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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 1996

Cassazione n. 12399/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/01/1996 avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della prima decisione, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la condanna per il delitto di cui all'art. 495, comma 1, cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, lungi dal muovere compiute censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, prospetta in maniera assertiva un alternativo apprezzamento di merito senza confrontarsi in alcun modo con le argomentazioni sulle quali è stato fondato il diniego del beneficio (segnatamente, il fatto che in più occasioni l'imputato abbia declinato false generalità, nella specie abbia inteso sottrarsi alla notifica di un ordine di esecuzione della pena e alla carenza di elementi favorevoli: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/01/1996 avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della prima decisione, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la condanna per il delitto di cui all'art. 495, comma 1, cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, lungi dal muovere compiute censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, prospetta in maniera assertiva un alternativo apprezzamento di merito senza confrontarsi in alcun modo con le argomentazioni sulle quali è stato fondato il diniego del beneficio (segnatamente, il fatto che in più occasioni l'imputato abbia declinato false generalità, nella specie abbia inteso sottrarsi alla notifica di un ordine di esecuzione della pena e alla carenza di elementi favorevoli: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 12399/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris