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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 24596/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Lanusei il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari- in data 25/5/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari- confermava la decisione del Gip del Tribunale di Sassari che, in data 4/5/2021, aveva dichiarato l'imputato responsabile dei delitti di rapina aggravata e lesioni aggravate, condannandolo -in esito a giudizio abbreviato- alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto; alla sussistenza dell'aggravante ex art. 628 comma 3 n. 3bis cod.pen. e al trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è inammissibile.

Le censure in punto di responsabilità e qualificazione giuridica del fatto sono affette da diffusa genericità e, comunque, manifestamente infondate, avendo la Corte di merito ( pag. 5-7) correttamente scrutinato i rilievi difensivi in punto di attendibilità della p.o., escludendo decisive difformità nella ricostruzione dei fatti ed evidenziando i riscontri costituiti dal rinvenimento della refurtiva sulla persona dell'imputato ad opera della P.g. e dalla certificazione medica attestante le lesioni cagionate alla vittima.

La Corte, inoltre, ha motivatamente escluso la possibilità di qualificare il fatto alla stregua del reato di furto, operando una persuasiva confutazione della tesi difensiva. 3.1 Quanto all'aggravante ex art. 628, comma 3 n. 3 bis, cod.pen. la sentenza impugnata ha indicato le condizioni ambientali, temporali e circostanziali che sostanziano l'aggravante in aderenza ai principi enunziati dalla giurisprudenza di legittimità.

Il massimo consesso nomofilattico ha, infatti, affermato il principio per cui la commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa", essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto (Sez.

U, n. 40275 del 15/07/2021, Rv. 282095 - 01). 3.2 Le conclusive censure in punto di trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate ove si tenga conto che il primo giudice ha determinato la pena base per la fattispecie aggravata, attesa la natura privilegiata della circostanza di cui all'art. 628, comma 3 n. 3 bis cod.pen., in misura pari al minimo edittale, riconoscendo le attenuanti generiche ed operando un contenuto aumento a titolo di continuazione.

La Corte di merito ha convalidato siffatta determinazione esprimendo un giudizio di congruità non suscettibile di censura in questa sede. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 18 aprile 2023 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Lanusei il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari- in data 25/5/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari- confermava la decisione del Gip del Tribunale di Sassari che, in data 4/5/2021, aveva dichiarato l'imputato responsabile dei delitti di rapina aggravata e lesioni aggravate, condannandolo -in esito a giudizio abbreviato- alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto; alla sussistenza dell'aggravante ex art. 628 comma 3 n. 3bis cod.pen. e al trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso è inammissibile. Le censure in punto di responsabilità e qualificazione giuridica del fatto sono affette da diffusa genericità e, comunque, manifestamente infondate, avendo la Corte di merito ( pag. 5-7) correttamente scrutinato i rilievi difensivi in punto di attendibilità della p.o., escludendo decisive difformità nella ricostruzione dei fatti ed evidenziando i riscontri costituiti dal rinvenimento della refurtiva sulla persona dell'imputato ad opera della P.g. e dalla certificazione medica attestante le lesioni cagionate alla vittima. La Corte, inoltre, ha motivatamente escluso la possibilità di qualificare il fatto alla stregua del reato di furto, operando una persuasiva confutazione della tesi difensiva. 3.1 Quanto all'aggravante ex art. 628, comma 3 n. 3 bis, cod.pen. la sentenza impugnata ha indicato le condizioni ambientali, temporali e circostanziali che sostanziano l'aggravante in aderenza ai principi enunziati dalla giurisprudenza di legittimità. Il massimo consesso nomofilattico ha, infatti, affermato il principio per cui la commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa", essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Rv. 282095 - 01). 3.2 Le conclusive censure in punto di trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate ove si tenga conto che il primo giudice ha determinato la pena base per la fattispecie aggravata, attesa la natura privilegiata della circostanza di cui all'art. 628, comma 3 n. 3 bis cod.pen., in misura pari al minimo edittale, riconoscendo le attenuanti generiche ed operando un contenuto aumento a titolo di continuazione. La Corte di merito ha convalidato siffatta determinazione esprimendo un giudizio di congruità non suscettibile di censura in questa sede. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 18 aprile 2023 Il Consigliere este
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