CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 febbraio 2026
Cassazione n. 13582/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l 09/07/1989avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA].Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];ricorso trattato de plano.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili poiché dedotti per motivi non consentiti, inquanto attinenti a motivi d’appello già rinunciati.2. Ai sensi del comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen."....la corte dichiarasenza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la cortedichiara l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della penasu richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599bis". Va sottolineata, però, l'assenza di simmetria tra la limitazione dei motivi diricorso avverso la sentenza di patteggiamento e la mancata previsione di motiviproponibili avverso la sentenza di cui all'art. 599 bis cod. proc. pen., poiché ilricorso avverso la sentenza del concordato in appello, ex artt. 599 bis e 602 cod.proc. pen., non è circondata da analoghe previsioni rispetto al patteggiamento;difatti la modifica legislativa introdotta con la legge n. 103/2017 non ha previstoper il concordato in appello alcuna ipotesi di censure ricorribili per cassazionestabilendo per esso soltanto la declaratoria di inammissibilità de plano. In viainterpretativa, si è stabilito che le uniche doglianze proponibili siano quelle relativealla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, alconsenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme dellapronuncia del giudice di appello mentre nessuno spazio è ammesso per doglianzeavanzata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. non è tenuto a motivare sulmancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129cod. proc. pen. in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputatoabbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsiai motivi non rinunciati (Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Rv. 226707).3. Le impugnazioni sono quindi inammissibili (ex art. 606, comma 3, c.p.p.),con conseguente condanna ex art. 616 cod. proc. pen. dei ricorrenti al pagamentodelle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che, valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, sidetermina equitativamente in € 3.000,00 ciascuno. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 6 febbraio 2026Il Consigliere relatore Il Presidente