Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00638/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.8012/20 14 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza SS.

Apostoli n. 66 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è difesa in forza di procura a margine del controricorso; -controricorrente– SANZIONIavverso la sentenza n. 162/20/2013 della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia , depositata il 26 settembre 2013 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2022 dal relatore consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. Con atto di irrogazione sanzioni l’Agenzia delle entrate applicava alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la sanzione di cui all’art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471 del 1997 nella misura di euro 123.326,72 per la violazione dell’art. 19,primo comma, d.P.R. n. 633 del 1972, a seguito di un pvc con cui erano contestati costi non inerenti, in relazione a rapporti infragruppo, in quanto relativi ad altre società.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Milano accoglieva il ricorso.

3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello dell’Amministrazione.

4. L’Agenzia delle entrate propone ricorso affidato adue motivi.

La società resiste con controricorso.

La causa è stata fissata per la camera di consiglio del 23novembre 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n.168, conv. in l. 25/10/2016, n. 197 .

Considerato che: l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , unico difensore costituito della società controricorrente, è stato nominato sottosegretario del Ministero dell’Economia e Finanze a far data dal 2 novembre 2022 (come da ordinanza di questa Corte n. 34248 del 2022), carica che determina la sospensione di diritto dall’esercizio della professione, ex art. 20, comma 1, l. n. 247 del 2012;nel giudizio di cassazionenon opera l’interruzione ma, atteso che tale evento incide negativamente sull'esercizio del diritto di difesa e sull'integrità del contraddittorio, la cui inviolabilità deve essere garantita nel giudizio di cassazione in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito secondo i principi del giusto processo(Cass., Sez.

U., 13/01/2006, n. 477) e considerata la prossimità dell’evento; occorre rinviare la causa a nuovo ruolo dandone comunicazione alla parte personalmente, onde consentirle di provvedere alla nomina di un nuovo difensore; P.Q.M. rinvia a nuovo ruolo, disponendo la comunicazione alla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.8012/20 14 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza SS. Apostoli n. 66 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è difesa in forza di procura a margine del controricorso; -controricorrente– SANZIONIavverso la sentenza n. 162/20/2013 della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia , depositata il 26 settembre 2013 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2022 dal relatore consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. Con atto di irrogazione sanzioni l’Agenzia delle entrate applicava alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la sanzione di cui all’art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471 del 1997 nella misura di euro 123.326,72 per la violazione dell’art. 19,primo comma, d.P.R. n. 633 del 1972, a seguito di un pvc con cui erano contestati costi non inerenti, in relazione a rapporti infragruppo, in quanto relativi ad altre società. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Milano accoglieva il ricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello dell’Amministrazione. 4. L’Agenzia delle entrate propone ricorso affidato adue motivi. La società resiste con controricorso. La causa è stata fissata per la camera di consiglio del 23novembre 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n.168, conv. in l. 25/10/2016, n. 197 . Considerato che: l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , unico difensore costituito della società controricorrente, è stato nominato sottosegretario del Ministero dell’Economia e Finanze a far data dal 2 novembre 2022 (come da ordinanza di questa Corte n. 34248 del 2022), carica che determina la sospensione di diritto dall’esercizio della professione, ex art. 20, comma 1, l. n. 247 del 2012;nel giudizio di cassazionenon opera l’interruzione ma, atteso che tale evento incide negativamente sull'esercizio del diritto di difesa e sull'integrità del contraddittorio, la cui inviolabilità deve essere garantita nel giudizio di cassazione in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito secondo i principi del giusto processo(Cass., Sez. U., 13/01/2006, n. 477) e considerata la prossimità dell’evento; occorre rinviare la causa a nuovo ruolo dandone comunicazione alla parte personalmente, onde consentirle di provvedere alla nomina di un nuovo difensore; P.Q.M. rinvia a nuovo ruolo, disponendo la comunicazione alla
Sentenza Cassazione n. 00638/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris