CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2021
Cassazione n. 41678/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2019 del GIP TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA Nato avviso alle parte3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto Con la sentenza in epigrafe indicata il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Civitavecchia ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ad [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno mesi sei di reclusione, in relazione ai reati a lui ascritti. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, lamentando il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione del fatto ed alla determinazione della pena. Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto in violazione della disposizione di cui all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 103, secondo cui il ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento è limitato ai soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nessuna di dette ipotesi corrisponde, evidentemente, alla doglianza contenuta in ricorso. "In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione" (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, P.G. c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281116). Quanto alla pena, indipendentemente dalla correttezza o meno del calcolo, sicuramente non trattasi di pena illegale. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021 Il Consigliere estenso