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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 luglio 2026

Cassazione n. 23102/2026

Testo disponibile della fonte

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a.s., in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatoStefano Labbate, coma da procura a margine del ricorso;- ricorrente -controAgenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Campobasson. 236/2021, depositata il 01/06/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 28384/2021Numero sezionale 5148/2026Numero di raccolta generale 23102/2026Data pubblicazione 13/07/20261.

Con sentenza n. 827/1/2017, depositata il 21.8.2017, la CTP diCampobasso ha accolto, per insussistenza del presupposto del periculum inmora, il reclamo proposto dal Centro di chirurgia ambulatoriale oculare dott.inaudita altera parte, su istanza dell’Agenzia delle Entrate, il sequestroconservativo dei beni della società.

La richiesta dell’Ufficio traeva originedagli esiti del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia dialla contribuente la sottrazione ad imposizione di un imponibile, ai fini IRESe IRAP, di complessivi euro

4.936.824.2. Avverso la sentenza ha proposto appello l’Ufficio, insistendo sullasussistenza dei presupposti per la concessione della cautela.3.

La CTR del Molise, con sentenza n. 236/2021, depositata il1.6.2021, ha accolto il gravame, avendo ritenuto configurarsi, nel caso dispecie, un pericolo concreto e attuale di perdita della garanzia del credito.4.

La società propone ricorso per la cassazione della sentenza dellaCTR, affidandolo a due motivi.5.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art.360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., la nullità della sentenza permotivazione illogica o apparente, in violazione e falsa applicazione dell’art.132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. nonché dell’art. 36, comma 2, n. 2) en. 4), del d.lgs. n. 546/92.La contribuente evidenzia, in primo luogo, che alcuna valutazione è stataoperata, da parte della CTR, circa la sussistenza del fumus, che pure erastata contestata da essa ricorrente con riguardo all’importo dell’evasioneNumero registro generale 28384/2021Numero sezionale 5148/2026Numero di raccolta generale 23102/2026Data pubblicazione 13/07/2026ipotizzata; inoltre, rappresenta che il “fondato timore” ex art. 22 del d. lgs.n. 472 del 1997 non è collegato unicamente all’importo della sommaoggetto della pretesa, ma deve riferirsi alla sussistenza, che spetta all’Ufficiodimostrare, di situazioni dalle quali emerga un rischio effettivo edimminente per l’Erario di non poter recuperare le somme accertate, allorchésuccessivamente ne venga acclarata la debenza da parte del contribuente.In tale ottica, conclude, l’Ufficio non ha assolto all’onere della prova su disé gravante e la Corte territoriale non ha correttamente scrutinato lasussistenza del presupposto.1.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedell’art. 22 del d. lgs. n. 472/1997 e dell’art. 27, commi 5, 6 e 7, del d.l. n.185/2008, convertito dalla l. n. 2/2009, evidenziando che l’Ufficio non hafornito alcuna prova della sussistenza dei due presupposti della cautela, eaggiungendo che la CTR ha individuato come sintomatico del periculum inmora la circostanza che, all’esito della verifica della GdF, “l’importo vantatocome tributo” risultava superiore al “valore dei cespiti e beni mobili”aziendali, laddove, tuttavia, l’avviso di accertamento successivamenteemesso sulla base del PVC ha fortemente ridimensionato la pretesa erariale,circoscrivendo il recupero al più esiguo importo di euro 273.340, da ritenersiabbondantemente coperto dai crediti vantati dalla società verso le Banchee la ASREM, con conseguente insussistenza dei presupposti per la emissionedella misura cautelare.2. [OSCURATO:PERSONA] osserva che sono stati parte del giudizio in primo e insecondo grado anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., sicché illitisconsorzio processuale dev’essere ricostituito anche nei confronti diquesti ultimi.

La controversia va rinviata a nuovo ruolo a tal fine.3.

Inoltre, è necessario procedere, ai fini della decisione,all'acquisizione del fascicolo d'ufficio del doppio grado del giudizio di merito,al fine di comprendere, tenuto conto dell’orientamento di questa CorteNumero registro generale 28384/2021Numero sezionale 5148/2026Numero di raccolta generale 23102/2026Data pubblicazione 13/07/2026espresso in tema di ammissibilità del ricorso per cassazione avversodecisione sul reclamo cautelare in ambito tributario ex art.22 del d.lgs.472/1997 (Cass. n. 24527/2007; Cass. n 7342/2008; Cass. 13148/2018;Cass. 25256/2018), quale sia stata la sequenza dei provvedimenti assuntidalle Corti di merito, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 22 del d.lgs.18 dicembre 1997, n. 472, e considerato che nel testo della sentenzaimpugnata l’iter in questione non viene ricostruito in modo adeguato.

P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo e assegna termine di sessanta giornidalla comunicazione della presente ordinanza per la notifica del ricorso neiconfronti dei litisconsorti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]..

Dispone,inoltre, l'acquisizione del fascicolo d’ufficio del doppio grado del giudizio dimerito, mandando alla cancelleria per l'adempimento.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/06/2026.La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a.s., in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatoStefano Labbate, coma da procura a margine del ricorso;- ricorrente -controAgenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Campobasson. 236/2021, depositata il 01/06/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 28384/2021Numero sezionale 5148/2026Numero di raccolta generale 23102/2026Data pubblicazione 13/07/20261. Con sentenza n. 827/1/2017, depositata il 21.8.2017, la CTP diCampobasso ha accolto, per insussistenza del presupposto del periculum inmora, il reclamo proposto dal Centro di chirurgia ambulatoriale oculare dott.inaudita altera parte, su istanza dell’Agenzia delle Entrate, il sequestroconservativo dei beni della società. La richiesta dell’Ufficio traeva originedagli esiti del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia dialla contribuente la sottrazione ad imposizione di un imponibile, ai fini IRESe IRAP, di complessivi euro 4.936.824.2. Avverso la sentenza ha proposto appello l’Ufficio, insistendo sullasussistenza dei presupposti per la concessione della cautela.3. La CTR del Molise, con sentenza n. 236/2021, depositata il1.6.2021, ha accolto il gravame, avendo ritenuto configurarsi, nel caso dispecie, un pericolo concreto e attuale di perdita della garanzia del credito.4. La società propone ricorso per la cassazione della sentenza dellaCTR, affidandolo a due motivi.5. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art.360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., la nullità della sentenza permotivazione illogica o apparente, in violazione e falsa applicazione dell’art.132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. nonché dell’art. 36, comma 2, n. 2) en. 4), del d.lgs. n. 546/92.La contribuente evidenzia, in primo luogo, che alcuna valutazione è stataoperata, da parte della CTR, circa la sussistenza del fumus, che pure erastata contestata da essa ricorrente con riguardo all’importo dell’evasioneNumero registro generale 28384/2021Numero sezionale 5148/2026Numero di raccolta generale 23102/2026Data pubblicazione 13/07/2026ipotizzata; inoltre, rappresenta che il “fondato timore” ex art. 22 del d. lgs.n. 472 del 1997 non è collegato unicamente all’importo della sommaoggetto della pretesa, ma deve riferirsi alla sussistenza, che spetta all’Ufficiodimostrare, di situazioni dalle quali emerga un rischio effettivo edimminente per l’Erario di non poter recuperare le somme accertate, allorchésuccessivamente ne venga acclarata la debenza da parte del contribuente.In tale ottica, conclude, l’Ufficio non ha assolto all’onere della prova su disé gravante e la Corte territoriale non ha correttamente scrutinato lasussistenza del presupposto.1. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedell’art. 22 del d. lgs. n. 472/1997 e dell’art. 27, commi 5, 6 e 7, del d.l. n.185/2008, convertito dalla l. n. 2/2009, evidenziando che l’Ufficio non hafornito alcuna prova della sussistenza dei due presupposti della cautela, eaggiungendo che la CTR ha individuato come sintomatico del periculum inmora la circostanza che, all’esito della verifica della GdF, “l’importo vantatocome tributo” risultava superiore al “valore dei cespiti e beni mobili”aziendali, laddove, tuttavia, l’avviso di accertamento successivamenteemesso sulla base del PVC ha fortemente ridimensionato la pretesa erariale,circoscrivendo il recupero al più esiguo importo di euro 273.340, da ritenersiabbondantemente coperto dai crediti vantati dalla società verso le Banchee la ASREM, con conseguente insussistenza dei presupposti per la emissionedella misura cautelare.2. [OSCURATO:PERSONA] osserva che sono stati parte del giudizio in primo e insecondo grado anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., sicché illitisconsorzio processuale dev’essere ricostituito anche nei confronti diquesti ultimi. La controversia va rinviata a nuovo ruolo a tal fine.3. Inoltre, è necessario procedere, ai fini della decisione,all'acquisizione del fascicolo d'ufficio del doppio grado del giudizio di merito,al fine di comprendere, tenuto conto dell’orientamento di questa CorteNumero registro generale 28384/2021Numero sezionale 5148/2026Numero di raccolta generale 23102/2026Data pubblicazione 13/07/2026espresso in tema di ammissibilità del ricorso per cassazione avversodecisione sul reclamo cautelare in ambito tributario ex art.22 del d.lgs.472/1997 (Cass. n. 24527/2007; Cass. n 7342/2008; Cass. 13148/2018;Cass. 25256/2018), quale sia stata la sequenza dei provvedimenti assuntidalle Corti di merito, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 22 del d.lgs.18 dicembre 1997, n. 472, e considerato che nel testo della sentenzaimpugnata l’iter in questione non viene ricostruito in modo adeguato. P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo e assegna termine di sessanta giornidalla comunicazione della presente ordinanza per la notifica del ricorso neiconfronti dei litisconsorti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].. Dispone,inoltre, l'acquisizione del fascicolo d’ufficio del doppio grado del giudizio dimerito, mandando alla cancelleria per l'adempimento.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/06/2026.La PresidenteGiulia Iofrida
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