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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 febbraio 2022

Cassazione n. 12511/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 settembre 1937 avverso la sentenza della Corte di Cassazione dein giugno 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO rilevato che con sentenza del 30 giugno 2020 la Corte di appello di Roma, in parziale accoglimento dell'appello interposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione avuto riguardo all'ipotesi di appropriazione indsbita contestata, tra gli altri, a [OSCURATO:PERSONA] (capo b della rubrica, in essa ritenuta assorbita la contestazione pure mossa al Mazza di truffa descritta al capo b1), imputazione dal quale il ricorrente era stato mandato assolto in primo grado dal Tribunale di Roma; rilevato ancora che avverso tale decisione ha interposto ricorso per cassazione l'imputato evidenziando che già al momento della proposizione dell'appello il reato contestato era prescritto e che tanto avrebbe imposto la declaratoria di inammissibilità del gravame di merito per carenza di interesse; rivelato che con la decisione descritta in epigrafe la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal Mazza ritenendo che il Pubblico ministero appellante aveva interesse a proporre l'impugnazione di merito (perchè volta a verificare gli estremi in fatto della responsabilità relativa a condotte di reato, l'appropriazione indebita e la truffa riferite alla condotta del Mazza, presupposto dell'ipotesi di riciclaggio ascritta ad altri imputati nel medesimo processo); rilevato che avverso tale decisione ha interposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, adducendo la violazione dell'ad 6 della CEDU; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, in disparte ogni valutazione sul merito del rimedio azionato (che prospetta una erronea valutazione in diritto e non un errore in fatto), resta da evidenziare che la disposizione di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. ha carattere tassativo e non è suscettibile di interpretazione analogica, circoscrivendone l'esperibilità (proponibile solo dal condannato e dai Procuratore generale) esclusivamente alle sentenze della Corte per effetto delle quali diviene definitiva una sentenza di condanna (Sez. 3, n. 43697 del 10/11/2011, dep. 25/11/2011, Rv. 251411), mentre nel caso, la sentenza impugnata in cassazione, confermando il non doversi procedere per il reato ascritto al Mazza in ragione della intervenuta prescrizione, non ne consente l'accesso (in termini, Sez. 6, n. 49874 del 15/11/2012, Rv. 253907); ritenuto che, in ragione di quanto sopra evidenziato, alla declaratoria di inammissibilità si provvede con ordinanza ai sensi del comma 4 dell'art. 625 -bis cod. proc. pen. e che alla stessa fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. , nei termini precisati dal dispositivo che segue P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 2/2/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]- in ae

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 settembre 1937 avverso la sentenza della Corte di Cassazione dein giugno 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO rilevato che con sentenza del 30 giugno 2020 la Corte di appello di Roma, in parziale accoglimento dell'appello interposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione avuto riguardo all'ipotesi di appropriazione indsbita contestata, tra gli altri, a [OSCURATO:PERSONA] (capo b della rubrica, in essa ritenuta assorbita la contestazione pure mossa al Mazza di truffa descritta al capo b1), imputazione dal quale il ricorrente era stato mandato assolto in primo grado dal Tribunale di Roma; rilevato ancora che avverso tale decisione ha interposto ricorso per cassazione l'imputato evidenziando che già al momento della proposizione dell'appello il reato contestato era prescritto e che tanto avrebbe imposto la declaratoria di inammissibilità del gravame di merito per carenza di interesse; rivelato che con la decisione descritta in epigrafe la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal Mazza ritenendo che il Pubblico ministero appellante aveva interesse a proporre l'impugnazione di merito (perchè volta a verificare gli estremi in fatto della responsabilità relativa a condotte di reato, l'appropriazione indebita e la truffa riferite alla condotta del Mazza, presupposto dell'ipotesi di riciclaggio ascritta ad altri imputati nel medesimo processo); rilevato che avverso tale decisione ha interposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, adducendo la violazione dell'ad 6 della CEDU; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, in disparte ogni valutazione sul merito del rimedio azionato (che prospetta una erronea valutazione in diritto e non un errore in fatto), resta da evidenziare che la disposizione di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. ha carattere tassativo e non è suscettibile di interpretazione analogica, circoscrivendone l'esperibilità (proponibile solo dal condannato e dai Procuratore generale) esclusivamente alle sentenze della Corte per effetto delle quali diviene definitiva una sentenza di condanna (Sez. 3, n. 43697 del 10/11/2011, dep. 25/11/2011, Rv. 251411), mentre nel caso, la sentenza impugnata in cassazione, confermando il non doversi procedere per il reato ascritto al Mazza in ragione della intervenuta prescrizione, non ne consente l'accesso (in termini, Sez. 6, n. 49874 del 15/11/2012, Rv. 253907); ritenuto che, in ragione di quanto sopra evidenziato, alla declaratoria di inammissibilità si provvede con ordinanza ai sensi del comma 4 dell'art. 625 -bis cod. proc. pen. e che alla stessa fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. , nei termini precisati dal dispositivo che segue P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/2/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]- in ae
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