CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02896/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 febbraio 1950 avverso la sentenza del 16 giugno 2020 della CORTE APPELLO di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza perché il reato è estinto per remissione di querela ritualmente accettata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza resa il 2 ottobre 2019 dal Tribunale di Trapani, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] in quanto ritenuto corresponsabile di una truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato deducendo: 2.1 violazione dell'art.99 codice pen. ed erronea applicazione delle disposizioni in materia di recidiva e vizio di motivazione poiché l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice che è tenuto a fornire una necessaria e motivata valutazione. Con l'appello la difesa aveva lamentato la manifesta carenza di motivazione sul punto della sentenza di primo grado che nulla esprimeva in ordine alle ragioni per cui i reati oggetto del giudizio sarebbero stati espressione di una maggiore pericolosità dell'imputato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, ma la corte si è limitata a fare riferimento ai precedenti penali, senza effettuare alcun apprezzamento rispetto alle circostanze di fatto emerse nel corso del giudizio. 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, poiché la corte ha negato tale beneficio in ragione dei precedenti penali ripetuti e specifici dell'imputato mentre la . difesa aveva valorizzato ai fini del riconoscimento l'assenza di violenza e la correttezza del comportamento processuale dell'odierno appellante, elementi del tutto trascurati dalla corte di merito. Con memoria trasmessa il 9/11/2021 è stata trasmessa dichiarazione di remissione di querela da parte della persona offesa e contestuale accettazione da parte dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. 1.1 All'imputato è stata contestata la recidiva reiterata specifica infraquinquennale che ove riconosciuta comporta un aumento di pena sino a 2/3 della pena base. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto la corte ha sottolineato l'allarmante carico di precedenti penali specifici del prevenuto che giustificano il riconoscimento della recidiva reiterata specifica infraquinquennale a lui contestata, affermando implicitamente, nel rispetto dei criteri evidenziati dalla giurisprudenza di legittimità, che tale carico è espressione della maggiore pericolosità sociale dell'imputato, alla luce delle caratteristiche e delle modalità della condotta posta in essere. Ed invero la medesima natura dei reati commessi entro il quinquennio rende di logica evidenza la maggiore riprovevolezza della condotta posta in essere dall'imputato, specie ove si consideri che nella sentenza si valorizza la costatazione che Immesi era già stato ritenuto autore di analoghe truffe. Va osservato, inoltre, che il motivo di appello non era specifico poiché l'appellante aveva dedotto con il gravame che la recidiva non era qualificabile come reiterata specifica infraquinquennale, senza neppure specificare le ragioni della doglianza, sicchè correttamente la corte ha ribadito la pluralità di precedenti penali del ricorrente . Solo con il ricorso la difesa ha lamentato che non erano state specificate le ragioni per cui i reati oggetto del presente giudizio erano considerati espressione di una maggiore pericolosità sociale ma tale specifico profilo della censura è inammissibile perché non dedotto con i motivi di gravame. Risulta peraltro dalla motivazione la professionalità della condotta posta in essere dall'imputato che come sottolineato nella sentenza impugnata, è stato ritenuto corresponsabile di una truffa consumata con le notorie modalità dei tre complici che avvicinano un passante con abili allettanti proposte gli vengono cocci di vetro spacciati per diamanti, secondo uno schema comportamentale reiterato, come risulta dalla sentenza stessa, che ha evidenziato il coinvolgimento dell'imputato in altre truffe del tutto sovrapponibili.1.2 La censura in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata poiché è notorio che il giudice non è tenuto a confrontarsi con tutte le osservazioni e le considerazioni difensive ma è sufficiente che evidenzi quegli elementi in forza dei quali non ha ritenuto l'imputato meritevole del beneficio invocato e, nel caso di specie, i numerosi precedenti penali dell'Immesi e le modalità particolarmente insidiose con cui è stato perpetrato il reato e l'assenza di ogni forma di collaborazione con l'autorità sono state adeguatamente evidenziati dalla corte come ostativi al riconoscimento delle attenuanti invocate. 2. La remissione di querela intervenuta e accettata dall'imputato non estingue il reato in forza della disposizione prevista dall'art. 649 bis cod.pen. introdotta con l'articolo 11 del decreto legislativo 10 aprile 2018 numero 36, che prevede per i fatti perseguibile a querela la procedibilità d'ufficio quando ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale. Nel caso di specie ricorre la recidiva reiterata specifica e questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha precisato che il riferimento alle circostanze aggravanti ad effetto speciale contenuto nell'art. 649-bis cod. pen., ai fini della procedibilità d'ufficio per i delitti menzionati nella stessa disposizione, comprende anche la recidiva qualificata - aggravata, pluriaggravata e reiterata - di cui all'art. 99, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che la valutazione di equivalenza o di subvalenza della recidiva qualificata rispetto alle circostanze attenuanti, nell'ambito del giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 69 cod. pen., non ne elide la sussistenza né gli effetti prodotti ai fini del regime di procedibilità, sicché non rende il reato perseguibile a querela di parte, ove questa sia prevista per l'ipotesi non circostanziata). ([OSCURATO:PERSONA]. U, n. 3152 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Paolini, Rv. 175354; Sez. U, n. 17 del 18/06/1991, Grassi, Rv. 187856). (Sez. U - , Sentenza n. 3585 del 24/09/2020 Ud. (dep. 29/01/2021 ) Rv. 280262 - 01). Va osservato al riguardo che non vi è soluzione di continuità tra le due disposizioni normative, poiché con il medesimo decreto legislativo numero 36 del 10 aprile 2018 è stata modificato il regime di perseguibilità del delitto di truffa e nel contempo introdotto l'articolo 649 bis cod.pen. tra cui rientrgpieno titolo la recidiva reiterata contestata e ritenuta a carico dell'imputato. Si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le statuizioni conseguenti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 14 dicemb