugnazione e hanno preso parte all’udienza del 2 febbraio 2022. V. Valutazione A. Sull’impugnazione 24. Come indicato in premessa, l’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), dell’allegato VII dello Statuto prevede la concessione dell’indennità di dislocazione a favore dei funzionari dell’Unione in due situazioni: 25. Da un lato, qualora i funzionari interessati non abbiano e non abbiano mai avuto la nazionalità dello Stato di assegnazione e non vi abbiano, abitualmente, abitato o svolto la loro attività professionale principale durante il periodo di cinque anni che scade sei mesi prima della loro entrata in servizio. A tal fine, non si tiene conto delle situazioni risultanti da servizi effettuati per un altro Stato o per un’organizzazione internazionale [lettera a)]. I requisiti dello svolgimento dell’attività professionale principale e della residenza abituale sono ugualmente pertinenti ( 4 ); tuttavia, alla luce dell’irrilevanza del primo requisito nel caso in esame, parlerò in seguito del solo requisito della residenza abituale. In applicazione di detta disposizione, l’indennità di dislocazione non è concessa ai funzionari che non hanno la nazionalità dello Stato di assegnazione solo nel caso in cui abbiano avuto la loro residenza abituale in detto paese durante l’intero periodo di riferimento di cinque anni ( 5 ). 26. In secondo luogo, beneficiano dell’indennità di dislocazione i funzionari i quali, pur avendo o avendo avuto la cittadinanza dello Stato di assegnazione, non vi hanno abitualmente abitato durante il periodo di dieci anni che scade al momento della loro entrata in servizio per motivi diversi dall’esercizio di funzioni al servizio di uno Stato o di un’organizzazione internazionale [lettera b)]. In applicazione di detta disposizione, è sufficiente che la residenza abituale nel paese di impiego sia stata mantenuta solo per un periodo molto breve durante il periodo di riferimento di dieci anni per giustificare il rifiuto di tale indennità ( 6 ). 27. Al ricorrente, che inizialmente aveva solo la nazionalità britannica, veniva riconosciuto il diritto all’indennità di dislocazione al momento della sua entrata in servizio a Bruxelles nel 2001, in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto, in quanto egli non aveva né aveva mai avuto la nazionalità belga né aveva vissuto o lavorato ininterrottamente in Belgio per cinque anni prima della sua entrata in servizio. 28. In seguito all’acquisto della nazionalità belga da parte del ricorrente nel 2017, il PMO della [OSCURATO:PERSONA] esaminava nuovamente il suo diritto all’indennità di dislocazione, rilevando che non gli si applicava più la lettera a) di tale disposizione, avendo ormai la nazionalità dello Stato di assegnazione. 29. Il PMO ha inoltre verificato se al ricorrente dovesse essere riconosciuto un diritto all’indennità di dislocazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII dello Statuto. Tuttavia, tale diritto gli veniva del pari negato in quanto il ricorrente aveva abitato in Belgio dal 1997 al 2000, e dunque durante gli ultimi dieci anni precedenti la sua entrata in servizio avvenuta nel 2001. 30. Il ricorrente impugnava senza successo tale decisione dinanzi al Tribunale e ora si oppone, con due motivi di ricorso, alla sentenza del Tribunale che rigettava il suo argomento presentato in primo grado. 1. Sul primo motivo 31. Con il suo primo motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale abbia erroneamente accolto la tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto dovrebbe essere interpretato nel senso che egli avrebbe perso il suo diritto a beneficiare dell’indennità di dislocazione per aver acquisito, 17 anni dopo la sua entrata in servizio, la nazionalità dello Stato di assegnazione. 32. Secondo il Tribunale, ai punti 36, 41, 45 e da 47 a 51 della sentenza impugnata, il testo della disposizione controversa non prevede invero espressamente che il diritto all’indennità di dislocazione debba essere riesaminato nel caso di acquisto della nazionalità dello Stato di assegnazione. Inoltre, tale indennità sarebbe stata concepita a titolo di compensazione dei disagi derivanti, per il funzionario, dal trasferimento dal suo luogo d’origine, i quali perdurano nel corso della sua carriera, di modo che l’integrazione del funzionario nella sede di servizio dopo l’entrata in servizio non potrebbe ostare al pagamento dell’indennità di dislocazione. 33. Nondimeno, nell’utilizzare il tempo presente nell’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto («al funzionario che non ha la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio») e tenuto conto del carattere periodico dell’indennità, il legislatore non avrebbe escluso la possibilità che un funzionario debba soddisfare la condizione relativa all’assenza della nazionalità del paese della sua sede di servizio per la sua intera carriera al fine di conservare il diritto all’indennità di dislocazione ( 7 ). Pertanto, non sarebbe escluso che la forma particolare di integrazione consistente nell’acquisto della nazionalità dello Stato di assegnazione successivamente all’entrata in servizio costituisca un cambiamento sostanziale della situazione che può condurre alla perdita dell’indennità di dislocazione. 34. Secondo il ricorrente, tale conclusione è viziata da un errore di diritto. In effetti, dal testo dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto, in combinato disposto con l’economia e l’obiettivo dell’indennità di dislocazione, risulta che il requisito dell’«estraneità» o dell’«espatrio» rispetto alla sede di servizio deve essere valutato al momento dell’entrata in servizio. Il successivo acquisto della nazionalità dello Stato di assegnazione non potrebbe invece avere alcuna incidenza sul diritto all’indennità di dislocazione. Detto diritto dovrebbe essere riesaminato solo nel caso in cui un funzionario, il quale aveva inizialmente diritto a tale indennità, si trasferisca in una sede di servizio nel proprio paese d’origine, non soddisfacendo più il requisito dell’espatrio presso la sede di servizio. a) Economia e obiettivo dell ’ indennità di dislocazio ne 35. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte ( 8 ). Si deve inoltre tener conto della genesi di una disposizione, laddove consente di individuare la reale volontà del legislatore ( 9 ). 36. Dall’economia dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto, esposta nei paragrafi 25 e 26 delle presenti conclusioni, si evince che il fatto di non avere e non aver mai avuto la nazionalità dello Stato di assegnazione non costituisce un requisito assoluto per beneficiare dell’indennità di dislocazione. Al contrario, come già espressamente precisato dalla Corte, esso è un requisito secondario. Infatti, il requisito decisivo per beneficiare di detta indennità è la residenza abituale nel corso degli ultimi cinque o dieci anni precedenti l’entrata in servizio ( 10 ). 37. Ne consegue che il funzionario, il quale non ha e non ha mai avuto la nazionalità dello Stato di assegnazione, non ha nemmeno diritto a beneficiare dell’indennità di dislocazione qualora abbia già abitato continuativamente in detto Stato durante i cinque anni precedenti la sua entrata in servizio [articolo 4, paragrafo 1, lettera a)]. In senso inverso, il funzionario che abbia la nazionalità del paese della sua sede di servizio può acquisire il diritto a beneficiare dell’indennità di dislocazione qualora non abbia abitato, anche solo per breve tempo, in detto paese negli ultimi dieci anni precedenti la sua entrata in servizio [articolo 4, paragrafo 1, lettera b)] ( 11 ). 38. Come precisato anche dal Tribunale al punto 75 della sentenza impugnata, il requisito della nazionalità dello Stato di assegnazione non è altro che un parametro atto a stabilire se la durata della residenza abituale pertinente precedente l’entrata in servizio sia pari a cinque o piuttosto a dieci anni. Ciò trova la sua motivazione nel fatto che l’avere o l’aver avuto la nazionalità di uno Stato fanno presumere che l’interessato abbia un legame particolare con lo Stato in questione, nel quale non è pertanto un estraneo o un «espatriato». Al contrario, il fatto di non avere e non aver mai avuto la nazionalità di uno Stato consente di ipotizzare che l’interessato non abbia alcun legame particolare con detto Stato, nel quale è dunque un estraneo o «espatriato» ( 12 ). 39. Orbene, tale presunzione dell’esistenza o, rispettivamente, dell’assenza di un legame particolare con lo Stato di assegnazione, a seconda che il funzionario ne abbia o ne abbia avuto o meno la nazionalità, può essere confermata o contestata in base al requisito della residenza abituale nella sede di servizio nel corso degli anni precedenti l’entrata in servizio. 40. Così, si presume che un funzionario il quale, pur non avendo o non avendo mai avuto la nazionalità dello Stato di assegnazione, vi ha però abitato continuativamente negli ultimi cinque anni precedenti l’entrata in servizio, abbia stabilito medio tempore un legame particolare con detto Stato, pur non essendone originario, e che quindi non sia più un estraneo o un «espatriato». 41. Al contrario, si ritiene che il funzionario il quale, pur avendo o avendo avuto la nazionalità dello Stato di assegnazione, non vi ha però abitualmente abitato, neppure per breve tempo, negli ultimi dieci anni precedenti l’entrata in servizio, abbia interrotto il legame particolare che aveva inizialmente con detto Stato basato sulla sua nazionalità per effetto della sua assenza ininterrotta di dieci anni, cosicché quando vi ritorna per entrare in servizio presso l’Unione, soddisfa il requisito dell’«estraneità» o dell’«espatrio» ( 13 ). 42. Il requisito principale del diritto a beneficiare dell’indennità di dislocazione è quindi quello dell’estraneità o dell’espatrio rispetto alla sede di servizio al momento dell’entrata in servizio, il cui soddisfacimento dipende dalla residenza abituale nel corso del periodo di riferimento rilevante precedente l’entrata in servizio. Per riprendere i termini dell’avvocato generale Mengozzi, «presupposto per la concessione dell’indennità di dislocazione non è il fatto di non essere in possesso della cittadinanza dello Stato della sede di servizio quanto piuttosto la situazione di effettiva “dislocazione” in cui versa il dipendente al momento della sua entrata in servizio» ( 14 ). 43. Come affermato dalla Corte e dallo stesso Tribunale al punto 48 della sentenza impugnata, ciò è dovuto al fatto che «detta indennità ha lo scopo di compensare gli oneri e gli svantaggi particolari derivanti dall’entrata in servizio presso l’Unione per i dipendenti che sono per questo obbligati a cambiare residenza» ( 15 ). Come il Tribunale ha inoltre precisato al successivo punto 49, dovrebbe essere in tal modo favorita un’assunzione su una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri dell’Unione e pertanto un equilibrio geografico all’interno della funzione pubblica europea. 44. Tale scopo dell’indennità di dislocazione è confermato dalla genesi della disposizione di cui trattasi. Infatti, come il Tribunale ha rilevato al punto 47 della sentenza impugnata, da una nota d’informazione del Consiglio dell’11 dicembre 1959 risulta che l’indennità di dislocazione è stata concepita «a titolo di compensazione delle spese materiali e dei disagi morali derivanti dal fatto che l’agente è lontano dal suo luogo d’origine» e che «gli agenti mantengono generalmente rapporti familiari (...) nella loro regione d’origine». b) Ininfluenza sul diritto all ’ indennità di dislocazione della successiva integrazione nel paese di assegnazione dopo l ’ entrata in servizio 45. Tale conclusione non è inficiata da una successiva integrazione nella sede di servizio dopo l’entrata in servizio. Infatti, come è stato correttamente rilevato dal Tribunale al punto 47 della sentenza impugnata, i disagi e gli oneri derivanti dal trasferimento dal luogo d’origine possono perdurare per tutta la carriera e persino aggravarsi nonostante l’integrazione nel paese della sede di servizio. Pertanto, come affermato dal Tribunale al seguente punto 50, la successiva integrazione del funzionario nella sede di servizio nel corso della sua carriera non ha alcuna incidenza sul diritto a beneficiare dell’indennità di dislocazione. 46. La suddetta ininfluenza della successiva integrazione nella sede di servizio discende, da un lato, dallo scopo dell’indennità di dislocazione appena esposto. In altre parole, come il Tribunale ha espressamente affermato in una precedente sentenza, «la ratio della concessione dell’indennità di dislocazione è quella di compensare gli oneri e gli svantaggi particolari che derivano dall’ esercizio permanente delle funzioni in un paese col quale il dipendente non abbia creato legami duraturi prima della sua entrata in servizio . Infatti, tutti gli oneri collegati all’entrata in servizio vengono compensati, una volta per tutte per una data sede di servizio, mediante il rimborso delle spese di trasloco e il versamento di un’indennità di prima sistemazione. Per contro, l’indennità di dislocazione viene versata per l’intera durata del servizio, anche quando il dipendente ha senz’altro avuto modo di integrarsi nel paese della sua sede di servizio » ( 16 ). 47. Dall’altro lato, l’ininfluenza della successiva integrazione nella sede di servizio a seguito dell’entrata in servizio risulta anche dall’economia dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto. Infatti, al fine di stabilire l’estraneità o l’espatrio rispetto alla sede di servizio, si ricorre unicamente alla residenza abituale nel periodo precedente l’entrata in servizio. Nelle parole dello stesso Tribunale al punto 50 della sentenza impugnata, «fornendo tali precisazioni, il legislatore ha escluso che un’integrazione derivante dal fatto che, durante la sua carriera, il funzionario interessato abbia stabilito la sua residenza abituale nel paese della sede di servizio e ivi lavori possa ostacolare tale pagamento». Come fa giustamente notare il ricorrente, in caso contrario, ossia laddove la residenza abituale successiva all’entrata in servizio incidesse sul diritto all’indennità di dislocazione, nessun funzionario dell’Unione avrebbe più diritto a detta indennità al più tardi dopo la scadenza di un periodo di cinque anni a decorrere dall’entrata in servizio. c) Ininfluenza sul diritto all ’ indennità di dislocazione del successivo acquisto della nazionalità dello Stato di assegnazione 48. Tuttavia, come già rilevato al paragrafo 33 delle presenti conclusioni, il Tribunale ha ritenuto che l’uso del tempo presente nell’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto («al funzionario che “ non ha ” la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio»), unitamente al carattere periodico dell’indennità di dislocazione, non escluderebbe che la forma particolare di integrazione consistente nell’acquisto della nazionalità dello Stato di assegnazione successivamente all’entrata in servizio costituisca un cambiamento sostanziale della situazione che potrebbe condurre alla perdita dell’indennità di dislocazione. 49. Il ricorrente sostiene correttamente che il Tribunale ha in tal modo interpretato il testo dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto in contrasto con l’economia e lo scopo di detta disposizione come determinati dal Tribunale stesso. 50. Ne consegue, infatti, che il requisito del possesso o meno della nazionalità dello Stato di assegnazione, così come il requisito della residenza abituale nel rispettivo periodo di riferimento precedente l’entrata in servizio, deve essere valutato unicamente al momento dell’entrata in servizio . Infatti, come si è esposto, il possesso o meno della nazionalità stabilisce unicamente quale sia il periodo rilevante ai fini della valutazione della residenza abituale precedente l’entrata in servizio e quindi del requisito dell’estraneità rispetto alla sede di servizio al momento dell’entrata in servizio ( 17 ). Come già riconosciuto dal Tribunale stesso, il diritto all’indennità di dislocazione deve quindi essere esaminato al momento dell’entrata in servizio ( 18 ). 51. L’affermazione del Tribunale della funzione pubblica secondo cui le condizioni previste dai due trattini dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto (non avere la nazionalità dello Stato della sede di servizio e non avervi abitato per cinque anni prima di entrare in servizio) dovrebbero essere soddisfatte cumulativamente per la sua intera carriera ( 19 ) è quindi errata. 52. Al contrario, come giustamente rileva il ricorrente, l’uso del tempo presente nell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, e lettera b) dell’allegato VII dello Statuto è dovuto semplicemente al fatto che esso riguarda la nazionalità che il funzionario «ha» al momento decisivo della sua entrata in servizio . L’uso del tempo presente è logico perché in un dato momento (all’entrata in servizio) si può avere o meno la nazionalità. È frequente che, nelle disposizioni generali e astratte, le condizioni di diritto siano formulate all’indicativo presente, senza che possa essere attribuito un significato sostanziale alla grammatica utilizzata. 53. Il carattere periodico dell’indennità di dislocazione non implica alcuna conseguenza ulteriore. Il Tribunale della funzione pubblica afferma pertanto giustamente che un’indennità versata a titolo di compensazione di un determinato onere non deve essere più corrisposta allorché detto onere viene meno ( 20 ). Tuttavia, l’onere che l’indennità di dislocazione mira a compensare, segnatamente la distanza dal luogo d’origine, non viene meno allorché si acquisisca la nazionalità dello Stato della sede di servizio. Invero, nemmeno detta forma di integrazione modifica l’avvenuto espatrio al momento dell’entrata in servizio, che costituisce il requisito per beneficiare dell’indennità di dislocazione. 54. Contrariamente a quanto sostenuto dal Consiglio, il fatto che l’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto faccia riferimento non solo alla nazionalità che il funzionario «ha», ma anche a quella che «ha avuto» non implica che si tratti della nazionalità che il funzionario ha o ha avuto nel corso della sua carriera. In effetti, la circostanza di aver avuto la nazionalità dello Stato della sede di servizio, così come di averla, è indice di un particolare rapporto originario con detto Stato, la cui esistenza o inesistenza è confermata o esclusa dalla residenza abituale nel rispettivo periodo di riferimento precedente l’entrata in servizio. 55. Il fatto che il legislatore abbia menzionato separatamente la situazione di «aver avuto» la nazionalità dello Stato della sede di servizio, ma non quella di «averla in futuro», induce invece a pensare che il successivo acquisto della nazionalità dello Stato di assegnazione non sia rilevante ai fini del diritto all’indennità di dislocazione. 56. A contrario , la normativa sulla cosiddetta indennità di espatrio depone del pari a favore del fatto che il legislatore non abbia avuto intenzione di far discendere alcun particolare effetto giuridico dal successivo acquisto della nazionalità dello Stato di assegnazione. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’allegato VII dello Statuto, ha diritto a un’indennità di espatrio il funzionario che, non avendo e non avendo mai avuto la nazionalità dello Stato di assegnazione, non soddisfa le condizioni per beneficiare dell’indennità di dislocazione di cui al paragrafo 1 per aver vissuto ininterrottamente nel paese di assegnazione durante il periodo di cinque anni precedenti la sua entrata in servizio. Dato che detta indennità dipende quindi unicamente dal possesso o meno della nazionalità dello Stato di assegnazione, essa viene meno inevitabilmente a seguito dell’acquisto di detta nazionalità ( 21 ). Tuttavia, una conseguenza giuridica così chiara non è prevista con riguardo all’indennità di dislocazione. 57. L’interpretazione secondo cui l’acquisto della nazionalità dello Stato di assegnazione nel corso della carriera non incide sul diritto all’indennità di dislocazione è corroborata altresì dal fatto che una nuova valutazione del suddetto diritto in una situazione del genere conduce a una divergenza dei criteri per beneficiare di detta indennità. Infatti, qualora un funzionario, come nella fattispecie in esame, acquisisca la nazionalità dello Stato di assegnazione alcuni anni dopo l’entrata in servizio, il possesso di detta nazionalità verrebbe valutato al momento del suo acquisto (nel caso di specie, il 2017), ma il requisito principale della residenza abituale nella sede di servizio continuerebbe ad essere valutato nel periodo di riferimento precedente l’entrata in servizio (nel caso di specie, prima del 2001). 58. Tuttavia, come giustamente rilevato dal ricorrente, ciò vanifica lo scopo della combinazione dei requisiti della nazionalità e della residenza nel contesto dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto. Infatti, detta combinazione mira ad accertare se un funzionario, pur non avendo la nazionalità dello Stato di assegnazione prima dell’entrata in servizio, abbia stabilito un legame così stretto con tale Stato da non esserne più estraneo [lettera a)], oppure, pur avendo tale nazionalità prima dell’entrata in servizio, abbia interrotto il legame con tale Stato in modo da esserne ormai estraneo [lettera b)] ( 22 ). 59. Valutare nuovamente il diritto all’indennità di dislocazione, come ha fatto la [OSCURATO:PERSONA], al momento dell’acquisto della nazionalità dello Stato di assegnazione equivale a voler esaminare in quel momento (nel caso in esame, il 2017) se il ricorrente, nei dieci anni precedenti l’entrata in servizio (nel caso in esame, dal 1990 al 2000), abbia interrotto un legame che ancora non esisteva nel periodo indicato. Come ammesso dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal Consiglio, ciò è possibile solo basandosi sulla finzione che il ricorrente avesse già la nazionalità belga al momento della sua entrata in servizio. 60. Come sarà esposto di seguito ai paragrafi 71 e seguenti delle presenti conclusioni nell’ambito del secondo motivo, tale «finzione» (riprendendo il termine impiegato dal Tribunale) ( 23 ) comporta una violazione del principio della parità di trattamento. Il ricorrente viene quindi trattato nello stesso modo dei funzionari che avevano effettivamente la nazionalità dello Stato di assegnazione al momento della loro entrata in servizio e si trovano pertanto in una situazione diversa. In ciò si ravvisa un ulteriore argomento contrario all’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto fornita dal Tribunale. 61. La situazione è diversa se un funzionario ritorna nel proprio paese d’origine a seguito del cambiamento della sede di servizio. In tal caso, occorre procedere a una nuova valutazione in quanto l’esame delle condizioni dell’indennità di dislocazione può logicamente essere effettuato solo con riguardo a un luogo; a seguito del cambiamento del luogo, è necessario esaminare nuovamente se venga ravvivato un precedente legame con detto luogo ( 24 ). 62. Tuttavia, in un caso come quello in esame, in cui un funzionario ha diritto all’indennità di dislocazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto perché non ha la nazionalità dello Stato di assegnazione né vi ha vissuto ininterrottamente per cinque anni prima dell’entrata in servizio e non acquisisce la nazionalità di detto Stato se non decorsi diversi anni dall’entrata in servizio, non esiste alcun legame con tale sede precedente l’entrata in servizio che potrebbe essere ravvivato. Non si ravvisa pertanto alcun motivo per riesaminare il diritto del funzionario all’indennità di dislocazione, stavolta ai sensi della lettera b) di detta disposizione. 63. L’inopportunità di un successivo esame ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII dello Statuto, come quello effettuato nel caso di specie, è dimostrata altresì dal fatto che i funzionari i quali, come il ricorrente, acquisiscono la nazionalità dello Stato di assegnazione alcuni anni dopo la loro entrata in servizio ma – a differenza del ricorrente – non vi hanno vissuto negli ultimi dieci anni precedenti la loro entrata in servizio, mantengono l’indennità di dislocazione. Di conseguenza, nonostante la – secondo la formulazione del Tribunale al punto 51 della sentenza impugnata – «forma particolare di integrazione costituita dall’acquisto della cittadinanza del paese della sede di servizio successivamente all’entrata in servizio» i – numerosi, come osservato dal Tribunale stesso ai punti 94 e 95 di detta sentenza – funzionari che si trovano in tale situazione possono mantenere la rispettiva indennità di dislocazione in quanto non hanno vissuto in tale paese negli anni precedenti la loro entrata in servizio. 64. L’insieme di tali considerazioni mostra che, come correttamente sottolineato dal ricorrente all’udienza, non c’è alcun motivo per ritenere che l’acquisto della nazionalità dello Stato di assegnazione costituirebbe una deroga al principio secondo il quale l’integrazione nella sede di servizio successivamente all’entrata in servizio è irrilevante ai fini dell’indennità di dislocazione. 65. Sebbene l’acquisto della nazionalità dello Stato di assegnazione possa essere una forma di integrazione particolarmente intensa, tale aspetto non risulta però fondamentale. L’indennità di dislocazione è concepita in modo tale che, da un lato, non si nega la possibilità che i funzionari dell’Unione si integrino nella sede di servizio, ma, dall’altro lato, viene altresì riconosciuto che l’onere derivante dalla distanza dal luogo d’origine rimane nonostante detta integrazione. 66. Inoltre, indipendentemente dal grado di integrazione nello Stato ospitante, la conservazione di legami legittimi con lo Stato di provenienza può diventare addirittura più complicata con il decorso del tempo. Tale è il caso, ad esempio, in cui sia necessario accudire genitori o altri parenti anziani bisognosi di sempre maggiori cure. Nemmeno è ipotizzabile che il legislatore dell’Unione abbia inteso dissuadere i funzionari dell’Unione da un alto livello di integrazione nello Stato membro ospitante «sanzionando» l’acquisto della nazionalità di detto Stato con la perdita dell’indennità di dislocazione. Al contrario, è conforme allo spirito dell’Unione e del ravvicinamento dei suoi Stati membri il fatto che i funzionari dell’Unione si integrino al meglio nel loro Stato membro di assegnazione. 67. L’argomento vividamente sollevato del Consiglio all’udienza, secondo il quale «qualcuno che vive nel “proprio paese” non potrebbe essere un “espatriato”» non coglie pertanto l’economia dell’indennità di dislocazione. Ne consegue, infatti, che la nozione di «estraneità» o di «espatrio» ai sensi dello Statuto ricomprende la situazione in cui un funzionario lascia il suo paese d’origine per prendere servizio presso l’Unione, indipendentemente da un’eventuale integrazione successiva nel paese della sede di servizio e pur se quest’ultimo dovesse diventare il «proprio paese» del funzionario a seguito del successivo acquisto della nazionalità. 68. Contrariamente all’opinione del Consiglio, l’interpretazione secondo la quale l’acquisto della nazionalità successivamente all’entrata in servizio non incide sul diritto all’indennità di dislocazione non priva peraltro del suo effetto utile il requisito della nazionalità di cui all’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto. Detto requisito continua ad essere infatti applicabile ai fini della valutazione del carattere di estraneità rispetto alla sede di servizio al momento dell’entrata in servizio. 69. Nella sentenza Airola/[OSCURATO:PERSONA], il cui passaggio pertinente è stato del pari citato dal Tribunale nella sentenza impugnata, la Corte ha affermato che «la nozione di cittadinanza attuale o anteriore di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato [VII dello Statuto] va interpretata nel senso che si deve far astrazione dalla cittadinanza imposta (…) dalla legge alle dipendenti che contraggono matrimonio con stranieri» ( 25 ). Mutatis mutandis , va precisato che, nella fattispecie in esame, nemmeno tale disposizione fa riferimento alla nazionalità dello Stato di assegnazione acquisita dal funzionario dell’Unione successivamente all’entrata in servizio. 70. Da tutto quanto precede risulta che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel confermare la tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’acquisto della nazionalità belga da parte del ricorrente avrebbe comportato un riesame del suo diritto a beneficiare dell’indennità di dislocazione. Il primo motivo è quindi fondato. 2. Sul secondo motivo 71. Con il suo secondo motivo, il ricorrente sostiene che, applicando l’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto, il Tribunale avrebbe violato il principio della parità di trattamento nel trattarlo in modo identico ai funzionari che avevano la nazionalità dello Stato di assegnazione al momento della loro entrata in servizio. 72. Il secondo motivo è esaminato solo in subordine. Infatti, nel caso in cui la Corte accolga la mia tesi sul primo motivo, la sentenza dovrà per ciò solo essere annullata. 73. Il principio della parità di trattamento vieta che situazioni paragonabili siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento diverso o uguale non sia obiettivamente giustificato. La paragonabilità delle situazioni deve essere valutata alla luce dell’oggetto e dello scopo dell’atto dell’Unione che stabilisce la distinzione ( 26 ). 74. Il Tribunale ha ritenuto, ai punti da 87 a 90 della sentenza impugnata, di dover riesaminare il diritto del ricorrente all’indennità di dislocazione in seguito all’acquisto da parte sua della nazionalità belga. In caso contrario, egli sarebbe stato trattato più vantaggiosamente dei belgi di nascita entrati in servizio presso l’Unione in Belgio. 75. Il ricorrente, il quale, prima della sua entrata in servizio in Belgio, non aveva la nazionalità belga e l’ha acquisita solo alcuni anni dopo, si trova di fatto in una situazione diversa per quanto riguarda lo scopo dell’indennità di dislocazione, consistente nel compensare il disagio derivante dal trasferimento della residenza nella sede di servizio e dalla sua estraneità rispetto al luogo ( 27 ). Infatti, il ricorrente, non avendo inizialmente la nazionalità dello Stato di assegnazione, non aveva rispetto a quest’ultimo alcun particolare legame, che avrebbe potuto essere interrotto solo a seguito di un’assenza continuativa di dieci anni prima dell’entrata in servizio ( 28 ). 76. Contrariamente ai pertinenti argomenti esposti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal Consiglio in particolare all’udienza, il ricorrente non si trova nemmeno nella stessa situazione di un ex belga che lavora in Belgio e ha rinunciato alla propria nazionalità. Anche nel caso di specie, infatti, «aver avuto» la nazionalità dello Stato di assegnazione è un indizio del fatto che l’interessato aveva originariamente un legame particolare con detto Stato, la cui persistenza o cessazione è accertata tramite l’esame del luogo di residenza abituale nel periodo di riferimento precedente l’entrata in servizio. Tuttavia, nella situazione del ricorrente, che ha acquisito la cittadinanza belga solo alcuni anni dopo la sua entrata in servizio, non si ravvisa una siffatta presunzione dell’esistenza di un legame originario, del quale potrebbe essere esaminata la persistenza o l’interruzione. 77. Lo stesso vale, come si è esposto supra, con riguardo al confronto effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] con la situazione di un belga che lavora inizialmente in un altro paese e che si trasferisce in una sede di servizio situata nel proprio paese d’origine ( 29 ). 78. Diversamente da quanto sostenuto dal Consiglio in particolare all’udienza, è inesatto ritenere, nell’ambito dell’indennità di dislocazione, che tutti i funzionari che hanno la nazionalità del loro Stato di assegnazione debbano essere trattati in modo identico, indipendentemente dal momento in cui hanno acquisito detta nazionalità. Infatti, con riguardo a detta indennità, «non tutte le nazionalità si equivalgono». Al contrario, la nazionalità dello Stato di assegnazione determina unicamente il periodo precedente l’entrata in servizio che risulta rilevante ai fini della verifica del requisito dell’espatrio al momento dell’entrata in servizio ( 30 ). 79. Il fatto che il ricorrente non si trovi più, in pratica, nella stessa situazione dei funzionari dell’Unione che non hanno acquisito la nazionalità del loro Stato di assegnazione è quindi irrilevante rispetto al diritto all’indennità di dislocazione. Dato che l’unico elemento decisivo a tal proposito è la mancanza di integrazione al momento dell’entrata in servizio, i funzionari che acquisiscono la nazionalità del loro Stato di assegnazione dopo l’entrata in servizio e quelli che non lo fanno si trovano nella stessa situazione per quanto riguarda lo scopo dell’indennità di dislocazione. 80. [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio citano invero i passaggi della sentenza secondo i quali l’indennità di dislocazione è diretta a «rimediare alle disuguaglianze di fatto che si verificano tra i dipendenti pienamente integrati nella società del paese della sede di servizio e quelli che non lo sono» ( 31 ). Tuttavia, tali passaggi devono essere interpretati nel loro contesto, dal quale risulta che si tratta di integrazione nella società dello Stato di assegnazione prima dell’entrata in servizio. D’altra parte, la stessa Corte ha già affermato che l’integrazione successiva all’entrata in servizio è irrilevante ai fini dell’indennità di dislocazione ( 32 ). Quindi, per quanto riguarda detta indennità, l’integrazione dei funzionari nello Stato di assegnazione deve essere confrontata prima e non dopo l’entrata in servizio. 81. All’udienza la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio hanno peraltro riconosciuto che la situazione del ricorrente costituisse una «situazione limite» in quanto l’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto in base alla loro tesi sarebbe possibile nella situazione di cui trattasi unicamente fingendo che il ricorrente avesse avuto la nazionalità belga già al momento della sua entrata in servizio. Il ricorrente rileva giustamente che l’esame dell’esistenza di una disparità di trattamento non può però fondarsi su una siffatta ipotesi che non corrisponde alla realtà. 82. Come il Tribunale stesso ha affermato ai punti 83, 91 e 92 della sentenza impugnata, il legislatore si è avvalso di una categorizzazione con riguardo al diritto all’indennità di dislocazione e occorre esaminare in quale categoria si collocano i funzionari dell’Unione. È inammissibile che un funzionario, sulla base di ipotesi che non corrispondono alla realtà, venga trasferito da una categoria all’altra o equiparato ai funzionari di detta categoria, pur non rientrandovi in ragione della sua situazione. 83. Da tutto quanto precede risulta che il Tribunale ha violato il principio della parità di trattamento nell’applicare l’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto, incorrendo pertanto in un errore di diritto. Anche il secondo motivo è pertanto del pari fondato. B. Sul ricorso dinanzi al Tribunale 84. In virtù dell’articolo 61, paragrafo 1, dello Statuto della Corte di giustizia, se la decisione del Tribunale è annullata, la Corte può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta. 85. Tale è il caso nella fattispecie in esame. 86. Il ricorrente chiede che la Corte voglia annullare la decisione controversa e ingiungere il ripristino della sua indennità di dislocazione e del rimborso delle spese di viaggio a decorrere dal 1° dicembre 2017, nonché ordinare il pagamento delle indennità non versate tra il 1° dicembre 2017 e la data del ripristino, oltre interessi. 87. Per quanto riguarda, in primo luogo, la domanda di annullamento della decisione controversa, dalle precedenti considerazioni discende che la decisione del PMO della [OSCURATO:PERSONA] del 19 marzo 2018, con la quale è stato deciso che la ricorrente non aveva più diritto all’indennità di dislocazione e al rimborso delle spese di viaggio a decorrere dal 1° dicembre 2017, deve essere annullata. 88. Inoltre, per quanto riguarda la domanda di ingiungere il ripristino dell’indennità di dislocazione e del rimborso delle spese di viaggio del ricorrente a decorrere dal 1° dicembre 2017, da quanto precede risulta del pari che l’acquisto della nazionalità belga da parte del ricorrente in data 3 novembre 2017 non ha avuto alcuna incidenza sul suo diritto a beneficiare dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e al rimborso delle spese di viaggio di cui all’articolo 8 dell’allegato VII dello Statuto. Ne consegue che il ripristino di tali prestazioni – ove la Corte dovesse accogliere la soluzione qui prospettata – deriva dalla sentenza della Corte, senza che sia necessario un separato accertamento da parte di quest’ultima. Al contrario, la [OSCURATO:PERSONA] è soggetta all’obbligo di prendere, conformemente all’articolo 266 TFUE, i provvedimenti appropriati che la sentenza della Corte comporta ( 33 ). 89. Infine, quanto alla domanda di condanna al pagamento delle indennità non versate tra il 1° dicembre 2017 e la data del ripristino, maggiorate degli interessi, occorre rammentare che, ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, seconda frase, dello Statuto, nelle controversie di carattere pecuniario in materia di pubblico impiego, la Corte ha una competenza estesa al merito, nell’ambito della quale può condannare le istituzioni dell’Unione al pagamento delle somme dovute a norma dello Statuto, maggiorate degli eventuali interessi ( 34 ). Pertanto, in caso di annullamento di una decisione di diniego del diritto di un funzionario a beneficiare dell’indennità di dislocazione, la Corte ha il potere di condannare la [OSCURATO:PERSONA] a pagare le indennità che avrebbe dovuto pagare dopo l’adozione di tale decisione ( 35 ). 90. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] deve essere condannata a pagare al ricorrente le indennità di dislocazione e le spese di viaggio di cui non ha beneficiato a decorrere dal 1° dicembre 2017 e fino alla data del ripristino dei suoi corrispondenti diritti. 91. Inoltre, dalla giurisprudenza risulta che sugli importi dovuti in forza dello Statuto e versati in ritardo sono applicati interessi che decorrono dalla data del reclamo presentato ex articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto ( 36 ). Di conseguenza, i crediti già scaduti alla data di presentazione del reclamo, vale a dire, nel presente caso, il 17 giugno 2018 ( 37 ), producono interessi a partire da tale data, o da quella in cui tali somme sono divenute esigibili, se tale data è posteriore alla prima ( 38 ). Infine, per quanto riguarda il tasso d’interesse, dalla recente giurisprudenza si evince che gli importi dovuti producono interessi in base al tasso fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] (BCE) per le sue principali operazioni di rifinanziamento nel periodo di riferimento, maggiorato di 3,5 punti percentuali ( 39 ). VI. Spese 92. In forza dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, la Corte statuisce sulle spese. 93. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento avente ad oggetto un’impugnazione in virtù del successivo articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 94. Dato che il ricorrente ha chiesto la condanna della [OSCURATO:PERSONA] alle spese dei procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte, e la [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente, quest’ultima dev’essere condannata a sopportare le spese della ricorrente, nonché le proprie spese sia nel procedimento di primo grado sia in quello di impugnazione. 95. Ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento avente ad oggetto un’impugnazione in virtù del successivo articolo 184, paragrafo 1, le spese sostenute dalle istituzioni intervenute nella causa restano a loro carico. Il Consiglio deve quindi essere condannato a sopportare le proprie spese sia nel procedimento di primo grado sia in quello di impugnazione. VII. Conclusione 96. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo che la Corte si pronunci come segue: 1.      La sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Quarta Sezione ampliata) del 5 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑18/19, EU:T:2020:465), è annullata. 2.      La decisione dell’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della [OSCURATO:PERSONA] europea del 19 marzo 2018, secondo la quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] non aveva più diritto all’indennità di dislocazione e al rimborso delle spese di viaggio a decorrere dal 1° dicembre 2017, è annullata. 3.      [OSCURATO:PERSONA] è condannata a versare al sig. [OSCURATO:PERSONA] le indennità di dislocazione e le spese di viaggio che non gli sono state corrisposte tra il 1° dicembre 2017 e la data di ripristino del suo diritto all’indennità di dislocazione e al rimborso delle spese di viaggio. 4.      Gli importi che la [OSCURATO:PERSONA] deve versare al sig. [OSCURATO:PERSONA] producono interessi a decorrere dal 17 giugno 2018 in base al tasso fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] centrale europea per le sue principali operazioni di rifinanziamento nel rispettivo periodo di riferimento, maggiorato di 3,5 punti percentuali. Gli importi già scaduti il 17 giugno 2018 producono interessi a partire da tale data o da quella in cui tali somme sono divenute esigibili, se tale data è posteriore alla prima. 5.      [OSCURATO:PERSONA] è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. [OSCURATO:PERSONA] sia nel procedimento di primo grado sia in quello di impugnazione. 6.      Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese sia nel procedimento di primo grado sia in quello di impugnazione. 1 Lingua originale: il tedesco. 2 Regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] Europea dell’[OSCURATO:PERSONA] (GU 1962, P 045, pag. 1385). 3 T‑18/19, EU:T:2020:465. 4 V., sul rapporto tra i requisiti della residenza abituale e dello svolgimento abituale dell’attività professionale principale, sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2019, Pozza/Parlamento (T‑216/18, non pubblicata, EU:T:2019:118, punti 28 e segg. e la giurisprudenza ivi citata). 5 V. sentenze del Tribunale del 15 settembre 2021, LF/[OSCURATO:PERSONA] (T‑466/20, EU:T:2021:574, punto 40 e la giurisprudenza ivi citata), e del Tribunale della funzione pubblica dell’11 luglio 2007, B/[OSCURATO:PERSONA] (F‑7/06, EU:F:2007:129, punto 38 e la giurisprudenza ivi citata), nonché punto 76 della sentenza impugnata. V. però, in merito alle «assenze (…) sporadiche e di breve durata» con il contestuale mantenimento della residenza nella successiva sede di servizio, sentenza del 9 ottobre 1984, Witte/Parlamento (188/83, EU:C:1984:309, punti da 9 a 11). 6 V. le sentenze LF/[OSCURATO:PERSONA] e B/[OSCURATO:PERSONA] citate nella nota precedente. 7 V. analogamente già sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 26 giugno 2013, Achab/CESE (F‑21/12, EU:F:2013:95, punto 28). 8 Sentenze del 14 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA] de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349, punto 61), del 14 gennaio 2016, Vodafone (C‑395/14, EU:C:2016:9, punto 40), e del 25 gennaio 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Repubblica ceca (C‑314/16, EU:C:2018:42, punto 47). 9 V. in tal senso sentenza del 22 ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑261/08 e C‑348/08, EU:C:2009:648, punto 54 e la giurisprudenza ivi citata). 10 Sentenze del 20 febbraio 1975, Airola/[OSCURATO:PERSONA] (21/74, EU:C:1975:24, punti 6/8), del 16 ottobre 1980, Hochstrass/Gerichtshof (147/79, EU:C:1980:238, punto 12), e del 2 luglio 1981, Garganese/[OSCURATO:PERSONA] (185/80, EU:C:1981:161, punto 11); v. anche sentenze del Tribunale del 28 febbraio 2019, Pozza/Parlamento (T‑216/18, non pubblicata, EU:T:2019:118, punto 37), e del Tribunale della funzione pubblica dell’11 luglio 2007, B/[OSCURATO:PERSONA] (F‑7/06, EU:F:2007:129, punto 35). 11 V. sentenze del Tribunale del 15 settembre 2021, LF/[OSCURATO:PERSONA] (T‑466/20, EU:T:2021:574, punti 35 e segg. e la giurisprudenza ivi citata), e del Tribunale della funzione pubblica dell’11 luglio 2007, B/[OSCURATO:PERSONA] (F‑7/06, EU:F:2007:129, punti 36 e segg. e la giurisprudenza ivi citata). 12 V. sentenza dell’11 luglio 2007, B/[OSCURATO:PERSONA] (F‑7/06, EU:F:2007:129, punto 39 e la giurisprudenza ivi citata); v. pure punto 82 della sentenza impugnata. 13 Sentenza del 13 novembre 1986, Richter/[OSCURATO:PERSONA] (330/85, EU:C:1986:430, punto 6); sentenze del Tribunale del 27 settembre 2000, Lemaître/[OSCURATO:PERSONA] (T‑317/99, EU:T:2000:218, punto 50), e del Tribunale della funzione pubblica dell’11 luglio 2007, B/[OSCURATO:PERSONA] (F‑7/06, EU:F:2007:129, punto 39). Il fatto che i periodi trascorsi al servizio di uno Stato o di un’organizzazione internazionale non siano computati nel calcolo del periodo trascorso rispettivamente nel paese di assegnazione [lettera a)] o al di fuori di esso [lettera b)] si fonda sulla presunzione secondo cui la prestazione di servizi per uno Stato o per un’organizzazione internazionale non è idonea a creare nessi durevoli fra l’interessato e lo Stato in cui tali prestazioni sono effettuate; v., a tal riguardo, conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Hosman-Chevalier (C‑424/05 P, EU:C:2007:169, paragrafi 50 e 51 e la giurisprudenza ivi citata); v. pure sentenza del Tribunale del 13 luglio 2018, Quadri di Cardano/[OSCURATO:PERSONA] (T‑273/17, EU:T:2018:480, punto 49). 14 Conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Hosman-Chevalier (C‑424/05 P, EU:C:2007:169, paragrafo 44, nota 23) 15 Sentenze del 2 luglio 1981, Garganese/[OSCURATO:PERSONA] (185/80, EU:C:1981:161, punto 11), e del 15 settembre 1994, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑452/93 P, EU:C:1994:332, punti 20 e 21). 16 Sentenza del Tribunale del 30 marzo 1993, Vardakas/[OSCURATO:PERSONA] (T‑4/92, EU:T:1993:29, punto 39) (enfasi dell’autore). 17 V. supra, paragrafi da 36 a 42 delle presenti conclusioni. 18 Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2018, Quadri di Cardano/[OSCURATO:PERSONA] (T‑273/17, EU:T:2018:480, punto 58). 19 Sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 26 giugno 2013, Achab/CESE (F‑21/12, EU:F:2013:95, punto 28). 20 Sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 26 giugno 2013, Achab/CESE (F‑21/12, EU:F:2013:95, punto 26). 21 V. sentenza del 16 ottobre 1980, Hochstrass/Corte (147/79, EU:C:1980:238, punto 12). 22 V. supra, paragrafi da 38 a 41 delle presenti conclusioni. 23 V. punto 85 della sentenza impugnata. 24 V., sulla soppressione dell’indennità di dislocazione in caso di ritorno nel paese di origine, ad esempio, ordinanza del 14 luglio 2005, Gouvras/[OSCURATO:PERSONA] (C‑420/04 P, EU:C:2005:482, punto 57), con riferimento alla sentenza del Tribunale del 15 luglio 2004, Gouvras/[OSCURATO:PERSONA] (T‑180/02 e T‑113/03, EU:T:2004:238, punto 104; v. pure punto 85); v. anche sentenza del Tribunale del 28 settembre 1993, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑90/92, EU:T:1993:78). Il periodo trascorso al servizio dell’Unione al di fuori del paese d’origine è considerato come un periodo trascorso al servizio di un’organizzazione internazionale, che non interrompe il legame con il paese d’origine, v. sentenza del Tribunale del 13 luglio 2018, Quadri di Cardano/[OSCURATO:PERSONA] (T‑273/17, EU:T:2018:480, punto 50 e la giurisprudenza ivi citata). 25 Sentenza del 20 febbraio 1975, Airola/[OSCURATO:PERSONA] (21/74, EU:C:1975:24, punti 11 e 12). V. anche punto 61 della sentenza impugnata nonché, ora, articolo 4, paragrafo 3, dell’allegato VII dello Statuto. 26 Sentenza del 1° marzo 2011, Association belge des [OSCURATO:PERSONA]Achats e a. (C‑236/09, EU:C:2011:100, punti 28 e 29); v. pure punto 80 della sentenza impugnata. 27 V. supra, paragrafo 43 delle presenti conclusioni. 28 V. supra, paragrafo 59 delle presenti conclusioni. 29 V. supra, paragrafo 61 delle presenti conclusioni. 30 V. supra, paragrafo 38 delle presenti conclusioni. 31 Sentenze del 21 giugno 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Hosman-Chevalier (C‑424/05 P, EU:C:2007:367, punto [3]6), e del 25 marzo 2021, Alvarez y Bejarano e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑517/19 P e C‑518/19 P, EU:C:2021:240, punto 69). 32 Sentenza del Tribunale del 30 marzo 1993, Vardakas/[OSCURATO:PERSONA] (T‑4/92, EU:T:1993:29, punto 39); v. a tal riguardo supra, paragrafo 46 delle presenti conclusioni. 33 V., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2012, Grazyte/[OSCURATO:PERSONA] (F‑76/11, EU:F:2012:173, punto 24 e la giurisprudenza ivi citata). 34 V. sentenze del 17 aprile 1997, de Compte/Parlamento (C‑90/95 P, EU:C:1997:198, punto 45), del 18 dicembre 2007, Weißenfels/Parlamento (C‑135/06 P, EU:C:2007:812, punti da 65 a 68 e la giurisprudenza ivi citata), e del 20 maggio 2010, Gogos/[OSCURATO:PERSONA] (C‑583/08 P, EU:C:2010:287, punti da 44 a 46 e la giurisprudenza ivi citata). 35 V., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2012, Grazyte/[OSCURATO:PERSONA] (F‑76/11, EU:F:2012:173, punti 25 e 26). 36 V., al riguardo, le circostanziate conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa [OSCURATO:PERSONA]/IPK International (C‑336/13 P, EU:C:2014:2170, paragrafi 35 e segg., in particolare paragrafo 68). 37 V. supra, paragrafo 17 delle presenti conclusioni. 38 V. sentenza del 15 gennaio 1985, Battaglia/[OSCURATO:PERSONA] (737/79, EU:C:1985:4, punto 10), nonché le altre sentenze citate alla nota 42 delle conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa [OSCURATO:PERSONA]/IPK International (C‑336/13 P, EU:C:2014:2170). 39 V. ad esempio, nell’ambito del diritto della funzione pubblica, sentenze del Tribunale del 3 luglio 2019, PT/BEI (T‑573/16, EU:T:2019:481, punto 444), del 3 ottobre 2019, DQ e a./Parlamento (T‑730/18, EU:T:2019:725, punto 118), e del 19 dicembre 2019, Wehrheim/BCE (T‑100/18, non pubblicata, EU:T:2019:882, punto 115); v. inoltre anche sentenza della Corte del 20 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Printeos (C‑301/19 P, EU:C:2021:39, punto 129). Il tasso di interesse applicato dalla BCE per le sue principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di 3,5 punti percentuali corrisponde al tasso fissato in via generale dall’articolo 116, paragrafo 5, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 99, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU 2018, L 193, pag. 1) per i pagamenti dell’Unione effettuati dopo la scadenza dei rispettivi termini, salva diversa disposizione.
Sentenza Corte di giustizia UE/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris