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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 22054/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 17 gennaio 2022, in riforma della pronuncia del Tribunale di Trani del 5-3-2021, condannava [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto responsabile del delitto di truffa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to Giangualano, che, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., deduceva violazione degli artt. 192, 530 cpv, 533, 603 comma 3 bis cod.proc.pen., erronea applicazione della legge penale, distorta e carente valutazione delle prove per disapplicazione del principio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della sentenza; si deduceva che oltre alla violazione della regolata dettata per l'affermazione di responsabilità dall'art. 533 cod.proc.pen. il giudice di appello aveva emesso sentenza di condanna in riforma di quella di primo grado violando altresì l'obbligo di motivazione rafforzata e quello di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale dettato dall'art. 603 comma 3 bis cod.proc.pen.. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è manifestamente infondato oltre che in parte anche generico e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ed invero quanto alla dedotta violazione della regola dettata dall'art. 533 cod.proc.pen. secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017 Rv. 270108 - 01); inoltre si è anche affermato sul punto che in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, (dep. 29/01/2020 ) Rv. 278237 - 01).

Nel caso in esame il lamentato vizio non appare quindi sussistere posto che la corte di appello, nella valutazione degli elementi probatori, non è incorsa in alcuna illogicità tanto più manifesta avendo collegato la responsabilità del ricorrente ad elementi specifici analiticamente indicati costituiti dall'attivazione del profilo web e dalla intestazione della carta poste pay sulla quale veniva fatto il pagamento a proprio nome, certamente correttamente valutati.

Generico è poi il motivo con il quale si deduce la violazione della regola dettata dall'art. 603 comma 3 bis cod.proc.pen. poiché neppure il ricorso prospetta quale necessaria prova avrebbe dovuto rinnovare il giudice di appello non vertendosi in tema di attendibilità o credibilità dei testimoni ma soltanto in quella differente di diversa valutazione delle prove già assunte in primo grado.

Al proposito si è anche affermato che non sussiste l'obbligo di rinnovazione della istruttoria dibattimentale nel caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado basata su una diversa interpretazione della fattispecie concreta, alla luce della valutazione logica e complessiva dell'intero compendio probatorio e non sulla base di un diverso apprezzamento della attendibilità di una prova dichiarativa decisiva (Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Rv. 275133 - 01).

Infine, non sussiste neppure la violazione dei principi in tema di motivazione rafforzata posto che il giudice di appello ha confutato gli argomenti esposti dal giudice di primo grado analiticamente indicando gli elementi di prova sulla base dei quali ritenere comunque il ricorrente quanto meno corresponsabile dei fatti; e tale valutazione appare esente dalla lamentata censura.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al. pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Roma, 18 aprile 2023 CONSIGLIERE„\EST. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] )[OSCURATO:PERSONA] Geppi go SECONDA SEZIONE PENALE2 2 MAG. ?fin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 17 gennaio 2022, in riforma della pronuncia del Tribunale di Trani del 5-3-2021, condannava [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto responsabile del delitto di truffa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to Giangualano, che, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., deduceva violazione degli artt. 192, 530 cpv, 533, 603 comma 3 bis cod.proc.pen., erronea applicazione della legge penale, distorta e carente valutazione delle prove per disapplicazione del principio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della sentenza; si deduceva che oltre alla violazione della regolata dettata per l'affermazione di responsabilità dall'art. 533 cod.proc.pen. il giudice di appello aveva emesso sentenza di condanna in riforma di quella di primo grado violando altresì l'obbligo di motivazione rafforzata e quello di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale dettato dall'art. 603 comma 3 bis cod.proc.pen.. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è manifestamente infondato oltre che in parte anche generico e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero quanto alla dedotta violazione della regola dettata dall'art. 533 cod.proc.pen. secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017 Rv. 270108 - 01); inoltre si è anche affermato sul punto che in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, (dep. 29/01/2020 ) Rv. 278237 - 01). Nel caso in esame il lamentato vizio non appare quindi sussistere posto che la corte di appello, nella valutazione degli elementi probatori, non è incorsa in alcuna illogicità tanto più manifesta avendo collegato la responsabilità del ricorrente ad elementi specifici analiticamente indicati costituiti dall'attivazione del profilo web e dalla intestazione della carta poste pay sulla quale veniva fatto il pagamento a proprio nome, certamente correttamente valutati. Generico è poi il motivo con il quale si deduce la violazione della regola dettata dall'art. 603 comma 3 bis cod.proc.pen. poiché neppure il ricorso prospetta quale necessaria prova avrebbe dovuto rinnovare il giudice di appello non vertendosi in tema di attendibilità o credibilità dei testimoni ma soltanto in quella differente di diversa valutazione delle prove già assunte in primo grado. Al proposito si è anche affermato che non sussiste l'obbligo di rinnovazione della istruttoria dibattimentale nel caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado basata su una diversa interpretazione della fattispecie concreta, alla luce della valutazione logica e complessiva dell'intero compendio probatorio e non sulla base di un diverso apprezzamento della attendibilità di una prova dichiarativa decisiva (Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Rv. 275133 - 01). Infine, non sussiste neppure la violazione dei principi in tema di motivazione rafforzata posto che il giudice di appello ha confutato gli argomenti esposti dal giudice di primo grado analiticamente indicando gli elementi di prova sulla base dei quali ritenere comunque il ricorrente quanto meno corresponsabile dei fatti; e tale valutazione appare esente dalla lamentata censura. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al. pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 18 aprile 2023 CONSIGLIERE„\EST. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] )[OSCURATO:PERSONA] Geppi go SECONDA SEZIONE PENALE2 2 MAG. ?fin
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