CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 49154/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 marzo 2021 la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Marsala del 10 dicembre 2018 con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt.81 cpv., 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. 2. Avverso tale sentenza il difensore degli imputati, dopo avere rappresentato l'intervenuto decesso in data 10 giugno 2021 di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente richiesta di pronuncia di sentenza di non luogo a procedere nei suoi confronti, ha proposto ricorso per cassazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] eccependo, con due distinti motivi: violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., deducendo che l'affermazione di responsabilità dell'imputata sarebbe stata fondata sulla scorta di meri elementi indiziari, senza addivenire a prova certa dell'avvenuta integrazione della condotta delittuosa da parte di costei; mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato, mentre va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], per essere il reato estinto per morte dell'imputato. 2. L'esame del pervenuto certificato di morte consente, infatti, di accertare che il Pellegrino è deceduto in data successiva (01/06/2021) a quella di emissione della sentenza della Corte di appello di Palermo (16/03/2021), per cui la decisione impugnata deve essere annullata ed il reato deve essere dichiarato estinto per morte dell'imputato, ai sensi dell'art. 150 cod. pen. 3. Con riguardo, invece, alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.3.1. Ed infatti, con riguardo alla prima censura, deve essere ribadito come esuli dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01). La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109-01). In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01). Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come la ricorrente in realtà invochi un'inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, e, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi, con la dovuta specificità, con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la sua responsabilità penale. La motivazione resa dalla Corte territoriale, infatti, ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con compiutezza argomentativa immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputata e la congruità della pena inflittale. 3.2. Parimenti inammissibile è la seconda doglianza dedotta dalla [OSCURATO:PERSONA], con cui ha lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti, trovando applicazione il principio per cui, in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (così, tra le altre, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838-02). Anche in sede di giudizio di comparazione, cioè, le circostanze attenuanti generiche conservano tale loro precipua connotazione, continuando a costituire elementi di qualificazione della gravità della condotta (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02). Nel caso di specie, il giudice di merito ha congruamente motivato il diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, con motivazione logica e congrua, da ritenersi esente da vizio alcuno. 4. All'inammissibilità del ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato estinto per morte dell'imputato. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom