CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29836/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Di pi(ilti}a~: 144,/i/-7/s-sielít- «. alt-anse. udito -ii-ctiferr3efe [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 13 giugno 2022 con la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 28 settembre 2020, è stato condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro diecimila di multa, in ordine ai reati di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo, perché il 2 giugno 2013, in Aversa, illecitamente aveva detenuto e portato in luogo pubblico una pistola non meglio individuata. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato che, dalle dichiarazioni rilasciate da Taradore (il militare che era intervenuto nell'immediatezza del fatto), era possibile affermare con certezza che non vi era stato un foro di entrata negli indumenti indossati dall'imputato; in realtà, secondo il ricorrente, Taradore, sentito ex art. 507 cod. proc. pen. all'udienza del 3 febbraio 2020, aveva affermato di aver visionato solo sommariamente e in maniera superficiale gli indumenti di Marrandino. Secondo il ricorrente, pertanto, il giudice di merito avrebbe travisato l'elemento probatorio, nella parte in cui ha affermato che il militare aveva guardato «con attenzione» l'indumento in esame. La Corte territoriale, inoltre, avrebbe erroneamente utilizzato le dichiarazioni rilasciate dalla moglie dell'imputato e trasfuse nel verbale di arresto, nonostante questa si fosse avvalsa della facoltà di non rispondere all'udienza del 12 gennaio 2015. Nel ricorso, poi, si contesta la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui, dopo aver rilevato la sussistenza di due ferite di arma da fuoco causate a Marrandino dall'esplosione di un proiettile che lo aveva colpito perpendicolarmente al corpo, senza lasciare le c.d. tracce del bruciapelo, ha affermato in maniera illogica che il colpo fosse accidentalmente partito dalla pistola custodita nelle tasche ovvero nella cintola dei pantaloni. Il ricorrente, infine, evidenzia l'illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale non ha attribuito la giusta rilevanza all'esame STUB solo perché effettuato a distanza di tempo dall'esame degli indumenti e nella parte in cui ha affermato che la mancanza di segni di bruciatura non fosse stata accertata, quando agli atti vi era la relazione del dott. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale si evinceva l'assenza di orletti di bruciatura 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 5 legge 2 ottobre 1967, n. 895 del 1967, e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale non avrebbe concesso la circostanza attenuante speciale della lieve entità del fatto senza offrire sul punto alcuna valida motivazione e nonostante dagli atti risultasse l'utilizzo di una sola arma comune da sparo di modesta capacità lesiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento. Il ricorrente, infatti, non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte territoriale ha evidenziato che, dalla lettura del verbale di arresto (acquisito agli atti senza opposizione della difesa dell'imputato), si evinceva che l'imputato, nell'immediatezza del fatto, aveva gli indumenti integri (il pantalone indossato non presentava alcun foro o lacerazione). In particolare, il carabiniere Taradore, quando era stato sentito ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., aveva chiaramente confermato quanto dichiarato nel predetto verbale. La Corte di appello, infatti, non ha ritenuto credibile la versione difensiva dell'imputato, secondo la quale le dichiarazioni di Taradore non potevano essere attendibili sul punto: il giudice di secondo grado ha ritenuto che il teste aveva dichiarato di aver visto in maniera superficiale l'indumento solo a seguito di una domanda della difesa ritenuta suggestiva, che non aveva fatto venir meno la ricostruzione dei fatti così come già accertata dal giudice di primo grado. Taradore, infatti, aveva dichiarato, senza alcuna esitazione, che il pantalone era sporco di sangue all'altezza dell'inguine e che non vi era alcun foro di ingresso, chiarendo di essersi soffermato a osservare bene il pantalone in quanto aveva avuto il tempo di farlo nell'attesa dell'arrivo dell'ambulanza La Corte di appello, poi, ha evidenziato che, dalle dichiarazioni del sanitario, si evinceva che la traiettoria del proiettile era stata tangenziale al corpo con direzione in senso cranio-caudale. Nella sentenza impugnata, infatti, si evidenzia che il giudice di primo grado aveva fondato la ricostruzione della dinamica secondo un ragionamento logico, fondato su dati accertati tra i quali non rientrava la ricostruzione balistica del dott. [OSCURATO:PERSONA], che il sanitario non aveva compiuto. Pertanto, non vi era stato alcun travisamento di tale atto probatorio.Si evidenzia, infine, che l'eventuale assenza di residui di arma da sparo sulle mani dell'imputato, come ritenuto dalla difesa, non farebbe che rafforzare la ricostruzione operata dal giudice di primo grado e condivisa dalla Corte di appello, per la quale l'esplosione era avvenuta all'interno della cintola dei pantaloni e, quindi, in una situazione in cui le particelle non avrebbero potuto raggiungere le mani, le narici e gli indumenti dell'imputato. D'altronde, anche secondo la versione difensiva fornita dall'imputato, avrebbero dovuto esservi tali residui, avendo egli sostenuto di aver proteso la mano verso il presunto aggressore proprio al momento dello sparo. La traiettoria accertata, quindi, congiunta al dato della mancanza del foro di ingresso nei pantaloni, appariva compatibile con un'esplosione che si era verificata accidentalmente tenendo la pistola nella cintola dei pantaloni. 1.2. Si evidenzia, poi, che, dalle dichiarazioni rilasciate dalla moglie dell'imputato (trasfuse nel verbale di arresto), si evinceva che l'imputato era giunto nel cortile già ferito e che lo stesso le aveva riferito di dichiarare alle Forze dell'ordine che lui era stato ferito da un uomo sceso da un'autovettura di colore blu, a seguito di un diverbio sorto per motivi di viabilità. Contrariamente a quanto evidenziato dalla difesa, le dichiarazioni della moglie dell'imputato erano utilizzabili in quanto contenute nel verbale di arresto acquisito agli atti su richiesta del pubblico ministero, senza opposizione della difesa. In tema di formazione del fascicolo per il dibattimento, infatti, il consenso all'acquisizione di atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero può essere espresso tacitamente attraverso l'assenza di opposizione, se il complessivo comportamento processuale della parte interessata è incompatibile con una volontà contraria (Sez. 6, n. 13752 del 25/02/2021, Tagliente, Rv. 281088). Tale eccezione di carattere processuale, pertanto, non può essere accolta, posto che tale verbale era stato acquisito con il consenso della difesa, che non aveva posto eccezioni o limitazione all'utilizzo dello stesso. Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che il documento acquisito nel processo penale esplica i propri effetti probatori in ogni fase dello stesso, a prescindere dalla contraria volontà della parte che l'abbia allegato o che abbia prestato il consenso alla sua acquisizione, perché le disposizioni degli artt. 234 e ss. cod. proc. pen., che disciplinano la materia, non consentono di operare distinzioni fra le diverse fasi processuali (Sez. 3, n. 6354 del 11/10/2018, dep. 2019, Gonella, Rv. 274999). In ogni caso, la Corte ritiene che tale doglianza sia generica, posto che la difesa non si confronta con il fatto che, anche nel caso in cui si ritengano non utilizzabili le dichiarazioni rese dalla moglie dell'imputato, nessun vizio logico- argomentativo sarebbe ravvisabile nella restante motivazione sviluppata in ordine al reato in esame: i giudici della cognizione, infatti, hanno esplicitato, con motivazione di per sé sufficiente e adeguata, le ragioni per le quali hanno ritenuto fondata la responsabilità penale in capo a Marrandino. 1.3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. La Corte di appello ha ritenuto di non poter concedere la circostanza attenuante speciale richiesta, dopo aver evidenziato che l'imputato aveva detenuto illegalmente un'arma da sparo, nonostante fosse ancora in regime di semilibertà e, pertanto, stesse ancora in fase di espiazione di pena. Tale circostanza, quindi, era sintomatica della personalità pericolosa di Marrandino, perché incline a delinquere. Il giudice di merito, in definitiva, ha correttamente applicato al caso di specie il principio di diritto, secondo il quale, in materia di reati concernenti le armi, l'attenuante di cui all'art. 5, legge 2 ottobre 1967, n. 895 può essere negata anche per le componenti oggettive e soggettive del fatto, diverse da quelle concernenti la qualità e quantità delle armi illegalmente gestite (Sez. 2, n. 3852 del 13/12/2019, dep. 2020, Keshi, Rv. 278239). 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.