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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 febbraio 2026

Cassazione n. 03214/2026

Testo disponibile della fonte

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sul ricorso n.28960/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Isidoro controricorrente avverso la sentenza n. 384/2020 della Corte d’appello di Milano depositata il 6-2-2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5-2- 2026dalla presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: 1.La sentenza n. 384/2020 pubblicata il 6 - 2 - 2020 della Corte d’appello di Milanoha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], Daniele e [OSCURATO:PERSONA] avverso l a sentenza n. 9613/2018 del Tribunale di Milano, che li aveva condannati a pagare Euro 24.000,00 oltre accessori a favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]: contratto d’opera intellettuale R.G.28960/2020 C.C. 5-2-2026 [OSCURATO:PERSONA], a titolo di compenso per l’attività professionale svolta a loro favore. 2.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA], Daniele e [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso.

In data 29-10-2025il difensore de i ricorrent i ha depositato atto di rinuncia al ricorso ritualmente notificata al controricorrente e il difensore del controricorrente nella stessa data ha depositato dichiarazione di accettazionealla rinuncia al ricorso.

All’esito della camera di consiglio del 5 - 2 - 202 6 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]: 1.L’atto di rinuncia è rispettoso dei requisiti di forma di cui all’art.390 co.2 cod. proc. civ. e di conseguenza deve essere dichiarata ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio di cassazione, con ordinanza ex art. 391 co.1cod. proc. civ.

Poiché il controricorrente ha ritualmente aderito alla rinuncia, ai sensi dell’art. 391 ult. co. cod. proc. civ. non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. 2.La rinuncia non comporta l’obbligo ex art. 13 co.1-quater d.P.R. 30-5-2002 n. 115 di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. Sez. 6-1 12-11-2015 n. 23175, Cass. Sez. 3 5-12-2023 n. 34025).

P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso n.28960/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Isidoro controricorrente avverso la sentenza n. 384/2020 della Corte d’appello di Milano depositata il 6-2-2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5-2- 2026dalla presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: 1.La sentenza n. 384/2020 pubblicata il 6 - 2 - 2020 della Corte d’appello di Milanoha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], Daniele e [OSCURATO:PERSONA] avverso l a sentenza n. 9613/2018 del Tribunale di Milano, che li aveva condannati a pagare Euro 24.000,00 oltre accessori a favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]: contratto d’opera intellettuale R.G.28960/2020 C.C. 5-2-2026 [OSCURATO:PERSONA], a titolo di compenso per l’attività professionale svolta a loro favore. 2.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA], Daniele e [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso. In data 29-10-2025il difensore de i ricorrent i ha depositato atto di rinuncia al ricorso ritualmente notificata al controricorrente e il difensore del controricorrente nella stessa data ha depositato dichiarazione di accettazionealla rinuncia al ricorso. All’esito della camera di consiglio del 5 - 2 - 202 6 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]: 1.L’atto di rinuncia è rispettoso dei requisiti di forma di cui all’art.390 co.2 cod. proc. civ. e di conseguenza deve essere dichiarata ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio di cassazione, con ordinanza ex art. 391 co.1cod. proc. civ. Poiché il controricorrente ha ritualmente aderito alla rinuncia, ai sensi dell’art. 391 ult. co. cod. proc. civ. non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. 2.La rinuncia non comporta l’obbligo ex art. 13 co.1-quater d.P.R. 30-5-2002 n. 115 di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. Sez. 6-1 12-11-2015 n. 23175, Cass. Sez. 3 5-12-2023 n. 34025). P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile dell
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