CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20284/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
riunitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Banco [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1959/2021depositata il 30/07/2021.Numero registro generale 7153/2022Numero sezionale 2610/2026Numero di raccolta generale 20284/2026Data pubblicazione 17/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Ravenna ilBanco [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo che venisse accertata la nullità, la risoluzionee l’invalidità e l’inefficacia della negoziazione relativa all’acquisto diobbligazioni Cirio effettuato in data 20.12.2000.Si costituiva il [OSCURATO:SOCIETA] contestando il fondamento della domandae chiedendone il rigetto.Con sentenza nr 58/2018 il Tribunale rigettava la domanda.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] proponeva gravame.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] si costituiva istando per il rigetto.Con sentenza nr 1959/2021 la Corte di appello di Bologna rigettava ilgravame.La Corte distrettuale rilevava la genericità della doglianza dedotta inrelazione alla violazione degli oneri probatori.Con riguardo al disconoscimento operato dall’appellante in merito allaconformità all’originale dell’ordine di acquisto e dell’informativa sui rischigenerali e della relativa sottoscrizione apposta in quest’ultimo documentoosservava che in base alle risultanze grafologiche espletate in primo gradoera stata accertata l’autenticità della firma riferibile alla parte attricesottolineando inoltre che il disconoscimento della sottoscrizione eraavvenuto solamente con la prima memoria ex art 183 c.p.c. e quinditardivamente.In relazione alla prima questione la Corte riteneva ragionevole laspiegazione fornita dalla Banca ossia che la copia per il cliente dovevaNumero registro generale 7153/2022Numero sezionale 2610/2026Numero di raccolta generale 20284/2026Data pubblicazione 17/06/2026contenere essenzialmente la sottoscrizione della Banca mentre quella chel’Istituto di credito era tenuto a conservare doveva essere completa ditutti i suoi elementi ed in particolare della sottoscrizione del cliente incalce alle indicazioni descritte del titolo.A tali considerazioni aggiungeva poi che la negazione della non conformitàdella copia all’originale non impediva di apprezzare di per sé l’efficaciarappresentativa del documento.Con riguardo alla domanda di risoluzione riteneva che non fosse provato,alla stregua delle risultanze di causa, alcun inadempimento della Bancarilevando che dalla documentazione agli atti risultava che l’investitore nonaveva fornito le informazioni richieste sulla situazione finanziaria e sugliobbiettivi di investimento, sottoscrivendo tali affermazioni in manieraespressa.Evidenziava che nel contratto quadro veniva esaminata la questionedell’acquisto di valori mobiliari non quotati nei mercati regolamentari, coni rischi conseguenti e la cliente aveva accettato espressamente cambi erischio sottoscrivendo la relativa clausola e nella scheda cliente, la cuisottoscrizione non era stata tempestivamente contestata; l’attrice avevaindicato una propensione al rischio medio alta e la prevalenza dirivalutabilità rapportata al rischio dell’andamento dei costi e dei cambi ecompresenza di redditività.Osservava poi che anche la censura relativa all’inadeguatezzadell’investimento doveva considerarsi infondata in base alladocumentazione prodotta dalla Banca in particolare alla lettera del25.07.2011 da cui si evinceva le modeste dimensioni dell’investimento inobbligazioni Cirio rispetto al patrimonio complessivo della cliente.Numero registro generale 7153/2022Numero sezionale 2610/2026Numero di raccolta generale 20284/2026Data pubblicazione 17/06/2026Sotto il profilo del danno la Corte distrettuale riteneva che nessunadimostrazione fosse stata data rilevando che l’appellante si era limitata adaffermare che la somma investita era stata perduta in contrasto con ilfatto che dopo 10 anni i titoli erano ancora nel portafoglio dell’investitore.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato a 7 motivi cui ha resistito con controricorso Banco BPMs.p.aRAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 23 TUF e dell’art. 29 [OSCURATO:PERSONA] n.11522/1998 –art.360, n.3 c.p.c. / la nullità della sentenza – art.360, n.4 c.p.c. per averla Corte di appello affermato che la banca aveva già segnalatol’inadeguatezza per l’oggetto riportata anche nella copia della clientesenza rilevare invece che l’attrice aveva eccepito che l’operazione nonfosse adeguata in relazione a tutti e quattro gli indici che invece nonerano stati specificamente affrontati nell’avviso manoscritto, violando cosìl’art.29 il quale impone all’intermediario che dia corso ad un’operazionenon adeguata un onere informativo non realizzato dalla dicitura appostasull’ordine d’acquisto.Con il secondo motivo si deduce la nullità del procedimento econseguentemente della sentenza ex artt. 112, 115 e 116 c.p.c. inrelazione all’art. 360 n. 4) c.p.c. – comunque la violazione e/o falsaapplicazione degli artt.23 Tuf e 29 [OSCURATO:PERSONA] n.11522, inrelazione all’art.360 n.3) c.p.c.Si lamenta in particolare che la Corte d’appello, nel ritenere adeguata perdimensione l’operazione rispetto al patrimonio complessivo dell’attrice,aveva considerato d’ufficio la composizione del portafoglio titoli dell’annoNumero registro generale 7153/2022Numero sezionale 2610/2026Numero di raccolta generale 20284/2026Data pubblicazione 17/06/20262011, successiva di 11 anni rispetto al suddetto acquisto incorrendo cosìnella violazione dell’art 112 c.p.c il quale impedisce al giudice di tenereconto della prova documentale di un fatto potenzialmente costitutivo delladomanda, quando il fatto come tale non è stato tempestivamente allegato.Sotto questo ultimo profilo si sostiene che la Corte di appello avrebberitenuto legittimo l’agire della banca in relazione alle dimensionidell’operazione ed in relazione agli oneri informativi da assolvere verso lacliente.Con il terzo motivo si censura la decisione sotto il profilo della violazionee/ o della falsa applicazione degli articoli 112, 157 e 214, 215 e 216 c.p.c.la nullità della sentenza – Art.360, n.4) c.p.c.Si critica la decisione della Corte d’Appello laddove ha ritenuto tardivo ildisconoscimento della sottoscrizione in calce all’ordine di acquisto senzadare rilievo alla condotta processuale tenuta dalla parte convenuta laquale a seguito di detto disconoscimento aveva chiesto la verificazioneanche in relazione a tale scrittura, insistendo per la sua ammissione anchein sede di udienza di ammissione dei mezzi di prova senza che nulla fossestato eccepito al riguardo.Ne consegue che trattandosi di nullità relativa la pretesa tardività non erapiù valorizzabile in sede di gravame.Con il quarto motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazionedell’art.23 TUF, in relazione all’art.112 c.p.c. la nullità della sentenza,art.360 n.4), c.p.c. per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsisul puntuale motivo d’appello che lamentava la omessa consegna delcontratto quadro da parte dell’intermediario alla cliente.Numero registro generale 7153/2022Numero sezionale 2610/2026Numero di raccolta generale 20284/2026Data pubblicazione 17/06/2026Con il quinto motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degliartt.112 e 342 c.p.c. in relazione all’art.26 del [OSCURATO:PERSONA].11522 – la nullità del procedimento e/o della sentenza- Art.360 n.4c.p.c.Si rimprovera alla Corte di appello di non aver fornito alcuna risposta inmerito alla critica rivolta alla decisione di primo grado che non avrebbepreso alcuna puntuale posizione sulle mancanze lamentate dall’attrice sindalla citazione, con particolare riferimento all’art.26 del Regolamenton.11522 (paragrafi 8 e ss. dell’atto di citazione).Con il sesto motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazionedell’art.115 e dell’art.116 c.p.c.. la nullità della sentenza – art.360, n.4per avere la Corte di appello ritenuto non provato il danno sul rilievo che ititoli si trovavano ancora nel portafoglio dopo 10 anni senza considerareche il danno era rappresentato dall’esborso effettuato nel dicembre 2000 edal successivo azzeramento del valore del titolo circostanza noncontestata dalla Banca.Con il settimo motivo si censura la decisione sotto il profilo della violazionee falsa applicazione dell’art.92 e del Dm.55/2014 – Art.360, n.3. per averecondannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di € 5.515,00 per compensi,senza dettagliare le modalità attraverso le quali è pervenuta a talequantificazione, ovvero senza distinguere per fasi.Il primo motivo è inammissibile sotto un duplice profilo.Sotto il primo va osservato che la Corte di appello ha ritenuto che lacensura, ricompresa fra i primi tre motivi di appello, fosse ripetitiva delledifese di primo grado non essendo stata svolta” una vera e propriaconfutazione della motivazione della sentenza” e quindi l’ha considerataNumero registro generale 7153/2022Numero sezionale 2610/2026Numero di raccolta generale 20284/2026Data pubblicazione 17/06/2026carente sotto l'aspetto della specificità dei motivi di gravami ex art 342c.p.c.Statuizione questa che tuttavia non è stata impugnata attraversol’odierna censura, e si tratta di un profilo assorbente.Sotto altro distinto profilo la critica inerisce comunque ad un giudizio difatto in ordine al comportamento tenuto dall’intermediario non sindacabilein questa sede.Il giudice di merito ha ritenuto alla stregua della documentazione prodottache la profilatura dell’investitore effettuata dalla Banca fosse statacoerente e completa fondando il suo convincimento, sul contratto quadro(doc 6) in relazione al quale ha sottolineato che non era stata mossadall’appellante alcuna contestazione nella prima difesa utile né in merito alcontenuto né alle sottoscrizioni.La corte distrettuale ha in particolare messo in luce, in primo luogo, chel’investitore non aveva ritenuto di fornire informazioni sulla situazionefinanziaria e sugli obbiettivi di investimento e che era stata esaminata laquestione dell’acquisto di valori mobiliari non quotati nei mercatiregolamentati, con i rischi conseguenti che erano stati accettati dal clientecon la sottoscrizione della relativa clausola.Accanto a tale documentazione nella decisione qui impugnata è statascrutinata la scheda del cliente(doc 3) ove era stata indicata unapropensione al rischio medio-alta e la prevalenza di rivalutabilitàrapportata al rischio dell’andamento dei costi e dei cambi nonché lacompresenza di redditività nonché l’informativa (doc 4 ) sui rischi generaliche era stata sottoscritta antecedentemente all’acquisto del bond Cirio, indata 19 luglio 2000.Numero registro generale 7153/2022Numero sezionale 2610/2026Numero di raccolta generale 20284/2026Data pubblicazione 17/06/2026In tale ultimo documento, in relazione al quale è stata accertatal’autenticità della sottoscrizione a seguito dell’indagine grafologicadisposta in primo grado per il tempestivo disconoscimento operatodall’attrice, è riportato nella parte “ A” un prospetto informativo permettere il cliente nella condizione di apprezzare il rischio di uninvestimento in strumenti finanziari: in particolare si specifica la variabilitàdel prezzo, il rischio generico e quello specifico legato alla soliditàdell’emittente, rispetto al quale si avvisa l’investitore che il prezzo dei titoliriflette in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti delmercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti,che, il tasso di interesse relativo ai titoli di debito che l’emittente dovràcorrispondere all’investitore è tanto maggiore quanto maggiore è larischiosità percepita dell’emittente e che la misura effettiva degli interessisi adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso le variazionidel prezzo dei titoli stessi. Ed ancora il documento sui rischi generalicontiene la clausola sui rischi connessi alle operazioni eseguite fuori daimercati organizzati, la quale è stata fatta propria dall’investitore mediantela sottoscrizione del documento sui rischi generali.Il compendio probatorio vagliato dalla Corte di merito, con unamotivazione che si colloca ben al di sopra del minimo costituzionale, èstato completato con l’esame dell’ordine di acquisto contenente anchenella copia nella disponibilità della cliente la dizione TITOLO A RISCHIOstrumento finanziario non quotato sui mercati regolamentati.Il secondo motivo è infondato.La ricorrente lamenta che la Corte di appello avrebbe fondato il giudizio diadeguatezza dando rilievo al documento nr 11 in relazione al quale oltre aNumero registro generale 7153/2022Numero sezionale 2610/2026Numero di raccolta generale 20284/2026Data pubblicazione 17/06/2026mancare una specifica allegazione da parte della Banca era riferibile ad unmomento successivo alla conclusione dell’operazione.In proposito va rilevato che detto documento è stato esaminato dallaCorte di merito allo scopo di scrutinare la denuncia attorea diinadeguatezza dell’investimento per dimensioni e dunque per contrastarel’allegazione attorea sotto il profilo di un fatto impeditivo rilevabile d’ufficiosulla base delle risultanze processuali.La ricorrente inoltre non dimostra la decisività dell’errore denunciatopoiché la parte non accompagna la denuncia dell’errore con l’allegazione diun patrimonio diverso all’epoca dell’investimento, o comunque tale dagiustificare l’inadeguatezza per dimensioni.Quanto al disposto dell'art. 112 c.p.c., si richiamano le pronunce dilegittimità che sono univoche nel rilevare che tale vizio ricorre quando ilgiudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valeredalle parti ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e nonrilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso daquello domandato. Al di fuori di tali specifiche previsioni, il giudice,nell'esercizio della sua potestas decidendi, resta libero non solo diindividuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronunciaadottata considerazioni di diritto diverse da quelle all'uopo prospettate,ma anche di rilevare, indipendentemente dall'iniziativa della controparte,la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva oestintiva di una data pretesa, attenendo, ciò all'obbligo inerente all'esattaapplicazione della legge ( 476/2019; Cass 2021 nr 1616).Non ricorre tale vizio quando nonostante la formale imputazione del vizioall'art.112 cod. proc. civ. il motivo è volto più propriamente ad ottenereNumero registro generale 7153/2022Numero sezionale 2610/2026Numero di raccolta generale 20284/2026Data pubblicazione 17/06/2026una diversa valutazione del materiale istruttorio in termini favorevoli aidesideri del ricorrente proprio come nella specie.Il terzo motivo, con cui si contesta l’utilizzo del documento 2 contenentel’ordine di acquisto in relazione al quale era stata disposta dal Tribunale, afronte del disconoscimento dell’attrice e dell’istanza di verificazione daparte della Banca, una c.t.u. non espletata per la mancata produzionedell’ordine, è infondato.Il disconoscimento della sottoscrizione è avvenuto, come affermato dallaricorrente, non alla prima udienza successiva alla produzione, ma con laprima memoria ex art. 183 cpc, sicchè correttamente la Corte ne harilevato la tardività.Con riguardo poi alla contestazione svolta circa la conformità della copiaall’originale, in relazione alla quale la ricorrente assume di averetempestivamente sollevato alla questione, va osservato che la Cortedistrettuale ha affermato che la negazione della conformità del documentonon impedisce di apprezzarne l’efficacia rappresentativa, e tale ratiodecidendi non è stata oggetto di impugnativa.Il quarto motivo è inammissibile per violazione dell’art 366 nr 6 c.p.c.La ricorrente lamenta che la Corte di appello non avrebbe risposto alpuntuale motivo d’appello con cui si doleva della consegna del contratto-quadro da parte dell’intermediario alla cliente senza tuttavia specificare sela mancata consegna fosse stata tempestivamente allegata in primogrado. Il potere/dovere della corte distrettuale di provvedere sul motivo inquestione presuppone il rituale ingresso nel processo del fattopresupposto.Il quinto motivo con cui la ricorrente si duole della mancata presa diposizione da parte della Corte di appello in merito alla carenza diNumero registro generale 7153/2022Numero sezionale 2610/2026Numero di raccolta generale 20284/2026Data pubblicazione 17/06/2026informazione, attiva e passiva, nella quale sarebbe incorso l’intermediario,è infondato.La Corte di appello, diversamente da quanto sostenuto dall’odiernaricorrente, si è pronunciata su tale questione ritenendo ,con adeguatamotivazione, sia pure con statuizione riferita al primo motivo, cheall’investitrice fossero state fornite, prima dell'acquisto del prodotto, leinformazioni necessarie e quelle relative alla adeguatezzadell’investimento sulla base della documentazione versata agli atti ed haconcluso per il rispetto delle regole degli oneri probatori da parte delTribunale ( pag 4 della decisione).Conclusione questa che è stata estesa dal giudice di merito al motivo diappello in questione (il quinto, con cui il ricorrente lamentava l’omessapronuncia sul motivo avente ad oggetto la mancata informazione sullostrumento finanziario), là dove è stato ritenuto non dimostrato alcuninadempimento della banca e precisate le ragioni di dissenso dalle ragionidell’appello (cfr. pag. 7).Il sesto motivo investe la prova del danno ritenuta insussistente dalgiudice di merito. Si tratta di censura assorbita per effetto del mancatoaccoglimento dei precedenti motivi sull’an della responsabilità.L’ultimo motivo è fondato.Lamenta parte ricorrente che la sentenza d’appello, nel dispositivo, hacondannato [OSCURATO:PERSONA] operando la liquidazione dei compensi inmisura complessiva di € 5.515,00 senza dettagliare le modalitàdistinguere per fasi.Numero registro generale 7153/2022Numero sezionale 2610/2026Numero di raccolta generale 20284/2026Data pubblicazione 17/06/2026Occorre infatti rilevare che, come si evince dalla sentenza impugnata allaprima udienza, è stata direttamente fissata l’udienza di precisazione delleconclusioni senza che fosse stata svolta una attività istruttoria.Giova ricordare che in tema di liquidazione delle spese processuali in baseal d.m. n. 55 del 2014,ratione temporis applicabile, il compimento disingoli atti istruttori - e, segnatamente, la produzione di documenti - inaltre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) nonequivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione la quale,con riguardo al giudizio di appello, può dar luogo al riconoscimento dellarelativa voce tariffaria unicamente qualora sia effettivamente posta inessere, nel corso della prima udienza di trattazione o in altra udienzafissata allo scopo, una o più delle specifiche attività previste dall’art. 350c.p.c. o, comunque, altra attività istruttoria e/o di trattazione, ma non nelcaso in cui alla prima udienza sia stata direttamente fissata l’udienza diprecisazione delle conclusioni, senza il compimento di alcuna ulterioredi appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali (Cass.25664/25).Non spetta l’importo quindi per fase istruttoria/trattazione.Alla stregua delle considerazioni sopra esposte vanno respinti i primicinque motivi con l’assorbimento del sesto e la decisione va annullatalimitatamente al settimo motivo. Non richiedendosi, per la risoluzionedella controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa puòessere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., primo comma, conl’esclusione della voce relativa all’attività istruttoria.Numero registro generale 7153/2022Numero sezionale 2610/2026Numero di raccolta generale 20284/2026Data pubblicazione 17/06/2026Conseguentemente l’importo spettante all’Istituto di credito secondo iparametri vigenti all’epoca è pari ad € 3.760,00 oltre al 15% per spesegenerali e ad accessori di legge.Le spese di legittimità vanno compensate in ragione del limitatoaccoglimento del ricorso.Non sussistono le condizioni per l’applicazione del doppio contributounificato stante l’accoglimento sia pure limitato ad un solo motivo delricorso. P.Q.MLa Corte accoglie il settimo motivo, respinti i primi cinque e assorbito ilsesto; cassa la decisione impugnata limitatamente al motivo accolto edecidendo la causa nel merito pone a carico di [OSCURATO:PERSONA] a titolo dispese processuali relative alla fase di appello in favore dell’Istituto dicredito l’importo di € 3.760,00 oltre al 15% di spese forfetarie e accessoridi legge; compensa le spese della fase di legittimità.Così deciso in Roma il 11.06 2026Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])