CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19322/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale come per legge- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Elefante, con domicilio digitale come per legge- controricorrente e ricorrente adesivo –nonchéZURICH [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante,Numero registro generale 6558/2023Numero sezionale 1802/2026Numero di raccolta generale 19322/2026Data pubblicazione 11/06/2026rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale come per legge- controricorrente -nonchéRAGONE ALFONSO e [OSCURATO:PERSONA]- intimati -avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 1471/2022,pubblicata in data 9 novembre 2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20maggio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello.1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio i coniugi AlfonsoRagone e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di un appartamento sito inSalerno, alla via Padula, n. 44, deducendo che in data 12 agosto2010, trovandosi all’interno dell’immobile, nell’utilizzare il bagno diservizio, a causa dello scivolamento del water, non ben fissato alpavimento, e della rottura dell’elemento ceramico, aveva riportatolesioni; chiese, pertanto, la condanna dei convenuti al risarcimentodei danni.I convenuti, replicando che i danni lamentati erano da imputarealla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., che aveva eseguito i lavori diristrutturazione nell’immobile, chiedevano di essere autorizzati allachiamata in causa dell’impresa.Costituitasi in giudizio, la terza chiamata in causa negava lapropria responsabilità, chiedendo in ogni caso di essere autorizzata aNumero registro generale 6558/2023Numero sezionale 1802/2026Numero di raccolta generale 19322/2026Data pubblicazione 11/06/2026chiamare in causa in garanzia la propria Compagnia assicuratrice alfine di essere manlevata. [OSCURATO:PERSONA] S.A., nel costituirsi ingiudizio, eccepì la propria carenza di legittimazione passiva perinoperatività della polizza, la mancata denuncia del sinistro neitermini di legge, la violazione del patto di gestione della lite econtestò nel merito la domanda.All’esito della istruttoria, il Tribunale, con sentenza n. 3761/2018,accolse la domanda avanzata dall’attore nei confronti dei convenuti,dichiarando la responsabilità di questi ultimi e dell’[OSCURATO:PERSONA], condannandoli, in solido, al risarcimento del danno in favoredell’attore, che liquidò in euro 23.545,00; condannò, altresì, laImpresa chiamata in causa a tenere indenni i convenuti di quantoquesti avevano dimostrato di avere pagato, per capitale ed interessi,in favore dell’attore e la [OSCURATO:PERSONA] S.A. a tenere indenne laImpresa [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. da quanto questa era tenuta apagare in favore dell’attore ovvero – con riferimento all’azione diregresso – ai convenuti nei limiti del 70 per cento; pose, in solido, acarico dei convenuti e dell’[OSCURATO:PERSONA], l’onere di pagarele spese di lite in favore dell’attore, compensò per un terzo le spese dilite tra i convenuti e la impresa chiamata in causa e, per l’effetto,condannò quest’ultima al pagamento delle spese di lite residue infavore dei convenuti. Condannò infine la compagnia assicuratrice alrimborso delle spese di lite in favore dell’impresa [OSCURATO:PERSONA].n.c., ponendo le spese di c.t.u. in solido a carico delle particonvenute e dell’impresa [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.2. Avverso la suddetta sentenza l’[OSCURATO:PERSONA] appello principale lamentando, tra l’altro, che il giudiced’appello aveva accolto la domanda di manleva da essa spiegata neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla domandaNumero registro generale 6558/2023Numero sezionale 1802/2026Numero di raccolta generale 19322/2026Data pubblicazione 11/06/2026risarcitoria, non estendendola anche alle spese di soccombenza e dic.t.u.I coniugi Ragone/[OSCURATO:PERSONA] spiegarono appello incidentale,assumendo di non avere la custodia dell’immobile per averlo concessoin locazione, e [OSCURATO:PERSONA], con autonomo appello incidentale,reiterò le eccezioni già sollevate in primo grado.La Corte d’appello di Salerno rigettò tutti i gravami, condannandole parti soccombenti al pagamento delle spese di lite in favoredell’appellato [OSCURATO:PERSONA].Per quel che ancora rileva in questa sede, procedendo alloscrutinio del motivo di gravame con cui era stata dedotta la violazionedell’art. 91 cod. proc. civ. e dell’art. 1917 cod. civ., precisò che laintervenuta condanna in solido dei proprietari e dell’impresaappaltatrice anche con riguardo alle spese processuali trovavagiustificazione sia nella circostanza che l’originario attore avevaesteso la domanda anche nei confronti dell’impresa e sia nellaoperatività della disposizione di cui all’art. 2055 cod. civ. Negò che lacompagnia di assicurazione fosse tenuta a rimborsare anche le spesedi lite dovute dall’impresa appaltatrice ai convenuti vittoriosi, cosìargomentando: ‹‹… è infondata la censura per cui la compagnia diassicurazione avrebbe dovuto rimborsare anche le spese processuali(punto 5 del dispositivo) dovute dall’impresa ai convenuti. Talestatuizione esula dal rapporto di garanzia intercorrente tra la societàappaltatrice ed il suo garante per la responsabilità civile edall’operatività dell’art. 1917 cod. civ. in relazione al quale, peraltro,mancava la prova del dolo dell’assicurato››.Rilevò pure che la questione relativa alla violazione del “patto diquota lite” (sic) ineriva esclusivamente ai rapporti tra la garantitasocietà ed il suo garante assicurativo, ma non interferiva sul diversorapporto tra società terza chiamata e convenuti- chiamanti.Numero registro generale 6558/2023Numero sezionale 1802/2026Numero di raccolta generale 19322/2026Data pubblicazione 11/06/20263. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ha proposto ricorso per lacassazione della suddetta decisione, sulla base di un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e spiegatoricorso incidentale adesivo.[OSCURATO:PERSONA] PLC ha resistito con autonomo controricorso.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attivitàdifensiva in questa sede.4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglioai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ., in prossimità della quale laricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessantagiorni dalla decisione.Ragioni della decisione1. Preliminarmente va disattesa l’eccezione d’inammissibilità delricorso sollevata da [OSCURATO:PERSONA], per violazione del n. 3 dell’art.366 cod. proc. civ., in quanto esso dà conto delle vicende processuali,con indicazione sufficientemente chiara delle rispettive posizioniprocessuali delle parti, nonché degli argomenti che i giudici dei singoligradi di merito hanno posto a fondamento della decisione.Neppure è ravvisabile inammissibilità della censura persovrapposizione di motivi di impugnazione eterogenei, in quanto laformulazione del motivo permette di cogliere con chiarezza ledoglianze prospettate, onde consentirne l'esame separato,esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare seesse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati(Cass. Sez. 1, 09/12/2021, n. 39169; Cass., sez. U, n. 9100 del2015). Inoltre, il motivo non si limita ad indicare le norme di cui silamenta la violazione, ma ne illustra in modo adeguato anche ilcontenuto precettivo raffrontandolo con le affermazioni contenutenella sentenza impugnata, in tal modo rispettando anche il requisitoNumero registro generale 6558/2023Numero sezionale 1802/2026Numero di raccolta generale 19322/2026Data pubblicazione 11/06/2026di cui all’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (Cass., sez. U,28/10/2020, n. 23745).1.1. In ogni caso, ed a tutto concedere, dinanzi a ricorsi percassazione suscettibili di interpretazioni divergenti, il giudicenazionale ha il dovere di interpretare e qualificare gli atti di parte inmodo da poter pervenire ad una decisione nel merito, piuttosto chead una pronuncia di inammissibilità.Questo dovere è imposto dall’art. 6, § 1, della CEDU, comeinterpretato dalla Corte EDU. La Corte di Strasburgo infatti hareiteratamente affermato che il ruolo d’una Corte di cassazione,sebbene limitato al controllo di legalità, non consente non consenteagli organi giudiziari degli Stati membri di dichiarare inammissibile unricorso per cassazione, quando la Corte di cassazione sia comunque“messa dal ricorrente in condizione di determinare la base giuridicasulla quale deve procedere al controllo della decisione [impugnata]”,e che di conseguenza un ricorso può essere dichiarato inammissibilesolo quando abbia messo la Corte di cassazione nell’impossibilità di“determinare la base giuridica sulla quale essa doveva procedere alcontrollo della decisione impugnata”.La violazione di questo precetto costituisce un “eccesso diformalismo”, il quale costituisce violazione dell’art. 6, § 1, della CEDU(ex multis, in tal senso Corte EDU, sez. II, 29.3.2011, RTBF c. Belgio,in causa n. 50084/06, §§ 71-75, ed ivi gli ulteriori riferimenti).2. Con l’unico motivo la ricorrente denunzia, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‹‹violazione e falsaapplicazione degli artt. 1917, primo e terzo comma, c.c. e 91 c.p.c.,per avere la Corte di appello di Salerno disatteso il principio generaleche stabilisce che la copertura assicurativa è estesa a tutto quantol’assicurato deve pagare al terzo in conseguenza del fatto accadutoNumero registro generale 6558/2023Numero sezionale 1802/2026Numero di raccolta generale 19322/2026Data pubblicazione 11/06/2026durante il tempo dell’assicurazione e così anche alle spese di lite dellacontroparte vittoriosa, in quanto accessorie all’obbligazione principale- vizio e contraddittorietà nella motivazione ››.Sostiene che il giudice d’appello lascia intendere, omettendo unaadeguata motivazione, che le spese legali che l’Impresa era statacondannata a pagare in favore dell’attore e dei convenuti, quali partivittoriose nel giudizio, pur rivestendo natura accessoria, non possonoessere poste a carico di [OSCURATO:PERSONA], non per difetto della provadel rapporto di assicurazione, bensì in applicazione del principio disoccombenza. Così argomentando, tuttavia, la Corte territorialeaveva ignorato che il costo relativo a tali spese rientrava nellagaranzia, ai sensi dell’art. 1917 cod. civ., quale accessorio dellasomma liquidata in favore dell’attore a titolo di risarcimento danni.Aggiunge che l’art. 15 delle condizioni di polizza prevedono che‹‹[OSCURATO:PERSONA] si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quantoquesti sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi dilegge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese)››.Tali spese, da distinguere da quelle sopportare dall’assicuratoreper resistere alla domanda del danneggiato, regolate dal terzocomma dell’art. 1917 cod. civ., costituiscono un accessoriodell’obbligazione risarcitoria e gravano sull’assicuratore se e nei limitiin cui non comportino superamento del massimale di polizza.Conseguentemente, essendo stata accolta la domanda di garanziaspiegata dall’impresa appaltatrice nei confronti della compagnia diassicurazione, quest’ultima avrebbe dovuto essere condannata atenere indenne l’assicurata anche delle somme liquidate, a titolo dispese legali, in favore della parte attrice e dei convenuti-chiamanti incausa.2.1. L’unico motivo è fondato.2.2. Come ribadito anche di recente da questa Corte (Cass., sez.Numero registro generale 6558/2023Numero sezionale 1802/2026Numero di raccolta generale 19322/2026Data pubblicazione 11/06/20263, 16/02/2024, n. 4275), ‹‹L’assicurato che, convenuto in giudizio dalterzo danneggiato, chiami in causa il proprio assicuratore per esseretenuto indenne, vanta nei confronti dell’assicuratore tre distinteragioni di credito: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenuteper la chiamata in causa; questo credito scaturisce dalla sentenza edha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell’assicuratorenei confronti dell’assicurato, ex art. 91 c.p.c.; b) il diritto allarifusione delle spese di resistenza (cioè quelle sostenute percontrastare l’iniziativa del terzo); questo credito scaturisce dalcontratto di assicurazione ed incontra il limite del quarto della sommaassicurata, in eccedenza al massimale, ex art. 1917, comma terzo,c.c.; c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza (cioè quelleche l’assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso); questocredito scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limitedel massimale, ex art. 1917, comma primo, c.c.. I tre crediti,vertendosi in materia di diritti eterodeterminati, debbono costituireoggetto di altrettante domande, e ben chiare ed univocamenteformulate, con specifica indicazione anche della rispettiva causapetendi…››.2.3. Nel caso in esame, l’[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. nelgiudizio di primo grado ha così precisato le conclusioni: ‹‹sempre nelmerito e in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesseravvisarsi la presunta responsabilità del concludente in riferimento aidanni, comunque contestati oltre che nell’an anche nel quantum, perla declaratoria di condanna del chiamato in garanzia Zurich InsuranceS.A., quale impresa assicuratrice della responsabilità civile dellacomparente società, al pagamento degli eventuali accertati danniriportati da parte attrice ed eventualmente dai signori [OSCURATO:PERSONA] ovvero a tenere indenne l’[OSCURATO:SOCIETA]. da qualsivoglia conseguenza ed esborso questa fosseNumero registro generale 6558/2023Numero sezionale 1802/2026Numero di raccolta generale 19322/2026Data pubblicazione 11/06/2026costretta a subire in conseguenza delle azioni proposte nei suoiconfronti dai ripetuti coniugi Ragone-[OSCURATO:PERSONA]››.Questa domanda era chiaramente intesa ad ottenere la condannaalla rifusione delle spese di soccombenza, ossia di quelle spese chel’assicurata sarebbe stata chiamata a pagare in favore delle partivittoriose del giudizio, da considerarsi accessorie all’obbligazioneprincipale, oltre che delle spese di resistenza.Peraltro, le stesse condizioni di polizza confermano l’estensionedella garanzia alle spese processuali, prevedendo l’art. 15, rubricato‹‹Oggetto dell’assicurazione›› che ‹‹[OSCURATO:PERSONA] si obbliga a tenereindenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, qualecivilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento(capitale, interessi e spese)››.La Corte d’appello, pur ritenendo meritevole di accoglimento ladomanda di manleva spiegata dall’Impresa appaltatrice, haconfermato la decisione di primo grado nella parte in cui avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] a manlevare l’[OSCURATO:PERSONA] ‹‹a titolodi sorta capitale, interessi e spese di c.t.u., con esclusione delle spesedi lite››.Ma in tal modo non ha accordato alla assicurata la rifusione dellespese di soccombenza, cioè quelle che la stessa assicurata era tenutaa rifondere alla parte avversa vittoriosa, in conseguenza dellacondanna alle spese posta a suo carico dal giudice, e che ha diritto diripetere dall’assicuratore, nei limiti del massimale, in tal modoincorrendo nella contestata violazione di legge.3. La sentenza va, pertanto, cassata con rinvio alla competenteCorte d’appello che dovrà provvedere a nuovo esame attenendosi aisuperiori principi richiamati.Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spesedel giudizio di cassazione, tranne che rispetto alla posizione diNumero registro generale 6558/2023Numero sezionale 1802/2026Numero di raccolta generale 19322/2026Data pubblicazione 11/06/2026Antonio [OSCURATO:PERSONA]. Rispetto a questi, infatti, il rapporto processualecon l’impresa Russo è ormai esaurito, e sulle relative spese èpossibile provvedere in questa sede. A tal riguardo, non avendo ilBochicchio azione diretta nei confronti dell’assicuratore delresponsabile, né sussistendo inerzia dell’assicurato, AntonioBochicchio non ha diritto alla rifusione delle spese del giudizio dicassazione, in quanto inutilmente sostenute, ex art. 92 cod. proc.civ., essendo il terzo danneggiato estraneo alla lite tra assicurato edassicuratore (Cass. Sez. 2, 21/10/2025, n. 28032, Rv. 676045 – 01).Naturalmente la definizione del giudizio nei confronti di AntonioBochicchio, ivi compresa la regolazione delle spese, non toglie chequesti dovrà comunque essere citato nel giudizio di rinvio, in quantoin sede di rinvio sussiste il litisconsorzio necessario fra tutti coloro chefurono parti nel processo di cassazione, senza che abbia rilievo alcunola natura inscindibile o scindibile della causa, né l'ammissibilità di unaprosecuzione solo parziale del giudizio di sede di rinvio (ex multis,Cass. Sez. 6, 17/01/2020, n. 975, Rv. 657245 - 02). P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata conrinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, ancheper la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione ad eccezionedi quelle relative alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezionecivile, il 20 maggio 2026.IL PRESIDENTEMarco Rossetti