Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:F:2007:210
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione)
29 novembre 2007
Causa F‑52/06
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] europeo di polizia ([OSCURATO:PERSONA])
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Personale di [OSCURATO:PERSONA] – Rinnovo di un contratto di agente di [OSCURATO:PERSONA] – Art. 6 dello Statuto del personale di [OSCURATO:PERSONA] – Durata massima dei contratti di assunzione degli agenti»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi dell’art. 40, n. 3, della convenzione sulla base dell’art. K.3 del Trattato sull’Unione europea
relativa alla creazione di un [OSCURATO:PERSONA] europeo di polizia (convenzione [OSCURATO:PERSONA]) e dell’art. 93, n. 1, dello Statuto del personale
di [OSCURATO:PERSONA], con il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede, da una parte, l’annullamento della decisione di [OSCURATO:PERSONA] 25 gennaio 2006 recante
rigetto del suo reclamo e, dall’altra, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] ad accordargli il rinnovo del contratto per una durata di quattro
anni a decorrere dal 1° gennaio 2006.
Decisione:
Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Massime
1.
Funzionari – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Nozione
([OSCURATO:PERSONA], art. 40, n. 3; Statuto del personale di [OSCURATO:PERSONA], artt. 92, n. 2, e 93, n. 1)
2.
Diritto comunitario – Interpretazione – Testi plurilingui
(Statuto del personale di [OSCURATO:PERSONA], art. 6)
1.
Costituiscono atti o decisioni impugnabili con ricorso di annullamento i soli provvedimenti che producono effetti giuridici
vincolanti tali da incidere direttamente e immediatamente sugli interessi del ricorrente modificando, in maniera sensibile,
la situazione giuridica di quest’ultimo. Ciò non si verifica nel caso di una lettera di [OSCURATO:PERSONA] che si limita a render nota
l’intenzione dell’amministrazione di studiare la domanda di rinnovo del contratto di assunzione di un agente, senza che in
tale fase sia stata ancora presa una decisione. Infatti, la semplice manifestazione di un’intenzione futura non può far sorgere,
in capo all’interessato, diritti e obblighi che modifichino la sua sfera giuridica. Per contro, una lettera di tale amministrazione
che porta a conoscenza dell’agente la sua decisione di proporgli un rinnovo del suo contratto per una certa durata, in quanto
esclude la possibilità di rinnovare il contratto per una durata superiore, dev’essere considerata come un atto che arreca
pregiudizio all’interessato contro cui spetta a quest’ultimo proporre un reclamo amministrativo, alle condizioni previste
all’art. 92, n. 2, e all’art. 93 dello Statuto del personale di [OSCURATO:PERSONA], senza che egli debba attendere la firma del contratto.
(v. punti 48, 50, 52 e 53)
Riferimento:
Corte: 21 ottobre 1986, cause riunite 269/84 e 292/84, Fabbro e a./Commissione (Racc. pag. 2983, punti 10‑11); 21 gennaio
1987, causa 204/85, Stroghili/Corte dei conti (Racc. pag. 389, punto 6)
Tribunale di primo grado: 26 settembre 2002, causa T‑319/00, Borremans e a./Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑171 e II‑905,
punti 30‑33); 7 settembre 2005, causa T‑358/03, Krahl/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑215 e II‑993, punto 38)
Tribunale della funzione pubblica: 13 dicembre 2006, causa F‑47/06, Aimi e a./Commissione (Racc. FP pagg. I-A-1-165 e II-A-1-639,
punto 58)
2.
La necessità di un’applicazione e, pertanto, di un’interpretazione uniformi delle disposizioni comunitarie esclude che un
testo sia considerato isolatamente in una delle sue versioni imponendo, invece, che esso venga interpretato in relazione sia
alla volontà reale del suo autore sia allo scopo perseguito da quest’ultimo, alla luce in particolare delle versioni redatte
in tutte le lingue della Comunità. Qualora talune traduzioni di una disposizione a partire dalla sua lingua originale divergano
dalle altre versioni linguistiche, esse non possono prevalere da sole contro queste ultime.
In applicazione di questo principio, l’art. 6 dello Statuto del personale di [OSCURATO:PERSONA], nella sua versione in vigore nel marzo
2001, va interpretato nel senso che la durata contrattuale massima è di sei anni (secondo trattino) o di otto anni (terzo
trattino), compresa la durata del primo contratto.
(v. punti 61-63)
Riferimento:
Corte: 12 novembre 1969, causa 29/69, Stauder (Racc. pag. 419, punto 3); 12 luglio 1979, causa 9/79, Koschniske (Racc. pag. 2717,
punto 6), e 17 luglio 1997, causa C‑219/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (Racc. pag. I‑4411, punto 15)
Tribunale di primo grado: 29 settembre 1999, causa T‑68/97, Neumann e Neumann-Schölles/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑193
e II‑1005, punto 79)