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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 luglio 2023

Cassazione n. 24171/2023

Testo disponibile della fonte

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nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16462/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Milano, [OSCURATO:PERSONA] n. 12. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.. [OSCURATO:PERSONA] -INTIMATI- avverso l’ordinanza del Tribunale di Lucca, pubblicata in data 21.12.2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 6.7.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/200del geometraLuigi Bertoni, nominato c.t.u. in una causa tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], un compenso pari ad € 2.800,00, sostenendo che nulla Oggetto: compensi c.t.u. spettasse al c.t.u. per le attività svolte dopo la scadenza dei termini per il deposito della relazione, avvenuto con notevole ritardo.

Il giudice dell’opposizione ha ridotto gli onorari a tempo ad € 2.419,00, ritenendo che il ritardo fosse stato provocato anche dall’emergenza sanitaria, dalla complessità degli accertamenti e dall’espletamento del tentativo di mediazione; ha compensato le spese processuali sul rilievo che, per proporre l’opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002, non era necessaria la difesa tecnica.

Per la cassazione dell’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso in due motivi.

Le controparti non hanno svolto difese.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 52 D.P.R. 115/2002, sostenendo che il consulente, oltre a richiedere con ritardo la proroga del termine per l’ultimazione degli accertamenti, aveva anche depositato la relazione dopo la scadenza del termine prorogato, sicché il compenso doveva esser ulteriormente ridotto di un terzo.

Il motivo è infondato.

Gli onorari erano stati liquidati a tempo; in queste ipotesi “la riduzione di un terzo del compenso è legittima ove non sia possibile l'individuazione della parte di incarico svolta tempestivamente, ai sensi dell'art. 52, ultima parte, D.P.R. 115 /2002 , do vendosi ritenere che l'esclusione del compenso per "il periodo successivo alla scadenza del termine", prevista dalla norma, osti al riconoscimento di vacazioni computabili oltre il numero massimo calcolabile per i giorni compresi nel termine fissato, ma non consenta di acquisire la prestazione senza remunerazione (cfr. Cass. 18331/2015; Cass. 22158/2018).

Si è invero osservato che, se per la prestazione è previsto il compenso a vacazioni, detto compenso è limitato da una soglia massima, costituita dalle vacazioni possibili nell'arco di tempo stabilito dal giudice per la consegna tempestiva, secondo il limite giornaliero di vacazioni, tale essendo il senso che giustifica la previsione anche sotto il profilo della ragionevolezza; sarebbe invero illogico applicare una riduzione di un terzo ai compensi variabili ed escludere del tutto il compenso per gli onorari a tempo di prestazioni comunque validamente effettuate dopo la scadenza, ma che non hanno portato alla revoca dell'incarico, bensì alla acquisizione della relazione (Cass. 18331/2015).

In mancanza di tali condizioni, la riduzione di un terzo, ai sensi dell’art. 52, comma secondo, DPR 115/2002 resta applicabile solo agli altri onorari, diversi da quelli a tempo (cfr., in tal senso, Cass.3464/2020).

Nel caso in esame, il Tribunale ha correttamente ridotto il compenso a tempo con riferimento alle attività svolte in ritardo – posto che solo parte delle operazioni non era ricompresa o giustificabile in rapporto all’arco di tempo assegnato al c.t.u., tenendo conto del numero massimo di vacazioni giornaliere - evidenziando che tale ritardo era solo parzialmente addebitabile al consulente,essendo dipeso anche dall’emergenza epidemiologica e dalla complessità delle indagini, oltre che dalla durata del procedimento di mediazione.

3. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 92 c.p.c. per aver il Tribunale compensato le spese processuali per il fatto che nel giudizio di opposizione non è necessaria la difesa tecnica, non considerando che il c.t.u. era risultato soccombente all’esito dell’opposizione.

Il motivo è infondato, non potendo il consulente rispondere delle spese.

Giova innanzitutto ricordare che il giudizio di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice non ha natura impugnatoria, ma costituisce la fase di un unico procedimento, dal cui esito finale dipende anche la regolazione delle spese processuali, che deve essere compiuta in maniera non frazionata, ma unitaria.

Trattasi di giudizio a carattere interamente devolutivo: l’oggetto del contendere non è la legittimità del decreto, ma la correttezza della liquidazione secondo i criteri legali , a prescindere dalle prospettazioni dell'istante - con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. - e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza (Cass. 1470/2018; Cass. 24672/2013; Cass.2576/1989).

Nel caso in discussione il consulente aveva ottenuto – con l’ordinanza impugnata - un importo inferiore a quello richiesto o liquidato con il decretoe pertanto, al contrario di quanto si sostiene in ricorso, non era soccombente.

L'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. s.u. 32061/2022).

Segue pertanto rigetto del ricorso.

Nulla sulle spese, non avendo le controparti svolto difese.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stessoart. 13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di cons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16462/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Milano, [OSCURATO:PERSONA] n. 12. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.. [OSCURATO:PERSONA] -INTIMATI- avverso l’ordinanza del Tribunale di Lucca, pubblicata in data 21.12.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 6.7.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/200del geometraLuigi Bertoni, nominato c.t.u. in una causa tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], un compenso pari ad € 2.800,00, sostenendo che nulla Oggetto: compensi c.t.u. spettasse al c.t.u. per le attività svolte dopo la scadenza dei termini per il deposito della relazione, avvenuto con notevole ritardo. Il giudice dell’opposizione ha ridotto gli onorari a tempo ad € 2.419,00, ritenendo che il ritardo fosse stato provocato anche dall’emergenza sanitaria, dalla complessità degli accertamenti e dall’espletamento del tentativo di mediazione; ha compensato le spese processuali sul rilievo che, per proporre l’opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002, non era necessaria la difesa tecnica. Per la cassazione dell’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso in due motivi. Le controparti non hanno svolto difese. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 52 D.P.R. 115/2002, sostenendo che il consulente, oltre a richiedere con ritardo la proroga del termine per l’ultimazione degli accertamenti, aveva anche depositato la relazione dopo la scadenza del termine prorogato, sicché il compenso doveva esser ulteriormente ridotto di un terzo. Il motivo è infondato. Gli onorari erano stati liquidati a tempo; in queste ipotesi “la riduzione di un terzo del compenso è legittima ove non sia possibile l'individuazione della parte di incarico svolta tempestivamente, ai sensi dell'art. 52, ultima parte, D.P.R. 115 /2002 , do vendosi ritenere che l'esclusione del compenso per "il periodo successivo alla scadenza del termine", prevista dalla norma, osti al riconoscimento di vacazioni computabili oltre il numero massimo calcolabile per i giorni compresi nel termine fissato, ma non consenta di acquisire la prestazione senza remunerazione (cfr. Cass. 18331/2015; Cass. 22158/2018). Si è invero osservato che, se per la prestazione è previsto il compenso a vacazioni, detto compenso è limitato da una soglia massima, costituita dalle vacazioni possibili nell'arco di tempo stabilito dal giudice per la consegna tempestiva, secondo il limite giornaliero di vacazioni, tale essendo il senso che giustifica la previsione anche sotto il profilo della ragionevolezza; sarebbe invero illogico applicare una riduzione di un terzo ai compensi variabili ed escludere del tutto il compenso per gli onorari a tempo di prestazioni comunque validamente effettuate dopo la scadenza, ma che non hanno portato alla revoca dell'incarico, bensì alla acquisizione della relazione (Cass. 18331/2015). In mancanza di tali condizioni, la riduzione di un terzo, ai sensi dell’art. 52, comma secondo, DPR 115/2002 resta applicabile solo agli altri onorari, diversi da quelli a tempo (cfr., in tal senso, Cass.3464/2020). Nel caso in esame, il Tribunale ha correttamente ridotto il compenso a tempo con riferimento alle attività svolte in ritardo – posto che solo parte delle operazioni non era ricompresa o giustificabile in rapporto all’arco di tempo assegnato al c.t.u., tenendo conto del numero massimo di vacazioni giornaliere - evidenziando che tale ritardo era solo parzialmente addebitabile al consulente,essendo dipeso anche dall’emergenza epidemiologica e dalla complessità delle indagini, oltre che dalla durata del procedimento di mediazione. 3. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 92 c.p.c. per aver il Tribunale compensato le spese processuali per il fatto che nel giudizio di opposizione non è necessaria la difesa tecnica, non considerando che il c.t.u. era risultato soccombente all’esito dell’opposizione. Il motivo è infondato, non potendo il consulente rispondere delle spese. Giova innanzitutto ricordare che il giudizio di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice non ha natura impugnatoria, ma costituisce la fase di un unico procedimento, dal cui esito finale dipende anche la regolazione delle spese processuali, che deve essere compiuta in maniera non frazionata, ma unitaria. Trattasi di giudizio a carattere interamente devolutivo: l’oggetto del contendere non è la legittimità del decreto, ma la correttezza della liquidazione secondo i criteri legali , a prescindere dalle prospettazioni dell'istante - con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. - e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza (Cass. 1470/2018; Cass. 24672/2013; Cass.2576/1989). Nel caso in discussione il consulente aveva ottenuto – con l’ordinanza impugnata - un importo inferiore a quello richiesto o liquidato con il decretoe pertanto, al contrario di quanto si sostiene in ricorso, non era soccombente. L'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. s.u. 32061/2022). Segue pertanto rigetto del ricorso. Nulla sulle spese, non avendo le controparti svolto difese. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stessoart. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di cons
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