CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08503/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e letta la memoria depositata dal difensore della parte civile Ordine dei medici della Provincia di Matera nella quale si chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile o comunque rigettato con conseguente liquidazione delle spese del grado di giudizio; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che i motivi dedotti nel ricorso - relativo alla conferma in appello della condanna per i delitti di cui agli artt. 336 e 582-585 cod. pen. - risultano inammissibili perché aspecifici e comunque manifestamente infondati; Ritenuto che il primo e il terzo motivo di ricorso - relativi rispettivamente all'elemento soggettivo per il reato di cui all'art. 582 cod. pen. e all'omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393 bis cod. pen. - non sono consentiti in sede di legittimità e sono generici oltre che manifestamente infondati in presenza (si vedano pagg. 1-2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità ed incentrata sia sulla - indiscutibile - prevedibilità delle conseguenze della condotta tenuta dall'imputato (che di fronte al rifiuto di ottenere il rilascio di una falsa certificazione di idoneità per la patente di guida, ha violentemente aggredito la persona offesa, medico di base, all'interno del proprio ambulatorio, scaraventandolo in terra e colpendolo con calci e pugni, così provocandogli gravi lesioni) che sulle modalità di detta condotta, avendo correttamente Corte territoriale escluso la possibile sussistenza della causa di giustificazione invocata, non essendo ictu ()cui/ individuabile alcuno dei presupposti a fondamento della stessa; Ritenuto che anche il secondo motivo - inerente alla responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 336 cod. pen. - è inammissibile in quanto diretto ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione delle vicende di cui all'imputazione, avendo peraltro la sentenza impugnata adeguatamente motivato in ordine alla qualifica soggettiva della persona offesa; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto che non deve farsi luogo alla liquidazione a carico del ricorrente delle spese richieste dalla parte civile che ha prodotto una memoria contenente l'indicazione di elementi ultronei rispetto alla valutazione preliminare di inammissibilità operata dal collegio secondo i presupposti e le peculiari finalità del meccanismo di cui all'art. 610, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 7, ord. n. 44280 del 13/9/2016, Rv. 268139). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de