CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10561/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 3363-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - co.ntroricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 194/1/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Gorizia avverso due avvisi di accertamento relativi a riprese fiscali Erpef, Iva e Irap anni di imposta 2006 e 2007. 2.[OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso. 3 Sull'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regione del [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello osservando che, avendo il contribuente prestato integrale adesione al primo verbale di contestazione del 21/12/2011, con il quale venivano rettificati, ai fini delle imposte dirette, i redditi degli anni 2008 e 2009 e 2010, non era più possibile effettuare le ulteriori indagini bancarie poste a base degli avvisi di accertamento, per gli anni di imposta 2006 e 2007, oggetto del presente contenzioso. 4 Avverso la decisione l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidandosi ad un unico motivo. La contribuente ha resistito depositando controricorso con ricorso incidentale condizionato. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il Ric. 2020 n. 03363 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- contraddittorio. La contribuente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 5 bis del d.lvo 218/1997, 41 bis dPR 600/1973 in relazione all'art. 360, comma 10 nr 3 cpc; si sostiene che la CTR abbia erroneamente ritenuto preclusa all'Amministrazione finanziaria la possibilità di procedere ad ulteriori accertamenti a seguito di adesione del contribuente processo verbale di accertamento parziale. 2.11 motivo è fondato. 2.1 E' pacifico che il pvc del 2011 è confluito in un accertamento parziale in quanto, come espressamente risulta dal contenuto dell'atto riepilogativo delle indagini effettuate, il cui contenuto per estratto è stato riprodotto nel corpo del ricorso, gli operanti si riservavano di compiere ulteriori indagini finanziarie ai sensi dell'art 32 dPR 600/73 e 57 dPR 633/72, all'esito delle quali, sono stati emessi gli avvisi di accertamento, riferiti a diverse annualità rispetto a quelle oggetto della precedente indagine. 2.2 E del resto il contribuente si è avvalso della facoltà di pervenire alla definizione del rapporto tributario con le modalità previste dall'art. 5 bis d.lvo 218/1997, abrogato dalla I. 23/12/2014 nr. 190, ma applicabile ratione temporis alla presente controversia, in forza del quale « Il contribuente puo' prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che consentano l'emissione di accertamenti parziali previsti Ric. 2020 n. 03363 sez. MT - ud. 08-02-2022 -3- dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.>>. 2.3 Orbene, secondo quanto statuito dagli artt. 41 bis 10 comma dpr 600/1973 e 54, comma 5 dPR 1972, gli accertamenti parziali, nelle ipotesi, tassativamente previste, in cui sono ammessi, non precludono ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate l'ulteriore azione accertatrice purchè esercitata entro i termini di decadenza previsti dalla legge. 2.4 Va, inoltre, rammentato che, ai sensi dell'art. 2, comma 4 lett. b del d.lvo 218/1997, la definizione con adesione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativo all'accertamento delle imposte sui redditi, e dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante l'imposta sul valore aggiunto se riguarda accertamenti parziali. 2.5 Lo speciale procedimento di definizione delle pendenze fiscali previsto dall'art. 5 bis d.lvo citato non contiene alcuna espressa deroga alle disposizioni di legge in materia di imposte sui redditi Iva e accertamento con adesione, che consentono, in presenza di accertamenti parziali, l'espletamento di attività integrative di indagini destinate a concludersi con l'emissione di ulteriori atti impositivi. 3 Ne consegue l'accoglimento del ricorso. 4 In difformità dalla proposta formulata dal relatore, il Collegio ritiene che il motivo di ricorso incidentale, con il quale viene dedotta la violazione e la falsa applicazione dell'art 42 commi 1 e 2 del dPR nr 600/73 e 7 della I. 212/2000, in relazione all'art. Ric. 2020 n. 03363 sez. MT - ud. 08-02-2022 -4- 360 1 comma nr 3 cpc, per non avere la CTR rilevato l'invalidità della delega del dirigente l'ufficio al funzionario sottoscrittore intervenuta con la Disposizione di servizio nr 5 del 30 marzo 2012, debba essere scrutinato. 4.2 Il mezzo è inammissibile per difetto di specificità 4.3 Per consolidata giurisprudenza (cfr. tra le più recenti Cass 29093/2018, Cass. 19048/2016) il ricorrente quando intenda dolersi della non corretta valutazione di un atto o di un documento da parte del giudice di merito deve, ai sensi dagli artt. 366 I comma nr. 6 e 369 II comma nr 4 cpc, deve innanzitutto indicare la sede in cui gli atti sono stati depositati e successivamente riprodurli o riassumerli nel corpo del ricorso . Nel caso in esame la contribuente non ha versato in atti Disposizione di servizio nr 5 del 30 marzo 2012, non ha indicato la sede dove reperirla, né ha riportato il contenuto di tale documento nel ricorso non consentendo a questa Corte la verifica della fondatezza delle argomentazioni difensive. 5 Ne consegue l'accoglimento del ricorso con cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte; accoglie il ricorso proposto da Agenzia delle Entrate e dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ric. 2020 n. 03363 sez. MT - ud. 08-02-2022 -5- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella Camera di Consiglio dell'8 febbraio 2020. [OSCURATO:PERSONA]