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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32115/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21024/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE –già [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -resistente- avverso la sentenza n. 2654/17 della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, Sezione V, depositata il 21 dicembre 2017, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 novembre 2025 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava il preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati n. 10480201500000231000, emesso da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione, per quel che rileva in questa sede, a tre cartelle di pagamento di crediti tributari (a titolo di IRPEF, IVA e Tasse automobilistiche).

2. La C.T.P. di Siena, con sentenza n. 258/2/16,rigettava il ricorso.

3. Sull’impugnazione del contribuente, la C.T.R. della Toscana dichiarava il gravame inammissibile, affermando che l’appello non conteneva l’indicazione degli specifici motivi di censura della sentenza oggetto di impugnazione.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente sulla base di sette motivi.

5. L’Agenzia delle EntrateRiscossione non ha spiegato difese e si è costituita al solo fine della partecipazione all’udienza di discussione.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Violazione dell’art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992”, il ricorrente assume essere errata la statuizione della C.T.R. che ha ritenuto inammissibile il gravame da essa proposto, avendo invece egli debitamente illustrato le contestazioni mosse alla decisione di primogrado.

1.1. Il motivo di ricorso è fondato.

Preliminarmente si osserva che la C.T.R. nella decisione impugnata, dopo aver dichiarato l’inammissibilità dell’appello, è comunque entrata nel merito, così motivando: “l’appello è inammissibile ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 546 del 1992, in quanto non contiene gli specifici motivi posti a pena di inammissibilità.

L’atto difatti non svolge alcuna effettiva e specifica censura alla motivazione della sentenza, anche laddove lamenta che sarebbe stata necessaria la produzione della cartella di pagamento, essendo stato questo punto già affrontato e risolto dai giudici di primo grado che hanno riscontrato l’effettività della notifica della cartella in base alle produzioni documentali di tale notifica effettuate dal concessionario della riscossione.

L’appello difatti si limita a riproporre le censure già svolte in primo grado.

In ogni caso tale motivo si appaleserebbe comunque infondato in quanto, come osservato da Equitalia, a mente dell’art. 26, comma 4, del d.P.R. 602 del 1973 non vi è alcun obbligo per il concessionario della riscossione di conservare e produrre copia della cartella di pagamento, in quanto questi può conservare in via alternativa o la matrice o l’avviso di ricevimento.

Per altro verso, la prova della regolare notifica della cartella di pagamento impedisce di riproporre in questa sede le censure che dovevano essere rivolte con tempestiva impugnazione contro la cartella di pagamento.

Le critiche poi in merito alla motivazione della sentenza impugnata in cui si afferma che “con riferimento al fermo amministrativo il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente impugnato il preavviso di fermo amministrativo davanti alla Giustizia Tributaria viceversa doveva ricorrere al Giudie ordinario, con riferimento alla sentenza della Suprema Corte di Cass, Civ. n. 15354 del 22.07.2015” ed in merito alla compensazione delle spese in cui si afferma “questa Commissione altresì ritiene sussistano validi motivi per compensare le spese” non paiono per nulla pertinenti ed assorbite dal motivo principale della sentenza e non possono quindi costituire validi motivi di appello, in quanto non vengono per nulla circostanziate” (pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata).

La tecnica utilizzata dalla C.T.R. per rigettare il ricorso è oggettivamente equivoca perché dapprima ha ritenuto inammissibile perché del tutto generico l’appello sul punto e, successivamente, è entrata nel merito e d ha motivato le ragioni della sua infondatezza.

1.2. Pertanto, deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: “o ve il giudice, pur avendo dichiarato il ricorso inammissibile, abbia proceduto al suo esame nel merito, esprimendosi, con motivazione preponderante e diffusa, nel senso della infondatezza, è ammissibile l'impugnazione della motivazione concernente sia l'inammissibilità sia il merito, dovendosi riconoscere l'interesse della parte soccombente all'impugnazione di quello che si configura come un provvedimento di rigetto nel merito; ne consegue che in sede di legittimità, nonostante l'accoglimento della doglianza concernente l'inammissibilità, il motivo attinente al merito va comunque esaminato e non può reputarsi assorbito, avuto anche riguardo al principio di economia dei mezzi processuali” (Cass. Sez.

L., 29/09/2022, n. 28364; Sez. 2, n. 7176 del 18/3/2025).

1.3. Tanto premesso, con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell’appello, osserva il Collegio come, sulla base del principio di necessaria e completa allegazione del ricorso per cassazione ex art. 366 n. 6 c.p.c. (valido oltre che per il vizio di cui all'art. 360, comma primo, n. 5 anche per quelli previsti dai nn. 3 e 4 della stessa disposizione normativa), il ricorrente che denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione (cfr. Sez.

L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498); siffatto onere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che una data circostanza debba reputarsi comprovata dall’esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente medesimo è tenuto ad allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circostanze affermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria riproduzione di singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o della controparte; è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr., per tutte, Sez.

Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali, dopo aver affermato che la prescrizione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum, attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ritenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez.

Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto della citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d'improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez.

Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008); con l'ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l'onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez.

Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, e, con particolare riguardo al tema dell'allegazione documentale, Sez.

Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011).

1.4. In ossequio ai richiamati principi, il ricorrente nel dolersi che la C.T.R. avrebbe dichiarato inammissibile dell’appello dallo stesso proposto, ha tuttavia fornito nel ricorso una completa indicazione dei motivi di appello ed ha prodotto (nel fascicolo di parte del giudizio d’appello) l’atto di impugnazione contenente le censure spiegate.

1.5. Orbene, il motivo è fondato.

In conformità alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte (cfr. Cass. Sez.

U, ordinanza n. 36481 del 13/12/2022), innanzitutto si rammenta che gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.

1.6. Inoltre, con specifico riferimento al contenzioso tributario, la Sezione Tributaria (Cass. Sez. 5, ordinanza n. 15519 del 21/07/2020, conforme, tra le altre, a Cass. Sez. 6 – 5, ordinanza n. 20379 del 24/08/2017, Cass. Sez. 5, sentenza n. 707 del 15/01/2019) ha affermato che la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione che, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, determinano l’inammissibilità dell’appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco.

Al proposito, gli elementi di specificità dei motivi possono ben ricavarsi, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni.

1.7. Nella specie, il contribuente ha riprodotto in ricorso i motivi dell’appello in cui ha sottoposto all’attenzione del giudice di secondo grado le questioni giuridiche già avanzate in primo grado e, nella sua prospettazione, non adeguatamente vagliate dalla CTP, di cui ha censurato specificamente la motivazione.

Tale apparato argomentativo appare adeguato, in quanto l’interpretazione dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 dev’essere condotta restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi pertanto consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare nella sua interezza la decisione di primo grado, come avvenuto nella fattispecie, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (Cass.15519/2020).

2. Orbene, atteso che, come già osservato, la C.T.R., pur avendo dichiarato l’appello inammissibile, è entrata nel merito, devono essere esaminati anche gli altri motivi di ricorso.

Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

Violazione dell’art. 112 c.p.c.”, si censura la decisione del giudice regionale per omessa pronuncia sui motivi di appello.

3. Con il terzo motivo, rubricato “nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

Violazione dell’art. 132, secondo comma, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.”, si censura la motivazione meramente apparente, peraltro assorbita dalla declaratoria di inammissibilità.

3.1. Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente e meritano accoglimento.

Questa Corte ha da tempo chiarito che ricorre il vizio diomessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c., ove il giudiceometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame (tra le più recenti, Cass. Sez.5 - , Ordinanza n. 27551 del 23/10/2024 ).

Nel caso in esame, la lettura della sentenza impugnata consente di affermare come il giudice regionale non abbia in alcun modo esaminato, neanche in modo implicito, i motivi di appello relativi al difetto di motivazione del preavviso di fermo e alla dedotta inapplicabilità del detto preavviso ai beni strumentali.

La motivazione della C.T.R. deve, invece, ritenersi meramente apparente nella parte in cui ha preso in esame il motivo relativo alla giurisdizione del giudice tributario in relazione al preavviso di fermo per crediti tributari.

Con riferimento a tale motivo, infatti, il giudice regionale ha affermato che: “Le critiche poi in merito alla motivazione della sentenza impugnata in cui si afferma che “con riferimento al fermo amministrativo il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente impugnato il preavviso di fermo amministrativo davanti alla Giustizia Tributaria viceversa doveva ricorrere al Giudice ordinario, con riferimento alla sentenza della Suprema Corte di Cass. Civ. n. 15354 del 22.07.2015” …non paiono per nulla pertinenti ed assorbite dal motivo principale della sentenza e non possono quindi costituire validi motivi di appello, in quanto non vengono per nulla circostanziate” (pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata).

Tale motivazione reca argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento e deve, pertanto, ritenersi meramente apparente.

4. Con il quarto motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Violazione dell’art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 e degli artt. 1, comma 1, e 19, comma 1, lettera e-ter del d.l.gs 546 del 1992” si sostiene che erroneamente il giudice regionale, riferendosi il preavviso di fermo a crediti tributari, ha ritenuto che il contribuente avrebbe dovuto adire il giudice ordinario.

5. Con il quinto motivo si prospetta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 atteso che sia la C.T.P. sia la C.T.R. si erano limitate a verificare il perfezionamento della notifica delle cartelle per compiuta giacenza, senza valutare se il fermo e le predette cartelle erano state notificate da soggetto abilitato ai sensi del citato art. 6.

Con il sesto motivo, si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. 212 del 2000 per non avere il giudice regionale esaminato il motivo di appello relativo al difetto di motivazione della comunicazione preventiva di fermo.

7. Con il settimo ed ultimo motivo di ricorso, rubricato “violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Violazione dell’art. 86, secondo comma, del d.P.R. 602 del 1973” il ricorrente ha lamentato l’omessa pronuncia della C.T.R. in merito all’eccepita non applicabilità del fermo amministrativo ai beni strumentali.

8. Il quarto, quinto, sesto e settimo motivo restano assorbiti dall’accoglimento dei precedenti.

9. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana che, in diversa composizione, procederà all’esame dei motivi di gravame formulati dal contribuente e deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M La Corte, in accoglimento dei primi tre motivi di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21024/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE –già [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -resistente- avverso la sentenza n. 2654/17 della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, Sezione V, depositata il 21 dicembre 2017, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 novembre 2025 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava il preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati n. 10480201500000231000, emesso da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione, per quel che rileva in questa sede, a tre cartelle di pagamento di crediti tributari (a titolo di IRPEF, IVA e Tasse automobilistiche). 2. La C.T.P. di Siena, con sentenza n. 258/2/16,rigettava il ricorso. 3. Sull’impugnazione del contribuente, la C.T.R. della Toscana dichiarava il gravame inammissibile, affermando che l’appello non conteneva l’indicazione degli specifici motivi di censura della sentenza oggetto di impugnazione. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente sulla base di sette motivi. 5. L’Agenzia delle EntrateRiscossione non ha spiegato difese e si è costituita al solo fine della partecipazione all’udienza di discussione. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Violazione dell’art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992”, il ricorrente assume essere errata la statuizione della C.T.R. che ha ritenuto inammissibile il gravame da essa proposto, avendo invece egli debitamente illustrato le contestazioni mosse alla decisione di primogrado. 1.1. Il motivo di ricorso è fondato. Preliminarmente si osserva che la C.T.R. nella decisione impugnata, dopo aver dichiarato l’inammissibilità dell’appello, è comunque entrata nel merito, così motivando: “l’appello è inammissibile ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 546 del 1992, in quanto non contiene gli specifici motivi posti a pena di inammissibilità. L’atto difatti non svolge alcuna effettiva e specifica censura alla motivazione della sentenza, anche laddove lamenta che sarebbe stata necessaria la produzione della cartella di pagamento, essendo stato questo punto già affrontato e risolto dai giudici di primo grado che hanno riscontrato l’effettività della notifica della cartella in base alle produzioni documentali di tale notifica effettuate dal concessionario della riscossione. L’appello difatti si limita a riproporre le censure già svolte in primo grado. In ogni caso tale motivo si appaleserebbe comunque infondato in quanto, come osservato da Equitalia, a mente dell’art. 26, comma 4, del d.P.R. 602 del 1973 non vi è alcun obbligo per il concessionario della riscossione di conservare e produrre copia della cartella di pagamento, in quanto questi può conservare in via alternativa o la matrice o l’avviso di ricevimento. Per altro verso, la prova della regolare notifica della cartella di pagamento impedisce di riproporre in questa sede le censure che dovevano essere rivolte con tempestiva impugnazione contro la cartella di pagamento. Le critiche poi in merito alla motivazione della sentenza impugnata in cui si afferma che “con riferimento al fermo amministrativo il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente impugnato il preavviso di fermo amministrativo davanti alla Giustizia Tributaria viceversa doveva ricorrere al Giudie ordinario, con riferimento alla sentenza della Suprema Corte di Cass, Civ. n. 15354 del 22.07.2015” ed in merito alla compensazione delle spese in cui si afferma “questa Commissione altresì ritiene sussistano validi motivi per compensare le spese” non paiono per nulla pertinenti ed assorbite dal motivo principale della sentenza e non possono quindi costituire validi motivi di appello, in quanto non vengono per nulla circostanziate” (pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata). La tecnica utilizzata dalla C.T.R. per rigettare il ricorso è oggettivamente equivoca perché dapprima ha ritenuto inammissibile perché del tutto generico l’appello sul punto e, successivamente, è entrata nel merito e d ha motivato le ragioni della sua infondatezza. 1.2. Pertanto, deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: “o ve il giudice, pur avendo dichiarato il ricorso inammissibile, abbia proceduto al suo esame nel merito, esprimendosi, con motivazione preponderante e diffusa, nel senso della infondatezza, è ammissibile l'impugnazione della motivazione concernente sia l'inammissibilità sia il merito, dovendosi riconoscere l'interesse della parte soccombente all'impugnazione di quello che si configura come un provvedimento di rigetto nel merito; ne consegue che in sede di legittimità, nonostante l'accoglimento della doglianza concernente l'inammissibilità, il motivo attinente al merito va comunque esaminato e non può reputarsi assorbito, avuto anche riguardo al principio di economia dei mezzi processuali” (Cass. Sez. L., 29/09/2022, n. 28364; Sez. 2, n. 7176 del 18/3/2025). 1.3. Tanto premesso, con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell’appello, osserva il Collegio come, sulla base del principio di necessaria e completa allegazione del ricorso per cassazione ex art. 366 n. 6 c.p.c. (valido oltre che per il vizio di cui all'art. 360, comma primo, n. 5 anche per quelli previsti dai nn. 3 e 4 della stessa disposizione normativa), il ricorrente che denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498); siffatto onere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che una data circostanza debba reputarsi comprovata dall’esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente medesimo è tenuto ad allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circostanze affermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria riproduzione di singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o della controparte; è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali, dopo aver affermato che la prescrizione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum, attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ritenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto della citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d'improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008); con l'ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l'onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, e, con particolare riguardo al tema dell'allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011). 1.4. In ossequio ai richiamati principi, il ricorrente nel dolersi che la C.T.R. avrebbe dichiarato inammissibile dell’appello dallo stesso proposto, ha tuttavia fornito nel ricorso una completa indicazione dei motivi di appello ed ha prodotto (nel fascicolo di parte del giudizio d’appello) l’atto di impugnazione contenente le censure spiegate. 1.5. Orbene, il motivo è fondato. In conformità alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte (cfr. Cass. Sez. U, ordinanza n. 36481 del 13/12/2022), innanzitutto si rammenta che gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. 1.6. Inoltre, con specifico riferimento al contenzioso tributario, la Sezione Tributaria (Cass. Sez. 5, ordinanza n. 15519 del 21/07/2020, conforme, tra le altre, a Cass. Sez. 6 – 5, ordinanza n. 20379 del 24/08/2017, Cass. Sez. 5, sentenza n. 707 del 15/01/2019) ha affermato che la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione che, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, determinano l’inammissibilità dell’appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco. Al proposito, gli elementi di specificità dei motivi possono ben ricavarsi, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni. 1.7. Nella specie, il contribuente ha riprodotto in ricorso i motivi dell’appello in cui ha sottoposto all’attenzione del giudice di secondo grado le questioni giuridiche già avanzate in primo grado e, nella sua prospettazione, non adeguatamente vagliate dalla CTP, di cui ha censurato specificamente la motivazione. Tale apparato argomentativo appare adeguato, in quanto l’interpretazione dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 dev’essere condotta restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi pertanto consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare nella sua interezza la decisione di primo grado, come avvenuto nella fattispecie, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (Cass.15519/2020). 2. Orbene, atteso che, come già osservato, la C.T.R., pur avendo dichiarato l’appello inammissibile, è entrata nel merito, devono essere esaminati anche gli altri motivi di ricorso. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Violazione dell’art. 112 c.p.c.”, si censura la decisione del giudice regionale per omessa pronuncia sui motivi di appello. 3. Con il terzo motivo, rubricato “nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Violazione dell’art. 132, secondo comma, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.”, si censura la motivazione meramente apparente, peraltro assorbita dalla declaratoria di inammissibilità. 3.1. Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente e meritano accoglimento. Questa Corte ha da tempo chiarito che ricorre il vizio diomessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c., ove il giudiceometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame (tra le più recenti, Cass. Sez.5 - , Ordinanza n. 27551 del 23/10/2024 ). Nel caso in esame, la lettura della sentenza impugnata consente di affermare come il giudice regionale non abbia in alcun modo esaminato, neanche in modo implicito, i motivi di appello relativi al difetto di motivazione del preavviso di fermo e alla dedotta inapplicabilità del detto preavviso ai beni strumentali. La motivazione della C.T.R. deve, invece, ritenersi meramente apparente nella parte in cui ha preso in esame il motivo relativo alla giurisdizione del giudice tributario in relazione al preavviso di fermo per crediti tributari. Con riferimento a tale motivo, infatti, il giudice regionale ha affermato che: “Le critiche poi in merito alla motivazione della sentenza impugnata in cui si afferma che “con riferimento al fermo amministrativo il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente impugnato il preavviso di fermo amministrativo davanti alla Giustizia Tributaria viceversa doveva ricorrere al Giudice ordinario, con riferimento alla sentenza della Suprema Corte di Cass. Civ. n. 15354 del 22.07.2015” …non paiono per nulla pertinenti ed assorbite dal motivo principale della sentenza e non possono quindi costituire validi motivi di appello, in quanto non vengono per nulla circostanziate” (pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata). Tale motivazione reca argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento e deve, pertanto, ritenersi meramente apparente. 4. Con il quarto motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Violazione dell’art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 e degli artt. 1, comma 1, e 19, comma 1, lettera e-ter del d.l.gs 546 del 1992” si sostiene che erroneamente il giudice regionale, riferendosi il preavviso di fermo a crediti tributari, ha ritenuto che il contribuente avrebbe dovuto adire il giudice ordinario. 5. Con il quinto motivo si prospetta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 atteso che sia la C.T.P. sia la C.T.R. si erano limitate a verificare il perfezionamento della notifica delle cartelle per compiuta giacenza, senza valutare se il fermo e le predette cartelle erano state notificate da soggetto abilitato ai sensi del citato art. 6. Con il sesto motivo, si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. 212 del 2000 per non avere il giudice regionale esaminato il motivo di appello relativo al difetto di motivazione della comunicazione preventiva di fermo. 7. Con il settimo ed ultimo motivo di ricorso, rubricato “violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Violazione dell’art. 86, secondo comma, del d.P.R. 602 del 1973” il ricorrente ha lamentato l’omessa pronuncia della C.T.R. in merito all’eccepita non applicabilità del fermo amministrativo ai beni strumentali. 8. Il quarto, quinto, sesto e settimo motivo restano assorbiti dall’accoglimento dei precedenti. 9. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana che, in diversa composizione, procederà all’esame dei motivi di gravame formulati dal contribuente e deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte, in accoglimento dei primi tre motivi di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi
Sentenza Cassazione n. 32115/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris