CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22634/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che la competenza si determinasse in capo al Magistrato di sorveglianza di Venezia. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di Venezia ha sollevato conflitto negativo di competenza avente ad oggetto l'istanza di concessione di liberazione anticipata di [OSCURATO:PERSONA], condannata alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione e 500 euro di multa, sostituita con il lavoro di pubblica utilità. L'istanza era stata originariamente rivolta al Magistrato di sorveglianza di Venezia che, pur consapevole dell'orientamento di legittimità sul punto, ha inteso discostarsene, ritenendo che gli art. 63 I. 689/81 e 661 cod. proc. pen. abbiano ridisegnato la competenza in tema di esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, anche sotto il profilo della concessione della liberazione anticipata. Pertanto, egli aveva declinato la propria competenza e trasmesso gli atti al [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, che, andando di contrario avviso e aderendo all'indirizzo di questa Corte, ha sollevato conflitto negativo di competenza. 1 \vV3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo che la competenza si determinasse in capo al Magistrato di sorveglianza di Venezia. [OSCURATO:PERSONA] 1. La competenza si deve individuare in capo al Magistrato di sorveglianza di Venezia. 1.1 Preliminarmente va ritenuta l'ammissibilità del conflitto, poiché l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale disciplinata dall'art. 28 cod. proc. pen. - derivata dal rifiuto, formalmente manifestato dai due giudici sopra indicati, di conoscere della medesima istanza di concessione della liberazione anticipata alla detenuta in espiazione della pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo - appare insuperabile senza il presente intervento decisorio, risolutore del conflitto, da emettersi ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen. 2. L'art. 69 bis Ord. pen. individua la competenza circa il procedimento di concessione della liberazione anticipata in capo al Magistrato di sorveglianza. L'art. 57, comma 1, della legge n. 689 del 1981, come novellato, prevede che «per ogni effetto giuridico, la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita ed un giorno di pena detentiva equivale ad un giorno di semilibertà sostitutiva, di detenzione domiciliare sostitutiva o di lavoro di pubblica utilità sostitutivo»; conformemente a quanto già avveniva nel sistema previgente (che equiparava, per ogni effetto giuridico, la semidetenzione e la libertà controllata alle corrispondenti pene detentive), con il comma 2 del medesimo art. 57 il legislatore ha invece inteso differenziare la pena pecuniaria, prevedendo che essa «si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva». Il novellato art. 76 legge n. 689 del 1981 prevede poi che alle pene sostitutive «previste dal presente capo» si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 47, comma 12-bis, 51-bis, 51- quater e 53-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354". Rileva qui l'espresso richiamo operato dal citato art. 76 all'art. 47, comma 12- bis, ord. pen., secondo il quale «all'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale può essere concessa la detrazione di pena di cui all'art. 54,„. Si applicano gli artt. 69 comma 8, 69 bis nonché l'art. 54 comma 3 ». L'evoluzione normativa e sistematica consente di affermare che la natura detentiva della misura in espiazione non è più un discrimine per la concessione del benefici, dal momento che, per poter beneficiare della libertà anticipata, non è richiesto che la detenzione sia in atto e comporti la carcerazione all'interno di 2istituto penitenziario, essendo piuttosto preteso il mancato esaurimento del rapporto di esecuzione penale in corso, sulla cui protrazione temporale l'istituto vada ad incidere in senso favorevole al condannato, anticipandone la cessazione ( in motivazione Sez. 1 n.26963 del 16/04/2025); dunque è ormai approdo incontestato che anche alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sia applicabile la liberazione anticipata, proprio in ragione del fatto che lo stato detentivo non è presupposto per la sua concessione. Di estrema rilevanza, per quanto qui importa, è l'ulteriore rimando all'art. 69 bis che, come visto, individua in capo al magistrato di sorveglianza la competenza funzionale in tema di liberazione anticipata, con un richiamo che è difficile da obliterare. Sul punto questa Corte, con orientamento ormai costante afferma che, in tema di benefici penitenziari, al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità può essere concessa la liberazione anticipata, con decisione che rientra nella competenza funzionale del magistrato di sorveglianza. (Vedi: Sez. 1, n. 4964 del 1994, Rv. 197518-01). (Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Pnnt, Rv. 287687 - 01) L'argomento contrario speso dal Magistrato di sorveglianza si fonda sul testo degli artt. 62 e 63 L. 689/81, ma appare poco conferente, poiché tratta della esecuzione delle pene sostitutive, non già della liberazione anticipata iche è istituto peculiare che non riguarda meramente le modalità di esecuzione della pena sostitutiva ma il grado di partecipazione del condannato all'opera di rieducazione che può portare ad una riduzione della pena stessa. Infatti, si è affermato che in tema di liberazione anticipata, allorché la pena venga espiata agli arresti domiciliari e manchino, quindi, il trattamento rieducativo svolto in istituto e la correlativa partecipazione ad esso del detenuto, la valutazione demandata al giudice non si esaurisce nel controllo del rispetto delle prescrizioni imposte, ma richiede anche l'esame del comportamento complessivo del soggetto al fine di valutarne l'evoluzione della personalità. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione con la quale il beneficio era stato negato all'imputato in base al solo fatto che, in occasione del suo compleanno, aveva ricevuto presso l'abitazione ove era detenuto, il figlio, la ex compagna ed una terza persona). (Sez. 1, n. 13412 del 19/02/2021, Di, Rv. 281057 - 01) L'organo cui è demandata l'esecuzione della pena sostitutiva verifica e controlla il rispetto delle prescrizioni, anche al fine della eventuale revoca della pena sostitutiva, che è cosa diversa dalla valutazione circa la meritevolezza della liberazione anticipata che comporta un quid pluris rispetto al mero rispetto delle prescrizioni. 3In tema di liberazione anticipata, può essere legittimamente valorizzat", ai fini del diniego del beneficio, la circostanza che il condannato in detenzione domiciliare non si sia impegnato in attività lavorativa, atteso che lo svolgimento di tale attività è uno degli elementi rappresentativi del reinserimento sociale del condannato, e, quindi, della sua partecipazione all'opera di rieducazione di cui all'art. 54 ord. pen. (Sez. 1, n. 9299 del 31/01/2024, Volzone, Rv. 286169 - 01) La liberazione anticipata, infatti, è un istituto di carattere premiale che ha come finalità quella di « consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato che abbia offerto la prova di partecipazione all'opera di rieducazione» (C. Cost. n. 352 del 1991) Dunque è evidente che il controllo circa l'esecuzione della sanzione sostitutiva e la valutazione circa la concedibilità della liberazione anticipata hanno oggetto e finalità differenti e, dunque, è del tutto corretto individuare due competenze differenti: l'una, avente ad oggetto, appunto, l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, anche ai fini della revoca, che si individua in ragione del chiaro disposto normativo in capo al giudice che ha disposto la pena sostitutiva; l'altra che si individua in capo al magistrato di sorveglianza che è organo cui la valutazione e concessione del beneficio è demandata in via generale dalle norme dell'ordinamento penitenziario, esplicitamente richiamate anche con riguardo alle pene sostitutive introdotte dal d.lgs. 150/2022. 2. Per quanto fin qui osservato, dunque, la competenza a provvedere sulla istanza di concessione della liberazione anticipata alla detenuta [OSCURATO:PERSONA], in espiazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, è del Magistrato di sorveglianza di Venezia, cui debbono essere trasmessi gli atti. P.Q.MHt t Reni-i, ì lì