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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 novembre 2023

Cassazione n. 48760/2023

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 4 maggio 2023 (motivazione contestuale) ha, su richiesta delle parti, applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena finale di anni due di reclusione ed euro 1.300 di multa, in relazione al delitto di detenzione a fini di cessione di 34 gr. di cocaina (per quasi 98 dosi medie singole), di 1.200 gr. di hashish (per 16.597 d.m.s.), di 309 gr. di manjuana e di una pianta della medesima specie (per complessive 2.558 d.m.s.); fatti contestati come violazione dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e per i quali il Giudice - in sede di patteggiamento - ha ritenuto configurabile la fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 cit. in relazione alla detenzione della cocaina.

2. Il ricorrente Pubblico ministero eccepisce l'erronea qualificazione giuridica del fatto, atteso che la illecita detenzione della cocaina non poteva essere qualificai:a come "di lieve entità" (considerati il numero di dosi ricavabili e l'elevata "qualità drogante" dello stupefacente), qualificazione peraltro operata dal giudicante in assenza di idonea motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

2. Invero, come rilevato dal Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte, «In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza» (da ultimo, v.

Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283023 - 01).

Nella specie, la qualificazione ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, operata dal Giudice con la sentenza impugnata relativamente alla detenzione della cocaina, non integra ipotesi di "errore manifesto", atteso che l'esame formale del contenuto della imputazione - in cui si fa riferimento ad una quantità di 34 gr. di cocaina (per un numero di d.m.s. inferiori a 100) - non evidenzia l'erroneità estrinseca e manifesta della valutazione compiuta dal Tribunale in ordine alla sussistenza, con riferimento alla detenzione a fini di cessione di detta sostanza, della fattispecie di lieve entità.

Pertanto, avendo il Pubblico ministero denunciato errori valutativi in diritto che non risultano evidenti dal testo del provvedimento impugnato, il relativo ricorso è inammissibile (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619; Sez. 6, n. 2517 del 25/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279573 - 01).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso 1'8 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 4 maggio 2023 (motivazione contestuale) ha, su richiesta delle parti, applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena finale di anni due di reclusione ed euro 1.300 di multa, in relazione al delitto di detenzione a fini di cessione di 34 gr. di cocaina (per quasi 98 dosi medie singole), di 1.200 gr. di hashish (per 16.597 d.m.s.), di 309 gr. di manjuana e di una pianta della medesima specie (per complessive 2.558 d.m.s.); fatti contestati come violazione dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e per i quali il Giudice - in sede di patteggiamento - ha ritenuto configurabile la fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 cit. in relazione alla detenzione della cocaina. 2. Il ricorrente Pubblico ministero eccepisce l'erronea qualificazione giuridica del fatto, atteso che la illecita detenzione della cocaina non poteva essere qualificai:a come "di lieve entità" (considerati il numero di dosi ricavabili e l'elevata "qualità drogante" dello stupefacente), qualificazione peraltro operata dal giudicante in assenza di idonea motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. Invero, come rilevato dal Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte, «In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza» (da ultimo, v. Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283023 - 01). Nella specie, la qualificazione ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, operata dal Giudice con la sentenza impugnata relativamente alla detenzione della cocaina, non integra ipotesi di "errore manifesto", atteso che l'esame formale del contenuto della imputazione - in cui si fa riferimento ad una quantità di 34 gr. di cocaina (per un numero di d.m.s. inferiori a 100) - non evidenzia l'erroneità estrinseca e manifesta della valutazione compiuta dal Tribunale in ordine alla sussistenza, con riferimento alla detenzione a fini di cessione di detta sostanza, della fattispecie di lieve entità. Pertanto, avendo il Pubblico ministero denunciato errori valutativi in diritto che non risultano evidenti dal testo del provvedimento impugnato, il relativo ricorso è inammissibile (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619; Sez. 6, n. 2517 del 25/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279573 - 01). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso 1'8 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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