CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 07642/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 14736-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18 ([OSCURATO:TELEFONO]), presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente- v avverso la sentenza n. 3130/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città, con la quale era stata rigettata l'impugnazione della sanzione disciplinare della sospensione per sei mesi irrogata dall'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, AO) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ragione dello svolgimento da parte del medesimo di prestazioni professionali e di docenza esterne, senza autorizzazione della PA di appartenenza; 2. la sentenza è stata impugnata dal Franzero con tre motivi di ricorso, resistiti da controricorso dell'AO; 3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; 5. la AO ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo di ricorso è rubricato ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., con riferimento all'art. 55-bis d. lgs. 165/2001, sostenendosi che la Corte territoriale avrebbe sottovalutato la violazione del termine di cinque giorni entro cui il responsabile della struttura ove prestava Ric. 2020 n. 14736 sez. ML - ud. 21-09-2021 -2- servizio il lavoratore doveva effettuare la segnalazione dell'illecito all'Ufficio per i [OSCURATO:PERSONA]; 2. la Corte territoriale sul punto ha sottolineato la natura non perentoria di quel termine, nonché il fatto che nel caso di specie la segnalazione fosse pervenuta da soggetto esterno all'Amministrazione di pertinenza e che la contestazione dell'addebito fosse poi stata effettuata, il 12.12.2013, a breve distanza dall'apprendimento delle notizia, fissato al 4.12.2013; 3. l'assunto della Corte territoriale su cui si incentra la critica, ovverosia quello in ordine all'incapacità della mera violazione di quel termine a comportare invalidità della sanzione, è del tutto conforme alla giurisprudenza di questa S.C., secondo cui «in tema di illeciti disciplinali di maggiore gravità imputabili al pubblico impiegato, l'art. 55 bis del d.lgs. n.165 del 2001, nel disciplinare i tempi della contesta:zione, mentre impone al dirigente della struttura amministrativa di trasmettere, "entro cinque giorni dalla notkia del fatto", gli atti all'ufficio disciplinare, prescrive a quest'ultimo, a pena di decaden.za, di contestare l'addebito entro il termine di giorni 40 dalla rice.zione degli atti, sicché va escluso che l'inosservany del primo termine, che assolve ad una fiinione sollecitatoria, comporti, di per sé, l'illegittimità della sanzione inflitta, assumendo rilievo la sua violazione solo allorché la trasmissione degli atti venga ritardata in misura tale da rendere eccessivamente difficile l'eserckio del diritto di difesa o tardiva la contesta_zione dell'illecito» (tra le molte, C. 17153/2015; quindi anche C. 32491/2018;); 4. d'altra parte il motivo non adduce una concreta violazione di una qualche facoltà od opportunità difensiva, risultando genericamente formulato attraverso allegazione di una «possibile lesione del diritto di partecipa:zione/ difesa» e dunque senza la concretezza richiesta dal citato e consolidato orientamento di questa S.C.; Ric. 2020 n. 14736 sez. ML - ud. 21-09-2021 -3- 5. il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 53 d. lgs. 165/2001 e dell'art. 2697 c.c. e fa leva sul legittimo affidamento che il ricorrente assume di avere maturato sulla base di liberalizzazioni degli incarichi extraistituzionali da parte del Regolamento interno dell'AO, desumibile anche da altri documenti da lui citati, ovverosia dall'avviso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avente ad oggetto "Attività di liberalizzazioni e incarichi esterni" e dal comunicato del 29.10.2014 in tema di incarichi extraistituzionali; 6. il motivo è inammissibile, in quanto dedotto senza riportare il tenore concreto, ma solo un' indicazione riassuntiva, dei documenti predetti, di cui manca anche l'autonomo deposito in sede di legittimità o quanto meno l'indicazione del luogo e del momento di produzione utile a consentirne l'immediata ed inequivoca reperibilità; 7. ciò comporta la violazione, dal secondo punto di vista, dell'art. 369, n. 4 c.p.c. e, dal primo punto di vista, dell'art. 366 c.p.c. e del principio di specificità del ricorso ad esso sotteso (v. ora, sul punto, Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34469); 8. infine il terzo motivo affeima la violazione e falsa applicazione dei principi di tempestività e proporzionalità della sanzione; 9. si tratta di motivo del tutto generico, che, quanto alla tempestività, non indica neppure come e perché, a parte quanto già si è detto rispetto al primo motivo, vi sarebbe una tardività imputabile a colpa della P.A. di appartenenza; 10. non diversamente, l'addebito in ordine alla non proporzionalità è anch'esso del tutto laconico, privo di spiegazioni concrete, riducendosi ad una mera sollecitazione di una diversa valutazione di merito sulla gravità delle violazioni disciplinari, non consentita come tale in sede di legittimità (C., S.U., 34476/2019; C., S.U., 24148/2013); Ric. 2020 n. 14736 sez. ML ud. 21-09-2021 -4- 11. il ricorso va quindi disatteso, con regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in curo 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 °A ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 21.9.2020. Il P,res