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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32343/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 24/3/2021 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il difensore dell'imputato ha formulato ex art, 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, in I. 18 dicembre 2020, n. 176, istanza di trattazione orale; udito il Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso, conformemente alla propria requisitoria scritta, per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell' imputato che si è riportato alle conclusioni di cui al ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 24 marzo 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Latina che ha condannato l'imputato, quale amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 18 ottobre 2012, per il delitto di bancarotta fraudolenta' documentale.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., censura l'errata applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'elemento psicologico da individuarsi nel dolo specifico trovando applicazione, nella specie, l'art. 216, comma 1, n. 2, prima parte, I.fall.

Rappresenta che la sentenza impugnata, dopo avere specificato che l'inerzia e la mancata collaborazione non costituiscono di per sé prova sufficiente della bancarotta documentale, dovendosi il dolo specifico rinvenire in circostanze di fatto ulteriori, in grado di dimostrare la finalità fraudolenta perseguita, poi, contraddicendosi, ha ritenuto sussistente, con motivazione anche insufficiente, l'elemento psicologico facendo esclusivo richiamo alla condotta omissiva e non collaborativa dell'imputato che avrebbe comportato un danno ai creditori.

Nel ricorso si sottolinea poi che i creditori, che il Luciani si sarebbe prefissato di danneggiare, con la propria condotta fraudolenta, sarebbero da un lato il fisco, per l'ingente carico erariale derivante dalle omissioni fiscali contestate e, dall'altro, la Camera di Commercio per l'imposta lorda non pagata maggiorata di oneri accessori pari a complessivi euro 306,47.

Nessuno dei crediti in questione, per il ricorrente, può ritenersi idoneo a dimostrare lo scopo di recare pregiudizio ai creditori in quanto: in relazione al credito erariale, l'unico scopo è quello di evadere o fare evadere a terzi le imposte sul reddito sul valore aggiunto, compromettendo gli interessi fiscali dello Stato e quindi offendere un bene giuridico diverso da quello protetto dalla norma fallimentare; quanto, invece, al credito non erariale essendo, nella specie, di modestissima entità, si palesa del tutto inidoneo a costituire un danno ai creditori.

2.2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamenta il difetto di motivazione in ordine alla specifica censura fatta valere in appello con la quale si è rappresentato che l'emissione di fatture fittizie sarebbe stata finalizzata esclusivamente ad una frode fiscale con la conseguenza che si sarebbe dovuto escludere la concornitante volontà di pregiudicare le ragioni dei possibili creditori.

Espone il ricorrente che «Unico ed evidente scopo ravvisabile nella asserita attività fraudolenta... fu quello di mettere esclusivamente fatture fittizie finalizzate alla frode fiscale volte cioè ad evadere le imposl:e sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentirne l'evasione a terzi occultando o distruggendo le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione.

La volontà e coscienza dell'imputato era, cioè, incentrata unicamente ad evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto rendendo impossibile la ricostruzione reddituale o del volume di affari e non quella, astrattamente concorrente, di voler arrecare anche un pregiudizio a possibili creditori diversi dal fisco». [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

2.1. Il ricorrente con il primo motivo di ricorso reitera sostanzialmente quanto già lamentato con il ricorso in appello in ordine all'insussistenza dell'elemento psicologico deducendo, peraltro, la contraddittorietà della motivazione adottata della Corte distrettuale.

Orbene, la lettura attenta della motivazione porta ad escludere la sussistenza dei lamentati vizi.

Ed invero, la Corte d'appello, dopo aver rilevato che nel capo di imputazione è menzionata l'impossibilità di ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, che evoca la fattispecie di cui al comma uno, numero 2, seconda parte dell'art. 216

I. fall., ritiene, invece, conformemente alla sentenza di primo grado, che vada a ritenuta la fattispecie di cui alla prima parte del numero 2 del citato articolo, meglio nota come bancarotta documentale specifica, che presuppone, a differenza dell'altra ipotesi, il mancato rinvenimento delle scritture (perché sottratte, distrutte o falsificate), imputabile alla condotta dolosa dell'amministratore.

Come è dato leggere nella motivazione della sentenza del Tribunale -- che, in quanto conforme a quella di secondo grado, si salda a questa dandc luogo ad un unico percorso motivazionale —, il curatore, subito dopo la sua nomina, ha vanamente convocato l'imputato per ottenere la consegna della documentazione contabile ed eventuali valori o beni ancora della società.

Tale documentazione, mai consegnata, in entrambi i due gradi di giudizio viene concordemente ritenuta sussistente, quantomeno parzialmente, e successivamente occultata o distrutta e ciò in quanto risulta l'emissione da parte della società di numerose fatture.

La Corte distrettuale, quindi, aderendo all'orientamento preferibile declinato da questa Corte di legittimità in tema di bancarotta fraudolenta documentale, ha ritenuto che l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, consistendo nella fisica sottrazione di tali scritture alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisca una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b),

I. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (cfr. Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv. 276650).

L'elemento psicologico, dunque, che, si ripete, consiste nel dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014, dep. 2015, Caprara, Rv. 263242), viene ravvisato dalla Corte distrettuale nel comportamento dell'amministratore da leggersi in uno con la scomparsa dei libri contabili, che ha impedito agli organi fallimentari di fare piena luce sulle reali cause che hanno generato il passivo.

Mentre infatti, per il reato previsto dall'articolo 216, comma primo, numero 2, seconda parte,

I. fall. il dolo generico è costituito dalla consapevolezza nell'agente che la confusa tenuta della contabilità potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, nell'ipotesi per cui è causa il dolo risiede nella !specifica volontà di impedire questa ricostruzione che, nella specie, è stata ravvisata in una serie di comportamenti da leggersi alla luce dell'occultamento della documentazione contabile: il Luciani, infatti, amministratore unico della società fallita dal 6.3.2008 al 18.10.2012 (data del fallimento), ben consapevole dell'esistenza di un'istanza di fallimento avendo provveduto a nominare un difensore nella fase prefallimentare, si è reso, successivamente, anche nei confrcnti di quest'ultimo, irreperibile; non ha fornito alcuna giustificazione al curatore in ordine alla mancata consegna delle scritture; si è completamente estraniato dal processo non fornendo alcun elemento utile per la ricostruzione dell'attività societaria e della determinazione delle poste attive così danneggiando i creditori.

Ed invero, come rileva la giurisprudenza di questa Corte, «l'intenzione di rendere impossibile o estremamente difficile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari dell'impresa fallita cela, di per sè, sul piano pratico lo scopo di danneggiare i creditori o di procurarsi un vantaggio» (così in motivazione, Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014, dep. 2015, Caprara, Rv. 263242 - 01).

Nessuna contraddizione, pertanto, è ravvisabile nella sentenza impugnata in quanto il così esteso e prolungato comportamento omissivo è incompatibile con una trascuratezza colposa.

2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, anche in questo caso, un motivo fatto valere in appello.

Ed invero, nei motivi aggiunti, come è dato leggere dalla sentenza impugnata, per il ricorrente «l'emissione di fatture fittizie sarebbe finalizzata unicamente ad una frode fiscale con la conseguenza che rende di per sé ragionevole escludere che il Luciani possa avere, contestualmente, perseguito anche la distinta e autonoma finalità di pregiudicare le ragioni di possibili creditori».

Orbene é vero che la giurisprudenza di questa Corte, in remoti precedenti, ha ritenuto che per la configurazione dell'ipotesi delittuosa in esame non è sufficiente il mero intento del fallito di voler eludere il fisco, nascondendo le fatture e la contabilità dell'impresa (Sez. 5, n. 4206 del 05/03/1979, Magi, Rv. 141928; Sez. 5, n. 9370 del 05/05/1977, Monti, Rv. 136470), ma è pur vero che, nella concreta fattispecie in esame, la Corte distrettuale con motivazione sintetica, ma adeguata, ha indicato le ragioni del proprio convincimento in ordine alla responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli osservando, sulla base della valutazione delle risultanze processuali, insindacabile in questa sede, che l'istanza di fallimento «è stata presentata da Equitalia sud SPA quale creditrice della fallita per la somma di euro 90.195 547 con cartelle relative sia a carico erariale sia non erariale.

Dunque si determina un'ipotesi di danno ad uno dei creditori».

3. Tali considerazioni impongono la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del proc:edimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende, della somma di C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente 2 I pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 24/3/2021 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il difensore dell'imputato ha formulato ex art, 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, in I. 18 dicembre 2020, n. 176, istanza di trattazione orale; udito il Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso, conformemente alla propria requisitoria scritta, per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell' imputato che si è riportato alle conclusioni di cui al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 24 marzo 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Latina che ha condannato l'imputato, quale amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 18 ottobre 2012, per il delitto di bancarotta fraudolenta' documentale. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., censura l'errata applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'elemento psicologico da individuarsi nel dolo specifico trovando applicazione, nella specie, l'art. 216, comma 1, n. 2, prima parte, I.fall. Rappresenta che la sentenza impugnata, dopo avere specificato che l'inerzia e la mancata collaborazione non costituiscono di per sé prova sufficiente della bancarotta documentale, dovendosi il dolo specifico rinvenire in circostanze di fatto ulteriori, in grado di dimostrare la finalità fraudolenta perseguita, poi, contraddicendosi, ha ritenuto sussistente, con motivazione anche insufficiente, l'elemento psicologico facendo esclusivo richiamo alla condotta omissiva e non collaborativa dell'imputato che avrebbe comportato un danno ai creditori. Nel ricorso si sottolinea poi che i creditori, che il Luciani si sarebbe prefissato di danneggiare, con la propria condotta fraudolenta, sarebbero da un lato il fisco, per l'ingente carico erariale derivante dalle omissioni fiscali contestate e, dall'altro, la Camera di Commercio per l'imposta lorda non pagata maggiorata di oneri accessori pari a complessivi euro 306,47. Nessuno dei crediti in questione, per il ricorrente, può ritenersi idoneo a dimostrare lo scopo di recare pregiudizio ai creditori in quanto: in relazione al credito erariale, l'unico scopo è quello di evadere o fare evadere a terzi le imposte sul reddito sul valore aggiunto, compromettendo gli interessi fiscali dello Stato e quindi offendere un bene giuridico diverso da quello protetto dalla norma fallimentare; quanto, invece, al credito non erariale essendo, nella specie, di modestissima entità, si palesa del tutto inidoneo a costituire un danno ai creditori. 2.2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamenta il difetto di motivazione in ordine alla specifica censura fatta valere in appello con la quale si è rappresentato che l'emissione di fatture fittizie sarebbe stata finalizzata esclusivamente ad una frode fiscale con la conseguenza che si sarebbe dovuto escludere la concornitante volontà di pregiudicare le ragioni dei possibili creditori. Espone il ricorrente che «Unico ed evidente scopo ravvisabile nella asserita attività fraudolenta... fu quello di mettere esclusivamente fatture fittizie finalizzate alla frode fiscale volte cioè ad evadere le imposl:e sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentirne l'evasione a terzi occultando o distruggendo le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione. La volontà e coscienza dell'imputato era, cioè, incentrata unicamente ad evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto rendendo impossibile la ricostruzione reddituale o del volume di affari e non quella, astrattamente concorrente, di voler arrecare anche un pregiudizio a possibili creditori diversi dal fisco». [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il ricorrente con il primo motivo di ricorso reitera sostanzialmente quanto già lamentato con il ricorso in appello in ordine all'insussistenza dell'elemento psicologico deducendo, peraltro, la contraddittorietà della motivazione adottata della Corte distrettuale. Orbene, la lettura attenta della motivazione porta ad escludere la sussistenza dei lamentati vizi. Ed invero, la Corte d'appello, dopo aver rilevato che nel capo di imputazione è menzionata l'impossibilità di ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, che evoca la fattispecie di cui al comma uno, numero 2, seconda parte dell'art. 216 I. fall., ritiene, invece, conformemente alla sentenza di primo grado, che vada a ritenuta la fattispecie di cui alla prima parte del numero 2 del citato articolo, meglio nota come bancarotta documentale specifica, che presuppone, a differenza dell'altra ipotesi, il mancato rinvenimento delle scritture (perché sottratte, distrutte o falsificate), imputabile alla condotta dolosa dell'amministratore. Come è dato leggere nella motivazione della sentenza del Tribunale -- che, in quanto conforme a quella di secondo grado, si salda a questa dandc luogo ad un unico percorso motivazionale —, il curatore, subito dopo la sua nomina, ha vanamente convocato l'imputato per ottenere la consegna della documentazione contabile ed eventuali valori o beni ancora della società. Tale documentazione, mai consegnata, in entrambi i due gradi di giudizio viene concordemente ritenuta sussistente, quantomeno parzialmente, e successivamente occultata o distrutta e ciò in quanto risulta l'emissione da parte della società di numerose fatture. La Corte distrettuale, quindi, aderendo all'orientamento preferibile declinato da questa Corte di legittimità in tema di bancarotta fraudolenta documentale, ha ritenuto che l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, consistendo nella fisica sottrazione di tali scritture alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisca una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), I. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (cfr. Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv. 276650). L'elemento psicologico, dunque, che, si ripete, consiste nel dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014, dep. 2015, Caprara, Rv. 263242), viene ravvisato dalla Corte distrettuale nel comportamento dell'amministratore da leggersi in uno con la scomparsa dei libri contabili, che ha impedito agli organi fallimentari di fare piena luce sulle reali cause che hanno generato il passivo. Mentre infatti, per il reato previsto dall'articolo 216, comma primo, numero 2, seconda parte, I. fall. il dolo generico è costituito dalla consapevolezza nell'agente che la confusa tenuta della contabilità potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, nell'ipotesi per cui è causa il dolo risiede nella !specifica volontà di impedire questa ricostruzione che, nella specie, è stata ravvisata in una serie di comportamenti da leggersi alla luce dell'occultamento della documentazione contabile: il Luciani, infatti, amministratore unico della società fallita dal 6.3.2008 al 18.10.2012 (data del fallimento), ben consapevole dell'esistenza di un'istanza di fallimento avendo provveduto a nominare un difensore nella fase prefallimentare, si è reso, successivamente, anche nei confrcnti di quest'ultimo, irreperibile; non ha fornito alcuna giustificazione al curatore in ordine alla mancata consegna delle scritture; si è completamente estraniato dal processo non fornendo alcun elemento utile per la ricostruzione dell'attività societaria e della determinazione delle poste attive così danneggiando i creditori. Ed invero, come rileva la giurisprudenza di questa Corte, «l'intenzione di rendere impossibile o estremamente difficile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari dell'impresa fallita cela, di per sè, sul piano pratico lo scopo di danneggiare i creditori o di procurarsi un vantaggio» (così in motivazione, Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014, dep. 2015, Caprara, Rv. 263242 - 01). Nessuna contraddizione, pertanto, è ravvisabile nella sentenza impugnata in quanto il così esteso e prolungato comportamento omissivo è incompatibile con una trascuratezza colposa. 2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, anche in questo caso, un motivo fatto valere in appello. Ed invero, nei motivi aggiunti, come è dato leggere dalla sentenza impugnata, per il ricorrente «l'emissione di fatture fittizie sarebbe finalizzata unicamente ad una frode fiscale con la conseguenza che rende di per sé ragionevole escludere che il Luciani possa avere, contestualmente, perseguito anche la distinta e autonoma finalità di pregiudicare le ragioni di possibili creditori». Orbene é vero che la giurisprudenza di questa Corte, in remoti precedenti, ha ritenuto che per la configurazione dell'ipotesi delittuosa in esame non è sufficiente il mero intento del fallito di voler eludere il fisco, nascondendo le fatture e la contabilità dell'impresa (Sez. 5, n. 4206 del 05/03/1979, Magi, Rv. 141928; Sez. 5, n. 9370 del 05/05/1977, Monti, Rv. 136470), ma è pur vero che, nella concreta fattispecie in esame, la Corte distrettuale con motivazione sintetica, ma adeguata, ha indicato le ragioni del proprio convincimento in ordine alla responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli osservando, sulla base della valutazione delle risultanze processuali, insindacabile in questa sede, che l'istanza di fallimento «è stata presentata da Equitalia sud SPA quale creditrice della fallita per la somma di euro 90.195 547 con cartelle relative sia a carico erariale sia non erariale. Dunque si determina un'ipotesi di danno ad uno dei creditori». 3. Tali considerazioni impongono la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del proc:edimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende, della somma di C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente 2 I pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,