CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24507/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Brescia, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 497-bis cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla grossolanità del falso contestato - è indeducibile perché postula un (differente) apprezzamento in fatto (della manifesta idoneità ingannatoria del documento), com'è noto, precluso a questa Corte, senza allegare pertinenti e specifici travisamenti delle fonti probatorie; - che il secondo motivo - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento delle attenuanti generiche - è manifestamente infondato: le circostanze attenuanti generiche non costituiscono oggetto di un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma necessitano, in positivo, di elementi (dei quali il giudice deve esplicitamente dar conto) ritenuti idonei a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio rendendolo coerente alla concreta gravità del fatto, sicché il giudice legittimamente può motivarne il diniego alla luce della rilevata inesistenza di. elementi favorevolmente valutabili e la Corte territoriale (si vedano pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata) ha dato conto delle ragioni fondanti il loro mancato riconoscimento, essendo sufficiente, sotto tale profilo, che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM D P.Q.MCuocoCAPIPELLERSA ,t1.6 026'