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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2023

Cassazione n. 04737/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 del TRIBUNALE di PISTOIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Pistoia ha confermato la condanna inflitta dal Giudice di Pace a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 612 cod. pen., commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando quattro motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che le censure in punto di affermazione di responsabilità del ricorrente, di cui al primo e al secondo motivo, con le quali si denunciano, anche sotto l'egida formale della violazione degli artt. 612 cod. pen. e dell'art. 192 cod. proc. pen., vizi di motivazione, in quanto non espressive di difetti argomentativi così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692)- cfr. pagg. 3-5 della sentenza impugnata -, tali da rilevare sotto il profilo della violazione di legge, non sono consentite, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - che il terzo motivo è manifestamente infondato, dovendosi fare applicazione del pacifico principio di diritto, decisivo nel caso che occupa, in forza del quale, nel procedimento davanti al giudice di pace la volontà di opposizione della parte offesa alla dichiarazione di particolare tenuità del fatto, quale condizione di operatività dell'istituto di cui all'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nella fase successiva all'azione penale, è implicita nei casi in cui questa, costituitasi parte civile, in quanto soggetto danneggiato dal reato, formuli in udienza, a mezzo del procuratore speciale, richiesta di risarcimento dei danni (Sez. 5, n. 37852 del 02/05/2019, Rv. 277404); - che anche il quarto motivo è generico e manifestamente infondato, avendo il Tribunale dato atto, con motivazione insindacabile in questa sede, come, a dispetto delle correzioni e delle cancellature, le conclusioni rassegnate, nell'atto all'uopo depositato dal difensore della parte civile, dessero pienamente conto delle richieste nell'interesse di questa formulate; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 del TRIBUNALE di PISTOIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Pistoia ha confermato la condanna inflitta dal Giudice di Pace a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 612 cod. pen., commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando quattro motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che le censure in punto di affermazione di responsabilità del ricorrente, di cui al primo e al secondo motivo, con le quali si denunciano, anche sotto l'egida formale della violazione degli artt. 612 cod. pen. e dell'art. 192 cod. proc. pen., vizi di motivazione, in quanto non espressive di difetti argomentativi così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692)- cfr. pagg. 3-5 della sentenza impugnata -, tali da rilevare sotto il profilo della violazione di legge, non sono consentite, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - che il terzo motivo è manifestamente infondato, dovendosi fare applicazione del pacifico principio di diritto, decisivo nel caso che occupa, in forza del quale, nel procedimento davanti al giudice di pace la volontà di opposizione della parte offesa alla dichiarazione di particolare tenuità del fatto, quale condizione di operatività dell'istituto di cui all'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nella fase successiva all'azione penale, è implicita nei casi in cui questa, costituitasi parte civile, in quanto soggetto danneggiato dal reato, formuli in udienza, a mezzo del procuratore speciale, richiesta di risarcimento dei danni (Sez. 5, n. 37852 del 02/05/2019, Rv. 277404); - che anche il quarto motivo è generico e manifestamente infondato, avendo il Tribunale dato atto, con motivazione insindacabile in questa sede, come, a dispetto delle correzioni e delle cancellature, le conclusioni rassegnate, nell'atto all'uopo depositato dal difensore della parte civile, dessero pienamente conto delle richieste nell'interesse di questa formulate; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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