CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2024
Cassazione n. 39921/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la memoria reiterativa presentata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] il 6 ottobre 2024; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso, avverso la sentenza di condanna per I reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. proposti da [OSCURATO:PERSONA] sono generici perché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici del merito che hanno sottoposto a rigoroso vaglio critico le dichiarazioni del coimputato ai fini della conferma della responsabilità; che è indeducibile il motivo di ricorso proposto dal Mandelli poiché, per la validità del patteggiamento in appello, è necessario che le parti appellanti rinuncino a tutti i motivi non rientranti nella categoria di quelli per i quali si è chiesto concordemente l'accoglimento e, nel caso in esame, la genericità della rinuncia e la pena concordata tra le parti non appaiono inficiate da nullità assumibili nella nozione di mancanza del consenso, unico aspetto per il quale il ricorrente potrebbe contestare la sentenza emessa a sua richiesta. Né sono rilevanti, in presenza di ammissione degli addebiti (cfr. pag. 2 del ricorso) elementi per inficiare la tenuta probatoria della decisione, in presenza della rinuncia ai motivi di appello; che, parimenti, non sono deducibili con il ricorso per cassazione i motivi proposti da [OSCURATO:PERSONA] in presenza di rinuncia ai motivi e pena concordata con il Procuratore generale; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2024 Il Consigliere rel.atore Il